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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 19/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 150/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 181/2022 emessa dal Tribunale di Enna in data
8.03.2022
PROPOSTO DA
nata ad [...] il [...] e residente a Parte_1
Barrafranca nella via Papa Giovanni Paolo II° n. 21 (c.f. C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Bonaffini, presso il cui
[...] studio, in Barrafranca, Corso Vittorio Emanuele n. 365, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
, in persona del suo Sindaco p.t., corrente Controparte_1
P.IVA_ in Barrafranca, Piazza Regina Margherita n. 1 (c.f. ) P.IVA_2
1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Lo Bianco presso il cui studio, in
Nicosia Via Vittorio Emanuele n. 75, è elettivamente domiciliato;
Appellato
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, in riforma dell'appellata sentenza: a) ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva del nella Controparte_1 causazione dei danni patiti dalla minore in occasione Parte_1 dell'infortunio per cui causa è, per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., per le causali di cui CP_1 in narrativa, ai sensi dell'articolo 2051 c.c. o in via subordinata, ai sensi, dell' art.lo 2043 c.c., al risarcimento, in favore dell'appellante per le lesioni personali patite dalla minore della complessiva somma di Persona_1
€. 257.849,90 a titolo di risarcimento per danno biologico patrimoniale e non, esistenziale e morale, nessuno escluso o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre, ancora, interessi e rivalutazione dalla data del sinistro sino all' effettivo ed integrale soddisfo. b)
Condannare, in ogni caso, il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. alla refusione, in favore dell'appellante di compensi, spese ed accessori e rimborso per spese generali nella misura del 15% di entrambi i gradi di giudizio ponendo interamente a carico del le CP_1 spese della c.t.u. svolta in primo grado.”
Conclusioni del convenuto CP_1
“Voglia la ecc.ma Corte d'appello adita, contraiis reiectis, per i motivi dinanzi esposti rigettare l'interposto appello con conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
Svolgimento del processo
2 Con atto di citazione ritualmente notificato , agendo nella Parte_2 qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Per_2
, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Enna, il Comune di
[...]
Barrafranca al fine di sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla figlia minore in dipendenza dell'infortunio occorsole all'interno del Plesso Scolastico “Gino Novelli”, danni che quantificava in €.239.849,90.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva che in data 22.05.2012 alle ore 16,30 circa la piccola , (di sei anni appena) durante la Per_1 riunione tra insegnanti e genitori della scuola d'infanzia del citato Plesso scolastico, cadeva dall'ultimo gradino di una “tribunetta semicircolare” allocata negli appositi spazi esterni dell'Istituto riportando gravissime lesioni personali quali: “trauma contusivo frontale con riva di frattura ed ematoma sottocutaneo, trauma contusivo nasale con frattura OPN, trauma contusivo labbro superiore con parziale frattura incisivo mediale superiore”
e che a causa di dette lesioni era necessario sottoporla ad intervento chirurgico presso l' di Controparte_2
Palermo.
Con comparsa dell'11.07.2017 si costituiva in giudizio il CP_1 convenuto che contestava le pretese attoree sia con riferimento all'an che al quantum debeatur chiedendone l'integrale rigetto.
Istruito il giudizio mediante produzione documentale, prova per testi e c.t.u. medico legale, all'udienza del 16.11.2021, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Enna ha rigettato le domande avanzate da parte attrice e compensato integralmente, tra le parti, le spese processuali e di c.t.u..
Il Tribunale è pervenuto alle superiori determinazioni richiamando, in via preliminare, i principi in materia di responsabilità del custode rilevando,
3 quanto al merito della vicenda, che la caduta della piccola era Per_1 avvenuta dalla parte superiore di un piccolo anfiteatro posto negli spazi esterni dell'Istituto scolastico ed interamente delimitato da balaustre costituite da strutture metalliche parallele poste a distanza di circa 40 cm l'uno dall'altro ed astrattamente idonee ad evitare la caduta dei fruitori di tali spazi.
Ne discende, secondo il primo Giudice, che la cosa in custodia (ovvero la
) non poteva essere considerata causa del danno ma solo Parte_3 occasione della produzione del danno medesimo e l'eventuale e non provata difformità della ringhiera non poteva, di per sé, condurre ad una pronuncia di responsabilità ex art. 2051 c.c. atteso che, chi lamenta la mancata adozione di misure cautelari deve anche dimostrare che il fatto non si sarebbe verificato ove la misura di protezione (astrattamente idonea) fosse stata utilizzata conformemente all'uso destinato.
In definitiva il Tribunale ha ritenuto che la condotta della minore abbia integrato il caso fortuito ex articolo 2051 c.c. in quanto l'evento si era verificato a causa di una condotta abnorme della bimba.
Tale soluzione, secondo il primo Decidente, è corroborata dalle ulteriori considerazioni inerenti al fatto che l'edificio non era riservato esclusivamente ai bambini in età materna (in quanto trattasi di Istituto comprensivo con scuola secondaria di primo e secondo grado); Che l'area ove il fatto è avvenuto non era destinata al gioco di bimbi ma ad attività didattiche;
Che l'evento si sarebbe verificato fuori dall'orario scolastico in un momento, quindi, in cui quelle aree non erano sorvegliate;
Che i genitori erano distanti e non avevano svolto correttamente il loro dovere di sorveglianza.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame , nella spiegata Parte_2 qualità.
4 Con comparsa di costituzione del 25.11.2024, si è personalmente costituita in giudizio , nelle more divenuta maggiorenne. Persona_1
Sostituita l'udienza del 28 novembre 2024 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per violazione dell'articolo 2051 c.c. anche in relazione agli articoli 40 e 41 c.p. e dall'articolo 2697 c.c., nonché violazione dell'articolo
115 e 116 c.p.c. per travisamento dei fatti e erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Si sottolinea, in via preliminare, come il chiesto ristoro debba trovare fondamento in una invocata ipotesi di responsabilità del
[...]
e non già della Istituzione scolastica “Gino Novelli” atteso che CP_1 si contesta esclusivamente l'omessa custodia, da parte dell' Ente - quale proprietario del complesso scolastico - cui è imposta, ope legis, la verifica e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di sua proprietà.
Da ciò l'erroneo ed irrilevante richiamo, operato dal primo Decidente, al fatto che l'infortunio della minore si fosse verificato in orario extra scolastico.
Ciò premesso, continua l'appellante, l'errore in cui si è incorso il
Tribunale risiede nell'aver fondato il proprio convincimento sul presupposto che il comportamento della piccola potesse ritenersi Per_1
“abnorme” ed idoneo, di per sé, a produrre l'evento omettendo, cioè, di valutare come la ringhiera / balaustra collocata nella parte superiore della “tribunetta” del piccolo anfiteatro adiacente la scuola Gino Novelli, - liberamente accessibile da parte dei bimbi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria – era pericoloso in quanto costituita e realizzata da
5 semplici sbarre orizzontali poste a distanza di 40 cm l'una dall'altra ed inidonee a proteggere dalle cadute nel vuoto bimbi che, per loro natura, sono utenti particolarmente a rischio.
Ne discende che il comportamento di , stigmatizzato dal Per_1
Tribunale, non può ritenersi abnorme ma, al contrario decisamente prevedibile e prevenibile con la immeditata conseguenza che colui che crea una situazione di pericolo è tenuto ad approntare le misure di sicurezza e precauzionali necessarie per evitare tutti i danni che dalla res possano derivare.
Da ciò pare evidente, conclude appellante, che il sinistro del 22 maggio
2012 che ha visto coinvolto la piccola è causalmente riconducibile Per_1 all'intrinseca pericolosità della ringhiera che delimita la parte superiore della tribuna circolare inidonea ad evitare la caduta di piccoli fruitori.
In ogni caso non può ritenersi, come fatto dal Giudice di primo grado, integrato il caso fortuito, atteso che, per escludersi la responsabilità del custode /proprietario occorre dimostrare la sussistenza di un fattore estraneo, imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso causale con la cosa in quanto non qualsiasi uso improprio ed anomalo della res può invocarsi a titolo di esimenti, ma solo quei comportamenti che fuoriescano dalla normale prevedibilità.
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Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce la erroneità della sentenza per motivazione apodittica ed illogica nonché per violazione degli articoli 1227 e 2051 c.c. nonché, ancora, per violazione degli articoli
115 e 116 c.p.c., travisamento dei fatti ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
A sostegno di tale ulteriore motivo di censura si evidenzia come, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, il piccolo anfiteatro si trovasse nell'area di pertinenza della scuola Gino Novelli destinata ad
6 attività ludiche e didattiche dei bambini sia in orario scolastico che in orario extrascolastico.
Ed è proprio per tale ragione, precisa l'appellante, che era necessario adottare particolari e specifiche misure di protezione anche al di fuori degli orari delle lezioni, - ciò a prescindere da quanto prima specificato - ovvero che il sinistro in questione nulla ha a che fare con la responsabilità della Istituzione scolastica ma è legato alla dedotta intrinseca pericolosità della ringhiera / balaustra la cui verifica e manutenzione ricade sul proprietario . Controparte_1
Si deduce, ancora, come nessuna responsabilità a titolo di concorso di colpa possa attribuirsi ai genitori ciò perché, sotto il profilo processuale,
l'appellante aveva agito non in proprio ma in rappresentanza della minore e che, in ogni caso, l'eventuale responsabilità per culpa in vigilando dei genitori è elusa dall'aver confidato nella sicurezza e non pericolosità delle strutture scolastiche.
Si osserva, ancora, come ulteriore errore del Giudice di prime cure risieda nella parte in cui ha dedotto ed affermato che nessuno dei testi avrebbe assistito alla caduta della minore rilevando, in proposito, come entrambi i testi ( e ) avevano, invece, rappresentato Testimone_1 Testimone_2 di avere visto la caduta della piccola e che gli articolati di prova - Pt_1 con i quali si chiedeva ai testi di riferire anche della presenza della ringhiera e della sua inidoneità ad evitare cadute e/o attraversamenti da parte dei bambini – non erano stati ammessi dal Tribunale.
Questione, continua l'appellante, tuttavia del tutto irrilevante essendo dato pacifico ed incontestato che la caduta della minore era avvenuta dalla tribunetta ed a causa della ringhiera metallica inidonea a contenere le normali esuberanze dei bimbi.
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7 Con il terzo motivo di gravame si deduce la nullità della sentenza di primo grado ex articolo 111 Costituzione ed artt.li 132 e 161 c.p.c. e 119 Dis.
Att. c.p.c..
A sostegno di tale motivo si rappresenta come la sentenza del Tribunale debba considerarsi nulla per mancanza e/o omessa motivazione non essendo state espressamente indicate le norme di legge e i principi di diritto applicati ai fini della decisione.
Si osserva che, a fondamento della decisione, il Tribunale si è limitato ad richiamare circostanze generiche e presunte “massime di esperienza” smentite dalle risultanze processuali.
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Con il quarto motivo di gravame, sulla base di quanto argomentato,
l'appellante invoca la integrale riforma della sentenza previo riconoscimento dell'esclusiva responsabilità del convenuto nella CP_1 causazione del sinistro rilevando come le modalità dello stesso, (nonché la proprietà del bene in capo al siano rimaste ampiamente CP_1 dimostrate.
Si chiede, infine, che, nell'ipotesi in cui la Corte non dovesse ritenere il caso rientrante nell'ambito dell'articolo 2051 c.c., la responsabilità del possa individuarsi nella violazione del principio del neminem CP_1 laedere di cui all'articolo 2043 c.c. atteso che la condotta dell'Ente risulta essere in palese contrasto con quanto imposto dalle norme vigenti in materia di prudenza e diligenza.
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Con il quinto ed ultimo motivo di gravame, infine, l'appellante specifica i criteri di liquidazione da adottare per l'integrale ristoro delle lesioni subite dalla minore (nelle more divenuta maggiorenne) da liquidarsi in uno agli interessi ed alla rivalutazione monetaria secondo quelle che sono le
8 risultanze della dottoressa , c.t.u. nominato in corso di Persona_3 causa, che ha descritto e terminato un danno biologico residuato pari al
18%, una ITT di giorno 30 al 100%, una ITP di giorni 30 al 50%, danni che possono quantificarsi complessivamente in €.231.432,60 (ivi compresa una personalizzazione del danno del 10%, danno morale e danno da capacità lavorativa specifica pari al 32% in virtù di quanto accertato nella relazione medico legale del dottor mai Per_4 contestata) oltre alle spese mediche quantificate in €. 1.000,00 e rimborso delle spese di c.t.u..
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Nel merito l'appello è infondato secondo quanto si dirà.
I motivi di censura, che investono il merito della vicenda per la loro evidente connessione, possono essere trattati congiuntamente.
In tema di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. la più accreditata giurisprudenza insegna che “…la responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando,
a carico del custode - come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed
9 evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano
a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa ( Cass. n. 4035/2021).
Quanto alla condotta del danneggiato giova richiamare, altresì, le considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia
10 stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima”.
Tuttavia ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non integrante il caso fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227,
1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227,
2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Sotto tale ultimo profilo, infine, è bene ricordare che incombe sul custode, per andare esente da responsabilità, l'onere di provare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. (Cass. Civ. 9 maggio 2017 n. 11225).
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Emerge dall'istruttoria come le lesioni riscontrate alla piccola Per_1 siano etiologicamentre dipese dalla caduta dall'ultimo gradino di una tribunetta sita negli spazi esterni del plesso scolastico Gino Novelli, di proprietà del Comune di Barrafranca, cintata con una ringhiera metallica realizzata con sbarre orizzontali poste alla distanza di circa 40 cm l'una
11 dall'altra e considerate – secondo le ragioni dell'appellante - inidonee a contenere il corpo della bambina che ivi giocava.
Che la caduta sia avvenuta con le modalità sopra descritte è circostanza ampiamente dimostrata anche attraverso le dichiarazioni testimoniali rese da e entrambe sentite all'udienza Testimone_1 Testimone_2 del 24.05.2018, le quali hanno concordemente affermato di avere assistito personalmente ai fatti (riconoscendo i luoghi anche attraverso le foto che venivano loro esibite) e descritto le modalità della caduta della bimba.
Inoltre, la compatibilità delle lesioni riscontrate alla minore con l'evento lesivo è stata accertata dal c.t.u. nominato, Dott.ssa , che le ha Per_3 ritenute compatibili con la caduta.
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Ciò detto deve, tuttavia, valutarsi se la condotta della minore (rectius: della madre, quale tenuta al controllo delle attività della bimba) - possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato (e, in questo caso, di chi sulla minore aveva il dovere di controllo), valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate
(ex art. 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso di considerarlo del tutto non dovuto.
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Valutando le superiori circostanze nella loro interezza e considerando che la (madre della piccola ) al momento dei fatti si Parte_2 Per_1 trovava poco distante dalla tribunetta ove la bimba aveva deciso di giocare (in proposito i testi hanno riferito: “al momento dell'incidente la
12 Sig.ra era insieme a me presso il cancello della scuola” appare Pt_2 evidente che la sua condotta deve essere censurata non sussistendo ragioni che le impedissero di porre maggiore attenzione rispetto a quanto, nel frattempo, la bambina stesse facendo dopo essere salita sui gradini della tribunetta “poiché spetta ai genitori – o comunque a chi abbia il dovere di custodia vigilare, prevedere e prevenire i normali rischi derivanti dall'attività ludica di un fanciullo, nonché la prevenzione delle eventuali conseguenze dannose inerenti a tale attività.” (Vedasi in proposito Cass.
Civ. Sez. III^ 25.08.2014 n. 18167). In definitiva, nell'ipotesi di danno da cose in custodia, deve ritenersi che il fatto colpevole del terzo, dotato di efficacia causale ed assorbente, possa equipararsi al caso fortuito tale da escludere la responsabilità del custode [Cass. Civ. Sez. III^ 7.09.2023 n.
26088 a mente della quale: “Integra condotta colpevole, che esclude la responsabilità dell'Ente custode, l'omessa vigilanza dei genitori sulla minore sedutasi su una ringhiera, da cui poi era caduta”; Con la richiamata decisione è stata respinta la richiesta di risarcimento avanzata dai genitori di una bambina caduta su una conduttura idrica da una ringhiera sulla quale si era seduta sul presupposto che la mancata vigilanza integri fatto colpevole dei genitori].
A tali considerazioni di diritto deve aggiungersi – per come correttamente fatto dal Giudice di prime cure – che non vi è prova alcuna che la balaustra che delimita l'intera tribunetta (ben visibile nelle foto che il
Decidente acclude nella parte motiva della sentenza) sia inidonea ad evitare le cadute dall'alto degli spettatori seduti nei gradoni della stessa, essendo rimasto del tutto privo di riscontro quanto dedotto dall'appellante in merito a tale aspetto. La presenza di tre aste orizzontali, poste a distanza di circa 40 cm l'una dall'altra, (quindi per un'altezza complessiva dal suolo di oltre un metro e venti cm), appare più che idonea a contenere i fruitori della struttura e ad impedirne la caduta, se non nelle ipotesi in cui questa sia causata da un uso improprio ed abnorme
(salire sulle sbarre per scavalcarle o tentare di sporgersi da esse) che,
13 tenuto conto dell'età di al momento dei fatti, era compito della Per_1 madre che l'accompagnava, prevedere ed evitare. Non si comprende, pertanto, dove possa residuare la responsabilità dell'Ente anche in assenza di prova che il bene oggetto di custodia non fosse conforme agli standard di sicurezza e non fosse caratterizzato da attitudine lesiva in sé.
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Non può trovare accoglimento nemmeno il terzo motivo di gravame con il quale si deduce la nullità della sentenza per mancanza e/o insufficiente motivazione.
Non vi è dubbio che il Giudice di prime cure, nel rigettare la domanda attorea, ha ampiamente illustrato i motivi della propria decisione richiamando, in primo luogo (pagg. 2/3 della sentenza), numerosi principi giurisprudenziali in materia, per poi (pagg. 3/5), verificare le risultanze istruttorie e spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto che la condotta della minore avesse integrato il c.d. “caso fortuito” ex art. 2051
c.c. di per se idoneo ad elidere il nesso causale tra la condotta della bimba e l'evento lesivo che ne è derivato.
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Per le ragioni che precedono i motivi di appello non possono trovare accoglimento e la sentenza deve integralmente confermarsi.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 181/2022 resa dal Tribunale di Enna in data 8 marzo 2022 ed appellata originariamente da nella qualità di esercente la Parte_2
14 potestà sulla figlia minore e successivamente dalla Persona_1 stessa, divenuta maggiorenne;
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessive €.
1.138,50 per esborsi, €. 5.600,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute;
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per le rispettive impugnazioni, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 19 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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