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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1455/2023 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in Luino Parte_2
(VA), Via Vittorio Veneto n. 5/A presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Spassino, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Verbania (VCO), Corso Europa n. 26, presso lo studio dell'Avv. Alberto Zanetta, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Ulrike Cristina Rain, come da procura alle liti in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
In accoglimento del presente gravame e dei motivi con lo stesso dedotti, avverso la
Sentenza nr. 193/2023, del 27.02-01.03.2023, del Tribunale di Varese- Sezione I
Civile, Giudice Dott.ssa Heather Maria Rita Lo Giudice:
- Dichiarare la giurisdizione italiana a conoscere della materia;
- Dichiarare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo telematico nr. 458/2020, emesso dal Tribunale di Varese, in data 26.06.2020;
- Revocare la condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio;
- Condannare parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite, relative al presente appello”. Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis e previe le declaratorie tutte anche incidentali del caso, previa, se del caso, remissione della causa in istruttoria con ammissione dei mezzi di prova articolati nelle memorie 183 co. 6 n. 2 e 3 cpc, da aversi quivi integralmente ritrascritti: in via pregiudiziale, assorbente e in rito, confermare la sentenza di primo grado, dichiarando la carenza di giurisdizione a trattare il presente contenzioso per i motivi esposti in narrativa, in favore della giurisdizione civile ordinaria della Confederazione (Tribunale del Comune di CP_2
Basilea – Città., Baumleingasse 5, 4051 Basilea, Svizzera), con conseguente declaratoria d'invalidità / nullità / irritualità dell'opposto D.I. Nella non temuta ipotesi in cui codesta Ill.ma Corte d'Appello, in accoglimento dell'eccezione dell'appellante, rilevasse la giurisdizione italiana, in applicazione dell'art. 353 cpc, rimettere la causa dinanzi al Tribunale di Varese per la decisione del merito adottando i relativi provvedimenti consequenziali. In subordine dichiarare nullo, irrito o invalido l'opposto decreto ingiuntivo n.
458/2020 RG n. 1220/2020 del 29.06.2020 per i motivi esposti in narrativa, accertando e dichiarando non dovuto dal sig. quanto allo stesso Controparte_1 ingiunto a favore di . Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Varese emetteva in data 26.6.2020, su ricorso della associazione
(di seguito, anche ”), il decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 458/2020, con cui ingiungeva a il pagamento della Controparte_1 somma di Euro 9.380,47, oltre interessi legali e spese, in adempimento di oneri associativi.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Controparte_1 al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Varese in data 26.6.2020 (decreto n.
458/2020), eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice civile ordinario della Confederazione CP_2
(segnatamente, il Tribunale del Cantone di Basilea città), nonché il difetto di rappresentanza in giudizio di indicato quale rappresentante pro Parte_2 tempore dell'associazione Vereniging Villaggio di Sunclass ED;
nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, stante il difetto di prova del credito.
3. Si costituiva in giudizio l'associazione , Parte_1 contestando le domande avversarie, insistendo, preliminarmente, per il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione promossa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Il Tribunale di Varese, con sentenza pronunciata in data 27.2.2023 (sentenza n. 193/23, pubblicata in data 1.3.2023), dichiarava il difetto di giurisdizione dell'Autorità
pag. 2/7 Giudiziaria italiana e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo;
condannava alla refusione in favore dell'opponente Parte_1
delle spese di lite (liquidate in Euro 145,50 per anticipazioni e in Euro Controparte_1
4.237,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge).
Secondo il Tribunale era applicabile, al caso di specie, la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007 tra la Svizzera e la Comunità Europea, il cui art. 2 dispone che “Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione sono convenute, a prescindere dalla cittadinanza, davanti ai giudici di quello Stato”. Il Tribunale escludeva l'applicazione del successivo art. 5 della citata Convenzione, a mente del quale il debitore di un negozio può essere convenuto “in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”. Secondo il Tribunale, il luogo dell'adempimento – individuato, ai sensi dell'art. 25 L. 218/1995, nella legge italiana, ivi trovandosi l'oggetto principale dell'associazione, ossia la gestione del villaggio di ZO di – era disciplinato dall'art. 1182 Pt_1 comma 3 c.c. e coincideva con la sede principale del creditore e, dunque, in Utrecht
(Paesi Bassi), ove si trova la sede di . Ad avviso del Tribunale, non poteva Parte_1 attribuirsi rilievo, a tale fine, alla sede secondaria di ZO di ED, in difetto di elementi sufficienti a comprovare la sussistenza in tale luogo di una rappresentanza stabile dell'associazione e, dunque, a radicare la competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria italiana.
5. ha appellato la sentenza di primo grado davanti a questa Corte, Parte_1 articolando due motivi di gravame:
-erronea applicazione dell'art. 2508 c.c. e sussistenza della giurisdizione italiana;
-conferma del titolo monitorio.
6. si è costituito in giudizio, ha dedotto l'infondatezza dei motivi di Controparte_1 gravame e ha chiesto la conferma integrale della impugnata sentenza.
7. All'udienza del 13.12.2023, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, su richiesta delle parti, ha rinviato la causa all'udienza del 27.3.2024, per la valutazione della possibilità di definizione bonaria della controversia. Alla successiva udienza del 27.3.2024, preso atto dell'esito negativo delle trattative per la definizione bonaria del giudizio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., fissando udienza al 19.2.2025 per la rimessione al Collegio per la decisione. L'udienza del 19.2.2025 è stata rinviata al 30.4.2025; a tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
pag. 3/7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 2508 c.c., in tema di pubblicità delle sedi italiane delle società estere con sede secondaria in Italia, fosse applicabile alle associazioni. L'appellante ha lamentato che il primo giudice aveva trascurato di considerare che era una associazione non a Parte_1 scopo di lucro, non riconosciuta, non tenuta all'iscrizione nel Registro delle Imprese (né nella sezione ordinaria né nelle sezioni speciali) né all'iscrizione del R.E.A.
(Repertorio Economico Amministrativo), in quanto svolgente attività economica solo in via residuale, il cui utile era costituito in via esclusiva dai contributi associativi (cfr. Circolare del Ministero dell'Industria Commerciale ed Artigianato del 9.1.1997, n. 3407/C che individua il criterio per l'iscrizione nel R.E.A., nello svolgimento di una attività economica che si sostanzi nella produzione e nello scambio di beni e di servizi). L'appellante ha dedotto la sussistenza, ai sensi dell'art. 25 L. n. 218/1995, della giurisdizione italiana, in quanto l'oggetto principale dell'ente – costituito da un villaggio turistico con 254 bungalow – si trovava in Italia, l'ente era titolare di P.IVA italiana, provvedeva al versamento dei tributi in Italia e ivi svolgeva i propri servizi. L'appellato ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, Controparte_1 evidenziando il difetto di prova, a cura dell'appellante, dello svolgimento di attività amministrativa presso i locali di ZO di , a nulla rilevando la titolarità di Pt_1
P.IVA italiana e il versamento delle imposte in Italia e, per contro, assumendo rilievo decisivo, ai fini del presente giudizio, la presenza in Olanda (Utrecht) della sede di e la mancata registrazione della sede secondaria di ZO di Parte_1 Pt_1 presso la Camera di Commercio italiana e la mancata iscrizione dell'associazione nel
R.E.A. L'appellato ha, inoltre, lamentato l'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, sulla questione della giurisdizione del giudice olandese, sollevata nel giudizio di primo grado, alla luce della previsione statutaria (art. 23) di deroga alla giurisdizione, evidenziando la rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, del conflitto di giurisdizione tra giudice italiano e giudice straniero.
La Corte condivide il rilievo dell'appellante di non applicabilità dell'art. 2508 c.c. alle associazioni, trattandosi di una disposizione dettata per la disciplina delle società estere con sede secondaria in Italia. La equiparazione delle associazioni alle società contenuta nell'art. 25 L. n. 218/1995 non legittima l'applicazione tout court alle associazioni delle disposizioni in tema di società (fra le quali l'art. 2508 c.c.), in assenza di una espressa previsione in tal senso. A conferma della non applicabilità dell'art. 2508 c.c. alle associazioni, milita la considerazione che il D.P.R. n. 581/1995 in tema di registro delle imprese non contempla – a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice – le associazioni nel novero dei soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese. In particolare, l'art.
pag. 4/7 7, comma 2, lett. a) del citato D.P.R. contempla espressamente, al n. 6) “le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218”, ma non anche le associazioni. Parimenti, l'art. 9 del citato D.P.R. dispone che l'obbligo di denuncia al R.E.A. grava in capo a “gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali” (lett. a) e a “gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali” (lett. b).
Sotto questo profilo, non può essere considerata alla stregua di un Parte_1
“imprenditore”, ai sensi dell'art. 2082 c.c., in quanto l'attività economica dalla stessa svolta è accessoria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali dell'associazione e, in ogni caso, non costituisce il vero oggetto dell'associazione, il cui scopo non è la ripartizione degli utili tra gli associati (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 9.8.2006, n. 17971).
Ciò posto, rileva la Corte che lo statuto di prevede espressamente che Parte_1
l'associazione abbia sede in Utrecht (Paesi Bassi) e non contempla la presenza di sedi secondarie.
ZO di ED - a prescindere dalla applicabilità dell'art. 2508 c.c. alle associazioni
– non può essere considerata alla stregua di sede secondaria, ai fini della individuazione del luogo di esecuzione del pagamento, in difetto di previsione statutaria della presenza di sedi secondarie dell'associazione.
A ciò occorre aggiungere che, come correttamente rilevato dal primo giudice, non é stato dimostrato il concreto svolgimento in ZO di ED di attività amministrativa e di direzione dell'ente, quale luogo di operatività degli organi amministrativi, valevole ai fini della qualificazione di una sede alla stregua di sede effettiva dell'ente non coincidente con quella legale (Cass. Civ., Sez. I, 20.3.2014, n. 6559; Cass. Civ.,
Sez. VI, 28.1.2014, n. 1813; Cass. Civ., Sez. III, 11.2.2011, n. 2324). Tanto più ove si consideri che, per espressa previsione statutaria, la sede di svolgimento delle assemblee generali è individuata nei Paesi Bassi o nella città di Lussemburgo (art. 10), sicché sotto questo profilo ZO di non può essere considerata alla stregua di Pt_1 sede secondaria dell'associazione.
Infine, va rilevato che, secondo la Suprema Corte, in presenza di un debito
“portabile”, rappresentato da una somma di denaro – come quella oggetto di causa - ai fini dell'individuazione del luogo nel quale l'obbligazione deve essere adempiuta, la filiale, pur dovendo essere retta, a norma dell'art. 2205 cod. civ., da un rappresentante indicato nel registro delle imprese, non assume autonomia tale da localizzare presso di sé i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale e del domicilio dell'imprenditore, sicché il domicilio del creditore, cui si riferisce l'art. 1182 cod. civ., si identifica, nei riguardi di una società, con la sede principale, anche nel caso che vi siano filiali (Cass. Civ., 9.11.2012, n. 19473; v. anche, Cass. Civ., Sez. III,
22.6.2007, n. 14599; Cass. Civ., Sez. III, 2.5.1997, n. 3778).
pag. 5/7 Dal complesso dei rilievi che precedono discende che la sede di ZO di non Pt_1 può essere considerata quale luogo di esecuzione del pagamento.
In conclusione, alla luce delle previsioni della citata Convenzione di Lugano del 30.10.2007, non sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, in quanto, ai sensi dell'art. 2 della citata Convenzione, in Italia non si trova il domicilio di alcuna delle parti del presente giudizio, essendo residente in [...]Controparte_1
(Confederazione Elvetica) e avendo sede in Utrecht (Paesi Bassi) e non Parte_1 può ritenersi sussistente la presenza di sedi secondarie in Italia.
Parimenti, ai sensi del successivo art. 5 della citata Convenzione, il luogo dell'adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio non si trova in Italia, per le ragioni sopra enunciate.
Con riguardo al dedotto conflitto di giurisdizione, rileva la Corte che, nel caso di specie, non viene in rilievo un conflitto di giurisdizione, in quanto l'eccezione di compromesso – fondata sulla previsione dell'art. 23 dello statuto di - pone Parte_1 una questione che attiene al merito della controversia e non già alla giurisdizione o alla competenza (Cass. Civ., Sez. II, 10.6.2024, n. 16071).
In conclusione, il motivo di gravame deve essere rigettato, in quanto infondato. L'accoglimento di tale motivo di gravame assorbe ogni disamina del secondo motivo di gravame avente ad oggetto la prova del credito azionato da . Parte_1
2. L'appello deve, dunque, essere rigettato, con conseguente conferma della impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di , quale parte soccombente. Parte_1
La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa prestata. Da ultimo, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Varese, pronunciata in data
[...]
27.2.2023 (sentenza n. 193/23, pubblicata in data 1.3.2023), definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione in favore della Parte_1 parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 3.966,00
pag. 6/7 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Milano, il 30.4.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Marianna Galioto
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1455/2023 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in Luino Parte_2
(VA), Via Vittorio Veneto n. 5/A presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Spassino, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Verbania (VCO), Corso Europa n. 26, presso lo studio dell'Avv. Alberto Zanetta, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Ulrike Cristina Rain, come da procura alle liti in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
In accoglimento del presente gravame e dei motivi con lo stesso dedotti, avverso la
Sentenza nr. 193/2023, del 27.02-01.03.2023, del Tribunale di Varese- Sezione I
Civile, Giudice Dott.ssa Heather Maria Rita Lo Giudice:
- Dichiarare la giurisdizione italiana a conoscere della materia;
- Dichiarare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo telematico nr. 458/2020, emesso dal Tribunale di Varese, in data 26.06.2020;
- Revocare la condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio;
- Condannare parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite, relative al presente appello”. Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis e previe le declaratorie tutte anche incidentali del caso, previa, se del caso, remissione della causa in istruttoria con ammissione dei mezzi di prova articolati nelle memorie 183 co. 6 n. 2 e 3 cpc, da aversi quivi integralmente ritrascritti: in via pregiudiziale, assorbente e in rito, confermare la sentenza di primo grado, dichiarando la carenza di giurisdizione a trattare il presente contenzioso per i motivi esposti in narrativa, in favore della giurisdizione civile ordinaria della Confederazione (Tribunale del Comune di CP_2
Basilea – Città., Baumleingasse 5, 4051 Basilea, Svizzera), con conseguente declaratoria d'invalidità / nullità / irritualità dell'opposto D.I. Nella non temuta ipotesi in cui codesta Ill.ma Corte d'Appello, in accoglimento dell'eccezione dell'appellante, rilevasse la giurisdizione italiana, in applicazione dell'art. 353 cpc, rimettere la causa dinanzi al Tribunale di Varese per la decisione del merito adottando i relativi provvedimenti consequenziali. In subordine dichiarare nullo, irrito o invalido l'opposto decreto ingiuntivo n.
458/2020 RG n. 1220/2020 del 29.06.2020 per i motivi esposti in narrativa, accertando e dichiarando non dovuto dal sig. quanto allo stesso Controparte_1 ingiunto a favore di . Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Varese emetteva in data 26.6.2020, su ricorso della associazione
(di seguito, anche ”), il decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 458/2020, con cui ingiungeva a il pagamento della Controparte_1 somma di Euro 9.380,47, oltre interessi legali e spese, in adempimento di oneri associativi.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Controparte_1 al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Varese in data 26.6.2020 (decreto n.
458/2020), eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice civile ordinario della Confederazione CP_2
(segnatamente, il Tribunale del Cantone di Basilea città), nonché il difetto di rappresentanza in giudizio di indicato quale rappresentante pro Parte_2 tempore dell'associazione Vereniging Villaggio di Sunclass ED;
nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, stante il difetto di prova del credito.
3. Si costituiva in giudizio l'associazione , Parte_1 contestando le domande avversarie, insistendo, preliminarmente, per il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione promossa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Il Tribunale di Varese, con sentenza pronunciata in data 27.2.2023 (sentenza n. 193/23, pubblicata in data 1.3.2023), dichiarava il difetto di giurisdizione dell'Autorità
pag. 2/7 Giudiziaria italiana e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo;
condannava alla refusione in favore dell'opponente Parte_1
delle spese di lite (liquidate in Euro 145,50 per anticipazioni e in Euro Controparte_1
4.237,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge).
Secondo il Tribunale era applicabile, al caso di specie, la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007 tra la Svizzera e la Comunità Europea, il cui art. 2 dispone che “Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione sono convenute, a prescindere dalla cittadinanza, davanti ai giudici di quello Stato”. Il Tribunale escludeva l'applicazione del successivo art. 5 della citata Convenzione, a mente del quale il debitore di un negozio può essere convenuto “in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”. Secondo il Tribunale, il luogo dell'adempimento – individuato, ai sensi dell'art. 25 L. 218/1995, nella legge italiana, ivi trovandosi l'oggetto principale dell'associazione, ossia la gestione del villaggio di ZO di – era disciplinato dall'art. 1182 Pt_1 comma 3 c.c. e coincideva con la sede principale del creditore e, dunque, in Utrecht
(Paesi Bassi), ove si trova la sede di . Ad avviso del Tribunale, non poteva Parte_1 attribuirsi rilievo, a tale fine, alla sede secondaria di ZO di ED, in difetto di elementi sufficienti a comprovare la sussistenza in tale luogo di una rappresentanza stabile dell'associazione e, dunque, a radicare la competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria italiana.
5. ha appellato la sentenza di primo grado davanti a questa Corte, Parte_1 articolando due motivi di gravame:
-erronea applicazione dell'art. 2508 c.c. e sussistenza della giurisdizione italiana;
-conferma del titolo monitorio.
6. si è costituito in giudizio, ha dedotto l'infondatezza dei motivi di Controparte_1 gravame e ha chiesto la conferma integrale della impugnata sentenza.
7. All'udienza del 13.12.2023, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, su richiesta delle parti, ha rinviato la causa all'udienza del 27.3.2024, per la valutazione della possibilità di definizione bonaria della controversia. Alla successiva udienza del 27.3.2024, preso atto dell'esito negativo delle trattative per la definizione bonaria del giudizio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., fissando udienza al 19.2.2025 per la rimessione al Collegio per la decisione. L'udienza del 19.2.2025 è stata rinviata al 30.4.2025; a tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
pag. 3/7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 2508 c.c., in tema di pubblicità delle sedi italiane delle società estere con sede secondaria in Italia, fosse applicabile alle associazioni. L'appellante ha lamentato che il primo giudice aveva trascurato di considerare che era una associazione non a Parte_1 scopo di lucro, non riconosciuta, non tenuta all'iscrizione nel Registro delle Imprese (né nella sezione ordinaria né nelle sezioni speciali) né all'iscrizione del R.E.A.
(Repertorio Economico Amministrativo), in quanto svolgente attività economica solo in via residuale, il cui utile era costituito in via esclusiva dai contributi associativi (cfr. Circolare del Ministero dell'Industria Commerciale ed Artigianato del 9.1.1997, n. 3407/C che individua il criterio per l'iscrizione nel R.E.A., nello svolgimento di una attività economica che si sostanzi nella produzione e nello scambio di beni e di servizi). L'appellante ha dedotto la sussistenza, ai sensi dell'art. 25 L. n. 218/1995, della giurisdizione italiana, in quanto l'oggetto principale dell'ente – costituito da un villaggio turistico con 254 bungalow – si trovava in Italia, l'ente era titolare di P.IVA italiana, provvedeva al versamento dei tributi in Italia e ivi svolgeva i propri servizi. L'appellato ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, Controparte_1 evidenziando il difetto di prova, a cura dell'appellante, dello svolgimento di attività amministrativa presso i locali di ZO di , a nulla rilevando la titolarità di Pt_1
P.IVA italiana e il versamento delle imposte in Italia e, per contro, assumendo rilievo decisivo, ai fini del presente giudizio, la presenza in Olanda (Utrecht) della sede di e la mancata registrazione della sede secondaria di ZO di Parte_1 Pt_1 presso la Camera di Commercio italiana e la mancata iscrizione dell'associazione nel
R.E.A. L'appellato ha, inoltre, lamentato l'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, sulla questione della giurisdizione del giudice olandese, sollevata nel giudizio di primo grado, alla luce della previsione statutaria (art. 23) di deroga alla giurisdizione, evidenziando la rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, del conflitto di giurisdizione tra giudice italiano e giudice straniero.
La Corte condivide il rilievo dell'appellante di non applicabilità dell'art. 2508 c.c. alle associazioni, trattandosi di una disposizione dettata per la disciplina delle società estere con sede secondaria in Italia. La equiparazione delle associazioni alle società contenuta nell'art. 25 L. n. 218/1995 non legittima l'applicazione tout court alle associazioni delle disposizioni in tema di società (fra le quali l'art. 2508 c.c.), in assenza di una espressa previsione in tal senso. A conferma della non applicabilità dell'art. 2508 c.c. alle associazioni, milita la considerazione che il D.P.R. n. 581/1995 in tema di registro delle imprese non contempla – a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice – le associazioni nel novero dei soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese. In particolare, l'art.
pag. 4/7 7, comma 2, lett. a) del citato D.P.R. contempla espressamente, al n. 6) “le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218”, ma non anche le associazioni. Parimenti, l'art. 9 del citato D.P.R. dispone che l'obbligo di denuncia al R.E.A. grava in capo a “gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali” (lett. a) e a “gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali” (lett. b).
Sotto questo profilo, non può essere considerata alla stregua di un Parte_1
“imprenditore”, ai sensi dell'art. 2082 c.c., in quanto l'attività economica dalla stessa svolta è accessoria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali dell'associazione e, in ogni caso, non costituisce il vero oggetto dell'associazione, il cui scopo non è la ripartizione degli utili tra gli associati (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 9.8.2006, n. 17971).
Ciò posto, rileva la Corte che lo statuto di prevede espressamente che Parte_1
l'associazione abbia sede in Utrecht (Paesi Bassi) e non contempla la presenza di sedi secondarie.
ZO di ED - a prescindere dalla applicabilità dell'art. 2508 c.c. alle associazioni
– non può essere considerata alla stregua di sede secondaria, ai fini della individuazione del luogo di esecuzione del pagamento, in difetto di previsione statutaria della presenza di sedi secondarie dell'associazione.
A ciò occorre aggiungere che, come correttamente rilevato dal primo giudice, non é stato dimostrato il concreto svolgimento in ZO di ED di attività amministrativa e di direzione dell'ente, quale luogo di operatività degli organi amministrativi, valevole ai fini della qualificazione di una sede alla stregua di sede effettiva dell'ente non coincidente con quella legale (Cass. Civ., Sez. I, 20.3.2014, n. 6559; Cass. Civ.,
Sez. VI, 28.1.2014, n. 1813; Cass. Civ., Sez. III, 11.2.2011, n. 2324). Tanto più ove si consideri che, per espressa previsione statutaria, la sede di svolgimento delle assemblee generali è individuata nei Paesi Bassi o nella città di Lussemburgo (art. 10), sicché sotto questo profilo ZO di non può essere considerata alla stregua di Pt_1 sede secondaria dell'associazione.
Infine, va rilevato che, secondo la Suprema Corte, in presenza di un debito
“portabile”, rappresentato da una somma di denaro – come quella oggetto di causa - ai fini dell'individuazione del luogo nel quale l'obbligazione deve essere adempiuta, la filiale, pur dovendo essere retta, a norma dell'art. 2205 cod. civ., da un rappresentante indicato nel registro delle imprese, non assume autonomia tale da localizzare presso di sé i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale e del domicilio dell'imprenditore, sicché il domicilio del creditore, cui si riferisce l'art. 1182 cod. civ., si identifica, nei riguardi di una società, con la sede principale, anche nel caso che vi siano filiali (Cass. Civ., 9.11.2012, n. 19473; v. anche, Cass. Civ., Sez. III,
22.6.2007, n. 14599; Cass. Civ., Sez. III, 2.5.1997, n. 3778).
pag. 5/7 Dal complesso dei rilievi che precedono discende che la sede di ZO di non Pt_1 può essere considerata quale luogo di esecuzione del pagamento.
In conclusione, alla luce delle previsioni della citata Convenzione di Lugano del 30.10.2007, non sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, in quanto, ai sensi dell'art. 2 della citata Convenzione, in Italia non si trova il domicilio di alcuna delle parti del presente giudizio, essendo residente in [...]Controparte_1
(Confederazione Elvetica) e avendo sede in Utrecht (Paesi Bassi) e non Parte_1 può ritenersi sussistente la presenza di sedi secondarie in Italia.
Parimenti, ai sensi del successivo art. 5 della citata Convenzione, il luogo dell'adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio non si trova in Italia, per le ragioni sopra enunciate.
Con riguardo al dedotto conflitto di giurisdizione, rileva la Corte che, nel caso di specie, non viene in rilievo un conflitto di giurisdizione, in quanto l'eccezione di compromesso – fondata sulla previsione dell'art. 23 dello statuto di - pone Parte_1 una questione che attiene al merito della controversia e non già alla giurisdizione o alla competenza (Cass. Civ., Sez. II, 10.6.2024, n. 16071).
In conclusione, il motivo di gravame deve essere rigettato, in quanto infondato. L'accoglimento di tale motivo di gravame assorbe ogni disamina del secondo motivo di gravame avente ad oggetto la prova del credito azionato da . Parte_1
2. L'appello deve, dunque, essere rigettato, con conseguente conferma della impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di , quale parte soccombente. Parte_1
La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa prestata. Da ultimo, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Varese, pronunciata in data
[...]
27.2.2023 (sentenza n. 193/23, pubblicata in data 1.3.2023), definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione in favore della Parte_1 parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 3.966,00
pag. 6/7 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Milano, il 30.4.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Marianna Galioto
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