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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, nella persona del G.O.P. Dott.ssa Egle La Ferla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1928/2021 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale, promossa
DA
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura del 19.05.2021 da considerarsi apposta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Rosario Didato, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via E. De Nicola n. 17
ATTORE
CONTRO
con sede in Bologna via Stalingrado n. 45 (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
quale impresa designata ex artt. 283 e ss. C.d.A. per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Viale della Regione n.97, presso lo studio legale dell'Avv. Luigi Cascino che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
CONVENUTA
E CONTRO
nato a [...] il [...], residente in [...]
Xiboli n. 446 ( codice fiscale: ). CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore: “precisa le proprie conclusioni per come rassegnate nell'atto introduttivo del presente
giudizio.”
Per la convenuta compagnia assicurativa: “precisa le conclusioni come da comparsa di
costituzione e risposta.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore indicato in epigrafe evocava in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la (quale impresa designata dalla CONSAP per Controparte_1
la Regione Sicilia per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S.), nonché il sig. Controparte_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare l'esclusiva
responsabilità del sig. in ordine alla causazione del sinistro de quo, e per l'effetto Controparte_2
condannare in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa Controparte_1
designata dalla CONSAP per la Regione Sicilia per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S.,
in solido con il sig. al risarcimento di tutti i danni fisici patiti dall'attore in Controparte_2
conseguenza del sinistro per cui è causa, che sulla scorta delle tabelle predisposte dal Tribunale di
Milano (anno 2021) e della c.t.p. medico-legale in atti, ammontano ad € 73.000,00 (settantatremila/00), somma che comprende anche l'ulteriore danno non patrimoniale - comunque
denominato - personalizzato nella misura massima, dei danni materiali pari ad € 6.704,00 e del
pregiudizio alla capacità lavorativa specifica, per complessivi € 79.704,00
(settantanovemilasettecentoquattro/00), o dell'altra maggiore o minor somma che il Giudice riterrà
equa e di giustizia, oltre interessi dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione
monetaria secondo gli indici ISTAT.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in
favore del procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della spiegata domanda, l'attore esponeva che in data 17 maggio 2021, alle ore 22.00
circa, percorreva a moderata velocità, alla guida del motociclo YAMAHA MT07, tg EM99416, la via Xiboli in direzione Caltanissetta, allorquando giunto all'intersezione con la via Sciascia, si vedeva sbarrata la strada dall'autovettura Ford CU tg BX542RN, priva di copertura assicurativa per la r.c.a., condotta dal convenuto, il quale provenendo dalla predetta via ed incurante della segnaletica orizzontale e verticale di STOP, si immetteva repentinamente sulla via xiboli, in via longitudinale rispetto al senso di marcia della carreggiata occupata dall'attore, così da urtare il motociclo con la parte anterolaterale sinistra della propria autovettura, facendo rovinare a terra sia l'attore che la terza trasportata, . Persona_1
Sosteneva l'attore, che il sinistro era addebitabile esclusivamente a fatto e colpa del convenuto per non avere questi rispettato il segnale di STOP posto all'incrocio tra la via L. Controparte_2
Sciascia e la via Xiboli, con conseguente violazione dell'art. 145 C.d.S. e, pertanto, chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro.
Costituitasi in giudizio, la Compagnia di Assicurazioni contestava l'assunto attoreo tanto sull'an che sul quantum, formulando le seguenti conclusioni:” Respinta ogni contraria istanza, eccezione e
difesa, - Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva ed in subordine prevalente dell'attore per violazione degli artt. 141 (eccesso di Parte_1
velocità, in centro abitato, in ora notturna ed in prossimità di incrocio) e 145 (violazione dell'obbligo
di dare la precedenza ai veicoli che provengono da destra) C.d.S.. - Conseguentemente, rigettare in
tutto o in parte ogni richiesta risarcitoria avanzata dall'attore nel presente giudizio, perché
infondata, priva di adeguato supporto probatorio e comunque esagerata anche perché non conforme
ai barèmes valutativi di legge. - Non ammettere comunque il risarcimento del danno morale e del
danno estetico, come voce di danno distinta dal danno biologico, né alcun risarcimento del danno
patrimoniale da perdita alla capacità lavorativa, specifica (operaio vetraio) dell'attore, in mancanza
di alcuna valida prova a supporto. - Non ammettere il risarcimento del danno materiale al motociclo
Yamaha tg. EM99416, in misura superiore al valore commerciale ante-sinistro di tale motociclo, pari
ad € 5.500,00, essendo la sua riparazione antieconomica. - Non ammettere il chiesto cumulo di
interessi e rivalutazione monetaria sull'eventuale condannatorio. - Condannare l'attore alla
refusione delle spese e compensi del giudizio in favore della comparente Compagnia di assicurazioni
ex art. 91 C.P.C.”.
La causa, nella contumacia del convenuto veniva istruita attraverso la Controparte_2
documentazione versata in atti, prove orali e CTU medico legale.
Mutata la persona del giudicante, all'udienza del 7 novembre 2024 le parti precisavano le conclusioni,
come in epigrafe riportate, e la vertenza veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
Ricostruiti come sopra gli accadimenti processuali più rilevanti e le posizioni assunte dalle parti, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito spiegati.
Deve, innanzitutto, premettersi che non è contestata la verificazione del sinistro, peraltro dimostrata da quanto accertato nel rapporto di intervento redatto dalla Polizia di Stato. Non altrettanto pacifica tra le parti è invece la responsabilità in ordine alla causazione del sinistro.
Ciò premesso, a giudizio di questo Tribunale la narrazione attorea ha trovato conferma nell'istruttoria e, segnatamente, nella documentazione versata in atti e nelle dichiarazioni testimoniali. E può
ritenersi avallata anche dal contegno tenuto dal convenuto contumace, che invitato a rendere interrogatorio formale sui fatti di causa, non si è presentato senza addurre alcun impedimento.
In particolare, il teste , vicino di casa dell'odierno attore, sentito all'udienza del 2 Testimone_1
maggio 2023, nel confermare i capitoli di prova articolati dall'attore ha così dichiarato : “Ricordo
l'accaduto, perché nell'occasione sono stato subito contattato da , padre di Parte_2 Pt_1
che, sconvolto per avere appreso dell'incidente, mi ha chiesto di recarmi sui luoghi insieme
[...]
a lui. Siamo andati insieme e ho guidato io la sua macchina, proprio perché lo vedevo agitato. Giunti
sulla via Xiboli, ho visto in piedi e senza casco, che, dolorante, teneva con la mano Parte_1
destra il polso sinistro, con ancora il guanto indossato, non riuscendo a toglierlo per il dolore. Ho
visto anche , ancora a terra, dolorante, con il casco indosso. Chiaramente, non ho Persona_1
assistito all'incidente, essendo intervenuto dopo, ma dalla posizione dei veicoli era chiaro che la
Ford CU proveniva da corso Italia e si era immessa sulla via Xiboli.”
E sempre il medesimo teste ha confermato di conoscere da oltre dieci anni il luogo del sinistro e che i veicoli provenienti da Corso Italia per immettersi sulla via Xiboli sono gravati da segnaletica di
STOP. In particolare, il testimone ha così dichiarato “ Si tratta di un incrocio particolarmente
pericoloso. Quel giorno era assente il segnale verticale di STOP, rimosso probabilmente dalla ditta
che si stava occupando dei lavori di rifacimento del marciapiede. Era invece presente la segnaletica
orizzontale di STOP, l'ho verificato personalmente.”
Nel rapporto di intervento della Polizia di Stato ( all. 7 all'atto di citazione ) si legge: “ il motoveicolo
condotto da proveniva da via Xiboli per dirigersi verso il centro città (…) giunto Parte_1
all'altezza di via Sciascia, un'autovettura che stava attraversando la carreggiata gli invadeva la
sua.” La vicenda conclusivamente deve ritenersi provata per come descritta nell'atto introduttivo del giudizio, dovendo peraltro escludersi, perché non provata, la circostanza di un eccesso di velocità da parte del Sig. Parte_1
Ciò detto, il CTU, nominato nella persona della Dr.ssa , ha accertato che: “Alla Persona_2
verifica della sussistenza dei classici criteri di compatibilità medico-legale ritengo risulti un rapporto
di derivazione etiologica tra l'evento traumatico occorso all'esaminando in data 17.05.2021 ed il
complesso lesivo riportato. Come emerge chiaramente dalla documentazione in atti e in base a
quanto obiettivamente rilevato, l'odierno attore in atto presenta un quadro clinico stabilizzato che si
estrinseca in postumi permanenti oggetto di valutazione medico-legale rappresentati da: “Esiti di
pregressa frattura scomposta di radio sinistro, trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi ancora
in situ e limitazione del movimento di flesso-estensione con escursione articolare possibile per un
terzo” tale da concretare un danno alla salute nella misura complessiva del 9% (Decreto del
Ministero della salute del 03.07.2003, Tabelle delle menomazioni alla integrità psicofisica (comprese
tra 1 e 9 punti di invalidità).
Tenuto conto della vicenda clinica per come documentata in atti e delle cure in concreto cui si è
sottoposto l'esaminando è da ritenere quindi che lo stato di malattia conseguito all'evento traumatico
abbia determinato un periodo di ragionevole ripresa funzionale quale presupposto di:
- un Danno Biologico Temporaneo mediamente al 100% per un totale di gg. 10 (dieci);
- nonché un Danno Biologico Temporaneo Parziale mediamente al 75% per un totale di gg. 20
(venti).
- nonché un Danno Biologico Temporaneo Parziale mediamente al 50% per un totale di gg. 30
(trenta)
- nonché un Danno Biologico Temporaneo Parziale mediamente al 25% per un totale di gg. 30
(trenta). Risultano pertinenti e congrue le spese sanitarie presenti e già documentate nel fascicolo di parte
attrice.
L'esaminando non necessita di trattamenti e spese sanitarie future in riferimento ai fatti per cui è
causa.”
Passando ora alla determinazione dei danni subiti, in primo luogo si ritiene che non sussistano motivi per discostarsi dall'accertamento del danno biologico espletato dall'ausiliario del giudice, le cui conclusioni sono da condividere in quanto basate sull'analisi della documentazione medica agli atti e sull'esame del persona, ragion per cui, facendo riferimento, alle tabelle di liquidazione del danno biologico per le lesioni micropermanenti all'attore vanno riconosciute le seguenti somme: • €
18.628,65 a titolo di danno non patrimoniale derivante da lesione permanente dell'integrità psico-
fisica (considerando complessivi 9 punti per una persona di 20 anni, all'epoca del sinistro), • €
2.623,90 a titolo di danno biologico temporaneo (così suddiviso: € 552,40 per 10 gg di ITT, € 828,60
per 20 gg di ITP al 75%, € 828,60 per 30 gg di ITP al 50% ed € 414,30 per 30 gg di ITP al 25%,),
per un totale di € 21.252,55, somma già rivalutata all'attualità, alla quale occorre aggiungere anche il rimborso delle spese mediche come documentate e ritenute congrue dal CTU, pari ad € 766,00.
Nessun'altra voce di danno risulta liquidabile in difetto di ulteriori elementi istruttori e adeguata prova. Ai fini liquidatori è, infatti, necessario procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire come al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponda un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cfr. Cass. sez. III, 3 marzo 2023 n. 6444). Rientra nell'alveo del danno biologico anche il danno alla capacità lavorativa generica perché non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in una menomazione all'efficienza psicofisica (Cass. n. 1816 del 25 agosto 2014), consistente non già
nell'impossibilità di continuare a svolgere un'attività lavorativa, ma nel doverlo fare con maggior fatica e/o più precoce usura. Ragion per cui tale pregiudizio attiene alla sfera del danno non patrimoniale, che va valutato unitariamente, e per il quale può prevedersi la personalizzazione del relativo risarcimento, solo ove ricorrano ben precisi presupposti che si verificano quando “le
conseguenze della menomazione” patita dal danneggiato “non sono generali ed inevitabili per tutti
coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel
caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto”, sì da giustificare “un aumento del
risarcimento di base del danno biologico”.
Con riguardo all'asserito danno da riduzione della capacità lavorativa specifica ( cioè la incidenza delle lesioni sull'attività lavorativa svolta in concreto dal danneggiato) deve osservarsi che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (fra le altre Cass. n.25211/14) l'accertamento di postumi, incidenti con un certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione del reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale,
la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico. Il lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa in tanto
è risarcibile quale danno patrimoniale in quanto il danneggiato provi la sussistenza di elementi idonei per ritenere che a causa dei postumi egli effettivamente ha ricevuto o riceverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno biologico.
Da ultimo, risulta pacifica l'esistenza dei danni subiti dal veicolo attoreo che appare congruo liquidare equitativamente in € 6.000,00. Alla luce delle dichiarazioni testimoniali devono ritenersi esistenti anche i danni agli accessori, che si ritiene congruo liquidare, in mancanza di ulteriori elementi, in €
300,00.
In punto di regolamentazione delle spese processuali, l'accoglimento della domanda in misura notevolmente ridotta rispetto al quantum richiesto dall'attore, induce il Tribunale a ritenere sussistenti validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di ½, rimanendo la restante misura a carico dei convenuti, in solido tra loro, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Le spese della CTU medico legale, espletata in corso di causa, graveranno a carico di entrambe le parti in ragione di ½ ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, così
provvede:
• Accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto in ordine alla Controparte_2
causazione del sinistro per cui è lite. Per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 21.252,55 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dal sinistro al soddisfo, nonché al rimborso della somma di € 766,00 per spese mediche ritenute congrue, oltre interessi al tasso legale dall'esborso all'effettivo soddisfo, e oltre ancora la somma di € 6.300,00 per danni materiali.
• Condanna, i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che, compensate per
½ , si liquidano per la restante misura in complessivi € 3.526,00 per compensi ex D.M.
137/2022, ed € 393,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore dell'attore dichiaratosi antistatario.
• Pone a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna, le spese di CTU, liquidate con separato decreto di pari data. Così deciso in Caltanissetta, 25 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Egle La Ferla