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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 518 R.G. dell'anno 2020 tra
, nato a [...] in data [...], residente in [...]
Balene n. 12 (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato in Roma, Ostia CodiceFiscale_1
Lido, Via Quinto Aurelio Simmaco, n. 7 presso lo studio dell'Avv. Giovanni NERI (cod. fisc.
) che lo rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di CodiceFiscale_2 citazione
- ATTORE
E
( ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3 residente in [...], e Controparte_2
( ) nato a [...] il [...] residente in [...]
Micina, 120, elettivamente domiciliati in Roma, Via Muzio Clementi, 51 presso lo studio degli
Avv.ti Giuseppe Itri ( – PEC: – fax C.F._5 Email_1
06.32.505.285) e Avv. Fabrizio Amelia – PEC: C.F._6
– fax 06.32.505.285) che li rappresentano, difendono Email_2 ed assistono, giusta mandato su separato foglio da intendersi in calce alla comparsa di risposta
- CONVENUTI
NONCHE'
, nato a [...] l'[...], residente in [...]
18/A, C.F.: , rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. C.F._7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Luca Capuano (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._8 sito in Roma, Via delle Milizie n.22.
- CONVENUTO
E
, nata a [...], [...], ma res.te in Fiumicino (RM), Via dei Controparte_4
Mitili, 104, c.f. , ma elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Luca Parisi C.F._9 sito in Roma, Via della Tolda, 40, che la rapp.ta difende giusta procura separata ma parte integrante della comparsa di risposta
- CONVENUTA
NONCHE'
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_5 C.F._10 residente a Fiumicino ed elettivamente domiciliata a Roma, in Viale Capitan Consalvo n. 21, presso lo studio dell'Avv. Laura V. Capitanio, che la rappresenta ed assiste giusta delega in calce al presente atto
- CONVENUTA -
OGGETTO: divisione
CONCLUSIONI
Per l'attore : Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis: previa la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, disporre la divisione dei beni immobili meglio descritti in atto di citazione tra gli eredi, assegnando a ciascuno quanto di propria spettanza- tenendo conto del possesso sinora attuato-, con consequenziale provvedimento di assegnazione a ciascun erede e liquidazione delle quote a ciascuno spettanti.
Inoltre insiste per il deposito della perizia estimativa o per l'affidamento di nuovo incarico ad altro CT;
chiede altresì il rigetto della domanda riconvenzionale, per le ragioni esposte, nonché il rigetto di quanto richiesto dalla convenuta a titolo di rimborso spese;
in subordine, ove riconosciute le spese affrontate dalla Controparte_5 sorella a beneficio del defunto padre, si chiede comunque la decurtazione dalla quota di propria spettanza CP_5 di quanto corrisposto a sua volta dall'attore, sempre a beneficio del defunto padre.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
Per i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
2 di 16 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Civitavecchia, dichiarare lo scioglimento della divisione ereditaria, con espressa esclusione dei beni immobili che si accerteranno abusivi e non sanabili e come tali sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 40 Legge 47/85 e art. 46 D.P.R. 380/2001, provvedendo a determinare il valore della massa ereditaria
e a stabile e liquidare le singole quote, e conseguentemente provvedere ad assegnare : in favore della SI.ra
[...]
l'immobile dalla predetta abitato sito in Fiumicino, Via delle Balene, 12, piano terra, con Controparte_1 quanto in esso contenuto, dopo averne determinato il valore, con eventuale conguaglio di dare/avere nei confronti degli altri coeredi;
in favore del SI. l'immobile dal predetto abitato sito in Fiumicino, Via della Controparte_2
Foce Micina, 120 con quanto in esso contenuto, dopo averne determinato il valore, con eventuale conguaglio di dare/avere nei confronti degli altri coeredi. Con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori come per legge.
Per il convenuto CP_3
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, - accertare e dichiarare lo scioglimento della divisione ereditaria
e, previa definizione - determinazione della massa ereditaria caduta in successione del de cuis sig. Per_1
procedere alla formazione, assegnazione e liquidazione delle singole quote;
- tenuto conto del possesso
[...] sino ad ora attuato disporre l'assegnazione in favore del sig. dell'immobile dallo stesso abitato, sito CP_3 in Fiumicino (RM), Via della Pesca n.18/A, con quanto in esso contenuto, con eventuale conguaglio di dare/avere nei confronti degli altri coeredi. - ferma l'adesione alla domanda di divisione ereditaria si chiede il rigetto di tutte le altre domande formulate e proposte, compresa quella riconvenzionale, perché irrituali, inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Per la convenuta Controparte_4
Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Civitavecchia (RM) adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così;
1) ordinare la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti;
2) attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante previo riconoscimento di eventuali conguagli in caso di valutazioni differenti dei cespiti;
3) in considerazione della domanda riconvenzionale espletata, accertare e dichiarare con efficacia di giudicato che i seguenti coeredi, unitamente alle loro rispettive famiglie, occupano in via esclusiva e perciò senza titolo ed impedendo comunque alla convenuta SI.ra di farne parimenti uso: Controparte_4
A) la convenuta i seguenti immobili: - Abitazione di tipo civile, sito in Via delle Balene, 12, Controparte_5 piano 1 - 2, int. 2, meglio identificato al Foglio 741, Particella 97, sub. 505, z.c. 2, cat. A2, cl. 3, consistenza
6,50 vani, rendita catastale € 990,31; - Magazzino sito in Via delle Balene, 12, piano terra, meglio identificato
3 di 16 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
al Foglio 741, Particella 97, sub. 502, z.c. 2, cat. C2, cl. 4, consistenza 14,00 mq, rendita catastale € 44,83; -
Magazzino sito in Via delle Balene, 12, meglio identificato al Foglio 741, Particella 97, sub. 503, z.c. 2, cat.
C2, cl. 4, consistenza 17,00 mq, rendita catastale € 54,43;
B) il convenuto l'appartamento sito in Fiumicino (RM), Viale della Foce Micina, 120, piano Controparte_2
4, int. 17, meglio identificato al Foglio 740, Particella 171, sub. 26, z.c. 2, cat. A3, cl. 3, consistenza 5,00 vani, rendita catastale € 671,39;
C) l'attore l'appartamento, sito in Fiumicino (RM), Via delle Balene, 12, piano 1 - 2, int. Parte_1
3, meglio identificato al Foglio 741, Particella 97, sub. 506, z.c. 2, cat. A2, cl. 3, consistenza 6,50 vani, rendita catastale € 990,31;
D) il convenuto ex caserma, sita in Fiumicino (RM), in Via della Pesca, 18/A, meglio CP_3 identificato al Foglio 741, Particella 61, sub. 501, z.c. 2, cat. B1, cl. 5, consistenza 990,00 mq, rendita catastale € 1.278,23
E) la convenuta l'appartamento, sito in Via delle Balene, 12, piano terra, int. 1, Controparte_1 meglio identificato al Foglio 741, Particella 97, sub. 504, z.c. 2, cat. A2, cl. 3, consistenza 5,50 vani, rendita catastale € 837,95; 4) accertare e dichiarare con efficacia di giudicato quale sia la misura della (integrale) indennità di occupazione relativa ai seguenti immobili di cui al precedente punto 3 e conseguentemente, determinare la misura (pari alla quota di un sesto) della indennità di occupazione che rispettivamente ciascuno dei coeredi debbano corrispondere in favore della convenuta in dipendenza dell'utilizzo esclusivo degli Controparte_4 immobili anzidetti;
e per l'effetto,
5) Condannare al pagamento in favore in favore della SI.ra per il periodo Ottobre 2016 – Controparte_4
Maggio 2020, pari a 43 mensilità: la SI.ra per la somma pari ad € 7.166,66; Controparte_5 il SI. per la somma pari ad € 5.733,33; Parte_1 la SI.ra per la somma pari ad € 5.016,66; Controparte_1 il SI. per la somma di € 5.016,66; Controparte_2 il SI. per la somma di € 17.200,00 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia ed in CP_3 ogni caso oltre agli interessi nella misura legale ed alla rivalutazione monetaria quanto meno secondo gli indici
ISTAT;
6) Accertato e constatato l'anticipazione di imposte di successione e compensi per la presentazione della dichiarazione di successione e voltura da parte della SI.ra dovuti quota parte dalla coerede Controparte_4
SI.ra per l'effetto condannare alla restituzione in favore di Controparte_5 Controparte_5 CP_4
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della somma di € 854,00 di cui € 585,58 per imposte di successione anticipate e di ulteriore € 269,00 CP_5 relativamente alla quota di compenso anticipato del Geom. CP_6
7) Accertato e constatato l'anticipazione di imposte di successione e compensi per la presentazione della dichiarazione di successione e voltura da parte della SI.ra dovuti quota parte dal coerede SI. Controparte_4
e per l'effetto condannare alla restituzione in favore di della CP_3 CP_3 Controparte_4 somma di € 854,00 di cui € 585,58 per imposte di successione anticipate e di ulteriore € 269,00 relativamente alla quota di compenso anticipato del Geom. CP_6
8) In ogni caso, limitatamente alla sola domanda riconvenzionale, condannare l'attore ed i convenuti al pagamento di spese, diritti e onorari.
Per la convenuta : Controparte_5
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - previa definizione della massa caduta in successione del
SI. procedere alla formazione delle sei quote equivalenti ed attribuirle a ciascun coerede, Persona_1 tenendo conto del possesso ininterrotto che ciascun coerede ha esercitato su ciascun immobile;
- disporre la restituzione, a carico della massa ereditaria ed a favore della SI.ra dei 5/6 delle somme Controparte_5 anticipate nell'interesse del padre, nel periodo ottobre 2015 - gennaio 2016. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione per divisione ereditaria, ritualmente notificato il SI. Parte_1 conveniva in giudizio la SI.ra , la SI.ra , il SI. Controparte_5 Controparte_1
. il SI. e la SI.ra per sentir accogliere le seguenti Controparte_2 CP_3 CP_5 conclusioni: “previa la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, disporre la divisione dei beni immobili meglio descritti in premessa tra gli eredi, assegnando a ciascuno quanto di propria spettanza- tenendo conto del possesso sinora attuato-, con consequenziale provvedimento di assegnazione a ciascun erede e liquidazione delle quote a ciascuno spettanti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in caso di opposizione”.
Lo scioglimento della comunione ereditaria riguardava i suddetti beni immobili:
1. immobile sito in Fiumicino (RM) Via delle Balene 12 P.T., Foglio 741, Particella 97, Sub 502,
Zona cen. 2, Cat. C/2, Classe 4
2. immobile sito in Fiumicino (RM) Via delle Balene 12 P.T., Int. 1, Foglio 741, Particella 97, Sub
504, Zona cen 2, Cat A/2, Classe 3.
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3. immobile sito in Fiumicino (RM) Via delle Balene 12 P. 1-2., Int. 2, Foglio 741, Particella 97,
Sub 505, Zona cen 2, Cat A/2, Classe 3;
4. immobile sito in Fiumicino (RM) Via delle Balene 12 P 1-2., Int. 3, Foglio 741, Particella 97,
Sub 506, Zona cen 2, Cat A/2, Classe 3;
5. immobile sito in Fiumicino (RM) Via della Foce Micina 120 P 6., Foglio 740, Particella 171,
Sub 36, Zona cen 2, Cat C/2, Classe 7;
6. immobile sito in Fiumicino (RM) Via della Foce Micina 120, Int. 17, Foglio 740, Particella 171,
Sub 26, Zona cen 2, Cat A/3, Classe 3;
7. immobile sito in Fiumicino (RM) Via della Pesca 18A, Foglio 741, Particella 61, Sub 501, Zona cen 2, Cat B/1, Classe 5;
8. immobile sito in Fiumicino (RM) Via delle Balene 12 P.T., Foglio 741, Particella 97, Sub 507,
Zona cen 2, Cat C/2, Classe 4.
Si costituiva la convenuta , la quale precisava che dell'asse ereditario facevano Controparte_4 parte anche beni mobili consistenti in gioielli di famiglia e pellicce di valore e avanzava domanda riconvenzionale nei confronti dei fratelli, per il pagamento da parte degli stessi dell'indennità di occupazione degli immobili.
Si costituiva la sig.ra , la quale si associava alla domanda di divisione e Controparte_5 chiedeva la restituzione della somma di euro 5.094,49, versata per vitto e spese di badante in favore del padre, nel periodo di convivenza da ottobre 2015 a gennaio 2016.
Si costituiva il sig. , il quale si associava alla domanda di divisione della massa CP_3 ereditaria dell'attore e contestava la domanda riconvenzionale di indennità avanzata dalla sig.ra nonché la domanda di rimborso di somme avanzata dalla sig.ra Controparte_4 CP_5
.
[...]
Si costituivano infine i sig.ri e , i quali, nell'aderire alla Controparte_1 Controparte_2 domanda attorea di scioglimento giudiziale della comunione ereditaria in essere, rilevavano che dell'asse ereditario facevano parte beni immobili abusivi non sanabili ed anche beni mobili di valore e gioielli, detenuti presso una cassaforte di un immobile occupato da e Controparte_5 in uso esclusivo della stessa, il cui inventario era stato redatto dall'amministratore di sostegno del de cuius Dott.ssa chiedevano rigettarsi la domanda di scioglimento della Persona_2 comunione sui beni immobili abusivi e l'inclusione nell'asse ereditario dei beni mobili sopra indicati;
chiedevano, inoltre, l'assegnazione degli immobili siti in Fiumicino via delle Balene 12 la
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sig.ra , e via della Foce Micina 120, il sig. , previo Controparte_1 Controparte_2 pagamento di eventuali conguagli.
In data 10/02/2021 questo Giudice concedeva i termini per memorie ex art. 186 c.p.c., che le parti depositavano, successivamente con provvedimento del 23/9/2021 ritenuta la necessità di accertare la titolarità dei beni in capo ai condividenti e l'eventuale presenza di creditori iscritti invitava la parte più diligente a depositare la certificazione ipocatastale ovvero la certificazione notarile sostitutiva dalla quale risultasse l'atto di provenienza ultraventennale a favore del de cuius o dei suoi danti causa e l'eventuale presenza di iscrizioni ipotecarie.
Con provvedimento del 16 marzo 2022 disponeva l'espletamento di una CT valutativa degli immobili nominando consulente l'Ing. . Persona_3
La consulente interrompeva le operazioni di consulenza rilevando l'esistenza di violazioni urbanistico-edilizie sugli immobili.
Le parti chiedevano rinvio della trattazione della causa per la definizione di una soluzione transattiva che, tuttavia, non veniva definita ed all'udienza del 12 febbraio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
2. Identificazione e qualificazione delle domande
Si riportano di seguito le domande formulate dalle parti:
- l'attore ha chiesto la divisione della comunione ereditaria costituita dai Parte_1 beni immobili con assegnazione a ciascuno di quanto di propria spettanza, tenendo conto del possesso realizzatosi finora;
- il convenuto si è associato chiedendo l'assegnazione in favore del sig. CP_3 CP_3 dell'immobile dallo stesso abitato, sito in Fiumicino (RM), Via della Pesca n.18/A, con
[...] quanto in esso contenuto, con eventuale conguaglio di dare/avere nei confronti degli altri coeredi;
- la convenuta si è associata alla domanda di divisione e alle modalità di Controparte_5 assegnazione indicate dall'attore;
- la convenuta si è associata alla domanda di divisione;
Controparte_4
- i convenuti e si sono associati alla domanda di Controparte_1 Controparte_2 divisione con espressa esclusione dei beni immobili che abusivi e non sanabili e chiedendo assegnarsi in favore della SI.ra dell'immobile abitato dalla stessa sito in Controparte_1
Fiumicino, Via delle Balene, 12, piano terra, con quanto in esso contenuto, dopo averne
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determinato il valore, con eventuale conguaglio di dare/avere nei confronti degli altri coeredi ed in favore del SI. dell'immobile abitato dallo stesso sito in Fiumicino, Via della Controparte_2
Foce Micina, 120 con quanto in esso contenuto, dopo averne determinato il valore, con eventuale conguaglio di dare/avere nei confronti degli altri coeredi.
2) La convenuta ha chiesto disporsi la restituzione, a carico della massa Controparte_5 ereditaria ed a suo favore dei 5/6 delle somme anticipate nell'interesse del padre, nel periodo ottobre 2015 - gennaio 2016.
3) La convenuta ha chiesto accertarsi e dichiararsi quale sia la misura della Controparte_4 indennità di occupazione relativa ai immobili rientranti in comunione e conseguentemente, determinare la misura della indennità di occupazione che rispettivamente ciascuno dei coeredi debbano corrispondere in favore della stessa in dipendenza dell'utilizzo Controparte_4 esclusivo degli immobili anzidetti.
4) La stessa convenuta ha chiesto che venga accertata e constatata Controparte_7
l'anticipazione di imposte di successione e compensi per la presentazione della dichiarazione di successione e voltura da parte sua per la quota parte dalla coerede SI.ra e Controparte_5 del sig. e per l'effetto che e vengano CP_3 Controparte_5 CP_3 condannati alla restituzione in suo favore della somma di € 854,00 di cui € 585,58 per imposte di successione anticipate e di ulteriore € 269,00 relativamente alla quota di compenso anticipato del
Geom. CP_6
3. La domanda di divisione
La questione preliminare da esaminare attiene alla ammissibilità della domanda di divisone con riferimento agli immobili oggetto di causa.
La relazione tecnica del C.t.u. (cfr. relazione depositata in data 14 giugno 2025) Ing. Per_3
ha segnalato che:
[...]
- l'immobile in Via Foce Micina, n. 120 l'immobile risulta costruito con prog.n.21843/61 e succ.prog. n. 46024/61 ed allo stato attuale risulta conforme ai titoli indicati. E' però necessario procedere all'inserimento presso la banca dati catastale della planimetria dell'immobile e dell'annesso locale soffitta, che risultano non rasterizzati;
- l' immobile in Via delle Balene gli immobili risultano realizzati senza titoli autorizzativi, per i quali è stata presentata domanda di sanatoria L47/85 ad oggi non dal Comune. Pt_2 Parte_3
E' pertanto necessario procedere all'integrazione della domanda di sanatoria sopra indicata
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tramite presentazione di elaborati tecnici e documentazione necessaria alla regolarizzazione della domanda di sanatoria, a seguito della quale il Comune provvederà a richiedere i pagamenti delle oblazioni dovute e degli eventuali interessi. Per quanto sopra gli immobili risultano allo stato attuale privi di titoli autorizzativi.
- gli immobili in Via della Pesca risultano realizzato con C.E. n. 21/c/97 che ha permesso un cambio d'uso da civile abitazione a caserma per agenti di polizia, con successivo atto d'obbligo riguardante la messa in pristino dell'immobile al cessare dell'attività di caserma;
tale attività risulta essere cessata senza che l'immobile venisse ripristinato in base a quanto autorizzato con C.E.
21/c/97; l'immobile ha subito ulteriori modifiche negli anni che hanno riguardato la realizzazione di n. 3 unità immobiliari distinte e la realizzazione di un ampliamento della porzione del fabbricato al piano terra, tali interventi risultano privi di titoli autorizzativi ed in particolar modo l'ampliamento realizzato al piano terra, necessita di messa in pristino tramite demolizione, in quanto si configura come illecito edilizio “non sanabile”.
Da quanto esposto dalla CT alla luce di un confronto con i consulenti di parte emerge che i soli immobili in Via Foce Micina n.120 sono in regola dal punto di vista urbanistico-edilizio e, previa regolarizzazione, possono essere oggetto di divisione.
Per gli altri immobili sussistono le difformità urbanistico-edilizie riscontrate in quanto nonostante siano trascorsi 22 mesi dal deposito della relazione e siano stati disposti vari rinvii della trattazione della procedura per sanare gli illeciti nulla è accaduto.
A tali difformità consegue l'inammissibilità della domanda di divisione per gli immobili che ne sono oggetto.
Il principio, già in precedenza affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha trovato, di recente conferma dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 7 ottobre 2019, n. 25021) che ha affermato che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della l. 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
"possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
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Non può aderirsi al diverso orientamento di parte della giurisprudenza di merito secondo il quale l'improcedibilità della domanda non sussisterebbe per le difformità di scarsa importanza e eliminabili che farebbe riferimento ad una precedente sentenza della Corte di Cassazione, sempre a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 22 marzo 2019 n. 8230) secondo la quale “può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex articolo 2932 del codice civile a condizione che il vizio di regolarità urbanistica non oltrepassi la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, dovendosi distinguere, (…) tra ipotesi di abuso primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione, e abuso secondario, caratterizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o mutamento di destinazione d'uso”.
Deve in primo luogo osservarsi che questa giurisprudenza della Corte di cassazione chiarisce come: “La distinzione in termini di variazioni essenziali e non essenziali, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di contratto preliminare ed alla quale si riferisce l'ordinanza di rimessione, non è ….. utile al fine di definire l'ambito della nullità del contratto, tenuto conto, peraltro, che la moltiplicazione dei titoli abilitativi
……. previsti in riferimento all'attività edilizia da eseguire (minuziosamente indicata), comporterebbe, come correttamente rilevato dal PG nelle sue conclusioni, un sistema sostanzialmente indeterminato, affidato a graduazioni di irregolarità urbanistica di concreta difficile identificazione ed, in definitiva, inammissibilmente affidato all'arbitrio dell'interprete. Il che mal si concilia con le esigenze di salvaguardia della sicurezza e della certezza del traffico giuridico e spiega la cautela dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ricordata da Cass. n. 111659 del 2018, all'uso dello strumento civilistico della nullità quale indiretta forma di controllo amministrativo sulla regolarità urbanistica degli immobili”.
I principi affermati dalla sentenza Cass. Sez. Un. n.25021/2019 non sembrano in ogni caso in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c.
Bisogna prendere le mosse dal principio affermato nella sentenza n. 25021/2019 secondo cui gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.
La Corte di cassazione ha illustrato come di seguito i motivi di tale affermazione.
“Dal confronto tra la disposizione dell'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e quella dell'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 risulta come soltanto nella prima gli "atti di
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scioglimento della comunione" sono espressamente contemplati tra quelli colpiti da nullità ove da essi non risultino le menzioni urbanistiche;
nella seconda disposizione (l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985), invece, nessun riferimento espresso vi è agli atti di scioglimento della comunione.
Questa mancata coincidenza tra il testo delle due disposizioni ha indotto in passato questa Corte ad affermare, facendo applicazione del canone interpretativo "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", che l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 - a differenza di quanto vale per l'art. 17, comma 1, della stessa legge (ora art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001) - non è applicabile agli atti di scioglimento della comunione (Cass., Sez. 2,
n. 14764 del 13/07/2005); sicché nessuna comminatoria di nullità esisterebbe per gli atti di scioglimento della comunione di qualsiasi tipo (anche comunione ordinaria) relativa ad edifici abusivi, non sanati, realizzati prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985.
Le Sezioni Unite ritengono che vi siano validi argomenti per rivedere tale conclusione.
In primo luogo, sul piano della interpretazione letterale, va considerata la diversa struttura semantica delle due disposizioni normative.
Infatti, mentre l'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 (come prima l'art. 17, comma 1, della legge n. 47 del 1985) individua gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi (o a loro parti), per i quali commina la sanzione della nullità, avendo riguardo al loro effetto giuridico («trasferimento, costituzione o scioglimento di comunione»), l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, invece, individua gli atti inter vivos per i quali commina la nullità avendo riguardo solo al loro "oggetto", richiedendo cioè che si tratti di «atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali (...) relativi ad edifici o loro parti», prescindendo dal loro effetto giuridico (il richiamo all'effetto giuridico degli atti, contenuto nella locuzione «esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù», si rinviene nella disposizione solo con funzione eccettuativa, ossia per escludere, dal campo di applicazione della norma, gli atti costitutivi, modificativi ed estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù).
In sostanza, l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 indica gli atti oggetto della comminatoria di nullità in modo ellittico e sintetico, attraverso l'amplissima formula «atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali (...) relativi ad edifici o loro parti»; tale espressione, sul piano logico-semantico, risulta comprensiva di tutti gli atti inter vivos aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici, qualunque effetto giuridico abbiano, eccettuati solo gli atti espressamente esclusi.
Pertanto, come - nella detta formula - devono ritenersi senza dubbio compresi gli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto edifici o loro parti (anch'essi non espressamente previsti), così non vi sono ragioni per escludere – sul piano dell'interpretazione letterale - gli atti di scioglimento della comunione se e in quanto aventi ad oggetto edifici (o loro parti).
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In secondo luogo, poi, sul piano della interpretazione teleologica e avuto riguardo allo scopo perseguito dal legislatore, va considerato che sia l'art. 46 che l'art. 40 disciplinano comunque atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi o a loro parti.
Non potrebbe comprendersi, allora, in mancanza di espressa previsione di legge, perché lo scioglimento della comunione di un immobile abusivo e non sanabile dovrebbe ritenersi consentito per il solo fatto che il fabbricato sia stato realizzato prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985; considerato, peraltro, che le sanzioni amministrative della demolizione dell'edificio abusivo e dell'acquisizione di esso al patrimonio del comune valgono anche per i fabbricati realizzati prima della entrata in vigore della detta legge.
Tantomeno potrebbe comprendersi perché dovrebbe essere vietata la compravendita o la costituzione di usufrutto relativamente ad un tale immobile e dovrebbe invece essere consentito lo scioglimento della comunione, pur se trattasi di comunione non ereditaria.
In entrambi i casi si è dinanzi ad un immobile edificato illecitamente e non ricondotto a legittimità sul piano amministrativo.
La omogeneità delle situazioni non consente, in mancanza di una espressa previsione normativa, di concludere per una diversità di disciplina…….
La previsione - negli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 legge n. 47 del 1985 - di un "unico" regime giuridico per ogni tipo di scioglimento di comunione comporta, in applicazione del canone interpretativo "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus", che lo scioglimento della comunione ereditaria, ove abbia ad oggetto fabbricati abusivi (o parti di essi), deve ritenersi sottoposto al medesimo trattamento giuridico ("comminatoria di nullità") previsto per lo scioglimento della comunione ordinaria.”.
Non pare si possa contestare la correttezza di tale ricostruzione poiché quest'ultima sembra ipotizzare l'applicazione al giudizio di divisione l'interpretazione formulata dalla Corte di cassazione in materia di atti di compravendita tra privati (e di trasferimento coattivo ex art. 2932
c.c.) secondo la quale il vizio di regolarità urbanistica non vizia l'atto (e consente il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c.) e, quindi, consente la divisione giudiziale.
Deve, tuttavia, osservarsi che la sentenza Cass. Sez. Un. 22 marzo 2019 n. 8230 ha ribadito che
"la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità «testuale», con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta
a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia,
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deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile” e che “in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato".
Successivamente la giurisprudenza della Corte di cassazione ha anche precisato che il giudice ex art. 2932 c.c, non può emanare sentenza di trasferimento coattivo in assenza della dichiarazione, contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio, sugli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, che costituiscono requisiti richiesti a pena di nullità dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed integrano, altresì, una condizione dell'azione (Cass. 2 settembre
2020 n. 18195) e che nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione (Cass. 29 settembre 2020 n. 20526).
Sulla base di tali premesse deve valutarsi come applicare la disciplina citata a procedimenti come quello di scioglimento della comunione nei quali non vi è un atto privato di alienazione ma un provvedimento giudiziale di trasferimento del bene (decreto di trasferimento o provvedimento di assegnazione).
In tali provvedimenti non è prevista, ovviamente, alcuna dichiarazione di parte cosicché occorre stabilire quale sia il possibile contenuto dell'atto di trasferimento del bene emesso dal giudice con riferimento alla situazione urbanistico-edilizia del bene ed alla sia regolarità catastale.
Certamente nei provvedimenti emessi dal giudice si deve accertare l'esistenza della concessione edilizia o della concessione in sanatoria, la riferibilità della stessa all'immobile e la conformità catastale oggettiva non potendo certo il giudice della divisione redigere un atto privo di tali elementi né attestare circostanze non conformi a quanto risulta dalla documentazione in atti.
Da ciò deriva che se il giudice non solo ove riscontri la mancanza di tali documenti ma anche ove ne rileva l'inadeguatezza ad attestare la regolarità urbanistico edilizia del bene non può emettere il decreto di trasferimento o il provvedimento di assegnazione.
In sostanza è proprio per il carattere “testuale” della nullità prevista dalla legge e riaffermata anche dalla giurisprudenza di merito a far esclude che il giudice possa emettere i provvedimenti di assegnazione nel caso in cui risulti dagli atti l'esistenza di irregolarità urbanistico-edilizie o la non conformità catastale, non potendo ovviamente in tali casi inserire negli atti una dichiarazione non
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conforme alle risultanze del giudizio e dovendo, comunque, realizzare la funzione essenzialmente informativa nei confronti della parte acquirente propria della dichiarazione, richiedente la concreta riferibilità del titolo all'immobile oggetto dell'atto.
Né, come si è visto, sembra possibile distinguere tra variazioni essenziali e non essenziali del manufatto edificato, in quanto irrilevante al fine di definire l'ambito della nullità del contratto, anche in considerazione della moltiplicazione dei titoli abilitativi previsti in riferimento all'attività edilizia da eseguire e della indeterminatezza del sistema delle nullità ove lo stesso fosse affidato a graduazioni di irregolarità urbanistica difficilmente identificabili e sostanzialmente lasciate all'arbitrio dell'interprete.
Il principio ha trovato, di recente, ulteriore conferma nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 7 novembre 2024 n. 28666) che ha affermato: “la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del
2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. Tale affermazione di diritto comporta che pure ai fini della divisione non endoesecutiva, che in virtù della sentenza delle S.U. n. 25021/19 segue il regime di incommerciabilità del bene, non v'è spazio alcuno per reintrodurre la pregressa distinzione tra difformità totale (impediente) e difformità parziale (non impediente)”.
Nel caso in esame il CT ha riscontrato le difformità sopra riportate e deve, quindi, dichiararsi l'inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione sugli immobili sopra indicati.
La giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. 14.01.2022, n. 1065) ha ritenuto che “In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi instaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto;
pertanto, salva
l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione”.
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Nel caso in esame e hanno ribadito nella memoria del Controparte_1 Controparte_2
16 luglio 2024 “la non opposizione alla domanda di scioglimento giudiziale della integrale comunione ereditaria in essere tra tutte le parti in causa, con la precisazione che per quanto riguarda i beni immobili detta domanda deve intendersi esclusa per gli edifici che in corso di causa si accerteranno abusivi e non sanabili” accettando, quindi, la divisione parziale dei beni ereditari, mentre la parte attrice ha insistito per la valutazione a fini divisionali di tutti gli immobili, si è opposto alla divisione, e CP_3 Controparte_4
nulla ha dedotto sul punto, deve escludersi la ammissibilità di una divisione Controparte_5 parziale.
Pertanto la domanda di scioglimento della comunione deve essere dichiarata inammissibile.
4. Domanda di restituzione delle somme anticipate da nell'interesse Controparte_5 del padre
La convenuta ha chiesto disporsi la restituzione, a carico della massa Controparte_5 ereditaria dei 5/6 delle somme anticipate nell'interesse del padre, nel periodo ottobre 2015 - gennaio 2016.
La documentazione prodotta, contestate dalla parte attrice, è costituita da atti privi di data certa e da scontrini fiscali dai quali non è possibile desumere a chi fossero destinati i farmaci acquistati.
Pertanto la domanda deve essere respinta.
5. Domanda di pagamento delle somme anticipate da per la Controparte_7 presentazione della dichiarazione di successione
La convenuta ha formulato domanda di condanna di e Controparte_7 Controparte_5
alla restituzione in suo favore della somma di € 854,00 di cui € 585,58 per imposte CP_3 di successione anticipate e di ulteriore € 269,00 relativamente alla quota di compenso anticipato del Geom. CP_6
Gli altri convenuti e non hanno contestato la domanda né le Controparte_5 Controparte_3 circostanze di fatto poste a fondamento della stessa e, pertanto, la domanda deve essere accolta.
6. Domanda di pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili utilizzati dagli altri coeredi.
La convenuta ha chiesto accertarsi e dichiararsi quale sia la misura della Controparte_4
(integrale) indennità di occupazione relativa ai immobili rientranti in comunione e
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conseguentemente, determinare la misura (pari alla quota di un sesto) della indennità di occupazione che rispettivamente ciascuno dei coeredi debbano corrispondere in favore della stessa in dipendenza dell'utilizzo esclusivo degli immobili anzidetti. Controparte_4
Poiché le altre parti ed, in particolare, l'attore hanno contestato la Parte_1 determinazione dell'indennità effettuata da la causa deve essere rimessa sul Controparte_4 ruolo per l'espletamento della CT sul punto.
7. Spese
Alla pronuncia sulle spese si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n.
518 del 2020 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: dichiara inammissibile la domanda di divisione della comunione ereditaria;
condanna e al pagamento in favore di Controparte_5 CP_3 Controparte_4 della somma di € 854,00 oltre interessi dalla data della domanda;
rigetta la domanda proposta da;
Controparte_5 dispone rimettersi la causa sul ruolo per determinare l'indennità di occupazione degli immobili occupati da , , , e Controparte_5 CP_3 Parte_1 Parte_4
; Controparte_2 rinvia alla sentenza definitiva la decisione sulle spese del giudizio.
Civitavecchia 24 maggio 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 518 R.G. dell'anno 2020 tra
, nato a [...] in data [...], residente in [...]
Balene n. 12 (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato in Roma, Ostia CodiceFiscale_1
Lido, Via Quinto Aurelio Simmaco, n. 7 presso lo studio dell'Avv. Giovanni NERI (cod. fisc.
) che lo rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di CodiceFiscale_2 citazione
- ATTORE
E
( ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3 residente in [...], e Controparte_2
( ) nato a [...] il [...] residente in [...]
Micina, 120, elettivamente domiciliati in Roma, Via Muzio Clementi, 51 presso lo studio degli
Avv.ti Giuseppe Itri ( – PEC: – fax C.F._5 Email_1
06.32.505.285) e Avv. Fabrizio Amelia – PEC: C.F._6
– fax 06.32.505.285) che li rappresentano, difendono Email_2 ed assistono, giusta mandato su separato foglio da intendersi in calce alla comparsa di risposta
- CONVENUTI
NONCHE'
, nato a [...] l'[...], residente in [...]
18/A, C.F.: , rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. C.F._7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Luca Capuano (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._8 sito in Roma, Via delle Milizie n.22.
- CONVENUTO
E
, nata a [...], [...], ma res.te in Fiumicino (RM), Via dei Controparte_4
Mitili, 104, c.f. , ma elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Luca Parisi C.F._9 sito in Roma, Via della Tolda, 40, che la rapp.ta difende giusta procura separata ma parte integrante della comparsa di risposta
- CONVENUTA
NONCHE'
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_5 C.F._10 residente a Fiumicino ed elettivamente domiciliata a Roma, in Viale Capitan Consalvo n. 21, presso lo studio dell'Avv. Laura V. Capitanio, che la rappresenta ed assiste giusta delega in calce al presente atto
- CONVENUTA -
OGGETTO: divisione
CONCLUSIONI
Per l'attore : Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis: previa la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, disporre la divisione dei beni immobili meglio descritti in atto di citazione tra gli eredi, assegnando a ciascuno quanto di propria spettanza- tenendo conto del possesso sinora attuato-, con consequenziale provvedimento di assegnazione a ciascun erede e liquidazione delle quote a ciascuno spettanti.
Inoltre insiste per il deposito della perizia estimativa o per l'affidamento di nuovo incarico ad altro CT;
chiede altresì il rigetto della domanda riconvenzionale, per le ragioni esposte, nonché il rigetto di quanto richiesto dalla convenuta a titolo di rimborso spese;
in subordine, ove riconosciute le spese affrontate dalla Controparte_5 sorella a beneficio del defunto padre, si chiede comunque la decurtazione dalla quota di propria spettanza CP_5 di quanto corrisposto a sua volta dall'attore, sempre a beneficio del defunto padre.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
Per i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
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Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Civitavecchia, dichiarare lo scioglimento della divisione ereditaria, con espressa esclusione dei beni immobili che si accerteranno abusivi e non sanabili e come tali sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 40 Legge 47/85 e art. 46 D.P.R. 380/2001, provvedendo a determinare il valore della massa ereditaria
e a stabile e liquidare le singole quote, e conseguentemente provvedere ad assegnare : in favore della SI.ra
[...]
l'immobile dalla predetta abitato sito in Fiumicino, Via delle Balene, 12, piano terra, con Controparte_1 quanto in esso contenuto, dopo averne determinato il valore, con eventuale conguaglio di dare/avere nei confronti degli altri coeredi;
in favore del SI. l'immobile dal predetto abitato sito in Fiumicino, Via della Controparte_2
Foce Micina, 120 con quanto in esso contenuto, dopo averne determinato il valore, con eventuale conguaglio di dare/avere nei confronti degli altri coeredi. Con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori come per legge.
Per il convenuto CP_3
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, - accertare e dichiarare lo scioglimento della divisione ereditaria
e, previa definizione - determinazione della massa ereditaria caduta in successione del de cuis sig. Per_1
procedere alla formazione, assegnazione e liquidazione delle singole quote;
- tenuto conto del possesso
[...] sino ad ora attuato disporre l'assegnazione in favore del sig. dell'immobile dallo stesso abitato, sito CP_3 in Fiumicino (RM), Via della Pesca n.18/A, con quanto in esso contenuto, con eventuale conguaglio di dare/avere nei confronti degli altri coeredi. - ferma l'adesione alla domanda di divisione ereditaria si chiede il rigetto di tutte le altre domande formulate e proposte, compresa quella riconvenzionale, perché irrituali, inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Per la convenuta Controparte_4
Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Civitavecchia (RM) adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così;
1) ordinare la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti;
2) attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante previo riconoscimento di eventuali conguagli in caso di valutazioni differenti dei cespiti;
3) in considerazione della domanda riconvenzionale espletata, accertare e dichiarare con efficacia di giudicato che i seguenti coeredi, unitamente alle loro rispettive famiglie, occupano in via esclusiva e perciò senza titolo ed impedendo comunque alla convenuta SI.ra di farne parimenti uso: Controparte_4
A) la convenuta i seguenti immobili: - Abitazione di tipo civile, sito in Via delle Balene, 12, Controparte_5 piano 1 - 2, int. 2, meglio identificato al Foglio 741, Particella 97, sub. 505, z.c. 2, cat. A2, cl. 3, consistenza
6,50 vani, rendita catastale € 990,31; - Magazzino sito in Via delle Balene, 12, piano terra, meglio identificato
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al Foglio 741, Particella 97, sub. 502, z.c. 2, cat. C2, cl. 4, consistenza 14,00 mq, rendita catastale € 44,83; -
Magazzino sito in Via delle Balene, 12, meglio identificato al Foglio 741, Particella 97, sub. 503, z.c. 2, cat.
C2, cl. 4, consistenza 17,00 mq, rendita catastale € 54,43;
B) il convenuto l'appartamento sito in Fiumicino (RM), Viale della Foce Micina, 120, piano Controparte_2
4, int. 17, meglio identificato al Foglio 740, Particella 171, sub. 26, z.c. 2, cat. A3, cl. 3, consistenza 5,00 vani, rendita catastale € 671,39;
C) l'attore l'appartamento, sito in Fiumicino (RM), Via delle Balene, 12, piano 1 - 2, int. Parte_1
3, meglio identificato al Foglio 741, Particella 97, sub. 506, z.c. 2, cat. A2, cl. 3, consistenza 6,50 vani, rendita catastale € 990,31;
D) il convenuto ex caserma, sita in Fiumicino (RM), in Via della Pesca, 18/A, meglio CP_3 identificato al Foglio 741, Particella 61, sub. 501, z.c. 2, cat. B1, cl. 5, consistenza 990,00 mq, rendita catastale € 1.278,23
E) la convenuta l'appartamento, sito in Via delle Balene, 12, piano terra, int. 1, Controparte_1 meglio identificato al Foglio 741, Particella 97, sub. 504, z.c. 2, cat. A2, cl. 3, consistenza 5,50 vani, rendita catastale € 837,95; 4) accertare e dichiarare con efficacia di giudicato quale sia la misura della (integrale) indennità di occupazione relativa ai seguenti immobili di cui al precedente punto 3 e conseguentemente, determinare la misura (pari alla quota di un sesto) della indennità di occupazione che rispettivamente ciascuno dei coeredi debbano corrispondere in favore della convenuta in dipendenza dell'utilizzo esclusivo degli Controparte_4 immobili anzidetti;
e per l'effetto,
5) Condannare al pagamento in favore in favore della SI.ra per il periodo Ottobre 2016 – Controparte_4
Maggio 2020, pari a 43 mensilità: la SI.ra per la somma pari ad € 7.166,66; Controparte_5 il SI. per la somma pari ad € 5.733,33; Parte_1 la SI.ra per la somma pari ad € 5.016,66; Controparte_1 il SI. per la somma di € 5.016,66; Controparte_2 il SI. per la somma di € 17.200,00 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia ed in CP_3 ogni caso oltre agli interessi nella misura legale ed alla rivalutazione monetaria quanto meno secondo gli indici
ISTAT;
6) Accertato e constatato l'anticipazione di imposte di successione e compensi per la presentazione della dichiarazione di successione e voltura da parte della SI.ra dovuti quota parte dalla coerede Controparte_4
SI.ra per l'effetto condannare alla restituzione in favore di Controparte_5 Controparte_5 CP_4
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della somma di € 854,00 di cui € 585,58 per imposte di successione anticipate e di ulteriore € 269,00 CP_5 relativamente alla quota di compenso anticipato del Geom. CP_6
7) Accertato e constatato l'anticipazione di imposte di successione e compensi per la presentazione della dichiarazione di successione e voltura da parte della SI.ra dovuti quota parte dal coerede SI. Controparte_4
e per l'effetto condannare alla restituzione in favore di della CP_3 CP_3 Controparte_4 somma di € 854,00 di cui € 585,58 per imposte di successione anticipate e di ulteriore € 269,00 relativamente alla quota di compenso anticipato del Geom. CP_6
8) In ogni caso, limitatamente alla sola domanda riconvenzionale, condannare l'attore ed i convenuti al pagamento di spese, diritti e onorari.
Per la convenuta : Controparte_5
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - previa definizione della massa caduta in successione del
SI. procedere alla formazione delle sei quote equivalenti ed attribuirle a ciascun coerede, Persona_1 tenendo conto del possesso ininterrotto che ciascun coerede ha esercitato su ciascun immobile;
- disporre la restituzione, a carico della massa ereditaria ed a favore della SI.ra dei 5/6 delle somme Controparte_5 anticipate nell'interesse del padre, nel periodo ottobre 2015 - gennaio 2016. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione per divisione ereditaria, ritualmente notificato il SI. Parte_1 conveniva in giudizio la SI.ra , la SI.ra , il SI. Controparte_5 Controparte_1
. il SI. e la SI.ra per sentir accogliere le seguenti Controparte_2 CP_3 CP_5 conclusioni: “previa la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, disporre la divisione dei beni immobili meglio descritti in premessa tra gli eredi, assegnando a ciascuno quanto di propria spettanza- tenendo conto del possesso sinora attuato-, con consequenziale provvedimento di assegnazione a ciascun erede e liquidazione delle quote a ciascuno spettanti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in caso di opposizione”.
Lo scioglimento della comunione ereditaria riguardava i suddetti beni immobili:
1. immobile sito in Fiumicino (RM) Via delle Balene 12 P.T., Foglio 741, Particella 97, Sub 502,
Zona cen. 2, Cat. C/2, Classe 4
2. immobile sito in Fiumicino (RM) Via delle Balene 12 P.T., Int. 1, Foglio 741, Particella 97, Sub
504, Zona cen 2, Cat A/2, Classe 3.
5 di 16 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3. immobile sito in Fiumicino (RM) Via delle Balene 12 P. 1-2., Int. 2, Foglio 741, Particella 97,
Sub 505, Zona cen 2, Cat A/2, Classe 3;
4. immobile sito in Fiumicino (RM) Via delle Balene 12 P 1-2., Int. 3, Foglio 741, Particella 97,
Sub 506, Zona cen 2, Cat A/2, Classe 3;
5. immobile sito in Fiumicino (RM) Via della Foce Micina 120 P 6., Foglio 740, Particella 171,
Sub 36, Zona cen 2, Cat C/2, Classe 7;
6. immobile sito in Fiumicino (RM) Via della Foce Micina 120, Int. 17, Foglio 740, Particella 171,
Sub 26, Zona cen 2, Cat A/3, Classe 3;
7. immobile sito in Fiumicino (RM) Via della Pesca 18A, Foglio 741, Particella 61, Sub 501, Zona cen 2, Cat B/1, Classe 5;
8. immobile sito in Fiumicino (RM) Via delle Balene 12 P.T., Foglio 741, Particella 97, Sub 507,
Zona cen 2, Cat C/2, Classe 4.
Si costituiva la convenuta , la quale precisava che dell'asse ereditario facevano Controparte_4 parte anche beni mobili consistenti in gioielli di famiglia e pellicce di valore e avanzava domanda riconvenzionale nei confronti dei fratelli, per il pagamento da parte degli stessi dell'indennità di occupazione degli immobili.
Si costituiva la sig.ra , la quale si associava alla domanda di divisione e Controparte_5 chiedeva la restituzione della somma di euro 5.094,49, versata per vitto e spese di badante in favore del padre, nel periodo di convivenza da ottobre 2015 a gennaio 2016.
Si costituiva il sig. , il quale si associava alla domanda di divisione della massa CP_3 ereditaria dell'attore e contestava la domanda riconvenzionale di indennità avanzata dalla sig.ra nonché la domanda di rimborso di somme avanzata dalla sig.ra Controparte_4 CP_5
.
[...]
Si costituivano infine i sig.ri e , i quali, nell'aderire alla Controparte_1 Controparte_2 domanda attorea di scioglimento giudiziale della comunione ereditaria in essere, rilevavano che dell'asse ereditario facevano parte beni immobili abusivi non sanabili ed anche beni mobili di valore e gioielli, detenuti presso una cassaforte di un immobile occupato da e Controparte_5 in uso esclusivo della stessa, il cui inventario era stato redatto dall'amministratore di sostegno del de cuius Dott.ssa chiedevano rigettarsi la domanda di scioglimento della Persona_2 comunione sui beni immobili abusivi e l'inclusione nell'asse ereditario dei beni mobili sopra indicati;
chiedevano, inoltre, l'assegnazione degli immobili siti in Fiumicino via delle Balene 12 la
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sig.ra , e via della Foce Micina 120, il sig. , previo Controparte_1 Controparte_2 pagamento di eventuali conguagli.
In data 10/02/2021 questo Giudice concedeva i termini per memorie ex art. 186 c.p.c., che le parti depositavano, successivamente con provvedimento del 23/9/2021 ritenuta la necessità di accertare la titolarità dei beni in capo ai condividenti e l'eventuale presenza di creditori iscritti invitava la parte più diligente a depositare la certificazione ipocatastale ovvero la certificazione notarile sostitutiva dalla quale risultasse l'atto di provenienza ultraventennale a favore del de cuius o dei suoi danti causa e l'eventuale presenza di iscrizioni ipotecarie.
Con provvedimento del 16 marzo 2022 disponeva l'espletamento di una CT valutativa degli immobili nominando consulente l'Ing. . Persona_3
La consulente interrompeva le operazioni di consulenza rilevando l'esistenza di violazioni urbanistico-edilizie sugli immobili.
Le parti chiedevano rinvio della trattazione della causa per la definizione di una soluzione transattiva che, tuttavia, non veniva definita ed all'udienza del 12 febbraio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
2. Identificazione e qualificazione delle domande
Si riportano di seguito le domande formulate dalle parti:
- l'attore ha chiesto la divisione della comunione ereditaria costituita dai Parte_1 beni immobili con assegnazione a ciascuno di quanto di propria spettanza, tenendo conto del possesso realizzatosi finora;
- il convenuto si è associato chiedendo l'assegnazione in favore del sig. CP_3 CP_3 dell'immobile dallo stesso abitato, sito in Fiumicino (RM), Via della Pesca n.18/A, con
[...] quanto in esso contenuto, con eventuale conguaglio di dare/avere nei confronti degli altri coeredi;
- la convenuta si è associata alla domanda di divisione e alle modalità di Controparte_5 assegnazione indicate dall'attore;
- la convenuta si è associata alla domanda di divisione;
Controparte_4
- i convenuti e si sono associati alla domanda di Controparte_1 Controparte_2 divisione con espressa esclusione dei beni immobili che abusivi e non sanabili e chiedendo assegnarsi in favore della SI.ra dell'immobile abitato dalla stessa sito in Controparte_1
Fiumicino, Via delle Balene, 12, piano terra, con quanto in esso contenuto, dopo averne
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determinato il valore, con eventuale conguaglio di dare/avere nei confronti degli altri coeredi ed in favore del SI. dell'immobile abitato dallo stesso sito in Fiumicino, Via della Controparte_2
Foce Micina, 120 con quanto in esso contenuto, dopo averne determinato il valore, con eventuale conguaglio di dare/avere nei confronti degli altri coeredi.
2) La convenuta ha chiesto disporsi la restituzione, a carico della massa Controparte_5 ereditaria ed a suo favore dei 5/6 delle somme anticipate nell'interesse del padre, nel periodo ottobre 2015 - gennaio 2016.
3) La convenuta ha chiesto accertarsi e dichiararsi quale sia la misura della Controparte_4 indennità di occupazione relativa ai immobili rientranti in comunione e conseguentemente, determinare la misura della indennità di occupazione che rispettivamente ciascuno dei coeredi debbano corrispondere in favore della stessa in dipendenza dell'utilizzo Controparte_4 esclusivo degli immobili anzidetti.
4) La stessa convenuta ha chiesto che venga accertata e constatata Controparte_7
l'anticipazione di imposte di successione e compensi per la presentazione della dichiarazione di successione e voltura da parte sua per la quota parte dalla coerede SI.ra e Controparte_5 del sig. e per l'effetto che e vengano CP_3 Controparte_5 CP_3 condannati alla restituzione in suo favore della somma di € 854,00 di cui € 585,58 per imposte di successione anticipate e di ulteriore € 269,00 relativamente alla quota di compenso anticipato del
Geom. CP_6
3. La domanda di divisione
La questione preliminare da esaminare attiene alla ammissibilità della domanda di divisone con riferimento agli immobili oggetto di causa.
La relazione tecnica del C.t.u. (cfr. relazione depositata in data 14 giugno 2025) Ing. Per_3
ha segnalato che:
[...]
- l'immobile in Via Foce Micina, n. 120 l'immobile risulta costruito con prog.n.21843/61 e succ.prog. n. 46024/61 ed allo stato attuale risulta conforme ai titoli indicati. E' però necessario procedere all'inserimento presso la banca dati catastale della planimetria dell'immobile e dell'annesso locale soffitta, che risultano non rasterizzati;
- l' immobile in Via delle Balene gli immobili risultano realizzati senza titoli autorizzativi, per i quali è stata presentata domanda di sanatoria L47/85 ad oggi non dal Comune. Pt_2 Parte_3
E' pertanto necessario procedere all'integrazione della domanda di sanatoria sopra indicata
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tramite presentazione di elaborati tecnici e documentazione necessaria alla regolarizzazione della domanda di sanatoria, a seguito della quale il Comune provvederà a richiedere i pagamenti delle oblazioni dovute e degli eventuali interessi. Per quanto sopra gli immobili risultano allo stato attuale privi di titoli autorizzativi.
- gli immobili in Via della Pesca risultano realizzato con C.E. n. 21/c/97 che ha permesso un cambio d'uso da civile abitazione a caserma per agenti di polizia, con successivo atto d'obbligo riguardante la messa in pristino dell'immobile al cessare dell'attività di caserma;
tale attività risulta essere cessata senza che l'immobile venisse ripristinato in base a quanto autorizzato con C.E.
21/c/97; l'immobile ha subito ulteriori modifiche negli anni che hanno riguardato la realizzazione di n. 3 unità immobiliari distinte e la realizzazione di un ampliamento della porzione del fabbricato al piano terra, tali interventi risultano privi di titoli autorizzativi ed in particolar modo l'ampliamento realizzato al piano terra, necessita di messa in pristino tramite demolizione, in quanto si configura come illecito edilizio “non sanabile”.
Da quanto esposto dalla CT alla luce di un confronto con i consulenti di parte emerge che i soli immobili in Via Foce Micina n.120 sono in regola dal punto di vista urbanistico-edilizio e, previa regolarizzazione, possono essere oggetto di divisione.
Per gli altri immobili sussistono le difformità urbanistico-edilizie riscontrate in quanto nonostante siano trascorsi 22 mesi dal deposito della relazione e siano stati disposti vari rinvii della trattazione della procedura per sanare gli illeciti nulla è accaduto.
A tali difformità consegue l'inammissibilità della domanda di divisione per gli immobili che ne sono oggetto.
Il principio, già in precedenza affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha trovato, di recente conferma dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 7 ottobre 2019, n. 25021) che ha affermato che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della l. 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
"possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
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Non può aderirsi al diverso orientamento di parte della giurisprudenza di merito secondo il quale l'improcedibilità della domanda non sussisterebbe per le difformità di scarsa importanza e eliminabili che farebbe riferimento ad una precedente sentenza della Corte di Cassazione, sempre a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 22 marzo 2019 n. 8230) secondo la quale “può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex articolo 2932 del codice civile a condizione che il vizio di regolarità urbanistica non oltrepassi la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, dovendosi distinguere, (…) tra ipotesi di abuso primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione, e abuso secondario, caratterizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o mutamento di destinazione d'uso”.
Deve in primo luogo osservarsi che questa giurisprudenza della Corte di cassazione chiarisce come: “La distinzione in termini di variazioni essenziali e non essenziali, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di contratto preliminare ed alla quale si riferisce l'ordinanza di rimessione, non è ….. utile al fine di definire l'ambito della nullità del contratto, tenuto conto, peraltro, che la moltiplicazione dei titoli abilitativi
……. previsti in riferimento all'attività edilizia da eseguire (minuziosamente indicata), comporterebbe, come correttamente rilevato dal PG nelle sue conclusioni, un sistema sostanzialmente indeterminato, affidato a graduazioni di irregolarità urbanistica di concreta difficile identificazione ed, in definitiva, inammissibilmente affidato all'arbitrio dell'interprete. Il che mal si concilia con le esigenze di salvaguardia della sicurezza e della certezza del traffico giuridico e spiega la cautela dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ricordata da Cass. n. 111659 del 2018, all'uso dello strumento civilistico della nullità quale indiretta forma di controllo amministrativo sulla regolarità urbanistica degli immobili”.
I principi affermati dalla sentenza Cass. Sez. Un. n.25021/2019 non sembrano in ogni caso in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c.
Bisogna prendere le mosse dal principio affermato nella sentenza n. 25021/2019 secondo cui gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.
La Corte di cassazione ha illustrato come di seguito i motivi di tale affermazione.
“Dal confronto tra la disposizione dell'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e quella dell'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 risulta come soltanto nella prima gli "atti di
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scioglimento della comunione" sono espressamente contemplati tra quelli colpiti da nullità ove da essi non risultino le menzioni urbanistiche;
nella seconda disposizione (l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985), invece, nessun riferimento espresso vi è agli atti di scioglimento della comunione.
Questa mancata coincidenza tra il testo delle due disposizioni ha indotto in passato questa Corte ad affermare, facendo applicazione del canone interpretativo "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", che l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 - a differenza di quanto vale per l'art. 17, comma 1, della stessa legge (ora art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001) - non è applicabile agli atti di scioglimento della comunione (Cass., Sez. 2,
n. 14764 del 13/07/2005); sicché nessuna comminatoria di nullità esisterebbe per gli atti di scioglimento della comunione di qualsiasi tipo (anche comunione ordinaria) relativa ad edifici abusivi, non sanati, realizzati prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985.
Le Sezioni Unite ritengono che vi siano validi argomenti per rivedere tale conclusione.
In primo luogo, sul piano della interpretazione letterale, va considerata la diversa struttura semantica delle due disposizioni normative.
Infatti, mentre l'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 (come prima l'art. 17, comma 1, della legge n. 47 del 1985) individua gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi (o a loro parti), per i quali commina la sanzione della nullità, avendo riguardo al loro effetto giuridico («trasferimento, costituzione o scioglimento di comunione»), l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, invece, individua gli atti inter vivos per i quali commina la nullità avendo riguardo solo al loro "oggetto", richiedendo cioè che si tratti di «atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali (...) relativi ad edifici o loro parti», prescindendo dal loro effetto giuridico (il richiamo all'effetto giuridico degli atti, contenuto nella locuzione «esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù», si rinviene nella disposizione solo con funzione eccettuativa, ossia per escludere, dal campo di applicazione della norma, gli atti costitutivi, modificativi ed estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù).
In sostanza, l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 indica gli atti oggetto della comminatoria di nullità in modo ellittico e sintetico, attraverso l'amplissima formula «atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali (...) relativi ad edifici o loro parti»; tale espressione, sul piano logico-semantico, risulta comprensiva di tutti gli atti inter vivos aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici, qualunque effetto giuridico abbiano, eccettuati solo gli atti espressamente esclusi.
Pertanto, come - nella detta formula - devono ritenersi senza dubbio compresi gli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto edifici o loro parti (anch'essi non espressamente previsti), così non vi sono ragioni per escludere – sul piano dell'interpretazione letterale - gli atti di scioglimento della comunione se e in quanto aventi ad oggetto edifici (o loro parti).
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In secondo luogo, poi, sul piano della interpretazione teleologica e avuto riguardo allo scopo perseguito dal legislatore, va considerato che sia l'art. 46 che l'art. 40 disciplinano comunque atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi o a loro parti.
Non potrebbe comprendersi, allora, in mancanza di espressa previsione di legge, perché lo scioglimento della comunione di un immobile abusivo e non sanabile dovrebbe ritenersi consentito per il solo fatto che il fabbricato sia stato realizzato prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985; considerato, peraltro, che le sanzioni amministrative della demolizione dell'edificio abusivo e dell'acquisizione di esso al patrimonio del comune valgono anche per i fabbricati realizzati prima della entrata in vigore della detta legge.
Tantomeno potrebbe comprendersi perché dovrebbe essere vietata la compravendita o la costituzione di usufrutto relativamente ad un tale immobile e dovrebbe invece essere consentito lo scioglimento della comunione, pur se trattasi di comunione non ereditaria.
In entrambi i casi si è dinanzi ad un immobile edificato illecitamente e non ricondotto a legittimità sul piano amministrativo.
La omogeneità delle situazioni non consente, in mancanza di una espressa previsione normativa, di concludere per una diversità di disciplina…….
La previsione - negli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 legge n. 47 del 1985 - di un "unico" regime giuridico per ogni tipo di scioglimento di comunione comporta, in applicazione del canone interpretativo "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus", che lo scioglimento della comunione ereditaria, ove abbia ad oggetto fabbricati abusivi (o parti di essi), deve ritenersi sottoposto al medesimo trattamento giuridico ("comminatoria di nullità") previsto per lo scioglimento della comunione ordinaria.”.
Non pare si possa contestare la correttezza di tale ricostruzione poiché quest'ultima sembra ipotizzare l'applicazione al giudizio di divisione l'interpretazione formulata dalla Corte di cassazione in materia di atti di compravendita tra privati (e di trasferimento coattivo ex art. 2932
c.c.) secondo la quale il vizio di regolarità urbanistica non vizia l'atto (e consente il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c.) e, quindi, consente la divisione giudiziale.
Deve, tuttavia, osservarsi che la sentenza Cass. Sez. Un. 22 marzo 2019 n. 8230 ha ribadito che
"la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità «testuale», con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta
a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia,
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deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile” e che “in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato".
Successivamente la giurisprudenza della Corte di cassazione ha anche precisato che il giudice ex art. 2932 c.c, non può emanare sentenza di trasferimento coattivo in assenza della dichiarazione, contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio, sugli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, che costituiscono requisiti richiesti a pena di nullità dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed integrano, altresì, una condizione dell'azione (Cass. 2 settembre
2020 n. 18195) e che nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione (Cass. 29 settembre 2020 n. 20526).
Sulla base di tali premesse deve valutarsi come applicare la disciplina citata a procedimenti come quello di scioglimento della comunione nei quali non vi è un atto privato di alienazione ma un provvedimento giudiziale di trasferimento del bene (decreto di trasferimento o provvedimento di assegnazione).
In tali provvedimenti non è prevista, ovviamente, alcuna dichiarazione di parte cosicché occorre stabilire quale sia il possibile contenuto dell'atto di trasferimento del bene emesso dal giudice con riferimento alla situazione urbanistico-edilizia del bene ed alla sia regolarità catastale.
Certamente nei provvedimenti emessi dal giudice si deve accertare l'esistenza della concessione edilizia o della concessione in sanatoria, la riferibilità della stessa all'immobile e la conformità catastale oggettiva non potendo certo il giudice della divisione redigere un atto privo di tali elementi né attestare circostanze non conformi a quanto risulta dalla documentazione in atti.
Da ciò deriva che se il giudice non solo ove riscontri la mancanza di tali documenti ma anche ove ne rileva l'inadeguatezza ad attestare la regolarità urbanistico edilizia del bene non può emettere il decreto di trasferimento o il provvedimento di assegnazione.
In sostanza è proprio per il carattere “testuale” della nullità prevista dalla legge e riaffermata anche dalla giurisprudenza di merito a far esclude che il giudice possa emettere i provvedimenti di assegnazione nel caso in cui risulti dagli atti l'esistenza di irregolarità urbanistico-edilizie o la non conformità catastale, non potendo ovviamente in tali casi inserire negli atti una dichiarazione non
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conforme alle risultanze del giudizio e dovendo, comunque, realizzare la funzione essenzialmente informativa nei confronti della parte acquirente propria della dichiarazione, richiedente la concreta riferibilità del titolo all'immobile oggetto dell'atto.
Né, come si è visto, sembra possibile distinguere tra variazioni essenziali e non essenziali del manufatto edificato, in quanto irrilevante al fine di definire l'ambito della nullità del contratto, anche in considerazione della moltiplicazione dei titoli abilitativi previsti in riferimento all'attività edilizia da eseguire e della indeterminatezza del sistema delle nullità ove lo stesso fosse affidato a graduazioni di irregolarità urbanistica difficilmente identificabili e sostanzialmente lasciate all'arbitrio dell'interprete.
Il principio ha trovato, di recente, ulteriore conferma nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 7 novembre 2024 n. 28666) che ha affermato: “la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del
2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. Tale affermazione di diritto comporta che pure ai fini della divisione non endoesecutiva, che in virtù della sentenza delle S.U. n. 25021/19 segue il regime di incommerciabilità del bene, non v'è spazio alcuno per reintrodurre la pregressa distinzione tra difformità totale (impediente) e difformità parziale (non impediente)”.
Nel caso in esame il CT ha riscontrato le difformità sopra riportate e deve, quindi, dichiararsi l'inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione sugli immobili sopra indicati.
La giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. 14.01.2022, n. 1065) ha ritenuto che “In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi instaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto;
pertanto, salva
l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione”.
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Nel caso in esame e hanno ribadito nella memoria del Controparte_1 Controparte_2
16 luglio 2024 “la non opposizione alla domanda di scioglimento giudiziale della integrale comunione ereditaria in essere tra tutte le parti in causa, con la precisazione che per quanto riguarda i beni immobili detta domanda deve intendersi esclusa per gli edifici che in corso di causa si accerteranno abusivi e non sanabili” accettando, quindi, la divisione parziale dei beni ereditari, mentre la parte attrice ha insistito per la valutazione a fini divisionali di tutti gli immobili, si è opposto alla divisione, e CP_3 Controparte_4
nulla ha dedotto sul punto, deve escludersi la ammissibilità di una divisione Controparte_5 parziale.
Pertanto la domanda di scioglimento della comunione deve essere dichiarata inammissibile.
4. Domanda di restituzione delle somme anticipate da nell'interesse Controparte_5 del padre
La convenuta ha chiesto disporsi la restituzione, a carico della massa Controparte_5 ereditaria dei 5/6 delle somme anticipate nell'interesse del padre, nel periodo ottobre 2015 - gennaio 2016.
La documentazione prodotta, contestate dalla parte attrice, è costituita da atti privi di data certa e da scontrini fiscali dai quali non è possibile desumere a chi fossero destinati i farmaci acquistati.
Pertanto la domanda deve essere respinta.
5. Domanda di pagamento delle somme anticipate da per la Controparte_7 presentazione della dichiarazione di successione
La convenuta ha formulato domanda di condanna di e Controparte_7 Controparte_5
alla restituzione in suo favore della somma di € 854,00 di cui € 585,58 per imposte CP_3 di successione anticipate e di ulteriore € 269,00 relativamente alla quota di compenso anticipato del Geom. CP_6
Gli altri convenuti e non hanno contestato la domanda né le Controparte_5 Controparte_3 circostanze di fatto poste a fondamento della stessa e, pertanto, la domanda deve essere accolta.
6. Domanda di pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili utilizzati dagli altri coeredi.
La convenuta ha chiesto accertarsi e dichiararsi quale sia la misura della Controparte_4
(integrale) indennità di occupazione relativa ai immobili rientranti in comunione e
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conseguentemente, determinare la misura (pari alla quota di un sesto) della indennità di occupazione che rispettivamente ciascuno dei coeredi debbano corrispondere in favore della stessa in dipendenza dell'utilizzo esclusivo degli immobili anzidetti. Controparte_4
Poiché le altre parti ed, in particolare, l'attore hanno contestato la Parte_1 determinazione dell'indennità effettuata da la causa deve essere rimessa sul Controparte_4 ruolo per l'espletamento della CT sul punto.
7. Spese
Alla pronuncia sulle spese si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n.
518 del 2020 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: dichiara inammissibile la domanda di divisione della comunione ereditaria;
condanna e al pagamento in favore di Controparte_5 CP_3 Controparte_4 della somma di € 854,00 oltre interessi dalla data della domanda;
rigetta la domanda proposta da;
Controparte_5 dispone rimettersi la causa sul ruolo per determinare l'indennità di occupazione degli immobili occupati da , , , e Controparte_5 CP_3 Parte_1 Parte_4
; Controparte_2 rinvia alla sentenza definitiva la decisione sulle spese del giudizio.
Civitavecchia 24 maggio 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
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