Articolo 2 della Legge 20 giugno 1871, n. 283
Articolo 1
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22 luglio 1871
Art. 2.

La vendita dei tagli dei suddetti boschi e di tutti gli altri prodotti boschivi dovra' farsi giusta le previsioni del piano economico, e con i modi e le formalita' prescritte dalla Legge che regola la contabilita' generale dello Stato. Un quaderno, da approvarsi con Decreto Reale sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, previo parere del Consiglio forestale e del Consiglio di Stato, prescrivera' le condizioni generali per le vendite, per gli affitti e per ogni altro contratto.

Con le stesse formalita', ed inteso il Ministro della Marina, sara' approvata una tariffa per le diverse specie del legname che, per conto della Marina stessa, si estrarra' dai boschi dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Firenze addi' 20 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.

Castagnola.
Quintino Sella.

Entrata in vigore il 22 luglio 1871