Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2508.
(( (Societa' estere con sede secondaria nel territorio dello Stato).)) ((Le societa' costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicita' degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede secondaria non puo' essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove e' situata la sede principale.
Le societa' costituite all'estero sono altresi' soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di societa' costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'articolo 2250; devono essere altresi' indicati l'ufficio del registro delle imprese presso la quale e' iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.))
(( (Societa' estere con sede secondaria nel territorio dello Stato).)) ((Le societa' costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicita' degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede secondaria non puo' essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove e' situata la sede principale.
Le societa' costituite all'estero sono altresi' soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di societa' costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'articolo 2250; devono essere altresi' indicati l'ufficio del registro delle imprese presso la quale e' iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.))
Commentari • 36
- 1. Competenza al rilascio dell'informazione antimafiahttps://www.brocardi.it/ · 245.19415
[…] Nei casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, l'informazione antimafia è rilasciata: a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile; b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato. 3. […]
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Giurisprudenza • 33
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 1648Provvedimento: […] (Paesi Bassi), ove si trova la sede di Parte_1 . Ad avviso del Tribunale, non poteva attribuirsi rilievo, a tale fine, alla sede secondaria di EZ di Bedero, in difetto di elementi sufficienti a comprovare la sussistenza in tale luogo di una rappresentanza stabile dell'associazione e, dunque, a radicare la competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria italiana. 5. Parte_1 ha appellato la sentenza di primo grado davanti a questa Corte, articolando due motivi di gravame: -erronea applicazione dell'art. 2508 c.c. e sussistenza della giurisdizione italiana; -conferma del titolo monitorio. 6. Controparte_1 si è costituito in giudizio, ha dedotto l'infondatezza dei motivi di gravame e ha chiesto la conferma integrale della impugnata sentenza.Leggi di più...
- giurisdizione internazionale·
- conflitto di giurisdizione·
- associazione non a scopo di lucro·
- art. 1182 c.c.·
- contributo unificato·
- sede secondaria·
- spese di lite·
- art. 2508 c.c.·
- Convenzione di Lugano·
- luogo di adempimento