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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 5135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5135 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18/12/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 12313/ 2024
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. RIGITANO RAFFAELE
-ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Calamia
- resistente-
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 09/10/2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento CP_2 tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto all'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Ritenuto necessario disporre la integrazione della perizia della fase di ATP in relazione al quesito specifico concernente la sussistenza o meno del requisito sanitario utile per il riconoscimento della prestazione in esame sulla base della nuova documentazione medica versata in atti dalla parte ricorrente ed acquisite le dichiarazioni dell'ausiliario ad integrazione di quanto sopra, la causa viene ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria e quindi decisa sulle note di trattazione scritta di parte ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è infondata.
Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, le censure della ricorrente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATP non avrebbe compiutamente valutato la gravità del quadro patologico, essendo l'istante affetta da patologie che le riconoscerebbero una limitazione della capacità lavorativa specifica superiore a 2/3.
L'intero ricorso si fonda, invero, su una mera differente valutazione dell'incidenza delle patologie sulle condizioni psico-fisiche della perizianda.
Occorre tuttavia sottolineare che, nei giudizi quali quelli di specie, non è sufficiente, al fine di disporre il rinnovo della consulenza, esprimere il proprio dissenso diagnostico, anche all'esito di una ricostruzione delle caratteristiche delle patologie in rilievo, se non si individuano in maniera chiara e specifica quali sono le ricadute invalidanti delle malattie diagnosticate. Viceversa, dalla lettura della perizia, risulta che il CTU ha esaminato dettagliatamente le patologie lamentate dalla ricorrente ed ha escluso che esse abbiano una valenza invalidante tale da poter riconoscere l'assegno ordinario di invalidità.
In particolare, il CTU dopo attento esame della certificazione medica agli atti, e dopo aver visitata la parte, ha specificato che la ricorrente è affetta da “Diabete tipo II in discreto compenso glicometabolico con ipoglicemizzanti orali.
Ipertensione arteriosa ed esiti di angioplastica in buon compenso emodinamico.
, orientata nel tempo e nello spazio. Deambulazione e passaggi posturali Pt_2 autonomi”, concludendo che: “1) Per effetto delle predette infermità, NON HA diritto ai benefici previsti dall'articolo 1 della Legge 12/06/1984 n°222 (assegno ordinario di invalidità). 2) Tale giudizio è da ritenersi dalla data della domanda amministrativa (16/06/2023)”.
I successivi chiarimenti resi dal CTU nominato della fase dell'ATPO contengono, poi, un'esaustiva e completa risposta alle critiche effettuate e ad essi ci si riporta integralmente.
Il CTU ha, invero, precisato: “La documentazione allegata e visibile nel fascicolo di ATP a cui ho accesso è stata interamente e attentamente valutata. Nello specifico: - PAP Test del 19/07/2021, RX mano del 30/11/18, scintigrafia del
30/09/21, Holter del 03/12/18, visita ortopedica del 30/11/18, TC cranio del
30/11/18, attestato di Pronto Soccorso del 30/11/18, ecocolordoppler TSA del
09/09/21, esame citologico del 01/06/17, EEG del 04/12/18 (nei limiti della norma), visita diabetologica del 05/04/23 (con riscontro di appena accettabile compenso glicemico), ECG del 30/03/23, rx rachide del 28/04/08, oltre ad essere antecedenti alle operazioni non sono degni di nota per il quesito medico-legale in esame per i rilievi tutti nei limiti della norma o comunque non sufficientemente invalidanti
(<10%) - Visita neurologica del 09/01/2025: “Buona risposta terapeutica” dunque non degna di nota per il quesito medico-legale in esame. - Angioplastica del
06/08/24: nulla modifica rispetto a quanto già valutato in precedenza. Il recupero emodinamico è nella norma e dunque quanto certificato non è sufficientemente degno di nota per il quesito medico-legale in esame Esaminata e valutata la documentazione, è evidente di come il quadro clinico sia sovrapponibile a quanto già documentato in precedenza (non viene rilevata e relazionata alcuna modifica degna di nota del quadro clinico, che risulta dunque anch'esso invariato da quanto obiettivato in sede di operazioni peritali e già debitamente valutato nel primo elaborato peritale). La documentazione allegata dunque, nulla aggiunge, nulla toglie e nulla modifica rispetto a quanto già rilevato e valutato in fase di ATP, motivo per cui si conferma quanto già espresso in precedenza nell'elaborato peritale principale”.
Ebbene, nel caso di specie, le censure formulate dalla parte ricorrente (cfr. atto introduttivo del giudizio) si traducono in un mero dissenso diagnostico e non mirano ad evidenziare vizi del procedimento logico formale del Consulente ovvero eventuali incongruenze tra agli esiti della documentazione sanitaria e la valutazione di essa compiuta dal Ctu. In altre parole, la semplice affermazione che il Consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Deve, invero, osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico
(recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'odierna opposizione.
Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di CTU della precedente fase sono liquidate a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla per le spese;
c) spese di CTU della prima fase come già liquidate con separato decreto a carico CP_ dell' .
Aversa, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18/12/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 12313/ 2024
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. RIGITANO RAFFAELE
-ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Calamia
- resistente-
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 09/10/2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento CP_2 tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto all'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Ritenuto necessario disporre la integrazione della perizia della fase di ATP in relazione al quesito specifico concernente la sussistenza o meno del requisito sanitario utile per il riconoscimento della prestazione in esame sulla base della nuova documentazione medica versata in atti dalla parte ricorrente ed acquisite le dichiarazioni dell'ausiliario ad integrazione di quanto sopra, la causa viene ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria e quindi decisa sulle note di trattazione scritta di parte ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è infondata.
Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, le censure della ricorrente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATP non avrebbe compiutamente valutato la gravità del quadro patologico, essendo l'istante affetta da patologie che le riconoscerebbero una limitazione della capacità lavorativa specifica superiore a 2/3.
L'intero ricorso si fonda, invero, su una mera differente valutazione dell'incidenza delle patologie sulle condizioni psico-fisiche della perizianda.
Occorre tuttavia sottolineare che, nei giudizi quali quelli di specie, non è sufficiente, al fine di disporre il rinnovo della consulenza, esprimere il proprio dissenso diagnostico, anche all'esito di una ricostruzione delle caratteristiche delle patologie in rilievo, se non si individuano in maniera chiara e specifica quali sono le ricadute invalidanti delle malattie diagnosticate. Viceversa, dalla lettura della perizia, risulta che il CTU ha esaminato dettagliatamente le patologie lamentate dalla ricorrente ed ha escluso che esse abbiano una valenza invalidante tale da poter riconoscere l'assegno ordinario di invalidità.
In particolare, il CTU dopo attento esame della certificazione medica agli atti, e dopo aver visitata la parte, ha specificato che la ricorrente è affetta da “Diabete tipo II in discreto compenso glicometabolico con ipoglicemizzanti orali.
Ipertensione arteriosa ed esiti di angioplastica in buon compenso emodinamico.
, orientata nel tempo e nello spazio. Deambulazione e passaggi posturali Pt_2 autonomi”, concludendo che: “1) Per effetto delle predette infermità, NON HA diritto ai benefici previsti dall'articolo 1 della Legge 12/06/1984 n°222 (assegno ordinario di invalidità). 2) Tale giudizio è da ritenersi dalla data della domanda amministrativa (16/06/2023)”.
I successivi chiarimenti resi dal CTU nominato della fase dell'ATPO contengono, poi, un'esaustiva e completa risposta alle critiche effettuate e ad essi ci si riporta integralmente.
Il CTU ha, invero, precisato: “La documentazione allegata e visibile nel fascicolo di ATP a cui ho accesso è stata interamente e attentamente valutata. Nello specifico: - PAP Test del 19/07/2021, RX mano del 30/11/18, scintigrafia del
30/09/21, Holter del 03/12/18, visita ortopedica del 30/11/18, TC cranio del
30/11/18, attestato di Pronto Soccorso del 30/11/18, ecocolordoppler TSA del
09/09/21, esame citologico del 01/06/17, EEG del 04/12/18 (nei limiti della norma), visita diabetologica del 05/04/23 (con riscontro di appena accettabile compenso glicemico), ECG del 30/03/23, rx rachide del 28/04/08, oltre ad essere antecedenti alle operazioni non sono degni di nota per il quesito medico-legale in esame per i rilievi tutti nei limiti della norma o comunque non sufficientemente invalidanti
(<10%) - Visita neurologica del 09/01/2025: “Buona risposta terapeutica” dunque non degna di nota per il quesito medico-legale in esame. - Angioplastica del
06/08/24: nulla modifica rispetto a quanto già valutato in precedenza. Il recupero emodinamico è nella norma e dunque quanto certificato non è sufficientemente degno di nota per il quesito medico-legale in esame Esaminata e valutata la documentazione, è evidente di come il quadro clinico sia sovrapponibile a quanto già documentato in precedenza (non viene rilevata e relazionata alcuna modifica degna di nota del quadro clinico, che risulta dunque anch'esso invariato da quanto obiettivato in sede di operazioni peritali e già debitamente valutato nel primo elaborato peritale). La documentazione allegata dunque, nulla aggiunge, nulla toglie e nulla modifica rispetto a quanto già rilevato e valutato in fase di ATP, motivo per cui si conferma quanto già espresso in precedenza nell'elaborato peritale principale”.
Ebbene, nel caso di specie, le censure formulate dalla parte ricorrente (cfr. atto introduttivo del giudizio) si traducono in un mero dissenso diagnostico e non mirano ad evidenziare vizi del procedimento logico formale del Consulente ovvero eventuali incongruenze tra agli esiti della documentazione sanitaria e la valutazione di essa compiuta dal Ctu. In altre parole, la semplice affermazione che il Consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Deve, invero, osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico
(recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'odierna opposizione.
Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di CTU della precedente fase sono liquidate a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla per le spese;
c) spese di CTU della prima fase come già liquidate con separato decreto a carico CP_ dell' .
Aversa, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo