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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 3203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3203 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 118/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 15.01.2025
DA
(c.f/P.Iva , in persona del legale rappresentante, sig. Parte_1 P.IVA_1
difesa e rappresentata in giudizio dagli avv.ti Federico Viero (c.f. Parte_2
, presso il cui studio in Schio, via Baccarini n. 2 (VI) elegge domicilio e C.F._1
(c.f. , giusta procura in calce all'atto di citazione in Parte_3 C.F._2
appello Appellante
CONTRO
(c.f/P.Iva ), in persona del liquidatore pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Manuela Soccol (c.f. ) del Foro di Padova ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Padova, via Castemorrone n. 42 Appellata
Oggetto: Vendita di cose mobili- appello avverso la sentenza n. 2017 del 03-05/12/2024 del
Tribunale di Vicenza
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 13.10.25 previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Nel merito 1) In totale riforma della sentenza n. 2017/2024 – n. 512/2020 R.G., emessa dal
Tribunale di Vicenza il 02.12.2024 e resa pubblica il 05.12.2024, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 3554/2019 Ing., emesso dal Tribunale di Vicenza in data 10.12.2019 ed il decreto ingiuntivo n. 98/2020 Ing., emesso dal Tribunale di Vicenza in data 07.01.2020, per le ragioni dedotte in atti. 2) Condannarsi il legale distrattario di controparte, avv. Manuela Soccol, alla restituzione degli importi corrispostile dalla soc. a titolo di spese legali Parte_1
liquidate per il procedimento di primo grado n. 512/2020 R.G. - Tribunale di Vicenza, pari a euro
17.802,20, somma da maggiorarsi degli interessi legali dalle date di pagamento sino al saldo effettivo. 3) Respingersi le domande proposte da controparte in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto. 4) Spese e compensi del doppio grado del giudizio (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014) integralmente rifusi, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi. In via istruttoria A. Si allega in copia: 11) modello F24 del 15.04.2025. B. Acquisirsi i fascicoli telematici dei procedimenti n. 7639/2019 R.G., n. 7637/2019 R.G., n. 512/2020 R.G. e n. 1474/2020 R.G. del Tribunale di Vicenza. C. In via subordinata, in relazione alle domande
2 proposte dalla convenuta e senza inversione dell'onere della prova, disporsi CTU volta comprovare che l'acciaio con cui sono realizzate le vasche oggetto di causa è idoneo e conforme a quanto stabilito e richiesto dai committenti ed è stato fornito dalla soc. di Controparte_2
Verona”.
Per l'appellata:
“• in via principale, rigettare nel merito il gravame di controparte in quanto infondato su tutti i punti in fatto ed in diritto e, per l'effetto: - confermare la sentenza di primo grado e, di conseguenza, condannare l'appellante alla restituzione della somma di euro 15.895,81,
corrisposta a seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.
3554/2019 (n. 1474/2020 R.G.), oltre interessi dalle date dei relativi versamenti sino al saldo effettivo, ed oltre interessi moratori ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo, a favore di
; - ove venisse riproposta in questa fase l'istanza di sospensione della Controparte_3
provvisoria esecutività della sentenza n. 2017/2024 – n. 512/2020 R.G., emessa dal Tribunale di
Vicenza il 02.12.2024 e resa pubblica il 05.12.2024, dichiararne l'inammissibilità ai sensi dell'art. 283 comma 2 c.p.c., per i motivi esposti nella memoria difensiva datata 14.03.2025 e depositata in pari data nel relativo subprocedimento. • In via subordinata condizionata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui Questa Ecc.ma Corte, dovesse revisionare parzialmente o totalmente la sentenza n. 2017/2024 – n. 512/2020 R.G., emessa dal Tribunale di Vicenza il
02.12.2024 e resa pubblica il 05.12.2024 in accoglimento dell'impugnazione di controparte,
accertare tutti i vizi descritti in narrativa e l'imputabilità dei medesimi a e, per Parte_1
l'effetto, condannare al pagamento di Euro 63.350,00 a favore di Parte_1 Controparte_3
o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa per tutti i
[...]
danni patiti e patiendi da;
- conseguentemente, dichiarare la Controparte_3
3 compensazione giudiziale del credito vantato da con il credito vantato da Parte_1
a fronte della richiesta di risarcimento dei danni per un ammontare complessivo pari CP_3
ad Euro 63.350,00 o della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
-
conseguentemente, dichiarare la compensazione giudiziale del credito vantato da Parte_1
con il credito vantato da a fronte della fattura n. 32 del 08.11.2019 e della
[...] CP_3
richiesta di risarcimento dei danni per un ammontare complessivo pari ad Euro 96.850,00 o della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis
del D.M. 55/2014) da rifondere integralmente, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore della sottoscritta procuratrice”.
Fatti e ragioni della decisione
1.Con atto di citazione notificato in data 22.1.2020, proponeva opposizione avverso il CP_3
decreto ingiuntivo n. 3554/2019, con il quale le era ingiunto di pagare la somma di € 13.622,70
Iva inclusa, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 e spese legali del monitorio, quale somma dovuta in base alla fattura n. 68 del 10.4.2019, relativa alla consegna effettuata in conto visione, in data 08.10.2018, di una vasca in acciaio inox denominata “Coral”.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la sussistenza di un accordo a saldo e stralcio delle proprie posizioni debitorie nei confronti della che avrebbe ricompreso anche la vasca consegnata in Pt_1
conto visione. Precisava che detta scrittura privata era stata solo apparentemente sottoscritta in data 18.12.2018, ma in realtà risaliva al successivo marzo 2019, cosicché l'importo contabilizzato nella suesposta fattura era da considerarsi coperto dalla transazione;
che era stata a chiedere Pt_1
di inserire la falsa data del dicembre 2018 ed vi aveva acconsentito in buona fede ma che, CP_3
nondimeno, tale affidamento era stato poi tradito in quanto l'opposta, dopo aver incassato la
4 somma di € 55.000,00 convenuta dalle parti a saldo e stralcio di ogni pretesa, aveva avviato il procedimento monitorio.
2.In data 13.11.2019, la presentava poi un secondo ricorso per decreto ingiuntivo nei Pt_1
confronti della riferito alla fornitura da parte dell'ingiungente di altra vasca in acciaio inox CP_3
denominata “Marana” del valore di € 47.718,93 IVA inclusa, consegnata anch'essa in conto visione l'08.10.2018 all'originaria opponente, con ddt n. 709. Poiché la vasca non veniva né
restituita né pagata alla , questa provvedeva ad emettere la fattura n. 180 del 29.10.2019 per Pt_1
l'importo di € 47.718,93 poi non saldata dalla In accoglimento del ricorso, il Tribunale di CP_3
Vicenza emetteva ulteriore decreto ingiuntivo n. 98/20, notificato in data 09.01.20, per l'ammontare di € 47.718,93, oltre interessi e spese.
3. La si opponeva al provvedimento monitorio con atto di citazione notificato il 18.02.20, CP_3
incardinando il procedimento n. RG 1474/2020 innanzi al Tribunale di Vicenza, sulla base dei medesimi motivi già esposti con il primo atto di citazione in opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
4. Alle due opposizioni resisteva Inox, istando per la conferma dei decreti ingiuntivi e la condanna dell'opponente al pagamento delle somme ivi ingiunte. In particolare, contestava la valenza e l'efficacia transattiva della scrittura privata del 18.12.2018 in relazione ai crediti azionati in via monitoria, evidenziando che la vasca “Coral” era stata consegnata a in conto CP_3
visione, mentre la vasca “Marana” era stata fatturata il 29.10.2019 e dunque il relativo rapporto negoziale non era da considerarsi ricompreso in tale scrittura privata.
5. Con ordinanza del 30.03.21, il Giudice disponeva la riunione per connessione della causa sub
RG n. 1474/2020 alla causa n. RG 512/2020 e previa l'assunzione di prova orale per testimoni,
pronunciava la sentenza n. 2017/2024, con la quale accoglieva entrambe le opposizioni promosse
5 da e, per l'effetto, revocava e dichiarava privi di effetti i decreti ingiuntivi nn. 3554/2019 e CP_3
98/2020, accertando e dichiarando che, in virtù degli accordi intercorsi tra le parti, nulla era dovuto a da dichiarava assorbite le domande proposte dall'originaria opponente in via Pt_1 CP_3
subordinata riconvenzionale e dichiarava inammissibili, per carenza di interesse, le domande di volte ad accertare il ruolo asseritamente svolto da all'interno della sua CP_3 Parte_2
compagine sociale;
condannava l'opposta a rifondere all'attrice le spese processuali.
5.1-Osservava il giudice di primo grado che la pretesa monitoria per gli importi di € 13.622,70 e di € 47.718,93 concernenti il corrispettivo di fornitura delle due vasche risultava priva di valida giustificazione al momento della richiesta dei decreti ingiuntivi, considerata l'efficacia transattiva dell'accordo di cui alla scrittura privata stipulata dalle parti e il corretto adempimento dello stesso da parte di Precisava che i due crediti azionati monitoriamente erano ricompresi CP_3
nell'accordo stipulato tra l'originaria opposta ed opponente e, pertanto, non potevano più essere azionati. Evidenziava che ciò risultava confermato dall'istruttoria orale espletata, riportando la dichiarazione del teste (socio di 4 Investimenti s.r.l. con partecipazione in Testimone_1
. CP_3
6. Avverso tale sentenza, proponeva appello, previa istanza di sospensione dell'efficacia Pt_1
esecutiva ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., con atto di citazione notificato in data 15.01.2025,
nel quale sosteneva che i crediti derivanti dalla consegna delle due vasche in acciaio inox ed oggetto dei due contratti stipulati con la in data 08.10.2018 erano da qualificarsi come CP_3
estimatori (e non come contratti di compravendita/ appalto), come indicato nei ddt nn. 707 e 709
e da intendersi, diversamente da quanto statuito dal Tribunale, non ricompresi nell'intervenuta scrittura privata di accordo transattivo datata 18.12.2018, che non faceva espresso riferimento ai
“contratti estimatori” ma si riferiva unicamente alle lavorazioni effettuate su commissione
6 dell'odierna appellata, riguardando dunque differenti contratti di appalto o compravendita descritti come “realizzazione delle vasche” e “lavorazioni commissionate”. Aggiungeva che nemmeno la nota di credito n. 239 dalla stessa emessa riguardava i contratti estimatori e dunque la dazione delle vasche in conto visione alla poiché con essa erano stati parzialmente CP_3
stornati gli importi di cui alle fatture nn. 96 del 31.05.2018, 161 del 31.08.2018, 202 del
31.10.2018. I crediti non potevano essere ricompresi nell'accordo transattivo, in quanto concluso in data precedente a quella dell'emissione della prima fattura azionata monitoriamente
(dell'aprile 2019) a prescindere da ogni questione in ordine all'esatta datazione dell'accordo.
4.Si costituiva in grado di appello contestando il motivo di gravame e chiedendone il CP_3
rigetto. Contestava che si vertesse in ipotesi di contratto estimatorio e che le fatture azionate attenessero a crediti estranei alla scrittura privata, che andava collocata nel marzo 2019, quando detti crediti erano già venuti ad esistenza.
7.Previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 13.10.25 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
* * * * * *
8.L'appello è infondato.
Va in primo luogo precisato che non può più essere messa in discussione, in quanto non attinta da specifico motivo di appello, la datazione al marzo 20219 della scrittura privata, apparentemente datata 18.12.2018.
Dunque è devoluta in appello unicamente la ricomprensione o meno dei crediti azionati nel predetto accordo transattivo.
7 Ritiene questa Corte che vada confermata la sentenza di primo grado che ha ritenuto detti crediti compresi nell'accordo transattivo e ciò sulla base delle seguenti argomentazioni.
Nella scrittura privata succitata si premette che “Dall'anno 2014 le Parti intraprendevano una
collaborazione commerciale con la quale demandava a la realizzazione delle CP_3 Parte_1
vasche in acciaio inox;
, per e lavorazioni commissionate, maturava un credito di Parte_1
produzione nei confronti di di € 129.002,96 Iva compresa” e si conviene il pagamento da CP_3
parte di della somma a saldo e stralcio del dovuto di € 55.000,00, Iva compresa, con la CP_3
pattuizione secondo cui “Le Parti con il corretto e puntuale adempimento (…) danno atto di aver
raggiunto un accordo per il pagamento a saldo e stralcio della somma dovuta da a CP_3
e dichiarano di non aver reciprocamente più nulla a pretendere a qualsiasi Parte_1
titolo e/o ragione e/o causa tra di loro insorta e insorgenda”.
Deve allora essere rilevato che l'accordo fa richiamo alla collaborazione commerciale tra le parti per la realizzazione delle vasche in acciaio inox, laddove la collaborazione commerciale non può
ritenersi limitata a contratti di appalto o di compravendita.
Il riferimento alle “lavorazioni commissionate” con la maturazione di un credito € 129.002,96 –
oggetto della transazione – deve rilevarsi che si tratta di espressione generica che, dal punto di vista giuridico, non può dirsi limitativa a un contratto di compravendita o di appalto, di talché
non è necessario addentrarsi nella questione relativa natura del contratto alla base delle fatture azionate. Occorre peraltro osservare che nei DDT nn. 707 e 709, pur essendo indicata quale causale trasporto “conto visione- Deposito a cliente”, si fa espresso riferimento a “Vs.ord…” “Ns
commessa cliente..”.
8 In ogni caso deve sottolinearsi che l'accordo è tombale e riguarda “qualsiasi titolo e/o ragione
e/o causa” e qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa non solo insorta, ma anche insorgenda tra le parti.
Va allora osservato che alla data della stipula dell'accordo transattivo (marzo 2019) le due vasche
– di cui è chiesto il pagamento – erano già state consegnate a risalendo i DDT nn. 707 e CP_3
709 all'8.10 2018 e, dunque, al marzo 2019, a distanza di molti mesi dalla consegna, quanto meno in sede di accordo transattivo “tombale”, se si fosse trattato di contratto estimatorio,
avrebbe dovuto essere esercitata – e preteso l'esercizio de – la facoltà di di restituire la CP_3
merce o trattenerla con la relativa obbligazione di pagamento.
Pertanto, essendo la transazione strumento negoziale di prevenzione della lite, al momento dell'accordo transattivo sussisteva quanto meno (aderendo solo per ipotesi astratta alla tesi del contratto estimatorio) un dissenso potenziale tra le parti in ordine alla sorte della due vasche in contestazione.
Se si fosse voluto escluderle dall'accordo, ciò avrebbe dovuto essere precisato e non, invece,
come pretenderebbe l'appellante, essere esplicitato che vi erano comprese.
Si precisa, poi, che l'assunto di cui all'atto d'appello in base al quale “Il credito stralciato di euro
129.002,96 derivava pertanto dagli importi delle tre fatture elencate nella nota di credito n. 239
del 18,12,2018 (fatture nn. 96 del 31.5.2018, 161 del 31.8.2018 e n. 202 del 31.10.2018)”, risulta ricostruzione diversa da quella di cui agli atti di costituzione di primo grado, laddove si legge
“Quindi verso la fine del 2018 aveva accumulato, nei confronti di , per vasche Per_1 Parte_1
acquistate e canoni di locazione non pagati, un debito di esatti euro 129.002,96. La somma
enunciata equivale al totale delle fatture staccate da verso dal 2014 al 2018 e Parte_1 Per_1
non pagate o non pagate totalmente da a titolo di fornitura di vasche e di canoni di Per_1
9 locazione”. Senza considerare che neppure vi è traccia di prova circa l'ammontare degli acconti che sarebbero stati corrisposti dall'appellante con riferimento alle fatture nn. 96 del 31.5.2018,
161 del 31.8.2018 e n. 202 del 31.10.2018, così da poter verificare che il saldo ancora dovuto fosse effettivamente quello indicato nella scrittura privata.
Si rileva, infine, anche ai fini della stessa ammissibilità dell'appello, che non è stata fatta oggetto di censura la parte della sentenza che, nel riportare le testimonianze assunte in corso di causa, ha ritenuto di comprendere i crediti azionati nell'accordo transattivo.
In particolare si fa riferimento alla deposizione del teste che “ha confermato Testimone_1
che il informava oralmente che il in qualità di amministratore di , CP_4 Pt_2 Parte_1
avrebbe acconsentito a che definisse a saldo e stralcio tutti i debiti in essere a quella data, CP_3
ricompresi i rapporti commerciali per i quali aveva consegnato ad le vasche Parte_1 CP_3
in conto vendita senza che le stesse le fossero state rese, a condizione che rilasciasse nei CP_3
confronti della sig.ra una dichiarazione di manleva da ogni responsabilità per la Parte_4
gestione di (il teste ha precisato che si trattava di trattative ancora informali, che venivano CP_3
poi trasfuse e formalizzate nella scrittura privata in questione al momento in cui veniva
raggiunto l'accordo)”
9.Rigettato l'appello, va accolta la domanda dell'appellata di condanna dell'appellante alla restituzione della somma di euro 15.895,81, oltre interessi legali e compensi professionali per un totale complessivo di euro 17.678,04, versata da in ragione della provvisoria CP_3
esecutività del decreto ingiuntivo n. 3554/2019, revocato.
10. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, secondo il DM n. 55/2014 e successive modifiche, valori medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
10
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 2017 del 03-05/12/2024 del Tribunale di
Vicenza;
2- condanna alla restituzione in favore di della somma di € Parte_1 CP_3
17.678,04, oltre agli interessi al tasso legale dal pagamento al saldo;
2- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del giudizio di appello, che si liquidano in € 9.991,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Venezia, 20 ottobre 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 15.01.2025
DA
(c.f/P.Iva , in persona del legale rappresentante, sig. Parte_1 P.IVA_1
difesa e rappresentata in giudizio dagli avv.ti Federico Viero (c.f. Parte_2
, presso il cui studio in Schio, via Baccarini n. 2 (VI) elegge domicilio e C.F._1
(c.f. , giusta procura in calce all'atto di citazione in Parte_3 C.F._2
appello Appellante
CONTRO
(c.f/P.Iva ), in persona del liquidatore pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Manuela Soccol (c.f. ) del Foro di Padova ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Padova, via Castemorrone n. 42 Appellata
Oggetto: Vendita di cose mobili- appello avverso la sentenza n. 2017 del 03-05/12/2024 del
Tribunale di Vicenza
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 13.10.25 previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Nel merito 1) In totale riforma della sentenza n. 2017/2024 – n. 512/2020 R.G., emessa dal
Tribunale di Vicenza il 02.12.2024 e resa pubblica il 05.12.2024, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 3554/2019 Ing., emesso dal Tribunale di Vicenza in data 10.12.2019 ed il decreto ingiuntivo n. 98/2020 Ing., emesso dal Tribunale di Vicenza in data 07.01.2020, per le ragioni dedotte in atti. 2) Condannarsi il legale distrattario di controparte, avv. Manuela Soccol, alla restituzione degli importi corrispostile dalla soc. a titolo di spese legali Parte_1
liquidate per il procedimento di primo grado n. 512/2020 R.G. - Tribunale di Vicenza, pari a euro
17.802,20, somma da maggiorarsi degli interessi legali dalle date di pagamento sino al saldo effettivo. 3) Respingersi le domande proposte da controparte in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto. 4) Spese e compensi del doppio grado del giudizio (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014) integralmente rifusi, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi. In via istruttoria A. Si allega in copia: 11) modello F24 del 15.04.2025. B. Acquisirsi i fascicoli telematici dei procedimenti n. 7639/2019 R.G., n. 7637/2019 R.G., n. 512/2020 R.G. e n. 1474/2020 R.G. del Tribunale di Vicenza. C. In via subordinata, in relazione alle domande
2 proposte dalla convenuta e senza inversione dell'onere della prova, disporsi CTU volta comprovare che l'acciaio con cui sono realizzate le vasche oggetto di causa è idoneo e conforme a quanto stabilito e richiesto dai committenti ed è stato fornito dalla soc. di Controparte_2
Verona”.
Per l'appellata:
“• in via principale, rigettare nel merito il gravame di controparte in quanto infondato su tutti i punti in fatto ed in diritto e, per l'effetto: - confermare la sentenza di primo grado e, di conseguenza, condannare l'appellante alla restituzione della somma di euro 15.895,81,
corrisposta a seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.
3554/2019 (n. 1474/2020 R.G.), oltre interessi dalle date dei relativi versamenti sino al saldo effettivo, ed oltre interessi moratori ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo, a favore di
; - ove venisse riproposta in questa fase l'istanza di sospensione della Controparte_3
provvisoria esecutività della sentenza n. 2017/2024 – n. 512/2020 R.G., emessa dal Tribunale di
Vicenza il 02.12.2024 e resa pubblica il 05.12.2024, dichiararne l'inammissibilità ai sensi dell'art. 283 comma 2 c.p.c., per i motivi esposti nella memoria difensiva datata 14.03.2025 e depositata in pari data nel relativo subprocedimento. • In via subordinata condizionata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui Questa Ecc.ma Corte, dovesse revisionare parzialmente o totalmente la sentenza n. 2017/2024 – n. 512/2020 R.G., emessa dal Tribunale di Vicenza il
02.12.2024 e resa pubblica il 05.12.2024 in accoglimento dell'impugnazione di controparte,
accertare tutti i vizi descritti in narrativa e l'imputabilità dei medesimi a e, per Parte_1
l'effetto, condannare al pagamento di Euro 63.350,00 a favore di Parte_1 Controparte_3
o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa per tutti i
[...]
danni patiti e patiendi da;
- conseguentemente, dichiarare la Controparte_3
3 compensazione giudiziale del credito vantato da con il credito vantato da Parte_1
a fronte della richiesta di risarcimento dei danni per un ammontare complessivo pari CP_3
ad Euro 63.350,00 o della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
-
conseguentemente, dichiarare la compensazione giudiziale del credito vantato da Parte_1
con il credito vantato da a fronte della fattura n. 32 del 08.11.2019 e della
[...] CP_3
richiesta di risarcimento dei danni per un ammontare complessivo pari ad Euro 96.850,00 o della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis
del D.M. 55/2014) da rifondere integralmente, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore della sottoscritta procuratrice”.
Fatti e ragioni della decisione
1.Con atto di citazione notificato in data 22.1.2020, proponeva opposizione avverso il CP_3
decreto ingiuntivo n. 3554/2019, con il quale le era ingiunto di pagare la somma di € 13.622,70
Iva inclusa, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 e spese legali del monitorio, quale somma dovuta in base alla fattura n. 68 del 10.4.2019, relativa alla consegna effettuata in conto visione, in data 08.10.2018, di una vasca in acciaio inox denominata “Coral”.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la sussistenza di un accordo a saldo e stralcio delle proprie posizioni debitorie nei confronti della che avrebbe ricompreso anche la vasca consegnata in Pt_1
conto visione. Precisava che detta scrittura privata era stata solo apparentemente sottoscritta in data 18.12.2018, ma in realtà risaliva al successivo marzo 2019, cosicché l'importo contabilizzato nella suesposta fattura era da considerarsi coperto dalla transazione;
che era stata a chiedere Pt_1
di inserire la falsa data del dicembre 2018 ed vi aveva acconsentito in buona fede ma che, CP_3
nondimeno, tale affidamento era stato poi tradito in quanto l'opposta, dopo aver incassato la
4 somma di € 55.000,00 convenuta dalle parti a saldo e stralcio di ogni pretesa, aveva avviato il procedimento monitorio.
2.In data 13.11.2019, la presentava poi un secondo ricorso per decreto ingiuntivo nei Pt_1
confronti della riferito alla fornitura da parte dell'ingiungente di altra vasca in acciaio inox CP_3
denominata “Marana” del valore di € 47.718,93 IVA inclusa, consegnata anch'essa in conto visione l'08.10.2018 all'originaria opponente, con ddt n. 709. Poiché la vasca non veniva né
restituita né pagata alla , questa provvedeva ad emettere la fattura n. 180 del 29.10.2019 per Pt_1
l'importo di € 47.718,93 poi non saldata dalla In accoglimento del ricorso, il Tribunale di CP_3
Vicenza emetteva ulteriore decreto ingiuntivo n. 98/20, notificato in data 09.01.20, per l'ammontare di € 47.718,93, oltre interessi e spese.
3. La si opponeva al provvedimento monitorio con atto di citazione notificato il 18.02.20, CP_3
incardinando il procedimento n. RG 1474/2020 innanzi al Tribunale di Vicenza, sulla base dei medesimi motivi già esposti con il primo atto di citazione in opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
4. Alle due opposizioni resisteva Inox, istando per la conferma dei decreti ingiuntivi e la condanna dell'opponente al pagamento delle somme ivi ingiunte. In particolare, contestava la valenza e l'efficacia transattiva della scrittura privata del 18.12.2018 in relazione ai crediti azionati in via monitoria, evidenziando che la vasca “Coral” era stata consegnata a in conto CP_3
visione, mentre la vasca “Marana” era stata fatturata il 29.10.2019 e dunque il relativo rapporto negoziale non era da considerarsi ricompreso in tale scrittura privata.
5. Con ordinanza del 30.03.21, il Giudice disponeva la riunione per connessione della causa sub
RG n. 1474/2020 alla causa n. RG 512/2020 e previa l'assunzione di prova orale per testimoni,
pronunciava la sentenza n. 2017/2024, con la quale accoglieva entrambe le opposizioni promosse
5 da e, per l'effetto, revocava e dichiarava privi di effetti i decreti ingiuntivi nn. 3554/2019 e CP_3
98/2020, accertando e dichiarando che, in virtù degli accordi intercorsi tra le parti, nulla era dovuto a da dichiarava assorbite le domande proposte dall'originaria opponente in via Pt_1 CP_3
subordinata riconvenzionale e dichiarava inammissibili, per carenza di interesse, le domande di volte ad accertare il ruolo asseritamente svolto da all'interno della sua CP_3 Parte_2
compagine sociale;
condannava l'opposta a rifondere all'attrice le spese processuali.
5.1-Osservava il giudice di primo grado che la pretesa monitoria per gli importi di € 13.622,70 e di € 47.718,93 concernenti il corrispettivo di fornitura delle due vasche risultava priva di valida giustificazione al momento della richiesta dei decreti ingiuntivi, considerata l'efficacia transattiva dell'accordo di cui alla scrittura privata stipulata dalle parti e il corretto adempimento dello stesso da parte di Precisava che i due crediti azionati monitoriamente erano ricompresi CP_3
nell'accordo stipulato tra l'originaria opposta ed opponente e, pertanto, non potevano più essere azionati. Evidenziava che ciò risultava confermato dall'istruttoria orale espletata, riportando la dichiarazione del teste (socio di 4 Investimenti s.r.l. con partecipazione in Testimone_1
. CP_3
6. Avverso tale sentenza, proponeva appello, previa istanza di sospensione dell'efficacia Pt_1
esecutiva ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., con atto di citazione notificato in data 15.01.2025,
nel quale sosteneva che i crediti derivanti dalla consegna delle due vasche in acciaio inox ed oggetto dei due contratti stipulati con la in data 08.10.2018 erano da qualificarsi come CP_3
estimatori (e non come contratti di compravendita/ appalto), come indicato nei ddt nn. 707 e 709
e da intendersi, diversamente da quanto statuito dal Tribunale, non ricompresi nell'intervenuta scrittura privata di accordo transattivo datata 18.12.2018, che non faceva espresso riferimento ai
“contratti estimatori” ma si riferiva unicamente alle lavorazioni effettuate su commissione
6 dell'odierna appellata, riguardando dunque differenti contratti di appalto o compravendita descritti come “realizzazione delle vasche” e “lavorazioni commissionate”. Aggiungeva che nemmeno la nota di credito n. 239 dalla stessa emessa riguardava i contratti estimatori e dunque la dazione delle vasche in conto visione alla poiché con essa erano stati parzialmente CP_3
stornati gli importi di cui alle fatture nn. 96 del 31.05.2018, 161 del 31.08.2018, 202 del
31.10.2018. I crediti non potevano essere ricompresi nell'accordo transattivo, in quanto concluso in data precedente a quella dell'emissione della prima fattura azionata monitoriamente
(dell'aprile 2019) a prescindere da ogni questione in ordine all'esatta datazione dell'accordo.
4.Si costituiva in grado di appello contestando il motivo di gravame e chiedendone il CP_3
rigetto. Contestava che si vertesse in ipotesi di contratto estimatorio e che le fatture azionate attenessero a crediti estranei alla scrittura privata, che andava collocata nel marzo 2019, quando detti crediti erano già venuti ad esistenza.
7.Previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 13.10.25 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
* * * * * *
8.L'appello è infondato.
Va in primo luogo precisato che non può più essere messa in discussione, in quanto non attinta da specifico motivo di appello, la datazione al marzo 20219 della scrittura privata, apparentemente datata 18.12.2018.
Dunque è devoluta in appello unicamente la ricomprensione o meno dei crediti azionati nel predetto accordo transattivo.
7 Ritiene questa Corte che vada confermata la sentenza di primo grado che ha ritenuto detti crediti compresi nell'accordo transattivo e ciò sulla base delle seguenti argomentazioni.
Nella scrittura privata succitata si premette che “Dall'anno 2014 le Parti intraprendevano una
collaborazione commerciale con la quale demandava a la realizzazione delle CP_3 Parte_1
vasche in acciaio inox;
, per e lavorazioni commissionate, maturava un credito di Parte_1
produzione nei confronti di di € 129.002,96 Iva compresa” e si conviene il pagamento da CP_3
parte di della somma a saldo e stralcio del dovuto di € 55.000,00, Iva compresa, con la CP_3
pattuizione secondo cui “Le Parti con il corretto e puntuale adempimento (…) danno atto di aver
raggiunto un accordo per il pagamento a saldo e stralcio della somma dovuta da a CP_3
e dichiarano di non aver reciprocamente più nulla a pretendere a qualsiasi Parte_1
titolo e/o ragione e/o causa tra di loro insorta e insorgenda”.
Deve allora essere rilevato che l'accordo fa richiamo alla collaborazione commerciale tra le parti per la realizzazione delle vasche in acciaio inox, laddove la collaborazione commerciale non può
ritenersi limitata a contratti di appalto o di compravendita.
Il riferimento alle “lavorazioni commissionate” con la maturazione di un credito € 129.002,96 –
oggetto della transazione – deve rilevarsi che si tratta di espressione generica che, dal punto di vista giuridico, non può dirsi limitativa a un contratto di compravendita o di appalto, di talché
non è necessario addentrarsi nella questione relativa natura del contratto alla base delle fatture azionate. Occorre peraltro osservare che nei DDT nn. 707 e 709, pur essendo indicata quale causale trasporto “conto visione- Deposito a cliente”, si fa espresso riferimento a “Vs.ord…” “Ns
commessa cliente..”.
8 In ogni caso deve sottolinearsi che l'accordo è tombale e riguarda “qualsiasi titolo e/o ragione
e/o causa” e qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa non solo insorta, ma anche insorgenda tra le parti.
Va allora osservato che alla data della stipula dell'accordo transattivo (marzo 2019) le due vasche
– di cui è chiesto il pagamento – erano già state consegnate a risalendo i DDT nn. 707 e CP_3
709 all'8.10 2018 e, dunque, al marzo 2019, a distanza di molti mesi dalla consegna, quanto meno in sede di accordo transattivo “tombale”, se si fosse trattato di contratto estimatorio,
avrebbe dovuto essere esercitata – e preteso l'esercizio de – la facoltà di di restituire la CP_3
merce o trattenerla con la relativa obbligazione di pagamento.
Pertanto, essendo la transazione strumento negoziale di prevenzione della lite, al momento dell'accordo transattivo sussisteva quanto meno (aderendo solo per ipotesi astratta alla tesi del contratto estimatorio) un dissenso potenziale tra le parti in ordine alla sorte della due vasche in contestazione.
Se si fosse voluto escluderle dall'accordo, ciò avrebbe dovuto essere precisato e non, invece,
come pretenderebbe l'appellante, essere esplicitato che vi erano comprese.
Si precisa, poi, che l'assunto di cui all'atto d'appello in base al quale “Il credito stralciato di euro
129.002,96 derivava pertanto dagli importi delle tre fatture elencate nella nota di credito n. 239
del 18,12,2018 (fatture nn. 96 del 31.5.2018, 161 del 31.8.2018 e n. 202 del 31.10.2018)”, risulta ricostruzione diversa da quella di cui agli atti di costituzione di primo grado, laddove si legge
“Quindi verso la fine del 2018 aveva accumulato, nei confronti di , per vasche Per_1 Parte_1
acquistate e canoni di locazione non pagati, un debito di esatti euro 129.002,96. La somma
enunciata equivale al totale delle fatture staccate da verso dal 2014 al 2018 e Parte_1 Per_1
non pagate o non pagate totalmente da a titolo di fornitura di vasche e di canoni di Per_1
9 locazione”. Senza considerare che neppure vi è traccia di prova circa l'ammontare degli acconti che sarebbero stati corrisposti dall'appellante con riferimento alle fatture nn. 96 del 31.5.2018,
161 del 31.8.2018 e n. 202 del 31.10.2018, così da poter verificare che il saldo ancora dovuto fosse effettivamente quello indicato nella scrittura privata.
Si rileva, infine, anche ai fini della stessa ammissibilità dell'appello, che non è stata fatta oggetto di censura la parte della sentenza che, nel riportare le testimonianze assunte in corso di causa, ha ritenuto di comprendere i crediti azionati nell'accordo transattivo.
In particolare si fa riferimento alla deposizione del teste che “ha confermato Testimone_1
che il informava oralmente che il in qualità di amministratore di , CP_4 Pt_2 Parte_1
avrebbe acconsentito a che definisse a saldo e stralcio tutti i debiti in essere a quella data, CP_3
ricompresi i rapporti commerciali per i quali aveva consegnato ad le vasche Parte_1 CP_3
in conto vendita senza che le stesse le fossero state rese, a condizione che rilasciasse nei CP_3
confronti della sig.ra una dichiarazione di manleva da ogni responsabilità per la Parte_4
gestione di (il teste ha precisato che si trattava di trattative ancora informali, che venivano CP_3
poi trasfuse e formalizzate nella scrittura privata in questione al momento in cui veniva
raggiunto l'accordo)”
9.Rigettato l'appello, va accolta la domanda dell'appellata di condanna dell'appellante alla restituzione della somma di euro 15.895,81, oltre interessi legali e compensi professionali per un totale complessivo di euro 17.678,04, versata da in ragione della provvisoria CP_3
esecutività del decreto ingiuntivo n. 3554/2019, revocato.
10. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, secondo il DM n. 55/2014 e successive modifiche, valori medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
10
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 2017 del 03-05/12/2024 del Tribunale di
Vicenza;
2- condanna alla restituzione in favore di della somma di € Parte_1 CP_3
17.678,04, oltre agli interessi al tasso legale dal pagamento al saldo;
2- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del giudizio di appello, che si liquidano in € 9.991,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Venezia, 20 ottobre 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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