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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 24/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5101 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria 1
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, entrambi con il patrocinio dell'avv. POMI MARCO C.F._2
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22 gennaio 2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1
chiedeva l'adozione di nata il [...]. Pt_1 Controparte_1
A fondamento del ricorso e deducevano: Parte_1 Controparte_1
- che il dal 2016 conviveva con la madre dell'adottanda. La convivenza veniva Pt_1
formalizzata con patto di convivenza (doc. 3);
- che l'adottanda era figlia della convivente del e viveva nel nucleo familiare costituito Pt_1
dalla madre e dall'adottante;
- che il padre dell'adottanda è scomparso dal 1987 (doc. 4);
- che il non aveva figli né coniugi. Pt_1
All'udienza del 22.1.2025 comparivano le parti e la madre dell'adottanda, che Persona_1
prestava il consenso all'adozione.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Alla luce delle risultanze di causa, la domanda del ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Le vicende esposte nel ricorso hanno trovato riscontro nell'istruttoria e negli allegati documentali.
L'adozione conviene certamente all'adottanda in quanto consente di essere riconosciuta a pieno titolo parte integrante della famiglia del ricorrente e quindi di formalizzare il legame parentale che l'accompagna ormai da tempo, che è quanto intende ottenere l'adottante.
Sono rispettati inoltre i requisiti formali richiesti dall'art. 291 c.c.
Si precisa, infine, che il cognome dell'adottante non deve essere anteposto a quello dell'adottanda, bensì aggiunto come chiesto all'udienza dall'adottanda e accettato dall'adottante ed alla luce della pronuncia n. 135/2023 della Corte Costituzionale, che ha dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Nulla si dispone sulle spese di lite non essendovi una controparte.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato quanto in premessa, in accoglimento del ricorso, fa luogo all'adozione di
[...]
nata il [...] in [...], C.F. e residente in [...]CP_1 C.F._2
Olona (MI), alla via Europa n. 10, da parte di , C.F. , Parte_1 C.F._1
nato a [...], il [...] e ivi residente a[...], con conseguente assunzione da parte della prima del cognome dell'adottante, da aggiungere al proprio;
2 2) manda alla cancelleria per quanto di competenza ed in particolare per la comunicazione della sentenza definitiva all'Ufficiale di Stato civile del Comune di iscrizione anagrafica della persona adottata per l'annotazione una volta concretizzati i presupposti di cui all'art. 314 c.c.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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