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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3071 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito dell'udienza del 07/10/2025,
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1895/2024
vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore Pt_1 Parte_2 Eugenia Ruggiero),
Parte appellante-appellata incidentale contro Controparte_1 rnandez)
Parte appellata-appellante incidentale Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 950/2024 del 25.01.2024 emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del procedimento recante n. R.G. 15728/2021.
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto contro adiva il Tribunale di Roma, affinché Parte_3 Controparte_1 accertasse e dichiarasse che tra le parti rra intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con proprio inquadramento nel livello 6° del CCNL Pubblici Esercizi, a far data dal 01.04.2016 e sino al 20.03.2017, nonostante la relativa regolarizzazione fosse intervenuta soltanto in data 23.12.2016 mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo parziale, chiedendo, per l'effetto, la condanna della controparte al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate in complessivi € 17.337,19 (di cui euro 371,25 a titolo di rivalutazione ed euro 239,54 a titolo di interessi legali), oltre alle somme di € 1.243,53 a titolo di TFR e di € 750,18 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato allo stesso. In subordine chiedeva il risarcimento del danno da mancata specificazione dell'orario lavorativo nel suddetto contratto stipulato in data 23.12.2016, ai sensi del comma 2 del D.Lgs. n.81/2015, da quantificarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad euro 8.628,30.
A sostegno della pretesa azionata, il ricorrente deduceva:
• che la società resistente esercitava l'attività di bar gastronomia denominata Caffè Roma Antica Enoteca, in via sant'Eufemia 5, Roma;
• che nel marzo 2016 era venuto a conoscenza da della ricerca da parte della Società Persona_1 di un aiuto banchista, per il bar “Caffè Roma Antica Enoteca”, in quanto la predetta era in procinto di cambiare lavoro;
• di aver lavorato per la Società dall'1.4.2016 al 20.3.2017, data in cui era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo;
• che dall'1.4.2016 al 22.12.2016 aveva lavorato senza alcuna regolarizzazione formale del rapporto;
• che dal 23.12.2016 era stato assunto con inquadramento al livello 6 CCNL Pubblici Esercizi, mediante contratto a tempo parziale e indeterminato, non contenente, tuttavia, indicazioni in ordine alla articolazione dell'orario part-time orizzontale;
• che, nonostante l'indicazione formale dell'orario part-time, dall'1.4.2016 e sino alla risoluzione del rapporto (20.3.2017) aveva sempre lavorato con orario full-time per 6 giorni a settimana, prevalentemente dalle 16 alle 24, con riposo settimanale variabile in uno dei giorni compresi tra il lunedì e il venerdì, precisando di aver talora sostituito dei colleghi, nei turni dalle 7 alle 15 o dalle 8 alle 16;
• che aveva sempre svolto mansioni di aiuto banchista preparando le bevande, effettuando servizio ai clienti ai tavoli, pulendo il banco, sistemando la merce, caricando i frigoriferi, pulendo il pavimento, effettuando le operazioni di cassa, appuntando la merce che doveva essere ordinata;
• che aveva sempre svolto la sua attività lavorativa sotto il diretto controllo del caposala Per_2
che gli indicava di volta in volta quali mansioni svolgere – se in sala o al banco - e dei soci
[...] della , e Parte_4 Persona_3 Persona_4
• che era tenuto a comunicare assenze e ritardi;
• che non aveva goduto di giorni di ferie, ad eccezione di 7 giorni ad agosto che non erano stati retribuiti;
• che non aveva mai ricevuto le buste paga malgrado le richieste avanzate alla parte datoriale;
• che era stato sempre pagato in contanti e che aveva ricevuto dall'1.4.2016 al 20.3.2017 solo le somme di € 313,00 dal 23.12.2016 al 31.12.2016 ed € 865,00 dal 1.1.2017 al 20.3.2017, indicate nell'estratto contributivo INPS allegato in atti;
• che non aveva ricevuto alcuna indennità per le ferie non godute, la tredicesima mensilità, l'indennità per permessi non goduti, l'indennità di preavviso e il TFR.
Costituendosi tardivamente nel giudizio di primo grado, ha resistito alle avverse Parte_3 doglianze, chiedendone il rigetto.
Il Giudice di primo grado, nel contraddittorio tra le parti, istruita la causa mediante l'espletamento delle prove testimoniali e dell'interrogatorio formale richiesti dal ricorrente, ha emesso la sentenza impugnata, con la quale ha accolto parzialmente il ricorso stante la complessiva conferma dei fatti dedotti dal lavoratore da parte dei testi e rigettando la domanda di risarcimento del danno da mancata articolazione contrattuale dell'orario part-time, essendo stato accertato lo svolgimento dell'orario full-time, nonché le altre domande del ricorrente, non precisate.
Avverso tale sentenza propone ora appello la ritenendo che il giudice abbia errato nel Parte_3 ritenere attendibili i testi, evidenziando la contraddittorietà delle dichiarazioni rese e la riferibilità delle stesse a periodi più brevi della intera durata della collaborazione dedotta dal CP_1
L'appellante sostiene, inoltre, l'illegittimità della quantificazione equitativa del lavoro straordinario, privo di rigoroso supporto probatorio.
Nel presente giudizio si è costituito il contestando l'avverso gravame e, spiegando, al CP_1 contempo, appello incidentale condizionato per ottenere, in caso di accoglimento dell'appello avversario, il risarcimento del danno da mancata articolazione contrattuale dell'orario part-time.
All'esito dell'udienza di discussione del 7.10.2025, la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° L'appello principale è infondato e non può trovare accoglimento, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale, per i seguenti motivi. Anzitutto, giova premettere che l'oggetto del contendere non investe la natura subordinata del lavoro pacificamente prestato dal alle dipendenze della né tantomeno il contenuto CP_1 Parte_3 delle mansioni svolte dal predetto, nel corso di durata della collaborazione intercorsa tra le parti, altrettanto pacificamente inquadrabili nel livello 6° del CCNL Esercizi Pubblici, con conseguente riconoscimento del relativo trattamento economico e previdenziale.
Invero, alla Corte è richiesto di accertare, secondo il devoluto, unicamente la durata della collaborazione de qua e l'articolazione dell'orario lavorativo, al fine di verificare la correttezza della decisione assunta in prime cure in merito alle differenze retributive ed al trattamento accessorio, in base al tempo effettivamente lavorato alle dipendenze dell'odierna appellante.
Al riguardo, non si possono non condividere le valutazioni compiute dal Tribunale in ordine alle prove testimoniali.
Infatti, a superamento delle presunte incongruenze, contraddittorietà e incertezze evidenziate dall'appellante riguardo alle dichiarazioni dei testi escussi, si rileva che dalle stesse è univocamente emerso che:
- il ha lavorato, con le mansioni di cameriere e aiuto-banchista, presso l'esercizio CP_1 commerciale della adibito a bar/ristoro, denominato “Caffè Roma Antica Enoteca” Parte_3 almeno da aprile 2016;
- infatti, alla data di assunzione di ciascuno dei testi escussi, l'originario ricorrente già lavorava alle dipendenze della anche quando veniva assunto, nel mese di aprile 2016, il collega Parte_3 Michele Raciti;
- il ha ininterrottamente lavorato alle dipendenze della suddetta Società, senza usufruire di CP_1 tutte le ferie a disposizione, sino al 20.03.2017, circostanza desumibile dalla lettera di licenziamento e confermata dal fatto che, quando ognuno dei testi escussi - assunti dall'odierna appellante in momenti diversi dell'arco temporale oggetto di causa (aprile 2016/marzo 2017) - cessava di lavorare presso il “Caffè Roma Antica Enoteca”, il ancora vi lavorava, anche quando nel 2017, si CP_1 dimetteva il teste Testimone_1
- il ha sempre osservato un orario giornaliero di 8 ore: o dalle 8:00 alle 16:00 o dalle 16:00 CP_1 alle 00:00, e talora dalle 7:00 alle 15:00, 6 giorni a settimana, con riposo settimanale variabile;
- il ha sicuramente svolto mansioni di cameriere e/o barista nell'intero arco di durata del CP_1 rapporto lavorativo oggetto di causa, attenendosi alle indicazioni di volta in volta ricevute, in ordine agli specifici compiti da svolgere, dal responsabile di sala per il bar, tale , il quale Per_2 periodicamente rendeva noti agli addetti al bar, alla sala e alla cucina i turni da rispettare, sempre distribuiti in circa 8 ore al giorno, per 6 sei giorni a settimana;
- il operava sotto il controllo/supervisione dei soci della e CP_1 Parte_3 Persona_3
al quale i dipendenti dovevano comunicare ritardi, assenze per malattia e assenze Persona_4 programmate, attendendone il nulla osta, in qualità di proprietario del locale e datore di lavoro;
- decideva se attendere la mezzanotte o chiudere leggermente prima il locale Persona_4 durante i turni serali, oppure lo decideva “la moglie del proprietario”, la quale era spesso presente al locale, quando il e gli altri camerieri, cassieri e baristi vi lavoravano. CP_1
Peraltro, il legale rappresentante della società datrice di lavoro, in sede di Persona_3 interrogatorio formale, all'udienza dell'11.11.2022 ha dichiarato: “il ricorrente era aiuto banchista, c'era un banchista e lui era un aiuto , metteva le cose nel lavastoviglie, metteva sul banco le coca cola perché i ragazzi di sala le portassero ai tavoli, le mansioni di aiuto banchista non aveva una grande competenza professionale è giovane (…) nel periodo in cui il ricorrente ha lavorato per la società che ho sopra specificato c'ero io che controllavo l'attività lavorativa del ricorrente (…) il ricorrente era tenuto a comunicare assenze e ritardi (…) I turni di lavoro li faceva Persona_2 che è un dipendente con le mansioni da direttore (…) sotto i 2000,00 euro se gli servivano venivano pagati con contanti perché potevamo, sopra i 2000,00 euro con assegni o bonifico”, confermando, per tal via, gran parte delle deduzioni attoree, salvo poi negare genericamente la decorrenza iniziale del rapporto di lavoro e la durata full-time dell'orario giornaliero, a difesa dei propri interessi in causa, confliggenti con quelli del CP_1 Dunque, dalle testimonianze de quibus, rese da soggetti privi da interessi in causa, è emerso come, il Pa abbia effettivamente iniziato la propria collaborazione con la . almeno nel mese CP_1 Parte_2 di aprile 2016 e non in data 23.12.2016, come, invece, indicato in contratto;
inoltre, i testi sentiti in primo grado hanno confermato che il ha sempre svolto un orario lavorativo full-time, al CP_1 contrario di quanto indicato nel contratto formalmente concluso tra le parti.
Peraltro, le suddette circostanze relative alla natura, durata e articolazione oraria della collaborazione Co oggetto di causa risultano confermate anche dall di Roma, nel provvedimento del 6 luglio 2020, allegato sub. 6 al ricorso di primo grado, il cui contenuto non è mai stato specificamente contestato e/o confutato dall'odierna appellante.
Pertanto, non possono trovare accoglimento le censure rivolte da parte appellante alla tenuta logico- giuridica della sentenza impugnata e, in particolare, le contestazioni relative all'inidoneità delle prove assunte nel giudizio di primo grado alla ricostruzione delle ore di lavoro straordinario ai fini del calcolo della retribuzione dovuta, non essendo qui configurabile la fattispecie del lavoro straordinario non retribuito, bensì un dissimulato rapporto di lavoro full-time in luogo di quello part- time, solo formalmente convenuto.
Giova evidenziare che con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, la Suprema Corte si è così espressa: “La Corte di merito ha ritenuto provata sulla base di accertamento istituzionalmente demandato al giudice di merito l'osservanza di un orario giornaliero sempre uguale (vale a dire dalle 13,30 alle 23,30 con un'ora di pausa, per sei giorni alla settimana) ed in questa prospettiva si giustifica l'affermazione della non necessità di una prova rigorosa dello straordinario, affermazione che non si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di relativa allegazione e prova ( ex plurimis, Cass. n. 16150/2018), ma, come esplicitato in sentenza, vuole solo dire che a fronte della durata giornaliera della prestazione di lavoro, uguale nell'intero periodo, non si richiedeva che fossero dettagliati i giorni e le ore lavorate in eccedenza per la configurabilità dello straordinario.” (cfr. Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12507 Anno 2025).
Ne deriva l'assoluta bontà delle valutazioni compiute dal Tribunale in merito alle prove assunte.
Del resto, la società appellante non censura la sentenza per come ha ricostruito i fatti sulla base delle testimonianze, limitandosi ad insinuare il dubbio della scarsa attendibilità dei testimoni escussi innanzi al Tribunale.
Tale tentativo non coglie, tuttavia, nel segno, posto che le dichiarazioni concordanti dei suddetti testi confermano le deduzioni dell'originario ricorrente e le dichiarazioni rese da quest'ultimo in sede di interrogatorio libero all'udienza del 12.05.2022 e, dunque, la fondatezza della pretesa fatta valere dallo stesso, come già osservato dal giudice di prime cure.
Medesime considerazioni valgono per la quantificazione delle differenze retributive operata dal primo giudice, la cui esattezza, peraltro, non è stata mai specificamente contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
Invero, quanto alla indennità di preavviso domandata in giudizio dall'odierno appellato, sia in primo che in secondo grado, deve osservarsi come il primo giudice abbia già ritenuto “L'indennità di preavviso è pure dovuta avendo la resistente esonerato il lavoratore dallo svolgimento della attività lavorativa nel periodo di preavviso (lettera di licenziamento allegata da parte ricorrente).”, ricomprendendola nel conteggio delle somme dovute al per le ragioni accertate in giudizio, CP_1 laddove ha affermato “Dalla somma complessiva richiesta da parte ricorrente pari a €18.720,11
[16.726,40 (diff. retributive) + 1.243,53 (TFR) + 750,18 (indennità preavviso)] deve pertanto essere detratto l'importo di €1.311,08 percepito in corso di causa. (…) Inoltre dal conteggio di parte ricorrente sono stati detratti solo gli importi percepiti nel periodo di formalizzazione del rapporto ma non le somme percepite nel periodo in cui il ricorrente ha lavorato senza contratto che sono state quantificate dal ricorrente nel corso del libero interrogatorio. (…) Il pagamento di una retribuzione di €30,00 al giorno (…) determina l'importo complessivo di €6.480,00 che deve essere detratto dalle differenze richieste. Pertanto la resistente deve essere condannata al pagamento dell'importo di
€10.929,03”.
Ne deriva l'inclusione della somma richiesta a titolo di indennità di preavviso in quella liquidata dal Tribunale a titolo di sorte.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi.
Sussistono nei confronti dell'appellante principale le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, Rigetta l'appello principale. Dichiara assorbito l'appello incidentale. Condanna la al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro Parte_3
€ 2.109,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge. Dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante principale le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento da pate dell'appellante principale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 07/10/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste