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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/11/2024, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7755 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...]_1 C.F._1
(SU) il 04/02/1972, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Francesca
Spanu e Antongiulio Granata, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- , C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
13/07/1976, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Francesca Spanu e
Antongiulio Granata, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 29/09/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Gavino Monreale.
Pag. 1 di 4 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29/09/2007 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Pt_1 CP_1 di San Gavino Monreale, anno 2007, numero 11, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a San Gavino Monreale in data 29.09.2007, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Gavino Monreale, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
3) Modificare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale nel seguente modo:
Per_ a) la figlia sia affidata ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso.
Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore.
Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni Per_ relative a
Pag. 2 di 4 Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
b) Sia disposto il collocamento della figlia minore presso entrambi i genitori, coi Per_ quali, di fatto, già da alcuni anni trascorre tempi di permanenza analoghi, rappresentando tale scelta la soluzione più confacente al suo benessere ed alla sua crescita armoniosa e serena, tenuto anche conto della breve distanza tra le abitazioni dei genitori e dei rispettivi orari lavorativi.
c) Nelle vacanze estive la minore starà presso ciascun genitore per venti giorni consecutivi nel mese di giugno, di luglio o di agosto, in base alle ferie dei genitori, salvo differente accordo tra i coniugi.
d) Durante le vacanze natalizie, alternativamente, di anno in anno, il giorno di
Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, pasqua e Lunedì dell'Angelo.
e) La casa coniugale, sita in San Gavino Monreale in piazza Montevecchio n. 3, di proprietà del sig. , assegnata in sede di separazione alla Parte_1 CP_ sig.ra venga riassegnata al sig. Parte_1
f) Le parti provvederanno personalmente e direttamente al mantenimento della Per_ figlia nel tempo che la stessa trascorrerà con ciascun genitore, non prevedendosi assegni di contributo al mantenimento a carico di alcuno dei Per_ coniugi per la figlia g) Stabilire che il sig. versi alla sig.ra un assegno Parte_1 CP_1 divorzile di € 50,00 (cinquanta/00) che dovrà essere corrisposto con cadenza mensile entro il 5 di ogni mese.
h) Porre a carico di entrambi i genitori il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia, purché previamente concordate e debitamente documentate, salva l'urgenza e aderendo al protocollo delle spese straordinarie così come delineato dal CNF.
In merito, si puntualizza che devono essere ritenute straordinarie le spese costituite da “esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori”.
A titolo di mero e non esaustivo esempio, sono spese straordinarie quelle inerenti interventi chirurgici, occhiali da vista, acquisto autovettura, etc..
Per quanto riguarda le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro coniuge (anche con un sms, per email, fax, pec, ecc.) se non si trova d'accordo dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di
Pag. 3 di 4 ricevimento della richiesta;
invece, nel caso in cui il genitore non risponda in nessun modo, il silenzio verrà inteso come consenso alla spesa.
Per le altre spese straordinarie da concordare preventivamente, il coniuge che ne chieda il rimborso, al fine dell'accoglimento della domanda, ha l'onere di fornire la prova di aver provveduto a consultare l'altro, in caso contrario, si esclude il rimborso.
In materia di assegno unico, ciascuno dei genitori richiederà e percepirà
l'assegno unico nella misura del 50 % spettante.
i) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere la figlia minore sul proprio passaporto o altro documento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 14/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7755 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...]_1 C.F._1
(SU) il 04/02/1972, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Francesca
Spanu e Antongiulio Granata, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- , C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
13/07/1976, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Francesca Spanu e
Antongiulio Granata, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 29/09/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Gavino Monreale.
Pag. 1 di 4 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29/09/2007 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Pt_1 CP_1 di San Gavino Monreale, anno 2007, numero 11, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a San Gavino Monreale in data 29.09.2007, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Gavino Monreale, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
3) Modificare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale nel seguente modo:
Per_ a) la figlia sia affidata ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso.
Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore.
Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni Per_ relative a
Pag. 2 di 4 Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
b) Sia disposto il collocamento della figlia minore presso entrambi i genitori, coi Per_ quali, di fatto, già da alcuni anni trascorre tempi di permanenza analoghi, rappresentando tale scelta la soluzione più confacente al suo benessere ed alla sua crescita armoniosa e serena, tenuto anche conto della breve distanza tra le abitazioni dei genitori e dei rispettivi orari lavorativi.
c) Nelle vacanze estive la minore starà presso ciascun genitore per venti giorni consecutivi nel mese di giugno, di luglio o di agosto, in base alle ferie dei genitori, salvo differente accordo tra i coniugi.
d) Durante le vacanze natalizie, alternativamente, di anno in anno, il giorno di
Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, pasqua e Lunedì dell'Angelo.
e) La casa coniugale, sita in San Gavino Monreale in piazza Montevecchio n. 3, di proprietà del sig. , assegnata in sede di separazione alla Parte_1 CP_ sig.ra venga riassegnata al sig. Parte_1
f) Le parti provvederanno personalmente e direttamente al mantenimento della Per_ figlia nel tempo che la stessa trascorrerà con ciascun genitore, non prevedendosi assegni di contributo al mantenimento a carico di alcuno dei Per_ coniugi per la figlia g) Stabilire che il sig. versi alla sig.ra un assegno Parte_1 CP_1 divorzile di € 50,00 (cinquanta/00) che dovrà essere corrisposto con cadenza mensile entro il 5 di ogni mese.
h) Porre a carico di entrambi i genitori il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia, purché previamente concordate e debitamente documentate, salva l'urgenza e aderendo al protocollo delle spese straordinarie così come delineato dal CNF.
In merito, si puntualizza che devono essere ritenute straordinarie le spese costituite da “esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori”.
A titolo di mero e non esaustivo esempio, sono spese straordinarie quelle inerenti interventi chirurgici, occhiali da vista, acquisto autovettura, etc..
Per quanto riguarda le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro coniuge (anche con un sms, per email, fax, pec, ecc.) se non si trova d'accordo dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di
Pag. 3 di 4 ricevimento della richiesta;
invece, nel caso in cui il genitore non risponda in nessun modo, il silenzio verrà inteso come consenso alla spesa.
Per le altre spese straordinarie da concordare preventivamente, il coniuge che ne chieda il rimborso, al fine dell'accoglimento della domanda, ha l'onere di fornire la prova di aver provveduto a consultare l'altro, in caso contrario, si esclude il rimborso.
In materia di assegno unico, ciascuno dei genitori richiederà e percepirà
l'assegno unico nella misura del 50 % spettante.
i) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere la figlia minore sul proprio passaporto o altro documento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 14/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4