Ordinanza collegiale 16 marzo 2022
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 18/07/2025, n. 14330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14330 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14330/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08193/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8193 del 2021, proposto da NI Lauria, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Gugliotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Commissione Esaminatrice delle candidature relative alla Procedura Selettiva indetta con l'avviso Pubblico, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona, non costituiti in giudizio;
nei confronti
VA MI, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del 24.5.2021 n. 17976-P, con cui il Ministero della cultura - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio ha escluso la ricorrente dalla procedura selettiva indetta con avviso pubblico del 29.12.2020;
- dei decreti del Ministero della cultura: n. 506 del 24.5.2021, di approvazione della graduatoria definitiva dei vincitori; n. 548 del 28.5.2021, di approvazione dello scorrimento della graduatoria e di individuazione della dott.ssa VA MI quale vincitrice del posto di “storico dell’arte” per la Soprintendenza a.b.a.p. per le province di Imperia e Savona;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Vista la comunicazione del 25 marzo 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 maggio 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento;
- il Ministero intimata si è costituito in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso;
- in vista dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 maggio 2025, fissata con decreto del 18 febbraio 2025, la parte ricorrente, con nota del 25 marzo 2025, ha rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito del ricorso in esame evidenziando che:
-nel costituirsi in giudizio il Ministero ha depositato la graduatoria definitiva dei vincitori di tutte le SABAP di cui alla procedura selettiva, approvata con DDG n. 506 del 24 maggio 2021, nonché lo scorrimento della graduatoria approvato con DDG n. 548 del successivo 28 maggio 2021;
-la dott.ssa Lauria, considerato che l’incarico cui ambiva era ormai terminato e non volendo proseguire nel contenzioso con il Ministero non ha proposto ricorso per motivi aggiunti avverso detta graduatoria”;
- alla suindicata udienza la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che al Collegio non resti che prendere atto della dichiarazione della parte ricorrente in ordine al sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso;
Considerato che:
-come condivisibilmente precisato in giurisprudenza, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
- il Collegio, pertanto, in presenza dell’univoca dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id . sez. V, 13 luglio 2018, n.4290; id ., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Monica Gallo, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO