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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente Rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1031 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1452/2018 pronunciata in data 29 agosto 2018 dal Tribunale di Avellino, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, dott. , con sede in Avellino alla Piazza Garibaldi 4, Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Visilli e Barbara Visilli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Atripalda alla Via Gramsci n. 1 appellante
E
( ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Controparte_1 C.F._1
via Francesco Giordani n.23 presso lo studio dell'Avv. Davide Peluso dal quale è rappresentata e difesa
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 8.1.2010, CP_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, la
[...] Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, onde sentir dichiarare “che la
[...]
somma intimata e' eccessiva, errata e, comunque non dovuta […] l'inefficacia dell'atto di precetto” con riferimento all'atto di precetto con il quale la le aveva Parte_1 intimato il pagamento dell'importo di € 4.794,15 oltre accessori, quale quota dovuta in virtù del decreto ingiuntivo n. 599/07, emesso dal Tribunale di Avellino nei confronti del
Condominio di Piazza D'armi n. 4/9, di cui l'opponente era condomina.
In particolare, l'opponente assumeva che:
- “provvedendo ad effettuare un calcolo, sempre sulla scorta del riparto delle quote effettuato dall'Amministratore, a scomputo degli oneri tecnici, risulta che la somma che assertivamente parte opponente dovrebbe complessivamente corrispondere alla
[...] per i lavori eseguiti, è pari ad €. 4.209,92, e non certo a quella Parte_1 intimatale”;
- “la somma di €. 539,24 riportata nel precetto opposto e richiesta per interessi legali sulla somma di €. 4.794,15, è manifestamente spropositata ed eccessiva, stante l' erroneita' della somma dovuta per sorta capitale”;
- “pure la somma di €. 701,67, richiesta quale quota dovuta sulla somma complessiva di €.
1.108,13, per spese e competenze liquidate in D.I. e successive, è eccessiva e, comunque erronea, laddove la quota dovuta da parte opponente, doveva essere calcolata con gli stessi criteri di cui all'art.1126 c.c. e cosi' suddivisa tra i condomini”;
- “anche il riparto delle quote effettuato dall'amministratore p.t. del Condominio de quo, è errato, in quanto […] non ha tenuto conto del fatto che l'odierna parte opponente ha anticipato il costo totale dei pavimenti (mq. 130) da apporre sulla terrazza, il quale costo
(pari a € 3.900,00), senza alcun dubbio, doveva essere ripartito, tra i condomini, ai sensi di quanto disposto dall'art.1126 c.c.”;
- “sono stati riscontrati dei gravi difetti dell'opera de qua […] è in itinere un giudizio, promosso dalla odierna parte opponente nei confronti della società opposta, per l'ottenimento dell'eliminazione dei difetti riscontrati e/o di risarcimento dei danni per equivalente”.
Radicato il contraddittorio, si costituiva la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, eccependo l'infondatezza e l'inammissibilità dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite, deducendo a sostegno: - l'inammissibilità delle contestazioni relative all'an e al quantum del proprio credito, oramai definitivamente consacrato nel decreto ingiuntivo non opposto;
- la decadenza e/o prescrizione dall'azione di garanzia per vizi attesa la mancata denuncia dei vizi nonostante fossero trascorsi due anni dal compimento dei lavori;
- l'avvenuta redazione del precetto in conformità alle indicazioni ricevute dall'Amministratore del
Condominio sulla misura delle quote gravanti sui condomini morosi in base al riparto della relativa spesa.
Acquisita documentazione varia, il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione a precetto, dichiarava la sussistenza del diritto della di procedere Parte_1
a esecuzione per la minor somma, rispetto a quella indicata nel precetto, di € 3.636,70 per sorta capitale, oltre interessi e spese legali da calcolarsi in ragione di detto minore importo e compensava le spese di lite.
In particolare, il Tribunale, rilevato che il titolo esecutivo era costituito da un decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo per mancata opposizione, riteneva inammissibili le doglianze fondate su “fatti impeditivi”, precedenti alla formazione del titolo, attinenti esclusivamente al rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti per cui “in modo corretto la società opposta ha richiesto all'opponente il pagamento della quota della spesa comune desumibile dai dati forniti dall'amministratore (cfr. note dell'amministratore del condominio allegate ai n.ri 8 e
9 del fascicolo di parte opposta)”. Tuttavia, rilevato che “l'amministratore del Condominio
(evidentemente alla luce delle spese anticipate dall'opponente per acquisto di materiali) con una nota indirizzata al direttore dei lavori in data 8.6.10, cioè successivamente alle due note inviate all'opposta e poste a fondamento del precetto (che sono datate 30 gennaio e 29 aprile 2009), ha indicato che la quota del corrispettivo del contratto di appalto gravante sull'opponente è pari ad €
3.636,70 (cfr. nota allegata alla memoria ex art. 183 co.VI c.p.c. n. 2)”, dichiarava “la sussistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione per la minor somma di € 3.636,70 per sorta capitale, oltre agli interessi e alle spese legali della procedura monitoria che devono essere ricalcolati sulla base del minor importo del credito” e “in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione” compensava le spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva opposizione la con atto Parte_1
ritualmente notificato in data 25.2.2009, invocando, in sua totale riforma, il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. e, in via subordinata, in sua parziale riforma, il riconoscimento come dovute delle spese dell'atto di precetto in proporzione alla predetta minor somma e, in ogni caso, con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio. L'appellante deduceva a fondamento del gravame che la nota dell'8 giugno 2010, posta a fondamento della decisione e di cui era venuta a conoscenza solo nel corso del procedimento, non concerneva i lavori eseguiti dalla e, Parte_1 comunque, non prevaleva sulle note (recanti importi diversi) comunicate dall'Amministratore alla stessa società e recanti le date del 30 gennaio e del 29 aprile 2009; in ogni caso, eccepiva l'errore del Tribunale nel riconoscere come dovute le spese della fase monitoria e non anche quelle dell'atto di precetto e nel compensare le spese di giudizio.
Radicato il contraddittorio, si costituiva eccependo l'inammissibilità Controparte_1
delle domande nuove avanzate solo nel presente grado di giudizio e l'infondatezza nel merito e concludeva per il rigetto del frapposto gravame, con vittoria delle spese del grado e condanna dell'appellante ai sensi dell'art.96, terzo comma, c.p.c..
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta
d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta
Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 6.3.2025, con concessione di termini di cui all'art. 190
c.p.c., ridotti a venticinque giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (25.2.2009) rispetto alla pubblicazione della sentenza
(29.8.2018), nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione in giudizio nei dieci giorni successivi (1.3.2019).
L'appello appare pienamente fondato e meritevole di accoglimento.
Va preliminarmente sgombrato il campo dalle eccezioni di novità delle domande avanzate dall'appellante solo nel presente grado di giudizio, come sostenuto dall'appellata, e riferibili alla domanda ex art.96, terzo comma, c.p.c. e al riconoscimento delle spese di precetto. Quanto alla domanda ex art.96, terzo comma, c.p.c. si osserva che risulta essere stata irritualmente avanzata per la prima volta con le memorie di replica nel primo grado del giudizio dall'odierna appellante con la conseguenza che il giudice l'ha correttamente non esaminata ma, rimane ferma la possibilità per la parte di ribadirla in grado di appello, senza incorrere nelle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c.; peraltro, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. in quanto volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa e a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno.
Parimenti non può ritenersi nuova la domanda di corresponsione delle spese dell'atto di precetto posto che con il rigetto dell'opposizione l'odierna appellante ha implicitamente chiesto la conferma della pretesa creditoria così come azionata in sede esecutiva con l'opposto atto di precetto.
Peraltro, va ricordato che le spese del precetto, anche quelle aventi ad oggetto i compensi professionali dovuti al legale officiato per la sua intimazione, hanno natura processuale, in senso lato, pertanto, seppur vadano autoliquidate dal creditore intimante nel precetto stesso, possono sempre essere oggetto di contestazioni da parte del debitore, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per essere verificate e liquidate dal giudice in tale sede (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 13606 del
16/05/2024).
Ciò posto, con il primo motivo l'appellante si duole dell'errato utilizzo della nota del
Condominio dell'8.6.2010, di cui è venuta a conoscenza solo nel corso del processo, e che non appare chiaramente riferibile ai lavori eseguiti dalla e, Pt_1 Parte_1
comunque, non prevale sulle note (recanti importi diversi di cui al decreto ingiuntivo azionato con il precetto opposto) comunicategli precedentemente dall'Amministratore in data 30 gennaio e in data 29 aprile 2009 e mai revocate e/o annullate.
Sul punto l'appellata eccepisce, preliminarmente, che detta nota non ha formato giammai oggetto di contestazione alcuna da parte dell'appellante nel primo grado del giudizio evidenziando di aver “richiesto un prova testimoniale tesa a confermare il contenuto della ripetuta nota dell'8.6.2010” non ammessa dal giudice di prime cure “perche' sicuramente considerat[a] ultrone[a] rispetto al contenuto incontestato del documento”.
A tale riguardo va, di contrario, escluso che detto documento non sia stato contestato posto che nella terza memoria ex art.183 c.p.c. l'odierna appellante ha eccepito che “Il documento sopravvenuto prodotto dall'opponente […] al di là di ogni valutazione in ordine alla fondatezza dello stesso, che per tutta sicurezza pure si contesta - non è opponibile alla società creditrice” e, in ogni caso, ha assunto una impostazione difensiva inconciliabile con un riconoscimento, anche tacito, di detto documento, avendo, al contrario, sostenuto la fondatezza delle note del 30 gennaio e del 29 aprile 2009.
Di poi, quanto alla chiarezza del contenuto di detta nota che, secondo l'assunto dell'appellata, è sì evidente da aver indotto il giudice di prime cure a non ammettere la prova testimoniale, occorre osservare che i capitoli di prova vertevano sui denunciati difetti dell'opera realizzata dalla società di costruzioni e non sul contenuto della nota in esame.
Ciò posto, va precisato che l'esecuzione nei confronti di un singolo condomino, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio, per le obbligazioni contratte dall'amministratore, può avere luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale dello stesso, sicché, ove il creditore ne ometta la specificazione ovvero proceda per il totale dell'importo portato dal titolo, l'esecutato può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo di non essere affatto condomino o contestando la misura della quota allegata dal creditore: nel primo caso, l'onere di provare il fatto costitutivo di detta qualità spetta al creditore procedente e, in mancanza, il precetto deve essere dichiaro inefficace per l'intero, mentre, nel secondo caso, è lo stesso opponente a dover dimostrare l'effettiva misura della propria quota condominiale, ai fini della declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto per l'eccedenza, e, in mancanza, l'opposizione non può essere accolta
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 22856 del 29/09/2017). Si è, altresì, affermato che la quota del debito condominiale gravante sul singolo condòmino contro il quale il creditore abbia agito in via esecutiva in base all'art. 63 disp. att. c.c., in caso di contestazioni espresse in sede di opposizione all'esecuzione - e fermo restando che spetta al condòmino intimato l'onere di allegare e provare che detta quota sia diversa da quella indicata del creditore - va determinata: a) in base alla delibera condominiale di riparto della spesa;
b) se una delibera manchi o sia venuta meno, all'esito di una valutazione sommaria del giudice dell'opposizione all'esecuzione, ai soli fini dell'azione esecutiva in corso, tenendo conto delle indicazioni dell'amministratore, degli elementi certi disponibili ed eventualmente, in mancanza, facendo ricorso alla tabella millesimale generale;
in tali casi restano, tuttavia, salve le eventuali successive appropriate azioni di rivalsa interna tra condòmini (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 34220 del 06/12/2023).
Ebbene, non si ritiene che l'appellata abbia fornito una prova nei termini sopra precisati per mezzo della nota dell'Amministratore del Condominio indirizzata al direttore dei lavori in data 8.6.2010 in quanto non chiaramente riferibile ai lavori eseguiti dalla e in quanto indirizzata all'Arch. e, peraltro, con Parte_1 Testimone_1
indicazione di una somma ancora diversa da quelle che l'appellata ha sostenuto di dover corrispondere con l'atto introduttivo del giudizio. Alcun valore può, poi, attribuirsi ai due piani di riparto di cui non è dato desumere la provenienza e la data di redazione.
Diversamente, l'atto di precetto risulta essere stato emesso dalla Parte_1
sulla scorta di una prima nota dell'Amministratore del Condominio, indirizzata al
[...] legale della società, del 30.1.2009, contenente le indicazioni in merito ai condomini morosi, alle somme ripartite per ognuno di essi e ai criteri del relativo riparto fondato sulle superfici interessate dall'intervento eseguito e la seconda, del 29.4.2009, a precisazione della prima, nella quale si segnala che “ogni altra comunicazione a Voi inviata o consegnata precedentemente alla presente è annullata” (cfr. in atti) per cui non può ritenersi che detto contenuto sia superabile alla luce della nota dell'8.6.2010 che, al di là delle incertezze del contenuto, non appare affatto revocare la precedente comunicazione “dei condomini morosi” richiesta dalla società di costruzioni.
L'accoglimento del primo motivo di appello con conseguente rigetto dell'opposizione a precetto e piena conferma di quest'ultimo comporta l'assorbimento dei rimanenti due motivi, rispetto ai quali, per mera completezza, va affermata la fondatezza.
Invero, il riconoscimento delle sole spese della fase monitoria e non anche di quelle dell'atto di precetto è appunto contrario al pacifico orientamento della Suprema Corte (cfr.
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020) secondo cui, in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese, anche nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la sua notifica e prima di proporre opposizione, non incidendo l'adempimento sulla legittimità dell'atto.
Parimenti, quanto alla impugnata compensazione delle spese di lite, deve ritenersi che, trattandosi di parziale accoglimento dell'opposizione con rideterminazione delle somme dovute, il Tribunale avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza alla luce dell'arresto delle Sezioni Unite con la sentenza n. 32061 del 31.10.2022 secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza.
L'appello va, pertanto, accolto e la sentenza riformata con l'integrale rigetto della opposizione a precetto.
Infine, quanto all'intervenuto pagamento di quanto statuito dal Tribunale va osservato che esso non comporta per il giudice di secondo grado un obbligo di "revoca" di detta sentenza per la parte che è stata eseguita e nemmeno l'emissione di una pronuncia che dichiari la cessazione della materia del contendere quanto all'intervenuto pagamento, limitando la condanna soltanto al residuo;
invero, la pronuncia dovrà prescinderne, ma, la condanna deve ritenersi eseguibile al netto di quanto già versato.
Non può, infine, farsi applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c., in adesione all'orientamento recentemente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. si distingue da quella resa rispetto al comma 1 in quanto non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, “ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass., Sez. Un., n. 9912/2018 e
Cass. 19948/2023, in motivazione), dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (Cass. 19948/2023).
Sulla scorta di tali coordinate, nel caso di specie, non si rinvengono elementi dai quali desumere che la soccombente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave ovverosia senza quel minimo grado di diligenza necessario a rendere la parte consapevole dell'infondatezza della domanda proposta.
La analoga richiesta avanzata dall'appellata è evidentemente assorbita dall'accoglimento integrale della domanda dell'odierna appellante.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata e vengono liquidate come da dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1452/2018 pronunciata in data 29 agosto 2018 dal Tribunale di
Avellino, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a precetto avanzata da;
Controparte_1
b) condanna al pagamento delle spese del doppio grado in favore Controparte_1
dell'appellante che si liquidano, per il primo grado, in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado, in € 4.174,00, di cui € 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2025.
La Presidente est.
dr.ssa Assunta d'Amore