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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 936/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 936/2019 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cogoni Controparte_1
presso il cui studio in Cagliari alla via Grazia Deledda, n° 23, ha eletto domicilio;
ATTORE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Piroddi ), ed CP_2 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari, alla via Alghero n. 19;
CONVENUTO
e contro
Controparte_3 Controparte_4
domiciliata ex lege presso l'avvocatura distrettuale di Stato, in Cagliari, alla via Dante, n. 23
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
17.12.2024.
Parte attrice ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 1 di 8
1. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della con riferimento alle eccezioni opponibili CP_1
nei confronti del solo ente impositore.
Nel merito:
2. Accertare il mancato decorso del termine prescrizionale e rigettare le altre contestazioni del contribuente, come meglio argomentato in atti.
3. Con condanna del convenuto al pagamento delle competenze del giudizio e della fase cautelare da distrarsi ai sensi del disposto dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Parte convenuta a così concluso: CP_2
“Nell'interesse del sig. , così come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, si confermano Parte_1 le conclusioni formulate nell'atto introduttivo e nelle difese successive con le relative motivazioni, respinta ogni contraria istanza”.
Parte convenuta a così concluso: Controparte_3
“Nell'interesse della si confermano e richiamano tutte le eccezioni e deduzioni Controparte_3 formulate con la comparsa di costituzione e con le memorie ex art. 183, co. 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il debitore a introdotto in data 18.7.2017 atto di opposizione ai sensi degli artt. 615 CP_2 co. 2 e 617 co. 2 c.p.c. avverso la “cartella di pagamento n. 02520080016298955000, multe prefetto di
Cagliari per violazione norme su assegni, anno sanzione 31-12-2005, iscritta a ruolo 08 febbraio
2008, notificata 15-5-2008, decaduta/ prescritta il 31/12/2007, in 5 anni, di € 61.824,87; […] tutti gli atti precedenti e successivi a quelli suindicati, in quanto travolti dall'effetto della maturata prescrizione e decadenza del diritto alla riscossione del credito, nonché fondati su calcoli erronei e al limite dell'anatocismo e usura, pertanto nulli gli atti successivi;
tra questi atti successivi vi è il pignoramento fiscale presso terzi dello stipendio ex art. 72 bis dpr 602/197302584201600000204001, notificato alla ditta datrice di lavoro la campidano ambiente srl e al presunto debitore- ricorrente il
02/03/ 2016, per l'importo di € 126.731,90, compreso l'importo della cartella oggetto del presente procedimento prescritta” (cfr. atto di opposizione in atti).
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza resa il 28.12.2018, a conclusione della fase cautelare, ha sospeso l'esecuzione esattoriale n. 02584201600000204001 limitatamente al credito portato dalla cartella di pagamento n. – 8955000 per intervenuta prescrizione quinquennale, ha condannato gli pagina 2 di 8 opposti al pagamento delle spese di lite e ha assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
L ha tempestivamente introdotto il presente giudizio Controparte_1
di merito, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per le questioni attinenti il merito della pretesa creditoria, la tardività dell'opposizione proposta, considerato che l'esecuzione esattoriale ex art 72 bis DPR 602/73 si conclude a seguito della dichiarazione del terzo, che equivale all'ordinanza di assegnazione del G.E., nonché la regolarità della notificazione della cartella impugnata. Ha poi rilevato che sono stati regolarmente notificati al debitore tre atti interruttivi della prescrizione: sollecito
2015 n. 02520159016499273000 (docc. nn. 4 e 5), atto di pignoramento di crediti presso terzi nell'anno
2014 (doc. 6) e atto di pignoramento di crediti presso terzi nell'anno 2016 (doc. 7). Ha infine precisato che “le cartelle notificate al contribuente sono state predisposte in conformità ai modelli ministeriali e contenevano, così come i corrispondenti estratti ruolo, tutti gli elementi e le indicazioni previste dalla legge per consentire al contribuente di comprendere le ragioni poste alla base delle pretese azionate”.
Il convenuto si è costituito in giudizio in data 17.5.2019, ha proposto “domanda CP_2
riconvenzionale ex art. 615 cpc secondo comma per azione di prescrizione quinquennale e decadenza della cartella, e ruolo impugnato, oggetto di questa vertenza, in quanto ampiamente prescritto dal
2005 ad oggi”; ha eccepito che “l'azione ex art. 617 cpc comma 2 esercitata per proporre questa pretesa sia formalmente errata e sostanzialmente non idonea a fondare la pretesa nel merito in quanto viziata di nullità assoluta non sanabile ex art. 121 e 156 cpc”, l'incompetenza del giudice adito,
l'inammissibilità della difesa di da parte di avvocati del libero foro, nonché l'inammissibilità CP_5 per cessata materia del contendere “poiché lo stesso ente impositore ha Controparte_3
riconosciuto con atto di sgravio certificato di cui al doc. 1 allegato che la cartella n. – 8955000 è sgravata totalmente per € 62.000 circa per ciò che riguarda le sanzioni per assegni prescritte in 5 anni
e risalenti al 2005, ad una legge e procedura in cui ancora gli assegni scoperti ed il protesto costituivano un reato ora depenalizzato”. Ha dedotto di non aver “mai ricevuto la notifica della cartella -8955000 né del pignoramento fiscale, notificati irritualmente ex art. 139 e 140 cpc”.
La si è costituita in giudizio, eccependo “il difetto di legittimazione Controparte_3
della in ordine alla contestazione relativa alla modalità ed alla tempestività con Controparte_3 cui è stata effettuata la notifica delle cartelle e degli atti successivi” nonché la tardività dell'opposizione.
pagina 3 di 8 All'udienza del 17.1.2020 il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 co 6 cpc. Parte attrice ha dedotto la tardività della domanda riconvenzionale e ha precisato di aver regolarmente introdotto il giudizio di merito con le forme dell'atto di citazione innanzi al Tribunale, competente per valore e materia. Ha ribadito che le cartelle sono state tutte regolarmente notificate. Parte convenuta ha precisato “che l'azione di domanda riconvenzionale è proposta solo nei limiti in cui il presente
Tribunale non consideri, l'azione instaurata dall'Agente della Riscossione, un'azione a seguito di azione art. 615 cpc per la prescrizione maturata e riconosciuta formalmente dalla Prefettura”.
Pare attrice, nelle note per l'udienza del 18.10.2022, ha dato atto “della promulgazione del DL 41\2021 che dispone lo sgravio automatico delle somme iscritte a ruolo tra il 2000 e il 2020 sino all'importo per ruolo e partita di € 5000,00. I ruoli azionati (partite) rientrano solo in parte nell'indicata normativa. Ciò a rettifica di quanto erroneamente affermato. Si deposita estratto di ruolo aggiornato ove si evince un residuo per le cartelle impugnate pari ad € 13.612,96”.
All'udienza del 4.6.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
L' , nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., ha ribadito Controparte_1 la “promulgazione del DL 41\2021 che dispone lo sgravio automatico delle somme iscritte a ruolo tra il 2000 e il 2020 sino all'importo per ruolo e partita di € 5000,00. I ruoli azionati rientrano nell'indicata normativa, come da documentazione già agli atti. Conclude, quindi, per la cessazione della materia del contendere. Vinte le spese in caso di opposizione con conferma di ogni difesa.
La nella comparsa conclusionale, ha aderito “alle conclusioni Controparte_3 rassegnate dall' nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 4.6.2024 e si chiede che venga CP_5 dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate”.
Il Giudice, con decreto del 2.09.2024, ha rimesso la causa sul ruolo al fine di comprendere “se deve essere dichiarato il difetto di interesse ad agire dell'attore per effetto dello sgravio totale delle somme portate dalla cartella oggetto dell'opposizione o se la causa debba essere decisa nel merito”, considerato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione potenziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso.
Ebbene, all'udienza del 19.11.2024 l'opponente ha precisato che “al netto degli sgravi effettuati (DL
41\2021), residua ancora un credito per € 22.011,19”. Le parti hanno chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con rinuncia ai termini dell'art. 190 c.p.c. pagina 4 di 8 All'udienza del 17.12.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
Dall'esame dell'estratto di ruolo depositato dall'attore e aggiornato all'08.03.2022, risulta esclusivamente uno sgravio parziale delle somme pretese in forza della cartella
02520080016298955000, notificata il 15.05.2008, in quanto risulta un debito residuo di € 22.011,19, peraltro maggiore dell'importo di € 13.612,96 indicato nelle note per l'udienza del 18.10.22.
In data 19.11.2024 l'opponente ha depositato, su richiesta del Giudice, una ulteriore nota di dettaglio della cartella 02520080016298955000 dalla quale emerge che il credito residuo è pari a € 5,88 e non a
€ 22.011,19 come indicato nelle note per l'udienza del 17.12.2024:
Deve in ogni caso ritenersi che tutte le partite oggetto della cartella opposta siano state sgravate per effetto del disposto di cui al D.L. 41/2021, in quanto recanti un importo inferiore a € 5.000,00, come indicato dall'attore e dal convenuto elle comparse conclusionali. Controparte_3
La cartella esattoriale oggetto del presente giudizio ha ad oggetto sanzioni amministrative collegate a violazioni in materia di assegni, che si prescrivono in cinque anni (art. 28 L. n. 689 del 1981).
Deve pertanto essere dichiarato il difetto di interesse ad agire dell'opponente.
In ogni caso, esaminato il merito della questione, dalla lettura della documentazione depositata, risulta che la cartella di pagamento n. 02520080016298955000, oggetto del presente giudizio, è stata notificata al convenuto in data 15.05.2008 mediante consegna nelle mani di CP_2
qualificatasi come coniuge del debitore (doc. 3 di parte attrice). Persona_1
Al riguardo, secondo la giurisprudenza della Cassazione, “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli art. 32 e
pagina 5 di 8 39 D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se…manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700
c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata." (Cass. n. 11708/11; Id., n. 15746/12; Id., n. 25128/2013; Id., n.
2100/17).
Ciò esclude, quindi, che in caso di consegna della cartella a persona diversa dal destinatario, l'
[...]
debba inviare un'ulteriore raccomandata informativa al contribuente. Controparte_6
Infatti, l'art. 26 D.P.R. 602/1973 (norma speciale che deroga espressamente la normativa ordinaria) stabilisce che, in caso di notifica a mezzo racc. a/r “[…] la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Il secondo comma dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, a sua volta, menziona tra i soggetti abilitati a ricevere la notifica, oltre a destinatario, anche le “[…] persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda […]”.
Nel caso di specie, nella cartolina di notifica è apposta la sottoscrizione del ricevente, come emerge dalla documentazione allegata.
Dalla documentazione allegata emerge anche che l'intimazione di pagamento n. 025 2015
9016499273/000 è stata regolarmente notificata al debitore in data 29.10.2015 (cfr. doc 4 e 5 di parte attrice). L'atto di pignoramento presso terzi risulta infine notificato al debitore in data 08.03.2016 (cfr. doc. 7 di parte attrice). Al contrario il doc. 6, relativo alla notifica di un pignoramento presso terzi nel
2014, riguarda un diverso debitore e pertanto è irrilevante nella specie.
La cartella n. 02520080016298955000, invero, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, risultava già prescritta.
pagina 6 di 8 Dalla documentazione probatoria prodotta dall' , benché risulti la Controparte_1
rituale notifica sia della predetta cartella che della intimazione di pagamento, manca medio tempore la notifica di qualsivoglia atto interruttivo, il che porta a ritenere prodottosi l'effetto estintivo conseguente alla prescrizione quinquennale del credito.
Difatti l'intimazione di pagamento quale atto interruttivo della prescrizione è stato notificato solo in data 29.10.2015 e quindi, ben oltre il quinquennale termine di prescrizione previsto in materia di assegni bancari, rispetto ad una cartella di pagamento notificata in data 15.05.2008.
La definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contenuti nella cartella di pagamento, per effetto della mancata opposizione alla medesima, non preclude l'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, attraverso l'azione generale di opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615
c.p.c., la cui proposizione non è soggetta a termine decadenziale.
Tuttavia, nella specie la cartella esattoriale è stata regolarmente notificata al debitore, il quale avrebbe dovuto tempestivamente impugnare la cartella o l'intimazione avente ad oggetto crediti prescritti prima della notifica del predetto atto.
Più precisamente, nel caso in cui la cartella esattoriale sia stata regolarmente notificata, come avvenuto nella specie, il debitore - che non l'abbia impugnata nel termine decadenziale - non può più impugnarla per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella.
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo, può essere introdotta solo se il debitore afferma che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- dichiara il difetto di interesse dell'attore alla prosecuzione della lite;
- compensa le spese di lite tra le parti.
pagina 7 di 8 Si comunichi.
Cagliari, 09.1.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Cocco
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 936/2019 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cogoni Controparte_1
presso il cui studio in Cagliari alla via Grazia Deledda, n° 23, ha eletto domicilio;
ATTORE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Piroddi ), ed CP_2 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari, alla via Alghero n. 19;
CONVENUTO
e contro
Controparte_3 Controparte_4
domiciliata ex lege presso l'avvocatura distrettuale di Stato, in Cagliari, alla via Dante, n. 23
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
17.12.2024.
Parte attrice ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 1 di 8
1. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della con riferimento alle eccezioni opponibili CP_1
nei confronti del solo ente impositore.
Nel merito:
2. Accertare il mancato decorso del termine prescrizionale e rigettare le altre contestazioni del contribuente, come meglio argomentato in atti.
3. Con condanna del convenuto al pagamento delle competenze del giudizio e della fase cautelare da distrarsi ai sensi del disposto dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Parte convenuta a così concluso: CP_2
“Nell'interesse del sig. , così come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, si confermano Parte_1 le conclusioni formulate nell'atto introduttivo e nelle difese successive con le relative motivazioni, respinta ogni contraria istanza”.
Parte convenuta a così concluso: Controparte_3
“Nell'interesse della si confermano e richiamano tutte le eccezioni e deduzioni Controparte_3 formulate con la comparsa di costituzione e con le memorie ex art. 183, co. 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il debitore a introdotto in data 18.7.2017 atto di opposizione ai sensi degli artt. 615 CP_2 co. 2 e 617 co. 2 c.p.c. avverso la “cartella di pagamento n. 02520080016298955000, multe prefetto di
Cagliari per violazione norme su assegni, anno sanzione 31-12-2005, iscritta a ruolo 08 febbraio
2008, notificata 15-5-2008, decaduta/ prescritta il 31/12/2007, in 5 anni, di € 61.824,87; […] tutti gli atti precedenti e successivi a quelli suindicati, in quanto travolti dall'effetto della maturata prescrizione e decadenza del diritto alla riscossione del credito, nonché fondati su calcoli erronei e al limite dell'anatocismo e usura, pertanto nulli gli atti successivi;
tra questi atti successivi vi è il pignoramento fiscale presso terzi dello stipendio ex art. 72 bis dpr 602/197302584201600000204001, notificato alla ditta datrice di lavoro la campidano ambiente srl e al presunto debitore- ricorrente il
02/03/ 2016, per l'importo di € 126.731,90, compreso l'importo della cartella oggetto del presente procedimento prescritta” (cfr. atto di opposizione in atti).
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza resa il 28.12.2018, a conclusione della fase cautelare, ha sospeso l'esecuzione esattoriale n. 02584201600000204001 limitatamente al credito portato dalla cartella di pagamento n. – 8955000 per intervenuta prescrizione quinquennale, ha condannato gli pagina 2 di 8 opposti al pagamento delle spese di lite e ha assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
L ha tempestivamente introdotto il presente giudizio Controparte_1
di merito, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per le questioni attinenti il merito della pretesa creditoria, la tardività dell'opposizione proposta, considerato che l'esecuzione esattoriale ex art 72 bis DPR 602/73 si conclude a seguito della dichiarazione del terzo, che equivale all'ordinanza di assegnazione del G.E., nonché la regolarità della notificazione della cartella impugnata. Ha poi rilevato che sono stati regolarmente notificati al debitore tre atti interruttivi della prescrizione: sollecito
2015 n. 02520159016499273000 (docc. nn. 4 e 5), atto di pignoramento di crediti presso terzi nell'anno
2014 (doc. 6) e atto di pignoramento di crediti presso terzi nell'anno 2016 (doc. 7). Ha infine precisato che “le cartelle notificate al contribuente sono state predisposte in conformità ai modelli ministeriali e contenevano, così come i corrispondenti estratti ruolo, tutti gli elementi e le indicazioni previste dalla legge per consentire al contribuente di comprendere le ragioni poste alla base delle pretese azionate”.
Il convenuto si è costituito in giudizio in data 17.5.2019, ha proposto “domanda CP_2
riconvenzionale ex art. 615 cpc secondo comma per azione di prescrizione quinquennale e decadenza della cartella, e ruolo impugnato, oggetto di questa vertenza, in quanto ampiamente prescritto dal
2005 ad oggi”; ha eccepito che “l'azione ex art. 617 cpc comma 2 esercitata per proporre questa pretesa sia formalmente errata e sostanzialmente non idonea a fondare la pretesa nel merito in quanto viziata di nullità assoluta non sanabile ex art. 121 e 156 cpc”, l'incompetenza del giudice adito,
l'inammissibilità della difesa di da parte di avvocati del libero foro, nonché l'inammissibilità CP_5 per cessata materia del contendere “poiché lo stesso ente impositore ha Controparte_3
riconosciuto con atto di sgravio certificato di cui al doc. 1 allegato che la cartella n. – 8955000 è sgravata totalmente per € 62.000 circa per ciò che riguarda le sanzioni per assegni prescritte in 5 anni
e risalenti al 2005, ad una legge e procedura in cui ancora gli assegni scoperti ed il protesto costituivano un reato ora depenalizzato”. Ha dedotto di non aver “mai ricevuto la notifica della cartella -8955000 né del pignoramento fiscale, notificati irritualmente ex art. 139 e 140 cpc”.
La si è costituita in giudizio, eccependo “il difetto di legittimazione Controparte_3
della in ordine alla contestazione relativa alla modalità ed alla tempestività con Controparte_3 cui è stata effettuata la notifica delle cartelle e degli atti successivi” nonché la tardività dell'opposizione.
pagina 3 di 8 All'udienza del 17.1.2020 il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 co 6 cpc. Parte attrice ha dedotto la tardività della domanda riconvenzionale e ha precisato di aver regolarmente introdotto il giudizio di merito con le forme dell'atto di citazione innanzi al Tribunale, competente per valore e materia. Ha ribadito che le cartelle sono state tutte regolarmente notificate. Parte convenuta ha precisato “che l'azione di domanda riconvenzionale è proposta solo nei limiti in cui il presente
Tribunale non consideri, l'azione instaurata dall'Agente della Riscossione, un'azione a seguito di azione art. 615 cpc per la prescrizione maturata e riconosciuta formalmente dalla Prefettura”.
Pare attrice, nelle note per l'udienza del 18.10.2022, ha dato atto “della promulgazione del DL 41\2021 che dispone lo sgravio automatico delle somme iscritte a ruolo tra il 2000 e il 2020 sino all'importo per ruolo e partita di € 5000,00. I ruoli azionati (partite) rientrano solo in parte nell'indicata normativa. Ciò a rettifica di quanto erroneamente affermato. Si deposita estratto di ruolo aggiornato ove si evince un residuo per le cartelle impugnate pari ad € 13.612,96”.
All'udienza del 4.6.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
L' , nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., ha ribadito Controparte_1 la “promulgazione del DL 41\2021 che dispone lo sgravio automatico delle somme iscritte a ruolo tra il 2000 e il 2020 sino all'importo per ruolo e partita di € 5000,00. I ruoli azionati rientrano nell'indicata normativa, come da documentazione già agli atti. Conclude, quindi, per la cessazione della materia del contendere. Vinte le spese in caso di opposizione con conferma di ogni difesa.
La nella comparsa conclusionale, ha aderito “alle conclusioni Controparte_3 rassegnate dall' nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 4.6.2024 e si chiede che venga CP_5 dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate”.
Il Giudice, con decreto del 2.09.2024, ha rimesso la causa sul ruolo al fine di comprendere “se deve essere dichiarato il difetto di interesse ad agire dell'attore per effetto dello sgravio totale delle somme portate dalla cartella oggetto dell'opposizione o se la causa debba essere decisa nel merito”, considerato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione potenziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso.
Ebbene, all'udienza del 19.11.2024 l'opponente ha precisato che “al netto degli sgravi effettuati (DL
41\2021), residua ancora un credito per € 22.011,19”. Le parti hanno chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con rinuncia ai termini dell'art. 190 c.p.c. pagina 4 di 8 All'udienza del 17.12.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
Dall'esame dell'estratto di ruolo depositato dall'attore e aggiornato all'08.03.2022, risulta esclusivamente uno sgravio parziale delle somme pretese in forza della cartella
02520080016298955000, notificata il 15.05.2008, in quanto risulta un debito residuo di € 22.011,19, peraltro maggiore dell'importo di € 13.612,96 indicato nelle note per l'udienza del 18.10.22.
In data 19.11.2024 l'opponente ha depositato, su richiesta del Giudice, una ulteriore nota di dettaglio della cartella 02520080016298955000 dalla quale emerge che il credito residuo è pari a € 5,88 e non a
€ 22.011,19 come indicato nelle note per l'udienza del 17.12.2024:
Deve in ogni caso ritenersi che tutte le partite oggetto della cartella opposta siano state sgravate per effetto del disposto di cui al D.L. 41/2021, in quanto recanti un importo inferiore a € 5.000,00, come indicato dall'attore e dal convenuto elle comparse conclusionali. Controparte_3
La cartella esattoriale oggetto del presente giudizio ha ad oggetto sanzioni amministrative collegate a violazioni in materia di assegni, che si prescrivono in cinque anni (art. 28 L. n. 689 del 1981).
Deve pertanto essere dichiarato il difetto di interesse ad agire dell'opponente.
In ogni caso, esaminato il merito della questione, dalla lettura della documentazione depositata, risulta che la cartella di pagamento n. 02520080016298955000, oggetto del presente giudizio, è stata notificata al convenuto in data 15.05.2008 mediante consegna nelle mani di CP_2
qualificatasi come coniuge del debitore (doc. 3 di parte attrice). Persona_1
Al riguardo, secondo la giurisprudenza della Cassazione, “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli art. 32 e
pagina 5 di 8 39 D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se…manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700
c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata." (Cass. n. 11708/11; Id., n. 15746/12; Id., n. 25128/2013; Id., n.
2100/17).
Ciò esclude, quindi, che in caso di consegna della cartella a persona diversa dal destinatario, l'
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debba inviare un'ulteriore raccomandata informativa al contribuente. Controparte_6
Infatti, l'art. 26 D.P.R. 602/1973 (norma speciale che deroga espressamente la normativa ordinaria) stabilisce che, in caso di notifica a mezzo racc. a/r “[…] la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Il secondo comma dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, a sua volta, menziona tra i soggetti abilitati a ricevere la notifica, oltre a destinatario, anche le “[…] persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda […]”.
Nel caso di specie, nella cartolina di notifica è apposta la sottoscrizione del ricevente, come emerge dalla documentazione allegata.
Dalla documentazione allegata emerge anche che l'intimazione di pagamento n. 025 2015
9016499273/000 è stata regolarmente notificata al debitore in data 29.10.2015 (cfr. doc 4 e 5 di parte attrice). L'atto di pignoramento presso terzi risulta infine notificato al debitore in data 08.03.2016 (cfr. doc. 7 di parte attrice). Al contrario il doc. 6, relativo alla notifica di un pignoramento presso terzi nel
2014, riguarda un diverso debitore e pertanto è irrilevante nella specie.
La cartella n. 02520080016298955000, invero, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, risultava già prescritta.
pagina 6 di 8 Dalla documentazione probatoria prodotta dall' , benché risulti la Controparte_1
rituale notifica sia della predetta cartella che della intimazione di pagamento, manca medio tempore la notifica di qualsivoglia atto interruttivo, il che porta a ritenere prodottosi l'effetto estintivo conseguente alla prescrizione quinquennale del credito.
Difatti l'intimazione di pagamento quale atto interruttivo della prescrizione è stato notificato solo in data 29.10.2015 e quindi, ben oltre il quinquennale termine di prescrizione previsto in materia di assegni bancari, rispetto ad una cartella di pagamento notificata in data 15.05.2008.
La definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contenuti nella cartella di pagamento, per effetto della mancata opposizione alla medesima, non preclude l'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, attraverso l'azione generale di opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615
c.p.c., la cui proposizione non è soggetta a termine decadenziale.
Tuttavia, nella specie la cartella esattoriale è stata regolarmente notificata al debitore, il quale avrebbe dovuto tempestivamente impugnare la cartella o l'intimazione avente ad oggetto crediti prescritti prima della notifica del predetto atto.
Più precisamente, nel caso in cui la cartella esattoriale sia stata regolarmente notificata, come avvenuto nella specie, il debitore - che non l'abbia impugnata nel termine decadenziale - non può più impugnarla per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella.
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo, può essere introdotta solo se il debitore afferma che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- dichiara il difetto di interesse dell'attore alla prosecuzione della lite;
- compensa le spese di lite tra le parti.
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Cagliari, 09.1.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Cocco
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