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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/05/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 26/02/2025 al n. 520 /2025 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) promosso da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv.to PANICO MAURO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
e da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_2 studio dell'avv. IOVINE VINCENZO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
-ricorrenti - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_2 data 26/02/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio contratto in data 03/10/2020, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di NO (al N.
7, Parte II, serie A, anno 2020). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 20/05/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
4. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 13/05/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
− “dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, 1 comma, cpc;
− ordinare al Comune di NO (NA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
− la dimora coniugale, resta alla IG.ra ; Parte_1
− stante l'assoluta indipendenza economica dei coniugi, entrambi nulla dovranno rispettivamente versarsi a titolo di mantenimento;
− i coniugi dichiarano di aver già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro;
− le parti confermano la volontà di non riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso ut sopra;
− I coniugi chiedono l'omologa della presente separazione consensuale.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
5. Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
6. Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
18/10/1999, e nato a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a NO (NA) il 3/10/2020 (atto n.7, Parte II, Serie A, anno
2020);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
✓ spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 22/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 26/02/2025 al n. 520 /2025 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) promosso da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv.to PANICO MAURO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
e da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_2 studio dell'avv. IOVINE VINCENZO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
-ricorrenti - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_2 data 26/02/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio contratto in data 03/10/2020, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di NO (al N.
7, Parte II, serie A, anno 2020). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 20/05/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
4. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 13/05/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
− “dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, 1 comma, cpc;
− ordinare al Comune di NO (NA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
− la dimora coniugale, resta alla IG.ra ; Parte_1
− stante l'assoluta indipendenza economica dei coniugi, entrambi nulla dovranno rispettivamente versarsi a titolo di mantenimento;
− i coniugi dichiarano di aver già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro;
− le parti confermano la volontà di non riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso ut sopra;
− I coniugi chiedono l'omologa della presente separazione consensuale.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
5. Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
6. Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
18/10/1999, e nato a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a NO (NA) il 3/10/2020 (atto n.7, Parte II, Serie A, anno
2020);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
✓ spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 22/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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