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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2561/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 2561/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Parte_1 C.F._1
Carnesecchi
- ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Barbara Druda
- resistente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 19/12/2024. Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 17/9/2024, il Sig. ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia minore Per_1
(20/10/2009), nata dalla relazione intrattenuta con la Sig.ra e ormai conclusa. Controparte_1
2. Si è costituita in giudizio la Sig.ra chiedendo anch'ella la regolamentazione Controparte_1 delle condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia minore.
3. All'udienza del 19/12/2024, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“
1. affidare la figlia minore ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido Persona_2
condiviso paritario alternato, così che la figlia a sua discrezione possa stare con il padre e con la madre nelle rispettive case familiari in misura paritaria.
2. nello specifico, secondo le esigenze, i desideri della figlia e nel rispetto degli impegni dei genitori, disporre che la figlia abbia collocazione paritaria presso la casa della madre e presso la casa del padre a settimane alternate, con le seguenti frequentazioni: starà a casa del padre 3 giorni Per_1
e 4 giorni a casa della madre una settimana e viceversa 4 giorni a casa del padre e 3 giorni a casa della madre, la settimana successiva e così via, seguendo il principio dell'alternanza. Anche le vacanze e le festività seguiranno il criterio dell'alternanza, il tutto come meglio specificatamente indicato nel piano genitoriale che si allega.
3. disporre che ciascun genitore provvederà in maniera diretta al mantenimento ordinario della figlia, senza che nessuno dei due debba corrispondere all'altro un contributo al mantenimento, con ripartizione invece al 50% delle spese straordinarie indicate dettagliatamente nel piano genitoriale.
Disporre altresì che l'assegno unico sia di spettanza al 50% per ciascun genitore;
4. spese compensate”.
4. All'esito dell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza termini per conclusionali e repliche.
5. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
6. Poiché le condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative e risultano rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore il Per_1
Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
7. Visto l'accordo raggiunto anche in punto di spese di lite, queste devono essere dichiarate compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori secondo la regola Per_1 dell'affido condiviso paritario alternato, cosicché la figlia a sua discrezione possa stare con il padre e con la madre nelle rispettive case familiari in misura paritaria;
- dispone che, secondo le esigenze, i desideri della minore e nel rispetto degli impegni dei genitori, abbia collocazione paritaria presso la casa della madre e presso la casa del padre a settimane Per_1
alternate, con le seguenti frequentazioni:
▪ starà a casa del padre 3 giorni e 4 giorni a casa della madre una settimana e viceversa Per_1
4 giorni a casa del padre e 3 giorni a casa della madre, la settimana successiva e così via, seguendo il principio dell'alternanza;
▪ anche le vacanze e le festività seguiranno il criterio dell'alternanza, il tutto come meglio specificatamente indicato nel piano genitoriale che si allega.
- dispone che ciascun genitore provveda in maniera diretta al mantenimento ordinario di Per_1
senza che nessuno dei due debba corrispondere all'altro un contributo al mantenimento, con ripartizione invece al 50% delle spese straordinarie indicate dettagliatamente nel piano genitoriale;
- dispone che l'assegno unico sia percepito al 50% da ciascun genitore;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 2/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 2561/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Parte_1 C.F._1
Carnesecchi
- ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Barbara Druda
- resistente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 19/12/2024. Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 17/9/2024, il Sig. ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia minore Per_1
(20/10/2009), nata dalla relazione intrattenuta con la Sig.ra e ormai conclusa. Controparte_1
2. Si è costituita in giudizio la Sig.ra chiedendo anch'ella la regolamentazione Controparte_1 delle condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia minore.
3. All'udienza del 19/12/2024, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“
1. affidare la figlia minore ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido Persona_2
condiviso paritario alternato, così che la figlia a sua discrezione possa stare con il padre e con la madre nelle rispettive case familiari in misura paritaria.
2. nello specifico, secondo le esigenze, i desideri della figlia e nel rispetto degli impegni dei genitori, disporre che la figlia abbia collocazione paritaria presso la casa della madre e presso la casa del padre a settimane alternate, con le seguenti frequentazioni: starà a casa del padre 3 giorni Per_1
e 4 giorni a casa della madre una settimana e viceversa 4 giorni a casa del padre e 3 giorni a casa della madre, la settimana successiva e così via, seguendo il principio dell'alternanza. Anche le vacanze e le festività seguiranno il criterio dell'alternanza, il tutto come meglio specificatamente indicato nel piano genitoriale che si allega.
3. disporre che ciascun genitore provvederà in maniera diretta al mantenimento ordinario della figlia, senza che nessuno dei due debba corrispondere all'altro un contributo al mantenimento, con ripartizione invece al 50% delle spese straordinarie indicate dettagliatamente nel piano genitoriale.
Disporre altresì che l'assegno unico sia di spettanza al 50% per ciascun genitore;
4. spese compensate”.
4. All'esito dell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza termini per conclusionali e repliche.
5. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
6. Poiché le condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative e risultano rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore il Per_1
Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
7. Visto l'accordo raggiunto anche in punto di spese di lite, queste devono essere dichiarate compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori secondo la regola Per_1 dell'affido condiviso paritario alternato, cosicché la figlia a sua discrezione possa stare con il padre e con la madre nelle rispettive case familiari in misura paritaria;
- dispone che, secondo le esigenze, i desideri della minore e nel rispetto degli impegni dei genitori, abbia collocazione paritaria presso la casa della madre e presso la casa del padre a settimane Per_1
alternate, con le seguenti frequentazioni:
▪ starà a casa del padre 3 giorni e 4 giorni a casa della madre una settimana e viceversa Per_1
4 giorni a casa del padre e 3 giorni a casa della madre, la settimana successiva e così via, seguendo il principio dell'alternanza;
▪ anche le vacanze e le festività seguiranno il criterio dell'alternanza, il tutto come meglio specificatamente indicato nel piano genitoriale che si allega.
- dispone che ciascun genitore provveda in maniera diretta al mantenimento ordinario di Per_1
senza che nessuno dei due debba corrispondere all'altro un contributo al mantenimento, con ripartizione invece al 50% delle spese straordinarie indicate dettagliatamente nel piano genitoriale;
- dispone che l'assegno unico sia percepito al 50% da ciascun genitore;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 2/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina