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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 5044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5044 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza dell'11.12.2025:
Visto il provvedimento del 26.6.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 1098/2022 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 26.6.2025;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,45, decide la causa come di seguito.
Il Got
RI IZ
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del got RI
IZ ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1098/2022 R.G.A.C. vertente
Tra
elettivamente domiciliato in Palermo, via Parte_1
Libertà n. 90, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe La Grassa che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attore
E
(cf: ) con sede in Verona Controparte_1 P.IVA_1
Lungadige Cangrande n° 16, - Società del Controparte_2
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019,
[...]
corrente in Milano, Largo Tazio Nuvolari 1 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società
Controparte_3
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26 - Impresa
[...]
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65
R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923, in persona del suo procuratore speciale Dottor , in forza di procura CP_4
2 speciale Notaio Dottor del 9 aprile 2019 Persona_1
repertorio 15593 raccolta 8798, rappresentata e difesa per mandato rilasciato su foglio separato ai sensi dell'articolo 83 cpc, dal suo procuratore e domiciliatario Avv. Silvio Caroli ed elettivamente domiciliata in Palermo alla via Isidoro Carini n° 43 presso lo studio dell'Avv. Danilo Vincenzo Daniele;
Convenuta
E NEI CONFRONTI
residente in [...]; Controparte_5
Convenuto Contumace
Oggetto: Domanda di risarcimento danni.
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo-III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando:
Dichiara la contumacia di ritualmente evocato in Controparte_5
giudizio e non costituito;
Rigetta la domanda avanzata dall'attore:
Condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali sostenute da in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, che liquida - ex D.M. n. 55/2014
- in € 7.000,00 oltre rimborso del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
3 Con atto di citazione il sig. ha chiesto la Parte_1
condanna solidale di e della Controparte_5 Controparte_1
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati in atto di citazione nella complessiva somma di €
40.000,00 conseguenti ad un sinistro verificatosi in Palermo in data
10.2.2018 alle ore 19,30 circa, in via Oreto Nuova.
Allegava l'attore che “……mentre stava attraversando sulle apposite zebre, in presenza di dispositivo semaforico indicante luce verde fissa (dopo aver acquistato delle sigarette presso il Bar
Oreto) di ritorno presso l'autovettura parcheggiata dal proprio consuocero, veniva investito dall'autovettura Fiat Punto targata
BH15XJE, condotta e di proprietà di che Controparte_5
ometteva totalmente di arrestarsi, nonostante il semaforo indicasse per lui il colore rosso travolgendo l'attore…….. trasportato all'Ospedale Policlinico, veniva ricoverato, avendo riportato frattura scomposta diafisi omerale sinistra e lesioni diffuse….”.
Ritualmente costituita in giudizio la Controparte_1
preliminarmente contestava l'effettivo verificarsi del sinistro così come descritto in citazione chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attore stante le palesi incongruenze rilevate nelle dichiarazioni rese dall'attore e dal convenuto in merito al sinistro de quo.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio non si Controparte_5
costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
4 Acquisite le produzioni documentali e assunte le prove orali ammesse, la causa veniva quindi posta in decisione all'udienza dell'11.12.2025 sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note telematiche versate in atti.
Preliminarmente, va dichiarata di contumacia di Controparte_5
(regolarmente evocato in giudizio e non costituito) e deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria dell'attore, alla luce delle richieste stragiudiziali ritualmente inoltrate alla compagnia convenuta a norma dell'art. 145 del Codice delle assicurazioni private emanato con D.Lgs. 209/2005.
Nel merito, la domanda attorea è infondata.
Sebbene, infatti, viga, in tema di investimento del pedone, la presunzione di responsabilità di cui all'art. art.2054, primo comma,
c.c. (secondo cui il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno), grava pur sempre sull'attore l'onere di provare la verificazione del sinistro e l'ascrivibilità ad esso delle lesioni lamentate.
Nella specie, non è stata raggiunta la prova dell'assunto attoreo in ordine alla verificazione del sinistro con le modalità descritte in atto di citazione e alla sussistenza del nesso causale tra il danno lamentato e il sinistro.
5 Le risultanze delle deposizioni rese in istruttoria, infatti, sono contrastanti tra loro ed anche con le dichiarazioni rese dal conducente in sede di redazione del CID, sicché non può esprimersi un giudizio di attendibilità delle parti e delle dichiarazioni rese.
Il convenuto nella denuncia di sinistro ha Controparte_5
dichiarato “……percorrevo la via Oreto nuova con direzione di marcia verso la stazione centrale, mi distraevo, e, malgrado il segnale di rosso del semaforo, non arrestavo la mia marcia e investito il pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali……… A causa dell'impatto il pedone cadeva a terra sbattendo la spalla e il braccio sinistro…..”.
Lo stesso , in data 2.7.2019, rilasciava la seguente Controparte_5
dichiarazione: “Verso le ore 19:30/20:00 del 10.02.2018 mi trovavo alla guida della mia auto Fiat Punto targata BH158YE di colore celeste, ero da solo in via Oreto nei pressi della Stazione ed Pt_2
ero fermo al semaforo. Nel ripartire non mi accorgevo che stava attraversando un signore sulle strisce pedonali e lo investivo. Sono sceso dall'auto per dare soccorso e si sono avvicinate alcune persone. Qualcuno ha chiamato il 118 e dopo un pò giungeva
l'ambulanza che lo trasportava al P.S. di cui non ricordo dove.
Prima che il pedone andasse in ospedale ci siamo scambiati i dati personali e quelli della macchina. Con questo signore che non so come si chiama e non ho più il suo recapito telefonico, da allora non ci siamo più visti né sentiti. Io non ho presentato denuncia alla
6 mia assicurazione. Preciso che provenivo dal Corso Tukory in direzione Ospedale dei bambini, all'altezza della pompa di benzina ho girato a sinistra per immettermi in Via Oreto dove c'è un semaforo e lì ho causato l'incidente. Null'altro da aggiungere.” (cfr dichiarazione di del 2 luglio 2019 allegata Controparte_5
fascicolo Compagnia convenuta).
L'attore in data 3.7.2029 dichiarava “……verso le ore 19:30/20:00 del 10.02.2018 sono stato accompagnato dal suocero di mia figlia con la sua auto Fiat Punto di colore amaranto in via Oreto Nuova provenendo da Viale Regione Siciliana. All'altezza del bar Oreto ci siamo fermati, io sono sceso dall'auto per recarmi al detto Bar per comprare le sigarette e al ritorno, mentre attraversavo sulle strisce pedonali e con il semaforo con segnale verde, venivo investito da un'autovettura Fiat Punto di colore carta da zucchero. Nell'urto finivo a terra dolorante. Ricordo che il conducente dell'auto si è avvicinato insieme ad altre persone per dare soccorso e una signora con la sua auto si è resa disponibile ad accompagnarmi al
Pronto Soccorso del Policlinico. Di questa signora non so chi sia e non ho il suo numero di telefono. Il mio consuocero di nome
è rimasto sul posto per scambiare i miei dati Persona_2
personali con quelli del conducente e della macchina. Sono rimasto ricoverato per circa dieci giorni e dopo le dimissioni ho telefonato al conducente dell'auto che non ricordo come si chiama e non ho il suo numero di telefono, al quale ho chiesto un incontro per la
7 compilazione del modulo CAI, cosa che abbiamo fatto qualche giorno dopo, recandoci sul luogo del sinistro. Dopo non ci siamo più visti nè sentiti”. (cfr dichiarazione di Parte_1
allegata fascicolo Compagnia convenuta).
In istruttoria l'attore ha dichiarato “…….il veicolo scendeva da viale Regione Siciliana l'impianto semaforico è di quelli a richiesta…….l'incrocio tra via Tukory e via Oreto e il luogo in cui si trova il bar sono distanti anche più di 2 Km……..”.
Il teste ha dichiarato “…..io avevo posteggiato Testimone_1
nella corsia laterale della via Oreto nei pressi del Bar Oreto il sig. dopo avere comprato le sigarette stava tornando in auto Pt_1
e stava attraversando sulle strisce a semaforo verde quando è passata una Punto che lo ha pizzicato facendolo cadere a terra…….”.
Le palesi incongruenze riguardano proprio le dichiarazioni rese dalle parti atteso che il convenuto (responsabile Controparte_5
civile) ha riferito che percorreva via Tukory - direzione Ospedale dei Bambini – e arrivato all'incrocio con via Oreto, svoltando a sinistra ed immettendosi in tale arteria, investiva un pedone che stava attraversando la strada su strisce pedonali a impianto semaforico verde (dalla documentazione versata in atti tale attraversamento, che trovasi all'altezza del civico 2 di via Oreto è privo di impianto semaforico) mentre l'attore Parte_1
ha dichiarato che, dopo avere acquistato le sigarette presso il
[...]
[...] , su via Oreto Nuova, all'atto di attraversarla sulle strisce Pt_3
pedonali, regolate da impianto semaforico che proiettava luce verde, veniva investito dal veicolo di controparte (il Bar Oreto si trova su via Oreto Nuova al civico 385): i luoghi descritti dalle parti si trovano ad una distanza di 2 Km.
Ora le incongruenze e le contraddizioni sopra rilevate impediscono di esprimere un giudizio di attendibilità dei testi o di attribuire ad una delle parti maggiore attendibilità sull'altra.
D'altro canto, non sussistono altri elementi di riscontro del fatto storico del sinistro e della sua dinamica, perché nessuna autorità di polizia è intervenuta sul luogo del sinistro, né è stata chiamata l'ambulanza del 118; come già esposto, sussistono decisive incongruenze nelle risultanze delle prove orali e documentali.
Dalle fotografie prodotte in atti dalla Compagnia convenuta, si evince che il civico n. 385 di via Oreto Nuova (Bar Oreto dal quale l'attore era appena uscito) dista più di 2 Km dal luogo in cui al momento del sinistro si sarebbe trovato il convenuto che invece percorreva corso Tukory direzione Ospedale dei Bambini.
Gli elementi acquisiti agli atti nel corso dell'istruttoria portano, pertanto, ad affermare che manca la prova che il sinistro, come descritto in atto di citazione, si sia effettivamente verificato secondo le modalità ivi specificate: non emergono elementi per potere pervenire ad una qualsivoglia ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio.
9 L'attore non ha fornito adeguata prova dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria avanzata, atteso che dalle risultanze processuali emergono elementi talmente contrastanti in ordine alla dinamica del sinistro in esame da non consentire di pervenire ad un livello minimo di attendibilità in ordine alla ricostruzione almeno delle caratteristiche essenziali del sinistro come descritte dall'attore.
Dal quadro complessivo delle risultanze processuali utilizzabili ai fini della decisione emerge una situazione di assoluta incertezza in ordine alla ricostruzione del sinistro dedotto a base delle domande proposte dall'attore: da quanto esposto consegue che la domanda proposta da non risultando adeguatamente Parte_1
provata va rigettata.
In base al criterio legale della soccombenza, parte attrice va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta, che si liquidano in dispositivo sulla base dei CP_6
parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal DM n.
37/2018.
Sentenza esecutiva per legge.
Palermo 11.12.2025
Il Got
RI IZ
10
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza dell'11.12.2025:
Visto il provvedimento del 26.6.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 1098/2022 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 26.6.2025;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,45, decide la causa come di seguito.
Il Got
RI IZ
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del got RI
IZ ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1098/2022 R.G.A.C. vertente
Tra
elettivamente domiciliato in Palermo, via Parte_1
Libertà n. 90, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe La Grassa che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attore
E
(cf: ) con sede in Verona Controparte_1 P.IVA_1
Lungadige Cangrande n° 16, - Società del Controparte_2
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019,
[...]
corrente in Milano, Largo Tazio Nuvolari 1 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società
Controparte_3
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26 - Impresa
[...]
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65
R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923, in persona del suo procuratore speciale Dottor , in forza di procura CP_4
2 speciale Notaio Dottor del 9 aprile 2019 Persona_1
repertorio 15593 raccolta 8798, rappresentata e difesa per mandato rilasciato su foglio separato ai sensi dell'articolo 83 cpc, dal suo procuratore e domiciliatario Avv. Silvio Caroli ed elettivamente domiciliata in Palermo alla via Isidoro Carini n° 43 presso lo studio dell'Avv. Danilo Vincenzo Daniele;
Convenuta
E NEI CONFRONTI
residente in [...]; Controparte_5
Convenuto Contumace
Oggetto: Domanda di risarcimento danni.
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo-III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando:
Dichiara la contumacia di ritualmente evocato in Controparte_5
giudizio e non costituito;
Rigetta la domanda avanzata dall'attore:
Condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali sostenute da in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, che liquida - ex D.M. n. 55/2014
- in € 7.000,00 oltre rimborso del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
3 Con atto di citazione il sig. ha chiesto la Parte_1
condanna solidale di e della Controparte_5 Controparte_1
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati in atto di citazione nella complessiva somma di €
40.000,00 conseguenti ad un sinistro verificatosi in Palermo in data
10.2.2018 alle ore 19,30 circa, in via Oreto Nuova.
Allegava l'attore che “……mentre stava attraversando sulle apposite zebre, in presenza di dispositivo semaforico indicante luce verde fissa (dopo aver acquistato delle sigarette presso il Bar
Oreto) di ritorno presso l'autovettura parcheggiata dal proprio consuocero, veniva investito dall'autovettura Fiat Punto targata
BH15XJE, condotta e di proprietà di che Controparte_5
ometteva totalmente di arrestarsi, nonostante il semaforo indicasse per lui il colore rosso travolgendo l'attore…….. trasportato all'Ospedale Policlinico, veniva ricoverato, avendo riportato frattura scomposta diafisi omerale sinistra e lesioni diffuse….”.
Ritualmente costituita in giudizio la Controparte_1
preliminarmente contestava l'effettivo verificarsi del sinistro così come descritto in citazione chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attore stante le palesi incongruenze rilevate nelle dichiarazioni rese dall'attore e dal convenuto in merito al sinistro de quo.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio non si Controparte_5
costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
4 Acquisite le produzioni documentali e assunte le prove orali ammesse, la causa veniva quindi posta in decisione all'udienza dell'11.12.2025 sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note telematiche versate in atti.
Preliminarmente, va dichiarata di contumacia di Controparte_5
(regolarmente evocato in giudizio e non costituito) e deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria dell'attore, alla luce delle richieste stragiudiziali ritualmente inoltrate alla compagnia convenuta a norma dell'art. 145 del Codice delle assicurazioni private emanato con D.Lgs. 209/2005.
Nel merito, la domanda attorea è infondata.
Sebbene, infatti, viga, in tema di investimento del pedone, la presunzione di responsabilità di cui all'art. art.2054, primo comma,
c.c. (secondo cui il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno), grava pur sempre sull'attore l'onere di provare la verificazione del sinistro e l'ascrivibilità ad esso delle lesioni lamentate.
Nella specie, non è stata raggiunta la prova dell'assunto attoreo in ordine alla verificazione del sinistro con le modalità descritte in atto di citazione e alla sussistenza del nesso causale tra il danno lamentato e il sinistro.
5 Le risultanze delle deposizioni rese in istruttoria, infatti, sono contrastanti tra loro ed anche con le dichiarazioni rese dal conducente in sede di redazione del CID, sicché non può esprimersi un giudizio di attendibilità delle parti e delle dichiarazioni rese.
Il convenuto nella denuncia di sinistro ha Controparte_5
dichiarato “……percorrevo la via Oreto nuova con direzione di marcia verso la stazione centrale, mi distraevo, e, malgrado il segnale di rosso del semaforo, non arrestavo la mia marcia e investito il pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali……… A causa dell'impatto il pedone cadeva a terra sbattendo la spalla e il braccio sinistro…..”.
Lo stesso , in data 2.7.2019, rilasciava la seguente Controparte_5
dichiarazione: “Verso le ore 19:30/20:00 del 10.02.2018 mi trovavo alla guida della mia auto Fiat Punto targata BH158YE di colore celeste, ero da solo in via Oreto nei pressi della Stazione ed Pt_2
ero fermo al semaforo. Nel ripartire non mi accorgevo che stava attraversando un signore sulle strisce pedonali e lo investivo. Sono sceso dall'auto per dare soccorso e si sono avvicinate alcune persone. Qualcuno ha chiamato il 118 e dopo un pò giungeva
l'ambulanza che lo trasportava al P.S. di cui non ricordo dove.
Prima che il pedone andasse in ospedale ci siamo scambiati i dati personali e quelli della macchina. Con questo signore che non so come si chiama e non ho più il suo recapito telefonico, da allora non ci siamo più visti né sentiti. Io non ho presentato denuncia alla
6 mia assicurazione. Preciso che provenivo dal Corso Tukory in direzione Ospedale dei bambini, all'altezza della pompa di benzina ho girato a sinistra per immettermi in Via Oreto dove c'è un semaforo e lì ho causato l'incidente. Null'altro da aggiungere.” (cfr dichiarazione di del 2 luglio 2019 allegata Controparte_5
fascicolo Compagnia convenuta).
L'attore in data 3.7.2029 dichiarava “……verso le ore 19:30/20:00 del 10.02.2018 sono stato accompagnato dal suocero di mia figlia con la sua auto Fiat Punto di colore amaranto in via Oreto Nuova provenendo da Viale Regione Siciliana. All'altezza del bar Oreto ci siamo fermati, io sono sceso dall'auto per recarmi al detto Bar per comprare le sigarette e al ritorno, mentre attraversavo sulle strisce pedonali e con il semaforo con segnale verde, venivo investito da un'autovettura Fiat Punto di colore carta da zucchero. Nell'urto finivo a terra dolorante. Ricordo che il conducente dell'auto si è avvicinato insieme ad altre persone per dare soccorso e una signora con la sua auto si è resa disponibile ad accompagnarmi al
Pronto Soccorso del Policlinico. Di questa signora non so chi sia e non ho il suo numero di telefono. Il mio consuocero di nome
è rimasto sul posto per scambiare i miei dati Persona_2
personali con quelli del conducente e della macchina. Sono rimasto ricoverato per circa dieci giorni e dopo le dimissioni ho telefonato al conducente dell'auto che non ricordo come si chiama e non ho il suo numero di telefono, al quale ho chiesto un incontro per la
7 compilazione del modulo CAI, cosa che abbiamo fatto qualche giorno dopo, recandoci sul luogo del sinistro. Dopo non ci siamo più visti nè sentiti”. (cfr dichiarazione di Parte_1
allegata fascicolo Compagnia convenuta).
In istruttoria l'attore ha dichiarato “…….il veicolo scendeva da viale Regione Siciliana l'impianto semaforico è di quelli a richiesta…….l'incrocio tra via Tukory e via Oreto e il luogo in cui si trova il bar sono distanti anche più di 2 Km……..”.
Il teste ha dichiarato “…..io avevo posteggiato Testimone_1
nella corsia laterale della via Oreto nei pressi del Bar Oreto il sig. dopo avere comprato le sigarette stava tornando in auto Pt_1
e stava attraversando sulle strisce a semaforo verde quando è passata una Punto che lo ha pizzicato facendolo cadere a terra…….”.
Le palesi incongruenze riguardano proprio le dichiarazioni rese dalle parti atteso che il convenuto (responsabile Controparte_5
civile) ha riferito che percorreva via Tukory - direzione Ospedale dei Bambini – e arrivato all'incrocio con via Oreto, svoltando a sinistra ed immettendosi in tale arteria, investiva un pedone che stava attraversando la strada su strisce pedonali a impianto semaforico verde (dalla documentazione versata in atti tale attraversamento, che trovasi all'altezza del civico 2 di via Oreto è privo di impianto semaforico) mentre l'attore Parte_1
ha dichiarato che, dopo avere acquistato le sigarette presso il
[...]
[...] , su via Oreto Nuova, all'atto di attraversarla sulle strisce Pt_3
pedonali, regolate da impianto semaforico che proiettava luce verde, veniva investito dal veicolo di controparte (il Bar Oreto si trova su via Oreto Nuova al civico 385): i luoghi descritti dalle parti si trovano ad una distanza di 2 Km.
Ora le incongruenze e le contraddizioni sopra rilevate impediscono di esprimere un giudizio di attendibilità dei testi o di attribuire ad una delle parti maggiore attendibilità sull'altra.
D'altro canto, non sussistono altri elementi di riscontro del fatto storico del sinistro e della sua dinamica, perché nessuna autorità di polizia è intervenuta sul luogo del sinistro, né è stata chiamata l'ambulanza del 118; come già esposto, sussistono decisive incongruenze nelle risultanze delle prove orali e documentali.
Dalle fotografie prodotte in atti dalla Compagnia convenuta, si evince che il civico n. 385 di via Oreto Nuova (Bar Oreto dal quale l'attore era appena uscito) dista più di 2 Km dal luogo in cui al momento del sinistro si sarebbe trovato il convenuto che invece percorreva corso Tukory direzione Ospedale dei Bambini.
Gli elementi acquisiti agli atti nel corso dell'istruttoria portano, pertanto, ad affermare che manca la prova che il sinistro, come descritto in atto di citazione, si sia effettivamente verificato secondo le modalità ivi specificate: non emergono elementi per potere pervenire ad una qualsivoglia ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio.
9 L'attore non ha fornito adeguata prova dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria avanzata, atteso che dalle risultanze processuali emergono elementi talmente contrastanti in ordine alla dinamica del sinistro in esame da non consentire di pervenire ad un livello minimo di attendibilità in ordine alla ricostruzione almeno delle caratteristiche essenziali del sinistro come descritte dall'attore.
Dal quadro complessivo delle risultanze processuali utilizzabili ai fini della decisione emerge una situazione di assoluta incertezza in ordine alla ricostruzione del sinistro dedotto a base delle domande proposte dall'attore: da quanto esposto consegue che la domanda proposta da non risultando adeguatamente Parte_1
provata va rigettata.
In base al criterio legale della soccombenza, parte attrice va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta, che si liquidano in dispositivo sulla base dei CP_6
parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal DM n.
37/2018.
Sentenza esecutiva per legge.
Palermo 11.12.2025
Il Got
RI IZ
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