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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/06/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 18 giugno 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 983/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
02/05/1954, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA PIAVE N. 157, CAPO D'ORLANDO (ME) presso lo studio dell'Avv. AMADORE EMILIANO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina
CP_ presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito assistenziale
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.04.2024 parte ricorrente esponeva che con provvedimento del 26.10.2022, l' , sede di Barcellona CP_1
Pozzo di Gotto, comunicava che nel periodo dal 01.01.2019 al
28.02.2021 erano stati pagati €. 8.016,29 non dovuti sulla pensione cat. INVCIV n° 07707356 poiché “sono state riscosse rate di assegno non spettanti”; che con ricorso giudiziario (n. 279/23), depositato in
Cancelleria presso il Tribunale di Patti, in data 30.01.2023, ne chiedeva l'annullamento; che con sentenza n. 2351/23 pubbl. il
24.11.2023, il Giudice del lavoro del Tribunale di Patti, dott. C. Proiti, in accoglimento delle richieste, dichiarava irripetibile la somma richiesta dall' con note datate 24.01.2021 e 26.10.2022 ma non CP_1
lo condannava alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.
Decorsi i 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, parte ricorrente chiedeva la condanna dell' alla restituzione delle CP_1
somme indebitamente trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore anticipante.
Si costituiva l' con memoria del 10.09.2024, deducendo che, in CP_1 seguito a provvedimento di abbandono di € 6201,29 adottato in data
15/02/2024, aveva provveduto a liquidare in favore di parte ricorrente la somma residuale pari ad € 1815,00 in data 09 aprile 2024, quindi successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio ma prima della notifica dello stesso, avvenuta il 12/06/2024.
Chiedeva, dunque, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sentiti i procuratori delle parti ed esaurita la discussione orale, la causa veniva decisa.
2 La totale soddisfazione delle richieste della ricorrente, come dalla stessa riconosciuta, porta alla dichiarazione della cessata materia del contendere, avendo l' provveduto ad annullare il provvedimento CP_1
di indebito, saldando il proprio debito nei confronti della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza virtuale rappresentata dalla fondatezza delle ragioni attoree e dalla tardività del provvedimento di sgravio.
Le stesse vanno, quindi, liquidate ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, in favore del ricorrente, tenuto conto del valore della causa rispetto a quanto domandato in ricorso, l'entità dell'attività difensiva svolta, con l'applicazione dei parametri minimi ivi previsti e l'esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
Delle stesse va dichiarata la distrazione nei confronti del procuratore del ricorrente dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
, in data 03.04.2024, nei confronti dell' in Parte_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- Dichiarata cessata la materia del contendere;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
ricorrente, che liquida in complessivi euro 1865,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi nei confronti dell'Avv. Amadore Emiliano dichiaratasi anticipatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 18 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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