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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/06/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 861/2023 R.G.L. proposta da
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Trasatti (c.f.
, presso lo Studio del quale hanno eletto domicilio C.F._3
in Reggio Emilia, Via Pansa n°47 ricorrenti
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore – P.IVA_1 [...]
Controparte_2
, in persona del l.r.p.t
[...]
Per i predetti convenuti, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l'
[...]
, in persona Controparte_2
del Dirigente quale legale rappresentante pro tempore dott. CP_3
e, congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa CP_4
e dott. , elettivamente domiciliati presso l
[...] CP_5 [...] [...]
, via Controparte_2
G. Mazzini 6 resistente
Oggetto: “Accertamento del diritto al bonus carta elettronica del docente, previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che il presente giudizio ha avuto origine per separazione dall'originario ricorso iscritto al n. 640/2023 R.G., disposta dal precedente giudicante con provvedimento assunto all'udienza del 07.09.2023
Le ricorrenti ut sopra identificate chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, rassegnando le rispettive seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE: A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, assunte a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015; B) conseguentemente, condannare il a Controparte_1
consentire alle ricorrenti la fruizione della suddetta Carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, per gli importi di seguito specificati: 1) € 1.000,00 in favore di per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022; 2) Parte_1
€ 2.500,00 in favore di per gli a.s. 2017/2018, Parte_2
Pag. 2 di 12 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; oltre all'importo di €
500,00 dovuto per l'anno scolastico in corso, o di quei diversi importi, maggiori o minori, che saranno accertati in corso di causa e alla data della pronuncia, oltre ad interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria di spese di giudizio, comprensive di compensi, spese non imponibili e spese generali, come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”. Contr Si è regolarmente costituito in giudizio il che, in via preliminare, eccepisce la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo.
Contesta inoltre in fatto e diritto le allegazioni attoree, insistendo il rigetto della domanda delle ricorrenti per carenza di legittimazione attiva in quanto appartenenti al personale educativo e non al personale docente, chiedendo altresì dichiararsi inammissibili le ulteriori domande formalizzate dalle ricorrenti per gli aa.ss. 2022/23, 2023/24 e 2024/25 soltanto nelle note depositate in data 15.01.2025 in quanto trattasi di domande nuove che inevitabilmente conducono ad un indebito ampliamento del thema decidendum. Contr Il chiede infine la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio “in ragione della palese e notevole controvertibilità della fattispecie giuridica in esame”.
Le istanti allegano di essere tutte appartenenti al personale educativo.
Le ricorrenti allegano altresì di essere in servizio – al momento del deposito del ricorso – nella provincia di Reggio Emilia, unitamente al fatto di avere prestato servizio, alle dipendenze del medesimo , in forza CP_1
Pag. 3 di 12 di contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e Parte_1
2022/2023;
- negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
In esecuzione di questi contratti, prodotti in atti, le ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Tuttavia, il non ha riconosciuto alle stesse il beneficio succitato, CP_1
agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Pertanto, le ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto de quo, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale educativo, assunto a tempo determinato, il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni, dato il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile n. 32104/2022) che ha statuito la spettanza del beneficio anche agli educatori/personale educativo.
La causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 23.05.2025.
*** *** ***
In via preliminare, sulla carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza
Pag. 4 di 12 dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi di un diritto soggettivo, in capo a docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria in contrasto con i principi eurocomunitari, di cui viene richiesta la disapplicazione.
Sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti, in quanto appartenenti al personale educativo, si ritiene di dovere aderire alla giurisprudenza ormai prevalente
(Cassazione civile n. 9895/2024 conforme a precedente
Cassazione civile n. 32104/2022) che, attraverso una lettura coordinata delle disposizioni legislative e del C.C.N.L. di categoria (ovvero l'art. 395 D.Lgs. n. 297/1994 e l'art. 25
C.C.N.L. Comparto Scuola 2016-2018) statuisce che “il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente ”.
Sempre la giurisprudenza richiamata evidenzia che l'art. 398 comma II del D.Lgs. 297/1994 specifica che al personale educativo “si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”, equiparando a tali fini le due categorie per la complementarità delle rispettive funzioni.
Pag. 5 di 12 Nei fatti, dalle prove fornite dalle parti ricorrenti (cfr. cedolini stipendiali), è fondato ritenere che il personale educativo è equiparato - all'evidenza dal punto del trattamento economico – al personale docente, data la percezione della voce stipendiale relativa alla “retribuzione professionale docente”.
De jure, va richiamata la disciplina e l'orientamento giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, applicabili nei confronti dei giudizi relativi all'accertamento del diritto al bonus di cui si tratta ed in particolare il D.P.C.M. del
28.11.2016, che ha sostituito quello del 23.09.2015, il quale all'art. 3 individua tra “i beneficiari” della “Carta del docente” anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
o altrimenti utilizzati” ciò delineando la possibile esistenza di docenti che beneficerebbero dello strumento senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica.
Sul punto, va osservato che è orientamento di questo tribunale quello di riconoscere il beneficio di cui si tratta quando l'attività di docenza è stata svolta concretamente ed effettivamente, ciò implicando la necessità di aggiornamento e di formazione.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Pag. 6 di 12 Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_7
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Dalla disposizione legislativa, sopra riportata, è evidente la ratio legislativa dell'istituto “Carta del docente”, la quale non ha natura di retribuzione stipendiale né accessoria .
La Carta del docente è un beneficio, riconosciuto tramite il sistema della carta elettronica, preordinato all'aggiornamento ed alla formazione del personale docente e, pertanto, correlato all'effettivo, concreto svolgimento della prestazione lavorativa.
Pag. 7 di 12 Il predetto fondamento riceve conferma anche da Cassazione civile n. 29961/2023, secondo la quale vige un “nesso tra la
Carta Docente e la didattica” evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, (i.e. art. 1 Legge n. 107/2015) ove si dice che la Carta è finalizzata a "sostenere la formazione continua dei docenti", ma vi si affianca l'aggiunta del fine di
"valorizzarne le competenze professionali", il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto”.
Sulla spettanza degli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente” va nuovamente richiamata la sentenza della Corte di Cassazione del 27.10.2023 n. 29961/2023, la quale ha chiaramente affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta giudizialmente “l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto”, come nel caso di specie, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
Pag. 8 di 12 presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , stabilisce, poi che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Pertanto, è corretto applicare al caso di specie le norme di legge innanzi richiamate, in conformità all'applicazione che ne è stata fatta dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 27.10.2023 n.
29961, a cui si ritiene doveroso prestare osservanza nel rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Il resistente eccepisce anche l'inammissibilità delle CP_1
ulteriori domande delle ricorrenti per gli aa.ss. 2022/23,
2023/24 e 2024/25, in quanto formalizzate soltanto nelle note
Pag. 9 di 12 depositate in data 15.01.2025 e trattandosi quindi di domande nuove che inevitabilmente conducono ad un indebito ampliamento del thema decidendum.
Tale eccezione deve essere parzialmente accolta.
Infatti, si dà atto che l'a.s. 2022/2023 era anno in corso al momento del deposito del ricorso, in riferimento al quale le Contro ricorrenti (e lo stesso tramite l'allegazione dello “Stato matricolare”) hanno fornito prova di essere assunte con contratto a tempo determinato, presente agli atti del giudizio.
Inoltre, il riconoscimento del beneficio per l'a.s. in corso al momento del deposito del ricorso, viene esplicitamente chiesto dalle parti ricorrenti nelle conclusioni del medesimo (“…oltre all'importo di € 500,00 dovuto per l'anno scolastico in corso”).
Per quanto concerne invece gli ulteriori anni scolastici richiesti con note scritte del 15.01.2025 (aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025), Contro l'eccezione del va accolta.
Infatti, si tratta di domande nuove introdotte dalle parti successivamente, in riferimento alle quali, peraltro, le ricorrenti non hanno fornito prova, non producendo alcun contratto relativo agli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo .
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00),
Pag. 10 di 12 introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
Nulla sul contributo unificato, in quanto già refuso con la definizione del giudizio originario recante R.G. 640/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n.
861/2023 R.G.L.:
1) dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di € 1.500,00 a favore di Parte_1
oltre interessi legali fino al soddisfo;
- agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per un importo di €
3.000,00, a favore di oltre interessi legali fino Parte_2
al soddisfo.
2) Condanna il in Controparte_1
persona del pro a rifondere alle ricorrenti, con CP_8 CP_9
distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del
Pag. 11 di 12 giudizio, liquidate in euro 1.340,00 per compensi, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 18.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 12 di 12
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 861/2023 R.G.L. proposta da
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Trasatti (c.f.
, presso lo Studio del quale hanno eletto domicilio C.F._3
in Reggio Emilia, Via Pansa n°47 ricorrenti
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore – P.IVA_1 [...]
Controparte_2
, in persona del l.r.p.t
[...]
Per i predetti convenuti, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l'
[...]
, in persona Controparte_2
del Dirigente quale legale rappresentante pro tempore dott. CP_3
e, congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa CP_4
e dott. , elettivamente domiciliati presso l
[...] CP_5 [...] [...]
, via Controparte_2
G. Mazzini 6 resistente
Oggetto: “Accertamento del diritto al bonus carta elettronica del docente, previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che il presente giudizio ha avuto origine per separazione dall'originario ricorso iscritto al n. 640/2023 R.G., disposta dal precedente giudicante con provvedimento assunto all'udienza del 07.09.2023
Le ricorrenti ut sopra identificate chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, rassegnando le rispettive seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE: A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, assunte a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015; B) conseguentemente, condannare il a Controparte_1
consentire alle ricorrenti la fruizione della suddetta Carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, per gli importi di seguito specificati: 1) € 1.000,00 in favore di per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022; 2) Parte_1
€ 2.500,00 in favore di per gli a.s. 2017/2018, Parte_2
Pag. 2 di 12 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; oltre all'importo di €
500,00 dovuto per l'anno scolastico in corso, o di quei diversi importi, maggiori o minori, che saranno accertati in corso di causa e alla data della pronuncia, oltre ad interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria di spese di giudizio, comprensive di compensi, spese non imponibili e spese generali, come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”. Contr Si è regolarmente costituito in giudizio il che, in via preliminare, eccepisce la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo.
Contesta inoltre in fatto e diritto le allegazioni attoree, insistendo il rigetto della domanda delle ricorrenti per carenza di legittimazione attiva in quanto appartenenti al personale educativo e non al personale docente, chiedendo altresì dichiararsi inammissibili le ulteriori domande formalizzate dalle ricorrenti per gli aa.ss. 2022/23, 2023/24 e 2024/25 soltanto nelle note depositate in data 15.01.2025 in quanto trattasi di domande nuove che inevitabilmente conducono ad un indebito ampliamento del thema decidendum. Contr Il chiede infine la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio “in ragione della palese e notevole controvertibilità della fattispecie giuridica in esame”.
Le istanti allegano di essere tutte appartenenti al personale educativo.
Le ricorrenti allegano altresì di essere in servizio – al momento del deposito del ricorso – nella provincia di Reggio Emilia, unitamente al fatto di avere prestato servizio, alle dipendenze del medesimo , in forza CP_1
Pag. 3 di 12 di contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e Parte_1
2022/2023;
- negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
In esecuzione di questi contratti, prodotti in atti, le ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Tuttavia, il non ha riconosciuto alle stesse il beneficio succitato, CP_1
agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Pertanto, le ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto de quo, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale educativo, assunto a tempo determinato, il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni, dato il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile n. 32104/2022) che ha statuito la spettanza del beneficio anche agli educatori/personale educativo.
La causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 23.05.2025.
*** *** ***
In via preliminare, sulla carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza
Pag. 4 di 12 dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi di un diritto soggettivo, in capo a docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria in contrasto con i principi eurocomunitari, di cui viene richiesta la disapplicazione.
Sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti, in quanto appartenenti al personale educativo, si ritiene di dovere aderire alla giurisprudenza ormai prevalente
(Cassazione civile n. 9895/2024 conforme a precedente
Cassazione civile n. 32104/2022) che, attraverso una lettura coordinata delle disposizioni legislative e del C.C.N.L. di categoria (ovvero l'art. 395 D.Lgs. n. 297/1994 e l'art. 25
C.C.N.L. Comparto Scuola 2016-2018) statuisce che “il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente ”.
Sempre la giurisprudenza richiamata evidenzia che l'art. 398 comma II del D.Lgs. 297/1994 specifica che al personale educativo “si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”, equiparando a tali fini le due categorie per la complementarità delle rispettive funzioni.
Pag. 5 di 12 Nei fatti, dalle prove fornite dalle parti ricorrenti (cfr. cedolini stipendiali), è fondato ritenere che il personale educativo è equiparato - all'evidenza dal punto del trattamento economico – al personale docente, data la percezione della voce stipendiale relativa alla “retribuzione professionale docente”.
De jure, va richiamata la disciplina e l'orientamento giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, applicabili nei confronti dei giudizi relativi all'accertamento del diritto al bonus di cui si tratta ed in particolare il D.P.C.M. del
28.11.2016, che ha sostituito quello del 23.09.2015, il quale all'art. 3 individua tra “i beneficiari” della “Carta del docente” anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
o altrimenti utilizzati” ciò delineando la possibile esistenza di docenti che beneficerebbero dello strumento senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica.
Sul punto, va osservato che è orientamento di questo tribunale quello di riconoscere il beneficio di cui si tratta quando l'attività di docenza è stata svolta concretamente ed effettivamente, ciò implicando la necessità di aggiornamento e di formazione.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Pag. 6 di 12 Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_7
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Dalla disposizione legislativa, sopra riportata, è evidente la ratio legislativa dell'istituto “Carta del docente”, la quale non ha natura di retribuzione stipendiale né accessoria .
La Carta del docente è un beneficio, riconosciuto tramite il sistema della carta elettronica, preordinato all'aggiornamento ed alla formazione del personale docente e, pertanto, correlato all'effettivo, concreto svolgimento della prestazione lavorativa.
Pag. 7 di 12 Il predetto fondamento riceve conferma anche da Cassazione civile n. 29961/2023, secondo la quale vige un “nesso tra la
Carta Docente e la didattica” evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, (i.e. art. 1 Legge n. 107/2015) ove si dice che la Carta è finalizzata a "sostenere la formazione continua dei docenti", ma vi si affianca l'aggiunta del fine di
"valorizzarne le competenze professionali", il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto”.
Sulla spettanza degli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente” va nuovamente richiamata la sentenza della Corte di Cassazione del 27.10.2023 n. 29961/2023, la quale ha chiaramente affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta giudizialmente “l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto”, come nel caso di specie, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
Pag. 8 di 12 presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , stabilisce, poi che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Pertanto, è corretto applicare al caso di specie le norme di legge innanzi richiamate, in conformità all'applicazione che ne è stata fatta dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 27.10.2023 n.
29961, a cui si ritiene doveroso prestare osservanza nel rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Il resistente eccepisce anche l'inammissibilità delle CP_1
ulteriori domande delle ricorrenti per gli aa.ss. 2022/23,
2023/24 e 2024/25, in quanto formalizzate soltanto nelle note
Pag. 9 di 12 depositate in data 15.01.2025 e trattandosi quindi di domande nuove che inevitabilmente conducono ad un indebito ampliamento del thema decidendum.
Tale eccezione deve essere parzialmente accolta.
Infatti, si dà atto che l'a.s. 2022/2023 era anno in corso al momento del deposito del ricorso, in riferimento al quale le Contro ricorrenti (e lo stesso tramite l'allegazione dello “Stato matricolare”) hanno fornito prova di essere assunte con contratto a tempo determinato, presente agli atti del giudizio.
Inoltre, il riconoscimento del beneficio per l'a.s. in corso al momento del deposito del ricorso, viene esplicitamente chiesto dalle parti ricorrenti nelle conclusioni del medesimo (“…oltre all'importo di € 500,00 dovuto per l'anno scolastico in corso”).
Per quanto concerne invece gli ulteriori anni scolastici richiesti con note scritte del 15.01.2025 (aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025), Contro l'eccezione del va accolta.
Infatti, si tratta di domande nuove introdotte dalle parti successivamente, in riferimento alle quali, peraltro, le ricorrenti non hanno fornito prova, non producendo alcun contratto relativo agli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo .
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00),
Pag. 10 di 12 introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
Nulla sul contributo unificato, in quanto già refuso con la definizione del giudizio originario recante R.G. 640/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n.
861/2023 R.G.L.:
1) dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di € 1.500,00 a favore di Parte_1
oltre interessi legali fino al soddisfo;
- agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per un importo di €
3.000,00, a favore di oltre interessi legali fino Parte_2
al soddisfo.
2) Condanna il in Controparte_1
persona del pro a rifondere alle ricorrenti, con CP_8 CP_9
distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del
Pag. 11 di 12 giudizio, liquidate in euro 1.340,00 per compensi, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 18.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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