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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2483 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 23.12.2024, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 03.12.1960) rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo
Mangione, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Magna Grecia n 6 ha eletto domicilio, e Controparte_1
(cod. fisc.: , nata a [...]
[...] C.F._2
il 06.01.1957), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Calipari, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Emilio Cuzzocrea n 13 ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso congiunto depositato il 13.09.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AL IC (PA) il 05.10.1983;
-considerato che con decreto del 07.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 22.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino alla data dell'udienza sostituita per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co.
3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in AL IC (PA) il 05.10.1983 dal quale sono nati tre figli, ed Per_1 Per_2
, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
b) con sentenza n. Per_3
1199/12 depositata il 16.07.2012 il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del
Tribunale l'11.12.2007;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente all'11.12.2007 e che, pertanto, non
è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 07.10.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 13.09.2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
AL IC (PA) il 05.10.1983 tra e Parte_1 Controparte_1
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
[...]
di LT (PA) parte II, serie B n. 15 anno 1983, alle seguenti condizioni:
“le parti dichiarano di avere già precedentemente regolato i loro rapporti economici e patrimoniali e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LT (PA) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 24.01.2025
Il Giudice rel.
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2483 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 23.12.2024, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 03.12.1960) rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo
Mangione, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Magna Grecia n 6 ha eletto domicilio, e Controparte_1
(cod. fisc.: , nata a [...]
[...] C.F._2
il 06.01.1957), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Calipari, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Emilio Cuzzocrea n 13 ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso congiunto depositato il 13.09.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AL IC (PA) il 05.10.1983;
-considerato che con decreto del 07.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 22.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino alla data dell'udienza sostituita per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co.
3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in AL IC (PA) il 05.10.1983 dal quale sono nati tre figli, ed Per_1 Per_2
, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
b) con sentenza n. Per_3
1199/12 depositata il 16.07.2012 il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del
Tribunale l'11.12.2007;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente all'11.12.2007 e che, pertanto, non
è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 07.10.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 13.09.2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
AL IC (PA) il 05.10.1983 tra e Parte_1 Controparte_1
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
[...]
di LT (PA) parte II, serie B n. 15 anno 1983, alle seguenti condizioni:
“le parti dichiarano di avere già precedentemente regolato i loro rapporti economici e patrimoniali e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LT (PA) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 24.01.2025
Il Giudice rel.
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna