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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 3805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3805 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott.ssa Maria Casola, all'udienza del 06/03/2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 43408 2024 vertente
TRA elettivamente domiciliata in Roma, presso lo Parte_1 studio dell'avv. MUSACCHIO ANDREA, che rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del lega rappresentante p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso la sede , unitamente alla dott. , che lo rappresenta e CP_1 CP_2 difende giusta delega del Direttore della sede competente. CP_1
RESISTENTE
Conclusioni: e come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l'istante indicata in epigrafe rilevato di avere ottenuto decreto di omologa col riconoscimento della percentuale d'invalidità richiesta, lamentava che l non aveva provveduto alla corresponsione della CP_1 prestazione. Chiariva di avere anche inoltrato all'istituto il modello AP 70 contenente l'indicazione degli elementi socio-economici e degli estremi del conto per l'erogazione della prestazione in oggetto. Lamentava tuttavia che, malgrado fossero decorsi i 120 giorni dalla notifica del Decreto di omologa e dalla comunicazione del modello AP 70 concessi all' dal secondo periodo del comma 5 dell'art 445 bis CP_1
c.p.c per il pagamento della prestazione in oggetto, il ricorrente non aveva ancora ottenuto la liquidazione della stessa, né degli arretrati che gli spettano. Chiedeva quindi condannarsi l'amministrazione a corrispondere i ratei arretrati con accessori relativi al beneficio di cui al ricorso.
Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda, in particolare eccependo CP_1
l'intervenuto pagamento del dovuto.
Nelle note finali parte ricorrente deduceva l'intervenuto sopravvenuto riconoscimento della prestazione richiesta e si dichiarava soddisfatta integralmente delle proprie ragioni rispetto al diritto azionato. Chiedeva condannarsi l' al pagamento delle CP_1 spese di lite.
I fatti storici rilevanti ai fini della decisione sono tutti provati per tabulas.
In particolare, in data 18/02/2022, è stata presentata la domanda amministrativa volta ad ottenere l'accertamento dei requisiti per la prestazione in oggetto.
Con decreto di omologa del 08/06/2024 RG n. 38784/23 veniva riconosciuto il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento ex. art. 1 L. 18/80 con decorrenza dalla data della domanda.
Con liquidazione del 20/07/2024 l' ha provveduto al pagamento del rateo mensile CP_1
d'indennità di accompagnamento.
In data 22 luglio 2024 la ricorrente ha trasmesso la documentazione necessaria alla liquidazione MOD. AP70.
In data 2 dicembre 2024 risulta effettuato il pagamento degli arretrati.
In data 11 dicembre è stato notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Dunque, per la parte di domanda attinente al pagamento dei ratei correnti dal luglio
2024, la domanda va rigettata, in quanto il pagamento è stato assolutamente tempestivo.
Circa gli arretrati, non solo va rilevato che, come indicato nel TE08, che gli stessi sono stati pagati immediatamente dopo l'esaurimento delle verifiche necessarie sulla base della documentazione trasmessa, ma comunque va evidenziato che l'adempimento esatto della prestazione è comunque precedente alla notifica del ricorso e di poco successivo al deposito dello stesso.
Pertanto, in parte il ricorso va rigettato essendo il diritto estinto per esatto adempimento prima del deposito del ricorso, in parte risulta venuto meno l'oggetto della lite, per l'avvenuta soddisfazione del diritto azionato dalla parte ricorrente dopo il deposito del ricorso, ma prima della notifica dello stesso.
Alla luce di quanto sopra, considerato l'esito della decisione rispetto ai petita iniziali delle parti, le spese sono integralmente compensate (dandosi comunque atto, per completezza, della sussistenza dei presupposti invocati dalla ricorrente ex art. 152 disp. att. cpc).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
a) rigetta nei limiti di cui in motivazione il ricorso e per il resto dichiara cessata la materia del contendere;
b) spese compensate.
Così deciso in Roma, il 28/03/2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott.ssa Maria Casola, all'udienza del 06/03/2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 43408 2024 vertente
TRA elettivamente domiciliata in Roma, presso lo Parte_1 studio dell'avv. MUSACCHIO ANDREA, che rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del lega rappresentante p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso la sede , unitamente alla dott. , che lo rappresenta e CP_1 CP_2 difende giusta delega del Direttore della sede competente. CP_1
RESISTENTE
Conclusioni: e come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l'istante indicata in epigrafe rilevato di avere ottenuto decreto di omologa col riconoscimento della percentuale d'invalidità richiesta, lamentava che l non aveva provveduto alla corresponsione della CP_1 prestazione. Chiariva di avere anche inoltrato all'istituto il modello AP 70 contenente l'indicazione degli elementi socio-economici e degli estremi del conto per l'erogazione della prestazione in oggetto. Lamentava tuttavia che, malgrado fossero decorsi i 120 giorni dalla notifica del Decreto di omologa e dalla comunicazione del modello AP 70 concessi all' dal secondo periodo del comma 5 dell'art 445 bis CP_1
c.p.c per il pagamento della prestazione in oggetto, il ricorrente non aveva ancora ottenuto la liquidazione della stessa, né degli arretrati che gli spettano. Chiedeva quindi condannarsi l'amministrazione a corrispondere i ratei arretrati con accessori relativi al beneficio di cui al ricorso.
Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda, in particolare eccependo CP_1
l'intervenuto pagamento del dovuto.
Nelle note finali parte ricorrente deduceva l'intervenuto sopravvenuto riconoscimento della prestazione richiesta e si dichiarava soddisfatta integralmente delle proprie ragioni rispetto al diritto azionato. Chiedeva condannarsi l' al pagamento delle CP_1 spese di lite.
I fatti storici rilevanti ai fini della decisione sono tutti provati per tabulas.
In particolare, in data 18/02/2022, è stata presentata la domanda amministrativa volta ad ottenere l'accertamento dei requisiti per la prestazione in oggetto.
Con decreto di omologa del 08/06/2024 RG n. 38784/23 veniva riconosciuto il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento ex. art. 1 L. 18/80 con decorrenza dalla data della domanda.
Con liquidazione del 20/07/2024 l' ha provveduto al pagamento del rateo mensile CP_1
d'indennità di accompagnamento.
In data 22 luglio 2024 la ricorrente ha trasmesso la documentazione necessaria alla liquidazione MOD. AP70.
In data 2 dicembre 2024 risulta effettuato il pagamento degli arretrati.
In data 11 dicembre è stato notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Dunque, per la parte di domanda attinente al pagamento dei ratei correnti dal luglio
2024, la domanda va rigettata, in quanto il pagamento è stato assolutamente tempestivo.
Circa gli arretrati, non solo va rilevato che, come indicato nel TE08, che gli stessi sono stati pagati immediatamente dopo l'esaurimento delle verifiche necessarie sulla base della documentazione trasmessa, ma comunque va evidenziato che l'adempimento esatto della prestazione è comunque precedente alla notifica del ricorso e di poco successivo al deposito dello stesso.
Pertanto, in parte il ricorso va rigettato essendo il diritto estinto per esatto adempimento prima del deposito del ricorso, in parte risulta venuto meno l'oggetto della lite, per l'avvenuta soddisfazione del diritto azionato dalla parte ricorrente dopo il deposito del ricorso, ma prima della notifica dello stesso.
Alla luce di quanto sopra, considerato l'esito della decisione rispetto ai petita iniziali delle parti, le spese sono integralmente compensate (dandosi comunque atto, per completezza, della sussistenza dei presupposti invocati dalla ricorrente ex art. 152 disp. att. cpc).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
a) rigetta nei limiti di cui in motivazione il ricorso e per il resto dichiara cessata la materia del contendere;
b) spese compensate.
Così deciso in Roma, il 28/03/2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola