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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR PI Di EF Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. AR TO AL Consigliere rel. all'udienza del 03/06/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 417/2023: tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. AGUGLIA BRUNO Parte_1
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MAZZA CLOTILDE CP_1
Appellato ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8592 del 2022
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da nei confronti dell' volto ad ottenere la Parte_1 CP_1 dichiarazione di non ripetibilità delle somme di cui alla nota del 21.8.2021 CP_1 per essere dette somme state percepite in buona fede o, in via subordinata, per essere le stesse imputabili al netto e non al lordo.
2. Con l'originario ricorso la signora aveva dedotto di essere Parte_1 titolare della prestazione di cui all'art. 12 della L. n. 118/71 (riconosciuta con verbale della Commissione dell'ASL RM E del 30.4.2015) e che, sottoposta a visita di revisione in data 23.5.2017, le veniva riconosciuta una invalidità dell'80%; che l' non procedeva alla sospensione e revoca della CP_1 prestazione (divenuta incompatibile con la pensione IOART di cui era titolare) e che con nota del 21.8.2021 l' le comunicava di avere erogato un CP_2 pagamento non dovuto sulla pensione di invalidità civile dal 1.6.2017 al
31.3.2021 per un importo complessivo di € 14.215,93; lamentava la violazione dell'art. 5, comma 5, del DPR n. 698 del 1994 per non avere l'istituto rispettato il procedimento previsto per i casi di mancata conferma del requisito sanitario e di aver percepito in buona fede le somme erogate, non essendo peraltro l'errore riconoscibile, in quanto la commissione IC la aveva comunque riconosciuta invalida nella misura dell'80%; che l' non le aveva trasmesso CP_1 il dettaglio dell'indebito e che probabilmente le somme le erano state richieste al lordo e non al netto di quanto percepito, laddove deve ritenersi esclusa la ripetibilità di quanto trattenuto a titolo di ritenuta fiscale, secondo i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità e codificati dall'art. 150 della L. n.
34/2000.
3. Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso richiamando la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che ha chiarito come in materia di indebito assistenziale determinato dall'inesistenza del requisito sanitario, la ripetizione opera dalla data dell'accertamento amministrativo
2 dell'inesistenza del requisito stesso;
che, infatti, la regola specifica -nel caso di specie- è contenuta nell'art. 37, comma 8, della L. n. 448 del 1998, restando irrilevante la tardiva od omessa sospensione dell'erogazione.
Il Tribunale ha, poi, evidenziato che l' già nella comunicazione del CP_1
15.2.2021 aveva specificato le somme di cui rivendicava la restituzione e che la ricorrente – che aveva sul punto svolto una domanda del tutto ipotetica – era stata posta nelle condizioni di verificare se la richiesta si riferisse al lordo o al netto di quanto percepito.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello censurando la Parte_1 pronuncia laddove aveva ritenuto applicabile in maniera rigida la regola di cui all'art. 37 della L. n. 448/98 senza adeguatamente verificare la condizione soggettiva dell'accipiens e la sussistenza di un affidamento in capo alla medesima, tenuto conto che la percentuale di invalidità era stata ridotta in sede di visita di revisione all'80%, idonea a dar titolo all'assegno di invalidità, di importo parti alla pensione di inabilità; ha, poi, censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente la possibilità di verificare se gli importi richiesti erano al lordo o al netto di quanto percepito, non avendo l' specificato il calcolo analitico dell'indebito. CP_1
5. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
6. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
7. L'appello non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
8. In ordine al primo motivo di censura rileva il Collegio come correttamente il
Tribunale ha valutato l'irrilevanza della tardiva od omessa sospensione dell'erogazione della prestazione oggetto dell'indebito per cui è causa
(pensione di inabilità ex art. 12 della L. n. 118/71).
3 A tale proposito, invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che
“poichè il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n.448 del 2000)” (in tal senso Cass. n. 6610 del 29/03/2005.
Sempre nel senso della irrilevanza ai fini della ripetibilità delle prestazioni, in mancanza di una norma che disponga in tal senso, del mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, il giudice di legittimità ha, ancora, affermato che (Cass. n. 34013 del 19/12/2019): “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) -
4 disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente
"regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso
- il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere
i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”).
Alla luce di tali principi deve, dunque, ritenersi legittimo il provvedimento di ripetizione dell'indebito del 27.8.2021, tenuto conto, sotto il profilo soggettivo, che alla signora è stata inviata apposita comunicazione del verbale Parte_1 di visita del 23.5.2017 - avverso il quale neanche risulta essere stata proposta specifica impugnazione - relativo agli accertamenti effettuati per la verifica della sussistenza dello stato di invalidità (v. doc. 4 del fascicolo di primo grado della ricorrente), dai quali era emersa la permanenza di una percentuale di invalidità pari all'80%, ridotta rispetto a quella precedentemente riscontrata dalla Commissione di IC del 100% (v. verbale del 20.7.2015 – doc. 3).
Né, al riguardo, è idonea a generare una situazione di affidamento della signora la circostanza che in sede di visita di revisione era stata Parte_1 riscontrata in capo alla stessa una percentuale di invalidità nella misura dell'80% (in quanto titolo per l'assegno di invalidità, per come dalla medesima dedotto nell'atto di gravame), tenuto conto che la nota con cui l' CP_2 comunicava all'odierna appellante gli esiti della visita di revisione del
23.5.2017 chiaramente indicava alla destinataria che nell'ipotesi di mancata conferma della precedente percentuale di invalidità bensì di variazione della percentuale stessa (come nel caso di specie), al fine di usufruire di una
5 eventuale diversa prestazione l'assistita avrebbe dovuto inviare all' tutte CP_1 le informazioni socio-economiche per il godimento di tale diversa prestazione (
“nel caso in cui la percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico ……Nel caso in cui la percentuale di invalidità sia variata – originando una prestazione diversa da quella già in godimento – se intende usufruire di tale prestazione, dovrà inviare telematicamente … le informazioni socio-economiche e i dati per il pagamento … i nostri uffici provvederanno ad inviarle il provvedimento di concessione o di rigetto della prestazione solo al termine delle operazioni di accertamento dei requisiti socio-economici”), non potendo, quindi, tale nota ingenerare alcun affidamento in ordine alla conservazione della prestazione in godimento, né in ordine alla spettanza di una diversa prestazione, in mancanza di invio da parte dell'interessata dei dati relativi ai requisiti socio-economici e di emanazione del relativo provvedimento di concessione da parte dell' . CP_2
Neanche, poi, può richiamarsi - al fine di invocare una situazione di legittimo affidamento tutelabile in capo all'odierna appellante - la sentenza della Corte
Costituzionale n. 8 del 2023 (citata nell'atto di gravame), tenuto conto del rispetto da parte dell'Istituto, nel caso di specie, della clausola generale di buona fede di cui all'art. 1175 del c.c., avendo l'Ente offerto all'assicurata la possibilità di rateizzare la somma indebitamente percepita (v. provvedimento di indebito del 27.8.2021 e successivo sollecito del 14.3.2022 in atti); ciò in quanto la Corte Costituzionale, nella suddetta pronuncia, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 del c.c.
«nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico (indennità di disoccupazione, nel caso di specie) laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato [un] legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita», evidenziando che l'ordinamento nazionale appronta a difesa del legittimo affidamento del percipiente una serie di strumenti, quale il rispetto della clausola generale di cui all'art. 1175 del c.c., la quale impone quale specifico accorgimento,quello di rateizzare la somma richiesta in
6 restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa
l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto.
Il primo motivo di gravame deve essere, quindi, respinto.
9. Altresì infondata è la seconda censura mossa alla gravata sentenza, tenuto conto che la signora ha lamentato di non essere stata posta nelle Parte_1 condizioni di conoscere se la somma richiesta dall' era al lordo o al CP_2 netto, laddove la giurisprudenza di legittimità ha escluso dalla ripetibilità quanto trattenuto a titolo di ritenuta fiscale e l'art. 150 del D.L. n. 34 del 2020
(recepito con circolare n. 174 del 2021) vi ha dato forza di legge, non CP_1 trovando tale norma applicazione - per come specificato nella medesima circolare n. 174/2021 - ai casi di restituzione di somme indebite esenti CP_1 per legge (quali le pensioni e gli assegni sociali, le pensioni di invalidità civile, le maggiorazioni sociali e gli assegni familiari), in considerazione della non assoggettabilità ad imposizione fiscale delle prestazioni di invalidità civile.
10. Per tutto quanto sopra esposto, conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
11. Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 delle disp. di att. cpc (v. dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta dall'appellante – doc. 3).
12. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
7 -Spese irripetibili;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 03/06/2025
Il Consigliere estensore
AR TO AL
Il Presidente
AR PI Di EF
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