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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/07/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
proc. n. 368/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai IG.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, nata in [...] l'[...], (c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Caterina Simonetta, presso il cui studio, in Rizziconi alla Via
Santa Teresa n. 22, è elettivamente domiciliata;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicola Pistininzi, presso il cui studio legale, in Dasà (VV) Via
Martiri di Via Fani, è elettivamente domiciliato;
resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come precisate nelle note in sostituzione d'udienza del 4.7.2025
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 21.03.2025, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 con nel Comune di Laureana di Borrello il 18.08.2006, matrimonio trascritto presso CP_1
i registri dello Stato civile di quel Comune, Anno 2006, Numero 14, Parte II, Serie A;
che dall'unione coniugale erano nati due figlie, (n. a Brescia, 07.05.2010) e (n. a Reggio Calabria, Per_1 Per_2
14.06.2014) entrambe ancora minorenni;
che il rapporto tra i coniugi era da tempo deteriorato a causa di incompatibilità caratteriali. Pertanto, chiedeva di “1) dichiarare la separazione Parte_1 personale dei coniugi, autorizzando i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2) ordinare al Comune di Laureana di Borrello di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) disporre l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con collocazione delle minori presso la madre;
4) disporre, secondo l'allegato piano genitoriale, la frequentazione delle figlie da parte del padre;
5) disporre l'assegnazione della casa coniugale e dei relativi beni mobili ivi presenti a favore della ricorrente che la abiterà con le figlie;
6) disporre che il IG. continui a pagare le rate del mutuo fino alla scadenza prevista nel contratto;
CP_1
7) disporre, in ordine al mantenimento delle figlie, il versamento da parte del IG. CP_1 della somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata alla IG.ra Pt_1
sulla Postepay – IBAN [...], sino al raggiungimento
[...] dell'indipendenza economica delle figlie, anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
8) disporre che la IG.ra , fino a quando non presenterà domanda per Parte_1
chiedere direttamente all'Inps la percezione del 50% dell'assegno unico universale per le figlie, prelevi l'importo pari al 50% dell'assegno medesimo dal conto cointestato fino alla chiusura dello stesso entro 3 mesi dalla presentazione del presente ricorso con obbligo a carico del IG.
[...]
, qualora la suddetta domanda autonoma della IG.ra non abbia ancora avuto esito CP_1 Pt_1 positivo, di versarle l'importo dell'assegno pari al 50% sulla Postepay indicata per il pagamento del mantenimento delle figlie;
9) disporre a carico del IG. il pagamento pari al 50% CP_1 delle spese straordinarie preventivamente concordate ed effettivamente documentate (a titolo esemplificativo le spese sanitarie, sportive, scolastiche, ludiche e ricreative in genere); 10) disporre in ordine ai beni mobili registrati che l'autovettura Volkswagen Golf targata CB427MA venga assegnata alla ricorrente in quanto destinata alle esigenze della medesima e delle figlie;
la IG.ra si assume in via esclusiva ogni responsabilità connessa alla circolazione del veicolo e Pt_1 all'adempimento degli obblighi di legge (tassa di circolazione, revisione e responsabilità civile r.c.a.) ed ogni ulteriore obbligazione nascente dalla custodia e guida del veicolo, manlevando e garantendo il coniuge da qualsivoglia responsabilità.”
Il Giudice delegato con decreto fissava l'udienza di comparizione parti al 20.06.2025.
Il 21.5.2025 si costituiva , contestando quanto ex adverso dedotto. Infatti, il resistente CP_1 sosteneva che i rapporti tra i coniugi si erano incrinati unicamente a causa di tanto che Parte_1 il marito aveva dovuto lasciare la casa coniugale. Quanto al mantenimento delle figlie evidenziava che il suo reddito da lavoro era pari a 750€ mensili circa e a questa cifra andava ancora decurtata la rata per il mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare e le ulteriori spese ordinarie anche relative al nuovo immobile in cui si era dovuto trasferire. Pertanto, chiedeva di “1) Dichiarare CP_1 la separazione personale dei coniugi, autorizzando i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto. 2) ordinare al Comune di Laureana di Borrello di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 3) disporre l'affido condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, essendo l'affido condiviso la soluzione favorita dal legislatore e non sussistendo gli estremi di cui all'art. 155-bis c.p.c.; 4. determinare l'importo dell'assegno di mantenimento delle figlie di euro 300,00 mensili (150,00 per ciascun figlio).
5. ordinare alla sig. di provvedere a sue spese Pt_1 all'intestazione del veicolo Golf tg CB427MA.
6. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
La ricorrente depositava memoria integrativa evidenziando la mancata prova delle spese che il resistente aveva dichiarato di sostenere nell'atto di costituzione. Quindi riformulava le conclusioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. 2) Le figlie minori, affidate ad entrambi i genitori, avranno la loro residenza stabile con la madre presso la casa familiare sita in Laureana di
Borrello, Strada Vicinale Galeazzo snc, che è di proprietà dei coniugi per ½ ciascuno e che varrà assegnata, con i relativi beni mobili ivi presenti, alla IG.ra . 3) La proprietà Parte_1 dell'immobile sito in Laureana di Borrello, Strada Vicinale Galeazzo, snc sarà trasferita alle figlie al raggiungimento della loro maggiore età con diritto di abitazione della IG.ra vita Parte_1 natural durante. 4) L'esercizio della responsabilità genitoriale verrà esercitato congiuntamente da entrambi i genitori: ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute delle figlie verrà presa di comune accordo da entrambi i genitori;
per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la potestà disgiuntamente secondo la permanenza delle figlie presso ciascuno di essi. 5) In attuazione del principio della bigenitorialità, le figlie saranno libere di frequentare il padre compatibilmente con gli impegni scolastici senza giorni e orari prestabiliti. 6) I conti corrente cointestati tra i coniugi verranno tempestivamente chiusi alla definizione della separazione: eventuali saldi presenti alla data di chiusura rimarranno nell'esclusiva disponibilità del IG, 7) In ordine al mantenimento delle figlie, il IG. CP_1 [...]
verserà la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna di esse) alla IG.ra sulla CP_1 Parte_1
Postepay – IBAN [...], sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale in base agli indici Istat, oltre il pagamento pari al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate ed effettivamente documentate (a titolo esemplificativo le spese sanitarie, sportive, scolastiche, ludiche e ricreative in genere). 8) In ordine all'Assegno Unico per le figlie, ciascuno dei coniugi tratterrà il 50% dell'importo totale secondo le modalità che i medesimi vorranno concordemente stabilire una volta chiuso il conto cointestato sul quale attualmente viene versata la somma dell'Assegno Unico, riservandosi ciascuno la possibilità di presentare autonomamente domanda per percepire direttamente il 50% dell'importo. 9) In ordine ai beni mobili registrati, l'autovettura Volkswagen Golf targata CB427MA rimarrà nella disponibilità della IG.ra in quanto destinata alle esigenze della medesima e delle figlie;
la IGnora si assume Pt_1 Pt_1 in via esclusiva ogni responsabilità connessa alla circolazione del veicolo e all'adempimento degli obblighi di legge (tassa di circolazione, revisione e responsabilità civile r.c.a.) ed ogni ulteriore obbligazione nascente dalla custodia e guida del veicolo, manlevando e garantendo il coniuge da qualsivoglia responsabilità. 10) Ordinare al Comune di Laureana di Borrello di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Con vittoria di spese e competenze.”
All'udienza fissata le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione ed il Giudice rinviava la causa per la precisazione congiunta delle conclusioni ex art 127 ter cpc.
Le parti depositavano note chiedendo la separazione alle condizioni ivi indicate.
Il Giudice con ordinanza assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2.Ritiene il Collegio che la domanda di separazione alle condizioni indicate dai coniugi meriti accoglimento.
Nel caso che qui occupa la richiesta va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stato dimostrato dalle allegazioni delle parti e dall'evoluzione del rapporto coniugale. Infatti, dagli atti di causa è emerso che: i coniugi hanno contratto matrimonio nel Comune di Laureana di Borrello il 18.8.2006, matrimonio trascritto presso lo Stato civile di quel Comune,
Atto n. 14 parte II serie A anno 2006; le parti comparse dinanzi al Giudice delegato non si sono riconciliate ma anzi hanno insistito nelle loro richieste.
Preso atto che le figlie (n. a Brescia, 07.05.2010) e (n. a Reggio Calabria, Per_1 Per_2
14.06.2014) sono ancora minorenni, si ritiene che le condizioni, riportate in dispositivo, indicate dai coniugi, non siano contrarie all'ordine pubblico e risultano essere in linea con il dettato normativo e la giurisprudenza in materia di famiglia.
3.Considerato l'accordo raggiunto dalle parti le spese si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
Parte_1
così provvede: CP_1 dichiara la separazione personale dei coniugi, , nata in [...] l'[...], Parte_1
(c.f. e , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._1 CP_1
), (matrimonio contratto nel Comune di Comune di Laureana di Borrello il C.F._2
18.8.2006, matrimonio trascritto presso lo Stato civile di quel Comune, Atto n. 14 parte II serie A anno 2006) alle seguenti condizioni: “1) la ricorrente e il resistente sono autorizzati a vivere separati;
Parte_1 CP_1
2) le figlie minori [nata il [...] a [...]] e [nata Persona_3 Persona_4 il 14 Giugno 2014 a Reggio Calabria (RC)] sono affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori
(la ricorrente e il resistente ) - che eserciteranno congiuntamente la Parte_1 CP_1 responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardino le predette figlie minori - con collocazione prevalente presso la madre (la ricorrente
; Parte_1
3) la casa coniugale sita a Laureana di Borrello (R.C), Strada Vicinale Galeazzo snc, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura di ½ ciascuno, è assegnata alla ricorrente Parte_1
4) il resistente potrà tenere con sé le figlie minori e CP_1 Persona_3 Persona_4 ogni volta che lo desideri - tenuto conto delle esigenze e delle occupazioni scolastiche ed extrascolastiche, di dette figlie minori - avvisando preventivamente la ricorrente Parte_1
5) il resistente potrà sentire telefonicamente e/o videochiamare le figlie minori CP_1
e anche più volte al giorno, tenuto conto delle esigenze e delle Persona_3 Persona_4 occupazioni, scolastiche ed extrascolastiche, delle figlie minori;
6) ad anni alterni il resistente potrà trascorrere con le figlie minori CP_1 Persona_3
e : a) la vigilia di Natale e la vigilia di Capodanno o il giorno di Natale e il giorno di Persona_4
Capodanno; b) il giorno di Santo Stefano o dell'Epifania; c) il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
7) ad anni alterni, nel giorno del loro compleanno, le figlie minori e Persona_3 Persona_4 pranzeranno con un genitore e ceneranno con l'altro;
8) il resistente potrà tenere con sé le figlie minori e CP_1 Persona_3 Persona_4 per 15 giorni (anche non consecutivi) nel mese di Luglio e nel mese di Agosto previo accordo con la ricorrente da raggiungere entro il 31 Maggio;
in mancanza di accordo il resistente Parte_1
potrà tenere con sé le figlie minori e le prime due CP_1 Persona_3 Persona_4 settimane del mese di Luglio e le prime due settimane del mese di Agosto;
9) entro il giorno 25 di ogni mese il resistente verserà alla ricorrente CP_1 Parte_1 quale contributo per il mantenimento delle figlie minori e la somma Persona_3 Persona_4 di € 300,00 (150,00 per ciascuna figlia) da pagarsi sulla Carta Postepay IBAN
[...]; tale somma verrà aumentata ad € 400,00 dopo l'estinzione del mutuo;
10) il resistente concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie - CP_1 identificate secondo i criteri stabiliti dal protocollo del C.N.F. in materia di famiglia - previamente concordate, eccetto le spese urgenti, e debitamente documentate, che dovessero essere sostenute dalla ricorrente nell'interesse delle figlie minori e;
Parte_1 Persona_3 Persona_4
11) l'assegno unico per le figlie minori e verrà versato al 50% alla Persona_3 Persona_4 ricorrente e al 50% al resistente;
Parte_1 CP_1
12) il resistente continuerà a pagare le rate di mutuo gravanti sulla casa familiare - CP_1 sita in Laureana di Borrello, Strada Vicinale Galeazzo snc - fino all'estinzione di detto mutuo;
13) l'autovettura Volkswagen Golf targata CB427MA, di proprietà del resistente , CP_1 viene assegnata alla ricorrente che si assume in via esclusiva ogni responsabilità Parte_1 connessa alla circolazione del veicolo e all'adempimento degli obblighi di legge (tassa di circolazione, revisione e responsabilità civile r.c.a.) ed ogni ulteriore obbligazione nascente dalla custodia e guida del veicolo, compreso il pagamento di eventuali sanzioni amministrative che dovessero esserle irrogate, manlevando e garantendo il coniuge da qualsivoglia responsabilità;
14) le parti rinunciano reciprocamente a tutte le pretese avanzate nel presente giudizio;
15) le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti”; compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 21.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai IG.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, nata in [...] l'[...], (c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Caterina Simonetta, presso il cui studio, in Rizziconi alla Via
Santa Teresa n. 22, è elettivamente domiciliata;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicola Pistininzi, presso il cui studio legale, in Dasà (VV) Via
Martiri di Via Fani, è elettivamente domiciliato;
resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come precisate nelle note in sostituzione d'udienza del 4.7.2025
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 21.03.2025, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 con nel Comune di Laureana di Borrello il 18.08.2006, matrimonio trascritto presso CP_1
i registri dello Stato civile di quel Comune, Anno 2006, Numero 14, Parte II, Serie A;
che dall'unione coniugale erano nati due figlie, (n. a Brescia, 07.05.2010) e (n. a Reggio Calabria, Per_1 Per_2
14.06.2014) entrambe ancora minorenni;
che il rapporto tra i coniugi era da tempo deteriorato a causa di incompatibilità caratteriali. Pertanto, chiedeva di “1) dichiarare la separazione Parte_1 personale dei coniugi, autorizzando i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2) ordinare al Comune di Laureana di Borrello di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) disporre l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con collocazione delle minori presso la madre;
4) disporre, secondo l'allegato piano genitoriale, la frequentazione delle figlie da parte del padre;
5) disporre l'assegnazione della casa coniugale e dei relativi beni mobili ivi presenti a favore della ricorrente che la abiterà con le figlie;
6) disporre che il IG. continui a pagare le rate del mutuo fino alla scadenza prevista nel contratto;
CP_1
7) disporre, in ordine al mantenimento delle figlie, il versamento da parte del IG. CP_1 della somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata alla IG.ra Pt_1
sulla Postepay – IBAN [...], sino al raggiungimento
[...] dell'indipendenza economica delle figlie, anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
8) disporre che la IG.ra , fino a quando non presenterà domanda per Parte_1
chiedere direttamente all'Inps la percezione del 50% dell'assegno unico universale per le figlie, prelevi l'importo pari al 50% dell'assegno medesimo dal conto cointestato fino alla chiusura dello stesso entro 3 mesi dalla presentazione del presente ricorso con obbligo a carico del IG.
[...]
, qualora la suddetta domanda autonoma della IG.ra non abbia ancora avuto esito CP_1 Pt_1 positivo, di versarle l'importo dell'assegno pari al 50% sulla Postepay indicata per il pagamento del mantenimento delle figlie;
9) disporre a carico del IG. il pagamento pari al 50% CP_1 delle spese straordinarie preventivamente concordate ed effettivamente documentate (a titolo esemplificativo le spese sanitarie, sportive, scolastiche, ludiche e ricreative in genere); 10) disporre in ordine ai beni mobili registrati che l'autovettura Volkswagen Golf targata CB427MA venga assegnata alla ricorrente in quanto destinata alle esigenze della medesima e delle figlie;
la IG.ra si assume in via esclusiva ogni responsabilità connessa alla circolazione del veicolo e Pt_1 all'adempimento degli obblighi di legge (tassa di circolazione, revisione e responsabilità civile r.c.a.) ed ogni ulteriore obbligazione nascente dalla custodia e guida del veicolo, manlevando e garantendo il coniuge da qualsivoglia responsabilità.”
Il Giudice delegato con decreto fissava l'udienza di comparizione parti al 20.06.2025.
Il 21.5.2025 si costituiva , contestando quanto ex adverso dedotto. Infatti, il resistente CP_1 sosteneva che i rapporti tra i coniugi si erano incrinati unicamente a causa di tanto che Parte_1 il marito aveva dovuto lasciare la casa coniugale. Quanto al mantenimento delle figlie evidenziava che il suo reddito da lavoro era pari a 750€ mensili circa e a questa cifra andava ancora decurtata la rata per il mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare e le ulteriori spese ordinarie anche relative al nuovo immobile in cui si era dovuto trasferire. Pertanto, chiedeva di “1) Dichiarare CP_1 la separazione personale dei coniugi, autorizzando i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto. 2) ordinare al Comune di Laureana di Borrello di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 3) disporre l'affido condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, essendo l'affido condiviso la soluzione favorita dal legislatore e non sussistendo gli estremi di cui all'art. 155-bis c.p.c.; 4. determinare l'importo dell'assegno di mantenimento delle figlie di euro 300,00 mensili (150,00 per ciascun figlio).
5. ordinare alla sig. di provvedere a sue spese Pt_1 all'intestazione del veicolo Golf tg CB427MA.
6. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
La ricorrente depositava memoria integrativa evidenziando la mancata prova delle spese che il resistente aveva dichiarato di sostenere nell'atto di costituzione. Quindi riformulava le conclusioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. 2) Le figlie minori, affidate ad entrambi i genitori, avranno la loro residenza stabile con la madre presso la casa familiare sita in Laureana di
Borrello, Strada Vicinale Galeazzo snc, che è di proprietà dei coniugi per ½ ciascuno e che varrà assegnata, con i relativi beni mobili ivi presenti, alla IG.ra . 3) La proprietà Parte_1 dell'immobile sito in Laureana di Borrello, Strada Vicinale Galeazzo, snc sarà trasferita alle figlie al raggiungimento della loro maggiore età con diritto di abitazione della IG.ra vita Parte_1 natural durante. 4) L'esercizio della responsabilità genitoriale verrà esercitato congiuntamente da entrambi i genitori: ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute delle figlie verrà presa di comune accordo da entrambi i genitori;
per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la potestà disgiuntamente secondo la permanenza delle figlie presso ciascuno di essi. 5) In attuazione del principio della bigenitorialità, le figlie saranno libere di frequentare il padre compatibilmente con gli impegni scolastici senza giorni e orari prestabiliti. 6) I conti corrente cointestati tra i coniugi verranno tempestivamente chiusi alla definizione della separazione: eventuali saldi presenti alla data di chiusura rimarranno nell'esclusiva disponibilità del IG, 7) In ordine al mantenimento delle figlie, il IG. CP_1 [...]
verserà la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna di esse) alla IG.ra sulla CP_1 Parte_1
Postepay – IBAN [...], sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale in base agli indici Istat, oltre il pagamento pari al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate ed effettivamente documentate (a titolo esemplificativo le spese sanitarie, sportive, scolastiche, ludiche e ricreative in genere). 8) In ordine all'Assegno Unico per le figlie, ciascuno dei coniugi tratterrà il 50% dell'importo totale secondo le modalità che i medesimi vorranno concordemente stabilire una volta chiuso il conto cointestato sul quale attualmente viene versata la somma dell'Assegno Unico, riservandosi ciascuno la possibilità di presentare autonomamente domanda per percepire direttamente il 50% dell'importo. 9) In ordine ai beni mobili registrati, l'autovettura Volkswagen Golf targata CB427MA rimarrà nella disponibilità della IG.ra in quanto destinata alle esigenze della medesima e delle figlie;
la IGnora si assume Pt_1 Pt_1 in via esclusiva ogni responsabilità connessa alla circolazione del veicolo e all'adempimento degli obblighi di legge (tassa di circolazione, revisione e responsabilità civile r.c.a.) ed ogni ulteriore obbligazione nascente dalla custodia e guida del veicolo, manlevando e garantendo il coniuge da qualsivoglia responsabilità. 10) Ordinare al Comune di Laureana di Borrello di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Con vittoria di spese e competenze.”
All'udienza fissata le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione ed il Giudice rinviava la causa per la precisazione congiunta delle conclusioni ex art 127 ter cpc.
Le parti depositavano note chiedendo la separazione alle condizioni ivi indicate.
Il Giudice con ordinanza assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2.Ritiene il Collegio che la domanda di separazione alle condizioni indicate dai coniugi meriti accoglimento.
Nel caso che qui occupa la richiesta va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stato dimostrato dalle allegazioni delle parti e dall'evoluzione del rapporto coniugale. Infatti, dagli atti di causa è emerso che: i coniugi hanno contratto matrimonio nel Comune di Laureana di Borrello il 18.8.2006, matrimonio trascritto presso lo Stato civile di quel Comune,
Atto n. 14 parte II serie A anno 2006; le parti comparse dinanzi al Giudice delegato non si sono riconciliate ma anzi hanno insistito nelle loro richieste.
Preso atto che le figlie (n. a Brescia, 07.05.2010) e (n. a Reggio Calabria, Per_1 Per_2
14.06.2014) sono ancora minorenni, si ritiene che le condizioni, riportate in dispositivo, indicate dai coniugi, non siano contrarie all'ordine pubblico e risultano essere in linea con il dettato normativo e la giurisprudenza in materia di famiglia.
3.Considerato l'accordo raggiunto dalle parti le spese si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
Parte_1
così provvede: CP_1 dichiara la separazione personale dei coniugi, , nata in [...] l'[...], Parte_1
(c.f. e , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._1 CP_1
), (matrimonio contratto nel Comune di Comune di Laureana di Borrello il C.F._2
18.8.2006, matrimonio trascritto presso lo Stato civile di quel Comune, Atto n. 14 parte II serie A anno 2006) alle seguenti condizioni: “1) la ricorrente e il resistente sono autorizzati a vivere separati;
Parte_1 CP_1
2) le figlie minori [nata il [...] a [...]] e [nata Persona_3 Persona_4 il 14 Giugno 2014 a Reggio Calabria (RC)] sono affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori
(la ricorrente e il resistente ) - che eserciteranno congiuntamente la Parte_1 CP_1 responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardino le predette figlie minori - con collocazione prevalente presso la madre (la ricorrente
; Parte_1
3) la casa coniugale sita a Laureana di Borrello (R.C), Strada Vicinale Galeazzo snc, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura di ½ ciascuno, è assegnata alla ricorrente Parte_1
4) il resistente potrà tenere con sé le figlie minori e CP_1 Persona_3 Persona_4 ogni volta che lo desideri - tenuto conto delle esigenze e delle occupazioni scolastiche ed extrascolastiche, di dette figlie minori - avvisando preventivamente la ricorrente Parte_1
5) il resistente potrà sentire telefonicamente e/o videochiamare le figlie minori CP_1
e anche più volte al giorno, tenuto conto delle esigenze e delle Persona_3 Persona_4 occupazioni, scolastiche ed extrascolastiche, delle figlie minori;
6) ad anni alterni il resistente potrà trascorrere con le figlie minori CP_1 Persona_3
e : a) la vigilia di Natale e la vigilia di Capodanno o il giorno di Natale e il giorno di Persona_4
Capodanno; b) il giorno di Santo Stefano o dell'Epifania; c) il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
7) ad anni alterni, nel giorno del loro compleanno, le figlie minori e Persona_3 Persona_4 pranzeranno con un genitore e ceneranno con l'altro;
8) il resistente potrà tenere con sé le figlie minori e CP_1 Persona_3 Persona_4 per 15 giorni (anche non consecutivi) nel mese di Luglio e nel mese di Agosto previo accordo con la ricorrente da raggiungere entro il 31 Maggio;
in mancanza di accordo il resistente Parte_1
potrà tenere con sé le figlie minori e le prime due CP_1 Persona_3 Persona_4 settimane del mese di Luglio e le prime due settimane del mese di Agosto;
9) entro il giorno 25 di ogni mese il resistente verserà alla ricorrente CP_1 Parte_1 quale contributo per il mantenimento delle figlie minori e la somma Persona_3 Persona_4 di € 300,00 (150,00 per ciascuna figlia) da pagarsi sulla Carta Postepay IBAN
[...]; tale somma verrà aumentata ad € 400,00 dopo l'estinzione del mutuo;
10) il resistente concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie - CP_1 identificate secondo i criteri stabiliti dal protocollo del C.N.F. in materia di famiglia - previamente concordate, eccetto le spese urgenti, e debitamente documentate, che dovessero essere sostenute dalla ricorrente nell'interesse delle figlie minori e;
Parte_1 Persona_3 Persona_4
11) l'assegno unico per le figlie minori e verrà versato al 50% alla Persona_3 Persona_4 ricorrente e al 50% al resistente;
Parte_1 CP_1
12) il resistente continuerà a pagare le rate di mutuo gravanti sulla casa familiare - CP_1 sita in Laureana di Borrello, Strada Vicinale Galeazzo snc - fino all'estinzione di detto mutuo;
13) l'autovettura Volkswagen Golf targata CB427MA, di proprietà del resistente , CP_1 viene assegnata alla ricorrente che si assume in via esclusiva ogni responsabilità Parte_1 connessa alla circolazione del veicolo e all'adempimento degli obblighi di legge (tassa di circolazione, revisione e responsabilità civile r.c.a.) ed ogni ulteriore obbligazione nascente dalla custodia e guida del veicolo, compreso il pagamento di eventuali sanzioni amministrative che dovessero esserle irrogate, manlevando e garantendo il coniuge da qualsivoglia responsabilità;
14) le parti rinunciano reciprocamente a tutte le pretese avanzate nel presente giudizio;
15) le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti”; compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 21.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola