Art. 1.
Il termine del 30 settembre 1963, previsto negli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1963, n. 1004 , e' stabilito al 31 ottobre 1963, mentre il termine del 31 agosto 1963 di cui all'articolo 4 della stessa legge, e' stabilito al 30 settembre 1963.
Il termine del 30 settembre 1963, previsto negli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1963, n. 1004 , e' stabilito al 31 ottobre 1963, mentre il termine del 31 agosto 1963 di cui all'articolo 4 della stessa legge, e' stabilito al 30 settembre 1963.