TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2251/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 2251/2019 avente ad oggetto azione costituzione servitù promosso DA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , con il patrocinio Parte_4 Parte_5 dell'Avv. Alessandro Agostinucci, come da procura in atti;
ATTORI CONTRO con il patrocinio dell'Avv. Michele Parola, come da procura in atti CP_1
CONVENUTA NONCHÉ CONTRO
, , Controparte_2 Controparte_3 [...]
, con il patrocinio dell'Avv. Eric Volpe, come da Controparte_4 procura in atti TERZI CHIAMATI NONCHÉ CONTRO con il patrocinio dell'Avv. Cristiana Gallia, come da procura in atti CP_5
TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Voglia l'On. Le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale: In via istruttoria, ove ritenuto necessario, disporre consulenza tecnica d'ufficio che determini l'adeguato tracciato delle condutture elettriche di cui si chiede la costituzione di servitù e con riserva di espressa capitolazione per testi sulle circostanze che saranno dedotte e che traggono origine da quanto in premessa. In via principale, accertare e dichiarare la costituzione di servitù sugli immobili di proprietà della convenuta per l'apposizione di condutture elettriche anche interrate Controparte_6 atte a collegare i singoli contatori ENEL alle unità immobiliari degli attori determinando nel contempo, ove e se dovuta, l'indennità prevista per tale costituzione di servitù.
1 Sempre in via principale, accerti che la soc. avendo impedito la regolare Controparte_1 erogazione dell'energia elettrica alle singole unità immobiliari degli attori a far data dal dicembre 2016 fino al normale impiego, ostacolando il normale utilizzo da parte degli attori, a causato loro un danno quantificabile in almeno € 17.500,00 (calcolato fino a maggio 2019) fino al ripristino del normale utilizzo o di altra veriore somma che il Giudice adito vorrà, anche secondo equità liquidare.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Piaccia al Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis
- in via preliminare , dichiarare l'improcedibilità della vertenza per mancato svolgimento del procedimento di media-conciliazione nei confronti della sig.ra , con le CP_5 conseguenze di legge;
- nel merito, respingere l'eccezione di nullità dei contratti di acquisto degli immobili per cui è causa, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- nel merito, costituire servitù di elettrodotto a favore dei soli fabbricati, ove sono situate le unità abitative di proprietà delle parti attrici, fissando le modalità della stessa e determinando l'indennità dovuta ex art.1034, comma 2, c.c.;
- nel merito , rigettare la domanda risarcitoria avversaria, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con distrazione delle stesse.
CONCLUSIONI DI PARTE TERZA CHIAMATA CP_7 Controparte_4
Nel merito, in via principale
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto notarile stipulato in data 9 giugno 2005 dal Notaio in Mondovì Persona_1 avente repertorio n. 103.725 raccolta n. 31.410, registrato a Mondovì il 10 giugno 2005 al numero 1847 serie 1T, nonché del sottostante contratto di compravendita sulla scorta del quale i SIg.ri e hanno acquistato Controparte_3 Controparte_8 unità immobiliare censita presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio di Cuneo, Catasto Fabbricati sul foglio 55 mappale 186 sub. 32;
- accertare e dichiarare la nullità del medesimo atto notarile (stipulato in data 9 giugno 2005 dal Notaio in Mondovì Per_1
avente repertorio n. 103.725 raccolta n. 31.410,
[...] registrato a Mondovì il 10 giugno 2005 al numero 1847 serie 1T), nonché del sottostante contratto di compravendita sulla scorta del quale la SI.ra ha acquistato l'unità CP_4 immobiliare censita presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio di Cuneo, Catasto Fabbricati sul foglio 55 mappale 186 sub. 30;
- ordinare ad ed al Conservatore dei Registri Controparte_1
2 Immobiliari di Cuneo la trascrizione e/o iscrizione e/o annotamento dell'emananda sentenza a spese di CP_1
- per effetto di tali accertamenti dichiarare Controparte_1 tenuta alla restituzione del prezzo pagato dagli esponenti per l'acquisto dell'immobile, ossia per ciascuna delle duecompravendite, € 20.000, oltre IVA, oltre alle spese sostenute per la stipula del rogito notarile e delle imposte versate per l'acquisto, oltre al risarcimento del danno che si dimostrerà in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Nel merito, in denegato subordine Accertare e dichiarare la costituzione di servitù sugli immobili di proprietà di per l'apposizione di condutture Controparte_1 elettriche anche interrate atte a collegare singoli contatori per l'utenza elettrica anche alle unità immobiliari degli esponenti. In via istruttoria. Senza alcuna inversione dell'onere della prova, e nel solo caso in cui si ritenesse possibile frazionare un immobile censito in categoria D/2, cedere le singole frazioni e convertirne la destinazione d'uso, si chiede disporsi CTU volta ad accertare:
- se gli immobili compravenduti dispongono delle dimensioni minime di camera e cucina, superfici aero-illuminanti, altezze e quanto necessario e previsto dalle normative vigenti (D.M. 05/07/1975 e s.m.i.);
- se è possibile dividere gli impianti luce di quanto previsto dalla Legge 05 marzo 1990 n. 46 e s.m.i. e D.P.R. 06 dicembre 1991 n. 447;
- se è quindi possibile operare un cambio di destinazione d'uso in modo da rendere gli immobili in categoria A. Con vittoria di spese di lite. CONCLUSIONI PARTE TERZA CHIAMATA AR ET Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via principale, accertare e dichiarare la costituzione di servitù sugli immobili di proprietà della convenuta per l'apposizione di condutture elettriche Controparte_6 anche interrate atte a collegare i singoli contatori ENEL alle unità immobiliari degli attori determinando, nel contempo, ove e se dovuta, l'indennità prevista per tale costituzione di servitù. Sempre in via principale, accerti che la avendo impedito la Controparte_6 regolare erogazione dell'energia elettrica alle singole unità immobiliari degli attori a far data dal dicembre 2016 fino al normale impiego, ostacolando il normale utilizzo da
3 parte degli attori, ha causato loro un danno quantificabile in almeno 17.500,00€ (calcolato fino a maggio 2019) fino al ripristino del normale utilizzo o di altra veriore somma che il Giudice vorrà, anche secondo equità, liquidare. Col favore di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Gli attori, proprietari, usufruttuari e comproprietari di immobili facenti parte di un complesso di trentadue unità in Entracque, originariamente parte di un complesso turistico residenziale di proprietà della odierna società convenuta, hanno promosso il presente giudizio chiedendo la costituzione di servitù di elettrodotto sugli immobili di proprietà della convenuta, al fine di collegare i contatori di ciascuna unità immobiliare. Espongono gli attori che, in ragione della originaria natura di residence della struttura, la somministrazione di energia elettrica e, correlativamente, del riscaldamento, avveniva attraverso un unico contatore posto in un locale della società convenuta, che ha sempre ostacolato l'installazione di contatori Enel per ciascuna unità immobiliare e la costituzione della servitù di elettrodotto, impedendo, peraltro, dal 2016 l'accesso al locale del contatore. Gli attori hanno pertanto chiesto la costituzione della servitù di elettrodotto sugli immobili di proprietà della convenuta e il risarcimento del danno, quantificato in euro 17.500,00 per non aver potuto usufruire della erogazione di energia elettrica e riscaldamento dal 2016.
2. La società convenuta si è costituita chiedendo in via preliminare disporsi l'integrazione del contraddittorio con gli altri proprietari degli alloggi, in ragione della domanda di costituzione della servitù, eccependo altresì l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito, la convenuta non ha contestato il diritto alla servitù di elettrodotto degli odierni attori, eccependo tuttavia come gli stessi non avessero mai proposto alcun progetto né indennizzo spettante per legge, chiedendo, pertanto, la determinazione del giusto indennizzo e contestando la richiesta di risarcimento del danno, in difetto di prova del pregiudizio subito dagli attori.
3. All'udienza fissata per la trattazione, le parti hanno chiesto un rinvio per verificare la possibilità di un accordo conciliativo, dall'esito negativo. È stata quindi disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari;
[...]
, , , nella qualità di usufruttuaria, e CP_3 Controparte_8 Controparte_2
si sono costituiti eccependo preliminarmente la nullità di tutti gli atti di CP_4 compravendita, in ragione della originaria destinazione del complesso immobiliare – hotel e ristorante – costituito da tre blocchi di alloggi che avrebbero dovuto costituire le camere di albergo e un blocco destinato a contenere gli altri servizi dell'hotel, indicati in catasto con la categoria D/2, come tali non suscettibili di modifica della destinazione, ritenendo pertanto che gli atti di acquisto dei proprietari avessero avuto ad oggetto sostanzialmente una camera di albergo, richiamando sul punto giurisprudenza amministrativa in materia di lottizzazione abusiva e non essendo in ogni caso possibile il mutamento di destinazione d'uso, in ragione delle caratteristiche strutturali dei locali, non
4 essendo dotati, in quanto camere di albergo, delle dimensioni minime previste dalla legge per l'abitabilità, con conseguente insussistenza del diritto alla costituzione della servitù di elettrodotto, concludendo per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per la costituzione della servitù.
4. Si è altresì costituita la terza chiamata quale nuda proprietaria CP_5 dell'immobile di cui è usufruttuario il coniuge e attore , sostanzialmente Parte_2 aderendo alle difese e conclusioni di quest'ultimo. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., per il deposito di memorie assertive e istruttorie, era stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni. La causa è stata quindi rimessa sul ruolo, ritenuta l'opportunità di ammettere la ctu richiesta dagli attori. Esaurito detto incombente istruttorio, la causa è stata nuovamente rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Risulta, per quanto emerge dalla documentazione in atti, che gli attori sono proprietari, usufruttuari o comproprietari di unità immobiliari site in un complesso originariamente avente destinazione turistica residenziale, denominato “Residence C'era una volta” in Entracque, come dai rispettivi atti di compravendita (docc.
2-5 fascicolo parte attrice). Nel dettaglio, l'attrice ha acquistato in data 27 ottobre 2015 Parte_1
l'immobile censito al foglio 55, numero 186, subalterno 31 (doc. 2 fascicolo parte attrice); il 7 luglio 2005 e hanno acquistato rispettivamente Parte_2 CP_5
l'usufrutto e la nuda proprietà dell'immobile censito al foglio 55, numero 186, subalterno 25 (doc. 3 fascicolo parte attrice); ha acquistato l'immobile censito al 55, Parte_3 numero 186, subalterno 26 (doc. 5 fascicolo parte attrice); Parte_4
l'immobile censito al foglio 55, numero 186, subalterno 27 (doc. 6 fascicolo parte attrice) e quello censito al foglio 55, numero 186, subalterno 8 (doc. 4 Parte_5 fascicolo parte attrice). Quanto ai terzi chiamati, , Controparte_2 [...]
e , hanno acquistato, il 9 giugno 2005 (la prima l'usufrutto CP_3 Controparte_8
e gli altri due la nuda proprietà) l'alloggio censito al Catasto Fabbricati del Comune di Entracque al Foglio 55, numero 186, subalterno 32; ha acquistato in pari CP_4 data, l'alloggio censito al foglio 55, numero 186, subalterno 30 (doc. 2 fascicolo parte terza chiamata).
5.1. Ciò posto, gli attori hanno chiesto la costituzione della servitù di elettrodotto, con la realizzazione di distinti contatori per ciascuna unità immobiliare, che ad oggi risultano servite da un unico contatore situato in un locale di proprietà della società venditrice, che pertanto si è occupata della ripartizione delle spese e tanto anche al fine di evitare ogni ulteriore questione in ordine al pagamento di tali fatture. A tal fine, gli attori allegano che l'Enel, nel 2017 aveva acquistato la proprietà di un locale che ha adibito al posizionamento dei contatori per collegare gli alloggi dei proprietari delle singole unità immobiliari (doc. 8 fascicolo parte attrice), già oggetto di richiesta al distributore dell'energia elettrica (doc. 10 fascicolo parte attrice). Gli attori hanno pertanto chiesto la costituzione della servitù di elettrodotto sugli immobili di proprietà della convenuta società ai sensi dell'art. 1056 c.c., al fine di consentire il passaggio delle CP_1
5 condutture elettriche volte a collegare i singoli contatori alle unità immobiliari. A tale domanda non ha proposto opposizione la convenuta, che ha richiesto in ogni caso la determinazione della indennità ex art. 1032 c.c.. 5.2. Nondimeno, i terzi chiamati hanno eccepito, in via riconvenzionale, la nullità degli atti di compravendita degli immobili di cui trattasi, deducendo sul punto che il complesso immobiliare di cui trattasi, acquistato dalla società nel 2003, ancora CP_1 oggi ha la originaria destinazione turistico-alberghiera, indicata come categoria catastale D/2, di cui le odierne parti del giudizio hanno acquistato una frazione, dagli stessi definita una “mera stanza d'albergo”; tale vincolo non sarebbe pertanto suscettibile di modifica, con la conseguenza che il contratto deve ritenersi nullo, in quanto integrante, peraltro una ipotesi di lottizzazione abusiva. L'eccezione è infondata. La specifica destinazione di residenza turistico-alberghiera (RTA) costituisce un vincolo sull'immobile, idoneo a distinguere tale tipologia di immobili da quelli adibiti ad uso abitativo;
tale destinazione speciale, poiché individuata nel piano regolatore generale, non è pertanto modificabile, senza che tuttavia sia esclusa la possibilità di vendere frazionatamente le unità immobiliari parte del complesso turistico-alberghiero. Sul punto, giova richiamare i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, pure richiamata dai terzi chiamati a sostegno della propria prospettazione. In primo luogo, il vincolo di destinazione urbanistico-alberghiera inserito nel permesso di costruire, in conseguenza del quale la RTA unitariamente deve essere realizzata in un unico immobile è perfettamente compatibile con la destinazione d'uso dell'immobile medesimo, sotto il profilo urbanistico-edilizio (Cons. Stato, n. 998/2020); in secondo luogo, l'alienazione delle singole unità immobiliari non implica un necessario mutamento in residenziale della destinazione d'uso turistico-alberghiera, perché il trasferimento della proprietà di singole unità non è oggettivamente incompatibile con il mantenimento della RTA (Cons. Stato, n. 5860/2019).
5.3. In tal senso, secondo la giurisprudenza amministrativa, la destinazione d'uso degli immobili va considerata non sotto l'aspetto della unitarietà della proprietà, ma più propriamente sotto il profilo della unitarietà della gestione dei vari servizi e del conferimento della disponibilità degli appartamenti medesimi. Ne consegue che “…stante il vincolo indissolubile di gestione unitaria della RTA e, nello stesso tempo, la possibilità di alienazione a terzi di singole unità immobiliari, ogni sottrazione dalla gestione unitaria delle singole unità provocherebbe il mutamento della destinazione d'uso da una funzione turistico-ricettiva ad un utilizzo di tipo residenziale, comportando una modifica d'uso urbanisticamente rilevante ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dal momento che conseguirebbe l'attribuzione ad una categoria funzionale diversa da quella preesistente…” (Cons. Stato n. 5068/2020).
5.4. A ciò si aggiunga che il mutamento della destinazione d'uso, per effetto della compravendita di un immobile compreso in una struttura ricettiva, comporta rilevanti conseguenze sul piano penale e, correlativamente, sul piano civilistico, integrando in sostanza il reato di lottizzazione abusiva, come peraltro invocato dai terzi chiamati e, conseguentemente, la nullità del contratto di compravendita. In tali termini si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che “il contratto preliminare di compravendita che
6 abbia ad oggetto singole unità immobiliari già comprese in una struttura turistico-albeghiera, è nullo per contrasto con la normativa in tema di lottizzazione abusiva, per la modifica dell'originaria destinazione d'uso, purchè si accerti sia l'inesistenza di un'organizzazione imprenditoriale idonea alla gestione dei servizi comuni e alla locazione dei singoli appartamenti compravenduti, sia la parcellizzazione del complesso immobiliare in alloggi suscettibili di essere occupati stabilmente” (C. Civ. n. 23367/2014). La modifica della destinazione d'uso integra, pertanto, la violazione di norme imperative idonea a dar luogo ad un c.d. “reato contratto”, che l'ordinamento sanziona con la nullità per la sussistenza di un vizio genetico. In altri termini, si deve ritenere che, per quanto sia frequente, sul piano della prassi negoziale delle zone ad alta frequentazione turistica, il fenomeno della compravendita “frazionata” di strutture ricettive, tale compravendita deve ritenersi nulla per violazione di norme imperative soltanto qualora sia mutata la destinazione d'uso della porzione di immobile, mutamento che si realizza sostanzialmente nel momento in cui l'unità immobiliare viene adibita ad un utilizzo differente da quello proprio del provvedimento abilitativo, in particolare nel momento in cui viene a mancare l'unitarietà della gestione dei servizi.
5.5. Nel caso di specie è di tutta evidenza come non vi sia stato alcun mutamento di destinazione d'uso, né tale circostanza risulta provata dai convenuti: nei singoli contratti di compravendita è riportata sia la destinazione d'uso alberghiero delle singole unità immobiliari, categoria D/2 – definite “mini appartamenti” o “casette”, costituiti da piano terra con angolo cottura, soggiorno e bagno e primo piano con camera, ben lungi pertanto dal costituire una “mera stanza d'albergo” – e sia il riferimento alle originarie concessioni edilizie per la costruzione della struttura residenziale e sia alla concessione in sanatoria sanatoria del 1998 e all'abitabilità del luglio 1998. La stessa struttura degli alloggi, per come riportata negli atti di compravendita, esclude che gli stessi possano essere definiti delle mere “camere di albergo”. Del pari, risulta la gestione comune dei servizi e delle parti comuni, come specificamente riportata nei singoli rogiti, con cui le parti acquirenti “…prendono atto che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per l'area verde e delle reti fognarie, elettriche e idriche del residence sono a loro carico per la quota di 25/1000 … per ciascuna casetta;
le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative al fabbricato compendiante i locali compravenduti sono a loro carico per la quota di 100/1000 … per ciascuna casetta”, per quanto si evince dalla disamina degli atti pubblici di compravendita, compreso quello degli odierni terzi chiamati (doc. 2 fascicolo parte terza chiamata).
6. Nel merito, la causa va decisa sulla scorta delle risultanze della CTU espletata in corso di causa e volta a determinare sia il tracciato delle condutture elettriche, previa descrizione dello stato dei luoghi e sia, all'esito della integrazione del quesito, la determinazione dell'indennità spettante, ai sensi dell'art. 1032 c.c., al proprietario del fondo servente, ovvero l'odierna convenuta. Il ctu, in conformità ai quesiti posti, ha preliminarmente verificato e descritto lo stato dei luoghi, rilevando, come peraltro già dedotto in atti, quattro edifici di cui uno destinato ai servizi comuni del complesso ricettivo e i restanti comprendenti le unità immobiliari, in parte qua di proprietà delle odierne parti del giudizio;
su ogni edificio è presente un armadio servizi in muratura con porta metallica chiusa con lucchetto, in cui sono installati i contatori di energia di ogni
7 unità immobiliare. Il CTU ha altresì dato atto dell'acquisto, nel 2017, da parte della società di distribuzione dell'energia, della cabina, come peraltro rappresentato dagli attori;
il corrispettivo di vendita comprende altresì l'indennità di servitù di cavidotto, non specificata nell'atto pubblico;
sotto tale profilo, il CTU ne ha determinato il valore in euro 875,00, ovvero nel 5% dell'intero corrispettivo dovuto per la vendita. Il CTU ha altresì dato atto che, per ciascuna unità immobiliare, è stata prevista l'installazione di un interruttore generale e differenziale a servizio esclusivo dell'unità immobiliare, sì da rendere ogni impianto indipendente e a servizio esclusivo di ciascuna unità.
6.1. Il CTU ha quindi concluso che “…ogni unità immobiliare ha una linea elettrica di alimentazione indipendente dalle altre che attraversando parti comuni e/o altre proprietà limitrofe, arriva all'interno delle singole unità stesse partendo dal quadro contatori non fiscali creando una servitù non scritta, ma esistente di fatto a carico delle proprietà attraversate e che fa parte di quelle “servitù attive e passive di qualsiasi specie, con azioni e ragioni, comunioni e compartecipazioni ” citate negli atti di compravendita ed espressamente accettate dalle parti”, dando altresì atto della presenza di sei contatori, fatti installare dai proprietari, destinati all'alimentazione delle rispettive unità immobiliari e non ancora attivati. Lo stato attuale dei luoghi è efficacemente rappresentato dalla planimetria redatta dal CTU e arricchita da segni grafici, in cui vengono rappresentati con il colore verde i presunti tracciati di collegamento esistenti fra il contatore E-Distribuzione comune, gli armadi servizi ed i tracciati fra gli armadi servizi e le singole unità immobiliare. Il CTU ha quindi verificato che “…i cavi di collegamento con il contatore, come si vede transitano prima nella proprietà a CP_1 servizio delle successive unità immobiliari, poi nella proprietà dei nuovi acquirenti a servizio degli acquirenti stessi e delle due successive unità immobiliari di proprietà e poi nuovamente nella CP_1 proprietà a servizio della proprietà stessa. Questo determina la curiosa situazione in cui le parti CP_1 hanno accettato reciproche servitù di passaggio dei cavi fra il punto di consegna esistente in testata dei fabbricati e rappresentato dai contatori di energia non fiscali e le unità immobiliari dell'uno e dell'altro”.
6.2. Il CTU ha quindi rilevato che sulla base del tracciato già esistente possa essere determinato il tracciato richiesto con il quesito: “può essere determinato utilizzando parte dei percorsi e dei conduttori esistenti fra l'armadio servizi e le singole unità immobiliari e realizzando un nuovo percorso interrato di collegamento fra i due armadi servizi interessati ed i contatori di E-Distribuzione … le unità immobiliari oggetto di causa godono già di una parte di cavidotto interno ai fabbricati di collegamento fra l'esistente quadro contatori non fiscali e le unità stesse … si tratta di collegare quanto esistente ai nuovi contatori fiscali che sono stati e/o che saranno installati dall'ente distributore sulla parete della cabina di consegna di E-Distrbuzione … la soluzione proposta è finalizzata a collegare attraverso cavidotti interrati i contatori E-Distribuzione esclusivamente con le unità immobiliari oggetto di causa attraverso gli armadi servizi dei numeri civici 7 ed 11, realizzando un nuovo tracciato interrato ed utilizzando i percorsi interni esistenti nei fabbricati”. Anche in questo caso giova richiamare la planimetria descrittiva del progetto redatta dal CTU a pag. 27 dell'elaborato peritale, in cui viene rappresentato con il colore verde il percorso esistente, con la colorazione in rosso i nuovi percorsi e in blu i percorsi esistenti da riutilizzare.
8 6.3. Nel dettaglio, “…la soluzione proposta prevede il collegamento nuovo (segnato ini colore rosso) fra i contatori ed i due armadi servizi esistenti rispettivamente al numero civico 7 ed al numero civico 11 con un cavidotto interrato realizzato nella strada comune di collegamento a circa 4-5 m di distanza dai fabbricati per evitare interferenze con i sotto servizi esistenti … nel primo tratto lo scavo attraversa la servitù di cavidotto di E-Distribuzione che comunque è accettata da E-Distribuzione (vedi Allegato 5) purché il pozzetto non interferisca con il percorso cavi di loro competenza … lo scavo per la realizzazione del cavidotto sarà del tipo a sezione obbligata, profondità 80 cm con larghezza 40 cm, realizzato con taglio e ripristino successivo del manto asfaltico e/o dei marciapiedi in cemento, scavo a sezione obbligata e posa di cavidotti di adeguata sezione tale da permettere la posa dei cavi fra il contatore fiscale di E-Distribuzione e l'armadio servizi ed il successivo collegamento con le linee esistenti dei singoli proprietari. Il tutto con ripristino finale dello scavo, successiva riasfaltatura della traccia realizzata e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta”. Posto che, per quanto rappresentato dalla convenuta, non vi sono ostacoli di sorta alla costituzione della servitù, nondimeno il progetto del percorso descritto dal CTU deve ritenersi del tutto rispondente alla stregua del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente (C. Civ. n. 33910/2023), in quanto non solo non vi sono contestazioni sul punto, ma il progetto tiene conto in parte qua del tracciato interrato già esistente, prevedendo un nuovo tracciato che in ogni caso risulta parallelo a quello già esistente.
6.4. In conformità ai quesiti posti, il CTU ha altresì provveduto alla determinazione dell'indennizzo, preliminarmente stabilendo il valore del terreno destinato alla servitù, richiamando la “Determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'ICI per gli anni 2008 e successivi” approvato con “Verbale di deliberazione della giunta comunale di Entracque n. 67 del 18.12.2007” e aggiornando i valori al 2023 e stimando il valore del terreno in complessivi euro 13,14/mq. Il CTU ha altresì indicato il criterio metodologico per la determinazione della stima, prendendo come riferimento le norme in materia di espropriazione per pubblica utilità, ma soltanto al fine di un criterio obiettivo su cui fondare la stima. Trattasi della norma dell'art. 123 del RD 1775/1933, abrogato dal DPR 08 giugno 2001 n. 327 che, nella determinazione della indennità per l'imposizione di servitù richiama l'art. 40, che richiama il criterio del valore agricolo tenendo conto delle colture praticate e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. Il CTU ha quindi concluso: “…la servitù di cavidotto interrato, una volta eseguiti correttamente i lavori di ripristino, non altera l'utilizzo dell'area, dato che l'area utilizzata (area urbana) è comune e di passaggio e non destinabile ad altri utilizzi. Inoltre risulta essere già in parte gravata da servitù di passaggio (in area non definita catastalmente, ma genericamente negli atti di acquisto sulle parti comuni) e dall'esistenza di numerosi sottoservizi interrati a servizio dell'attività stessa … si ritiene quindi (per similitudine/analogia con l'art.40) di poter riconoscere per intero il valore al m² sopra riportato relativamente all'intera area interessata dalla servitù e di stimare una maggiorazione del 50% per tenere conto del disservizio durante i lavori (fermo restando che i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte ed a carico dei richiedenti la servitù)…”, quantificando l'indennità in complessivi euro 867,24, tenuto conto della lunghezza e della larghezza dello scavo e della superficie totale dell'area interessata. Il CTU ha altresì puntualmente
9 replicato alle osservazioni formulate da parte convenuta;
quanto alle osservazioni di parte terza chiamata, si incentrano sostanzialmente sulla già questione della nullità degli atti di compravendita, su cui vale richiamare quanto innanzi osservato, posto che, peraltro, l'osservazione non è pertinente rispetto agli aspetti tecnici esaminati dal CTU. 7. Gli attori hanno altresì formulato domanda risarcitoria nei confronti della convenuta, avente ad oggetto il mancato utilizzo delle rispettive unità immobiliari per la mancata erogazione di energia elettrica dal mese di dicembre 2016, da parte dell'amministratore della società proprietaria, a causa di divergenze in ordine ai pagamenti, per un complessivo importo, richiesto a titolo risarcitorio, pari ad euro 17.500,00, determinato prevedendo l'utilizzo di almeno trenta giorni all'anno delle unità immobiliari di cui sopra e prendendo a riferimento la tariffa mensile media applicata dallo stesso Residence C'era una volta di proprietà della convenuta. La domanda non può essere accolta. È appena il caso di evidenziare che, in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, ai fini del risarcimento del danno è richiesta la prova dell'effettivo e concreto pregiudizio subito dal danneggiato e la sua riconducibilità, in termini di nesso causale, al contegno del danneggiante. Nel caso di specie, in disparte la genericità del pregiudizio descritto, consistente nel non aver potuto usufruire delle unità immobiliari, si deve osservare come le parti nulla abbiano dimostrato e provato in ordine al concreto ed effettivo pregiudizio, peraltro solo genericamente prospettato, così come del tutto generica è la quantificazione con il ricorso ad un criterio apoditticamente individuato nelle tariffe applicate dal Residence. In mancanza della prova concreta ed effettiva del pregiudizio subito dagli attori, in termini di danno conseguenza, la domanda non può essere accolta. In conclusione, deve essere dichiarata la costituzione della servitù di elettrodotto in conformità al progetto redatto dal CTU, secondo l'elaborato in atti, con il riconoscimento, in favore della società convenuta, di un indennizzo pari ad euro 867,24. Rigettate tutte le altre domande. 8. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio, alla luce dell'esito della controversia, con l'accoglimento della domanda principale svolta dagli attori, cui parte convenuta nulla ha opposto, con il riconoscimento dell'indennizzo in favore della convenuta, il rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori e il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dai terzi chiamati, che hanno formulato in ogni caso domanda subordinata di accertamento e costituzione della servitù. Del pari, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di tutte e tre le parti processuali, tenuto conto dell'adesione della terza chiamata alle difese degli attori, in ragione di 1/3 ciascuna, come da CP_9 dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: costituisce la servitù di elettrodotto a carico degli immobili di proprietà della società
siti in Entracque, Strada per Valdieri n. 5, 7, 9 e 11, facente parte del CP_1 complesso turistico “Residence C'era una volta” e individuato al catasto fabbricati del
10 predetto comune al foglio 55, part. 186 ed in favore delle unità immobiliari degli attori e dei terzi chiamati come di seguito individuate:
foglio 55, part. 186, sub 31, di proprietà di;
Parte_1
foglio 55, part. 186, sub 25, nuda proprietà e in usufrutto a;
CP_5 Parte_2
foglio 55, part. 186, sub 8, di proprietà di Parte_5
foglio 55, part. 186, sub 26, di proprietà di Parte_3
foglio 55, part. 186, sub 27, di proprietà di , Parte_4
foglio 55, part. 186, sub 32, nuda proprietà di e e Controparte_8 Controparte_3 in usufrutto a;
Controparte_2
foglio 55, part. 186, sub 30, di proprietà di , CP_4 il tutto mediante la realizzazione del progetto di cui all'elaborato peritale depositato in atti e relativa planimetria (pagg. 25-27 elaborato peritale); pone a carico degli attori e dei terzi chiamati l'indennizzo da corrispondere in favore della convenuta quantificato in euro 867,24; CP_1 rigetta tutte le restanti domande formulate dalle parti;
compensa integralmente le spese di lite;
pone le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto, definitivamente a carico degli attori e della terza chiamata per 1/3, della parte convenuta CP_9 CP_1 per 1/3 e della parte terza chiamata , ,
[...] Controparte_2 Controparte_8
e per il restante 1/3. Controparte_3 CP_4
Cuneo, 31 marzo 2025. Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 2251/2019 avente ad oggetto azione costituzione servitù promosso DA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , con il patrocinio Parte_4 Parte_5 dell'Avv. Alessandro Agostinucci, come da procura in atti;
ATTORI CONTRO con il patrocinio dell'Avv. Michele Parola, come da procura in atti CP_1
CONVENUTA NONCHÉ CONTRO
, , Controparte_2 Controparte_3 [...]
, con il patrocinio dell'Avv. Eric Volpe, come da Controparte_4 procura in atti TERZI CHIAMATI NONCHÉ CONTRO con il patrocinio dell'Avv. Cristiana Gallia, come da procura in atti CP_5
TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Voglia l'On. Le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale: In via istruttoria, ove ritenuto necessario, disporre consulenza tecnica d'ufficio che determini l'adeguato tracciato delle condutture elettriche di cui si chiede la costituzione di servitù e con riserva di espressa capitolazione per testi sulle circostanze che saranno dedotte e che traggono origine da quanto in premessa. In via principale, accertare e dichiarare la costituzione di servitù sugli immobili di proprietà della convenuta per l'apposizione di condutture elettriche anche interrate Controparte_6 atte a collegare i singoli contatori ENEL alle unità immobiliari degli attori determinando nel contempo, ove e se dovuta, l'indennità prevista per tale costituzione di servitù.
1 Sempre in via principale, accerti che la soc. avendo impedito la regolare Controparte_1 erogazione dell'energia elettrica alle singole unità immobiliari degli attori a far data dal dicembre 2016 fino al normale impiego, ostacolando il normale utilizzo da parte degli attori, a causato loro un danno quantificabile in almeno € 17.500,00 (calcolato fino a maggio 2019) fino al ripristino del normale utilizzo o di altra veriore somma che il Giudice adito vorrà, anche secondo equità liquidare.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Piaccia al Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis
- in via preliminare , dichiarare l'improcedibilità della vertenza per mancato svolgimento del procedimento di media-conciliazione nei confronti della sig.ra , con le CP_5 conseguenze di legge;
- nel merito, respingere l'eccezione di nullità dei contratti di acquisto degli immobili per cui è causa, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- nel merito, costituire servitù di elettrodotto a favore dei soli fabbricati, ove sono situate le unità abitative di proprietà delle parti attrici, fissando le modalità della stessa e determinando l'indennità dovuta ex art.1034, comma 2, c.c.;
- nel merito , rigettare la domanda risarcitoria avversaria, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con distrazione delle stesse.
CONCLUSIONI DI PARTE TERZA CHIAMATA CP_7 Controparte_4
Nel merito, in via principale
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto notarile stipulato in data 9 giugno 2005 dal Notaio in Mondovì Persona_1 avente repertorio n. 103.725 raccolta n. 31.410, registrato a Mondovì il 10 giugno 2005 al numero 1847 serie 1T, nonché del sottostante contratto di compravendita sulla scorta del quale i SIg.ri e hanno acquistato Controparte_3 Controparte_8 unità immobiliare censita presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio di Cuneo, Catasto Fabbricati sul foglio 55 mappale 186 sub. 32;
- accertare e dichiarare la nullità del medesimo atto notarile (stipulato in data 9 giugno 2005 dal Notaio in Mondovì Per_1
avente repertorio n. 103.725 raccolta n. 31.410,
[...] registrato a Mondovì il 10 giugno 2005 al numero 1847 serie 1T), nonché del sottostante contratto di compravendita sulla scorta del quale la SI.ra ha acquistato l'unità CP_4 immobiliare censita presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio di Cuneo, Catasto Fabbricati sul foglio 55 mappale 186 sub. 30;
- ordinare ad ed al Conservatore dei Registri Controparte_1
2 Immobiliari di Cuneo la trascrizione e/o iscrizione e/o annotamento dell'emananda sentenza a spese di CP_1
- per effetto di tali accertamenti dichiarare Controparte_1 tenuta alla restituzione del prezzo pagato dagli esponenti per l'acquisto dell'immobile, ossia per ciascuna delle duecompravendite, € 20.000, oltre IVA, oltre alle spese sostenute per la stipula del rogito notarile e delle imposte versate per l'acquisto, oltre al risarcimento del danno che si dimostrerà in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Nel merito, in denegato subordine Accertare e dichiarare la costituzione di servitù sugli immobili di proprietà di per l'apposizione di condutture Controparte_1 elettriche anche interrate atte a collegare singoli contatori per l'utenza elettrica anche alle unità immobiliari degli esponenti. In via istruttoria. Senza alcuna inversione dell'onere della prova, e nel solo caso in cui si ritenesse possibile frazionare un immobile censito in categoria D/2, cedere le singole frazioni e convertirne la destinazione d'uso, si chiede disporsi CTU volta ad accertare:
- se gli immobili compravenduti dispongono delle dimensioni minime di camera e cucina, superfici aero-illuminanti, altezze e quanto necessario e previsto dalle normative vigenti (D.M. 05/07/1975 e s.m.i.);
- se è possibile dividere gli impianti luce di quanto previsto dalla Legge 05 marzo 1990 n. 46 e s.m.i. e D.P.R. 06 dicembre 1991 n. 447;
- se è quindi possibile operare un cambio di destinazione d'uso in modo da rendere gli immobili in categoria A. Con vittoria di spese di lite. CONCLUSIONI PARTE TERZA CHIAMATA AR ET Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via principale, accertare e dichiarare la costituzione di servitù sugli immobili di proprietà della convenuta per l'apposizione di condutture elettriche Controparte_6 anche interrate atte a collegare i singoli contatori ENEL alle unità immobiliari degli attori determinando, nel contempo, ove e se dovuta, l'indennità prevista per tale costituzione di servitù. Sempre in via principale, accerti che la avendo impedito la Controparte_6 regolare erogazione dell'energia elettrica alle singole unità immobiliari degli attori a far data dal dicembre 2016 fino al normale impiego, ostacolando il normale utilizzo da
3 parte degli attori, ha causato loro un danno quantificabile in almeno 17.500,00€ (calcolato fino a maggio 2019) fino al ripristino del normale utilizzo o di altra veriore somma che il Giudice vorrà, anche secondo equità, liquidare. Col favore di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Gli attori, proprietari, usufruttuari e comproprietari di immobili facenti parte di un complesso di trentadue unità in Entracque, originariamente parte di un complesso turistico residenziale di proprietà della odierna società convenuta, hanno promosso il presente giudizio chiedendo la costituzione di servitù di elettrodotto sugli immobili di proprietà della convenuta, al fine di collegare i contatori di ciascuna unità immobiliare. Espongono gli attori che, in ragione della originaria natura di residence della struttura, la somministrazione di energia elettrica e, correlativamente, del riscaldamento, avveniva attraverso un unico contatore posto in un locale della società convenuta, che ha sempre ostacolato l'installazione di contatori Enel per ciascuna unità immobiliare e la costituzione della servitù di elettrodotto, impedendo, peraltro, dal 2016 l'accesso al locale del contatore. Gli attori hanno pertanto chiesto la costituzione della servitù di elettrodotto sugli immobili di proprietà della convenuta e il risarcimento del danno, quantificato in euro 17.500,00 per non aver potuto usufruire della erogazione di energia elettrica e riscaldamento dal 2016.
2. La società convenuta si è costituita chiedendo in via preliminare disporsi l'integrazione del contraddittorio con gli altri proprietari degli alloggi, in ragione della domanda di costituzione della servitù, eccependo altresì l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito, la convenuta non ha contestato il diritto alla servitù di elettrodotto degli odierni attori, eccependo tuttavia come gli stessi non avessero mai proposto alcun progetto né indennizzo spettante per legge, chiedendo, pertanto, la determinazione del giusto indennizzo e contestando la richiesta di risarcimento del danno, in difetto di prova del pregiudizio subito dagli attori.
3. All'udienza fissata per la trattazione, le parti hanno chiesto un rinvio per verificare la possibilità di un accordo conciliativo, dall'esito negativo. È stata quindi disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari;
[...]
, , , nella qualità di usufruttuaria, e CP_3 Controparte_8 Controparte_2
si sono costituiti eccependo preliminarmente la nullità di tutti gli atti di CP_4 compravendita, in ragione della originaria destinazione del complesso immobiliare – hotel e ristorante – costituito da tre blocchi di alloggi che avrebbero dovuto costituire le camere di albergo e un blocco destinato a contenere gli altri servizi dell'hotel, indicati in catasto con la categoria D/2, come tali non suscettibili di modifica della destinazione, ritenendo pertanto che gli atti di acquisto dei proprietari avessero avuto ad oggetto sostanzialmente una camera di albergo, richiamando sul punto giurisprudenza amministrativa in materia di lottizzazione abusiva e non essendo in ogni caso possibile il mutamento di destinazione d'uso, in ragione delle caratteristiche strutturali dei locali, non
4 essendo dotati, in quanto camere di albergo, delle dimensioni minime previste dalla legge per l'abitabilità, con conseguente insussistenza del diritto alla costituzione della servitù di elettrodotto, concludendo per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per la costituzione della servitù.
4. Si è altresì costituita la terza chiamata quale nuda proprietaria CP_5 dell'immobile di cui è usufruttuario il coniuge e attore , sostanzialmente Parte_2 aderendo alle difese e conclusioni di quest'ultimo. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., per il deposito di memorie assertive e istruttorie, era stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni. La causa è stata quindi rimessa sul ruolo, ritenuta l'opportunità di ammettere la ctu richiesta dagli attori. Esaurito detto incombente istruttorio, la causa è stata nuovamente rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Risulta, per quanto emerge dalla documentazione in atti, che gli attori sono proprietari, usufruttuari o comproprietari di unità immobiliari site in un complesso originariamente avente destinazione turistica residenziale, denominato “Residence C'era una volta” in Entracque, come dai rispettivi atti di compravendita (docc.
2-5 fascicolo parte attrice). Nel dettaglio, l'attrice ha acquistato in data 27 ottobre 2015 Parte_1
l'immobile censito al foglio 55, numero 186, subalterno 31 (doc. 2 fascicolo parte attrice); il 7 luglio 2005 e hanno acquistato rispettivamente Parte_2 CP_5
l'usufrutto e la nuda proprietà dell'immobile censito al foglio 55, numero 186, subalterno 25 (doc. 3 fascicolo parte attrice); ha acquistato l'immobile censito al 55, Parte_3 numero 186, subalterno 26 (doc. 5 fascicolo parte attrice); Parte_4
l'immobile censito al foglio 55, numero 186, subalterno 27 (doc. 6 fascicolo parte attrice) e quello censito al foglio 55, numero 186, subalterno 8 (doc. 4 Parte_5 fascicolo parte attrice). Quanto ai terzi chiamati, , Controparte_2 [...]
e , hanno acquistato, il 9 giugno 2005 (la prima l'usufrutto CP_3 Controparte_8
e gli altri due la nuda proprietà) l'alloggio censito al Catasto Fabbricati del Comune di Entracque al Foglio 55, numero 186, subalterno 32; ha acquistato in pari CP_4 data, l'alloggio censito al foglio 55, numero 186, subalterno 30 (doc. 2 fascicolo parte terza chiamata).
5.1. Ciò posto, gli attori hanno chiesto la costituzione della servitù di elettrodotto, con la realizzazione di distinti contatori per ciascuna unità immobiliare, che ad oggi risultano servite da un unico contatore situato in un locale di proprietà della società venditrice, che pertanto si è occupata della ripartizione delle spese e tanto anche al fine di evitare ogni ulteriore questione in ordine al pagamento di tali fatture. A tal fine, gli attori allegano che l'Enel, nel 2017 aveva acquistato la proprietà di un locale che ha adibito al posizionamento dei contatori per collegare gli alloggi dei proprietari delle singole unità immobiliari (doc. 8 fascicolo parte attrice), già oggetto di richiesta al distributore dell'energia elettrica (doc. 10 fascicolo parte attrice). Gli attori hanno pertanto chiesto la costituzione della servitù di elettrodotto sugli immobili di proprietà della convenuta società ai sensi dell'art. 1056 c.c., al fine di consentire il passaggio delle CP_1
5 condutture elettriche volte a collegare i singoli contatori alle unità immobiliari. A tale domanda non ha proposto opposizione la convenuta, che ha richiesto in ogni caso la determinazione della indennità ex art. 1032 c.c.. 5.2. Nondimeno, i terzi chiamati hanno eccepito, in via riconvenzionale, la nullità degli atti di compravendita degli immobili di cui trattasi, deducendo sul punto che il complesso immobiliare di cui trattasi, acquistato dalla società nel 2003, ancora CP_1 oggi ha la originaria destinazione turistico-alberghiera, indicata come categoria catastale D/2, di cui le odierne parti del giudizio hanno acquistato una frazione, dagli stessi definita una “mera stanza d'albergo”; tale vincolo non sarebbe pertanto suscettibile di modifica, con la conseguenza che il contratto deve ritenersi nullo, in quanto integrante, peraltro una ipotesi di lottizzazione abusiva. L'eccezione è infondata. La specifica destinazione di residenza turistico-alberghiera (RTA) costituisce un vincolo sull'immobile, idoneo a distinguere tale tipologia di immobili da quelli adibiti ad uso abitativo;
tale destinazione speciale, poiché individuata nel piano regolatore generale, non è pertanto modificabile, senza che tuttavia sia esclusa la possibilità di vendere frazionatamente le unità immobiliari parte del complesso turistico-alberghiero. Sul punto, giova richiamare i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, pure richiamata dai terzi chiamati a sostegno della propria prospettazione. In primo luogo, il vincolo di destinazione urbanistico-alberghiera inserito nel permesso di costruire, in conseguenza del quale la RTA unitariamente deve essere realizzata in un unico immobile è perfettamente compatibile con la destinazione d'uso dell'immobile medesimo, sotto il profilo urbanistico-edilizio (Cons. Stato, n. 998/2020); in secondo luogo, l'alienazione delle singole unità immobiliari non implica un necessario mutamento in residenziale della destinazione d'uso turistico-alberghiera, perché il trasferimento della proprietà di singole unità non è oggettivamente incompatibile con il mantenimento della RTA (Cons. Stato, n. 5860/2019).
5.3. In tal senso, secondo la giurisprudenza amministrativa, la destinazione d'uso degli immobili va considerata non sotto l'aspetto della unitarietà della proprietà, ma più propriamente sotto il profilo della unitarietà della gestione dei vari servizi e del conferimento della disponibilità degli appartamenti medesimi. Ne consegue che “…stante il vincolo indissolubile di gestione unitaria della RTA e, nello stesso tempo, la possibilità di alienazione a terzi di singole unità immobiliari, ogni sottrazione dalla gestione unitaria delle singole unità provocherebbe il mutamento della destinazione d'uso da una funzione turistico-ricettiva ad un utilizzo di tipo residenziale, comportando una modifica d'uso urbanisticamente rilevante ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dal momento che conseguirebbe l'attribuzione ad una categoria funzionale diversa da quella preesistente…” (Cons. Stato n. 5068/2020).
5.4. A ciò si aggiunga che il mutamento della destinazione d'uso, per effetto della compravendita di un immobile compreso in una struttura ricettiva, comporta rilevanti conseguenze sul piano penale e, correlativamente, sul piano civilistico, integrando in sostanza il reato di lottizzazione abusiva, come peraltro invocato dai terzi chiamati e, conseguentemente, la nullità del contratto di compravendita. In tali termini si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che “il contratto preliminare di compravendita che
6 abbia ad oggetto singole unità immobiliari già comprese in una struttura turistico-albeghiera, è nullo per contrasto con la normativa in tema di lottizzazione abusiva, per la modifica dell'originaria destinazione d'uso, purchè si accerti sia l'inesistenza di un'organizzazione imprenditoriale idonea alla gestione dei servizi comuni e alla locazione dei singoli appartamenti compravenduti, sia la parcellizzazione del complesso immobiliare in alloggi suscettibili di essere occupati stabilmente” (C. Civ. n. 23367/2014). La modifica della destinazione d'uso integra, pertanto, la violazione di norme imperative idonea a dar luogo ad un c.d. “reato contratto”, che l'ordinamento sanziona con la nullità per la sussistenza di un vizio genetico. In altri termini, si deve ritenere che, per quanto sia frequente, sul piano della prassi negoziale delle zone ad alta frequentazione turistica, il fenomeno della compravendita “frazionata” di strutture ricettive, tale compravendita deve ritenersi nulla per violazione di norme imperative soltanto qualora sia mutata la destinazione d'uso della porzione di immobile, mutamento che si realizza sostanzialmente nel momento in cui l'unità immobiliare viene adibita ad un utilizzo differente da quello proprio del provvedimento abilitativo, in particolare nel momento in cui viene a mancare l'unitarietà della gestione dei servizi.
5.5. Nel caso di specie è di tutta evidenza come non vi sia stato alcun mutamento di destinazione d'uso, né tale circostanza risulta provata dai convenuti: nei singoli contratti di compravendita è riportata sia la destinazione d'uso alberghiero delle singole unità immobiliari, categoria D/2 – definite “mini appartamenti” o “casette”, costituiti da piano terra con angolo cottura, soggiorno e bagno e primo piano con camera, ben lungi pertanto dal costituire una “mera stanza d'albergo” – e sia il riferimento alle originarie concessioni edilizie per la costruzione della struttura residenziale e sia alla concessione in sanatoria sanatoria del 1998 e all'abitabilità del luglio 1998. La stessa struttura degli alloggi, per come riportata negli atti di compravendita, esclude che gli stessi possano essere definiti delle mere “camere di albergo”. Del pari, risulta la gestione comune dei servizi e delle parti comuni, come specificamente riportata nei singoli rogiti, con cui le parti acquirenti “…prendono atto che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per l'area verde e delle reti fognarie, elettriche e idriche del residence sono a loro carico per la quota di 25/1000 … per ciascuna casetta;
le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative al fabbricato compendiante i locali compravenduti sono a loro carico per la quota di 100/1000 … per ciascuna casetta”, per quanto si evince dalla disamina degli atti pubblici di compravendita, compreso quello degli odierni terzi chiamati (doc. 2 fascicolo parte terza chiamata).
6. Nel merito, la causa va decisa sulla scorta delle risultanze della CTU espletata in corso di causa e volta a determinare sia il tracciato delle condutture elettriche, previa descrizione dello stato dei luoghi e sia, all'esito della integrazione del quesito, la determinazione dell'indennità spettante, ai sensi dell'art. 1032 c.c., al proprietario del fondo servente, ovvero l'odierna convenuta. Il ctu, in conformità ai quesiti posti, ha preliminarmente verificato e descritto lo stato dei luoghi, rilevando, come peraltro già dedotto in atti, quattro edifici di cui uno destinato ai servizi comuni del complesso ricettivo e i restanti comprendenti le unità immobiliari, in parte qua di proprietà delle odierne parti del giudizio;
su ogni edificio è presente un armadio servizi in muratura con porta metallica chiusa con lucchetto, in cui sono installati i contatori di energia di ogni
7 unità immobiliare. Il CTU ha altresì dato atto dell'acquisto, nel 2017, da parte della società di distribuzione dell'energia, della cabina, come peraltro rappresentato dagli attori;
il corrispettivo di vendita comprende altresì l'indennità di servitù di cavidotto, non specificata nell'atto pubblico;
sotto tale profilo, il CTU ne ha determinato il valore in euro 875,00, ovvero nel 5% dell'intero corrispettivo dovuto per la vendita. Il CTU ha altresì dato atto che, per ciascuna unità immobiliare, è stata prevista l'installazione di un interruttore generale e differenziale a servizio esclusivo dell'unità immobiliare, sì da rendere ogni impianto indipendente e a servizio esclusivo di ciascuna unità.
6.1. Il CTU ha quindi concluso che “…ogni unità immobiliare ha una linea elettrica di alimentazione indipendente dalle altre che attraversando parti comuni e/o altre proprietà limitrofe, arriva all'interno delle singole unità stesse partendo dal quadro contatori non fiscali creando una servitù non scritta, ma esistente di fatto a carico delle proprietà attraversate e che fa parte di quelle “servitù attive e passive di qualsiasi specie, con azioni e ragioni, comunioni e compartecipazioni ” citate negli atti di compravendita ed espressamente accettate dalle parti”, dando altresì atto della presenza di sei contatori, fatti installare dai proprietari, destinati all'alimentazione delle rispettive unità immobiliari e non ancora attivati. Lo stato attuale dei luoghi è efficacemente rappresentato dalla planimetria redatta dal CTU e arricchita da segni grafici, in cui vengono rappresentati con il colore verde i presunti tracciati di collegamento esistenti fra il contatore E-Distribuzione comune, gli armadi servizi ed i tracciati fra gli armadi servizi e le singole unità immobiliare. Il CTU ha quindi verificato che “…i cavi di collegamento con il contatore, come si vede transitano prima nella proprietà a CP_1 servizio delle successive unità immobiliari, poi nella proprietà dei nuovi acquirenti a servizio degli acquirenti stessi e delle due successive unità immobiliari di proprietà e poi nuovamente nella CP_1 proprietà a servizio della proprietà stessa. Questo determina la curiosa situazione in cui le parti CP_1 hanno accettato reciproche servitù di passaggio dei cavi fra il punto di consegna esistente in testata dei fabbricati e rappresentato dai contatori di energia non fiscali e le unità immobiliari dell'uno e dell'altro”.
6.2. Il CTU ha quindi rilevato che sulla base del tracciato già esistente possa essere determinato il tracciato richiesto con il quesito: “può essere determinato utilizzando parte dei percorsi e dei conduttori esistenti fra l'armadio servizi e le singole unità immobiliari e realizzando un nuovo percorso interrato di collegamento fra i due armadi servizi interessati ed i contatori di E-Distribuzione … le unità immobiliari oggetto di causa godono già di una parte di cavidotto interno ai fabbricati di collegamento fra l'esistente quadro contatori non fiscali e le unità stesse … si tratta di collegare quanto esistente ai nuovi contatori fiscali che sono stati e/o che saranno installati dall'ente distributore sulla parete della cabina di consegna di E-Distrbuzione … la soluzione proposta è finalizzata a collegare attraverso cavidotti interrati i contatori E-Distribuzione esclusivamente con le unità immobiliari oggetto di causa attraverso gli armadi servizi dei numeri civici 7 ed 11, realizzando un nuovo tracciato interrato ed utilizzando i percorsi interni esistenti nei fabbricati”. Anche in questo caso giova richiamare la planimetria descrittiva del progetto redatta dal CTU a pag. 27 dell'elaborato peritale, in cui viene rappresentato con il colore verde il percorso esistente, con la colorazione in rosso i nuovi percorsi e in blu i percorsi esistenti da riutilizzare.
8 6.3. Nel dettaglio, “…la soluzione proposta prevede il collegamento nuovo (segnato ini colore rosso) fra i contatori ed i due armadi servizi esistenti rispettivamente al numero civico 7 ed al numero civico 11 con un cavidotto interrato realizzato nella strada comune di collegamento a circa 4-5 m di distanza dai fabbricati per evitare interferenze con i sotto servizi esistenti … nel primo tratto lo scavo attraversa la servitù di cavidotto di E-Distribuzione che comunque è accettata da E-Distribuzione (vedi Allegato 5) purché il pozzetto non interferisca con il percorso cavi di loro competenza … lo scavo per la realizzazione del cavidotto sarà del tipo a sezione obbligata, profondità 80 cm con larghezza 40 cm, realizzato con taglio e ripristino successivo del manto asfaltico e/o dei marciapiedi in cemento, scavo a sezione obbligata e posa di cavidotti di adeguata sezione tale da permettere la posa dei cavi fra il contatore fiscale di E-Distribuzione e l'armadio servizi ed il successivo collegamento con le linee esistenti dei singoli proprietari. Il tutto con ripristino finale dello scavo, successiva riasfaltatura della traccia realizzata e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta”. Posto che, per quanto rappresentato dalla convenuta, non vi sono ostacoli di sorta alla costituzione della servitù, nondimeno il progetto del percorso descritto dal CTU deve ritenersi del tutto rispondente alla stregua del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente (C. Civ. n. 33910/2023), in quanto non solo non vi sono contestazioni sul punto, ma il progetto tiene conto in parte qua del tracciato interrato già esistente, prevedendo un nuovo tracciato che in ogni caso risulta parallelo a quello già esistente.
6.4. In conformità ai quesiti posti, il CTU ha altresì provveduto alla determinazione dell'indennizzo, preliminarmente stabilendo il valore del terreno destinato alla servitù, richiamando la “Determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'ICI per gli anni 2008 e successivi” approvato con “Verbale di deliberazione della giunta comunale di Entracque n. 67 del 18.12.2007” e aggiornando i valori al 2023 e stimando il valore del terreno in complessivi euro 13,14/mq. Il CTU ha altresì indicato il criterio metodologico per la determinazione della stima, prendendo come riferimento le norme in materia di espropriazione per pubblica utilità, ma soltanto al fine di un criterio obiettivo su cui fondare la stima. Trattasi della norma dell'art. 123 del RD 1775/1933, abrogato dal DPR 08 giugno 2001 n. 327 che, nella determinazione della indennità per l'imposizione di servitù richiama l'art. 40, che richiama il criterio del valore agricolo tenendo conto delle colture praticate e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. Il CTU ha quindi concluso: “…la servitù di cavidotto interrato, una volta eseguiti correttamente i lavori di ripristino, non altera l'utilizzo dell'area, dato che l'area utilizzata (area urbana) è comune e di passaggio e non destinabile ad altri utilizzi. Inoltre risulta essere già in parte gravata da servitù di passaggio (in area non definita catastalmente, ma genericamente negli atti di acquisto sulle parti comuni) e dall'esistenza di numerosi sottoservizi interrati a servizio dell'attività stessa … si ritiene quindi (per similitudine/analogia con l'art.40) di poter riconoscere per intero il valore al m² sopra riportato relativamente all'intera area interessata dalla servitù e di stimare una maggiorazione del 50% per tenere conto del disservizio durante i lavori (fermo restando che i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte ed a carico dei richiedenti la servitù)…”, quantificando l'indennità in complessivi euro 867,24, tenuto conto della lunghezza e della larghezza dello scavo e della superficie totale dell'area interessata. Il CTU ha altresì puntualmente
9 replicato alle osservazioni formulate da parte convenuta;
quanto alle osservazioni di parte terza chiamata, si incentrano sostanzialmente sulla già questione della nullità degli atti di compravendita, su cui vale richiamare quanto innanzi osservato, posto che, peraltro, l'osservazione non è pertinente rispetto agli aspetti tecnici esaminati dal CTU. 7. Gli attori hanno altresì formulato domanda risarcitoria nei confronti della convenuta, avente ad oggetto il mancato utilizzo delle rispettive unità immobiliari per la mancata erogazione di energia elettrica dal mese di dicembre 2016, da parte dell'amministratore della società proprietaria, a causa di divergenze in ordine ai pagamenti, per un complessivo importo, richiesto a titolo risarcitorio, pari ad euro 17.500,00, determinato prevedendo l'utilizzo di almeno trenta giorni all'anno delle unità immobiliari di cui sopra e prendendo a riferimento la tariffa mensile media applicata dallo stesso Residence C'era una volta di proprietà della convenuta. La domanda non può essere accolta. È appena il caso di evidenziare che, in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, ai fini del risarcimento del danno è richiesta la prova dell'effettivo e concreto pregiudizio subito dal danneggiato e la sua riconducibilità, in termini di nesso causale, al contegno del danneggiante. Nel caso di specie, in disparte la genericità del pregiudizio descritto, consistente nel non aver potuto usufruire delle unità immobiliari, si deve osservare come le parti nulla abbiano dimostrato e provato in ordine al concreto ed effettivo pregiudizio, peraltro solo genericamente prospettato, così come del tutto generica è la quantificazione con il ricorso ad un criterio apoditticamente individuato nelle tariffe applicate dal Residence. In mancanza della prova concreta ed effettiva del pregiudizio subito dagli attori, in termini di danno conseguenza, la domanda non può essere accolta. In conclusione, deve essere dichiarata la costituzione della servitù di elettrodotto in conformità al progetto redatto dal CTU, secondo l'elaborato in atti, con il riconoscimento, in favore della società convenuta, di un indennizzo pari ad euro 867,24. Rigettate tutte le altre domande. 8. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio, alla luce dell'esito della controversia, con l'accoglimento della domanda principale svolta dagli attori, cui parte convenuta nulla ha opposto, con il riconoscimento dell'indennizzo in favore della convenuta, il rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori e il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dai terzi chiamati, che hanno formulato in ogni caso domanda subordinata di accertamento e costituzione della servitù. Del pari, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di tutte e tre le parti processuali, tenuto conto dell'adesione della terza chiamata alle difese degli attori, in ragione di 1/3 ciascuna, come da CP_9 dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: costituisce la servitù di elettrodotto a carico degli immobili di proprietà della società
siti in Entracque, Strada per Valdieri n. 5, 7, 9 e 11, facente parte del CP_1 complesso turistico “Residence C'era una volta” e individuato al catasto fabbricati del
10 predetto comune al foglio 55, part. 186 ed in favore delle unità immobiliari degli attori e dei terzi chiamati come di seguito individuate:
foglio 55, part. 186, sub 31, di proprietà di;
Parte_1
foglio 55, part. 186, sub 25, nuda proprietà e in usufrutto a;
CP_5 Parte_2
foglio 55, part. 186, sub 8, di proprietà di Parte_5
foglio 55, part. 186, sub 26, di proprietà di Parte_3
foglio 55, part. 186, sub 27, di proprietà di , Parte_4
foglio 55, part. 186, sub 32, nuda proprietà di e e Controparte_8 Controparte_3 in usufrutto a;
Controparte_2
foglio 55, part. 186, sub 30, di proprietà di , CP_4 il tutto mediante la realizzazione del progetto di cui all'elaborato peritale depositato in atti e relativa planimetria (pagg. 25-27 elaborato peritale); pone a carico degli attori e dei terzi chiamati l'indennizzo da corrispondere in favore della convenuta quantificato in euro 867,24; CP_1 rigetta tutte le restanti domande formulate dalle parti;
compensa integralmente le spese di lite;
pone le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto, definitivamente a carico degli attori e della terza chiamata per 1/3, della parte convenuta CP_9 CP_1 per 1/3 e della parte terza chiamata , ,
[...] Controparte_2 Controparte_8
e per il restante 1/3. Controparte_3 CP_4
Cuneo, 31 marzo 2025. Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
11