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14 luglio 2009
14 luglio 2009
Art. 24. (Introduzione dell'articolo 224-bis del codice di procedura penale) 1. Dopo l' articolo 224 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 224-bis. - (Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla liberta' personale). - 1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia e' necessario compiere atti idonei ad incidere sulla liberta' personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi e' il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.
2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullita':
a) le generalita' della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla;
b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;
c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;
d) l'avviso della facolta' di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;
e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potra' essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalita' di compimento.
3. L'ordinanza di cui al comma I e' notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore nonche' alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.
4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrita' fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entita'.
5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignita' e del pudore di chi vi e' sottoposto. In ogni caso, a parita' di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.
6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma I non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice puo' disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica e' consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.
7. L'atto e' nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non e' assistita dal difensore nominato".
"Art. 224-bis. - (Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla liberta' personale). - 1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia e' necessario compiere atti idonei ad incidere sulla liberta' personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi e' il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.
2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullita':
a) le generalita' della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla;
b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;
c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;
d) l'avviso della facolta' di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;
e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potra' essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalita' di compimento.
3. L'ordinanza di cui al comma I e' notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore nonche' alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.
4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrita' fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entita'.
5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignita' e del pudore di chi vi e' sottoposto. In ogni caso, a parita' di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.
6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma I non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice puo' disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica e' consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.
7. L'atto e' nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non e' assistita dal difensore nominato".
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 1
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