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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/11/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa GI JO all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1209/2025 R.G.L. promossa
d a
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Paolo Palma ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo in Via Marchese di
Villabianca n.21, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
dott. Giancarlo Gagliano ed elettivamente domiciliato in Palermo in via Laurana 59;
- convenuto-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.03.2025, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi il pagamento dei ratei maturati e non CP_1
riscossi dell'indennità di accompagnamento riconosciuto con decreto di omologa relativo al procedimento portante R.G. n. 944/2023 emesso dal Tribunale civile di
Termini Imerese in data 14.10.2024. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente chiedendo la cessazione della materia di lite, stante l'avvenuto adempimento della prestazione richiesta, con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza del 23.10.2025, la ricorrente aderiva alla richiesta di dichiarata cessazione della materia del contendere, atteso che nelle more l' aveva CP_1
provveduto a pagare, insistendo altresì nella vittoria delle spese di lite, stante la tardività del pagamento avvenuto soltanto dopo il deposito del ricorso.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 28.10.2025 per il deposito di note.
***
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che la prestazione assistenziale, oggetto della domanda, è già stata riconosciuta in sede amministrativa nelle more del giudizio, ovvero in data 01.04.2025 e 02.05.2025 ( cfr. cedolino in atti fascicolo parte resistente).
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale, in quanto la liquidazione è avvenuta dopo il deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' a corrispondere le spese di lite che liquida in €. 900,00 per CP_1 compenso del difensore oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 26.11.2025.
IL GIUDICE GI JO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa GI JO all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1209/2025 R.G.L. promossa
d a
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Paolo Palma ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo in Via Marchese di
Villabianca n.21, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
dott. Giancarlo Gagliano ed elettivamente domiciliato in Palermo in via Laurana 59;
- convenuto-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.03.2025, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi il pagamento dei ratei maturati e non CP_1
riscossi dell'indennità di accompagnamento riconosciuto con decreto di omologa relativo al procedimento portante R.G. n. 944/2023 emesso dal Tribunale civile di
Termini Imerese in data 14.10.2024. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente chiedendo la cessazione della materia di lite, stante l'avvenuto adempimento della prestazione richiesta, con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza del 23.10.2025, la ricorrente aderiva alla richiesta di dichiarata cessazione della materia del contendere, atteso che nelle more l' aveva CP_1
provveduto a pagare, insistendo altresì nella vittoria delle spese di lite, stante la tardività del pagamento avvenuto soltanto dopo il deposito del ricorso.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 28.10.2025 per il deposito di note.
***
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che la prestazione assistenziale, oggetto della domanda, è già stata riconosciuta in sede amministrativa nelle more del giudizio, ovvero in data 01.04.2025 e 02.05.2025 ( cfr. cedolino in atti fascicolo parte resistente).
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale, in quanto la liquidazione è avvenuta dopo il deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' a corrispondere le spese di lite che liquida in €. 900,00 per CP_1 compenso del difensore oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 26.11.2025.
IL GIUDICE GI JO