Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 06/10/2025, n. 6570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6570 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06570/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00239/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2025, proposto da
AR Avv. De AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Giordano, Raffaele Schipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi sulla sentenza n. 918 del 2013 del Tribunale di Benevento Sez. Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che parte ricorrente agisce innanzi a questo T.A.R. per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento n. 918/2013, depositata in data 18.04.2013, resa nel procedimento recante n. 4941/2012 R.G., tra AS MI ed il Ministero della Salute, per l’adempimento della condanna alle spese in favore dell’avvocato distrattario, ivi contenuta;
Rilevato che il Ministero si è costituito con memoria di forma;
Considerato che parte ricorrente ha dichiarato – nell’atto depositato in giudizio 23.9.2025, tramite i suoi legali – che “ la sorta capitale è stata pagata solo in data 04.07.2025, quindi successivamente all’instaurazione del presente giudizio ” insistendo, “ pertanto, nella richiesta di condanna ai danni del resistente alle spese e competenze del giudizio di ottemperanza e, quindi, il rimborso del contributo unificato ”;
Ritenuto, sulla scorta di quanto dichiarato da parte ricorrente, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso e, quanto alle spese di giudizio, che debba disporsene il pagamento a carico dell’Amministrazione resistente, in applicazione della regola della soccombenza virtuale (peraltro non inderogabile: cfr . Cons. Stato, Sez. V, n. 5180/2025), avendo la P.A. adempiuto al dictum giudiziale solo successivamente all’incardinamento della causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero della Salute alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 300,00 (trecento/00) oltre accessori, come per legge e rimborso, ove versato, del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Esposito, Presidente FF
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Giuseppe Esposito |
IL SEGRETARIO