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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/11/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa RA del BO Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa RI FU Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 883 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
DELLA (C.F.: ), nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, elettivamente domiciliato in Sulmona, alla Via Trento n. 3, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Autiero Celidonio che lo rappresenta e difende;
-Appellante-
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. CP_1 P.IVA_1
con sede in Trento (TN), Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, ed elettivamente Controparte_2 domiciliata in Trento, Via del Brennero n. 139 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Silvi (C.F.
che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Girardi (C.F. C.F._2
, la rappresenta e difende;
C.F._3
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 125/2024 emessa dal Tribunale di Lanciano e pubblicata in data 18 marzo 2024.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis: in riforma della gravata sentenza, accertare e dichiarare che, in esecuzione della polizza cumulativa indicata in atti, stipulata dalla contraente , l'assicurato sussistendone i presupposti Controparte_3 Parte_2 contrattuali, ha diritto all'indennizzo convenzionalmente previsto e, per l'effetto, condannare la convenuta Compagnia di assicurazioni al pagamento della somma di Euro 14.273,48. Vinte le spese del primo e presente grado di giudizio”
Per l'appellata:
“- in via principale: rigettare il proposto appello in quanto infondato con la conseguente conferma dell'impugnata sentenza n. 125/24 emessa dal Tribunale di Lanciano;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 125/2024, pubblicata in data 18 marzo 2024, il Tribunale di Lanciano rigettava la domanda di rimborso di euro 14.273,48 formulata da nei confronti di Parte_2 [...] in forza della clausola n. 14 del contratto stipulato con Controparte_4 [...]
denominato “Contratto per l'emissione per perizia con parere pro veritate per Controparte_3 rilevazione tasso interesse usuraio contrattualizzato relativa alla regolarità dei mutui e/o leasing”-
“Contratto GOLD”, clausola con la quale l'attore aderiva alla polizza assicurativa n.
91/M10282700 stipulata dalla stessa con Controparte_3 Controparte_4
[...]
1.1. A sostegno della predetta domanda, parte attrice deduceva che, con sentenza n. 2210/2018, pubblicata in data 27 novembre 2018, la Corte di Appello di L'Aquila aveva confermato la sentenza di primo grado n. 40/2017 (R.G. 335/2015), pubblicata dal Tribunale di Lanciano in data 1 febbraio
2017, di rigetto della domanda di accertamento della pattuizione di interessi usurai rispetto al contratto di mutuo n. 30182558 stipulato, in data 18 luglio 2013, con la Banca Popolare dell'Emilia
Romagna, domanda proposta proprio sulla base delle risultanze del richiesto parere pro veritate, nel quale il consulente aveva concluso ritenendo che “alla data della sottoscrizione del contratto il tasso di interesse concordato era usuraio”.
Quantificava, pertanto, gli esborsi per l'esperimento di tale infruttuoso giudizio in euro 14.273,48, somma di cui chiedeva il rimborso all'assicuratrice.
1.2. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_4
la quale eccepiva, in primo luogo, la prescrizione della garanzia assicurativa per
[...] tardiva denuncia del sinistro, e, nel merito, l'infondatezza della pretesa per difetto di causa del contratto assicurativo, privo di alea, nonchè la decadenza dalla copertura per colpa grave della contraente per aver consegnato un parere inattendibile, nonché il difetto di prova Controparte_3 degli esborsi richiesti in indennizzo. 1.3. A seguito di istruzione documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta a decisione.
1.4. A fondamento della decisione di rigetto, il primo giudice accoglieva l'eccezione di tardività della denuncia di sinistro rispetto ai termini di polizza.
In primo luogo, richiamava la previsione di cui all'art. 13 del contratto di assicurazione a mente del quale “la denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura dell' entro e non oltre 24 mesi Parte_3 dall'insorgenza dello stesso”. In particolare, le ipotesi di sinistro erano individuate nella
“cassazione” da parte del CTU della perizia pro veritate effettuata dal consulente incaricato e nella mancata ammissione in giudizio della CTU.
Su tali basi, pertanto, il giudice a quo rilevava l'avvenuta decadenza dal diritto al rimborso, dato che, dall'estratto storico del fascicolo r.g. 335/2015, risultava che, a seguito della concessione del triplice termine per le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., il Tribunale di Lanciano, con ordinanza dell'8 gennaio 2016, scioglieva la riserva rinviando all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ciò posto, in merito all'individuazione del momento di verificazione del sinistro, il primo giudice non condivideva l'argomentazione dell'attore secondo la quale questo coincideva con la pubblicazione della sentenza, ritenendo che, invero, era con l'ordinanza di rinvio per precisazione delle conclusioni che si era concretizzata la preclusione per l'espletamento della CTU.
Pertanto, risultando non contestato tra le parti che la denuncia del sinistro era stata effettuata il 27 ottobre 2020, doveva ritenersi decorso il termine di 24 mesi previsto a pena di decadenza dal contratto assicurativo ai fini dell'apertura del sinistro.
In virtù dell'accoglimento dell'eccezione esaminata, pertanto, il primo giudice riteneva assorbite le ulteriori questioni, rigettando così la domanda per intervenuta decadenza dai termini contrattuali per la denuncia del sinistro.
Infine, rispetto agli ulteriori rilievi sollevati dal convenuto circa la insussistenza dell'alea e colpa del contraente per manifesta erroneità della perizia, riteneva il primo giudice che tali elementi non erano stati provati, posta la mancata allegazione in atti della perizia pro veritate summenzionata.
2. Nel proprio atto di impugnazione ha contestato la decisione, chiedendone Parte_2 la riforma sulla base del motivo di seguito sintetizzato:
2.1. Violazione di legge. Erronea e falsa applicazione della norma di cui al combinato disposto degli artt. 1913 e 1915 c.c. Erronea e falsa applicazione dei principi di diritto di cui all'art.112 cpc in relazione alla norma di cui all'art.2969 c.c. Erronea ed illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia. Con un unico motivo di gravame, l'appellante ha dedotto che avrebbe errato il primo giudice nel riqualificare l'eccezione preliminare di merito di prescrizione del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato e a ritenerla assorbente rispetto alle ulteriori questioni.
Infatti, in forza del chiaro tenore letterale della norma di principio di cui all'art.112 c.p.c., il Giudice non potrebbe pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, come quella di decadenza ex art. 2969 c.c.
Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto persa la garanzia assicurativa a causa della tardiva comunicazione di avviso del sinistro di cui all'art. 1913 c.c, senza tener conto del disposto di cui all'art. 1915 c.c., in forza del quale, in caso di omesso avviso di sinistro, il diritto all'indennità si perderebbe unicamente quando l'assicurato dolosamente non adempia all'obbligo di avviso, mentre, in caso di omissione colposa, l'assicuratore avrebbe unicamente diritto a ridurre tale indennità, in ragione del pregiudizio sofferto e dandone prova.
Infine, il sinistro sarebbe rappresentato soltanto dalla sentenza, dato che la polizza assicurativa prevederebbe espressamente l'assunzione di rischio a carico della compagnia di assicurazioni in caso di soccombenza dichiarata con sentenza ed a seguito dell'assistenza stragiudiziale e poi giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'assicurato.
3. L'appellata nel costituirsi nel presente grado di giudizio, ha contestato nel merito CP_4
l'unico motivo di gravame formulato dall'appellante, deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendo quindi il rigetto dell'appello proposto, con conseguente conferma della sentenza n. 125/2024 del Tribunale di Lanciano, con rimborso delle spese sostenute e del compenso professionale del difensore.
4. Assegnati alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. e depositate le rispettive note conclusive, scritti conclusionali e note di udienza, la causa è stata trattenuta a decisione all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025, tenuta con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c.
5. L'appello è fondato per i motivi di seguito indicati.
5.1. Fondato risulta essere l'unico motivo di gravame riguardante l'erronea riqualificazione dell'eccezione di prescrizione formulata dall'allora convenuto e l'erroneo accoglimento della stessa.
5.1.1. In primo luogo, occorre precisare che rientra nel potere-dovere del giudice adito riqualificare le domande o le eccezioni proposte qualora queste siano state erroneamente individuate nella loro valenza giuridica, consistendo la riqualificazione in una operazione giuridica che non incide sui fatti per come dedotti e allegati in giudizio.
In particolare, la convenuta eccepiva la tardività della denuncia del sinistro sulla base del CP_4 secondo comma dell'art. 13 della polizza assicurativa n. 91/M10282700 (si v. doc. all. n. 1 del fascicolo di primo grado di parte appellata), il quale stabilisce che “la denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura dell' entro e non oltre 24 mesi dall'insorgenza dello stesso”. Parte_3
Non si tratta, pertanto, di un termine prescrizionale, non verificandosi una estinzione del credito, ma di un termine decadenziale, dato che, al decorrere di tale termine, il titolare del diritto di credito decadrebbe dal potere di esercitare lo stesso.
Su tale base, pertanto, il primo giudice non ha rilevato d'ufficio una eccezione in senso stretto, dato che è stata la stessa convenuta a eccepire l'operatività dell'art. 13 del contratto CP_4 assicurativo. Nel sollevare una siffatta eccezione, tuttavia, la convenuta ha erroneamente ritenuto che si trattasse di ipotesi prescrizionale, rientrando così nel potere-dovere del giudice adito quello di riqualificare l'eccezione dal punto di vista solamente giuridico.
5.1.2. Ad ogni modo, nel merito, l'appello risulta fondato, avendo l'assicurato diritto Parte_2 all'indennizzo in applicazione del combinato disposto degli artt. 1913, 1915 e 1932 c.c.
In particolare, ai sensi dell'art. 1913 c.c., “l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore
o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o
l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro” e, ai sensi dell'art. 1915 c.c., “l'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se
l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre
l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.
La disciplina generale in materia di assicurazione contro i danni prevede, in capo all'assicurato,
l'obbligo di avvisare l'assicuratore - entro tre giorni - della verificazione del sinistro che dà titolo per il versamento dell'indennizzo.
In caso di omesso avviso, l'art. 1915 c.c. prevede due specifiche conseguenze a seconda che tale omissione sia stata posta in essere dolosamente o colposamente: laddove si tratti di omissione dolosa, infatti, l'assicurato perde il diritto all'indennizzo, mentre tale diritto non viene meno in caso di omissione colposa, potendo al più l'assicuratore avere diritto alla riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
È, quindi, lo stesso legislatore a disciplinare a quali sanzioni va incontro l'assicurato che non rispetti l'obbligo di avviso, previsione che, ai sensi dell'art. 1932 c.c., è derogabile soltanto in senso più favorevole all'assicurato.
Per tale ragione, se il termine entro il quale comunicare la verificazione del sinistro può essere convenzionalmente derogato (come avvenuto nel caso di specie, essendo stato previsto che l'obbligo di avviso poteva essere assolto entro 24 mesi dal sinistro), al contrario gli effetti del mancato avviso restano disciplinati dall'art. 1915 c.c., fatta salva una più favorevole disciplina secondo quanto previsto dall'art. 1932 c.c.
5.1.3. Ciò posto, nel caso in cui l'avviso di cui all'art. 1913 c.c. sia stato omesso ovvero non sia stato tempestivamente effettuato, cioè entro il termine indicato dalla legge (o dalle parti se derogato convenzionalmente), è onere dell'assicuratore, laddove voglia liberarsi dall'obbligo di corrispondere l'indennizzo, provare la sussistenza di una condotta dolosa da parte dell'assicurato, mentre, laddove voglia far valere il diritto alla riduzione dello stesso, deve provare, unitamente alla colpa dell'assicurato, anche il pregiudizio subito.
Al riguardo, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità “affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo
l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art.
1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che
l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30 settembre 2019, n. 24210; Cass. civ., Sez. III, 11 luglio 2014, n. 19017).
5.1.4. Tanto chiarito, nel caso di specie l'assicurato non ha rispettato il termine di 24 Parte_2 mesi dal sinistro entro il quale effettuare la comunicazione a , dato che è con l'ordinanza CP_4 emessa in data 8 gennaio 2016 che il Tribunale di Lanciano, sciogliendo la riserva del 21 dicembre
2015, ha ritenuto di rinviare per la precisazione delle conclusioni, così rigettando le richieste istruttorie (si v. doc. all. n. 2 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
Sul punto, infatti, occorre chiarire che, nell'individuare il momento in cui si è verificato il sinistro, è necessario compiere un'indagine in concreto, secondo ciò che si è realmente verificato, escludendo, quindi, una valutazione di natura ipotetica.
Nel caso di specie, pertanto, è con la suddetta ordinanza dell'8 gennaio 2016 che il giudice ha rigettato le richieste istruttorie, venendosi così a verificare il fatto da denunciare indicato nell'appendice al contratto di assicurazione (si v. doc. all. n. 1 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
5.1.5. Di conseguenza, facendo applicazione della normativa richiamata nel caso di specie, ciò che rileva è il ritardo con il quale tale avviso è stato effettuato dall'assicurato, ritardo che, in mancanza di contestazioni e allegazioni sulla natura dolosa dello stesso, deve presumersi soltanto colposo.
Posto tale elemento soggettivo, tuttavia, l'assicuratore, che avrebbe diritto ex art. 1915, secondo comma, c.c. alla riduzione dell'indennità in proporzione al pregiudizio sofferto, non solo non ha allegato e non ha fornito prova di un siffatto pregiudizio, ma non ha neppure vantato, nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, un siffatto diritto alla riduzione dell'indennità da corrispondere.
In altri termini, in virtù di quanto previsto dall'art. 1915 c.c., in capo all'assicurato non si è determinata alcuna perdita automatica dell'indennizzo, né una riduzione dell'indennità, in assenza di una prova del pregiudizio sofferto dall'assicuratore.
5.1.6. Va ulteriormente rilevato, a questo punto che sia nella comparsa di costituzione in primo grado, sia nella comparsa di costituzione nel presente grado la in modo Parte_4 sintetico ma chiaro, ha eccepito ( e correttamente riproposto, trattandosi di questione assorbita dalla pronuncia resa in prime cure) oltre alla “prescrizione” del diritto per tardiva denuncia del sinistro, correttamente riqualificata come decadenza, ma per le ragioni esposte pocanzi da ritenere insussistente, anche la prescrizione del diritto ex art. 2952 c.2 c.c..
Tale norma prevede, al suo secondo comma, che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello al pagamento delle rate di premio, di cui si occupa il comma primo, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Anche tale eccezione è da ritenere infondata.
Il fatto su cui il diritto si fonda, infatti, ben diverso da quello da cui dipende l'insorgenza dell'obbligo di denuncia ( riferito al caso assicurativo, così qualificato dagli artt. 12 e 13 delle condizioni di polizza, consistente nella omessa ammissione di CTU econometrica, in forza delle condizioni particolari di assicurazione di cui all'appendice, o, nella cassazione da parte del CTU nominato, in forza delle condizioni generali di polizza), è sicuramente costituito dalla soccombenza, in assenza della quale non potrebbe sorgere, a prescindere da tempestiva o tardiva denuncia, alcun diritto all'indennizzo.
E' infatti proprio la soccombenza a costituire il rischio assicurato (art.11 delle condizioni di polizza) ed essa non può che essere dichiarata con la sentenza che definisce il giudizio, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione, ex art. 2952 c.c., dalla sua pronuncia .
5.1.7. Per tali ragioni, pertanto, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado riformata, con conseguente accoglimento della domanda di accertamento della spettanza del richiesto indennizzo di euro 14.273,48, somma che l'appellante si è complessivamente Parte_2 impegnato a corrispondere in relazione al costo della perizia pro veritate (si v. doc. all. n. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellante), al compenso professionale richiesto dall'Avv. Di Iorio per il giudizio dinanzi al Tribunale di Lanciano e alle somme al cui pagamento è stata condannato a rifondere, a titolo di rimborso delle spese di lite, in favore della controparte dal Tribunale di Lanciano e dalla Corte di Appello di L'Aquila (si v. doc. all. nn. 2 e 3 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Su tale base, pertanto, deve essere condannata a corrispondere a CP_4 Parte_2 euro 14.273,48 a titolo di indennizzo in virtù della stipulata polizza assicurativa n. 91/M10282700.
7. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo per il presente, con CP_ esclusione della fase di trattazione-istruttoria, non svoltasi, vanno poste a carico dell'appellata alla luce della sua integrale soccombenza.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) accoglie l'appello;
2) per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Lanciano n. 125/2024, pubblicata il 18 marzo 2024, accerta in capo a la spettanza del diritto Parte_2 all'indennizzo di euro 14.273,48 in virtù della polizza assicurativa n. 91/M10282700 per i motivi di cui in narrativa, con conseguente condanna di a corrispondere in favore di CP_4 Parte_2 la suddetta somma;
[...]
3) condanna l'appellata alla rifusione delle spese sostenute dall'appellante CP_4 Parte_2 in entrambi i gradi di giudizio che liquida quanto al primo grado in € 3.500,00 oltre
[...] rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28.10.2025
Il Consigliere estensore
RI FU
Il Presidente
RA EL BO