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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 25/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1177/2021 promossa da:
N. 20/2018 REG. FALL.), C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. BUONGARZONE CARLO, elettivamente domiciliato in Macerata, v. Manzoni n. 1, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. PASTORINI FILIPPO, elettivamente domiciliato presso il difensore, indirizzo telematico;
OGGETTO: revocatoria fallimentare.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22.11.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1- Fondata e quindi da accogliersi la domanda della ” Parte_2 proposta ex art. 67 legge fallimentare, nei confronti per la revocatoria, e Controparte_1 conseguenziale dichiarazione di inefficacia verso la Curatela, del pagamento a mezzo tre bonifici, per complessivi euro 162.001,02, operati in favore della convenuta nel mese di luglio 2017, e cioè nel semestre precedente l'avvio della prima procedura concorsuale di concordato preventivo, risalente al 13.12.2017, in parziale pagamento di crediti liquidi ed esigibili, dell'importo pagina 1 di 3 complessivo di oltre un milione di euro, maturati dalla convenuta nel corso di una duratura collaborazione commerciale in ambito di trasporto e logistica.
2 – Parte attrice a supporto dell'addotta conoscenza dello stato di insolvenza della Pt_1 da parte della convenuta fornisce una serie di atti da questa posti in essere -alcuni anche in epoca anteriore al semestre- a garanzia del proprio credito, quali, esemplificativamente: più ricognizioni di debito ottenute dalla debitrice in data 25.05.2017 ed in data 14.07.2017; plurimi solleciti di pagamento a partire dal giorno successivo alla prima ricognizione di debito;
infine le dichiarazioni di volersi avvalere del diritto di ritenzione sui beni di proprietà della detenuti Pt_1 in deposito presso di lei espresse in data 26.05.2017, in data 29.05.2017 ed in data 08.06.2017
(doc. da 5 a 8 di parte attrice);
2.1 – Allega e documenta altresì la Curatela che in occasione della predisposizione dell'accordo di ristrutturazione del 14.07.2017 (doc. 9 di parte attrice) la convenuta, già creditrice verso la di complessivi euro 1.208.494,71, di cui euro 587.756,20 per servizi di logistica ed Pt_1 euro 620.738,51 per servizi di spedizione, chiedeva ed otteneva dalla stessa a garanzia Pt_1 dei secondi (per i primi sussiste un privilegio legale) il rilascio di un pegno fino a concorrenza di un milione di euro;
pegno indi revocato in via incidentale dal G.D. del Tribunale di Macerata (doc.
11 di parte attrice) con provvedimento costituente ad oggi giudicato endofallimentare;
2.2 – Deduce e documenta altresì la Curatela che in sede di accordo di ristrutturazione la pretendeva altresì, in aggiunta alle altre garanzie già ottenute, il rilascio di una garanzia CP_1 fideiussoria da parte delle società controllanti della Certina GG e Certina Parte_1
Construction, garanzia tuttavia non concessa per mancata adesione di queste ultime.
3 – E' noto che in tema di revocatoria fallimentare l'onere della prova contraria gravante sul convenuto che intenda vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza posta dall'art. 67, comma 1, L.F., non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può quindi essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che l'imprenditore si trovasse in una situazione normale di esercizio dell'impresa
(Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 settembre 2024, n. 25166).
4- Orbene, mentre la curatela oltre a fornire il quadro indiziario di cui ai precedenti capi in punto di presunzione di conoscenza, ha anche dato prova dell'eventus damni, allegando i tre bonifici bancari pagati alla parte convenuta rispettivamente in data 10, 19 e 31.07.2017, la pagina 2 di 3 convenuta non ha fornito elementi tali da sostenere in giudizio il proprio non colpevole convincimento in riguardo alla normale operatività della fallitura società, così come non ha fornito sostegno probatorio alla tesi della non revocabilità ex art. 67 c. 3 lett. a) L.F. del primo pagamento ricevuto in data 10.07.2017 asseritamente operato nei termini d'uso.
5 - Costituiva infatti preciso onere della convenuta provare i termini d'uso del pagamento e quindi che il bonifico del 10.07.2017 sarebbe coerente con i detti termini. Tale circostanza non è desumibile dalle fatture prodotte da quest'ultima in allegato alla propria memoria ex art. 183 cpc del 24.04.2024, non risultando la ulteriore necessaria circostanza delle modalità e tempistiche di pagamento concretamente in essere tra le parti (non sarebbe bastata neppure la prova di eventuali patti sul punto) per le precedenti forniture per un tempo sufficiente a dimostrare l'insorgenza dell'uso, indicativamente di un paio di anni in ragione della lunga durata (pur se non specificata, non contestata) del rapporto commerciale tra le parti.
6 - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con aggravio di condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. in misura pari al compenso per le spese legali.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara inefficaci ex art. 67, comma 2 L.F. nei confronti del “ i seguenti Parte_1 Cont pagamenti effettuati in favore della CP_1
1 – Bonifico eseguito in data 10.07.2017 tramite la per euro 62.000,61; Parte_3
2 – Bonifico eseguito in data 19.07.2017 tramite la IFIS Banca per euro 30.000,00;
3 - Bonifico eseguito in data 31.07.2017 tramite la MPS Banca per euro 70.000,41;
Condanna la alla restituzione in favore della Controparte_1 [...]
, della complessiva somma di euro 162.001,02, oltre interessi dalla Parte_2 pubblicazione della sentenza al saldo;
Condanna la a sostenere le spese del giudizio e liquida Controparte_1 quelle in favore della in euro 8.000,00 per compensi Parte_2 professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate;
condanna altresì
al pagamento in favore della attrice, ai sensi del co. 3 dell'art. 96 Controparte_1
c.p.c., della somma di euro 8.000,00.
Macerata, 25 marzo 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1177/2021 promossa da:
N. 20/2018 REG. FALL.), C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. BUONGARZONE CARLO, elettivamente domiciliato in Macerata, v. Manzoni n. 1, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. PASTORINI FILIPPO, elettivamente domiciliato presso il difensore, indirizzo telematico;
OGGETTO: revocatoria fallimentare.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22.11.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1- Fondata e quindi da accogliersi la domanda della ” Parte_2 proposta ex art. 67 legge fallimentare, nei confronti per la revocatoria, e Controparte_1 conseguenziale dichiarazione di inefficacia verso la Curatela, del pagamento a mezzo tre bonifici, per complessivi euro 162.001,02, operati in favore della convenuta nel mese di luglio 2017, e cioè nel semestre precedente l'avvio della prima procedura concorsuale di concordato preventivo, risalente al 13.12.2017, in parziale pagamento di crediti liquidi ed esigibili, dell'importo pagina 1 di 3 complessivo di oltre un milione di euro, maturati dalla convenuta nel corso di una duratura collaborazione commerciale in ambito di trasporto e logistica.
2 – Parte attrice a supporto dell'addotta conoscenza dello stato di insolvenza della Pt_1 da parte della convenuta fornisce una serie di atti da questa posti in essere -alcuni anche in epoca anteriore al semestre- a garanzia del proprio credito, quali, esemplificativamente: più ricognizioni di debito ottenute dalla debitrice in data 25.05.2017 ed in data 14.07.2017; plurimi solleciti di pagamento a partire dal giorno successivo alla prima ricognizione di debito;
infine le dichiarazioni di volersi avvalere del diritto di ritenzione sui beni di proprietà della detenuti Pt_1 in deposito presso di lei espresse in data 26.05.2017, in data 29.05.2017 ed in data 08.06.2017
(doc. da 5 a 8 di parte attrice);
2.1 – Allega e documenta altresì la Curatela che in occasione della predisposizione dell'accordo di ristrutturazione del 14.07.2017 (doc. 9 di parte attrice) la convenuta, già creditrice verso la di complessivi euro 1.208.494,71, di cui euro 587.756,20 per servizi di logistica ed Pt_1 euro 620.738,51 per servizi di spedizione, chiedeva ed otteneva dalla stessa a garanzia Pt_1 dei secondi (per i primi sussiste un privilegio legale) il rilascio di un pegno fino a concorrenza di un milione di euro;
pegno indi revocato in via incidentale dal G.D. del Tribunale di Macerata (doc.
11 di parte attrice) con provvedimento costituente ad oggi giudicato endofallimentare;
2.2 – Deduce e documenta altresì la Curatela che in sede di accordo di ristrutturazione la pretendeva altresì, in aggiunta alle altre garanzie già ottenute, il rilascio di una garanzia CP_1 fideiussoria da parte delle società controllanti della Certina GG e Certina Parte_1
Construction, garanzia tuttavia non concessa per mancata adesione di queste ultime.
3 – E' noto che in tema di revocatoria fallimentare l'onere della prova contraria gravante sul convenuto che intenda vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza posta dall'art. 67, comma 1, L.F., non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può quindi essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che l'imprenditore si trovasse in una situazione normale di esercizio dell'impresa
(Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 settembre 2024, n. 25166).
4- Orbene, mentre la curatela oltre a fornire il quadro indiziario di cui ai precedenti capi in punto di presunzione di conoscenza, ha anche dato prova dell'eventus damni, allegando i tre bonifici bancari pagati alla parte convenuta rispettivamente in data 10, 19 e 31.07.2017, la pagina 2 di 3 convenuta non ha fornito elementi tali da sostenere in giudizio il proprio non colpevole convincimento in riguardo alla normale operatività della fallitura società, così come non ha fornito sostegno probatorio alla tesi della non revocabilità ex art. 67 c. 3 lett. a) L.F. del primo pagamento ricevuto in data 10.07.2017 asseritamente operato nei termini d'uso.
5 - Costituiva infatti preciso onere della convenuta provare i termini d'uso del pagamento e quindi che il bonifico del 10.07.2017 sarebbe coerente con i detti termini. Tale circostanza non è desumibile dalle fatture prodotte da quest'ultima in allegato alla propria memoria ex art. 183 cpc del 24.04.2024, non risultando la ulteriore necessaria circostanza delle modalità e tempistiche di pagamento concretamente in essere tra le parti (non sarebbe bastata neppure la prova di eventuali patti sul punto) per le precedenti forniture per un tempo sufficiente a dimostrare l'insorgenza dell'uso, indicativamente di un paio di anni in ragione della lunga durata (pur se non specificata, non contestata) del rapporto commerciale tra le parti.
6 - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con aggravio di condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. in misura pari al compenso per le spese legali.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara inefficaci ex art. 67, comma 2 L.F. nei confronti del “ i seguenti Parte_1 Cont pagamenti effettuati in favore della CP_1
1 – Bonifico eseguito in data 10.07.2017 tramite la per euro 62.000,61; Parte_3
2 – Bonifico eseguito in data 19.07.2017 tramite la IFIS Banca per euro 30.000,00;
3 - Bonifico eseguito in data 31.07.2017 tramite la MPS Banca per euro 70.000,41;
Condanna la alla restituzione in favore della Controparte_1 [...]
, della complessiva somma di euro 162.001,02, oltre interessi dalla Parte_2 pubblicazione della sentenza al saldo;
Condanna la a sostenere le spese del giudizio e liquida Controparte_1 quelle in favore della in euro 8.000,00 per compensi Parte_2 professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate;
condanna altresì
al pagamento in favore della attrice, ai sensi del co. 3 dell'art. 96 Controparte_1
c.p.c., della somma di euro 8.000,00.
Macerata, 25 marzo 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
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