Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/05/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale LE n. 274 del 27.03.2023 Oggetto: impugnativa di licenziamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Caracuta Parte_1
Appellante
e
rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Francesco Cerotto e Agnese Franceschini
Appellata
FATTO
Con ricorso depositato il 3.08.2020 esponeva: -di aver lavorato alle dipendenze Parte_1
Contr dell'Organizzazione GUS - Gruppo Umana Solidarietà “G. TI (di seguito , che si CP_1
occupa prevalentemente di accoglienza migranti e di emergenze sanitarie, a far data dal 25.01.2017 con contratto di lavoro a tempo determinato, trasformato a tempo indeterminato dal 21.01.2017, con qualifica di impiegato, livello C3 del CCNL Coop. Sociali, inquadrata nel livello D2, con mansione di Coordinatore a decorrere dal 01.04.2018 (sebbene l'incarico fosse di fatto già svolto sin dall'aprile
2017); -di essersi occupata di tre distinte aree di intervento: Area Accoglienza, Area Progettazione e
Gestione Progetti, e Area Servizio Civile e Corpi Civile di Pace;
-che a partire dal 13.11.2018 era stato nominato un nuovo direttivo per fronteggiare una situazione di crisi finanziaria, ed erano stati disposti diversi di licenziamenti, soprattutto tra coloro che lavoravano per i progetti di prima
1
-che da gennaio 2019 era stata inserita in un gruppo dedicato ai bandi regionali e nazionali, ma tali gruppi di progettazione erano rimasti inoperanti a causa dei numerosi licenziamenti e che da lì innanzi il lavoro aveva subito evidenti rallentamenti;
-che nell'agosto del 2019 (compagno Persona_1
della ricorrente, già inserito nel direttivo con delega alle Risorse umane dal novembre 2018), che si era opposto alla chiusura dei centri CAS e alla politica di taglio del personale, era stato licenziato e da qual momento la ricorrente, in quanto sua compagna, era stata gradualmente emarginata dall'attività lavorativa e non aveva più avuto accesso alla mail aziendale, né aveva più ricevuto comunicazioni da parte del Direttore;
-che in data 20.12.2019, con lettera datata 5.12.2019, le era stato comunicato il recesso, all'esito della procedura per licenziamento collettivo. Tutto ciò premesso, impugnava il licenziamento, deducendone la nullità in quanto ritorsivo, essendo stato intimato esclusivamente in ragione del vincolo affettivo che la legava al predetto , che si era Persona_1
opposto ai tagli del personale e alla rinuncia alle attività di accoglienza. Eccepiva, inoltre, la nullità e illegittimità del recesso per manifesta insussistenza del fatto posto alla base della procedura ex l.n.
223/1991 e per manifesta genericità della procedura stessa, sostenendo che i motivi che rendevano inevitabile la riduzione del personale non erano mai stati esplicitati alle OO.SS. e che, in ogni caso,
l'asserita soppressione del reparto di coordinamento regionale non era mai avvenuta e la scelta comparativa tra i lavoratori non era stata effettuata e, in ultimo, la stessa ricorrente non era mai stata incardinata nel come invece indicato nella lettera di licenziamento. Parte_2
Eccepiva, infine, la inefficacia del recesso per violazione della procedura ai sensi dell'art. 4, commi
6 e 7, l. n. 223/91. Deduceva, inoltre di essere stata fatta oggetto di mobbing e straining, in quanto dal marzo 2019 era stata privata delle mansioni, così subendo anche un illegittimo demansionamento.
Concludeva chiedendo di dichiarare la nullità del licenziamento in quanto ritorsivo, con conseguente reintegra nel posto di lavoro e risarcimento come per legge;
in subordine, chiedeva di dichiarare l'illegittimità del licenziamento per manifesta insussistenza del fatto posto a base della procedura e violazione della procedura di cui all'art. 4 commi 6 e 7 l.n. 233/1991, con conseguente condanna del
GUS al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura massima prevista dalla legge o in quella ritenuta di giustizia;
inoltre, previo accertamento della condotta mobbizzante e del demansionamento subito dal marzo 2019, chiedeva la condanna del GUS al risarcimento del danno non patrimoniale (danno alla professionalità, danno da perdita di chance e danno all'immagine) nella misura di € 18.994,40 oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio il GUS contestando in fatto e diritto gli avversi assunti ed evidenziando che,
a partire dal 2017, a seguito della modifica delle politiche migratorie e del ridimensionamento dei flussi dei migranti, l' era stata interessata da una grave crisi economico finanziaria che Parte_3
2 aveva portato necessariamente a un ridimensionamento delle attività di progetto ed alla conseguente procedura nazionale di licenziamento collettivo. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di LE rigettava il ricorso ritenendo non provato l'intento ritorsivo del datore di lavoro e, per converso, sussistente il motivo sotteso al licenziamento collettivo. In particolare, evidenziava che dalla prova testimoniale espletata non era emersa l'esistenza di un rapporto conflittuale tra la ricorrente e il Direttore del Consiglio di Amministrazione,
, mentre era emersa la conoscenza, da parte di , sin dal momento Persona_2 Persona_1
della sua nomina a membro del Consiglio di Amministrazione, dello stato di crisi in cui versava il
GUS e della necessità di operare tagli del personale (richiamava a tal fine il verbale del 18.11.2018, allegato n. 11 del fascicolo di parte resistente). Evidenziava, ancora, che era emersa in maniera incontrovertibile l'esistenza di una crisi finanziaria sin dal 2017 e, pertanto, riteneva infondata l'eccezione di illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto posto alla base della procedura ex l.n. 223/1991, proprio in ragione dell'andamento economico negativo che aveva costretto alla dismissione sia dei progetti CAS, sia di quelli relativi ai corpi di pace e al servizio civile dei quali era coordinatrice la ricorrente che, come tale, era stata inserita nel Coordinamento regionale di LE.
Parimenti riteneva infondata l'eccezione relativa alla mancata indicazione dei criteri di selezione del personale interessato dalla procedura di licenziamento. In ultimo, in carenza di prova, riteneva infondata la domanda volta al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente cagionato dalla condotta mobbizzante e dal demansionamento.
Avverso tale decisione ha proposto appello , censurandola per i motivi che di Parte_1
seguito si sintetizzano:
1) nullità del licenziamento in quanto ritorsivo. Sul punto il Tribunale aveva omesso di valutare le deposizioni dei testi e in merito alla conflittualità tra il Direttore e la Tes_1 Tes_2 Per_2
ricorrente e il suo compagno ( ) e aveva dato rilevanza al verbale del 18.11.2018, Persona_1 antecedente all'epoca dei fatti;
2) Manifesta insussistenza del fatto posto alla base della procedura ex legge 223/1991.
Considerato che
il licenziamento era stato comminato per la “soppressione dell'ufficio di coordinamento regionale”, aveva errato il Tribunale nel ritenere che la ricorrente appartenesse al Coordinamento regionale di via
Boccaccio, 19, in LE, senza che vi fosse alcuna prova in tal senso e nonostante che dall'escussione dei testi fosse emerso chiaramente che la stessa si occupava di progetti relativi al servizio civile attivi su tutto il territorio nazionale, dunque di un'attività mai cessata;
3 3) Violazione dei criteri di scelta. Il Tribunale aveva ritenuto che i criteri di selezione del personale interessato dai licenziamenti fossero stati correttamente esplicitati nella nota di recesso, nonostante che gli stessi fossero stati indicati solo in fase giudiziale e non in fase di avvio della procedura;
4) Inefficacia del licenziamento per violazione della procedura ex art. 4 commi 6 e 7 l.n.223/1991. Il
Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla violazione dei termini per la chiusura della procedura sindacale, nonché di quelli per la chiusura definitiva;
5) Demansionamento, mobbing/straining. Il Tribunale, durante l'ascolto dei testi, aveva omesso di formulare domande sui capitoli di prova riguardanti, nello specifico, le condotte mobbizzanti e demansionati, di cui, comunque, emergevano prove sufficienti.
Ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, insistendo nelle richieste istruttorie e nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituito nel presente giudizio il GUS, contestando gli avversi assunti poiché infondati in fatto e in diritto, evidenziando la inattendibilità dei testi, e chiedendo il rigetto dell'appello. Il GUS ha proposto, altresì, appello incidentale avverso il capo della sentenza con cui era stata disposta la compensazione delle spese di lite, nonostante la totale soccombenza della ricorrente.
All'udienza del 14.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente deve precisarsi che l'allegazione del carattere ritorsivo del licenziamento impone il previo accertamento in merito alla sussistenza del motivo addotto a giustificazione del recesso.
Ciò in conformità ai noti principi secondo cui, ove il lavoratore deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti dal medesimo allegati a fondamento della domanda richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, poiché la nullità per motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 c.c., richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente.
Infatti, l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi della l. n. 604/66, art. 5, l'esistenza di giusta causa o giustificato motivo del recesso (cfr. in tal senso, tra le tante, anche Cass. n. 9468/2019).
In considerazione di tanto, devono essere esaminati i motivi riportati ai numeri da 2 a 4 della premessa in fatto che -stante la loro stretta connessione- vanno trattati congiuntamente.
Vale riportare -per quanto qui rileva- il contenuto della lettera del 9.08.2018, con cui è stato dato avvio alla procedura di licenziamento collettivo per cui è causa, in cui si rappresentava la volontà del
4 GUS -a causa di importanti difficoltà economico-finanziarie- di non rinnovare la partecipazione ai bandi per la gestione dei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria), con conseguente soppressione del segmento di attività legata agli stessi in tutte le sedi provinciali, spiegando che: “(…). La dismissione di uno dei settori primari nei quali si sviluppa l'azione associativa, si riverbera sulle posizioni occupate dai dipendenti adibiti allo svolgimento di mansioni complementari o accessorie all'attività organizzativa dei C.A.S., come quelli dei reparti amministrativi. Le innovazioni legislative propagano i loro effetti alla gestione degli S.P.R.A.R. (gestione dei servizi di accoglienza integrata). Ed infatti, la riduzione del numero dei beneficiari per ciascun progetto, non può non ricadere sulla gestione globale dei servizi di accoglienza, con conseguente necessità di ridimensionare (sia pure in misura ridotta) il personale in eccedenza. Per tali ragioni, in ciascun territorio provinciale interessato dalla procedura, nel quale verrà attuata la revisione organizzativa, vi saranno ricadute sui dipendenti adibiti a mansioni che orbitano attorno alla gestione dei C.A.S. ed in particolare del comparto amministrativo, ivi inclusi i dipendenti addetti alle attività che trascendono i singoli appalti costituiti a livello territoriale, siccome impiegati nella gestione centralizzata dei servizi (…) La difficoltà economico-finanziaria che il GUS si trova a fronteggiare in questo periodo a partire dal finire del 2018 non può che essere risolta attraverso una attenta gestione dei costi diretti
e indiretti (relativamente ai progetti gestiti SPRAR e CAS), azzerando questi ultimi, sia attraverso una riduzione di personale trasversale o indiretto sia riassorbendo parte di queste funzioni all'interno dei progetti stessi. Questa operazione complessiva di riorganizzazione passa quindi non solo attraverso una riduzione generale del personale dipendente ma anche attraverso una riallocazione di attività e persone che, onde evitare di creare ulteriore difficoltà operativa e di continuità all'associazione, permetta di salvaguardare parte delle professionalità che oggi generano costi indiretti ma essenziali al buon funzionamento dell'associazione stessa e in parte riducendo, anche solo parzialmente, il personale addetto a queste mansioni
e posizioni e dall'altra attraverso l'allocazione di tali posizioni, professionalità e relativi oneri all'interno dei progetti stessi (…)”. In tale contesto gli esuberi di personale nella provincia di LE venivano individuati nel numero di sei (due appartenenti al profilo di coordinatore, due al profilo di addetto all'amministrazione, due al profilo di operatore sociale), in applicazione dei criteri di cui all'art. 5 l.
n. 233/91.
Il contenuto della comunicazione di avvio della procedura (qui riportata solo parzialmente) è riprodotta per intero nella lettera di licenziamento del 5.12.2019, quale premessa rispetto alle determinazioni assunte nei confronti dell'appellante, che di seguito si riportano: “(…) Si rinvia per il resto al contenuto della lettera di avvio della procedura (sopra riprodotta), da considerarsi ad ogni effetto parte integrante e sostanziale della presente comunicazione di licenziamento. I criteri di selezione del personale destinatario dei licenziamenti sono quelli sanciti nell'articolo 5 della L. 223/991 tenuto conto del decremento dei beneficiari nonché della soppressione dell'ufficio di coordinamento regionale nel quale EL era incardinata, con ponderazione dei carichi di famiglia e anzianità di servizio, in seno alle esigenze organizzative. Nel suo caso, i carichi sono pari a 0 (zero) con un'anzianità di servizio di due anni e 10 mesi.
5 A parità di mansioni, nello stesso ambito organizzativo attuale, anche a seguito della soppressione dell'ufficio di coordinamento regionale, vi sono persone con carichi di famiglie e/o anzianità di servizio maggiori (…)”.
Da quanto sopra riportato emerge, quindi, che la procedura di licenziamento collettivo per cui è causa
è stata determinata dalla scelta del GUS di dismettere, a causa della grave crisi finanziaria, l'attività di gestione dei centri di accoglienza (CAS) e dei servizi di accoglienza integrata (SPRAR) con conseguenti ricadute sui livelli occupazionali del personale del comparto amministrativo, compresi i dipendenti addetti alle attività che trascendono i singoli appalti costituiti a livello territoriale, impiegati nella gestione centralizzata dei servizi.
Ciò posto, come è noto, in materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la l.n.
223/1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato "ex post" nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell'iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto "ex ante" alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. Sicché, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale, ma la correttezza procedurale dell'operazione
(ivi compresa la sussistenza dell'imprescindibile nesso causale tra progettato ridimensionamento e singoli provvedimenti di recesso), con la conseguenza che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5, né fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l'autorità giudiziaria di un'indagine sulla presenza di "effettive" esigenze di riduzione o trasformazione dell'attività produttiva (cfr. tra le tante, Cass. n. 30550/2018).
In considerazione di tanto, dunque, sono insindacabili le ragioni che hanno determinato il ricorso alla procedura di riduzione del personale, mentre ciò che va accertato in questa sede è la sussistenza dell'imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e il singolo licenziamento oggetto di impugnazione.
Siffatto collegamento, nella specie, appare dimostrato, in quanto la programmata riduzione del personale -pur scaturendo dalla riorganizzazione legata alla dismissione delle attività relative ai CAS
e agli SPRAR per motivi finanziari (peraltro riconosciuti sussistenti dalla stessa appellante)- ha investito tutto il personale del comparto amministrativo, compreso quello impegnato in “attività che trascendono i singoli appalti”.
6 L'individuazione dell'appellante quale soggetto destinatario del licenziamento nella provincia di
LE (ove erano stati individuate sei esuberi, poi ridotti a tre licenziamenti, cfr. comunicazione ex art. 4 l. n. 233/91, allegato n. 15 degli atti di parte resistente in primo grado) appare quindi corretto, appartenendo la stessa al personale amministrativo e risultando la dipendente con minore anzianità di servizio e senza carichi di famiglia.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, dunque, non appaiono rilevanti, ai fini della decisione, gli argomenti con cui parte appellante ha contestato di essere stata incardinata presso l'
[...]
e ha escluso di aver mai espletato funzioni di coordinatore dei progetti Controparte_2
SPRAR e dei CAS. Sul punto si ribadisce, infatti, che i motivi sottesi al licenziamento sono tutti quelli
-già indicati nella comunicazione di avvio della procedura- che hanno determinato la riorganizzazione del GUS e la riduzione del personale -in particolare di quello amministrativo- laddove, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la “soppressione dell'ufficio di coordinamenti regionale” non è indicato -nella comunicazione di licenziamento- quale autonomo motivo del recesso.
Allo stesso modo, non appaiono condivisibili gli argomenti esposti a proposito della mancata indicazione, nella lettera di licenziamento, dei criteri di scelta, in mancanza della puntuale comparazione con gli altri dipendenti, indicati solo nella memoria di costituzione in giudizio.
Sul punto vale richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'annullamento per violazione dei criteri di scelta ai sensi dell'art. 5 cit. non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente rilievo determinante rispetto al licenziamento.
In proposito viene in rilievo la regola dell'art. 1441 c.c., in ragione della quale la azione di annullamento è proponibile non già da chiunque vi abbia interesse (e dunque in ragione del semplice interesse ad agire) ma soltanto da parte dei soggetti titolari dell'interesse di diritto sostanziale protetto dalla norma, che -nella fattispecie dell'annullabilità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta- sono solo coloro che, tra i lavoratori, abbiano in concreto subito gli effetti della illegittimità, in quanto determinante il loro licenziamento e hanno quindi un interesse qualificato e sono destinatari della tutela apprestata dalla norma (cfr. Cass. n. 13871/2019, n.13803/2017, n.24558/2016).
Nella specie, dalla documentazione prodotta dal resistente nel giudizio di primo grado (v. allegato n.
18 degli atti di parte resistente in primo grado) -non contestata dall'appellante- emerge che, nella comparazione con gli altri dipendenti appartenenti al comparto amministrativo, la signora Pt_1
risultava avere la minore anzianità di servizio e nessun carico di famiglia.
In ultimo deve pure essere disatteso il motivo con cui parte appellante lamenta il mancato rispetto dei termini della procedura previsti dall'art. 4, commi 6 e 7, l.n. 233/91 (“
6. La procedura di cui al comma
7 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all' e della massima occupazione comunicazione Controparte_3 scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto
l'accordo, il direttore dell e della massima occupazione convoca le parti al fine Controparte_3 di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'
[...]
e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6”), Controparte_3
considerato che il rispetto dei predetti termini non è previsto a pena di inefficacia del licenziamento.
***
L'accertata legittimità del licenziamento induce a disattendere anche il primo motivo di appello, con cui è stata dedotta la natura ritorsiva.
Come è noto, ove il lavoratore deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo e introduca, quindi, una domanda di accertamento della nullità del provvedimento datoriale per motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 c.c., occorre che l'intento ritorsivo del datore di lavoro, la cui prova è a carico del lavoratore, sia determinante, cioè tale da costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
con l'effetto che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (cfr. Cass. n. 2414/2022).
È stato detto, in particolare, che l'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento, perché fondato su motivo illecito, esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto (cfr. tra le tante Cass. n. 741/2024, n.
26399/2022), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili a una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 6838/2023).
Poiché il motivo illecito attiene alla sfera dell'elemento psicologico o alla finalità dell'atto datoriale, quindi, la sua efficacia determinativa esclusiva va verificata in relazione all'assenza di altre motivazioni o ragioni astrattamente lecite.
Nella specie, la accertata sussistenza dei presupposti posti a base del licenziamento collettivo e del nesso causale tra il progettato ridimensionamento e il recesso intimato all'appellante induce a escludere la sussistenza di un licenziamento di natura ritorsiva, di cui, peraltro, non risulta essere stata
8 fornita prova alcuna nel corso del giudizio, visto che non è stato dimostrato che eventuali (invero neppure provati) dissapori tra e il Consiglio di amministrazione abbiano potuto Persona_1 costituire il motivo unico e determinante del licenziamento dell'appellante.
***
Con l'ultimo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale -senza completare l'esame istruttorio sul punto- abbia respinto la domanda volta al risarcimento del danno da mobbing/straining e demansionamento, ritenendola non provata.
Anche tale argomento deve essere disatteso.
Come indicato in premessa, l'appellante ha dedotto di essere stata vittima di condotta mobbizzante dal marzo 2019, data a partire dalla quale sarebbe stata costretta a rinunciare a progetti precedentemente curati, avrebbe ricevuto risposte tardive alle proprie richieste su decisioni organizzative, sarebbe stata scavalcata nel ruolo di coordinatrice da altre dipendenti, sarebbe stata isolata ed attaccata nella propria professionalità più volte. In conseguenza di tanto, ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale (danno alla professionalità, danno da perdita di chance e danno all'immagine) nella misura di € 18.994,40 oltre interessi e rivalutazione.
Ciò posto, deve ritenersi che parte appellante non abbia fornito allegazioni idonee in merito al danno asseritamente subito per effetto delle denunciate condotte.
In particolare, quanto al comportamento mobbizzante, è stato chiarito, anche recentemente, che la nozione di mobbing, come quella di straining, è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro. Più in dettaglio, è stato affermato che il mobbing, così come lo straining, così come ogni altra eventuale forma di classificazione di condotte lesive della salute e della dignità del lavoratore viene a costituire unicamente una delle possibili manifestazioni e qualificazioni esclusivamente medico- legali di un unico fenomeno complessivo, costituito da quelle condotte lesive dell'equilibrio psico- fisico o della dignità del lavoratore, le quali, nel rapporto di lavoro, risultano comunque unitariamente riconducibili al disposto di cui all'art. 2087 c.c. quale norma generale posta a presidio generale della salute e della dignità del lavoratore (cfr. tra le tante Cass. n. 19196/2024, n. 4664/2024).
Nella specie manca qualunque allegazione in merito a un danno alla salute psico-fisica della lavoratrice, in ipotesi dipendente dalla condotta mobbizzante asseritamente posta in essere nei suoi confronti.
9 Quanto al dedotto demansionamento, è stato affermato che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (cfr. tra le tante
Cass. n. 32534/2024, n. 21527/2024, in senso conforme a Cass. n. 29047/2017 e altre).
Nel caso di specie, anche sotto tale profilo, mancano specifiche allegazioni in merito al tipo di professionalità colpita, alle capacità lavorative che sarebbero venute meno e agli effettivi risvolti del demansionamento sulla propria immagine e dignità in ambito lavorativo e personale;
manca anche ogni allegazione in relazione alla lamentata perdita di chance.
Il difetto di allegazioni, per come sopra evidenziato, induce a disattendere in questa sede la richiesta di un ulteriore approfondimento istruttorio -in quanto irrilevante ai fini del decidere- e a confermare la decisione del Tribunale anche sul punto.
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Contr Deve, in ultimo, essere esaminato l'appello incidentale, con cui ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha regolato le spese di giudizio compensandole integralmente tra le parti.
L'argomento deve essere disatteso.
Invero la compensazione delle spese del giudizio di primo grado appare giustificata anche in considerazione del fatto che solo a seguito della instaurazione del giudizio la lavoratrice ha potuto avere integrale contezza della documentazione posta a base del licenziamento, anche con riferimento al personale posto in comparazione in applicazione dei criteri di scelta.
Si reputa che siffatta circostanza integri le “gravi ed eccezionali ragioni” che -ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018- giustificano la integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Le spese di questo grado devono pure essere compensate, stante la reciproca soccombenza.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di LE-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto con ricorso del
26/09/2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
e sull'appello incidentale proposto da quest'ultima con atto Controparte_4 depositato il 25.06.2024 avverso la sentenza del 27/03/2023 n.274/2023 del Tribunale di LE, così provvede:
Rigetta l'appello principale.
Rigetta l'appello incidentale.
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in LE il 14/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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