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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 09/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 974 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Somministrazione promossa
DA
(già (C.F. in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 titolare e l.r.p.t., con sede legale in Milano, via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marisa
Olga Meroni e Paolo Marra del Foro di Milano, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel loro studio in Milano, C.so Italia n. 13;
ATTORE
CONTRO
(C.F. in persona del Sindaco e l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Mezzana GO (BI), Via Roma n. 1;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.6.2024, l'unica parte costituita ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: In via principale, nel merito: accertare e Part dichiarare che, per le ragioni esposte in atti, è creditrice nei confronti del dei seguenti Controparte_1 importi: a. € 6.294,26 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita-zione al saldo;
d. € Pt_3
pagina 1 di 5 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto qualedoc. 03; e conseguentemente condannare il in per-sona del legale Controparte_1
Part rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di;
In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che Part
è creditrice nei confronti del delle diverse somme, a titolo di: a. sorte capitale;
b. Controparte_1 interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il in persona del Controparte_1
Part legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore al paga-mento in favore di Controparte_1
Part
di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per Controparte_1 ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato (ora conveniva Parte_2 Parte_1 davanti all'intestato Tribunale il , esponendo di essersi resa cessionaria di Controparte_2 crediti nei confronti del convenuto per complessivi € 6.294,26 in linea capitale, portati dalle CP_1 fatture emesse da Edison Energia S.p.A. come da apposito elenco (cfr. doc. 3 citazione) e che le spettavano altresì: i. gli interessi morati nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi sull'importo in linea capitale, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
ii. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, co.4, c.c., prodotti dagli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
iii. € 400,00 ai sensi dell'art. 6, co.2, D. Lgs. n. 231/2002 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture riportate nell'elenco anzidetto.
La società attrice chiedeva, quindi, la condanna del convenuto al pagamento delle somme così CP_1 indicate.
La domanda proposta è fondata, ma deve essere accolta quella proposta in via subordinata per le ragioni meglio di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre evidenziare che la società attrice ha fornito la prova del fatto costituivo del suo diritto avendo in particolar modo dimostrato, per un verso, la fonte del credito per cui agisce e, per altro verso, la titolarità dello stesso. pagina 2 di 5 Quanto al primo profilo, infatti, risulta versato in atti copia del contratto di somministrazione di energia elettrica concluso in data 14.7.2010 tra il Comune di ed Edison Energia S.p.A., Controparte_2 nonché copia delle fatture che si assumono impagate (cfr. doc. 8 e doc.
9-13 mem. 183, co. 6 n. 1 attore). A tale proposito si deve, peraltro, precisare che non vi è piena corrispondenza tra le fatture c riportate nell'elenco prodotto quale documento n. 3 in allegato all'atto di citazione e quelle effettivamente versate in atti;
più precisamente risultano prodotto solo le seguenti fatture: 1) n. 2900069008 del 28.7.2016 per un importo di €. 2.464,21; 2) n. 2900077981 del 29.11.2016 per un importo di €. 2.608,15; 3) n. 2900079595 del 28.12.2016 per un importo di €. 59,87; 4) n. 2900079597 del 28.12.2016 per un importo di €. 32,73; 5)
n. 2900079599 del 28.12.2016 per un importo di €. 28,43; il tutto per un importo complessivo di €.
5.193,37 in linea capitale, inferiore a quello richiesto dalla società attrice.
Quanto al secondo profilo, la società attrice ha provato che il credito per cui è causa è stato dapprima ceduto in data 26.6.2015 da Edison Energia S.p.A. alla (cfr. doc. 12 mem. Controparte_3
183, co. 6 n. 2 attore), quindi, da quest'ultima nei suoi confronti con atto pubblico del 4.9.2017 (cfr. doc. 4 citazione). Entrambe le cessioni risultano essere state ritualmente notificate al debitore ceduto.
Ciò posto, è sufficiente ricordare, quanto al denunciato inadempimento del debitore CP_1 all'obbligazione di pagamento, che costituisce principio consolidato ed insuperato quello per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale principio, sancito a far data dalla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533/2001 è espressione e portato dell'altrettanto noto principio di elaborazione giurisprudenziale della riferibilità o vicinanza della prova, in virtù del quale, poiché il creditore troverebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l'onere della prova è posto a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento e che è, quindi, in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento.
Nel caso in esame, mentre parte attrice ha compiutamente ottemperato all'onere della prova posto a suo carico, altrettanto non può dirsi con riguardo al convenuto, che è rimasto contumace. A tale CP_1 riguardo, se, per un verso, costituisce principio altrettanto incontestato – e al quale anche la scrivente ritiene di aderire – quello secondo cui la mancata costituzione in giudizio di una delle parti non equivale a non specifica contestazione dei fatti cc.dd. primari ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; per altro verso, è altrettanto indiscutibile che, attraverso l'omessa costituzione la parte in questione non ha adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, ovverosia, trattandosi del debitore, della prova dei fatti estintivi e/o modificativi e/o impeditivi del diritto di credito azionato. pagina 3 di 5 Pertanto, stante la mancanza di tale prova, la scrivente non può che fondare il proprio convincimento unicamente su quanto provato ed allegato da parte della società attrice.
Deve, quindi, essere pronunciata la condanna del convenuto al pagamento della minor somma CP_1 accertata come dovuta in giudizio, e pari a complessivi €. 5.193,37 in linea capitale.
Inoltre, stante il ritardo nel pagamento, sull'importo del credito non saldato, sono dovuti gli interessi moratori nella misura richiesta di cui al D. Lgs. 231/2002, da calcolarsi sull'importo capitale di ciascuna fattura dalla data di scadenza di ognuna fino al saldo effettivo;
trattandosi, poi, di interessi dovuti da oltre sei mesi, sono dovuti anche i richiesti interessi anatocistici, da calcolarsi sull'importo complessivo dovuto a titolo di interessi moratori sempre al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in applicazione del comma quarto aggiunto all'art. 1284 c.c. dall'art. 17, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014, con decorrenza dalla data in cui è stata proposta la domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Infine, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002, spetta alla società attrice la somma di € 40,00 a titolo di risarcimento forfettario dei costi sostenuti per il recupero del credito per capitale e interessi, per ciascuna delle cinque fatture prodotte, per un totale di €. 200,00.
Le spese seguono la soccombenza del contumace e si liquidano come in dispositivo, facendo CP_1 applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 sulla base del valore della domanda corrispondente all'importo del credito accertato come dovuto e secondo i valori medi della fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi della fase di trattazione ed istruttoria (essendo state depositate le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., senza peraltro lo svolgimento di alcuna attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da già in persona del l.r.p.t., così provvede: Parte_1 Parte_2
- in accoglimento della domanda proposta in via subordinata, accerta che n persona del Parte_1
l.r.p.t. è creditrice nei confronti del del complessivo importo di €. Controparte_1
5.193,37 in linea capitale, nonché degli ulteriori importi dovuti a titolo di interessi di mora (da calcolarsi al tasso di cui D. Lgs. 231/2002 sull'importo capitale di ciascuna fattura, dalla data di scadenza di ognuna fino all'effettivo soddisfo), a titolo di interessi anatocistici sugli interessi di mora (da calcolarsi al tasso di cui al
D. Lgs. sull'importo dovuto a titolo di interessi di mora a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo) ed a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 del D.Lgs. n.
231/2002 (pari a complessivi €. 200,00);
pagina 4 di 5 - per l'effetto, e sempre in accoglimento della relativa domanda proposta in via subordinata, condanna il in persona del Sindaco e l.r.p.t. al pagamento in favore di Controparte_4 Parte_1 in persona del l.r.p.t. delle somme come sopra accertate e determinate;
- condanna altresì il in persona del Sindaco e l.r.p.t. al pagamento in favore Controparte_4 di in persona del l.r.p.t. delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Parte_1
€.4.237,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 8.1.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 974 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Somministrazione promossa
DA
(già (C.F. in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 titolare e l.r.p.t., con sede legale in Milano, via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marisa
Olga Meroni e Paolo Marra del Foro di Milano, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel loro studio in Milano, C.so Italia n. 13;
ATTORE
CONTRO
(C.F. in persona del Sindaco e l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Mezzana GO (BI), Via Roma n. 1;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.6.2024, l'unica parte costituita ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: In via principale, nel merito: accertare e Part dichiarare che, per le ragioni esposte in atti, è creditrice nei confronti del dei seguenti Controparte_1 importi: a. € 6.294,26 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita-zione al saldo;
d. € Pt_3
pagina 1 di 5 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto qualedoc. 03; e conseguentemente condannare il in per-sona del legale Controparte_1
Part rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di;
In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che Part
è creditrice nei confronti del delle diverse somme, a titolo di: a. sorte capitale;
b. Controparte_1 interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il in persona del Controparte_1
Part legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore al paga-mento in favore di Controparte_1
Part
di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per Controparte_1 ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato (ora conveniva Parte_2 Parte_1 davanti all'intestato Tribunale il , esponendo di essersi resa cessionaria di Controparte_2 crediti nei confronti del convenuto per complessivi € 6.294,26 in linea capitale, portati dalle CP_1 fatture emesse da Edison Energia S.p.A. come da apposito elenco (cfr. doc. 3 citazione) e che le spettavano altresì: i. gli interessi morati nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi sull'importo in linea capitale, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
ii. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, co.4, c.c., prodotti dagli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
iii. € 400,00 ai sensi dell'art. 6, co.2, D. Lgs. n. 231/2002 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture riportate nell'elenco anzidetto.
La società attrice chiedeva, quindi, la condanna del convenuto al pagamento delle somme così CP_1 indicate.
La domanda proposta è fondata, ma deve essere accolta quella proposta in via subordinata per le ragioni meglio di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre evidenziare che la società attrice ha fornito la prova del fatto costituivo del suo diritto avendo in particolar modo dimostrato, per un verso, la fonte del credito per cui agisce e, per altro verso, la titolarità dello stesso. pagina 2 di 5 Quanto al primo profilo, infatti, risulta versato in atti copia del contratto di somministrazione di energia elettrica concluso in data 14.7.2010 tra il Comune di ed Edison Energia S.p.A., Controparte_2 nonché copia delle fatture che si assumono impagate (cfr. doc. 8 e doc.
9-13 mem. 183, co. 6 n. 1 attore). A tale proposito si deve, peraltro, precisare che non vi è piena corrispondenza tra le fatture c riportate nell'elenco prodotto quale documento n. 3 in allegato all'atto di citazione e quelle effettivamente versate in atti;
più precisamente risultano prodotto solo le seguenti fatture: 1) n. 2900069008 del 28.7.2016 per un importo di €. 2.464,21; 2) n. 2900077981 del 29.11.2016 per un importo di €. 2.608,15; 3) n. 2900079595 del 28.12.2016 per un importo di €. 59,87; 4) n. 2900079597 del 28.12.2016 per un importo di €. 32,73; 5)
n. 2900079599 del 28.12.2016 per un importo di €. 28,43; il tutto per un importo complessivo di €.
5.193,37 in linea capitale, inferiore a quello richiesto dalla società attrice.
Quanto al secondo profilo, la società attrice ha provato che il credito per cui è causa è stato dapprima ceduto in data 26.6.2015 da Edison Energia S.p.A. alla (cfr. doc. 12 mem. Controparte_3
183, co. 6 n. 2 attore), quindi, da quest'ultima nei suoi confronti con atto pubblico del 4.9.2017 (cfr. doc. 4 citazione). Entrambe le cessioni risultano essere state ritualmente notificate al debitore ceduto.
Ciò posto, è sufficiente ricordare, quanto al denunciato inadempimento del debitore CP_1 all'obbligazione di pagamento, che costituisce principio consolidato ed insuperato quello per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale principio, sancito a far data dalla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533/2001 è espressione e portato dell'altrettanto noto principio di elaborazione giurisprudenziale della riferibilità o vicinanza della prova, in virtù del quale, poiché il creditore troverebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l'onere della prova è posto a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento e che è, quindi, in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento.
Nel caso in esame, mentre parte attrice ha compiutamente ottemperato all'onere della prova posto a suo carico, altrettanto non può dirsi con riguardo al convenuto, che è rimasto contumace. A tale CP_1 riguardo, se, per un verso, costituisce principio altrettanto incontestato – e al quale anche la scrivente ritiene di aderire – quello secondo cui la mancata costituzione in giudizio di una delle parti non equivale a non specifica contestazione dei fatti cc.dd. primari ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; per altro verso, è altrettanto indiscutibile che, attraverso l'omessa costituzione la parte in questione non ha adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, ovverosia, trattandosi del debitore, della prova dei fatti estintivi e/o modificativi e/o impeditivi del diritto di credito azionato. pagina 3 di 5 Pertanto, stante la mancanza di tale prova, la scrivente non può che fondare il proprio convincimento unicamente su quanto provato ed allegato da parte della società attrice.
Deve, quindi, essere pronunciata la condanna del convenuto al pagamento della minor somma CP_1 accertata come dovuta in giudizio, e pari a complessivi €. 5.193,37 in linea capitale.
Inoltre, stante il ritardo nel pagamento, sull'importo del credito non saldato, sono dovuti gli interessi moratori nella misura richiesta di cui al D. Lgs. 231/2002, da calcolarsi sull'importo capitale di ciascuna fattura dalla data di scadenza di ognuna fino al saldo effettivo;
trattandosi, poi, di interessi dovuti da oltre sei mesi, sono dovuti anche i richiesti interessi anatocistici, da calcolarsi sull'importo complessivo dovuto a titolo di interessi moratori sempre al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in applicazione del comma quarto aggiunto all'art. 1284 c.c. dall'art. 17, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014, con decorrenza dalla data in cui è stata proposta la domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Infine, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002, spetta alla società attrice la somma di € 40,00 a titolo di risarcimento forfettario dei costi sostenuti per il recupero del credito per capitale e interessi, per ciascuna delle cinque fatture prodotte, per un totale di €. 200,00.
Le spese seguono la soccombenza del contumace e si liquidano come in dispositivo, facendo CP_1 applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 sulla base del valore della domanda corrispondente all'importo del credito accertato come dovuto e secondo i valori medi della fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi della fase di trattazione ed istruttoria (essendo state depositate le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., senza peraltro lo svolgimento di alcuna attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da già in persona del l.r.p.t., così provvede: Parte_1 Parte_2
- in accoglimento della domanda proposta in via subordinata, accerta che n persona del Parte_1
l.r.p.t. è creditrice nei confronti del del complessivo importo di €. Controparte_1
5.193,37 in linea capitale, nonché degli ulteriori importi dovuti a titolo di interessi di mora (da calcolarsi al tasso di cui D. Lgs. 231/2002 sull'importo capitale di ciascuna fattura, dalla data di scadenza di ognuna fino all'effettivo soddisfo), a titolo di interessi anatocistici sugli interessi di mora (da calcolarsi al tasso di cui al
D. Lgs. sull'importo dovuto a titolo di interessi di mora a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo) ed a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 del D.Lgs. n.
231/2002 (pari a complessivi €. 200,00);
pagina 4 di 5 - per l'effetto, e sempre in accoglimento della relativa domanda proposta in via subordinata, condanna il in persona del Sindaco e l.r.p.t. al pagamento in favore di Controparte_4 Parte_1 in persona del l.r.p.t. delle somme come sopra accertate e determinate;
- condanna altresì il in persona del Sindaco e l.r.p.t. al pagamento in favore Controparte_4 di in persona del l.r.p.t. delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Parte_1
€.4.237,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 8.1.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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