TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/09/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
in persona del Giudice Onorario di Tribunale dott. Paolo Rossi ha pronunciato ai sensi dell'articolo
281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g.a.c. 6829-2024
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, per delega in Parte_1 CodiceFiscale_1
calce all'atto di opposizione dall'avv. Emilio Paolo Sandulli ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Avellino
-parte attrice-
contro
., in persona del suo legale rappresentante p.t., quale Controparte_1
cessionaria dei beni e dei rapporti giuridici di - nella qualità di procuratrice di Controparte_1
cessionaria dei crediti di Controparte_2 Controparte_1
- contumace-
con l'intervento di
(P.IVA ), e per essa quale procuratrice speciale Controparte_3 P.IVA_1 [...]
(P.I. ), rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dagli Controparte_4 P.IVA_2
Avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi per mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata ed Email_1
in conformità a quanto disposto dalle Sezioni Unite Email_2
della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 10143/2012).
1 - parte convenuta-
Oggetto: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
Conclusioni
Per la parte attrice: come da note conclusionali depositate in data 29.8.2025 da intendersi qui ritrascritte per brevità e a cui si rimanda.
Per come da note finali del 2.9.2025 da intendersi qui integralmente trascritte per CP_3
brevità e a cui si rimanda.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e delle ragioni in diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo, alle difese esposte dalle parti e agli accadimenti processuali di cui ai verbali di udienza e provvedimenti fuori udienza può essere omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45
comma diciassettesimo della legge n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti necessari della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, essendo richiesta soltanto la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di precetto notificato il 27.2.2024, , nella sua qualità di Controparte_1
cessionaria di crediti di e procuratrice di Controparte_1 Controparte_2 CP_2
intimava a il pagamento dell'importo euro 44.594,87 nella sua qualità di Parte_1
legatario di immobile, sito in Verdello (BG), in forza di contratto di mutuo stipulato da
[...]
in data 25.5.2010 con dazione di ipoteca. Per_1
si opponeva con citazione del 27.11.2024 ed esponeva, in sintesi: Parte_1
1- il difetto di legittimazione attiva della parte creditrice opposta;
2- la violazione degli artt. 756 e 668 c.c. poiché egli, in qualità di legatario da testamento di e non essendo erede, non era tenuto al pagamento dei debiti ereditari, neppure Persona_1
entro i limiti dei beni attribuitigli;
di conseguenza l'opposta non aveva titolo per procedere nei suoi confronti alla esecuzione forzata immobiliare, poiché il debito assunto dal mutuatario CP_5
[..
[...] [...]
si era trasferito a carico della sua unica erede istituita con testamento olografo del 14/8/2019
[...]
(pubblicato con verbale notaio del 9/10/2019) sig.ra ; Per_2 Persona_3
3- eccepiva, infine, che la creditrice opposta, in violazione dell'articolo 603, cpc aveva notificato il titolo esecutivo e l'intimazione di pagamento all'opponente, terzo proprietario del bene legato e non anche alla debitrice che era l'unica erede del mutuatario sicché tale omissione comportava la nullità
dell'atto di pignoramento immobiliare.
Concludeva per la dichiarazione che egli, quale mero legatario, non rispondeva del debito contratto dal de cuius con . e per la nullità del pignoramento per violazione degli Controparte_1
artt. 602 e ss. c.p.c. e che l'opposta non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata e all'espropriazione immobiliare dell'immobile legato, il tutto con il favore delle spese del giudizio.
La società costituendosi in data 27.2.2025, allegava l'inammissibilità e CP_3
l'infondatezza dell'opposizione. Premettendo di essere di essere cessionaria dei crediti di
[...]
deduceva la regolarità della cessione del credito dai cedenti originari, la Controparte_2
legittimità della procedura esecutiva nei confronti del legatario di bene ipotecato e concludeva per il rigetto dell'opposizione con rifusione delle spese del processo.
, nella qualità di procuratrice di optava Controparte_1 Controparte_2
per la contumacia.
Sulla scorta della natura documentale della causa si provvedeva alla fissazione di udienza al
9.9.2025 per la lettura della sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. con termine alle parti per il deposito di scritti finali.
L'opposizione è inammissibile ed infondata e andrà respinta per i motivi di seguito indicati.
L'opposizione va inquadrata per i motivi subb 1 e 2 come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. Infatti, contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata significa negarne l'esistenza originaria o sopravvenuta per mancanza di una o più condizioni dell'azione esecutiva. Tali condizioni consistono nell'esistenza e nel possesso del titolo esecutivo per un diritto
3 certo, liquido e esigibile ovvero nella legittimazione (come nel caso che occupa) e nell'oggetto dell'esecuzione.
Per ciò che concerne, al contrario, il terzo motivo di opposizione il Tribunale rileva la natura giuridica di opposizione agli atti esecutivi poiché l'opponente contesta il quomodo della procedura esecutiva e, comunque, un vizio formale del procedimento di notificazione del titolo esecutivo e dell'intimazione di pagamento. Con l'opposizione agli atti esecutivi, infatti, si contesta la regolarità
formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti successivi. Pertanto, tale opposizione è diretta a contestare la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva, deducendo la mancanza o l'irregolarità formale di un presupposto o di un atto del processo, trattandosi di una questione di forma e richiedendosi un controllo limitato all'osservanza delle norme processuali disciplinanti la forma degli atti (in argomento tra le tante Cass. ord. n. 24662/2013; Cass. ord. n.
1096/2021).
Partendo da tale ultimo motivo di opposizione, se ne rileva la inammissibilità poiché tale vizio processuale è stato tardivamente sollevato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del precetto. Infatti, risulta per tabulas che la notificazione del precetto è avvenuta in data 27.2.2024, mentre l'opposizione è stata notificata solamente il giorno 27.11.2024.
E' ora possibile transitare ai motivi di merito della questione. Partendo dal primo si rileva che la questione verte sulla legittimazione della parte creditrice opposta a minacciare l'azione esecutiva in tema di cessione di crediti in blocco.
Parte attrice sostiene (per la verità in maniera abbastanza generica) la mancata dimostrazione da parte della creditrice opposta della legittimazione attiva.
La vertenza in oggetto offre l'occasione per discutere sulla disciplina della cessione in blocco dei crediti prevista dall'art. 58 del T.u.b. e della legge
130/1999. La legge n. 130/199 ha indubbiamente eliminato i numerosi ostacoli che le norme di diritto comune hanno posto nelle operazioni di “cartolarizzazione”. Tra queste le novità più
significative sono:
4 a) la deroga alle norme generali in materia di opponibilità della cessione dei crediti ai debitori ceduti e ai terzi;
b) il trasferimento automatico delle garanzie che assistono il credito senza l'espletamento delle formalità necessarie al trasferimento delle stesse;
c) la prova “processuale” della cessione del credito in blocco.
La prova della cessione è stata frequentemente causa di disaccordo nelle varie decisioni intervenute sul punto. Spesso si è discusso sul difetto di titolarità del credito (e conseguentemente il difetto di legittimazione ad agire del cessionario) proprio per il mancato raggiungimento della prova dell'intervenuta cessione. Nella vicenda che occupa la parte creditrice opposta ha provato nel corso del giudizio di opposizione (sulla legittimità della successiva produzione nel corso del giudizio cfr.
Cass. n. 10200/2021; Cass. ord. n. 20495/2020, Cass., n. 5997/2006) la titolarità del credito a mezzo di idonea produzione documentale.
Nel caso in oggetto trattasi di titolo esecutivo di formazione stragiudiziale (mutuo con concessione di ipoteca – doc. n. 4 parte convenuta-) successivamente pervenuto in forza di cessione in blocco
(docc. 3-9-11-12 parte convenuta) all'odierna creditrice CP_3
Inoltre, il Tribunale ritiene che il fumus dell'avvenuta cessione del credito sia desumibile anche dal possesso in capo alla opposta del titolo esecutivo (cfr. Cass. n. 10200/2021).
In definitiva tale motivo di opposizione è infondato poiché la parte convenuta opposta ha fornito la prova documentale della propria legittimazione attiva e della titolarità del credito attraverso una ordinata e logica serie di passaggi che va dalla formazione del titolo esecutivo alla notificazione del precetto.
Anche il motivo di opposizione attinente al difetto di legittimazione del legatario è infondato. Si
noti che è bensì corretto, come affermato dalla parte opponente, che il legatario non risponde dei debiti ereditari (art. 756 c.c.). Tuttavia, tale regola generale soffre di alcune eccezioni, infatti, il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo, come nel caso che occupa, ai creditori che hanno azione ipotecaria sul fondo legato (art. 2858 c.c.), consentendosi in tal caso ai creditori di
5 esercitare l'azione ereditaria anche nei confronti del legatario. L'articolo 2858 c.c. infatti prevede che “il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo di acquisto e non è
personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti, può rilasciare i beni stessi
ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella sezione XII di questo capo. In
mancanza, l'espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura
civile”. Ne deriva la conclusione che è consentito procedere contro il legatario. Quest'ultimo non risponde dei debiti ereditari, ma ciò non toglie che debba ricevere il bene legato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ossia con i pesi e gli oneri, ivi compreso il diritto reale di garanzia in favore del creditore ipotecario.
In definitiva l'opposizione è respinta.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nel dispositivo tenuto conto del valore del precetto, del D.M. 55/14 e ss.mm.ii con applicazione dei valori medi e con esclusione della fase di trattazione che non si è sostanzialmente tenuta.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo,
in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, previa dichirazione di contumacia di , nella qualità di procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
così decide:
[...]
a) respinge l'opposizione proposta da
contro
; Parte_1 Controparte_3
b) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore di Parte_1 CP_3
[... che si liquidano in euro 5.810,00 (euro 1.70100 per trattazione, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 2.905,00 per la fase decisoria) oltre iva e cpa come e se dovute e rimborso spese generali al 15%.
Manda alla cancelleria affinché provveda agli adempimenti di cui all'articolo 281 sexies cpc.
Bergamo, 9.9.2025
6 Il giudice
Dr. Paolo Rossi
7