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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/06/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da:
dr. Ennio RICCI Presidente rel.
dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice
dr.ssa Serena BERRUTI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3422 R.G.A.C. per l'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 21.5.25, e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Faiello, giusta procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Buonalbergo alla Via Mario Pellegrini, n. 11.
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso dall' avv. Achille CP_1 C.F._2
Cocco, come da procura allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Ariano Irpino alla Via Cardito,
n. 52.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale.
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da accordo depositato in data 15.5.25,
per l'udienza del 21.5.25, da intendersi qui integralmente riportato;
il P.M. ha concluso come da atto in data 30.5.25.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.9.22 ha chiesto pronunziarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con il 24.3.01 in CP_1
Buonalbergo.
All'udienza presidenziale del 13.3.24, fallito il tentativo di conciliazione, in via provvisoria ed urgente, è stata confermata la disciplina già statuita in sede di separazione e la causa è stata rimessa innanzi al G.I.
Dopo numerosi rinvii dovuti alla pendenza di trattative, in vista dell'udienza del 21.5.25
la ricorrente e il resistente, pure costituitosi, hanno depositato in data 15.5.25 accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sottoscritto dalle parti e dai difensori, insistendo per la trasformazione del rito.
All' udienza del 21.5.25, previa trasformazione del rito, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.70 n. 898, così
come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74, e da ultimo dalla legge 6.5.2015 n. 55,
essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (31.10.18) dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento di omologa del 10.8.18, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
2 Le parti hanno concordato i patti esposti nell'accordo depositato il 15.5.25, da intendersi qui riportati e trascritti;
poiché essi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico, e appaiono conformi agli interessi dei due figli della coppia, nata il Per_1
2.1.02, e , nato il [...], entrambi maggiorenni, ma, per quanto dedotto, non Per_2
economicamente autosufficienti, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della L. 898/70.
Attesa la natura e l'esito della vertenza, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
Alla liquidazione del compenso spettante ai difensori delle parti, entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato, si provvede come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24.3.2001 in
Buonalbergo tra nato a [...] l'[...], e CP_1 Parte_1
nata a [...] l'[...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Buonalbergo, anno 2001, Parte II, Serie A, n. 1, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 1238, in conformità dell'art. 10
della legge 1.12.70 n. 898, modificata dalla legge 6.3.87 n. 74;
3) compensa tra le parti le spese di lite
3 Così deciso nella camera di consiglio del 4.6.25.
IL PRESIDENTE EST.
(dr. Ennio RICCI)
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