2. Quando, disposto sequestro preventivo ai sensi dell' articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale , e' dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, il giudice, a richiesta del curatore, revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle cose in suo favore.
3. Nel caso di cui al comma 2, il curatore comunica all'autorita' giudiziaria che aveva disposto o richiesto il sequestro, la dichiarazione dello stato di insolvenza e di apertura della procedura della liquidazione giudiziale, il provvedimento di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale, nonche' l'elenco delle cose non liquidate e gia' sottoposte a sequestro. Il curatore provvede alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando sono sottoposte a sequestro preventivo le cose indicate all'articolo 146 e le cose non suscettibili di liquidazione, per disposizione di legge o per decisione degli organi della procedura.
Note all' art. 318 :
- Per l' articolo 321 del codice di procedura penale vedi note all'articolo 317 del presente decreto legislativo.