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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/11/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 610/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 610/2022
promossa da:
, nella qualità di erede di elettivamente domiciliata Parte_1 Persona_1
in Roma presso lo studio dell'Avv. Alfonso Di Benedetto, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Tatiana Cosimi, come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, e , tutti elettivamente domiciliati in CP_1 Controparte_2 Controparte_3
AR presso lo studio dell'Avv. Leone Provenzal, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 178/2022 del Tribunale di AR CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “si riporta integralmente al proprio atto di citazione in appello ed alle conclusioni in esso riportate, da intendersi qui integralmente richiamate, di cui chiede l'accoglimento ed impugna e contesta tutto quanto ex adverso assunto ed eccepito in quanto infondato siain fatto che in diritto oltre che non provato. La difesa di parte appellante insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie già formulate nel corso del giudizio di primo grado e non ammesse nonché reiterate in sede di appello e pertanto chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia: 1) disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto contraddittoria, illogica ed incompleta, pertanto inadeguata, per tutti i motivi di cui alle note di trattazione scritta relative alla udienza del
23.09.2021, depositate in data 03.09.2021; 2) disporre l'esibizione, ex art. 210 c.p.c. rispettivamente a carico della Controparte_4
e a carico della Agenzia Banca MPS di
[...] Controparte_5
tutta la documentazione oggetto delle istanze formulate dagli scriventi stessi alle pagine
6/19 e 7/19 della memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2), c.p.c. addì 31.10.2018, depositate nella stessa data del 31.10.2018; 3) ammettere i capitoli di prova testimoniale di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., 6 comma, n. 2, non ammessi con l'ordinanza del
08.02.2019, per i motivi tutti di cui alla nota di trattazione scritta relativa alla udienza del
28.01.2021, depositata in data 07.01.2021”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Firenze respingere l'appello proposto da avverso la Sentenza n° 178/22 del Tribunale di Parte_1
AR, perché infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare la suddetta sentenza.
Vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio. In via istruttoria, si oppone alle richieste formulate di rinnovazione di CTU, di esibizione ex. art 210 cpc di documentazione bancaria e di prova per testi. Per quanto concerne il rinnovo della CTU, non sussistendo i gravi motivi ex. art. 196 cpc (inadeguatezza metodologia , inosservanza termini, mancanza contraddittorio) , in quanto i risultati della perizia sono soddisfacenti ed idonei al raggiungimento del convincimento da parte del Giudice, anche all'esito dell'ulteriore attività istruttoria svolta...”
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 178/2022 del Parte_1
Tribunale di AR, con la quale erano state respinte le domande originariamente avanzate dalla sig.ra del seguente tenore (come oggetto della Persona_1
2 precisazione nelle note dimesse in prime cure, in data 19.11.2021, dalla predetta sig.ra quale erede della stessa sig.ra : “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, adversis Pt_1 Per_1 reiectis, con riferimento al contratto di compravendita, di cui all'atto rogato per AR
Dott. il giorno 21.12.2009 (Rep. N. 17.312 / Racc. N. 6.408), Per_2 Per_3
apparentemente stipulato tra , quale venditrice, e , quale Persona_1 CP_1
acquirente, alla stipulazione del quale contratto , nato il [...] ad [...]
AR, coniuge di , ha partecipato, dichiarando di essere in esso CP_1
appositamente intervenuto al fine di espressamente riconoscere e confermare che il proprio coniuge ha pagato il prezzo della compravendita “con denaro ricavato dal trasferimento di beni suoi personali”, per cui [così è scritto nell'atto] l'acquisto stesso rimane espressamente escluso dalla comunione legale dei beni vigente tra detti coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 179, lett. f) ed ultimo comma, del codice civile”, nel merito, preliminarmente, (a) accertare e dichiarare che i coniugi e CP_1 CP_2
hanno indubitabilmente mentito nell'affermare che il prezzo della compravendita
[...]
venne pagato con denaro ricavato dal trasferimento di beni personali di , CP_1
mentre, in realtà, il denaro, con cui venne pagato il prezzo della compravendita, come entrambi i coniugi ben sapevano, era stato attinto con inganno - ovverosia adducendo una falsa motivazione - esclusivamente dal conto corrente n. 53461 esistente presso la
[...]
– Filiale di AR, il cui saldo faceva capo ed Controparte_4
apparteneva, in linea sostanziale, dominicale, alla sola , (b) dichiarare, Persona_1
pertanto, che la emananda sentenza, recante la declaratoria di nullità del contratto di compravendita del diritto di nuda proprietà, di cui all'atto rogato addì Per_2
21.12.2009, farà stato e sarà opponibile a tutti gli effetti di legge anche nei confronti di
, quindi, (A1) ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1418, 1° comma, Controparte_2
c.c., dichiarare la nullità del contratto di compravendita del diritto di nuda proprietà, di cui all'atto rogato per AR Dott. il giorno 21.12.2009 (Rep. N. Per_2 Per_3
17.312 / Racc. N. 6.408), stipulato tra e con la Persona_1 CP_1
partecipazione di , siccome tale contratto è contrario a norme imperative Controparte_2
in quanto costituisce la risultante della circonvenzione di incapace e comunque della induzione a stipulare perpetrata ad opera di e , con il CP_1 Controparte_2
concorso dei loro stessi familiari, in danno di , e che, pertanto, esso è Persona_1
inidoneo a produrre qualsivoglia forma di trasferimento, incluso il trasferimento del diritto di nuda proprietà, quale è stato dedotto ad oggetto del contratto stesso, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di AR - Agenzia del Territorio - Servizio di
Pubblicità Immobiliare - di procedere, con esonero da qualsivoglia responsabilità al riguardo, alla cancellazione della trascrizione dell'atto, recante il contratto di
3 compravendita stipulato in data 21.12.2009 ai rogiti del Notaio Dott. Per_2 Per_3
(Rep. n. 17312 / Racc. n. 6.408), eseguita in data 29.12.2009 al Reg. Gen. N. 22766-Reg.
Part. N. 14824 a favore di e contro , (A2) altresì CP_1 Persona_1
dichiarare la nullità del contratto di compravendita del diritto di nuda proprietà, di cui all'atto rogato per AR Dott. addì 21.12.2009 (Rep. N. 17.312 / Per_2 Per_3
Racc. N. 6.408), stipulato tra e con la partecipazione di Persona_1 CP_1
, giusta quanto dispone l'art. 1418, 2° comma, c.c., considerato che il Controparte_2
contratto è mancante della causa, requisito essenziale ex art. 1325, 1° comma, numero 2),
c.c., giacché in esso è scritto che le parti hanno voluto porre in essere il contratto di compravendita del diritto di nuda proprietà di un immobile, ma in realtà risulta con tutta evidenza che la parte venditrice ha trasferito tale diritto a mero titolo gratuito, essendo stato pagato il prezzo corrispettivo, dovutole per la vendita, con denari attinti con inganno da un conto corrente, il cui saldo apparteneva soltanto ed esclusivamente ad essa stessa parte venditrice;
(A3) sia in dipendenza di quanto dal Tribunale sarà stabilito circa i precedenti punti (A1) e/o (A2) delle presenti conclusioni sia ai sensi e per gli effetti, di cui all'art. 1418, 1° comma, c.c., per illiceità della causa e mancanza dell'oggetto dichiarare la nullità del contratto di “TRASFERIMENTO IMMOBILIARE A TITOLO
GRATUITO IN ADEMPIMENTO DI ACCORDI ASSUNTI IN SEDE DI VERBALE DI
OMOLOGA DI SEPARAZIONE PERSONALE CONSENSUALE TRA CONIUGI E
RINUNCIA DI DIRITTO DI A TITOLO GRATUITO” rogato per AR Per_4
Dott. addì 18.09.2017 (Rep. n. 143613 / Racc. n. 26857), stipulato tra Per_5 Per_6
, e , tramite il quale - in esecuzione ed CP_1 Controparte_3 Controparte_2 adempimento dell'obbligo da essa assunto, costituente una condizione della separazione personale dal marito , con presa d'atto da parte di questi, separazione Controparte_2
personale che tuttavia sarà chiesto venga dichiarata essere inficiata da nullità perché viziata da simulazione – essa , in primo luogo, «…cede e trasferisce alla CP_1
signora , che allo stesso titolo accetta ed acquista, la nuda proprietà Controparte_3
(gravata da usufrutto di un mezzo a favore di , nata in [...] il 9 Agosto Persona_1
1927, e di un mezzo a favore di essa ) di porzioni del fabbricato posto in CP_1
AR, Viale Michelangelo n. 94, e più precisamente: -appartamento ad uso di civile abitazione su tre piani fuori terra (piano terreno, piano ammezzato e piano primo), composto da vano scala, ripostiglio, centrale termica e locale tecnico al piano terra, quattro locali tecnici al piano ammezzato (cui è possibile accedere sia dal vano scala interno che da una scala esterna) e da cucina, due bagni, due camere, due soggiorni, tinello, studio, disimpegno e terrazzo al piano primo, censito in Catasto Fabbricati del
Comune di AR, in ditta aggiornata, Sezione A foglio 126, particella 20 subalterno 14,
4 Viale Michelangelo n. 94, piano T/1, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 3, vani 10, rendita euro 774,69, come da planimetria a corredo della denuncia di variazione per diversa distribuzione della U.I. e fusione protocollo n. 22212.1/1991 del 18.06.1991; - appartamento ad uso di civile abitazione al piano secondo (con entrata dal piano terra, a comune con l'appartamento di cui sopra), composto da cucina, bagno, due camere, due soggiorni, studio e quattro disimpegni, censito in Catasto Fabbricati del Comune di
AR, in ditta aggiornata, Sezione A foglio 126, particella 20 subalterno 19, Viale
Michelangelo n. 94-98, piano T/3, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 4, vani 7,5, rendita euro 522,91; particella 55 subalterno 19 – graffata;
come da planimetria a corredo della denuncia di variazione per fusione protocollo n. 2646.1/2000 del
21.07.2000; -tre locali autorimessa e un forno al piano terra, tutti accessibili dal retro del fabbricato, censiti in Catasto Fabbricati del Comune di AR, in ditta aggiornata,
Sezione A foglio 126, particella 21 subalterno 8, Viale Michelangelo, piano T, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5, mq. 19, rendita euro 64,76; particella 21 subalterno
9, Viale Michelangelo, piano T, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5, mq. 15, rendita euro 51,13; particella 21 subalterno 10, Viale Michelangelo, piano T, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5, mq. 10, rendita euro 34,09; particella 21 subalterno 11, Viale
Michelangelo, piano T, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 1, mq. 12, rendita euro
13,63; come da planimetria a corredo della denuncia di variazione per divisione in separate porzioni n. 22210.1/1991 del 18.06.1991; il tutto corredato da piazzale ad uso di accessi, da giardino e da corte con legnaia pertinenziali, censiti in Catasto Fabbricati del
Comune di AR, in ditta aggiornata, Sezione A foglio 126, particella 21 subalterno 12,
Viale Michelangelo, piano T, area urbana di mq. 19; particella 21 subalterno 6, Viale
Michelangelo, piano T, area urbana;
particella 21 subalterno 4 (corte con legnaia – bene comune non censibile ai subalterni 6,8,9,10 e 11 della particella 21). Danno atto le parti che la presente cessione, costituente adempimento dell'obbligo portato dall'omologa di separazione personale tra coniugi, come in premessa specificato, è effettuata senza corrispettivo...», in secondo luogo «dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia a titolo gratuito e con spirito di liberalità, a favore della figlia signora , che allo Controparte_3
stesso titolo accetta e riceve, alla quota indivisa di un mezzo di usufrutto alla medesima spettante sugli immobili di cui al precedente articolo 1, che qui di seguito devono intendersi come per esteso integralmente riportati nella loro esatta ubicazione, consistenza, dati catastali e confini come per legge…», precisando che «…Più in generale
è compresa nella cessione e nella rinuncia la comproprietà sugli elementi comuni dell'intero edificio da ritenersi condominiali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1117 del
Codice Civile, con relativi diritti ed oneri connessi»; (A4) ai sensi e per gli effetti previsti
5 dall'art. 2652, 1° comma, 6), c.c. accertare e dichiarare che , rispetto al Controparte_3
già ricordato atto è terzo acquirente non di buona fede e che, pertanto, la Per_5
sentenza, che accoglierà una o più delle domande come sopra proposte da Per_1
, sarà opponibile a , e ,
[...] Controparte_3 CP_1 Controparte_2
caducandone tutti gli effetti, nessuno escluso, per qualsivoglia connessione o titolo riconducibili a tale stesso contratto;
(A5) condannare e , CP_1 Controparte_2
tra loro in solido, a restituire e dare alla Sig.ra n.q. di erede di Parte_1
la somma di € 28.000,00 (ventottomila/00), pari alla differenza tra la Persona_1 somma di € 188.000,00 (centoottantottomila/00) illegittimamente attinta dal conto corrente n. 53.461, nella sostanza e sul piano dominicale facente capo alla sola Per_1
, esistente presso la Filiale di
[...] Controparte_4
AR, accreditata mediante giroconto nel conto corrente n. 53.191, esistente presso tale stessa Filiale, cointestato a e , e la somma di € Controparte_2 CP_1
160.000,00 (centosessantamila/00), dagli stessi ad essa restituita sotto Persona_1
orma di pagamento del prezzo (doc. 18) della apparente compravendita del diritto di nuda proprietà, di cui all'atto rogato per AR Dott. addì 21.12.2009 (Rep. Per_2 Per_3
N. 17.312 / Racc. N. 6.408), con gli interessi calcolati, a datare dal 04 Dicembre 2009, sino al dì dell'effettivo pagamento, al saggio annuo eguale a quello, che sarebbe stato corrisposto su tale stessa somma dalla Banca depositaria, quale sarà accertato in corso di causa;
(A6) in subordine, ove il Tribunale non ritenga dichiarare la nullità del contratto di compravendita del diritto di nuda proprietà, di cui all'atto rogato per AR
Dott. il giorno 21.12.2009 (Rep. N. 17.312 / Racc. N. 6.408), stipulato Per_2 Per_3
tra e con la partecipazione di , ai sensi Persona_1 CP_1 Controparte_2
e per gli effetti previsti dall'art. 1418, 1° comma, c.c. e/o ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1418, 2° comma, c.c. per mancanza della causa, requisito essenziale del negozio giuridico ex art. 1325, 1° comma, n. 2), c.c. ovvero per gli altri e diversi motivi che siano ritenuti dal Tribunale, condannare e , tra loro in solido, CP_1 Controparte_2
a restituire e dare alla Sig.ra n.q. di erede di anche Parte_1 Persona_1 la somma di € 188.000,00 (centoottantottomila/00) da essi o quantomeno da CP_2
illegittimamente e con inganno attinta dal conto corrente n. 53.461, il cui saldo
[...]
faceva capo ed apparteneva in linea sostanziale e dominicale ad essa sola Per_1
, esistente presso la – Filiale di
[...] Controparte_4
AR, accreditata mediante giroconto nel conto corrente n. 53.191, esistente presso tale stessa Filiale, cointestato a e , con gli interessi calcolati, Controparte_2 CP_1
a datare dal 04 Dicembre 2009, sino al dì dell'effettivo pagamento, al saggio annuo eguale a quello, che sarebbe stato corrisposto su tale stessa somma dalla CP_4
6 depositaria, quale sarà accertato in corso di causa;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei Difensori, che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.” In via istruttoria i Procuratori di parte attrice chiedono che il G.I. 1) voglia disporre la rinnovazione della consulenza, in quanto contraddittoria, illogica ed incompleta, pertanto inadeguata, per tutti i motivi di cui alle note di trattazione scritta relative alla udienza del
23.09.2021, depositate in data 03.09.2021; 2) voglia disporre la esibizione, ex art. 210
c.p.c. rispettivamente a carico della CP_4 Controparte_4
e a carico della Agenzia 7 di AR della Banca
[...]
MPS di tutta la documentazione oggetto delle istanze formulate dagli scriventi stessi alle pagine 6/19 e 7/19 della memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2), c.p.c. addì 31.10.2018, depositate nella stessa data del 31.10.2018; 3) voglia ammettere i capitoli di prova testimoniale di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., 6 comma, n. 2, non ammessi con l'ordinanza del 08.02.2019, per i motivi tutti di cui alla nota di trattazione scritta relativa alla udienza del 28.01.2021, depositata in data 07.01.2021”.
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dalla sig.ra con atto di Per_1
citazione datato 9.10.20017, allegando che:
• in data 29.9.2017, avanti al Tribunale di AR, era stata iscritta la causa n. 3588
RG, promossa dalla stessa nei confronti dei sigg.ri e Per_1 CP_1
al fine di ottenere la declaratoria di nullità di un atto di Controparte_2
compravendita del 21.12.2009;
• nell'atto di citazione introduttivo della predetta causa 3588/2017 era stato esposto che:
o dall'anno 2000 la sig.ra assieme alla cognata Per_1 Parte_2
aveva affidato alla sig.ra ed al marito, sig. una variegata CP_1 CP_2
pluralità di incarichi (domestica, autista, giardiniere, uomo di fiducia), sino ad assegnare loro anche compiti di gestione del proprio patrimonio;
o la famiglia aveva progressivamente distaccato la e Persona_7 Per_1 la (sino al decesso di quest'ultima, nel 2013) dalla cerchia dei Parte_2
propri parenti, amici e conoscenti;
o a causa di tale comportamento erano insorti contrasti con le persone che intendevano rimanere vicine alla tra cui la badante, sig.ra Per_1 Pt_1
o la aveva poi fatto eseguire accertamenti sulle proprie consistenze Per_1
patrimoniali, appurando l'esistenza di cospicue fuoriuscite, che avevano portato ad € 3.150,00 la provvista sul proprio conto corrente;
7 o in esito ad ulteriori accertamenti effettuati nel 2016, era risultato che, in data 29.12.2009, era stata venduta alla sig.ra (all'irrisorio prezzo di CP_1
€ 160.000,00, indicato come già pagato) la nuda proprietà dell'immobile ove la sig.ra viveva (in AR, viale Michelangelo); Per_1
o la sig.ra non conservava tuttavia alcun ricordo di tale atto di Per_1
compravendita (peraltro asseritamente stipulato presso la propria abitazione, ove sarebbe stato ricevuto anche il notaio rogante);
o il prezzo era stato pagato ottenendo la provvista mediante un bonifico tratto sul conto corrente intestato alla (ma su cui il sig. aveva la Per_1 CP_2
possibilità di operare);
o tale contratto era nullo in quanto frutto evidente di circonvenzione di incapace, oltre ad essere privo di causa (dal momento che, a fronte della formale intitolazione in termini di compravendita, si era trattato in realtà di una donazione, dal momento che il prezzo era stato pagato con denaro della stessa;
Per_1
• il predetto atto di citazione era stato notificato in data 21.9.2017, ma era poi emerso che, nella stessa data, era stato trascritto un atto di donazione da parte della sig.ra a favore della figlia ed avente ad oggetto l'immobile CP_1 Controparte_3
di cui al predetto contratto di compravendita di nuda proprietà del 29.12.2009;
• l'atto di donazione in questione, asseritamente posto in essere onde dare attuazione alle condizioni indicate nella separazione consensuale tra i coniugi e CP_1
(omologata nel 2017), era tuttavia in contrasto con il fatto che CP_2 CP_3
era economicamente autosufficiente, con un lavoro proprio e disponendo
[...]
altresì di beni immobili;
• era dunque interesse della sig.ra estendere le proprie contestazioni all'atto Per_1
di donazione predetto, convenendo quindi in giudizio anche Controparte_3 anche in considerazione della malafede di quest'ultima nel ricevere il bene in questione.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto l'accoglimento delle domande già ricordate nell'incipit della presente sentenza.
1.2) Con atti distinti, sia pure con il medesimo difensore, si erano costituiti in giudizio e contestando il fondamento CP_1 Controparte_2 Controparte_3
delle domande attoree.
1.2.1) La sig.ra aveva esposto che: CP_1
8 o era vero che la stessa ed il marito avevano prestato la propria opera CP_1
lavorativa, in varie forme, per la sig.ra ma non era vero che avessero mai Per_1
avuto la gestione di beni mobili o immobili;
o non era vero che avessero proceduto ad allontanare la dai propri parenti e Per_1
conoscenti e che fossero state tenute tutte le condotte di isolamento della stessa
Per_1
o non era vero che la provvista per il pagamento fosse stata tratta dal conto della
Per_1
o la sig.ra era pienamente capace di intendere e di volere, Per_1
o la causa in oggetto era una reazione alla causa di lavoro instaurata dalla nei CP_1
confronti della Per_1
1.2.1.1) La aveva quindi chiesto: “Voglia il Tribunale di AR respingere CP_1
la domanda attrice così come formulata perché infondata, non dovuta e non provata.
Vittoria di spese e di onorari”.
1.2.2) Il sig. aveva sostanzialmente reiterato le medesime Controparte_2
allegazioni della sig.ra salvo la notazione preliminare per cui non era dato CP_1
ravvisare alcun interesse processuale della sig.ra ad estendere nei confronti dello Per_1 stesso sig. gli effetti della declaratoria di nullità chiesta nell'atto di citazione CP_2
introduttivo del giudizio, essendo il sig. estraneo a tale atto. CP_2
1.2.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “Voglia il Tribunale di AR respingere la domanda attrice così come formulata perché infondata, non dovuta e non provata. Vittoria di spese e di onorari”.
1.2.3) aveva, infine, palesato la propria estraneità ai fatti lamentati Controparte_3
da parte attrice, evidenziando comunque come non potesse ravvisarsi alcun profilo di malafede a proprio carico.
1.2.3.1) Anche aveva quindi chiesto: “Voglia il Tribunale di Controparte_3
AR respingere le domande tutte formulate ex adverso perché infondate e non provate.
Vittoria di spese e di onorari”.
1.3) All'esito del decesso della sig.ra era avvenuta la costituzione in Per_1
giudizio della sig.ra allegando la propria qualità di erede della stessa sig.ra Pt_1 Per_1
e quindi riportandosi a tutti gli atti difensivi di quest'ultima.
1.4) Espletata istruttoria espletata mediante produzioni documentali, assunzione di prova orale ed esecuzione di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di AR aveva infine ritenuto che:
− “...parte attrice, onerata della dimostrazione delle circostanze idonee a configurare “abuso dello stato d'infermità o di deficienza psichica” di una
9 persona, pur non interdetta o inabilitata (art. 643 del c.p.), non ha fornito in alcun modo la prova di tali circostanze”;
− “Agli atti non è stata fornita alcuna prova, sia pur dal punto di vista indiziario o circa circostanze idonee a far ritenere la prova per presunzioni, dello stato di infermità o anche soltanto di una condizione di asservimento o dipendenza psicologica della Sig.ra al momento della cointestazione del C/C n. Per_1
53461, acceso presso la – Filiale di AR, al momento Controparte_4
del conferimento al della procura generale, in data 16.02.2009 e, CP_2
soprattutto al momento della stipulazione del contratto di compravendita del
21.12.09, questi ultimi redatti per atto pubblico e, dunque, alla presenza del
Notaio il quale, in entrambe le occasioni, ha proceduto al rogito senza sollevare alcuna eccezione né richiedere alcuna certificazione medica”;
− “In contrario, anzi, depone il rigetto dell'istanza di nomina di amministratore di sostegno, presentata dalla stessa e udita all'udienza del 26.11.2013 Per_1
(quattro anni dopo). In detta udienza il Giudice Tutelare ha rilevato che la stessa
“è parsa pienamente orientata ed in grado di autodeterminarsi” nel mentre l'unica documentazione medica prodotta attesta unicamente una “grave psoriasi con interessamento secondario osseo grave e frequenti riacutizzazione mixoma atrio sinistro” ossia una patologia fisica, certamente seria, ma non tale ad indurre coinvolgimenti o scompensi nell'area psichica, in punto deficit di informazione e/o incapacità di valutare consapevolmente la convenienza delle scelte economiche coinvolgenti il proprio patrimonio. Nessun elemento può trarsi dall'età della stessa E, infine, in senso contrario depone il conferimento, in data Per_1
18.10.2017 (ossia, ben otto anni dopo) della procura al proprio difensore, ai fini della instaurazione del presente giudizio”;
− quanto poi alla domanda di declaratoria di nullità per mancanza di causa, “...la volontà di prevedere un trasferimento a titolo gratuito di un bene, contrariamente alla qualificazione dello stesso trasferimento a titolo oneroso (compravendita) configura la creazione di una volontà negoziale tesa a far figurare una situazione giuridica meramente apparente, rispetto a quella reale e, dunque, rientra nel fenomeno della simulazione, in merito alla dimostrazione della quale l'Art 1417 e del c.c. nega la prova per testimoni, ove la domanda sia proposta dalle parti - come è nel caso di specie, e salva la ipotesi in cui la domanda sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato - ciò che non è nel caso di specie, nel quale non è prospettata, come tale, l'illiceità di un contratto di donazione. A prescindere da ciò, nessuna dimostrazione parte attrice ha fornito, nel caso che
10 occupa, circa l'esistenza di un accordo simulatori ho tra le parti, né ha richiesto di fornire tale circostanza, tramite testimoni o producendo controdichiarazione scritta”;
− “Sotto altro profilo, ove si intendesse valorizzare la circostanza per la quale il con-tratto stipulato il 21/12/2019 sarebbe invalido in quanto l'acquirente- convenuta-Gnassi avrebbe ottenuto con inganno il denaro necessario al pagamento del prezzo, tale inganno non sarebbe per ciò stesso idoneo a qualificare il contratto come nullo per illiceità della causa, né per illiceità dei motivi o per altra delle ragioni descritte dall'Art 1418 del c.c.. Se mai, allegando che la volontà di stipulare il contratto sarebbe stata viziata per effetti di artifici o raggiri, lo strumento appropriato sarebbe stato la domanda volta a farne dichiarare l'annullamento, per vizio di dolo causam dans, ex art. 1427, 1439 del c.c.. A tutto concedere, potrebbe configurarsi nella specie una responsabilità di tipo extra-contrattuale per l'illiceità del comportamento tenuto da una delle parti nella fase esecutiva del contratto (art. 2043 del c.c.): responsabilità della quale parte attrice, anche in tal ca-so onerata per il principio di cui all'Art 2697 del c.c., non ha fornito elementi di prova sufficiente a fondare il convincimento del
Giudice”;
− “Invero, anche la CTU depositata in data 23.07.2021, ha unicamente accertato che
(una parte del)la provvista del C/C n. 53461, acceso in data 19.12.2008 presso la
, era stata creata mediante Controparte_4
assegni (emessi dal 19/12/08 al 30/06/09, ma dei quali non è stato possibile ricavare la identità dei traenti), e grazie al riscatto di due polizze vita. Tuttavia, lo stesso CTU “non ha trovato all'interno del fascicolo nessun documento bancario inerente il conto corrente 53191 presso Controparte_4
intestato a e né al conto corrente che gli stessi intrattenevano CP_2 CP_1 presso l'Agenzia 7 del Monte dei Paschi di Siena. Risulta invece tra la documentazione, … assegno circolare n.708/6050388347-03 (…) di euro
160.000,00 emesso da banca Monte dei Pa-schi di Siena Ag.7 a favore di Per_1
a fronte del pagamento da parte di del prezzo della
[...] CP_1 compravendita della nuda proprietà dell'immobile di Viale Michelangelo 94 come specificato nell'atto a rogito Notaio del 21 dicembre 2009 Persona_8
Repertorio n.17312 Raccolta n. 6408” (p. 7). Nessun documento bancario fa esplicito riferimento al contratto di compravendita de quo;
nessun documento bancario inerente il c/c 53191 risulta riconducibile ai convenuti né collegato al
C/C da essi accesso presso MPS”;
11 − erano assorbite le ulteriori domande attoree.
1.4.1) Il Tribunale di AR aveva infine reso la seguente statuizione: “- Rigetta le domande proposte da , nella sua qualità di erede di , Parte_1 Persona_1
nei confronti di , , ; - Condanna Controparte_3 CP_1 Controparte_2 [...]
alle spese di giudizio per € 7.795,00 oltre accessori, come da motivazione;
- Parte_1
Condanna alle spese di C.T.U. per € 4.857,00, oltre accessori, come Parte_1 da motivazione”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello la sig.ra Pt_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “VIOLAZIONE ART. 1418 CO. 1 C.C. - VIOLAZIONE ARTT. 115 E 116 C.P.C.:
OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE ACQUISITE NEL CORSO DEL
GIUDIZIO DI PRIME CURE”, contestando la valutazione fornita dal giudice di prime cure alle risultanze istruttorie disponibili, in particolare quelle orali;
2°. “VIOLAZIONE ARTT. 1325 CO. 1 C.C. E 1418 CO. 2 C.C. – VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C.: OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE
DOCUMENTALI, ANCHE AVENTI FEDE PRIVILEGIATA, ACQUISITE NEL
PROCEDIMENTO DI PRIME CURE – OMESSA VALUTAZIONE DI UN
DOCUMENTO DECISIVO – OMESSA RINNOVAZIONE DELLA CTU –
MOTIVAZIONE ILLOGICA”, lamentando l'omessa considerazione, da parte del
Tribunale di AR, delle prove documentali dimesse dall'attrice e, tra di esse, del verbale della Guardia di Finanza della PA di AR, relativo alla questione della provenienza del denaro utilizzato per il pagamento del prezzo della compravendita oggetto di causa;
3°. “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1417 C.C. –
TRAVISAMENTO DEI FATTI - ILLOGICITA' E CONTRRADDITTORIETA'
DELLA MOTIVAZIONE– VIOLAZIONE ART. 1362 C.C. – NULLITA' DELLA
SENTENZA PER MOTIVAZIONE APPARENTE -VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C.
– VIZIO DI ULTRAPETITUM –VIZIO DI OMESSA PRONUNCIA”, rilevando l'incongruità della valutazione del Tribunale secondo cui le parti avrebbero voluto porre in essere un atto simulato, trattandosi di circostanza mai prospettata da parte attrice.
2.1.1) L'appellante ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti domande (con formulazione poi richiamata, come ricordato in epigrafe, in sede di precisazione delle conclusioni): “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in totale riforma della sentenza n. 178/2022 emessa dal Tribunale
Ordinario di AR, Sez. Civile, Giudice dott. Fabrizio Pieschi, depositata in data
12 15.02.2022 e notificata a mezzo pec in data 24.02.2022, relativa al procedimento avente
N.R.G. 3792/2017, accogliere la domanda della odierna appellante e, per l'effetto: 1) In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.; 2) In via principale: (A1) - con riferimento al contratto di compravendita, di cui all'atto rogato per AR Dott. il giorno Per_2 Per_3
21.12.2009 (Rep. N. 17.312 /Racc. N. 6.408), apparentemente stipulato tra Per_1
, quale venditrice, e , quale acquirente, alla stipulazione del quale
[...] CP_1
contratto , nato il [...] ad [...], coniuge di , ha Controparte_2 CP_1
partecipato, dichiarando di essere in esso appositamente intervenuto al fine di espressamente riconoscere e confermare che il proprio coniuge ha pagato il prezzo della compravendita “con denaro ricavato dal trasferimento di beni suoi personali”, per cui
[così è scritto nell'atto] l'acquisto stesso rimane espressamente escluso dalla comunione legale dei beni vigente tra detti coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 179, lett. f) ed ultimo comma, del codice civile”, nel merito, preliminarmente (a) accertare e dichiarare che i coniugi e hanno mentito nell'affermare che il CP_1 Controparte_2
prezzo della compravendita venne pagato con denaro ricavato dal trasferimento di beni personali di , mentre, in realtà, il denaro con cui venne pagato il prezzo CP_1
della compravendita, come entrambi i coniugi ben sapevano, era stato attinto con inganno
- ovverosia adducendo una falsa motivazione - esclusivamente dal conto corrente n.
53461 esistente presso la – Filiale di Controparte_4
AR, il cui saldo faceva capo ed apparteneva, in linea sostanziale, dominicale, alla sola
, (b) dichiarare, pertanto, che la emananda sentenza, recante la Persona_1
declaratoria di nullità del contratto di compravendita del diritto di nuda proprietà, di cui all'atto rogato addì 21.12.2009, farà stato e sarà opponibile a tutti gli effetti di Per_2
legge anche nei confronti di;
(A2) - Nullità del contratto ex art. 1418 co. Controparte_2
1 c.c. perché contrario a norme imperative: ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1418,
1° comma, c.c., dichiarare la nullità del contratto di compravendita del diritto di nuda proprietà, di cui all'atto rogato per AR Dott. il giorno 21.12.2009 Per_2 Per_3
(Rep. N. 17.312 / Racc. N. 6.408), stipulato tra e con la Persona_1 CP_1
partecipazione di , siccome tale contratto è contrario a norme imperative Controparte_2
in quanto costituisce la risultante della circonvenzione di incapace e comunque della induzione a stipulare perpetrata ad opera di e , con il CP_1 Controparte_2
concorso dei loro stessi familiari, in danno di , e che, pertanto, esso è Persona_1
inidoneo a produrre qualsivoglia forma di trasferimento, incluso il trasferimento del diritto di nuda proprietà, quale è stato dedotto ad oggetto del contratto stesso, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di AR - Agenzia del Territorio - Servizio di
13 Pubblicità Immobiliare - di procedere, con esonero da qualsivoglia responsabilità al riguardo, alla cancellazione della trascrizione dell'atto, recante il contratto di compravendita stipulato in data 21.12.2009 ai rogiti del Notaio Dott. Per_2 Per_3
(Rep. n. 17312 / Racc. n. 6.408), eseguita in data 29.12.2009 al Reg. Gen. N. 22766-Reg.
Part. N. 14824 a favore di e contro , (A3) - Nullità del CP_1 Persona_1
contratto ex art. 1418 co. 2 c.c. ed ex art. 1325 co. 1 n. 2 c.c. per mancanza di causa: altresì dichiarare la nullità del contratto di compravendita del diritto di nuda proprietà, di cui all'atto rogato per AR Dott. addì 21.12.2009 (Rep. N. 17.312 Per_2 Per_3
/ Racc. N. 6.408), stipulato tra e con la partecipazione Persona_1 CP_1 di , giusta quanto dispone l'art. 1418, 2° comma, c.c., considerato che il Controparte_2
contratto è mancante della causa, requisito essenziale ex art. 1325, 1° comma, numero 2),
c.c., giacché in esso è scritto che le parti hanno voluto porre in essere il contratto di compravendita del diritto di nuda proprietà di un immobile, ma in realtà risulta con tutta evidenza che la parte venditrice ha trasferito tale diritto a mero titolo gratuito, essendo stato pagato il prezzo corrispettivo, dovutole per la vendita, con denari attinti con inganno da un conto corrente, il cui saldo apparteneva soltanto ed esclusivamente ad essa stessa parte venditrice;
(A4) - sia in dipendenza di quanto sarà stabilito circa i precedenti punti (A2) e/o (A3) delle presenti conclusioni sia ai sensi e per gli effetti, di cui all'art. 1418, 1° comma, c.c., per illiceità della causa e mancanza dell'oggetto dichiarare la nullità del contratto di “TRASFERIMENTO IMMOBILIARE A TITOLO GRATUITO IN
ADEMPIMENTO DI ACCORDI ASSUNTI IN SEDE DI VERBALE DI OMOLOGA DI
SEPARAZIONE PERSONALE CONSENSUALE TRA CONIUGI E RINUNCIA DI
DIRITTO DI USUFRUTTO A TITOLO GRATUITO” rogato per AR Dott. Per_5
18.09.2017 (Rep. n. 143613 / Racc. n. 26857), stipulato tra , Persona_9 CP_1
e , tramite il quale - in esecuzione ed adempimento Controparte_3 Controparte_2 dell'obbligo da essa assunto, costituente una condizione della separazione personale dal marito , con presa d'atto da parte di questi, separazione personale che Controparte_2
tuttavia sarà chiesto venga dichiarata essere inficiata da nullità perché viziata da simulazione – essa , in primo luogo, «…cede e trasferisce alla signora CP_1
, che allo stesso titolo accetta ed acquista, la nuda proprietà (gravata da Controparte_3
usufrutto di un mezzo a favore di , nata in [...] il [...], e di Persona_1
un mezzo a favore di essa ) di porzioni del fabbricato posto in AR, CP_1
Viale Michelangelo n. 94, e più precisamente: -appartamento ad uso di civile abitazione su tre piani fuori terra (piano terreno, piano ammezzato e piano primo), composto da vano scala, ripostiglio, centrale termica e locale tecnico al piano terra, quattro locali tecnici al piano ammezzato (cui è possibile accedere sia dal vano scala interno che da una
14 scala esterna) e da cucina, due bagni, due camere, due soggiorni, tinello, studio, disimpegno e terrazzo al piano primo, censito in Catasto Fabbricati del Comune di
AR, in ditta aggiornata, Sezione A foglio 126, particella 20 subalterno 14, Viale
Michelangelo n. 94, piano T/1, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 3, vani 10, rendita euro 774,69, come da planimetria a corredo della denuncia di variazione per diversa distribuzione della U.I. e fusione protocollo n. 22212.1/1991 del 18.06.1991; - appartamento ad uso di civile abitazione al piano secondo (con entrata dal piano terra, a comune con l'appartamento di cui sopra), composto da cucina, bagno, due camere, due soggiorni, studio e quattro disimpegni, censito in Catasto Fabbricati del Comune di
AR, in ditta aggiornata, Sezione A foglio 126, particella 20 subalterno 19, Viale
Michelangelo n. 94-98, piano T/3, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 4, vani 7,5, rendita euro 522,91; particella 55 subalterno 19 – graffata;
come da planimetria a corredo della denuncia di variazione per fusione protocollo n. 2646.1/2000 del
21.07.2000; -tre locali autorimessa e un forno al piano terra, tutti accessibili dal retro del fabbricato, censiti in Catasto Fabbricati del Comune di AR, in ditta aggiornata,
Sezione A foglio 126, particella 21 subalterno 8, Viale Michelangelo, piano T, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5, mq. 19, rendita euro 64,76; particella 21 subalterno
9, Viale Michelangelo, piano T, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5, mq. 15, rendita euro 51,13; particella 21 subalterno 10, Viale Michelangelo, piano T, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5, mq. 10, rendita euro 34,09; particella 21 subalterno 11, Viale
Michelangelo, piano T, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 1, mq. 12, rendita euro
13,63; come da planimetria a corredo della denuncia di variazione per divisione in separate porzioni n. 22210.1/1991 del 18.06.1991; il tutto corredato da piazzale ad uso di accessi, da giardino e da corte con legnaia pertinenziali, censiti in Catasto Fabbricati del
Comune di AR, in ditta aggiornata, Sezione A foglio 126, particella 21 subalterno 12,
Viale Michelangelo, piano T, area urbana di mq. 19; particella 21 subalterno 6, Viale
Michelangelo, piano T, area urbana;
particella 21 subalterno 4 (corte con legnaia – bene comune non censibile ai subalterni 6,8,9,10 e 11 della particella 21). Danno atto le parti che la presente cessione, costituente adempimento dell'obbligo portato dall'omologa di separazione personale tra coniugi, come in premessa specificato, è effettuata senza corrispettivo...», in secondo luogo «dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia a titolo gratuito e con spirito di liberalità, a favore della figlia signora , che allo Controparte_3
stesso titolo accetta e riceve, alla quota indivisa di un mezzo di usufrutto alla medesima spettante sugli immobili di cui al precedente articolo 1, che qui di seguito devono intendersi come per esteso integralmente riportati nella loro esatta ubicazione, consistenza, dati catastali e confini come per legge…», precisando che «…Più in generale
15 è compresa nella cessione e nella rinuncia la comproprietà sugli elementi comuni dell'intero edificio da ritenersi condominiali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1117 del
Codice Civile, con relativi diritti ed oneri connessi»; (A5) - ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 2652, 1° comma, 6), c.c. accertare e dichiarare che , Controparte_3
rispetto al già ricordato atto è terzo acquirente non di buona fede e che, Per_5
pertanto, la sentenza, che accoglierà una o più delle domande come sopra proposte da
, sarà opponibile a , e Persona_1 Controparte_3 CP_1 CP_2
, caducandone tutti gli effetti, nessuno escluso, per qualsivoglia connessione o
[...]
titolo riconducibili a tale stesso contratto;
(A6) - condannare e CP_1 CP_2
, tra loro in solido, a restituire e dare alla Sig.ra n.q. di erede
[...] Parte_1 di la somma di € 28.000,00 (ventottomila/00), pari alla differenza tra la Persona_1 somma di € 188.000,00 (centoottantottomila/00) illegittimamente attinta dal conto corrente n. 53.461, nella sostanza e sul piano dominicale facente capo alla sola Per_1
, esistente presso la Filiale di
[...] Controparte_4
AR, accreditata mediante giroconto nel conto corrente n. 53.191, esistente presso tale stessa Filiale, cointestato a e , e la somma di € Controparte_2 CP_1
160.000,00 (centossentamila/00), dagli stessi ad essa restituita sotto Persona_1
forma di pagamento del prezzo (doc. 18) della apparente compravendita del diritto di nuda proprietà, di cui all'atto rogato per AR Dott. addì 21.12.2009 Per_2 Per_3
(Rep. N. 17.312 / Racc. N. 6.408), con gli interessi calcolati, a datare dal 04 Dicembre
2009, sino al dì dell'effettivo pagamento, al saggio annuo eguale a quello, che sarebbe stato corrisposto su tale stessa somma dalla Banca depositaria, quale sarà accertato in corso di causa;
3) In subordine, ove l'Ecc.ma Corte d'Appello adita non ritenga dichiarare la nullità del contratto di compravendita del diritto di nuda proprietà, di cui all'atto rogato per AR Dott. il giorno 21.12.2009 (Rep. N. 17.312 / Per_2 Per_3
Racc. N. 6.408), stipulato tra e con la partecipazione di Persona_1 CP_1
, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1418, 1° comma, c.c. e/o ai Controparte_2 sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1418, 2° comma, c.c. per mancanza della causa, requisito essenziale del negozio giuridico ex art. 1325, 1° comma, n. 2), c.c. ovvero per gli altri e diversi motivi che siano ritenuti dal Tribunale, condannare e CP_1
, tra loro in solido, a restituire e dare alla Sig.ra Controparte_2 Parte_3 di erede di anche la somma di € 188.000,00 (centoottantottomila/00) da Persona_1
essi o quantomeno da illegittimamente e con inganno attinta dal conto Controparte_2
corrente n. 53.461, il cui saldo faceva capo ed apparteneva in linea sostanziale e dominicale ad essa sola , esistente presso la Persona_1 Controparte_4
– Filiale di AR, accreditata mediante giroconto nel conto
[...]
16 corrente n. 53.191, esistente presso tale stessa Filiale, cointestato a e Controparte_2
, con gli interessi calcolati, a datare dal 04 Dicembre 2009, sino al dì CP_1 dell'effettivo pagamento, al saggio annuo eguale a quello, che sarebbe stato corrisposto su tale stessa somma dalla Banca depositaria, quale sarà accertato in corso di causa;
4) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.. 5)
In via istruttoria, si reiterano qui di seguito le richieste già formulate nel corso del primo grado di giudizio e non ammesse, chiedendo pertanto che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita
Voglia: 1) disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto contraddittoria, illogica ed incompleta, pertanto inadeguata, per tutti i motivi di cui alle note di trattazione scritta relative alla udienza del 23.09.2021, depositate in data
03.09.2021; 2) disporre la esibizione, ex art. 210 c.p.c. rispettivamente a carico della
Controparte_4
e a carico della Agenzia 7 di AR della Banca MPS di tutta la documentazione oggetto delle istanze formulate dagli scriventi stessi alle pagine 6/19 e 7/19 della memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2), c.p.c. addì 31.10.2018, depositate nella stessa data del 31.10.2018;
3) ammettere i capitoli di prova testimoniale di cui alla memoria istruttoria ex art. 183
c.p.c., 6 comma, n. 2, non ammessi con l'ordinanza del 08.02.2019, per i motivi tutti di cui alla nota di trattazione scritta relativa alla udienza del 28.01.2021, depositata in data
07.01.2021”.
2.2) Il contraddittorio si è radicato con la costituzione in giudizio di tutti gli appellati, sigg.ri e che hanno contestato CP_1 Controparte_2 Controparte_3
le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, chiedendone la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante ha anzitutto rilevato
“...l'illegittimità e l'ingiustizia dell'impugnata sentenza per aver il Giudice di prime cure volutamente ed illegittimamente ignorato le prove acquisite nel corso del primo grado, altresì ritenendo che le dette acquisizioni non potessero avere alcun valore probatorio in mancanza di un accertamento giudiziale del reato di circonvenzione di incapace”, evidenziando come l'accertamento di tale reato ben potesse essere svolto in via incidentale nel corso di un processo civile.
All'interno di tale prospettiva argomentativa, l'appellante ha poi esposto che:
− il giudice di prime cure aveva trascurato le prove orali acquisite nel processo e
“...volte alla dimostrazione del condizionamento operato dalla famiglia CP_2
17 nei confronti della Sig.ra posta dai primi in condizioni di CP_1 Per_1 isolamento dai propri amici e parenti e financo dal Parroco della Chiesa”;
− non era chiaro come avesse potuto il Tribunale di AR, da un lato, dare atto della “macchinosità” delle condotte tenute dalla coppia in Persona_7 occasione delle visite alla sig.ra e, dall'altro, ritenere che “...da ciò non Per_1
sia possibile inferire alcun elemento di valutazione a dimostrazione del condizionamento operato dalla famiglia;
Parte_4
− non era condivisibile la conclusione per cui non poteva attribuirsi valore alla deposizione testimoniale resa dalla sig.ra quando ancora non aveva assunto Tes_1
la qualità di parte del processo;
− il condizionamento psicologico realizzato a carico della sig.ra era stato Per_1 ampiamente dimostrato dall'istruttoria orale, atteso che “...i coniugi CP_1
e , con i loro figli e ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Per_3
attraverso un sistematico isolamento della sono riusciti ad allontanarla Per_1
dalla frequentazione di tutti i propri familiari ed amici, con i quali aveva sempre sino a quel tempo tenuto frequenti rapporti. Come sopra già precisato, la famiglia aveva finito per rendere indispensabile il proprio beneplacito allorché un CP_2 membro della famiglia o un amico della Sig.ra avesse voluto farle visita”; Per_1
− la sig.ra era di età avanzata ed in precarie condizioni di salute, come Per_1
riferito dal teste Tes_2
3.1.1) Il motivo è infondato, in base a vari ordini di considerazioni.
A) Anzitutto, sul piano della qualificazione della domanda, si ricorda come l'azione volta alla declaratoria di nullità di un contratto in quanto prospettato come effetto di circonvenzione di incapace si allochi sul piano applicativo dell'art. 1418 c.c., quale contratto nullo per contrasto con norma imperativa (cfr Cass. 10609 del 28.4.2017).
In quest'ottica, peraltro, è astrattamente condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui la ravvisabilità di una tale fattispecie di reato ben può essere accertata in via incidentale dal giudice civile nell'ambito di una controversia in cui tale nullità sia suscettibile di venire in rilievo.
Tale censura, tuttavia, non coglie nel segno.
Il Tribunale di AR, infatti, non ha ritenuto tout court che un simile accertamento incidentale fosse precluso al giudice civile ma ha ritenuto che il complesso di atti correlati al procedimento penale in corso (“...indagini delegate di Polizia
Giudiziaria, i verbali di sommarie informazioni rese dall'attrice e dalle Sig.re Per_1
nonché di interrogatorio del resi alla Guardia di Finanza, il Parte_2 Per_10 CP_2
rapporto del 14/12/17 della Questura di AR, la relazione di perquisizione svolta
18 presso l'abitazione dei convenuti, le schede dei rapporti informativi circa le attività investigative svolte sugli stessi, il decreto di citazione a giudizio dei Sig.ri ) non CP_2
fosse tale da integrare la dimostrazione del reato in questione, in assenza di un accertamento giudiziale del reato stesso in sede penale.
Del resto, in altra parte della sentenza, il Tribunale di AR ha preso in considerazione proprio le risultanze istruttorie disponibili, onde concludere che le stesse non erano idonee a sostenere un giudizio in ordine alla positiva ravvisabilità della circonvenzione di incapace lamentata dall'attrice (in prime cure) e dall'appellante (in questa sede) e, dunque, pienamente aderendo alla prospettata possibilità per il giudice civile di valutare incidentalmente l'esistenza del reato.
La censura, dunque, non è fondata laddove ha ascritto al Tribunale di AR un vizio della motivazione che, in effetti, non sussiste.
Altro e (ben) diverso profilo è infatti, rispetto a quello attinente ad una valutazione correlata all'impossibilità di accertare incidentalmente in sede civile l'esistenza del reato in questione, quello concernente invece la valutazione dell'efficacia probatoria delle risultanze emerse in sede di procedimento penale.
Ciò, peraltro, anche in considerazione del fatto che a quest'ultimo proposito,
l'appellante non ha esposto considerazioni di sorta volte ad evidenziare perché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale predetto, le risultanze in questione avrebbero dovuto condurre a ritenere sussistente il reato di circonvenzione di incapace.
Nessuno rilievo è stato infatti svolto con riferimento agli elementi istruttori indicati dal giudice di prime cure se non in relazione al verbale della Guardia di Finanza, che costituisce oggetto precipuo del secondo motivo di gravame.
B) Deve poi rilevarsi come la stessa odierna appellante abbia valorizzato le condotte tenute dalla coppia al fine di rendere difficoltose le visite fatte Persona_7
alla sig.ra da parenti e conoscenti. Per_1
Ciò (rimanendo all'interno della stessa prospettazione dell'appellante) onde evidenziare il “condizionamento” posto a carico della sig.ra dagli odierni Per_1
appellati.
Va tuttavia rilevato come proprio l'appellante non abbia esposto alcun elemento che, anche solo astrattamente, possa andare ad integrare gli estremi della circonvenzione di incapace in danno della sig.ra Per_1
La giurisprudenza di legittimità maturata in sede penale ha avuto modo di illustrare che “Il delitto di circonvenzione di incapace non postula che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermità psichica o da deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico che,
19 sebbene meno grave dell'incapacità, risulti idoneo a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva, che ne affievolisca le capacità critiche” (così, tra tante, Cass. 23823 del 24.2.2023).
L'appellante (ma, del resto, già l'attrice in prime cure) non ha operato allegazioni dell'esistenza di tale infermità o deficienza psichica, o anche solo di alterazione dello stato psichico atto a ridurre la sig.ra in una condizione di minorata capacità intellettiva, Per_1
con conseguente ricadute sul piano delle capacità di analisi critica della realtà.
L'epicentro delle allegazioni (sia della che della sig.ra è invece, Per_1 Pt_1
come visto, allocato sulla valorizzazione della condotta ostativa della coppia Per_11
rispetto alla frequentazione di amici e parenti della ma non constano
[...] Per_1 allegazioni specifiche concernenti un'attenuazione delle capacità intellettive della stessa sig.ra Per_1
Le uniche allegazioni correlate ad una simile evenienza, in effetti, risultano attenere:
− all'età della Per_1
− alle condizioni di salute della stessa.
Quanto all'età, è quasi pleonastico rilevare come tale profilo non possa (in assenza di qualsivoglia altro elemento di caratterizzazione) presentare alcuna rilevanza ai fini qui in esame, considerando anche che l'età della sig.ra al momento della stipula del Per_1
contratto era di 82 anni (essendo nata nel 1927 ed essendo il contratto del 2009), e quindi un età che, al netto di ogni altra considerazione, non consente di per sé di ritenere presuntivamente insorta un'attenuazione delle capacità critiche della stessa Per_1
Del resto, ad opinare diversamente, dovrebbero porsi analoghi dubbi sul rilascio della procura per l'instaurazione del giudizio di prime cure (nel 2017, a 90 anni di età della o del testamento olografo che ha istituto erede la sig.ra (nel 2018, a Per_1 Pt_1
91 anni di età della stessa . Per_1
Quanto poi alle condizioni di salute della predetta sig.ra valorizzate Per_1 dall'appellante mediante il richiamo della deposizione del teste si evidenzia come Tes_2
la stessa parte appellante abbia in proposito richiamato le dichiarazioni del predetto teste laddove è stato riferito che “nel 2007 la sig.ra fu ricoverata varie volte per i suoi Per_1 problemi con la psoriasi…… dal momento della sua malattia in poi la trovai molto provata fisicamente ed anche poco lucida, stava veramente male e si scambiava qualche parola con molta fatica. Direi dal 2007 in poi”: la sussistenza di una patologia fisica come la psoriasi è stata del tutto correttamente presa in considerazione dal giudice di prime cure ove è stato ritenuto che la stessa rappresenti “...una patologia fisica, certamente seria, ma non tale ad indurre coinvolgimenti o scompensi nell'area psichica, in punto deficit di
20 informazione e/o incapacità di valutare consapevolmente la convenienza delle scelte economiche coinvolgenti il proprio patrimonio”, mentre del tutto generico, poi, è il riferimento del teste al fatto che la fosse stata (senza specificazione delle Tes_2 Per_1
occasioni, del contesto, di quante volte ciò fosse avvenuto, di quali fossero gli elementi in base ai quali era insorta una percezione di questo tipo) “poco lucida”.
Significativamente, invece, parte appellante non risulta aver mosso contestazioni di sorta in ordine al rilievo del giudice di prime cure (invero costituente uno dei fondamenti della decisione in questione) secondo cui, rispetto ad un eventuale deterioramento delle condizioni psichiche della sig.ra “In contrario, anzi, depone il rigetto dell'istanza Per_1
di nomina di amministratore di sostegno, presentata dalla stessa e udita Per_1 all'udienza del 26.11.2013 (quattro anni dopo). In detta udienza il Giudice Tutelare ha rilevato che la stessa “è parsa pienamente orientata ed in grado di autodeterminarsi”.”.
C) Infine, sono fondate le censure concernenti il giudizio del Tribunale di AR sull'incapacità a testimoniare della sig.ra dato che la Corte di Cassazione ha Pt_1 condivisibilmente indicato che “Il giudizio sulla capacità del teste deve essere effettuato con riferimento al momento in cui la deposizione viene resa, restando irrilevante che, successivamente, il teste medesimo sia divenuto parte per successione "mortis causa" alla parte originaria” (cfr Cass. 22030 del 2.9.2008).
Tuttavia, il fatto che tale deposizione sia suscettibile di essere presa in considerazione non comporta conseguenze di sorta in ordine alle conclusioni qui raggiunte ai punti che precedono, atteso che la deposizione in questione risulta attenere, unicamente, alle stringenti modalità di controllo poste in essere dalla coppia in ordine Persona_7
alle visite da effettuare (da parenti ed amici) alla sig.ra come detto, tale aspetto è Per_1
tuttavia ininfluente al fine della specifica dimostrazione di una condizione di attenuazione delle capacità critiche in capo alla nell'ottica dell'individuazione -nel caso in Per_1
esame – di una fattispecie di circonvenzione di incapace.
3.2) Con il secondo motivo di appello è stata, come accennato, contestata la mancata valorizzazione da parte del giudice di prime cure del verbale della Guardia di
Finanza della PA di AR (dimesso da parte attrice in allegato alla seconda memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c.), concernente l'analisi della provenienza del denaro utilizzato per il pagamento del prezzo della compravendita del 21.12.2009.
Tale censura è stata sollevata da parte appellante onde:
− anzitutto, ritenere che il denaro predetto proveniva da un conto corrente intestato alla sig.ra Per_1
− quindi, pervenire alla conclusione “la detta vendita avrebbe dovuto essere dichiarata nulla dal Giudice di prime cure per mancanza di causa ai sensi del
21 combinato disposto degli artt. 1418 co. 2 c.c. e 1325 co. 1 n. 2) c.c., essendo evidente che il trasferimento del diritto sia in realtà avvenuto a titolo gratuito”.
3.2.1) Il motivo è infondato, già su un piano astratto, non essendo in radice condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui l'accertamento della provenienza del denaro da un conto corrente della sig.ra comporterebbe: Per_1
→ la gratuità del contratto;
→ la conseguente nullità dello stesso per mancanza di causa.
In proposito occorre infatti evidenziare come, anche ritenendo accertato che il denaro per il pagamento del prezzo provenisse da un conto della sig.ra ciò non Per_1
comporterebbe la gratuità del contratto in questione, essendo tale conclusione il frutto di un'indebita sovrapposizione tra il piano genetico del contratto e quello della sua esecuzione.
Sul piano della genesi, il contratto in esame è, e resta, una compravendita.
Sul piano esecutivo, il fatto che il prezzo possa essere stato pagato con denaro della stessa sig.ra non comporta la gratuità del contratto stesso ma, se del caso (e Per_1
previo riscontro di ogni altro elemento necessario a tal fine), la ravvisabilità di un reato di furto e/o di appropriazione indebita, rilevante sul piano della responsabilità extracontrattuale e degli obblighi risarcitori incombenti sugli autori di tale condotta, ma irrilevante sul piano della validità ab origine del contratto.
Né, all'evidenza, ciò potrebbe mai comportare una nullità del contratto per assenza di causa, proprio in considerazione della non condivisibilità di un approccio interpretativo volto a riverberare sulla fase genetica del contratto le conseguenze insorte sul piano esecutivo dello stesso.
3.3) Con il terzo motivo di appello, infine, l'appellante ha contestato la decisione ultra petita da parte del Tribunale, laddove era stato ritenuto che l'ipotesi della gratuità di un contratto oneroso avrebbe potuto integrare gli estremi di una simulazione contrattuale, di cui non constava tuttavia alcuna dimostrazione (peraltro da fornirsi nei limiti stabiliti dalla normativa codicistica).
3.3.1) Il motivo non è suscettibile di accoglimento.
In proposito si ricorda come si sia già rilevato supra che, nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna ipotesi di simulazione.
Si è parimenti già indicato come ciò, peraltro, non abbia ricadute di sorta sulla decisione della causa.
In ogni caso preme rilevare come il giudice di prime non abbia espressamente qualificato l'ipotesi in oggetto come integrante una simulazione contrattuale, essendosi limitato ad indicare che “.la volontà di prevedere un trasferimento a titolo gratuito di un
22 bene, contrariamente alla qualificazione dello stesso trasferimento a titolo oneroso
(compravendita) configura la creazione di una volontà negoziale tesa a far figurare una situazione giuridica meramente apparente, rispetto a quella reale e, dunque, rientra nel fenomeno della simulazione” (per poi concludere nel senso della non ravvisabilità di una simile figura), in relazione alle allegazioni attoree correlate alla dedotta, per il caso di specie, ipotesi di nullità del contratto per mancanza di causa.
4) Occorre a questo punto rilevare come parte appellante abbia reiterato, nelle conclusioni formulate nel presente grado di giudizio, non solo le domande concernenti la validità del contratto e le conseguenze derivanti dalla dedotta invalidità dello stesso (e cioè le domande formalizzate ai punti A1, A2, A3, A4 ed A5), ma anche le domande di condanna della e del alla restituzione dell'importo di € 28.000,00 CP_1 CP_2
(formulata al punto A6) e di condanna degli stessi “ove l'Ecc.ma Corte d'Appello adita non ritenga dichiarare la nullità del contratto di compravendita del diritto di nuda proprietà” alla restituzione dell'importo di € 188.000,00.
4.1) Dal tenore della formulazione delle conclusioni dell'appellante risulta, peraltro, come anche la domanda di condanna formulata al punto A6 sia stata avanzata con riferimento, e quale conseguenza, dell'accoglimento di qualcuna delle domande di declaratoria di nullità del contratto in oggetto, sì che, una volta respinti i motivi di gravame concernenti la reiezione delle domande predette, anche la domanda stessa non risulta più suscettibile di essere presa in considerazione.
4.2) Per quanto invece concerne la domanda di restituzione dell'importo di €
188.000,00 deve rilevarsi come la stessa sia stata reiterata nella presente sede (in via formalmente subordinata rispetto alle domande correlate alla nullità della compravendita oggetto di causa e con espresso riferimento all'ipotesi di loro reiezione) adducendo che tale somma sarebbe stata “...illegittimamente e con inganno attinta dal conto corrente n.
53.461, il cui saldo faceva capo ed apparteneva in linea sostanziale e dominicale ad essa sola , esistente presso la Persona_1 Controparte_4
– Filiale di AR, accreditata mediante giroconto nel conto corrente n. 53.191, esistente presso tale stessa Filiale, cointestato a e ”. Controparte_2 CP_1
4.2.1) In quest'ottica occorre preliminarmente ricordare che:
a) il primo motivo di gravame attiene unicamente alla decisione del giudice di prime cure di ritenere non ravvisabile, nel caso di specie, un'ipotesi di circonvenzione di incapace, con tutte le conseguenze da ciò derivanti in punto di validità del contratto;
b) il secondo motivo di gravame concerne, invece, la lamentata omissione della valutazione della rilevanza del verbale della Guardia di Finanza che,
23 nell'impostazione argomentativa dell'appellante, avrebbe dimostrato che il denaro per l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile era proveniente da un conto corrente della ma: Per_1
• tale contestazione (che, in astratto, potrebbe aver rilevanza anche con riferimento alla predetta domanda di restituzione), risulta tuttavia espressamente, formalmente ed unicamente avanzata con riferimento, ancora una volta, ai profili concernenti la nullità del contratto, dal momento che il rilievo argomentativo svolto dall'appellante sul punto - all'esito dell'esposizione dei motivi per cui il verbale predetto avrebbe dovuto essere preso in considerazione - risulta solamente quello per cui “...la detta vendita avrebbe dovuto essere dichiarata nulla dal Giudice di prime cure per mancanza di causa ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 co. 2 c.c. e
1325 co. 1 n. 2) c.c., essendo evidente che il trasferimento del diritto sia in realtà avvenuto a titolo gratuito”;
• parte appellante ha, nel contesto del motivo di appello in oggetto, ribadito che:
o “Dall'omessa, erronea ed arbitraria valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio ne è conseguita la violazione anche degli artt.
1325 co. 1 e 1418 co. 2 c.c., posto che dalle risultanze istruttorie è emerso chiaramente che il prezzo della compravendita in oggetto fu pagato per intiero con denaro della (parte venditrice) e che Per_1
quindi il contratto de quo non poteva (e non può) che essere considerato nullo per mancanza di causa”;
o “Il ragionamento seguito dal Giudice di prime cure su tale punto è totalmente illogico, posto che l'accertamento della circostanza per cui il prezzo della compravendita fu pagato con denaro proveniente in realtà dalla sola (parte venditrice) e quindi che i coniugi Per_1
hanno mentito nel dichiarare che il prezzo sarebbe Persona_7
stato pagato tramite il ricavato del trasferimento di beni personali della costituisce un antecedente logico necessario per addivenire CP_1
alla declaratoria di nullità del contratto per mancanza di causa, e non viceversa”;
o così nuovamente evidenziando come le censure in questione siano state mosse nell'esclusiva ottica argomentativa correlata ai profili di nullità del contratto;
24 c) il terzo motivo di gravame non ha, come visto, alcuna correlazione con la domanda di condanna in oggetto, concernendo unicamente la doglianza concernente il carattere ultra petita della valutazione in ordine alla simulazione contrattuale.
4.2.2) Le considerazioni che precedono comportano dunque che, con l'appello in oggetto, non sia stata mossa alcuna impugnazione nei confronti della parte della sentenza con cui è stata respinta la domanda di restituzione predetta, sì che anche tale domanda non risulta (più) suscettibile di essere presa in considerazione nella presente sede.
5) Le considerazioni sin qui esposte determinano, in ultimo, la reiezione delle istanze istruttorie reiterate dall'appellante nel presente grado di giudizio, con riferimento sia alla rinnovazione della CTU, sia all'ammissione dei mezzi di prova orale non accolti in prime cure, attenendo a circostanze non rilevanti ai fini della decisione.
6) Il gravame deve quindi essere integralmente respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00 (in considerazione del valore della causa, come determinato ai sensi dell'art. 12 c.p.c., con riferimento dunque al valore del bene oggetto del contratto, essendo in contestazione – per effetto della dedotta nullità – l'intera compravendita del 29.12.2009) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
6.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 178/2022 del Tribunale di AR, così Parte_1
statuisce:
1) respinge l'appello;
25 2) condanna parte appellante a rifondere agli appellati Parte_1 CP_1
e le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € Controparte_2 Controparte_3
14.317,00 per compenso, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove Parte_1
dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 610/2022
promossa da:
, nella qualità di erede di elettivamente domiciliata Parte_1 Persona_1
in Roma presso lo studio dell'Avv. Alfonso Di Benedetto, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Tatiana Cosimi, come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, e , tutti elettivamente domiciliati in CP_1 Controparte_2 Controparte_3
AR presso lo studio dell'Avv. Leone Provenzal, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 178/2022 del Tribunale di AR CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “si riporta integralmente al proprio atto di citazione in appello ed alle conclusioni in esso riportate, da intendersi qui integralmente richiamate, di cui chiede l'accoglimento ed impugna e contesta tutto quanto ex adverso assunto ed eccepito in quanto infondato siain fatto che in diritto oltre che non provato. La difesa di parte appellante insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie già formulate nel corso del giudizio di primo grado e non ammesse nonché reiterate in sede di appello e pertanto chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia: 1) disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto contraddittoria, illogica ed incompleta, pertanto inadeguata, per tutti i motivi di cui alle note di trattazione scritta relative alla udienza del
23.09.2021, depositate in data 03.09.2021; 2) disporre l'esibizione, ex art. 210 c.p.c. rispettivamente a carico della Controparte_4
e a carico della Agenzia Banca MPS di
[...] Controparte_5
tutta la documentazione oggetto delle istanze formulate dagli scriventi stessi alle pagine
6/19 e 7/19 della memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2), c.p.c. addì 31.10.2018, depositate nella stessa data del 31.10.2018; 3) ammettere i capitoli di prova testimoniale di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., 6 comma, n. 2, non ammessi con l'ordinanza del
08.02.2019, per i motivi tutti di cui alla nota di trattazione scritta relativa alla udienza del
28.01.2021, depositata in data 07.01.2021”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Firenze respingere l'appello proposto da avverso la Sentenza n° 178/22 del Tribunale di Parte_1
AR, perché infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare la suddetta sentenza.
Vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio. In via istruttoria, si oppone alle richieste formulate di rinnovazione di CTU, di esibizione ex. art 210 cpc di documentazione bancaria e di prova per testi. Per quanto concerne il rinnovo della CTU, non sussistendo i gravi motivi ex. art. 196 cpc (inadeguatezza metodologia , inosservanza termini, mancanza contraddittorio) , in quanto i risultati della perizia sono soddisfacenti ed idonei al raggiungimento del convincimento da parte del Giudice, anche all'esito dell'ulteriore attività istruttoria svolta...”
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 178/2022 del Parte_1
Tribunale di AR, con la quale erano state respinte le domande originariamente avanzate dalla sig.ra del seguente tenore (come oggetto della Persona_1
2 precisazione nelle note dimesse in prime cure, in data 19.11.2021, dalla predetta sig.ra quale erede della stessa sig.ra : “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, adversis Pt_1 Per_1 reiectis, con riferimento al contratto di compravendita, di cui all'atto rogato per AR
Dott. il giorno 21.12.2009 (Rep. N. 17.312 / Racc. N. 6.408), Per_2 Per_3
apparentemente stipulato tra , quale venditrice, e , quale Persona_1 CP_1
acquirente, alla stipulazione del quale contratto , nato il [...] ad [...]
AR, coniuge di , ha partecipato, dichiarando di essere in esso CP_1
appositamente intervenuto al fine di espressamente riconoscere e confermare che il proprio coniuge ha pagato il prezzo della compravendita “con denaro ricavato dal trasferimento di beni suoi personali”, per cui [così è scritto nell'atto] l'acquisto stesso rimane espressamente escluso dalla comunione legale dei beni vigente tra detti coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 179, lett. f) ed ultimo comma, del codice civile”, nel merito, preliminarmente, (a) accertare e dichiarare che i coniugi e CP_1 CP_2
hanno indubitabilmente mentito nell'affermare che il prezzo della compravendita
[...]
venne pagato con denaro ricavato dal trasferimento di beni personali di , CP_1
mentre, in realtà, il denaro, con cui venne pagato il prezzo della compravendita, come entrambi i coniugi ben sapevano, era stato attinto con inganno - ovverosia adducendo una falsa motivazione - esclusivamente dal conto corrente n. 53461 esistente presso la
[...]
– Filiale di AR, il cui saldo faceva capo ed Controparte_4
apparteneva, in linea sostanziale, dominicale, alla sola , (b) dichiarare, Persona_1
pertanto, che la emananda sentenza, recante la declaratoria di nullità del contratto di compravendita del diritto di nuda proprietà, di cui all'atto rogato addì Per_2
21.12.2009, farà stato e sarà opponibile a tutti gli effetti di legge anche nei confronti di
, quindi, (A1) ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1418, 1° comma, Controparte_2
c.c., dichiarare la nullità del contratto di compravendita del diritto di nuda proprietà, di cui all'atto rogato per AR Dott. il giorno 21.12.2009 (Rep. N. Per_2 Per_3
17.312 / Racc. N. 6.408), stipulato tra e con la Persona_1 CP_1
partecipazione di , siccome tale contratto è contrario a norme imperative Controparte_2
in quanto costituisce la risultante della circonvenzione di incapace e comunque della induzione a stipulare perpetrata ad opera di e , con il CP_1 Controparte_2
concorso dei loro stessi familiari, in danno di , e che, pertanto, esso è Persona_1
inidoneo a produrre qualsivoglia forma di trasferimento, incluso il trasferimento del diritto di nuda proprietà, quale è stato dedotto ad oggetto del contratto stesso, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di AR - Agenzia del Territorio - Servizio di
Pubblicità Immobiliare - di procedere, con esonero da qualsivoglia responsabilità al riguardo, alla cancellazione della trascrizione dell'atto, recante il contratto di
3 compravendita stipulato in data 21.12.2009 ai rogiti del Notaio Dott. Per_2 Per_3
(Rep. n. 17312 / Racc. n. 6.408), eseguita in data 29.12.2009 al Reg. Gen. N. 22766-Reg.
Part. N. 14824 a favore di e contro , (A2) altresì CP_1 Persona_1
dichiarare la nullità del contratto di compravendita del diritto di nuda proprietà, di cui all'atto rogato per AR Dott. addì 21.12.2009 (Rep. N. 17.312 / Per_2 Per_3
Racc. N. 6.408), stipulato tra e con la partecipazione di Persona_1 CP_1
, giusta quanto dispone l'art. 1418, 2° comma, c.c., considerato che il Controparte_2
contratto è mancante della causa, requisito essenziale ex art. 1325, 1° comma, numero 2),
c.c., giacché in esso è scritto che le parti hanno voluto porre in essere il contratto di compravendita del diritto di nuda proprietà di un immobile, ma in realtà risulta con tutta evidenza che la parte venditrice ha trasferito tale diritto a mero titolo gratuito, essendo stato pagato il prezzo corrispettivo, dovutole per la vendita, con denari attinti con inganno da un conto corrente, il cui saldo apparteneva soltanto ed esclusivamente ad essa stessa parte venditrice;
(A3) sia in dipendenza di quanto dal Tribunale sarà stabilito circa i precedenti punti (A1) e/o (A2) delle presenti conclusioni sia ai sensi e per gli effetti, di cui all'art. 1418, 1° comma, c.c., per illiceità della causa e mancanza dell'oggetto dichiarare la nullità del contratto di “TRASFERIMENTO IMMOBILIARE A TITOLO
GRATUITO IN ADEMPIMENTO DI ACCORDI ASSUNTI IN SEDE DI VERBALE DI
OMOLOGA DI SEPARAZIONE PERSONALE CONSENSUALE TRA CONIUGI E
RINUNCIA DI DIRITTO DI A TITOLO GRATUITO” rogato per AR Per_4
Dott. addì 18.09.2017 (Rep. n. 143613 / Racc. n. 26857), stipulato tra Per_5 Per_6
, e , tramite il quale - in esecuzione ed CP_1 Controparte_3 Controparte_2 adempimento dell'obbligo da essa assunto, costituente una condizione della separazione personale dal marito , con presa d'atto da parte di questi, separazione Controparte_2
personale che tuttavia sarà chiesto venga dichiarata essere inficiata da nullità perché viziata da simulazione – essa , in primo luogo, «…cede e trasferisce alla CP_1
signora , che allo stesso titolo accetta ed acquista, la nuda proprietà Controparte_3
(gravata da usufrutto di un mezzo a favore di , nata in [...] il 9 Agosto Persona_1
1927, e di un mezzo a favore di essa ) di porzioni del fabbricato posto in CP_1
AR, Viale Michelangelo n. 94, e più precisamente: -appartamento ad uso di civile abitazione su tre piani fuori terra (piano terreno, piano ammezzato e piano primo), composto da vano scala, ripostiglio, centrale termica e locale tecnico al piano terra, quattro locali tecnici al piano ammezzato (cui è possibile accedere sia dal vano scala interno che da una scala esterna) e da cucina, due bagni, due camere, due soggiorni, tinello, studio, disimpegno e terrazzo al piano primo, censito in Catasto Fabbricati del
Comune di AR, in ditta aggiornata, Sezione A foglio 126, particella 20 subalterno 14,
4 Viale Michelangelo n. 94, piano T/1, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 3, vani 10, rendita euro 774,69, come da planimetria a corredo della denuncia di variazione per diversa distribuzione della U.I. e fusione protocollo n. 22212.1/1991 del 18.06.1991; - appartamento ad uso di civile abitazione al piano secondo (con entrata dal piano terra, a comune con l'appartamento di cui sopra), composto da cucina, bagno, due camere, due soggiorni, studio e quattro disimpegni, censito in Catasto Fabbricati del Comune di
AR, in ditta aggiornata, Sezione A foglio 126, particella 20 subalterno 19, Viale
Michelangelo n. 94-98, piano T/3, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 4, vani 7,5, rendita euro 522,91; particella 55 subalterno 19 – graffata;
come da planimetria a corredo della denuncia di variazione per fusione protocollo n. 2646.1/2000 del
21.07.2000; -tre locali autorimessa e un forno al piano terra, tutti accessibili dal retro del fabbricato, censiti in Catasto Fabbricati del Comune di AR, in ditta aggiornata,
Sezione A foglio 126, particella 21 subalterno 8, Viale Michelangelo, piano T, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5, mq. 19, rendita euro 64,76; particella 21 subalterno
9, Viale Michelangelo, piano T, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5, mq. 15, rendita euro 51,13; particella 21 subalterno 10, Viale Michelangelo, piano T, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5, mq. 10, rendita euro 34,09; particella 21 subalterno 11, Viale
Michelangelo, piano T, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 1, mq. 12, rendita euro
13,63; come da planimetria a corredo della denuncia di variazione per divisione in separate porzioni n. 22210.1/1991 del 18.06.1991; il tutto corredato da piazzale ad uso di accessi, da giardino e da corte con legnaia pertinenziali, censiti in Catasto Fabbricati del
Comune di AR, in ditta aggiornata, Sezione A foglio 126, particella 21 subalterno 12,
Viale Michelangelo, piano T, area urbana di mq. 19; particella 21 subalterno 6, Viale
Michelangelo, piano T, area urbana;
particella 21 subalterno 4 (corte con legnaia – bene comune non censibile ai subalterni 6,8,9,10 e 11 della particella 21). Danno atto le parti che la presente cessione, costituente adempimento dell'obbligo portato dall'omologa di separazione personale tra coniugi, come in premessa specificato, è effettuata senza corrispettivo...», in secondo luogo «dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia a titolo gratuito e con spirito di liberalità, a favore della figlia signora , che allo Controparte_3
stesso titolo accetta e riceve, alla quota indivisa di un mezzo di usufrutto alla medesima spettante sugli immobili di cui al precedente articolo 1, che qui di seguito devono intendersi come per esteso integralmente riportati nella loro esatta ubicazione, consistenza, dati catastali e confini come per legge…», precisando che «…Più in generale
è compresa nella cessione e nella rinuncia la comproprietà sugli elementi comuni dell'intero edificio da ritenersi condominiali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1117 del
Codice Civile, con relativi diritti ed oneri connessi»; (A4) ai sensi e per gli effetti previsti
5 dall'art. 2652, 1° comma, 6), c.c. accertare e dichiarare che , rispetto al Controparte_3
già ricordato atto è terzo acquirente non di buona fede e che, pertanto, la Per_5
sentenza, che accoglierà una o più delle domande come sopra proposte da Per_1
, sarà opponibile a , e ,
[...] Controparte_3 CP_1 Controparte_2
caducandone tutti gli effetti, nessuno escluso, per qualsivoglia connessione o titolo riconducibili a tale stesso contratto;
(A5) condannare e , CP_1 Controparte_2
tra loro in solido, a restituire e dare alla Sig.ra n.q. di erede di Parte_1
la somma di € 28.000,00 (ventottomila/00), pari alla differenza tra la Persona_1 somma di € 188.000,00 (centoottantottomila/00) illegittimamente attinta dal conto corrente n. 53.461, nella sostanza e sul piano dominicale facente capo alla sola Per_1
, esistente presso la Filiale di
[...] Controparte_4
AR, accreditata mediante giroconto nel conto corrente n. 53.191, esistente presso tale stessa Filiale, cointestato a e , e la somma di € Controparte_2 CP_1
160.000,00 (centosessantamila/00), dagli stessi ad essa restituita sotto Persona_1
orma di pagamento del prezzo (doc. 18) della apparente compravendita del diritto di nuda proprietà, di cui all'atto rogato per AR Dott. addì 21.12.2009 (Rep. Per_2 Per_3
N. 17.312 / Racc. N. 6.408), con gli interessi calcolati, a datare dal 04 Dicembre 2009, sino al dì dell'effettivo pagamento, al saggio annuo eguale a quello, che sarebbe stato corrisposto su tale stessa somma dalla Banca depositaria, quale sarà accertato in corso di causa;
(A6) in subordine, ove il Tribunale non ritenga dichiarare la nullità del contratto di compravendita del diritto di nuda proprietà, di cui all'atto rogato per AR
Dott. il giorno 21.12.2009 (Rep. N. 17.312 / Racc. N. 6.408), stipulato Per_2 Per_3
tra e con la partecipazione di , ai sensi Persona_1 CP_1 Controparte_2
e per gli effetti previsti dall'art. 1418, 1° comma, c.c. e/o ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1418, 2° comma, c.c. per mancanza della causa, requisito essenziale del negozio giuridico ex art. 1325, 1° comma, n. 2), c.c. ovvero per gli altri e diversi motivi che siano ritenuti dal Tribunale, condannare e , tra loro in solido, CP_1 Controparte_2
a restituire e dare alla Sig.ra n.q. di erede di anche Parte_1 Persona_1 la somma di € 188.000,00 (centoottantottomila/00) da essi o quantomeno da CP_2
illegittimamente e con inganno attinta dal conto corrente n. 53.461, il cui saldo
[...]
faceva capo ed apparteneva in linea sostanziale e dominicale ad essa sola Per_1
, esistente presso la – Filiale di
[...] Controparte_4
AR, accreditata mediante giroconto nel conto corrente n. 53.191, esistente presso tale stessa Filiale, cointestato a e , con gli interessi calcolati, Controparte_2 CP_1
a datare dal 04 Dicembre 2009, sino al dì dell'effettivo pagamento, al saggio annuo eguale a quello, che sarebbe stato corrisposto su tale stessa somma dalla CP_4
6 depositaria, quale sarà accertato in corso di causa;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei Difensori, che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.” In via istruttoria i Procuratori di parte attrice chiedono che il G.I. 1) voglia disporre la rinnovazione della consulenza, in quanto contraddittoria, illogica ed incompleta, pertanto inadeguata, per tutti i motivi di cui alle note di trattazione scritta relative alla udienza del
23.09.2021, depositate in data 03.09.2021; 2) voglia disporre la esibizione, ex art. 210
c.p.c. rispettivamente a carico della CP_4 Controparte_4
e a carico della Agenzia 7 di AR della Banca
[...]
MPS di tutta la documentazione oggetto delle istanze formulate dagli scriventi stessi alle pagine 6/19 e 7/19 della memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2), c.p.c. addì 31.10.2018, depositate nella stessa data del 31.10.2018; 3) voglia ammettere i capitoli di prova testimoniale di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., 6 comma, n. 2, non ammessi con l'ordinanza del 08.02.2019, per i motivi tutti di cui alla nota di trattazione scritta relativa alla udienza del 28.01.2021, depositata in data 07.01.2021”.
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dalla sig.ra con atto di Per_1
citazione datato 9.10.20017, allegando che:
• in data 29.9.2017, avanti al Tribunale di AR, era stata iscritta la causa n. 3588
RG, promossa dalla stessa nei confronti dei sigg.ri e Per_1 CP_1
al fine di ottenere la declaratoria di nullità di un atto di Controparte_2
compravendita del 21.12.2009;
• nell'atto di citazione introduttivo della predetta causa 3588/2017 era stato esposto che:
o dall'anno 2000 la sig.ra assieme alla cognata Per_1 Parte_2
aveva affidato alla sig.ra ed al marito, sig. una variegata CP_1 CP_2
pluralità di incarichi (domestica, autista, giardiniere, uomo di fiducia), sino ad assegnare loro anche compiti di gestione del proprio patrimonio;
o la famiglia aveva progressivamente distaccato la e Persona_7 Per_1 la (sino al decesso di quest'ultima, nel 2013) dalla cerchia dei Parte_2
propri parenti, amici e conoscenti;
o a causa di tale comportamento erano insorti contrasti con le persone che intendevano rimanere vicine alla tra cui la badante, sig.ra Per_1 Pt_1
o la aveva poi fatto eseguire accertamenti sulle proprie consistenze Per_1
patrimoniali, appurando l'esistenza di cospicue fuoriuscite, che avevano portato ad € 3.150,00 la provvista sul proprio conto corrente;
7 o in esito ad ulteriori accertamenti effettuati nel 2016, era risultato che, in data 29.12.2009, era stata venduta alla sig.ra (all'irrisorio prezzo di CP_1
€ 160.000,00, indicato come già pagato) la nuda proprietà dell'immobile ove la sig.ra viveva (in AR, viale Michelangelo); Per_1
o la sig.ra non conservava tuttavia alcun ricordo di tale atto di Per_1
compravendita (peraltro asseritamente stipulato presso la propria abitazione, ove sarebbe stato ricevuto anche il notaio rogante);
o il prezzo era stato pagato ottenendo la provvista mediante un bonifico tratto sul conto corrente intestato alla (ma su cui il sig. aveva la Per_1 CP_2
possibilità di operare);
o tale contratto era nullo in quanto frutto evidente di circonvenzione di incapace, oltre ad essere privo di causa (dal momento che, a fronte della formale intitolazione in termini di compravendita, si era trattato in realtà di una donazione, dal momento che il prezzo era stato pagato con denaro della stessa;
Per_1
• il predetto atto di citazione era stato notificato in data 21.9.2017, ma era poi emerso che, nella stessa data, era stato trascritto un atto di donazione da parte della sig.ra a favore della figlia ed avente ad oggetto l'immobile CP_1 Controparte_3
di cui al predetto contratto di compravendita di nuda proprietà del 29.12.2009;
• l'atto di donazione in questione, asseritamente posto in essere onde dare attuazione alle condizioni indicate nella separazione consensuale tra i coniugi e CP_1
(omologata nel 2017), era tuttavia in contrasto con il fatto che CP_2 CP_3
era economicamente autosufficiente, con un lavoro proprio e disponendo
[...]
altresì di beni immobili;
• era dunque interesse della sig.ra estendere le proprie contestazioni all'atto Per_1
di donazione predetto, convenendo quindi in giudizio anche Controparte_3 anche in considerazione della malafede di quest'ultima nel ricevere il bene in questione.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto l'accoglimento delle domande già ricordate nell'incipit della presente sentenza.
1.2) Con atti distinti, sia pure con il medesimo difensore, si erano costituiti in giudizio e contestando il fondamento CP_1 Controparte_2 Controparte_3
delle domande attoree.
1.2.1) La sig.ra aveva esposto che: CP_1
8 o era vero che la stessa ed il marito avevano prestato la propria opera CP_1
lavorativa, in varie forme, per la sig.ra ma non era vero che avessero mai Per_1
avuto la gestione di beni mobili o immobili;
o non era vero che avessero proceduto ad allontanare la dai propri parenti e Per_1
conoscenti e che fossero state tenute tutte le condotte di isolamento della stessa
Per_1
o non era vero che la provvista per il pagamento fosse stata tratta dal conto della
Per_1
o la sig.ra era pienamente capace di intendere e di volere, Per_1
o la causa in oggetto era una reazione alla causa di lavoro instaurata dalla nei CP_1
confronti della Per_1
1.2.1.1) La aveva quindi chiesto: “Voglia il Tribunale di AR respingere CP_1
la domanda attrice così come formulata perché infondata, non dovuta e non provata.
Vittoria di spese e di onorari”.
1.2.2) Il sig. aveva sostanzialmente reiterato le medesime Controparte_2
allegazioni della sig.ra salvo la notazione preliminare per cui non era dato CP_1
ravvisare alcun interesse processuale della sig.ra ad estendere nei confronti dello Per_1 stesso sig. gli effetti della declaratoria di nullità chiesta nell'atto di citazione CP_2
introduttivo del giudizio, essendo il sig. estraneo a tale atto. CP_2
1.2.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “Voglia il Tribunale di AR respingere la domanda attrice così come formulata perché infondata, non dovuta e non provata. Vittoria di spese e di onorari”.
1.2.3) aveva, infine, palesato la propria estraneità ai fatti lamentati Controparte_3
da parte attrice, evidenziando comunque come non potesse ravvisarsi alcun profilo di malafede a proprio carico.
1.2.3.1) Anche aveva quindi chiesto: “Voglia il Tribunale di Controparte_3
AR respingere le domande tutte formulate ex adverso perché infondate e non provate.
Vittoria di spese e di onorari”.
1.3) All'esito del decesso della sig.ra era avvenuta la costituzione in Per_1
giudizio della sig.ra allegando la propria qualità di erede della stessa sig.ra Pt_1 Per_1
e quindi riportandosi a tutti gli atti difensivi di quest'ultima.
1.4) Espletata istruttoria espletata mediante produzioni documentali, assunzione di prova orale ed esecuzione di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di AR aveva infine ritenuto che:
− “...parte attrice, onerata della dimostrazione delle circostanze idonee a configurare “abuso dello stato d'infermità o di deficienza psichica” di una
9 persona, pur non interdetta o inabilitata (art. 643 del c.p.), non ha fornito in alcun modo la prova di tali circostanze”;
− “Agli atti non è stata fornita alcuna prova, sia pur dal punto di vista indiziario o circa circostanze idonee a far ritenere la prova per presunzioni, dello stato di infermità o anche soltanto di una condizione di asservimento o dipendenza psicologica della Sig.ra al momento della cointestazione del C/C n. Per_1
53461, acceso presso la – Filiale di AR, al momento Controparte_4
del conferimento al della procura generale, in data 16.02.2009 e, CP_2
soprattutto al momento della stipulazione del contratto di compravendita del
21.12.09, questi ultimi redatti per atto pubblico e, dunque, alla presenza del
Notaio il quale, in entrambe le occasioni, ha proceduto al rogito senza sollevare alcuna eccezione né richiedere alcuna certificazione medica”;
− “In contrario, anzi, depone il rigetto dell'istanza di nomina di amministratore di sostegno, presentata dalla stessa e udita all'udienza del 26.11.2013 Per_1
(quattro anni dopo). In detta udienza il Giudice Tutelare ha rilevato che la stessa
“è parsa pienamente orientata ed in grado di autodeterminarsi” nel mentre l'unica documentazione medica prodotta attesta unicamente una “grave psoriasi con interessamento secondario osseo grave e frequenti riacutizzazione mixoma atrio sinistro” ossia una patologia fisica, certamente seria, ma non tale ad indurre coinvolgimenti o scompensi nell'area psichica, in punto deficit di informazione e/o incapacità di valutare consapevolmente la convenienza delle scelte economiche coinvolgenti il proprio patrimonio. Nessun elemento può trarsi dall'età della stessa E, infine, in senso contrario depone il conferimento, in data Per_1
18.10.2017 (ossia, ben otto anni dopo) della procura al proprio difensore, ai fini della instaurazione del presente giudizio”;
− quanto poi alla domanda di declaratoria di nullità per mancanza di causa, “...la volontà di prevedere un trasferimento a titolo gratuito di un bene, contrariamente alla qualificazione dello stesso trasferimento a titolo oneroso (compravendita) configura la creazione di una volontà negoziale tesa a far figurare una situazione giuridica meramente apparente, rispetto a quella reale e, dunque, rientra nel fenomeno della simulazione, in merito alla dimostrazione della quale l'Art 1417 e del c.c. nega la prova per testimoni, ove la domanda sia proposta dalle parti - come è nel caso di specie, e salva la ipotesi in cui la domanda sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato - ciò che non è nel caso di specie, nel quale non è prospettata, come tale, l'illiceità di un contratto di donazione. A prescindere da ciò, nessuna dimostrazione parte attrice ha fornito, nel caso che
10 occupa, circa l'esistenza di un accordo simulatori ho tra le parti, né ha richiesto di fornire tale circostanza, tramite testimoni o producendo controdichiarazione scritta”;
− “Sotto altro profilo, ove si intendesse valorizzare la circostanza per la quale il con-tratto stipulato il 21/12/2019 sarebbe invalido in quanto l'acquirente- convenuta-Gnassi avrebbe ottenuto con inganno il denaro necessario al pagamento del prezzo, tale inganno non sarebbe per ciò stesso idoneo a qualificare il contratto come nullo per illiceità della causa, né per illiceità dei motivi o per altra delle ragioni descritte dall'Art 1418 del c.c.. Se mai, allegando che la volontà di stipulare il contratto sarebbe stata viziata per effetti di artifici o raggiri, lo strumento appropriato sarebbe stato la domanda volta a farne dichiarare l'annullamento, per vizio di dolo causam dans, ex art. 1427, 1439 del c.c.. A tutto concedere, potrebbe configurarsi nella specie una responsabilità di tipo extra-contrattuale per l'illiceità del comportamento tenuto da una delle parti nella fase esecutiva del contratto (art. 2043 del c.c.): responsabilità della quale parte attrice, anche in tal ca-so onerata per il principio di cui all'Art 2697 del c.c., non ha fornito elementi di prova sufficiente a fondare il convincimento del
Giudice”;
− “Invero, anche la CTU depositata in data 23.07.2021, ha unicamente accertato che
(una parte del)la provvista del C/C n. 53461, acceso in data 19.12.2008 presso la
, era stata creata mediante Controparte_4
assegni (emessi dal 19/12/08 al 30/06/09, ma dei quali non è stato possibile ricavare la identità dei traenti), e grazie al riscatto di due polizze vita. Tuttavia, lo stesso CTU “non ha trovato all'interno del fascicolo nessun documento bancario inerente il conto corrente 53191 presso Controparte_4
intestato a e né al conto corrente che gli stessi intrattenevano CP_2 CP_1 presso l'Agenzia 7 del Monte dei Paschi di Siena. Risulta invece tra la documentazione, … assegno circolare n.708/6050388347-03 (…) di euro
160.000,00 emesso da banca Monte dei Pa-schi di Siena Ag.7 a favore di Per_1
a fronte del pagamento da parte di del prezzo della
[...] CP_1 compravendita della nuda proprietà dell'immobile di Viale Michelangelo 94 come specificato nell'atto a rogito Notaio del 21 dicembre 2009 Persona_8
Repertorio n.17312 Raccolta n. 6408” (p. 7). Nessun documento bancario fa esplicito riferimento al contratto di compravendita de quo;
nessun documento bancario inerente il c/c 53191 risulta riconducibile ai convenuti né collegato al
C/C da essi accesso presso MPS”;
11 − erano assorbite le ulteriori domande attoree.
1.4.1) Il Tribunale di AR aveva infine reso la seguente statuizione: “- Rigetta le domande proposte da , nella sua qualità di erede di , Parte_1 Persona_1
nei confronti di , , ; - Condanna Controparte_3 CP_1 Controparte_2 [...]
alle spese di giudizio per € 7.795,00 oltre accessori, come da motivazione;
- Parte_1
Condanna alle spese di C.T.U. per € 4.857,00, oltre accessori, come Parte_1 da motivazione”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello la sig.ra Pt_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “VIOLAZIONE ART. 1418 CO. 1 C.C. - VIOLAZIONE ARTT. 115 E 116 C.P.C.:
OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE ACQUISITE NEL CORSO DEL
GIUDIZIO DI PRIME CURE”, contestando la valutazione fornita dal giudice di prime cure alle risultanze istruttorie disponibili, in particolare quelle orali;
2°. “VIOLAZIONE ARTT. 1325 CO. 1 C.C. E 1418 CO. 2 C.C. – VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C.: OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE
DOCUMENTALI, ANCHE AVENTI FEDE PRIVILEGIATA, ACQUISITE NEL
PROCEDIMENTO DI PRIME CURE – OMESSA VALUTAZIONE DI UN
DOCUMENTO DECISIVO – OMESSA RINNOVAZIONE DELLA CTU –
MOTIVAZIONE ILLOGICA”, lamentando l'omessa considerazione, da parte del
Tribunale di AR, delle prove documentali dimesse dall'attrice e, tra di esse, del verbale della Guardia di Finanza della PA di AR, relativo alla questione della provenienza del denaro utilizzato per il pagamento del prezzo della compravendita oggetto di causa;
3°. “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1417 C.C. –
TRAVISAMENTO DEI FATTI - ILLOGICITA' E CONTRRADDITTORIETA'
DELLA MOTIVAZIONE– VIOLAZIONE ART. 1362 C.C. – NULLITA' DELLA
SENTENZA PER MOTIVAZIONE APPARENTE -VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C.
– VIZIO DI ULTRAPETITUM –VIZIO DI OMESSA PRONUNCIA”, rilevando l'incongruità della valutazione del Tribunale secondo cui le parti avrebbero voluto porre in essere un atto simulato, trattandosi di circostanza mai prospettata da parte attrice.
2.1.1) L'appellante ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti domande (con formulazione poi richiamata, come ricordato in epigrafe, in sede di precisazione delle conclusioni): “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in totale riforma della sentenza n. 178/2022 emessa dal Tribunale
Ordinario di AR, Sez. Civile, Giudice dott. Fabrizio Pieschi, depositata in data
12 15.02.2022 e notificata a mezzo pec in data 24.02.2022, relativa al procedimento avente
N.R.G. 3792/2017, accogliere la domanda della odierna appellante e, per l'effetto: 1) In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.; 2) In via principale: (A1) - con riferimento al contratto di compravendita, di cui all'atto rogato per AR Dott. il giorno Per_2 Per_3
21.12.2009 (Rep. N. 17.312 /Racc. N. 6.408), apparentemente stipulato tra Per_1
, quale venditrice, e , quale acquirente, alla stipulazione del quale
[...] CP_1
contratto , nato il [...] ad [...], coniuge di , ha Controparte_2 CP_1
partecipato, dichiarando di essere in esso appositamente intervenuto al fine di espressamente riconoscere e confermare che il proprio coniuge ha pagato il prezzo della compravendita “con denaro ricavato dal trasferimento di beni suoi personali”, per cui
[così è scritto nell'atto] l'acquisto stesso rimane espressamente escluso dalla comunione legale dei beni vigente tra detti coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 179, lett. f) ed ultimo comma, del codice civile”, nel merito, preliminarmente (a) accertare e dichiarare che i coniugi e hanno mentito nell'affermare che il CP_1 Controparte_2
prezzo della compravendita venne pagato con denaro ricavato dal trasferimento di beni personali di , mentre, in realtà, il denaro con cui venne pagato il prezzo CP_1
della compravendita, come entrambi i coniugi ben sapevano, era stato attinto con inganno
- ovverosia adducendo una falsa motivazione - esclusivamente dal conto corrente n.
53461 esistente presso la – Filiale di Controparte_4
AR, il cui saldo faceva capo ed apparteneva, in linea sostanziale, dominicale, alla sola
, (b) dichiarare, pertanto, che la emananda sentenza, recante la Persona_1
declaratoria di nullità del contratto di compravendita del diritto di nuda proprietà, di cui all'atto rogato addì 21.12.2009, farà stato e sarà opponibile a tutti gli effetti di Per_2
legge anche nei confronti di;
(A2) - Nullità del contratto ex art. 1418 co. Controparte_2
1 c.c. perché contrario a norme imperative: ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1418,
1° comma, c.c., dichiarare la nullità del contratto di compravendita del diritto di nuda proprietà, di cui all'atto rogato per AR Dott. il giorno 21.12.2009 Per_2 Per_3
(Rep. N. 17.312 / Racc. N. 6.408), stipulato tra e con la Persona_1 CP_1
partecipazione di , siccome tale contratto è contrario a norme imperative Controparte_2
in quanto costituisce la risultante della circonvenzione di incapace e comunque della induzione a stipulare perpetrata ad opera di e , con il CP_1 Controparte_2
concorso dei loro stessi familiari, in danno di , e che, pertanto, esso è Persona_1
inidoneo a produrre qualsivoglia forma di trasferimento, incluso il trasferimento del diritto di nuda proprietà, quale è stato dedotto ad oggetto del contratto stesso, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di AR - Agenzia del Territorio - Servizio di
13 Pubblicità Immobiliare - di procedere, con esonero da qualsivoglia responsabilità al riguardo, alla cancellazione della trascrizione dell'atto, recante il contratto di compravendita stipulato in data 21.12.2009 ai rogiti del Notaio Dott. Per_2 Per_3
(Rep. n. 17312 / Racc. n. 6.408), eseguita in data 29.12.2009 al Reg. Gen. N. 22766-Reg.
Part. N. 14824 a favore di e contro , (A3) - Nullità del CP_1 Persona_1
contratto ex art. 1418 co. 2 c.c. ed ex art. 1325 co. 1 n. 2 c.c. per mancanza di causa: altresì dichiarare la nullità del contratto di compravendita del diritto di nuda proprietà, di cui all'atto rogato per AR Dott. addì 21.12.2009 (Rep. N. 17.312 Per_2 Per_3
/ Racc. N. 6.408), stipulato tra e con la partecipazione Persona_1 CP_1 di , giusta quanto dispone l'art. 1418, 2° comma, c.c., considerato che il Controparte_2
contratto è mancante della causa, requisito essenziale ex art. 1325, 1° comma, numero 2),
c.c., giacché in esso è scritto che le parti hanno voluto porre in essere il contratto di compravendita del diritto di nuda proprietà di un immobile, ma in realtà risulta con tutta evidenza che la parte venditrice ha trasferito tale diritto a mero titolo gratuito, essendo stato pagato il prezzo corrispettivo, dovutole per la vendita, con denari attinti con inganno da un conto corrente, il cui saldo apparteneva soltanto ed esclusivamente ad essa stessa parte venditrice;
(A4) - sia in dipendenza di quanto sarà stabilito circa i precedenti punti (A2) e/o (A3) delle presenti conclusioni sia ai sensi e per gli effetti, di cui all'art. 1418, 1° comma, c.c., per illiceità della causa e mancanza dell'oggetto dichiarare la nullità del contratto di “TRASFERIMENTO IMMOBILIARE A TITOLO GRATUITO IN
ADEMPIMENTO DI ACCORDI ASSUNTI IN SEDE DI VERBALE DI OMOLOGA DI
SEPARAZIONE PERSONALE CONSENSUALE TRA CONIUGI E RINUNCIA DI
DIRITTO DI USUFRUTTO A TITOLO GRATUITO” rogato per AR Dott. Per_5
18.09.2017 (Rep. n. 143613 / Racc. n. 26857), stipulato tra , Persona_9 CP_1
e , tramite il quale - in esecuzione ed adempimento Controparte_3 Controparte_2 dell'obbligo da essa assunto, costituente una condizione della separazione personale dal marito , con presa d'atto da parte di questi, separazione personale che Controparte_2
tuttavia sarà chiesto venga dichiarata essere inficiata da nullità perché viziata da simulazione – essa , in primo luogo, «…cede e trasferisce alla signora CP_1
, che allo stesso titolo accetta ed acquista, la nuda proprietà (gravata da Controparte_3
usufrutto di un mezzo a favore di , nata in [...] il [...], e di Persona_1
un mezzo a favore di essa ) di porzioni del fabbricato posto in AR, CP_1
Viale Michelangelo n. 94, e più precisamente: -appartamento ad uso di civile abitazione su tre piani fuori terra (piano terreno, piano ammezzato e piano primo), composto da vano scala, ripostiglio, centrale termica e locale tecnico al piano terra, quattro locali tecnici al piano ammezzato (cui è possibile accedere sia dal vano scala interno che da una
14 scala esterna) e da cucina, due bagni, due camere, due soggiorni, tinello, studio, disimpegno e terrazzo al piano primo, censito in Catasto Fabbricati del Comune di
AR, in ditta aggiornata, Sezione A foglio 126, particella 20 subalterno 14, Viale
Michelangelo n. 94, piano T/1, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 3, vani 10, rendita euro 774,69, come da planimetria a corredo della denuncia di variazione per diversa distribuzione della U.I. e fusione protocollo n. 22212.1/1991 del 18.06.1991; - appartamento ad uso di civile abitazione al piano secondo (con entrata dal piano terra, a comune con l'appartamento di cui sopra), composto da cucina, bagno, due camere, due soggiorni, studio e quattro disimpegni, censito in Catasto Fabbricati del Comune di
AR, in ditta aggiornata, Sezione A foglio 126, particella 20 subalterno 19, Viale
Michelangelo n. 94-98, piano T/3, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 4, vani 7,5, rendita euro 522,91; particella 55 subalterno 19 – graffata;
come da planimetria a corredo della denuncia di variazione per fusione protocollo n. 2646.1/2000 del
21.07.2000; -tre locali autorimessa e un forno al piano terra, tutti accessibili dal retro del fabbricato, censiti in Catasto Fabbricati del Comune di AR, in ditta aggiornata,
Sezione A foglio 126, particella 21 subalterno 8, Viale Michelangelo, piano T, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5, mq. 19, rendita euro 64,76; particella 21 subalterno
9, Viale Michelangelo, piano T, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5, mq. 15, rendita euro 51,13; particella 21 subalterno 10, Viale Michelangelo, piano T, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5, mq. 10, rendita euro 34,09; particella 21 subalterno 11, Viale
Michelangelo, piano T, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 1, mq. 12, rendita euro
13,63; come da planimetria a corredo della denuncia di variazione per divisione in separate porzioni n. 22210.1/1991 del 18.06.1991; il tutto corredato da piazzale ad uso di accessi, da giardino e da corte con legnaia pertinenziali, censiti in Catasto Fabbricati del
Comune di AR, in ditta aggiornata, Sezione A foglio 126, particella 21 subalterno 12,
Viale Michelangelo, piano T, area urbana di mq. 19; particella 21 subalterno 6, Viale
Michelangelo, piano T, area urbana;
particella 21 subalterno 4 (corte con legnaia – bene comune non censibile ai subalterni 6,8,9,10 e 11 della particella 21). Danno atto le parti che la presente cessione, costituente adempimento dell'obbligo portato dall'omologa di separazione personale tra coniugi, come in premessa specificato, è effettuata senza corrispettivo...», in secondo luogo «dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia a titolo gratuito e con spirito di liberalità, a favore della figlia signora , che allo Controparte_3
stesso titolo accetta e riceve, alla quota indivisa di un mezzo di usufrutto alla medesima spettante sugli immobili di cui al precedente articolo 1, che qui di seguito devono intendersi come per esteso integralmente riportati nella loro esatta ubicazione, consistenza, dati catastali e confini come per legge…», precisando che «…Più in generale
15 è compresa nella cessione e nella rinuncia la comproprietà sugli elementi comuni dell'intero edificio da ritenersi condominiali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1117 del
Codice Civile, con relativi diritti ed oneri connessi»; (A5) - ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 2652, 1° comma, 6), c.c. accertare e dichiarare che , Controparte_3
rispetto al già ricordato atto è terzo acquirente non di buona fede e che, Per_5
pertanto, la sentenza, che accoglierà una o più delle domande come sopra proposte da
, sarà opponibile a , e Persona_1 Controparte_3 CP_1 CP_2
, caducandone tutti gli effetti, nessuno escluso, per qualsivoglia connessione o
[...]
titolo riconducibili a tale stesso contratto;
(A6) - condannare e CP_1 CP_2
, tra loro in solido, a restituire e dare alla Sig.ra n.q. di erede
[...] Parte_1 di la somma di € 28.000,00 (ventottomila/00), pari alla differenza tra la Persona_1 somma di € 188.000,00 (centoottantottomila/00) illegittimamente attinta dal conto corrente n. 53.461, nella sostanza e sul piano dominicale facente capo alla sola Per_1
, esistente presso la Filiale di
[...] Controparte_4
AR, accreditata mediante giroconto nel conto corrente n. 53.191, esistente presso tale stessa Filiale, cointestato a e , e la somma di € Controparte_2 CP_1
160.000,00 (centossentamila/00), dagli stessi ad essa restituita sotto Persona_1
forma di pagamento del prezzo (doc. 18) della apparente compravendita del diritto di nuda proprietà, di cui all'atto rogato per AR Dott. addì 21.12.2009 Per_2 Per_3
(Rep. N. 17.312 / Racc. N. 6.408), con gli interessi calcolati, a datare dal 04 Dicembre
2009, sino al dì dell'effettivo pagamento, al saggio annuo eguale a quello, che sarebbe stato corrisposto su tale stessa somma dalla Banca depositaria, quale sarà accertato in corso di causa;
3) In subordine, ove l'Ecc.ma Corte d'Appello adita non ritenga dichiarare la nullità del contratto di compravendita del diritto di nuda proprietà, di cui all'atto rogato per AR Dott. il giorno 21.12.2009 (Rep. N. 17.312 / Per_2 Per_3
Racc. N. 6.408), stipulato tra e con la partecipazione di Persona_1 CP_1
, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1418, 1° comma, c.c. e/o ai Controparte_2 sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1418, 2° comma, c.c. per mancanza della causa, requisito essenziale del negozio giuridico ex art. 1325, 1° comma, n. 2), c.c. ovvero per gli altri e diversi motivi che siano ritenuti dal Tribunale, condannare e CP_1
, tra loro in solido, a restituire e dare alla Sig.ra Controparte_2 Parte_3 di erede di anche la somma di € 188.000,00 (centoottantottomila/00) da Persona_1
essi o quantomeno da illegittimamente e con inganno attinta dal conto Controparte_2
corrente n. 53.461, il cui saldo faceva capo ed apparteneva in linea sostanziale e dominicale ad essa sola , esistente presso la Persona_1 Controparte_4
– Filiale di AR, accreditata mediante giroconto nel conto
[...]
16 corrente n. 53.191, esistente presso tale stessa Filiale, cointestato a e Controparte_2
, con gli interessi calcolati, a datare dal 04 Dicembre 2009, sino al dì CP_1 dell'effettivo pagamento, al saggio annuo eguale a quello, che sarebbe stato corrisposto su tale stessa somma dalla Banca depositaria, quale sarà accertato in corso di causa;
4) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.. 5)
In via istruttoria, si reiterano qui di seguito le richieste già formulate nel corso del primo grado di giudizio e non ammesse, chiedendo pertanto che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita
Voglia: 1) disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto contraddittoria, illogica ed incompleta, pertanto inadeguata, per tutti i motivi di cui alle note di trattazione scritta relative alla udienza del 23.09.2021, depositate in data
03.09.2021; 2) disporre la esibizione, ex art. 210 c.p.c. rispettivamente a carico della
Controparte_4
e a carico della Agenzia 7 di AR della Banca MPS di tutta la documentazione oggetto delle istanze formulate dagli scriventi stessi alle pagine 6/19 e 7/19 della memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2), c.p.c. addì 31.10.2018, depositate nella stessa data del 31.10.2018;
3) ammettere i capitoli di prova testimoniale di cui alla memoria istruttoria ex art. 183
c.p.c., 6 comma, n. 2, non ammessi con l'ordinanza del 08.02.2019, per i motivi tutti di cui alla nota di trattazione scritta relativa alla udienza del 28.01.2021, depositata in data
07.01.2021”.
2.2) Il contraddittorio si è radicato con la costituzione in giudizio di tutti gli appellati, sigg.ri e che hanno contestato CP_1 Controparte_2 Controparte_3
le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, chiedendone la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante ha anzitutto rilevato
“...l'illegittimità e l'ingiustizia dell'impugnata sentenza per aver il Giudice di prime cure volutamente ed illegittimamente ignorato le prove acquisite nel corso del primo grado, altresì ritenendo che le dette acquisizioni non potessero avere alcun valore probatorio in mancanza di un accertamento giudiziale del reato di circonvenzione di incapace”, evidenziando come l'accertamento di tale reato ben potesse essere svolto in via incidentale nel corso di un processo civile.
All'interno di tale prospettiva argomentativa, l'appellante ha poi esposto che:
− il giudice di prime cure aveva trascurato le prove orali acquisite nel processo e
“...volte alla dimostrazione del condizionamento operato dalla famiglia CP_2
17 nei confronti della Sig.ra posta dai primi in condizioni di CP_1 Per_1 isolamento dai propri amici e parenti e financo dal Parroco della Chiesa”;
− non era chiaro come avesse potuto il Tribunale di AR, da un lato, dare atto della “macchinosità” delle condotte tenute dalla coppia in Persona_7 occasione delle visite alla sig.ra e, dall'altro, ritenere che “...da ciò non Per_1
sia possibile inferire alcun elemento di valutazione a dimostrazione del condizionamento operato dalla famiglia;
Parte_4
− non era condivisibile la conclusione per cui non poteva attribuirsi valore alla deposizione testimoniale resa dalla sig.ra quando ancora non aveva assunto Tes_1
la qualità di parte del processo;
− il condizionamento psicologico realizzato a carico della sig.ra era stato Per_1 ampiamente dimostrato dall'istruttoria orale, atteso che “...i coniugi CP_1
e , con i loro figli e ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Per_3
attraverso un sistematico isolamento della sono riusciti ad allontanarla Per_1
dalla frequentazione di tutti i propri familiari ed amici, con i quali aveva sempre sino a quel tempo tenuto frequenti rapporti. Come sopra già precisato, la famiglia aveva finito per rendere indispensabile il proprio beneplacito allorché un CP_2 membro della famiglia o un amico della Sig.ra avesse voluto farle visita”; Per_1
− la sig.ra era di età avanzata ed in precarie condizioni di salute, come Per_1
riferito dal teste Tes_2
3.1.1) Il motivo è infondato, in base a vari ordini di considerazioni.
A) Anzitutto, sul piano della qualificazione della domanda, si ricorda come l'azione volta alla declaratoria di nullità di un contratto in quanto prospettato come effetto di circonvenzione di incapace si allochi sul piano applicativo dell'art. 1418 c.c., quale contratto nullo per contrasto con norma imperativa (cfr Cass. 10609 del 28.4.2017).
In quest'ottica, peraltro, è astrattamente condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui la ravvisabilità di una tale fattispecie di reato ben può essere accertata in via incidentale dal giudice civile nell'ambito di una controversia in cui tale nullità sia suscettibile di venire in rilievo.
Tale censura, tuttavia, non coglie nel segno.
Il Tribunale di AR, infatti, non ha ritenuto tout court che un simile accertamento incidentale fosse precluso al giudice civile ma ha ritenuto che il complesso di atti correlati al procedimento penale in corso (“...indagini delegate di Polizia
Giudiziaria, i verbali di sommarie informazioni rese dall'attrice e dalle Sig.re Per_1
nonché di interrogatorio del resi alla Guardia di Finanza, il Parte_2 Per_10 CP_2
rapporto del 14/12/17 della Questura di AR, la relazione di perquisizione svolta
18 presso l'abitazione dei convenuti, le schede dei rapporti informativi circa le attività investigative svolte sugli stessi, il decreto di citazione a giudizio dei Sig.ri ) non CP_2
fosse tale da integrare la dimostrazione del reato in questione, in assenza di un accertamento giudiziale del reato stesso in sede penale.
Del resto, in altra parte della sentenza, il Tribunale di AR ha preso in considerazione proprio le risultanze istruttorie disponibili, onde concludere che le stesse non erano idonee a sostenere un giudizio in ordine alla positiva ravvisabilità della circonvenzione di incapace lamentata dall'attrice (in prime cure) e dall'appellante (in questa sede) e, dunque, pienamente aderendo alla prospettata possibilità per il giudice civile di valutare incidentalmente l'esistenza del reato.
La censura, dunque, non è fondata laddove ha ascritto al Tribunale di AR un vizio della motivazione che, in effetti, non sussiste.
Altro e (ben) diverso profilo è infatti, rispetto a quello attinente ad una valutazione correlata all'impossibilità di accertare incidentalmente in sede civile l'esistenza del reato in questione, quello concernente invece la valutazione dell'efficacia probatoria delle risultanze emerse in sede di procedimento penale.
Ciò, peraltro, anche in considerazione del fatto che a quest'ultimo proposito,
l'appellante non ha esposto considerazioni di sorta volte ad evidenziare perché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale predetto, le risultanze in questione avrebbero dovuto condurre a ritenere sussistente il reato di circonvenzione di incapace.
Nessuno rilievo è stato infatti svolto con riferimento agli elementi istruttori indicati dal giudice di prime cure se non in relazione al verbale della Guardia di Finanza, che costituisce oggetto precipuo del secondo motivo di gravame.
B) Deve poi rilevarsi come la stessa odierna appellante abbia valorizzato le condotte tenute dalla coppia al fine di rendere difficoltose le visite fatte Persona_7
alla sig.ra da parenti e conoscenti. Per_1
Ciò (rimanendo all'interno della stessa prospettazione dell'appellante) onde evidenziare il “condizionamento” posto a carico della sig.ra dagli odierni Per_1
appellati.
Va tuttavia rilevato come proprio l'appellante non abbia esposto alcun elemento che, anche solo astrattamente, possa andare ad integrare gli estremi della circonvenzione di incapace in danno della sig.ra Per_1
La giurisprudenza di legittimità maturata in sede penale ha avuto modo di illustrare che “Il delitto di circonvenzione di incapace non postula che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermità psichica o da deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico che,
19 sebbene meno grave dell'incapacità, risulti idoneo a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva, che ne affievolisca le capacità critiche” (così, tra tante, Cass. 23823 del 24.2.2023).
L'appellante (ma, del resto, già l'attrice in prime cure) non ha operato allegazioni dell'esistenza di tale infermità o deficienza psichica, o anche solo di alterazione dello stato psichico atto a ridurre la sig.ra in una condizione di minorata capacità intellettiva, Per_1
con conseguente ricadute sul piano delle capacità di analisi critica della realtà.
L'epicentro delle allegazioni (sia della che della sig.ra è invece, Per_1 Pt_1
come visto, allocato sulla valorizzazione della condotta ostativa della coppia Per_11
rispetto alla frequentazione di amici e parenti della ma non constano
[...] Per_1 allegazioni specifiche concernenti un'attenuazione delle capacità intellettive della stessa sig.ra Per_1
Le uniche allegazioni correlate ad una simile evenienza, in effetti, risultano attenere:
− all'età della Per_1
− alle condizioni di salute della stessa.
Quanto all'età, è quasi pleonastico rilevare come tale profilo non possa (in assenza di qualsivoglia altro elemento di caratterizzazione) presentare alcuna rilevanza ai fini qui in esame, considerando anche che l'età della sig.ra al momento della stipula del Per_1
contratto era di 82 anni (essendo nata nel 1927 ed essendo il contratto del 2009), e quindi un età che, al netto di ogni altra considerazione, non consente di per sé di ritenere presuntivamente insorta un'attenuazione delle capacità critiche della stessa Per_1
Del resto, ad opinare diversamente, dovrebbero porsi analoghi dubbi sul rilascio della procura per l'instaurazione del giudizio di prime cure (nel 2017, a 90 anni di età della o del testamento olografo che ha istituto erede la sig.ra (nel 2018, a Per_1 Pt_1
91 anni di età della stessa . Per_1
Quanto poi alle condizioni di salute della predetta sig.ra valorizzate Per_1 dall'appellante mediante il richiamo della deposizione del teste si evidenzia come Tes_2
la stessa parte appellante abbia in proposito richiamato le dichiarazioni del predetto teste laddove è stato riferito che “nel 2007 la sig.ra fu ricoverata varie volte per i suoi Per_1 problemi con la psoriasi…… dal momento della sua malattia in poi la trovai molto provata fisicamente ed anche poco lucida, stava veramente male e si scambiava qualche parola con molta fatica. Direi dal 2007 in poi”: la sussistenza di una patologia fisica come la psoriasi è stata del tutto correttamente presa in considerazione dal giudice di prime cure ove è stato ritenuto che la stessa rappresenti “...una patologia fisica, certamente seria, ma non tale ad indurre coinvolgimenti o scompensi nell'area psichica, in punto deficit di
20 informazione e/o incapacità di valutare consapevolmente la convenienza delle scelte economiche coinvolgenti il proprio patrimonio”, mentre del tutto generico, poi, è il riferimento del teste al fatto che la fosse stata (senza specificazione delle Tes_2 Per_1
occasioni, del contesto, di quante volte ciò fosse avvenuto, di quali fossero gli elementi in base ai quali era insorta una percezione di questo tipo) “poco lucida”.
Significativamente, invece, parte appellante non risulta aver mosso contestazioni di sorta in ordine al rilievo del giudice di prime cure (invero costituente uno dei fondamenti della decisione in questione) secondo cui, rispetto ad un eventuale deterioramento delle condizioni psichiche della sig.ra “In contrario, anzi, depone il rigetto dell'istanza Per_1
di nomina di amministratore di sostegno, presentata dalla stessa e udita Per_1 all'udienza del 26.11.2013 (quattro anni dopo). In detta udienza il Giudice Tutelare ha rilevato che la stessa “è parsa pienamente orientata ed in grado di autodeterminarsi”.”.
C) Infine, sono fondate le censure concernenti il giudizio del Tribunale di AR sull'incapacità a testimoniare della sig.ra dato che la Corte di Cassazione ha Pt_1 condivisibilmente indicato che “Il giudizio sulla capacità del teste deve essere effettuato con riferimento al momento in cui la deposizione viene resa, restando irrilevante che, successivamente, il teste medesimo sia divenuto parte per successione "mortis causa" alla parte originaria” (cfr Cass. 22030 del 2.9.2008).
Tuttavia, il fatto che tale deposizione sia suscettibile di essere presa in considerazione non comporta conseguenze di sorta in ordine alle conclusioni qui raggiunte ai punti che precedono, atteso che la deposizione in questione risulta attenere, unicamente, alle stringenti modalità di controllo poste in essere dalla coppia in ordine Persona_7
alle visite da effettuare (da parenti ed amici) alla sig.ra come detto, tale aspetto è Per_1
tuttavia ininfluente al fine della specifica dimostrazione di una condizione di attenuazione delle capacità critiche in capo alla nell'ottica dell'individuazione -nel caso in Per_1
esame – di una fattispecie di circonvenzione di incapace.
3.2) Con il secondo motivo di appello è stata, come accennato, contestata la mancata valorizzazione da parte del giudice di prime cure del verbale della Guardia di
Finanza della PA di AR (dimesso da parte attrice in allegato alla seconda memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c.), concernente l'analisi della provenienza del denaro utilizzato per il pagamento del prezzo della compravendita del 21.12.2009.
Tale censura è stata sollevata da parte appellante onde:
− anzitutto, ritenere che il denaro predetto proveniva da un conto corrente intestato alla sig.ra Per_1
− quindi, pervenire alla conclusione “la detta vendita avrebbe dovuto essere dichiarata nulla dal Giudice di prime cure per mancanza di causa ai sensi del
21 combinato disposto degli artt. 1418 co. 2 c.c. e 1325 co. 1 n. 2) c.c., essendo evidente che il trasferimento del diritto sia in realtà avvenuto a titolo gratuito”.
3.2.1) Il motivo è infondato, già su un piano astratto, non essendo in radice condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui l'accertamento della provenienza del denaro da un conto corrente della sig.ra comporterebbe: Per_1
→ la gratuità del contratto;
→ la conseguente nullità dello stesso per mancanza di causa.
In proposito occorre infatti evidenziare come, anche ritenendo accertato che il denaro per il pagamento del prezzo provenisse da un conto della sig.ra ciò non Per_1
comporterebbe la gratuità del contratto in questione, essendo tale conclusione il frutto di un'indebita sovrapposizione tra il piano genetico del contratto e quello della sua esecuzione.
Sul piano della genesi, il contratto in esame è, e resta, una compravendita.
Sul piano esecutivo, il fatto che il prezzo possa essere stato pagato con denaro della stessa sig.ra non comporta la gratuità del contratto stesso ma, se del caso (e Per_1
previo riscontro di ogni altro elemento necessario a tal fine), la ravvisabilità di un reato di furto e/o di appropriazione indebita, rilevante sul piano della responsabilità extracontrattuale e degli obblighi risarcitori incombenti sugli autori di tale condotta, ma irrilevante sul piano della validità ab origine del contratto.
Né, all'evidenza, ciò potrebbe mai comportare una nullità del contratto per assenza di causa, proprio in considerazione della non condivisibilità di un approccio interpretativo volto a riverberare sulla fase genetica del contratto le conseguenze insorte sul piano esecutivo dello stesso.
3.3) Con il terzo motivo di appello, infine, l'appellante ha contestato la decisione ultra petita da parte del Tribunale, laddove era stato ritenuto che l'ipotesi della gratuità di un contratto oneroso avrebbe potuto integrare gli estremi di una simulazione contrattuale, di cui non constava tuttavia alcuna dimostrazione (peraltro da fornirsi nei limiti stabiliti dalla normativa codicistica).
3.3.1) Il motivo non è suscettibile di accoglimento.
In proposito si ricorda come si sia già rilevato supra che, nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna ipotesi di simulazione.
Si è parimenti già indicato come ciò, peraltro, non abbia ricadute di sorta sulla decisione della causa.
In ogni caso preme rilevare come il giudice di prime non abbia espressamente qualificato l'ipotesi in oggetto come integrante una simulazione contrattuale, essendosi limitato ad indicare che “.la volontà di prevedere un trasferimento a titolo gratuito di un
22 bene, contrariamente alla qualificazione dello stesso trasferimento a titolo oneroso
(compravendita) configura la creazione di una volontà negoziale tesa a far figurare una situazione giuridica meramente apparente, rispetto a quella reale e, dunque, rientra nel fenomeno della simulazione” (per poi concludere nel senso della non ravvisabilità di una simile figura), in relazione alle allegazioni attoree correlate alla dedotta, per il caso di specie, ipotesi di nullità del contratto per mancanza di causa.
4) Occorre a questo punto rilevare come parte appellante abbia reiterato, nelle conclusioni formulate nel presente grado di giudizio, non solo le domande concernenti la validità del contratto e le conseguenze derivanti dalla dedotta invalidità dello stesso (e cioè le domande formalizzate ai punti A1, A2, A3, A4 ed A5), ma anche le domande di condanna della e del alla restituzione dell'importo di € 28.000,00 CP_1 CP_2
(formulata al punto A6) e di condanna degli stessi “ove l'Ecc.ma Corte d'Appello adita non ritenga dichiarare la nullità del contratto di compravendita del diritto di nuda proprietà” alla restituzione dell'importo di € 188.000,00.
4.1) Dal tenore della formulazione delle conclusioni dell'appellante risulta, peraltro, come anche la domanda di condanna formulata al punto A6 sia stata avanzata con riferimento, e quale conseguenza, dell'accoglimento di qualcuna delle domande di declaratoria di nullità del contratto in oggetto, sì che, una volta respinti i motivi di gravame concernenti la reiezione delle domande predette, anche la domanda stessa non risulta più suscettibile di essere presa in considerazione.
4.2) Per quanto invece concerne la domanda di restituzione dell'importo di €
188.000,00 deve rilevarsi come la stessa sia stata reiterata nella presente sede (in via formalmente subordinata rispetto alle domande correlate alla nullità della compravendita oggetto di causa e con espresso riferimento all'ipotesi di loro reiezione) adducendo che tale somma sarebbe stata “...illegittimamente e con inganno attinta dal conto corrente n.
53.461, il cui saldo faceva capo ed apparteneva in linea sostanziale e dominicale ad essa sola , esistente presso la Persona_1 Controparte_4
– Filiale di AR, accreditata mediante giroconto nel conto corrente n. 53.191, esistente presso tale stessa Filiale, cointestato a e ”. Controparte_2 CP_1
4.2.1) In quest'ottica occorre preliminarmente ricordare che:
a) il primo motivo di gravame attiene unicamente alla decisione del giudice di prime cure di ritenere non ravvisabile, nel caso di specie, un'ipotesi di circonvenzione di incapace, con tutte le conseguenze da ciò derivanti in punto di validità del contratto;
b) il secondo motivo di gravame concerne, invece, la lamentata omissione della valutazione della rilevanza del verbale della Guardia di Finanza che,
23 nell'impostazione argomentativa dell'appellante, avrebbe dimostrato che il denaro per l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile era proveniente da un conto corrente della ma: Per_1
• tale contestazione (che, in astratto, potrebbe aver rilevanza anche con riferimento alla predetta domanda di restituzione), risulta tuttavia espressamente, formalmente ed unicamente avanzata con riferimento, ancora una volta, ai profili concernenti la nullità del contratto, dal momento che il rilievo argomentativo svolto dall'appellante sul punto - all'esito dell'esposizione dei motivi per cui il verbale predetto avrebbe dovuto essere preso in considerazione - risulta solamente quello per cui “...la detta vendita avrebbe dovuto essere dichiarata nulla dal Giudice di prime cure per mancanza di causa ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 co. 2 c.c. e
1325 co. 1 n. 2) c.c., essendo evidente che il trasferimento del diritto sia in realtà avvenuto a titolo gratuito”;
• parte appellante ha, nel contesto del motivo di appello in oggetto, ribadito che:
o “Dall'omessa, erronea ed arbitraria valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio ne è conseguita la violazione anche degli artt.
1325 co. 1 e 1418 co. 2 c.c., posto che dalle risultanze istruttorie è emerso chiaramente che il prezzo della compravendita in oggetto fu pagato per intiero con denaro della (parte venditrice) e che Per_1
quindi il contratto de quo non poteva (e non può) che essere considerato nullo per mancanza di causa”;
o “Il ragionamento seguito dal Giudice di prime cure su tale punto è totalmente illogico, posto che l'accertamento della circostanza per cui il prezzo della compravendita fu pagato con denaro proveniente in realtà dalla sola (parte venditrice) e quindi che i coniugi Per_1
hanno mentito nel dichiarare che il prezzo sarebbe Persona_7
stato pagato tramite il ricavato del trasferimento di beni personali della costituisce un antecedente logico necessario per addivenire CP_1
alla declaratoria di nullità del contratto per mancanza di causa, e non viceversa”;
o così nuovamente evidenziando come le censure in questione siano state mosse nell'esclusiva ottica argomentativa correlata ai profili di nullità del contratto;
24 c) il terzo motivo di gravame non ha, come visto, alcuna correlazione con la domanda di condanna in oggetto, concernendo unicamente la doglianza concernente il carattere ultra petita della valutazione in ordine alla simulazione contrattuale.
4.2.2) Le considerazioni che precedono comportano dunque che, con l'appello in oggetto, non sia stata mossa alcuna impugnazione nei confronti della parte della sentenza con cui è stata respinta la domanda di restituzione predetta, sì che anche tale domanda non risulta (più) suscettibile di essere presa in considerazione nella presente sede.
5) Le considerazioni sin qui esposte determinano, in ultimo, la reiezione delle istanze istruttorie reiterate dall'appellante nel presente grado di giudizio, con riferimento sia alla rinnovazione della CTU, sia all'ammissione dei mezzi di prova orale non accolti in prime cure, attenendo a circostanze non rilevanti ai fini della decisione.
6) Il gravame deve quindi essere integralmente respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00 (in considerazione del valore della causa, come determinato ai sensi dell'art. 12 c.p.c., con riferimento dunque al valore del bene oggetto del contratto, essendo in contestazione – per effetto della dedotta nullità – l'intera compravendita del 29.12.2009) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
6.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 178/2022 del Tribunale di AR, così Parte_1
statuisce:
1) respinge l'appello;
25 2) condanna parte appellante a rifondere agli appellati Parte_1 CP_1
e le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € Controparte_2 Controparte_3
14.317,00 per compenso, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove Parte_1
dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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