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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2568/2023
N. R.G. 1192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di I Grado riunite iscritte al n. r.g. 2568/2023 e al n. 1192/2024 tra:
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. NAPOLITANO FRANCESCO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. NOVIELLO PASQUALINA e dall'Avv. PEDANA AUGUSTO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno concluso come da note autorizzate, depositate per via telematica nei termini di rito.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha promosso la causa, iscritta al n. 2568/23 del ruolo generale, contro Controparte_1 Controparte_3
, allo scopo di ottenere l'accertamento (negativo) della inesistenza del diritto della convenuta a
[...] vedersi liquidare l'indennizzo dovuto per il caso di incendio, in base alla polizza n. 4136489SQ.
La società si è costituita solo tardivamente: ha poi introdotto altro giudizio (n. 1192/24), che CP_2
è stato riunito alla causa iscritta a ruolo per prima, per ottenere l'accertamento del diritto all'indennizzo.
Nel secondo giudizio, sono state ritenute non decisive le prove (per lo più orali) che parte convenuta, tardivamente costituitasi, non aveva potuto articolare in quell'altro giudizio: tale valutazione va confermata anche in questa sede sulla base della considerazione che la delibazione della fondatezza della istanza introdotta dall'assicurazione (col primo giudizio) è in grado di rendere superflua l'ulteriore attività istruttoria, secondo una valutazione cangiante secundum eventum litis.
Ora, dalla istruttoria svolta nella causa principale (come tale intendendosi: quella introdotta per prima) è emerso che
− l'incendio – da cui nasce la pretesa di indennizzo – si è verificato in uno stabile, adibito ad albergo e ristorante, in un momento in cui le attività erano sospese;
− l'incendio è partito dalla zona d'entrata e le fiamme hanno coinvolto gli arredi e l'impianto elettrico;
il fumo è arrivato alla sala da pranzo e alle camere superiori;
− non sono stati riscontrati segni di effrazione, ma un soggetto è stato visto uscire dall'edificio quando l'incendio era iniziato (v. dichiarazioni, de relato, degli investigatori e , Tes_1 Tes_2 sul capitolo sub d, all'esito delle informazioni raccolte in loco dai vicini);
− lo stabile non risultava messo a norma, essendosi provveduto solo a ridurre i posti letto, onde eludere le normative anti-incendio (doc. n. 5).
Sulla scorta di tali indicazioni, si deve ritenere che, a fronte della pretesa di liquidazione dell'indennizzo – che si fonda sul verificarsi di un evento incendiario – l'assicurazione possa legittimamente invocare la causa di esclusione di cui alle CGA lett. b) p. 8 per gli eventi causati da atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio.
In particolare, (a) la circostanza che l'incendio si sia verificato quando l'attività era sospesa;
(b) la zona di innesco (l'area reception, come attestato dai VV.FF.); (c) l'avvistamento di un soggetto un soggetto, pur rimasto ignoto, ma comunque visto mentre usciva dall'edificio, subito dopo l'inizio dell'episodio pagina 2 di 3 incendiario, lasciano incontrovertibilmente intendere che l'incendio non sia stato provocato da un processo di auto-innesco accidentale.
Consegue, quindi, l'accoglimento delle domande dell'assicurazione e il rigetto delle domande di
, veicolate tramite azione autonomamente introdotta e poi riunita alla causa principale. CP_3
Le spese seguono la soccombenza: essendo stata accolta la domanda di accertamento negativo, si liquidano i compensi per lo scaglione di valore indeterminato, di bassa complessità.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite nn. 2568/23 e 1192/24 RG, così decide: accoglie le domande di , Controparte_1
dichiara che non ha diritto all'indennizzo in base alle condizioni della polizza n. Controparte_3
4136489SQ, per i fatti per cui è causa;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , che si Controparte_3 Controparte_1 liquidano in complessivi € 5.500,00, oltre € 1.241,00 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge.
Parma, 15/04/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 3 di 3
N. R.G. 1192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di I Grado riunite iscritte al n. r.g. 2568/2023 e al n. 1192/2024 tra:
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. NAPOLITANO FRANCESCO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. NOVIELLO PASQUALINA e dall'Avv. PEDANA AUGUSTO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno concluso come da note autorizzate, depositate per via telematica nei termini di rito.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha promosso la causa, iscritta al n. 2568/23 del ruolo generale, contro Controparte_1 Controparte_3
, allo scopo di ottenere l'accertamento (negativo) della inesistenza del diritto della convenuta a
[...] vedersi liquidare l'indennizzo dovuto per il caso di incendio, in base alla polizza n. 4136489SQ.
La società si è costituita solo tardivamente: ha poi introdotto altro giudizio (n. 1192/24), che CP_2
è stato riunito alla causa iscritta a ruolo per prima, per ottenere l'accertamento del diritto all'indennizzo.
Nel secondo giudizio, sono state ritenute non decisive le prove (per lo più orali) che parte convenuta, tardivamente costituitasi, non aveva potuto articolare in quell'altro giudizio: tale valutazione va confermata anche in questa sede sulla base della considerazione che la delibazione della fondatezza della istanza introdotta dall'assicurazione (col primo giudizio) è in grado di rendere superflua l'ulteriore attività istruttoria, secondo una valutazione cangiante secundum eventum litis.
Ora, dalla istruttoria svolta nella causa principale (come tale intendendosi: quella introdotta per prima) è emerso che
− l'incendio – da cui nasce la pretesa di indennizzo – si è verificato in uno stabile, adibito ad albergo e ristorante, in un momento in cui le attività erano sospese;
− l'incendio è partito dalla zona d'entrata e le fiamme hanno coinvolto gli arredi e l'impianto elettrico;
il fumo è arrivato alla sala da pranzo e alle camere superiori;
− non sono stati riscontrati segni di effrazione, ma un soggetto è stato visto uscire dall'edificio quando l'incendio era iniziato (v. dichiarazioni, de relato, degli investigatori e , Tes_1 Tes_2 sul capitolo sub d, all'esito delle informazioni raccolte in loco dai vicini);
− lo stabile non risultava messo a norma, essendosi provveduto solo a ridurre i posti letto, onde eludere le normative anti-incendio (doc. n. 5).
Sulla scorta di tali indicazioni, si deve ritenere che, a fronte della pretesa di liquidazione dell'indennizzo – che si fonda sul verificarsi di un evento incendiario – l'assicurazione possa legittimamente invocare la causa di esclusione di cui alle CGA lett. b) p. 8 per gli eventi causati da atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio.
In particolare, (a) la circostanza che l'incendio si sia verificato quando l'attività era sospesa;
(b) la zona di innesco (l'area reception, come attestato dai VV.FF.); (c) l'avvistamento di un soggetto un soggetto, pur rimasto ignoto, ma comunque visto mentre usciva dall'edificio, subito dopo l'inizio dell'episodio pagina 2 di 3 incendiario, lasciano incontrovertibilmente intendere che l'incendio non sia stato provocato da un processo di auto-innesco accidentale.
Consegue, quindi, l'accoglimento delle domande dell'assicurazione e il rigetto delle domande di
, veicolate tramite azione autonomamente introdotta e poi riunita alla causa principale. CP_3
Le spese seguono la soccombenza: essendo stata accolta la domanda di accertamento negativo, si liquidano i compensi per lo scaglione di valore indeterminato, di bassa complessità.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite nn. 2568/23 e 1192/24 RG, così decide: accoglie le domande di , Controparte_1
dichiara che non ha diritto all'indennizzo in base alle condizioni della polizza n. Controparte_3
4136489SQ, per i fatti per cui è causa;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , che si Controparte_3 Controparte_1 liquidano in complessivi € 5.500,00, oltre € 1.241,00 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge.
Parma, 15/04/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 3 di 3