Art. 3.
Per la corresponsione a tutto il 30 giugno 1961 della maggiorazione prevista dalla presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 25.702.145 da stanziare nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1960-61.
Per la corresponsione a tutto il 30 giugno 1961 della maggiorazione prevista dalla presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 25.702.145 da stanziare nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1960-61.