CA
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3055/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Nella persona dei seguenti magistrati: dott. Rossella Milone Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Marco Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3055/2022 promossa in grado d'appello
da
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIALE DEL Parte_1 C.F._1
POGGIO IMPERIALE, N. 14, FIRENZE e rappresentato e difeso, come da delega in atti, dall'avv.
Meri Arfaioli;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DURINI, NTroparte_1 P.IVA_1
N. 25, MILANO, presso lo studio dell'avv. Felicita Campanaro e rappresentato e difeso, come da delega in atti, dall'avv. Stefano Carli;
APPELLATA
pagina 1 di 19 e
( ), già elettivamente domiciliato in NTroparte_2 P.IVA_2 NTroparte_2
VIA LUPI, N. 20, FIRENZE, e rappresentato e difeso, come da delega in atti, dall'avv. Stefano Carli;
INTERVENUTA
Avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
«Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione reietta, e previa ogni opportuna declaratoria e accertamento di ragione e del caso, per i motivi in atti:
- Nel merito in via principale, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza impugnata n.7565/2022 pubbl. il 03.10.2022 emessa nella causa R.G. n.12923/2020 dal Tribunale di
Milano nella persona della Dott.ssa Michela Guantario per i motivi esposti in atti :
In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società
[...]
e per l'effetto dichiarare inammissibile, improponibile, illegittimo, inefficace, NTroparte_1
nullo e comunque infondato e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 27346/2019 del
28.12.2019 R.G. n. 52877/2019 emesso dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice Dott.ssa Ada
Favarolo il 12.12.2019 e depositato in Cancelleria il 28.12.2019.
Sempre in via preliminare dichiarare ed accertare la carenza di legittimazione passiva del sig. Pt_1
in ordine alle pretese e domande tutte avanzate dalla società
[...] NTroparte_1
Nel merito e senza alcuna inversione dell'onere della prova, in ragione delle causali esposte e previa ogni necessaria declaratoria di ragione e del caso:
- in accoglimento delle eccezioni riconvenzionali dispiegate in atti, accertare e dichiarare in ogni caso:
la nullità dei contratti di rapporto di c/c e di apertura di credito posti a fondamento del ricorso per ingiunzione sottoscritti dal solo cliente in quanto non rispettata la forma ad substantiam prevista dalla normativa, e comunque accertare e dichiarare:
l'illegittimità e nullità dell'applicazione degli interessi superiori al tasso soglia previsto dalla L.
108/96 ai rapporti per cui è giudizio, con tutte le conseguenze che ne derivano,
pagina 2 di 19 l'illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione dell'interesse trimestrale ai rapporti per cui è giudizio, con tutte le conseguenze che ne derivano,
l'inammissibilità e illegittimità della applicazione, ai rapporti per cui è giudizio, della provvigione di massimo scoperto e comunque del superamento del tasso-soglia di usura, con tutte le conseguenze che ne derivano,
l'illegittimità dell'applicazione ai rapporti per cui è giudizio di commissioni, competenze e spese non pattuite e comunque non provate, per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla on ogni conseguenziale effetto, compresa la Parte_1 NTroparte_1
declaratoria di insussistenza del credito ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto, e quindi in ragione di quanto sopra dichiarare inammissibile,improponibile, illegittimo, inefficace, nullo ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 27346/2019 del 28.12.2019 R.G. n. 52877/2019 emesso dal Tribunale di
Milano nella persona del Giudice Dott.ssa Ada Favarolo il 12.12.2019 e depositato in Cancelleria il
28.12.2019 su istanza della società in quanto carente dei requisiti e NTroparte_1
presupposti di legge, emesso in carenza di legittimazione attiva e passiva, in ogni caso dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è infondato in fatto e diritto e comunque non provato e quindi la totale infondatezza della pretesa monitoria avanzata da parte opposta e conseguentemente dichiarare che nulla
è dovuto da alla società e per l'effetto revocare il Parte_1 NTroparte_1
decreto ingiuntivo opposto n. 27346/2019 del 28.12.2019 R.G. n. 52877/2019 emesso dal Tribunale di
Milano nella persona del Giudice Dott.ssa Ada Favarolo il 12.12.2019 e depositato in Cancelleria il
28.12.2019. In ogni caso dichiarare la nullità e/o inefficacia della fideiussione sottoscritta dal sig. in data 25.6.2008 e quindi la decadenza e/o estinzione della fideiussione prestata dallo Parte_1
opponente ex art. 1957 c.c., con conseguente liberazione del da ogni obbligazione di garanzia, e Pt_1
quindi dichiarare che il Sig. non sia tenuto a rispondere del credito ingiunto quale fideiussore e Pt_1
pertanto revocare e dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 27346/2019 del
28.12.2019 R.G. n. 52877/2019 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti del sig. . Parte_1
In ogni caso respingere ogni avversa domanda, eccezione, ed istanza, anche istruttoria, in quanto inammissibili, improcedibili, nulle, formulate in carenza di legittimazione attiva e passiva, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate .
In via subordinata , per le ragioni esposte sia in fatto che in diritto, rideterminare il saldo del conto corrente e accertare la minor somma dovuta sulla base anche di idonea consulenza tecnica di ufficio contabile e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 27346/2019 del 28.12.2019 R.G. n.
pagina 3 di 19 52877/2019 emesso dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice Dott.ssa Ada Favarolo il
12.12.2019 e depositato in Cancelleria il 28.12.2019.
- Condannare a restituire al sig. le somme che NTroparte_1 Parte_1
dovesse incamerare a seguito della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali cap ed iva come per legge di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, senza volere invertire l'onere della prova, si insiste per l'accoglimento dei mezzi istruttori richiesti e non accolti e quindi in subordine per mero scrupolo difensivo si insiste per l'ammissione della CTU tecnica contabile volta, con riferimento ai rapporti posti a fondamento del ricorso per ingiunzione, alla rideterminazione del saldo del conto corrente in questione ab origine, e quindi il CTU esaminato il c/c in questione sin dalla sua origine, illustri quali tassi sono stati applicati, se erano sopra soglia, tenuto conto sia del momento della pattuizione degli interessi che del corso del rapporto nell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, la periodicità della capitalizzazione, la coerenza dei tassi con il contratto di c/c, gli altri oneri applicati, e quindi calcoli l'importo complessivo applicato, e ridetermini lo stesso, espungendo dal conteggio gli interessi usurari e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza quindi procedere ad alcuna capitalizzazione, e comunque eliminando la capitalizzazione applicata agli oneri diversi dagli interessi, nonché la illegittima applicazione della provvigione di massimo scoperto escludendo ogni addebito anche a detto titolo, della illegittima applicazione di commissioni, spese e competenze non pattuite contrattualmente e comunque non provate comprese le competenze relative ad un altro rapporto (0652/41320429 ) escludendole anch'esse e quindi affinchè venga ricalcolato da parte il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere senza tenere conto delle somme illegittimamente addebitate a vario titolo dalla banca”».
PER NTroparte_3
«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così giudicare:
NEL MERITO rigettare, in quanto inammissibili e/o infondati, in fatto e diritto, tutti i motivi di appello proposti, confermando la Sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 7565/2022, in data 01.10.2022 e resa nel giudizio R.G. 12923/2020, oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute e, per l'effetto,
pagina 4 di 19 confermare il decreto ingiuntivo n. 27346/2019, R.G. 52877/2019, emesso dal Tribunale di Milano, in data 12.12.2019 e depositato in cancelleria in data 28.12.2019 e, in ogni caso, condannare il Sig. al pagamento a favore di della somma di € 36.155,30, oltre Parte_1 NTroparte_1
interessi di mora al tasso legale, dal 06.04.2017 al saldo, o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa.
IN OGNI CASO con vittoria di spese, compensi professionali di primo e secondo grado e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa. »
PER NTroparte_2
«Ribadite tutte le difese contenute negli atti precedenti, qui da intendersi integralmente richiamate, insiste per l'accoglimento delle già precisate conclusioni e chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia estromettere dal presente giudizio la cedente, in ragione delle NTroparte_1 operazioni di scissione e fusione, meglio descritte nell'atto di costituzione e intervento dell'incorporante».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.a. Con atto di citazione ritualmente notificato, a proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notificatogli da er NTroparte_1 il pagamento dell'importo di 36.155,30, oltre interessi, in solido con la società NTroparte_4
in qualità di socio accomandatario e fideiussore della stessa. Il credito ingiunto
[...]
originava dal rapporto di conto corrente n.000041320103 del 25.6.2008, stipulato dalla società ingiunta con sul quale erano confluiti un contratto di apertura di linea di credito in conto NTroparte_5 corrente “usufruibile per elasticità di cassa” per complessivi euro 10.000,00 del 25.6.2008 ed un contratto di apertura linea di credito in conto corrente usufruibile “in via promiscua” per complessivi
Euro 25.000,00 del 25.6.2008. L'attrice opponente ha contestato la debenza delle somme ingiunte, deducendo:
- la mancata titolarità del credito in capo alla società NTroparte_3
pagina 5 di 19 - la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, al momento della proposizione del ricorso, aveva già esercitato il recesso dalla società e provveduto, in data 8.2.2019, ad iscrivere la cessazione della qualità di socio accomandatario nel Registro delle Imprese;
- la nullità della fideiussione omnibus di euro 45.000,00 sottoscritta in data 25.6.2008, in quanto conforme allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8 dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005;
- che in ogni caso la clausola 5 del contratto di fideiussione prevedeva, in deroga all'art. 1957
c.c., il termine di decadenza di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita “per agire per l'adempimento” mentre nessuna azione da parte della Banca aveva fatto seguito, prima del ricorso per decreto ingiuntivo, all'intimazione del 12.11.2013 con quale la stessa aveva dichiarato di recedere dai rapporti di cui sopra e richiesto il pagamento della somma di euro
33.532,03;
- la nullità del contratto di c/c e del contratto di apertura di credito prodotti dalla società opposta in quanto privi della firma di NTroparte_5
- l'insussistenza del credito ingiunto per aver la Banca applicato interessi superiori alla soglia,
“commissioni di massimo scoperto con aliquote oltre la soglia di usura” interessi anatocistici, competenze e spese non dovute e comunque non pattuite.
I.b. Si è costituita in giudizio domandando la conferma del decreto NTroparte_1 ingiuntivo opposto. L'opposta ha dedotto: la legittimazione passiva dell'opponente in quanto lo stesso era, al momento della stipulazione dei contratti, socio accomandatario della NTroparte_4
la non coincidenza della fideiussione sottoscritta dal sig. ed in particolare dell'art. 5
[...] Pt_1 di deroga all'art. 1957 c.c. con il modello ABI;
la validità dei contratti in quanto gli stessi riportavano la firma del Cliente;
l'erroneità dei conteggi relativi al dedotto superamento del tasso soglia usura;
l'avvenuta pattuizione tanto delle commissioni di massimo scoperto quanto delle altre spese.
I.c. Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio, ha così deciso:
«conferma il decreto ingiuntivo n. 27346/2019, R.G. 52877/2019, emesso dal Tribunale di Milano dichiarandolo esecutivo;
condanna a rifondere le spese di lite in favore di che liquida Parte_1 NTroparte_1
in euro 6738,00 per compenso oltre rimb. forf. i.v.a., c.p.a. e per spese generali».
pagina 6 di 19 In particolare, il primo giudice:
NT
- ha ritenuto provata in capo a la titolarità del credito oggetto di ingiunzione, affermando che nell'elenco prodotto da quest'ultima «risultano i codici n. UNI0101079676 UNI0101079677 e
n. UNI0101364105, accomunati al NDG n. 52602264, riportato sulla documentazione contrattualistica dei rapporti per cui è causa. A fronte di tale univoco riscontro documentale appare infondato il rilievo svolto da parte opponente secondo il quale il credito ingiunto non rientrerebbe, in base agli stessi criteri indicati nel doc 19 citato, tra quelli ceduti in quanto il debitore principale non sarebbe una persona giuridica, NTroparte_4
ma una società di persone. I suddetti criteri infatti, in lingua inglese, utilizzano la più generale espressione “legal entity”cioè ente giuridico, riferibile anche alla suddetta società»;
- ha accertato la legittimazione passiva di «rispetto alla pretesa monitoriamente Pt_1 azionata ai sensi dell'art. 2290 c.c. applicabile alla società in accomandita semplice in virtù del richiamo di cui agli articoli 2315 c.c. e 2293 c.c., in quanto sia al momento della sottoscrizione dei contratti che della loro cessazione era socio accomandatario della società», affermando che «a nulla rileva infatti la circostanza per cui all'epoca della proposizione del ricorso l'opponente aveva già esercitato il recesso dalla società e provveduto ad iscrivere la cessazione della qualità di socio nel Registro delle Imprese, in data 8.2.2019, poiché le obbligazioni per cui è causa sorgevano in data anteriore, allorché con comunicazione del
12.11.2013, la Banca dichiarava di recedere dal rapporto di conto corrente chiedendo il pagamento della somma di euro 33.532,03 quale saldo negativo. La circostanza per cui
l'opponente non fosse più socio e legale rappresentante della società al momento della notifica del ricorso non incide neppure sulla validità della stessa, regolarmente eseguita nel luogo di residenza del sig. ; Pt_1
- ha escluso che l'opponente fosse tenuto a rispondere del credito ingiunto quale fideiussore «in quanto l'art. 5 della fideiussione, a prescindere dalla sua riconducibilità o meno al noto schema ABI, prescriveva che la Banca dovesse agire nel termine di 36 mesi»;
- ha accertato la validità del contratto di c.c. e delle aperture di credito, sia perché doveva ritenersi pacifica la consegna degli stessi al sia perché l'opponente aveva sottoscritto Pt_1
i contratti anche in relazione all'avvenuta consegna;
- ha rilevato, in relazione all'eccezione di usura, la genericità delle allegazioni dell'opponente, argomentando che neppure allegava i tassi asseritamente usurari e i tassi soglia che Pt_1
pagina 7 di 19 sarebbero stati superati, limitandosi ad un mero rinvio alla perizia depositata, parimenti del tutto generica» e ha affermato che «in ogni caso l'eccezione riguardava esclusivamente l'usura sopravvenuta, irrilevante per quanto affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la nota pronuncia 24675/2017”;
- ha infine ritenuto le ulteriori contestazioni svolte da parte opponente circa l'applicazione di commissioni di massimo scoperto con aliquote oltre la soglia d'usura e di spese e commissioni non pattuite, nonché circa l'addebito di competenze relative ad un altro rapporto e di interessi anatocistici «del tutto decontestualizzate e generiche», affermando che «tali contestazioni non venivano meglio dettagliate neppure dal Perito di parte opponente che si limitava a dare atto dei risultati cui perveniva, senza alcun riferimento in concreto alle voci espunte e pertanto non potevano neppure essere oggetto di c.t.u.». Il Tribunale ha evidenziato che «il contratto di conto corrente del 25/06/2008 prevedeva l'espressa pattuizione della CMS di cui indicava
l'aliquota pari a 0,9800%, la base di calcolo, costituita dalla punta massima di saldo negativo
e la periodicità di applicazione della commissione, trimestrale. Ciò posto la verifica dell'usura effettuata nella perizia di parte opponente includendo la c.s.m. nel tasso effettivo globale, risulta non conforme all'insegnamento nomofilattico di Cass. sez unite 16303/2018 secondo il quale occorre piuttosto procedere alla separata comparazione del TEG e della commissione stessa, eventualmente applicata, rispettivamente con il «tasso soglia» e con la «commissione di massimo scoperto soglia» e che «il contratto all'art. 8 stabiliva poi la pari capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi a credito che a debito e la Delibera CICR del 9/02/2000, non risultando dunque neppure tale contestazione fondata rispetto al contratto in esame. Da ultimo parte opponente sosteneva che “relativamente ad ogni trimestre (salvo i primi due con scadenza 30.6.08 e 30.9.08) sono state, indebitamente ed inspiegabilmente, addebitate costantemente sul conto corrente per cui è ingiunzione n. 000041320103 competenze relative ad un altro rapporto (0652/41320429)”. Premesso che il non contestava l'esistenza di Pt_1
NT tale rapporto né evidenziava gli addebiti non dovuti in relazione allo stesso, chiariva che il conto n. 41320429 era un rapporto per anticipi Sbf, poggiante sul conto ordinario n.
41320103le; risulta dunque legittimo che le relative competenze fossero trasferite con giroconto sul conto ordinario».
pagina 8 di 19 II. Il giudizio di appello
II.a. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello affidando il gravame a sei Parte_1
motivi, così rubricati e riassunti in estrema sintesi:
1) Sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva
NT Il motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata in capo a la
NT titolarità del credito oggetto di ingiunzione. In tesi dell'appellante, non avrebbe provato né la fonte negoziale del proprio diritto, né il contratto di cessione. L'appellante contesta, in particolare, l'efficacia probatoria del documento n. 19, lamentando che la prima pagina conterrebbe una mera proposta di perfezionamento e che la seconda pagina non riporterebbe i crediti oggetto di cessione, ribadendo che l'allegato 19 «esclude espressamente che il credito in questione sia compreso nella cessione in blocco dedotta da controparte, dal momento che fra i c.d. criteri è previsto al punto e) ” il debitore principale
è una persona giuridica”, mentre l'asserito debitore principale è la NTroparte_4
ovvero una società di persone e le società di persone, come è noto, non possiedono personalità
[...]
giuridica». Inoltre, contesta il doc. n. 10 in quanto, contrariamente a quanto affermato dal Pt_1 giudice, non è stato prodotto l'effettivo estratto notarile delle posizioni cedute depositato presso il
Notaio in data 23.11.2017, ma solo un link di collegamento al sito internet, non Persona_1 attendibile poiché potrebbe essere modificato o cancellato dal titolare del dominio. Infine, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B prodotto da parte opposta come doc. 8 nel procedimento monitorio non è il contratto di cessione e, pertanto, non è sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo al cessionario.
2) In punto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa azionata nei confronti del quale Pt_1
preteso socio accomandatario. Violazione art. 145 cpc e 2304 c.c.- Omessa ed erronea valutazione delle emergenze processuali travisamento dei fatti-omessa e/o insufficiente motivazione- motivazione incoerente, contraddittoria, da parte del Giudice di prime cure.
Il motivo censura la sentenza nella parte in cui ha accertato la legittimità passiva di Ad Pt_1 avviso dell'appellante, il decreto ingiuntivo è stato richiesto nei suoi confronti anche quale attuale
“socio accomandatario” della e, dunque, responsabile in solido NTroparte_4
della pretesa per cui è causa, nonché come attuale legale rappresentante ai sensi dell'art. 145 cpc della ma, al momento della proposizione del ricorso per ingiunzione, l'appellante non rivestiva CP_4
pagina 9 di 19 più detta veste: di conseguenza, la notifica allo stesso come legale rappresentante della società è priva di effetto.
3) In punto di sussistenza ed entità del credito vantato - nullità dei contratti bancari di conto corrente e relativi affidamenti monofirma prodotti da controparte. Violazione art.117, commi 1 e 3 TUB -
Violazione art. 2697 cc Omessa ed erronea valutazione delle emergenze processuali travisamento dei fatti- omessa e/o insufficiente motivazione incoerente e contraddittoria, da parte del Giudice di prime cure.
Il motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità del contratto di c.c. e delle aperture di credito. In particolare, la sentenza n. 898 del 2018 richiamata dal giudice non sarebbe pertinente in quanto emessa in relazione ai contratti finanziari di investimento ma, anche qualora fosse applicabile ai contratti bancari, si renderebbe necessaria la consegna al cliente del contratto monofirma, non essendo sufficiente la sottoscrizione. Stante l'eccepita nullità, sarebbe stato dunque onere di dimostrare l'assolvimento da parte della banca dell'obbligo di consegna CP_3
del documento contrattuale al cliente, ma tale prova non è stata assolta.
4) Sempre in merito alla sussistenza ed entità del credito vantato da NTroparte_1
Violazione l. 108/1996 e 1418 c.c., art.644 c.p., art 117 TUBViolazione art. 2697 c.c. -Erronea e carente e incongruente motivazione - errata interpretazione della normativa vigente – infondatezza della domanda monitoria e insussistenza del credito vantato e in subordine eccessività – carenza di istruttoria
Il motivo, articolato in sotto motivi, censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di usurarietà dei tassi affermando che «parte opponente tuttavia neppure allegava i tassi asseritamente usurari e i tassi soglia che sarebbero stati superati limitandosi ad un mero rinvio alla perizia depositata, parimenti del tutto generica. In ogni caso l'eccezione riguardava esclusivamente l'usura sopravvenuta, irrilevante per quanto affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la nota pronuncia 24675/2017» e nella parte in cui ha affermato che le contestazioni circa l'applicazione di commissioni di massimo scoperto con aliquote oltre la soglia d'usura e di spese e commissioni non pattuite, nonché circa l'addebito di competenze relative ad un altro rapporto e di interessi anatocistici
«risultano del tutto decontestualizzate e generiche».
pagina 10 di 19 A dire dell'appellante, in ordine all'usura, le valutazioni contenute nella perizia di parte dell'opponente non sarebbero generiche, ed inoltre la pronuncia n. 24675/2017 delle SS.UU. della Corte di Cassazione citata dal Tribunale non sarebbe applicabile in via estensiva ai rapporti di conto corrente oggetto della presente fattispecie, in quanto il principio espresso in quel caso non potrebbe valere per gli altri tipi di finanziamento diversi dal mutuo e, in particolare, non potrebbe trovare applicazione in materia di apertura di credito in conto corrente stante la peculiarità di detti rapporti i quali si sviluppano nel tempo, con costante esercizio dello jus variandi da parte della banca.
Proseguendo, l'appellante sostiene che i criteri da seguire per la determinazione del TEG sono quelli imposti dal 1° comma dell'art. 1 della Legge 108/96 che riprendono quelli seguiti per il calcolo del
TAEG previsti dall'art. 122, 1° comma del T.U. Bancario. La verifica del superamento del tasso soglia ex l. 108/1996 va operata raffrontando il TAEG, inclusivo di ogni onere che costituisca remunerazione per la banca, con esclusione di sole imposte e tasse, con il tasso usura pro tempore vigente. È quindi pacifico che la commissione di massimo scoperto rientri a pieno titolo nel calcolo del TEG del conto corrente e, per quanto tale, va sommata alla voce “Interessi” della formula adottata per il calcolo del
TEG trimestrale del conto corrente;
dovendosi in ogni caso tenere conto del disposto della norma imperativa dettata dall'art. 644 c.p. Ancora, a dire dell'appellante, dalla perizia del Rag. Per_2
(v.doc.5), sarebbe emersa l'applicazione di interessi anatocistici da parte della banca e non vi è sarebbe stata accettazione della clausola di reciprocità. In ogni caso, aveva eccepito che erano state Pt_1
effettuate illegittime capitalizzazioni trimestrali da parte della banca anche su oneri diversi dagli interessi e per tale ragione «si dovranno quindi in ogni caso espungere le somme addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale».
In conclusione, l'appellante rileva «l'infondatezza della pretesa economica per nullità delle clausole pattizie stante la nullità dei contratti in questione e per l'inesistenza del credito, e comunque in subordine per l'eccessività di quanto ingiunto, stante gli illegittimi e non provati addebiti effettuati dalla banca in relazione al rapporto bancario in questione, che quindi devono essere tutti espunti e la sentenza merita di essere riformata anche in relazione al punto in cui il primo Giudice non ha ammesso la CTU tecnico contabile richiesta».
5) NTrasto e incoerenza tra parte motiva della sentenza e quanto disposto dal Giudice in relazione all'eccezione di inefficacia e/o decadenza della fideiussione
pagina 11 di 19 Il motivo censura la sentenza in quanto, pur avendo accertato che il non era tenuto a Pt_1
rispondere del credito ingiunto quale fideiussore, si è limitata a confermare il decreto ingiuntivo opposto senza dar conto, come richiesto dall'opponente, della decadenza e/o estinzione della fideiussione. Pertanto, dichiarata l'inefficacia della fideiussione sottoscritta dal sig. in Parte_1
data 25.6.2008, il giudice avrebbe dovuto riformare il decisum, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo.
6) Riproposizione delle eccezioni e difese formulate dai sig. rimaste assorbite nel giudizio di Pt_1
primo grado
L'appellante ribadisce la nullità totale della fideiussione omnibus, sino alla concorrenza di euro
45.000,00, sottoscritta dal sig. in data 25.6.2008 e depositata da parte opposta, per contrasto con Pt_1
l'art. 2 della legge n. 287/1990.
II.b. Si è costituita in giudizio ontestando tutto quanto ex adverso NTroparte_3 dedotto e domandando il rigetto dell'appello.
II.c. E' intervenuta altresì nel giudizio dando atto che, con atto di NTroparte_2
scissione parziale in data 21.12.2022, la a attribuito il ramo N.P.L. NTroparte_1
alla società che il credito vantato nei confronti del identificato al numero Parte_2 Pt_1
, rientra fra i crediti ceduti oggetto di scissione, come da dichiarazione della PartitaIVA_3
e che in data 31 ottobre 2023, ha perfezionato NTroparte_1 NTroparte_6
l'operazione di acquisizione della società da Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. Pt_2
e, conseguentemente, quest'ultima è entrata a far parte del Gruppo;
che in data 31 ottobre 2024 si è perfezionata l'operazione di fusione per incorporazione di in , con Pt_2 NTroparte_2 efficacia a far data dall'11 novembre 2024: è subentrata in tutti i rapporti attivi e NTroparte_2
passivi facenti capo a anteriormente alla predetta fusione e, dunque, anche in quello nei Pt_2
confronti del Pt_1
II.d. All'udienza del 30.10.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli atti difensivi conclusionali. La causa è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 30.01.2025.
pagina 12 di 19
III. Le osservazioni della Corte
III.a. Il primo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta che NTroparte_3
NT (di seguito anche solo o non avrebbe provato la titolarità del credito oggetto di CP_3
ingiunzione, è infondato.
Nel giudizio di primo grado, ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc. 8 NT fascicolo primo grado . A pag. 1 del documento, si legge che (sottolineatura aggiunta): «
[...]
(…) comunica che, con contratto di cessione concluso in data 24 novembre 2017 ai NTroparte_1 sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo del 10 settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario")
(il "NTratto di Cessione") , ha acquistato pro soluto da , (…), con efficacia NTroparte_5
economica dalle ore 00.01 del 30 giugno 2017 (1a "Data di Efficacia Economica"), tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora) , spese e altri accessori elencati nel NTratto di Cessione (i
"Crediti") , rispondenti ai criteri di blocco ivi indicati, derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche (i 'NTratti') , ed elencati nella lista depositata presso il notaio Persona_3
' in data 23 novembre 2017 in data 23 novembre 2017». Secondo l'insegnamento della Suprema
[...]
Corte, «in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ. 31188 del 2017)».
Parte appellata ha altresì prodotto alcune pagine del contratto di cessione, sia in lingua inglese (doc. n.
NT NT 18 fasc. primo grado , sia in lingua italiana (doc. n. 19 fasc. primo grado , in cui si legge che:
«In seguito a un contratto di cessione stipulato fra la Cedente e la Cessionaria il 24 novembre 2017, la
Cedente ha ceduto alla Cessionaria in base all'Articolo 58 del Testo Unico Bancario con effetti legali
a partire dalla Data di Cessione ed effetti economici a partire dal 30 giugno 2017 riportati nell'elenco certificato depositato presso il notaio (…) e che in data 30 giugno 2017 risponde Persona_1
ai seguenti criteri: a) è di proprietà della Cedente al 30 giugno 2017; b) è sorto in base a contra tti disciplinati dal diritto italiano;
c) è denominato in Euro;
d) viene definito come sofferenza in base alle disposizioni della Banca d'Italia; e) il debitore principale è una persona giuridica;
il debitore
pagina 13 di 19 principale non è una banca o un istituto finanziario;
il valore contabile lordo individuale non è superiore a euro 906.343; h) non fa parte di programmi di cartolarizzazione correnti».
L'appellante afferma: «detto allegato esclude espressamente che il credito in questione sia compreso nella cessione in blocco dedotta da controparte, dal momento che fra i c.d. criteri è previsto al punto e)
“il debitore principale è una persona giuridica”, mentre l'asserito debitore principale è la
[...]
ovvero una società di persone e le società di persone, come è noto, non NTroparte_4
possiedono personalità giuridica».
Ebbene, la Corte ritiene che l'espressione legal entity debba essere tradotta come ente giuridico, entità riconosciuta dalla legge come soggetto distinto dalle persone fisiche: vi rientrano evidentemente le società, che siano di persone o di capitali. La definizione legal entity è utile, pertanto, ad escludere che oggetto di cessione possano ritenersi crediti vantati nei confronti di persone fisiche.
Inoltre, nel documento denominato NOTARISED LIST OF RECEIVABLES CAPTURED BY THE
NT BLOCK CRITERIA (doc. n. 10) prodotto in formato pdf da in primo grado, ma tutt'ora consultabile online tramite il link https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/firenze.html, è riportato per tre volte il codice 0000000052602264, corrispondente al codice anagrafico N 52602264,
NT indicato sia nel contratto di conto corrente (doc. n. 1 fasc. primo grado), sia negli altri due NT contratti di apertura di linea di credito (doc. nn. 2 e 3 fasc. primo grado).
NT Per tali ragioni, deve ritenersi provata la cessione e, conseguentemente, la titolarità in capo a del credito in esame.
III.b. Il secondo motivo, con cui l'appellante deduce la propria carenza di legittimità passiva, è parimenti infondato.
Ai sensi dell'art. 2290 c.c., applicabile alle società in accomandita semplice in virtù del richiamo di cui agli articoli 2135 c.c. e 2293 c.c., il socio receduto da una società di persone resta responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Nel caso in esame, il ha esercitato il recesso dalla società e provveduto a iscrivere la cessazione della qualità di Pt_1
socio nel Registro delle Imprese, in data 8.2.2019, ma le obbligazioni in esame sono sorte, e ciò è pacifico, in data anteriore al 2019, posto che come correttamente rilevato dal giudice di prime cure
«con comunicazione del 12.11.2013,la Banca dichiarava di recedere dai rapporti di conto corrente chiedendo il pagamento della somma di euro 33.532,03 quale saldo negativo (p. 9 sentenza primo pagina 14 di 19 grado». Pertanto, la sentenza ha correttamente ritenuto che l'appellante fosse chiamato a rispondere “in solido” con la società.
III.c. Anche il terzo motivo, con cui l'appellante lamenta la nullità dei contratti bancari di conto corrente e dei relativi affidamenti per inosservanza della forma scritta richiesta ab substantiam dalla legge, è infondato. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte «per consolidato orientamento
(divenuto costante dopo Cass. Sez. U n. 898-18), nei contratti bancari la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, terzo comma, del T.u.b., trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne segue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass. Sez. 1 n. 15160-24; Cass. Sez. 1 n.
28500-23; Cass. Sez. 1 n. 14243-18, Cass. Sez. 1 14646-18, Cass. Sez. 1 n. 16060-18). L'appellante lamenta altresì che sussisterebbe la nullità dei contratti in esame in quanto «non ha CP_3 allegato l'apposita sottoscrizione (…) distinta da quella del perfezionamento del contratto, di quietanza di ricezione dei contratti, assolutamente necessaria affinché possa dirsi rispettata la forma
“ad substantiam” di cui all'art. 117 TUB (atto citazione p. 34)», ma tale ricostruzione è infondata in diritto, alla luce della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 15160/24 «La finalità di protezione del cliente ottiene che il requisito di forma sia rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e firmato dal cliente stesso, senza contestuale necessità (anche) della firma del banchiere, perché il consenso del banchiere ben può desumersi dal suo comportamento concludente. La consegna della copia del contratto al cliente, invece, non è dettata per soddisfare il requisito di forma in sé e per sé considerato, quanto piuttosto per soddisfare (e attuare) la tutela informativa. Essendo il requisito di forma determinato dalla necessità di garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, delle condizioni del contratto, ne segue che la consegna rileva come presupposto della conseguente possibilità del cliente di verificare, nel corso del rapporto, il rispetto delle condizioni concordate. Per questa ragione la consegna non costituisce elemento di validità del contratto»).
III.d. Neppure il quarto motivo d'appello è meritevole di accoglimento.
A dire dell'appellante, il primo giudice si sarebbe sottratto all'accertamento della sussistenza di tassi usurari, dell'illegittima applicazione della CMS e della sussistenza di anatocismo.
pagina 15 di 19 La Corte rileva quanto segue.
Riguardo all'usura c.d. sopravvenuta, il Tribunale ha richiamato la nota pronuncia della Cassazione a
Sezioni Unite n. 24675/2017 per concludere: “Sebbene, tale pronuncia consegua all'esame di un contratto di mutuo, deve ritenersi che la stessa detti un principio generale in materia di usura derivante da un'interpretazione sistematica della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, co. 1, d.l. 29.12.2000, n. 394 convertito nella legge 28.02.2001, n. 24 e dall'art. 644 c.p. che stabiliscono una disciplina uniforme e di carattere generale relativamente all'usura applicabile a tutte le ipotesi in cui vi sia concessione di credito e prestito di denaro. In base a tale interpretazione, pertanto, per la verifica dell'usuarietà dei tassi occorre considerare solo il «momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Ne deriva che nessuna rilevanza potrà assegnarsi al superamento della soglia nel corso del rapporto.”
L'appellante contesta l'applicabilità del principio, dettato appunto dal Supremo Collegio in materia di mutuo, al contratto di conto corrente.
Questa Corte territoriale si è invero espressa in materia, conformemente peraltro a molta altra giurisprudenza di merito, ritenendo, in più pronunce, applicabile anche al rapporto di conto corrente il principio di diritto dettato dalla Cassazione (v. Corte Appello Milano, sez. I, n. 2051/22; Corte di
Appello di Milano, sez. I, n. 2429/21; Corte di Appello di Milano, sez. I, n. 351/19; Corte di Appello di
Milano, sez. I., n. 3284/18).
Purtuttavia il collegio non si sottrae alla considerazione che, tra un contratto di mutuo a tasso fisso
(come quello preso in considerazione dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia del 2017) ed un contratto di conto corrente con apertura di credito, come quello per cui è causa, sussiste la differenza che, mentre nel mutuo può verificarsi, appunto, solo usura “sopravvenuta”, rispetto ad una pattuizione originaria del tasso non suscettibile di modifica nel corso del rapporto, nel secondo la modifica del tasso originariamente pattuito è ipotizzabile, nel corso del rapporto, in relazione ad un esercizio da parte della Banca dello jus variandi con comunicazione ex art. 118 TUB, potendosi in astratto verificare a quel punto non una usura “sopravvenuta”, dovuta ad una fluttuazione al ribasso del TEGM
e conseguentemente dei tassi soglia, bensì una usura determinata da nuova pattuizione.
La sentenza impugnata tuttavia non giunge ad una conclusione riformabile, perché va condivisa la valutazione di assoluta genericità dell'allegazione veicolata dal correntista mediante la perizia di parte
Per_2
pagina 16 di 19 In quest'ultima viene meramente affermato (lo conferma lo stesso tenore del motivo di appello) che
«risulta che in 24 trimestri il TEG ha superato il tasso soglia. In particolare il tasso soglia per l'usura
è stato superato nel: anno 2009, anno 2010, anno 2012, anno 2013, anno 2014 (p. 23 doc. n. 5 Bellini, fasc. primo grado)», senza alcuna migliore specificazione del tasso che sarebbe stato applicato mediante l'asserito esercizio dello jus variandi. La produzione dei Decreti Ministeriali, all'evidenza, non colma la lacuna assertiva, trattandosi del termine di paragone di un dato che non è stato introdotto.
Quanto, poi, alla doglianza relativa all'applicazione di commissioni di massimo scoperto, il contratto di conto corrente del 25.06.2008 prevede l'espressa pattuizione della CMS: è indicata l'aliquota pari a
0,9800%, la base di calcolo, costituita dalla punta massima di saldo negativo, la periodicità di applicazione della commissione, trimestrale.
Infine, l'appellante sostiene che dalla perizia di parte è emersa «anche l'applicazione di interessi anatocistici da parte della banca, in quanto le competenze, interessi e altri oneri hanno prodotto ulteriori interessi nei trimestri successivi, e non sussiste alcuna pattuizione scritta di periodicità di capitalizzazione trimestrale relativa agli interessi poiché i contratti prodotti come doc. 1, 2 e 3 da parte opposta, oggi appellata, sono nulli per i motivi anzidetti (p. 44 atto di citazione)», ma, anche in questo caso, le allegazioni di parte appaiono del tutto generiche, considerato che la perizia non spiega in cosa consisterebbe il preteso anatocismo, limitandosi a rilevare che «gli interessi anatocistici sono stati valutati considerando nella base di calcolo gli interessi e le spese. Dette competenze infatti hanno prodotto ulteriori interessi nei trimestri successivi, producendo l'effetto anatocistico. Per ogni trimestre è stato quindi rilevato il TAN netto e calcolata la quota parte di interessi anatocistici in relazione alla base di calcolo corrispondente (p. 20 perizia ». Per_2
Come giova ribadire, grava sul correntista un onere di contestazione specifica: il correntista deve allegare dettagliatamente le clausole contrattuali di cui deduce la nullità e dare specifica indicazione del modo e della misura in cui ritiene che le diverse voci di indebito siano state illegittimamente computate dalla banca. Pertanto, non può ritenersi sufficiente la mera enunciazione, nel caso di specie effettuata dal in modo generico ed astratto, di una illegittima pratica di anatocismo o dell'applicazione Pt_1 illegittima di interessi usurari, per ritenere assolto l'onere probatorio.
Infine, a dire dell'appellante «la sentenza merita di essere riformata anche in relazione al punto in cui il primo Giudice non ha ammesso la CTU tecnico contabile richiesta (p. 48, atto di citazione)».
Senonché, per consolidato orientamento di legittimità il ricorso al consulente dell'ufficio non è ammesso per sopperire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere un'indagine esplorativa, ma per pagina 17 di 19 valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi su richiesta delle parti medesime (Cass. 6.12.2019, n. 31886).
III.e. Non è fondato il quinto ed ultimo motivo, con cui l'appellante lamenta che il primo giudice abbia confermato il decreto ingiuntivo pur avendo accertato la nullità della fideiussione. Infatti, pur non essendo il tenuto a rispondere del credito ingiunto quale fideiussore, egli deve risponderne in Pt_1
quanto socio accomandatario. Il Tribunale ha dunque correttamente disposto la conferma del decreto ingiuntivo.
L'appello è quindi complessivamente infondato.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi in relazione al valore della controversia, avuto riguardo all'attività prestata. Va dichiarata la sussistenza, in capo a Pt_1 dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art.
[...]
13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7565/2022, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna a rifondere in favore di Parte_1 NTroparte_3 [...] le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 6.946,00 per NTroparte_2
compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30.01.2025
pagina 18 di 19 Il Consigliere est.
Beatrice Siccardi
Il Presidente
Rossella Milone
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Nella persona dei seguenti magistrati: dott. Rossella Milone Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Marco Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3055/2022 promossa in grado d'appello
da
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIALE DEL Parte_1 C.F._1
POGGIO IMPERIALE, N. 14, FIRENZE e rappresentato e difeso, come da delega in atti, dall'avv.
Meri Arfaioli;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DURINI, NTroparte_1 P.IVA_1
N. 25, MILANO, presso lo studio dell'avv. Felicita Campanaro e rappresentato e difeso, come da delega in atti, dall'avv. Stefano Carli;
APPELLATA
pagina 1 di 19 e
( ), già elettivamente domiciliato in NTroparte_2 P.IVA_2 NTroparte_2
VIA LUPI, N. 20, FIRENZE, e rappresentato e difeso, come da delega in atti, dall'avv. Stefano Carli;
INTERVENUTA
Avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
«Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione reietta, e previa ogni opportuna declaratoria e accertamento di ragione e del caso, per i motivi in atti:
- Nel merito in via principale, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza impugnata n.7565/2022 pubbl. il 03.10.2022 emessa nella causa R.G. n.12923/2020 dal Tribunale di
Milano nella persona della Dott.ssa Michela Guantario per i motivi esposti in atti :
In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società
[...]
e per l'effetto dichiarare inammissibile, improponibile, illegittimo, inefficace, NTroparte_1
nullo e comunque infondato e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 27346/2019 del
28.12.2019 R.G. n. 52877/2019 emesso dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice Dott.ssa Ada
Favarolo il 12.12.2019 e depositato in Cancelleria il 28.12.2019.
Sempre in via preliminare dichiarare ed accertare la carenza di legittimazione passiva del sig. Pt_1
in ordine alle pretese e domande tutte avanzate dalla società
[...] NTroparte_1
Nel merito e senza alcuna inversione dell'onere della prova, in ragione delle causali esposte e previa ogni necessaria declaratoria di ragione e del caso:
- in accoglimento delle eccezioni riconvenzionali dispiegate in atti, accertare e dichiarare in ogni caso:
la nullità dei contratti di rapporto di c/c e di apertura di credito posti a fondamento del ricorso per ingiunzione sottoscritti dal solo cliente in quanto non rispettata la forma ad substantiam prevista dalla normativa, e comunque accertare e dichiarare:
l'illegittimità e nullità dell'applicazione degli interessi superiori al tasso soglia previsto dalla L.
108/96 ai rapporti per cui è giudizio, con tutte le conseguenze che ne derivano,
pagina 2 di 19 l'illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione dell'interesse trimestrale ai rapporti per cui è giudizio, con tutte le conseguenze che ne derivano,
l'inammissibilità e illegittimità della applicazione, ai rapporti per cui è giudizio, della provvigione di massimo scoperto e comunque del superamento del tasso-soglia di usura, con tutte le conseguenze che ne derivano,
l'illegittimità dell'applicazione ai rapporti per cui è giudizio di commissioni, competenze e spese non pattuite e comunque non provate, per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla on ogni conseguenziale effetto, compresa la Parte_1 NTroparte_1
declaratoria di insussistenza del credito ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto, e quindi in ragione di quanto sopra dichiarare inammissibile,improponibile, illegittimo, inefficace, nullo ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 27346/2019 del 28.12.2019 R.G. n. 52877/2019 emesso dal Tribunale di
Milano nella persona del Giudice Dott.ssa Ada Favarolo il 12.12.2019 e depositato in Cancelleria il
28.12.2019 su istanza della società in quanto carente dei requisiti e NTroparte_1
presupposti di legge, emesso in carenza di legittimazione attiva e passiva, in ogni caso dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è infondato in fatto e diritto e comunque non provato e quindi la totale infondatezza della pretesa monitoria avanzata da parte opposta e conseguentemente dichiarare che nulla
è dovuto da alla società e per l'effetto revocare il Parte_1 NTroparte_1
decreto ingiuntivo opposto n. 27346/2019 del 28.12.2019 R.G. n. 52877/2019 emesso dal Tribunale di
Milano nella persona del Giudice Dott.ssa Ada Favarolo il 12.12.2019 e depositato in Cancelleria il
28.12.2019. In ogni caso dichiarare la nullità e/o inefficacia della fideiussione sottoscritta dal sig. in data 25.6.2008 e quindi la decadenza e/o estinzione della fideiussione prestata dallo Parte_1
opponente ex art. 1957 c.c., con conseguente liberazione del da ogni obbligazione di garanzia, e Pt_1
quindi dichiarare che il Sig. non sia tenuto a rispondere del credito ingiunto quale fideiussore e Pt_1
pertanto revocare e dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 27346/2019 del
28.12.2019 R.G. n. 52877/2019 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti del sig. . Parte_1
In ogni caso respingere ogni avversa domanda, eccezione, ed istanza, anche istruttoria, in quanto inammissibili, improcedibili, nulle, formulate in carenza di legittimazione attiva e passiva, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate .
In via subordinata , per le ragioni esposte sia in fatto che in diritto, rideterminare il saldo del conto corrente e accertare la minor somma dovuta sulla base anche di idonea consulenza tecnica di ufficio contabile e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 27346/2019 del 28.12.2019 R.G. n.
pagina 3 di 19 52877/2019 emesso dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice Dott.ssa Ada Favarolo il
12.12.2019 e depositato in Cancelleria il 28.12.2019.
- Condannare a restituire al sig. le somme che NTroparte_1 Parte_1
dovesse incamerare a seguito della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali cap ed iva come per legge di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, senza volere invertire l'onere della prova, si insiste per l'accoglimento dei mezzi istruttori richiesti e non accolti e quindi in subordine per mero scrupolo difensivo si insiste per l'ammissione della CTU tecnica contabile volta, con riferimento ai rapporti posti a fondamento del ricorso per ingiunzione, alla rideterminazione del saldo del conto corrente in questione ab origine, e quindi il CTU esaminato il c/c in questione sin dalla sua origine, illustri quali tassi sono stati applicati, se erano sopra soglia, tenuto conto sia del momento della pattuizione degli interessi che del corso del rapporto nell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, la periodicità della capitalizzazione, la coerenza dei tassi con il contratto di c/c, gli altri oneri applicati, e quindi calcoli l'importo complessivo applicato, e ridetermini lo stesso, espungendo dal conteggio gli interessi usurari e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza quindi procedere ad alcuna capitalizzazione, e comunque eliminando la capitalizzazione applicata agli oneri diversi dagli interessi, nonché la illegittima applicazione della provvigione di massimo scoperto escludendo ogni addebito anche a detto titolo, della illegittima applicazione di commissioni, spese e competenze non pattuite contrattualmente e comunque non provate comprese le competenze relative ad un altro rapporto (0652/41320429 ) escludendole anch'esse e quindi affinchè venga ricalcolato da parte il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere senza tenere conto delle somme illegittimamente addebitate a vario titolo dalla banca”».
PER NTroparte_3
«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così giudicare:
NEL MERITO rigettare, in quanto inammissibili e/o infondati, in fatto e diritto, tutti i motivi di appello proposti, confermando la Sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 7565/2022, in data 01.10.2022 e resa nel giudizio R.G. 12923/2020, oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute e, per l'effetto,
pagina 4 di 19 confermare il decreto ingiuntivo n. 27346/2019, R.G. 52877/2019, emesso dal Tribunale di Milano, in data 12.12.2019 e depositato in cancelleria in data 28.12.2019 e, in ogni caso, condannare il Sig. al pagamento a favore di della somma di € 36.155,30, oltre Parte_1 NTroparte_1
interessi di mora al tasso legale, dal 06.04.2017 al saldo, o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa.
IN OGNI CASO con vittoria di spese, compensi professionali di primo e secondo grado e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa. »
PER NTroparte_2
«Ribadite tutte le difese contenute negli atti precedenti, qui da intendersi integralmente richiamate, insiste per l'accoglimento delle già precisate conclusioni e chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia estromettere dal presente giudizio la cedente, in ragione delle NTroparte_1 operazioni di scissione e fusione, meglio descritte nell'atto di costituzione e intervento dell'incorporante».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.a. Con atto di citazione ritualmente notificato, a proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notificatogli da er NTroparte_1 il pagamento dell'importo di 36.155,30, oltre interessi, in solido con la società NTroparte_4
in qualità di socio accomandatario e fideiussore della stessa. Il credito ingiunto
[...]
originava dal rapporto di conto corrente n.000041320103 del 25.6.2008, stipulato dalla società ingiunta con sul quale erano confluiti un contratto di apertura di linea di credito in conto NTroparte_5 corrente “usufruibile per elasticità di cassa” per complessivi euro 10.000,00 del 25.6.2008 ed un contratto di apertura linea di credito in conto corrente usufruibile “in via promiscua” per complessivi
Euro 25.000,00 del 25.6.2008. L'attrice opponente ha contestato la debenza delle somme ingiunte, deducendo:
- la mancata titolarità del credito in capo alla società NTroparte_3
pagina 5 di 19 - la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, al momento della proposizione del ricorso, aveva già esercitato il recesso dalla società e provveduto, in data 8.2.2019, ad iscrivere la cessazione della qualità di socio accomandatario nel Registro delle Imprese;
- la nullità della fideiussione omnibus di euro 45.000,00 sottoscritta in data 25.6.2008, in quanto conforme allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8 dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005;
- che in ogni caso la clausola 5 del contratto di fideiussione prevedeva, in deroga all'art. 1957
c.c., il termine di decadenza di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita “per agire per l'adempimento” mentre nessuna azione da parte della Banca aveva fatto seguito, prima del ricorso per decreto ingiuntivo, all'intimazione del 12.11.2013 con quale la stessa aveva dichiarato di recedere dai rapporti di cui sopra e richiesto il pagamento della somma di euro
33.532,03;
- la nullità del contratto di c/c e del contratto di apertura di credito prodotti dalla società opposta in quanto privi della firma di NTroparte_5
- l'insussistenza del credito ingiunto per aver la Banca applicato interessi superiori alla soglia,
“commissioni di massimo scoperto con aliquote oltre la soglia di usura” interessi anatocistici, competenze e spese non dovute e comunque non pattuite.
I.b. Si è costituita in giudizio domandando la conferma del decreto NTroparte_1 ingiuntivo opposto. L'opposta ha dedotto: la legittimazione passiva dell'opponente in quanto lo stesso era, al momento della stipulazione dei contratti, socio accomandatario della NTroparte_4
la non coincidenza della fideiussione sottoscritta dal sig. ed in particolare dell'art. 5
[...] Pt_1 di deroga all'art. 1957 c.c. con il modello ABI;
la validità dei contratti in quanto gli stessi riportavano la firma del Cliente;
l'erroneità dei conteggi relativi al dedotto superamento del tasso soglia usura;
l'avvenuta pattuizione tanto delle commissioni di massimo scoperto quanto delle altre spese.
I.c. Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio, ha così deciso:
«conferma il decreto ingiuntivo n. 27346/2019, R.G. 52877/2019, emesso dal Tribunale di Milano dichiarandolo esecutivo;
condanna a rifondere le spese di lite in favore di che liquida Parte_1 NTroparte_1
in euro 6738,00 per compenso oltre rimb. forf. i.v.a., c.p.a. e per spese generali».
pagina 6 di 19 In particolare, il primo giudice:
NT
- ha ritenuto provata in capo a la titolarità del credito oggetto di ingiunzione, affermando che nell'elenco prodotto da quest'ultima «risultano i codici n. UNI0101079676 UNI0101079677 e
n. UNI0101364105, accomunati al NDG n. 52602264, riportato sulla documentazione contrattualistica dei rapporti per cui è causa. A fronte di tale univoco riscontro documentale appare infondato il rilievo svolto da parte opponente secondo il quale il credito ingiunto non rientrerebbe, in base agli stessi criteri indicati nel doc 19 citato, tra quelli ceduti in quanto il debitore principale non sarebbe una persona giuridica, NTroparte_4
ma una società di persone. I suddetti criteri infatti, in lingua inglese, utilizzano la più generale espressione “legal entity”cioè ente giuridico, riferibile anche alla suddetta società»;
- ha accertato la legittimazione passiva di «rispetto alla pretesa monitoriamente Pt_1 azionata ai sensi dell'art. 2290 c.c. applicabile alla società in accomandita semplice in virtù del richiamo di cui agli articoli 2315 c.c. e 2293 c.c., in quanto sia al momento della sottoscrizione dei contratti che della loro cessazione era socio accomandatario della società», affermando che «a nulla rileva infatti la circostanza per cui all'epoca della proposizione del ricorso l'opponente aveva già esercitato il recesso dalla società e provveduto ad iscrivere la cessazione della qualità di socio nel Registro delle Imprese, in data 8.2.2019, poiché le obbligazioni per cui è causa sorgevano in data anteriore, allorché con comunicazione del
12.11.2013, la Banca dichiarava di recedere dal rapporto di conto corrente chiedendo il pagamento della somma di euro 33.532,03 quale saldo negativo. La circostanza per cui
l'opponente non fosse più socio e legale rappresentante della società al momento della notifica del ricorso non incide neppure sulla validità della stessa, regolarmente eseguita nel luogo di residenza del sig. ; Pt_1
- ha escluso che l'opponente fosse tenuto a rispondere del credito ingiunto quale fideiussore «in quanto l'art. 5 della fideiussione, a prescindere dalla sua riconducibilità o meno al noto schema ABI, prescriveva che la Banca dovesse agire nel termine di 36 mesi»;
- ha accertato la validità del contratto di c.c. e delle aperture di credito, sia perché doveva ritenersi pacifica la consegna degli stessi al sia perché l'opponente aveva sottoscritto Pt_1
i contratti anche in relazione all'avvenuta consegna;
- ha rilevato, in relazione all'eccezione di usura, la genericità delle allegazioni dell'opponente, argomentando che neppure allegava i tassi asseritamente usurari e i tassi soglia che Pt_1
pagina 7 di 19 sarebbero stati superati, limitandosi ad un mero rinvio alla perizia depositata, parimenti del tutto generica» e ha affermato che «in ogni caso l'eccezione riguardava esclusivamente l'usura sopravvenuta, irrilevante per quanto affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la nota pronuncia 24675/2017”;
- ha infine ritenuto le ulteriori contestazioni svolte da parte opponente circa l'applicazione di commissioni di massimo scoperto con aliquote oltre la soglia d'usura e di spese e commissioni non pattuite, nonché circa l'addebito di competenze relative ad un altro rapporto e di interessi anatocistici «del tutto decontestualizzate e generiche», affermando che «tali contestazioni non venivano meglio dettagliate neppure dal Perito di parte opponente che si limitava a dare atto dei risultati cui perveniva, senza alcun riferimento in concreto alle voci espunte e pertanto non potevano neppure essere oggetto di c.t.u.». Il Tribunale ha evidenziato che «il contratto di conto corrente del 25/06/2008 prevedeva l'espressa pattuizione della CMS di cui indicava
l'aliquota pari a 0,9800%, la base di calcolo, costituita dalla punta massima di saldo negativo
e la periodicità di applicazione della commissione, trimestrale. Ciò posto la verifica dell'usura effettuata nella perizia di parte opponente includendo la c.s.m. nel tasso effettivo globale, risulta non conforme all'insegnamento nomofilattico di Cass. sez unite 16303/2018 secondo il quale occorre piuttosto procedere alla separata comparazione del TEG e della commissione stessa, eventualmente applicata, rispettivamente con il «tasso soglia» e con la «commissione di massimo scoperto soglia» e che «il contratto all'art. 8 stabiliva poi la pari capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi a credito che a debito e la Delibera CICR del 9/02/2000, non risultando dunque neppure tale contestazione fondata rispetto al contratto in esame. Da ultimo parte opponente sosteneva che “relativamente ad ogni trimestre (salvo i primi due con scadenza 30.6.08 e 30.9.08) sono state, indebitamente ed inspiegabilmente, addebitate costantemente sul conto corrente per cui è ingiunzione n. 000041320103 competenze relative ad un altro rapporto (0652/41320429)”. Premesso che il non contestava l'esistenza di Pt_1
NT tale rapporto né evidenziava gli addebiti non dovuti in relazione allo stesso, chiariva che il conto n. 41320429 era un rapporto per anticipi Sbf, poggiante sul conto ordinario n.
41320103le; risulta dunque legittimo che le relative competenze fossero trasferite con giroconto sul conto ordinario».
pagina 8 di 19 II. Il giudizio di appello
II.a. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello affidando il gravame a sei Parte_1
motivi, così rubricati e riassunti in estrema sintesi:
1) Sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva
NT Il motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata in capo a la
NT titolarità del credito oggetto di ingiunzione. In tesi dell'appellante, non avrebbe provato né la fonte negoziale del proprio diritto, né il contratto di cessione. L'appellante contesta, in particolare, l'efficacia probatoria del documento n. 19, lamentando che la prima pagina conterrebbe una mera proposta di perfezionamento e che la seconda pagina non riporterebbe i crediti oggetto di cessione, ribadendo che l'allegato 19 «esclude espressamente che il credito in questione sia compreso nella cessione in blocco dedotta da controparte, dal momento che fra i c.d. criteri è previsto al punto e) ” il debitore principale
è una persona giuridica”, mentre l'asserito debitore principale è la NTroparte_4
ovvero una società di persone e le società di persone, come è noto, non possiedono personalità
[...]
giuridica». Inoltre, contesta il doc. n. 10 in quanto, contrariamente a quanto affermato dal Pt_1 giudice, non è stato prodotto l'effettivo estratto notarile delle posizioni cedute depositato presso il
Notaio in data 23.11.2017, ma solo un link di collegamento al sito internet, non Persona_1 attendibile poiché potrebbe essere modificato o cancellato dal titolare del dominio. Infine, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B prodotto da parte opposta come doc. 8 nel procedimento monitorio non è il contratto di cessione e, pertanto, non è sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo al cessionario.
2) In punto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa azionata nei confronti del quale Pt_1
preteso socio accomandatario. Violazione art. 145 cpc e 2304 c.c.- Omessa ed erronea valutazione delle emergenze processuali travisamento dei fatti-omessa e/o insufficiente motivazione- motivazione incoerente, contraddittoria, da parte del Giudice di prime cure.
Il motivo censura la sentenza nella parte in cui ha accertato la legittimità passiva di Ad Pt_1 avviso dell'appellante, il decreto ingiuntivo è stato richiesto nei suoi confronti anche quale attuale
“socio accomandatario” della e, dunque, responsabile in solido NTroparte_4
della pretesa per cui è causa, nonché come attuale legale rappresentante ai sensi dell'art. 145 cpc della ma, al momento della proposizione del ricorso per ingiunzione, l'appellante non rivestiva CP_4
pagina 9 di 19 più detta veste: di conseguenza, la notifica allo stesso come legale rappresentante della società è priva di effetto.
3) In punto di sussistenza ed entità del credito vantato - nullità dei contratti bancari di conto corrente e relativi affidamenti monofirma prodotti da controparte. Violazione art.117, commi 1 e 3 TUB -
Violazione art. 2697 cc Omessa ed erronea valutazione delle emergenze processuali travisamento dei fatti- omessa e/o insufficiente motivazione incoerente e contraddittoria, da parte del Giudice di prime cure.
Il motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità del contratto di c.c. e delle aperture di credito. In particolare, la sentenza n. 898 del 2018 richiamata dal giudice non sarebbe pertinente in quanto emessa in relazione ai contratti finanziari di investimento ma, anche qualora fosse applicabile ai contratti bancari, si renderebbe necessaria la consegna al cliente del contratto monofirma, non essendo sufficiente la sottoscrizione. Stante l'eccepita nullità, sarebbe stato dunque onere di dimostrare l'assolvimento da parte della banca dell'obbligo di consegna CP_3
del documento contrattuale al cliente, ma tale prova non è stata assolta.
4) Sempre in merito alla sussistenza ed entità del credito vantato da NTroparte_1
Violazione l. 108/1996 e 1418 c.c., art.644 c.p., art 117 TUBViolazione art. 2697 c.c. -Erronea e carente e incongruente motivazione - errata interpretazione della normativa vigente – infondatezza della domanda monitoria e insussistenza del credito vantato e in subordine eccessività – carenza di istruttoria
Il motivo, articolato in sotto motivi, censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di usurarietà dei tassi affermando che «parte opponente tuttavia neppure allegava i tassi asseritamente usurari e i tassi soglia che sarebbero stati superati limitandosi ad un mero rinvio alla perizia depositata, parimenti del tutto generica. In ogni caso l'eccezione riguardava esclusivamente l'usura sopravvenuta, irrilevante per quanto affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la nota pronuncia 24675/2017» e nella parte in cui ha affermato che le contestazioni circa l'applicazione di commissioni di massimo scoperto con aliquote oltre la soglia d'usura e di spese e commissioni non pattuite, nonché circa l'addebito di competenze relative ad un altro rapporto e di interessi anatocistici
«risultano del tutto decontestualizzate e generiche».
pagina 10 di 19 A dire dell'appellante, in ordine all'usura, le valutazioni contenute nella perizia di parte dell'opponente non sarebbero generiche, ed inoltre la pronuncia n. 24675/2017 delle SS.UU. della Corte di Cassazione citata dal Tribunale non sarebbe applicabile in via estensiva ai rapporti di conto corrente oggetto della presente fattispecie, in quanto il principio espresso in quel caso non potrebbe valere per gli altri tipi di finanziamento diversi dal mutuo e, in particolare, non potrebbe trovare applicazione in materia di apertura di credito in conto corrente stante la peculiarità di detti rapporti i quali si sviluppano nel tempo, con costante esercizio dello jus variandi da parte della banca.
Proseguendo, l'appellante sostiene che i criteri da seguire per la determinazione del TEG sono quelli imposti dal 1° comma dell'art. 1 della Legge 108/96 che riprendono quelli seguiti per il calcolo del
TAEG previsti dall'art. 122, 1° comma del T.U. Bancario. La verifica del superamento del tasso soglia ex l. 108/1996 va operata raffrontando il TAEG, inclusivo di ogni onere che costituisca remunerazione per la banca, con esclusione di sole imposte e tasse, con il tasso usura pro tempore vigente. È quindi pacifico che la commissione di massimo scoperto rientri a pieno titolo nel calcolo del TEG del conto corrente e, per quanto tale, va sommata alla voce “Interessi” della formula adottata per il calcolo del
TEG trimestrale del conto corrente;
dovendosi in ogni caso tenere conto del disposto della norma imperativa dettata dall'art. 644 c.p. Ancora, a dire dell'appellante, dalla perizia del Rag. Per_2
(v.doc.5), sarebbe emersa l'applicazione di interessi anatocistici da parte della banca e non vi è sarebbe stata accettazione della clausola di reciprocità. In ogni caso, aveva eccepito che erano state Pt_1
effettuate illegittime capitalizzazioni trimestrali da parte della banca anche su oneri diversi dagli interessi e per tale ragione «si dovranno quindi in ogni caso espungere le somme addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale».
In conclusione, l'appellante rileva «l'infondatezza della pretesa economica per nullità delle clausole pattizie stante la nullità dei contratti in questione e per l'inesistenza del credito, e comunque in subordine per l'eccessività di quanto ingiunto, stante gli illegittimi e non provati addebiti effettuati dalla banca in relazione al rapporto bancario in questione, che quindi devono essere tutti espunti e la sentenza merita di essere riformata anche in relazione al punto in cui il primo Giudice non ha ammesso la CTU tecnico contabile richiesta».
5) NTrasto e incoerenza tra parte motiva della sentenza e quanto disposto dal Giudice in relazione all'eccezione di inefficacia e/o decadenza della fideiussione
pagina 11 di 19 Il motivo censura la sentenza in quanto, pur avendo accertato che il non era tenuto a Pt_1
rispondere del credito ingiunto quale fideiussore, si è limitata a confermare il decreto ingiuntivo opposto senza dar conto, come richiesto dall'opponente, della decadenza e/o estinzione della fideiussione. Pertanto, dichiarata l'inefficacia della fideiussione sottoscritta dal sig. in Parte_1
data 25.6.2008, il giudice avrebbe dovuto riformare il decisum, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo.
6) Riproposizione delle eccezioni e difese formulate dai sig. rimaste assorbite nel giudizio di Pt_1
primo grado
L'appellante ribadisce la nullità totale della fideiussione omnibus, sino alla concorrenza di euro
45.000,00, sottoscritta dal sig. in data 25.6.2008 e depositata da parte opposta, per contrasto con Pt_1
l'art. 2 della legge n. 287/1990.
II.b. Si è costituita in giudizio ontestando tutto quanto ex adverso NTroparte_3 dedotto e domandando il rigetto dell'appello.
II.c. E' intervenuta altresì nel giudizio dando atto che, con atto di NTroparte_2
scissione parziale in data 21.12.2022, la a attribuito il ramo N.P.L. NTroparte_1
alla società che il credito vantato nei confronti del identificato al numero Parte_2 Pt_1
, rientra fra i crediti ceduti oggetto di scissione, come da dichiarazione della PartitaIVA_3
e che in data 31 ottobre 2023, ha perfezionato NTroparte_1 NTroparte_6
l'operazione di acquisizione della società da Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. Pt_2
e, conseguentemente, quest'ultima è entrata a far parte del Gruppo;
che in data 31 ottobre 2024 si è perfezionata l'operazione di fusione per incorporazione di in , con Pt_2 NTroparte_2 efficacia a far data dall'11 novembre 2024: è subentrata in tutti i rapporti attivi e NTroparte_2
passivi facenti capo a anteriormente alla predetta fusione e, dunque, anche in quello nei Pt_2
confronti del Pt_1
II.d. All'udienza del 30.10.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli atti difensivi conclusionali. La causa è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 30.01.2025.
pagina 12 di 19
III. Le osservazioni della Corte
III.a. Il primo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta che NTroparte_3
NT (di seguito anche solo o non avrebbe provato la titolarità del credito oggetto di CP_3
ingiunzione, è infondato.
Nel giudizio di primo grado, ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc. 8 NT fascicolo primo grado . A pag. 1 del documento, si legge che (sottolineatura aggiunta): «
[...]
(…) comunica che, con contratto di cessione concluso in data 24 novembre 2017 ai NTroparte_1 sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo del 10 settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario")
(il "NTratto di Cessione") , ha acquistato pro soluto da , (…), con efficacia NTroparte_5
economica dalle ore 00.01 del 30 giugno 2017 (1a "Data di Efficacia Economica"), tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora) , spese e altri accessori elencati nel NTratto di Cessione (i
"Crediti") , rispondenti ai criteri di blocco ivi indicati, derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche (i 'NTratti') , ed elencati nella lista depositata presso il notaio Persona_3
' in data 23 novembre 2017 in data 23 novembre 2017». Secondo l'insegnamento della Suprema
[...]
Corte, «in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ. 31188 del 2017)».
Parte appellata ha altresì prodotto alcune pagine del contratto di cessione, sia in lingua inglese (doc. n.
NT NT 18 fasc. primo grado , sia in lingua italiana (doc. n. 19 fasc. primo grado , in cui si legge che:
«In seguito a un contratto di cessione stipulato fra la Cedente e la Cessionaria il 24 novembre 2017, la
Cedente ha ceduto alla Cessionaria in base all'Articolo 58 del Testo Unico Bancario con effetti legali
a partire dalla Data di Cessione ed effetti economici a partire dal 30 giugno 2017 riportati nell'elenco certificato depositato presso il notaio (…) e che in data 30 giugno 2017 risponde Persona_1
ai seguenti criteri: a) è di proprietà della Cedente al 30 giugno 2017; b) è sorto in base a contra tti disciplinati dal diritto italiano;
c) è denominato in Euro;
d) viene definito come sofferenza in base alle disposizioni della Banca d'Italia; e) il debitore principale è una persona giuridica;
il debitore
pagina 13 di 19 principale non è una banca o un istituto finanziario;
il valore contabile lordo individuale non è superiore a euro 906.343; h) non fa parte di programmi di cartolarizzazione correnti».
L'appellante afferma: «detto allegato esclude espressamente che il credito in questione sia compreso nella cessione in blocco dedotta da controparte, dal momento che fra i c.d. criteri è previsto al punto e)
“il debitore principale è una persona giuridica”, mentre l'asserito debitore principale è la
[...]
ovvero una società di persone e le società di persone, come è noto, non NTroparte_4
possiedono personalità giuridica».
Ebbene, la Corte ritiene che l'espressione legal entity debba essere tradotta come ente giuridico, entità riconosciuta dalla legge come soggetto distinto dalle persone fisiche: vi rientrano evidentemente le società, che siano di persone o di capitali. La definizione legal entity è utile, pertanto, ad escludere che oggetto di cessione possano ritenersi crediti vantati nei confronti di persone fisiche.
Inoltre, nel documento denominato NOTARISED LIST OF RECEIVABLES CAPTURED BY THE
NT BLOCK CRITERIA (doc. n. 10) prodotto in formato pdf da in primo grado, ma tutt'ora consultabile online tramite il link https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/firenze.html, è riportato per tre volte il codice 0000000052602264, corrispondente al codice anagrafico N 52602264,
NT indicato sia nel contratto di conto corrente (doc. n. 1 fasc. primo grado), sia negli altri due NT contratti di apertura di linea di credito (doc. nn. 2 e 3 fasc. primo grado).
NT Per tali ragioni, deve ritenersi provata la cessione e, conseguentemente, la titolarità in capo a del credito in esame.
III.b. Il secondo motivo, con cui l'appellante deduce la propria carenza di legittimità passiva, è parimenti infondato.
Ai sensi dell'art. 2290 c.c., applicabile alle società in accomandita semplice in virtù del richiamo di cui agli articoli 2135 c.c. e 2293 c.c., il socio receduto da una società di persone resta responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Nel caso in esame, il ha esercitato il recesso dalla società e provveduto a iscrivere la cessazione della qualità di Pt_1
socio nel Registro delle Imprese, in data 8.2.2019, ma le obbligazioni in esame sono sorte, e ciò è pacifico, in data anteriore al 2019, posto che come correttamente rilevato dal giudice di prime cure
«con comunicazione del 12.11.2013,la Banca dichiarava di recedere dai rapporti di conto corrente chiedendo il pagamento della somma di euro 33.532,03 quale saldo negativo (p. 9 sentenza primo pagina 14 di 19 grado». Pertanto, la sentenza ha correttamente ritenuto che l'appellante fosse chiamato a rispondere “in solido” con la società.
III.c. Anche il terzo motivo, con cui l'appellante lamenta la nullità dei contratti bancari di conto corrente e dei relativi affidamenti per inosservanza della forma scritta richiesta ab substantiam dalla legge, è infondato. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte «per consolidato orientamento
(divenuto costante dopo Cass. Sez. U n. 898-18), nei contratti bancari la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, terzo comma, del T.u.b., trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne segue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass. Sez. 1 n. 15160-24; Cass. Sez. 1 n.
28500-23; Cass. Sez. 1 n. 14243-18, Cass. Sez. 1 14646-18, Cass. Sez. 1 n. 16060-18). L'appellante lamenta altresì che sussisterebbe la nullità dei contratti in esame in quanto «non ha CP_3 allegato l'apposita sottoscrizione (…) distinta da quella del perfezionamento del contratto, di quietanza di ricezione dei contratti, assolutamente necessaria affinché possa dirsi rispettata la forma
“ad substantiam” di cui all'art. 117 TUB (atto citazione p. 34)», ma tale ricostruzione è infondata in diritto, alla luce della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 15160/24 «La finalità di protezione del cliente ottiene che il requisito di forma sia rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e firmato dal cliente stesso, senza contestuale necessità (anche) della firma del banchiere, perché il consenso del banchiere ben può desumersi dal suo comportamento concludente. La consegna della copia del contratto al cliente, invece, non è dettata per soddisfare il requisito di forma in sé e per sé considerato, quanto piuttosto per soddisfare (e attuare) la tutela informativa. Essendo il requisito di forma determinato dalla necessità di garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, delle condizioni del contratto, ne segue che la consegna rileva come presupposto della conseguente possibilità del cliente di verificare, nel corso del rapporto, il rispetto delle condizioni concordate. Per questa ragione la consegna non costituisce elemento di validità del contratto»).
III.d. Neppure il quarto motivo d'appello è meritevole di accoglimento.
A dire dell'appellante, il primo giudice si sarebbe sottratto all'accertamento della sussistenza di tassi usurari, dell'illegittima applicazione della CMS e della sussistenza di anatocismo.
pagina 15 di 19 La Corte rileva quanto segue.
Riguardo all'usura c.d. sopravvenuta, il Tribunale ha richiamato la nota pronuncia della Cassazione a
Sezioni Unite n. 24675/2017 per concludere: “Sebbene, tale pronuncia consegua all'esame di un contratto di mutuo, deve ritenersi che la stessa detti un principio generale in materia di usura derivante da un'interpretazione sistematica della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, co. 1, d.l. 29.12.2000, n. 394 convertito nella legge 28.02.2001, n. 24 e dall'art. 644 c.p. che stabiliscono una disciplina uniforme e di carattere generale relativamente all'usura applicabile a tutte le ipotesi in cui vi sia concessione di credito e prestito di denaro. In base a tale interpretazione, pertanto, per la verifica dell'usuarietà dei tassi occorre considerare solo il «momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Ne deriva che nessuna rilevanza potrà assegnarsi al superamento della soglia nel corso del rapporto.”
L'appellante contesta l'applicabilità del principio, dettato appunto dal Supremo Collegio in materia di mutuo, al contratto di conto corrente.
Questa Corte territoriale si è invero espressa in materia, conformemente peraltro a molta altra giurisprudenza di merito, ritenendo, in più pronunce, applicabile anche al rapporto di conto corrente il principio di diritto dettato dalla Cassazione (v. Corte Appello Milano, sez. I, n. 2051/22; Corte di
Appello di Milano, sez. I, n. 2429/21; Corte di Appello di Milano, sez. I, n. 351/19; Corte di Appello di
Milano, sez. I., n. 3284/18).
Purtuttavia il collegio non si sottrae alla considerazione che, tra un contratto di mutuo a tasso fisso
(come quello preso in considerazione dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia del 2017) ed un contratto di conto corrente con apertura di credito, come quello per cui è causa, sussiste la differenza che, mentre nel mutuo può verificarsi, appunto, solo usura “sopravvenuta”, rispetto ad una pattuizione originaria del tasso non suscettibile di modifica nel corso del rapporto, nel secondo la modifica del tasso originariamente pattuito è ipotizzabile, nel corso del rapporto, in relazione ad un esercizio da parte della Banca dello jus variandi con comunicazione ex art. 118 TUB, potendosi in astratto verificare a quel punto non una usura “sopravvenuta”, dovuta ad una fluttuazione al ribasso del TEGM
e conseguentemente dei tassi soglia, bensì una usura determinata da nuova pattuizione.
La sentenza impugnata tuttavia non giunge ad una conclusione riformabile, perché va condivisa la valutazione di assoluta genericità dell'allegazione veicolata dal correntista mediante la perizia di parte
Per_2
pagina 16 di 19 In quest'ultima viene meramente affermato (lo conferma lo stesso tenore del motivo di appello) che
«risulta che in 24 trimestri il TEG ha superato il tasso soglia. In particolare il tasso soglia per l'usura
è stato superato nel: anno 2009, anno 2010, anno 2012, anno 2013, anno 2014 (p. 23 doc. n. 5 Bellini, fasc. primo grado)», senza alcuna migliore specificazione del tasso che sarebbe stato applicato mediante l'asserito esercizio dello jus variandi. La produzione dei Decreti Ministeriali, all'evidenza, non colma la lacuna assertiva, trattandosi del termine di paragone di un dato che non è stato introdotto.
Quanto, poi, alla doglianza relativa all'applicazione di commissioni di massimo scoperto, il contratto di conto corrente del 25.06.2008 prevede l'espressa pattuizione della CMS: è indicata l'aliquota pari a
0,9800%, la base di calcolo, costituita dalla punta massima di saldo negativo, la periodicità di applicazione della commissione, trimestrale.
Infine, l'appellante sostiene che dalla perizia di parte è emersa «anche l'applicazione di interessi anatocistici da parte della banca, in quanto le competenze, interessi e altri oneri hanno prodotto ulteriori interessi nei trimestri successivi, e non sussiste alcuna pattuizione scritta di periodicità di capitalizzazione trimestrale relativa agli interessi poiché i contratti prodotti come doc. 1, 2 e 3 da parte opposta, oggi appellata, sono nulli per i motivi anzidetti (p. 44 atto di citazione)», ma, anche in questo caso, le allegazioni di parte appaiono del tutto generiche, considerato che la perizia non spiega in cosa consisterebbe il preteso anatocismo, limitandosi a rilevare che «gli interessi anatocistici sono stati valutati considerando nella base di calcolo gli interessi e le spese. Dette competenze infatti hanno prodotto ulteriori interessi nei trimestri successivi, producendo l'effetto anatocistico. Per ogni trimestre è stato quindi rilevato il TAN netto e calcolata la quota parte di interessi anatocistici in relazione alla base di calcolo corrispondente (p. 20 perizia ». Per_2
Come giova ribadire, grava sul correntista un onere di contestazione specifica: il correntista deve allegare dettagliatamente le clausole contrattuali di cui deduce la nullità e dare specifica indicazione del modo e della misura in cui ritiene che le diverse voci di indebito siano state illegittimamente computate dalla banca. Pertanto, non può ritenersi sufficiente la mera enunciazione, nel caso di specie effettuata dal in modo generico ed astratto, di una illegittima pratica di anatocismo o dell'applicazione Pt_1 illegittima di interessi usurari, per ritenere assolto l'onere probatorio.
Infine, a dire dell'appellante «la sentenza merita di essere riformata anche in relazione al punto in cui il primo Giudice non ha ammesso la CTU tecnico contabile richiesta (p. 48, atto di citazione)».
Senonché, per consolidato orientamento di legittimità il ricorso al consulente dell'ufficio non è ammesso per sopperire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere un'indagine esplorativa, ma per pagina 17 di 19 valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi su richiesta delle parti medesime (Cass. 6.12.2019, n. 31886).
III.e. Non è fondato il quinto ed ultimo motivo, con cui l'appellante lamenta che il primo giudice abbia confermato il decreto ingiuntivo pur avendo accertato la nullità della fideiussione. Infatti, pur non essendo il tenuto a rispondere del credito ingiunto quale fideiussore, egli deve risponderne in Pt_1
quanto socio accomandatario. Il Tribunale ha dunque correttamente disposto la conferma del decreto ingiuntivo.
L'appello è quindi complessivamente infondato.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi in relazione al valore della controversia, avuto riguardo all'attività prestata. Va dichiarata la sussistenza, in capo a Pt_1 dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art.
[...]
13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7565/2022, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna a rifondere in favore di Parte_1 NTroparte_3 [...] le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 6.946,00 per NTroparte_2
compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30.01.2025
pagina 18 di 19 Il Consigliere est.
Beatrice Siccardi
Il Presidente
Rossella Milone
pagina 19 di 19