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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 4062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4062 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34935 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. CATTANEO DANIELE, domicilio eletto presso il suo CP_1 P.IVA_1 studio in Milano, viale Francesco Restelli n. 5;
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. GALLIA CRISTIANA, indirizzo di posta Controparte_2 P.IVA_2
elettronica certificata: ; Email_1
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 27 dicembre 2024 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 102.214,73, oltre interessi e spese di ingiunzione, a saldo delle proprie fatture n. 694 del 30 dicembre 2022, n. 13 del 31 gennaio 2023, n. 43 del 21 febbraio
2023, n. 61 del 28 febbraio 2023, n. 99 e n. 118 del 31 marzo 2023, n. 169 del 30 aprile 2023, emesse a titolo di corrispettivo del servizio di gestione e manutenzione tecnica di impianti, strutture e attrezzature dei punti vendita, depositi e sedi di GS S.p.A..
L'opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria del convenuto opposto rappresentando come la controversia tragga in effetti origine dal contratto di “manutenzione freddo alimentare” concluso dal convenuto opposto e da GS S.p.A. in data 1° gennaio 2021, contratto in seguito ceduto da GS S.p.A. all'attore opponente con negozio del 31 marzo 2022, opponente che nelle
1 more aveva ricevuto l'incarico da GS S.p.A. denominato “Global Manutenzione” (contratto del 29 marzo 2022).
L'opponente non ha contestato né che l'efficacia del contratto in essere con il convenuto opposto cessò al 31 dicembre 2022, né che i servizi furono in verità prestati, nell'accordo fra le parti, anche per il successivo I trimestre dell'anno 2023.
L'opponente ha allegato l'inadempimento del convenuto opposto: in data 11 maggio 2022 l'opposto intervenne a suo dire negligentemente presso l'ipermercato Carrefour di Burolo, la cui centrale frigorifera presentava una fuoriuscita di gas a partire dalle ore 16:50. Nelle parole dell'opponente, il convenuto opposto riparò apparentemente il guasto, concludendo l'intervento intorno alle ore 20, rassicurando l'opponente sulla risoluzione del problema e allontanandosi «inopinatamente» dall'ipermercato. L'opponente ha soggiunto che solo il giorno successivo 12 maggio 2022, alle ore 5 antimeridiane, i preposti di GS S.p.A. si avvidero del mancato funzionamento dell'impianto nonostante la riparazione del giorno precedente, sì che il convenuto opposto dovette procedere a un secondo, lungo e articolato intervento di riparazione, quando però, ormai, un'ingente quantità di merce surgelata si era già deteriorata ed era divenuta invendibile.
L'opponente ha dedotto che il proprio committente GS S.p.A. pretese il risarcimento del danno, tanto che l'opponente dovette pagargli € 64.802,65.
L'opponente ha soggiunto di avere incaricato il soggetto terzo di effettuare verifiche presso i punti vendita oggetto del contratto di “manutenzione freddo alimentare” e di avere così Parte_1 scoperto notevoli malfunzionamenti, omissioni, carenze manutentive, rotture e guasti, così come descritti nella perizia di parte di della società Chiari S.r.l., che ha individuato la Testimone_1 somma di € 430.166,00 quale valore dei necessari interventi rimediali.
Su tali basi parte opponente ha concluso, in citazione, perché il decreto ingiuntivo sia revocato, con condanna dell'opposto, in via riconvenzionale, al pagamento in favore dell'opponente della somma di € 494.968,65.
Parte opposta, tempestivamente costituitasi nel giudizio di opposizione, ha negato qualsiasi proprio inadempimento e ha concluso, in comparsa di risposta, perché il decreto ingiuntivo sia confermato e la domanda riconvenzionale sia respinta.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate entro il termine perentorio del 27 dicembre
2024, fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c., previo decorso dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
essa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 28 marzo 2025.
*
2. Sulla domanda riconvenzionale dell'attore opponente.
2 Si prenderanno le mosse dalle domande riconvenzionali dell'opponente, che sono del tutto infondate.
Quanto ai fatti occorsi nei giorni 11 e 12 maggio 2022 a Burolo, la doglianza di erronea esecuzione del primo intervento di riparazione e di inopinato “abbandono” dell'impianto da parte dei manutentori
è sconfessata dal contenuto dei documenti prodotti in giudizio proprio dall'opponente: la relazione di intervento prodotta come doc. 8 opponente e da lui offerta in giudizio quale descrizione del lungo e articolato intervento (pag. 5 citazione) esclude qualsiasi “abbandono” notturno dell'ipermercato. Ivi si legge anzi che l'impianto fu sempre presidiato e che gli addetti dovettero proseguire durante tutta la notte le operazioni di riparazione. Ciò tuttavia non evitò che il grave malfunzionamento del datato impianto causasse il deperimento della merce conservata nei frigoriferi.
Solo con la memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., l'opponente ha dedotto il carattere «probatoriamente irrilevante» del documento da lui stesso in precedenza prodotto, salvo tuttavia compiere un'analisi dell'intervento tecnico compiuto che si fonda, proprio, su quanto si evince dalla relazione d'intervento
(pag. 4 e s. della memoria). Di fatto, il contenuto di tale relazione d'intervento non è contestato specificamente in giudizio.
Diversamente rispetto a quanto ritenuto dall'opponente, allegare la lunghezza e la complessità dell'intervento tecnico del convenuto opposto non significa allegarne l'inadempimento o l'inesatto adempimento: non vi sono invero elementi da cui desumere che il guasto dell'impianto potesse essere riparato più efficacemente o in meno tempo rispetto a quello impiegato dal convenuto opposto. In altre parole, difetta l'allegazione specifica dell'inadempimento, di cui è onerata la parte che tale inadempimento eccepisce (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6618 del 16/03/2018).
Sempre con riguardo a quanto occorso nella note fra l'11 e il 12 maggio 2022, il convenuto opposto ha contestato di avere mai rassicurato l'opponente sul fatto che la merce potesse essere lasciata nei frigoriferi e non invece trasportata presso altri refrigeratori funzionanti. L'opponente ha chiesto di provare tale circostanza per testimoni: la prova è tuttavia palesemente inammissibile, posto che i capitoli all'uopo dedotti nemmeno menzionano le persone che, per l'opponente e per l'opposto, ricevettero ed espressero tali rassicurazioni. Si tratta dunque di capitoli di prova genericamente formulati, in violazione di quanto disposto dall'art. 244 c.p.c..
Nonostante vi sia prova del risarcimento in favore del committente GS S.p.A., l'opponente non può dunque gravare il subappaltatore di quanto pagato al committente GS S.p.A. per l'evento dell'11 e 12 maggio 2022.
Quanto agli ulteriori inadempimenti lamentati, il convenuto opposto ha documentato la regolare e puntuale compilazione telematica del libretto degli impianti, tanto da smentire completamente l'accusa di omessa tenuta del libretto, mossagli dal perito di parte . Testimone_1
Per il resto, è evidente come il convenuto opposto, semplice manutentore degli impianti, non può
3 essere gravato dei costi necessari per compiere interventi di manutenzione straordinaria che, anche se necessari od opportuni, non gli furono mai affidati. A ciò si aggiunga che l'attore opponente -che, lo si ricorda, non è il proprietario degli impianti, bensì l'appaltatore del servizio di “manutenzione globale”- non risulta avere subito alcun esborso al riguardo, sì che la relativa domanda è del tutto infondata.
La domanda riconvenzionale deve dunque essere integralmente respinta.
*
3. Sulla domanda avanzata in via monitoria.
Una volta esaminata e respinta la domanda riconvenzionale risarcitoria dell'opponente, nulla osta a che l'opposto si veda riconosciuto il corrispettivo dei servizi prestati.
Al riguardo, la generica contestazione sollevata dall'opponente con l'atto di citazione (pag. 8 e seguenti dell'atto), ha visto una puntuale replica del convenuto opposto, il quale, alle pagine 4 e seguenti della comparsa di risposta (punto 8) ha ricostruito oggetto e titolo di ciascuna delle fatture azionate.
A fronte di ciò, l'opponente ha dichiarato, nella prima memoria integrativa, di non contestare (più) che le attività siano effettivamente state prestate, limitando le proprie doglianze alla diligenza e perizia nell'adempimento.
Così limitato l'oggetto del contendere, respinta la domanda riconvenzionale avanzata proprio a cagione dell'inadempimento o inesatto adempimento, il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Ritenuto in conclusione che
L'opposizione e la domanda riconvenzionale devono essere rigettata l'una e respinta l'altra; per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei
D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia (che si desume dal valore della domanda riconvenzionale respinta) e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 5 ottobre 2023, da nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo CP_1 Controparte_2
n. 13644/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 28 agosto 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) respinge la domanda riconvenzionale dell'attore opponente;
3) conferma il decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
4 4) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto, che si liquidano in € 19.046,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 19 maggio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. CATTANEO DANIELE, domicilio eletto presso il suo CP_1 P.IVA_1 studio in Milano, viale Francesco Restelli n. 5;
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. GALLIA CRISTIANA, indirizzo di posta Controparte_2 P.IVA_2
elettronica certificata: ; Email_1
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 27 dicembre 2024 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 102.214,73, oltre interessi e spese di ingiunzione, a saldo delle proprie fatture n. 694 del 30 dicembre 2022, n. 13 del 31 gennaio 2023, n. 43 del 21 febbraio
2023, n. 61 del 28 febbraio 2023, n. 99 e n. 118 del 31 marzo 2023, n. 169 del 30 aprile 2023, emesse a titolo di corrispettivo del servizio di gestione e manutenzione tecnica di impianti, strutture e attrezzature dei punti vendita, depositi e sedi di GS S.p.A..
L'opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria del convenuto opposto rappresentando come la controversia tragga in effetti origine dal contratto di “manutenzione freddo alimentare” concluso dal convenuto opposto e da GS S.p.A. in data 1° gennaio 2021, contratto in seguito ceduto da GS S.p.A. all'attore opponente con negozio del 31 marzo 2022, opponente che nelle
1 more aveva ricevuto l'incarico da GS S.p.A. denominato “Global Manutenzione” (contratto del 29 marzo 2022).
L'opponente non ha contestato né che l'efficacia del contratto in essere con il convenuto opposto cessò al 31 dicembre 2022, né che i servizi furono in verità prestati, nell'accordo fra le parti, anche per il successivo I trimestre dell'anno 2023.
L'opponente ha allegato l'inadempimento del convenuto opposto: in data 11 maggio 2022 l'opposto intervenne a suo dire negligentemente presso l'ipermercato Carrefour di Burolo, la cui centrale frigorifera presentava una fuoriuscita di gas a partire dalle ore 16:50. Nelle parole dell'opponente, il convenuto opposto riparò apparentemente il guasto, concludendo l'intervento intorno alle ore 20, rassicurando l'opponente sulla risoluzione del problema e allontanandosi «inopinatamente» dall'ipermercato. L'opponente ha soggiunto che solo il giorno successivo 12 maggio 2022, alle ore 5 antimeridiane, i preposti di GS S.p.A. si avvidero del mancato funzionamento dell'impianto nonostante la riparazione del giorno precedente, sì che il convenuto opposto dovette procedere a un secondo, lungo e articolato intervento di riparazione, quando però, ormai, un'ingente quantità di merce surgelata si era già deteriorata ed era divenuta invendibile.
L'opponente ha dedotto che il proprio committente GS S.p.A. pretese il risarcimento del danno, tanto che l'opponente dovette pagargli € 64.802,65.
L'opponente ha soggiunto di avere incaricato il soggetto terzo di effettuare verifiche presso i punti vendita oggetto del contratto di “manutenzione freddo alimentare” e di avere così Parte_1 scoperto notevoli malfunzionamenti, omissioni, carenze manutentive, rotture e guasti, così come descritti nella perizia di parte di della società Chiari S.r.l., che ha individuato la Testimone_1 somma di € 430.166,00 quale valore dei necessari interventi rimediali.
Su tali basi parte opponente ha concluso, in citazione, perché il decreto ingiuntivo sia revocato, con condanna dell'opposto, in via riconvenzionale, al pagamento in favore dell'opponente della somma di € 494.968,65.
Parte opposta, tempestivamente costituitasi nel giudizio di opposizione, ha negato qualsiasi proprio inadempimento e ha concluso, in comparsa di risposta, perché il decreto ingiuntivo sia confermato e la domanda riconvenzionale sia respinta.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate entro il termine perentorio del 27 dicembre
2024, fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c., previo decorso dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
essa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 28 marzo 2025.
*
2. Sulla domanda riconvenzionale dell'attore opponente.
2 Si prenderanno le mosse dalle domande riconvenzionali dell'opponente, che sono del tutto infondate.
Quanto ai fatti occorsi nei giorni 11 e 12 maggio 2022 a Burolo, la doglianza di erronea esecuzione del primo intervento di riparazione e di inopinato “abbandono” dell'impianto da parte dei manutentori
è sconfessata dal contenuto dei documenti prodotti in giudizio proprio dall'opponente: la relazione di intervento prodotta come doc. 8 opponente e da lui offerta in giudizio quale descrizione del lungo e articolato intervento (pag. 5 citazione) esclude qualsiasi “abbandono” notturno dell'ipermercato. Ivi si legge anzi che l'impianto fu sempre presidiato e che gli addetti dovettero proseguire durante tutta la notte le operazioni di riparazione. Ciò tuttavia non evitò che il grave malfunzionamento del datato impianto causasse il deperimento della merce conservata nei frigoriferi.
Solo con la memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., l'opponente ha dedotto il carattere «probatoriamente irrilevante» del documento da lui stesso in precedenza prodotto, salvo tuttavia compiere un'analisi dell'intervento tecnico compiuto che si fonda, proprio, su quanto si evince dalla relazione d'intervento
(pag. 4 e s. della memoria). Di fatto, il contenuto di tale relazione d'intervento non è contestato specificamente in giudizio.
Diversamente rispetto a quanto ritenuto dall'opponente, allegare la lunghezza e la complessità dell'intervento tecnico del convenuto opposto non significa allegarne l'inadempimento o l'inesatto adempimento: non vi sono invero elementi da cui desumere che il guasto dell'impianto potesse essere riparato più efficacemente o in meno tempo rispetto a quello impiegato dal convenuto opposto. In altre parole, difetta l'allegazione specifica dell'inadempimento, di cui è onerata la parte che tale inadempimento eccepisce (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6618 del 16/03/2018).
Sempre con riguardo a quanto occorso nella note fra l'11 e il 12 maggio 2022, il convenuto opposto ha contestato di avere mai rassicurato l'opponente sul fatto che la merce potesse essere lasciata nei frigoriferi e non invece trasportata presso altri refrigeratori funzionanti. L'opponente ha chiesto di provare tale circostanza per testimoni: la prova è tuttavia palesemente inammissibile, posto che i capitoli all'uopo dedotti nemmeno menzionano le persone che, per l'opponente e per l'opposto, ricevettero ed espressero tali rassicurazioni. Si tratta dunque di capitoli di prova genericamente formulati, in violazione di quanto disposto dall'art. 244 c.p.c..
Nonostante vi sia prova del risarcimento in favore del committente GS S.p.A., l'opponente non può dunque gravare il subappaltatore di quanto pagato al committente GS S.p.A. per l'evento dell'11 e 12 maggio 2022.
Quanto agli ulteriori inadempimenti lamentati, il convenuto opposto ha documentato la regolare e puntuale compilazione telematica del libretto degli impianti, tanto da smentire completamente l'accusa di omessa tenuta del libretto, mossagli dal perito di parte . Testimone_1
Per il resto, è evidente come il convenuto opposto, semplice manutentore degli impianti, non può
3 essere gravato dei costi necessari per compiere interventi di manutenzione straordinaria che, anche se necessari od opportuni, non gli furono mai affidati. A ciò si aggiunga che l'attore opponente -che, lo si ricorda, non è il proprietario degli impianti, bensì l'appaltatore del servizio di “manutenzione globale”- non risulta avere subito alcun esborso al riguardo, sì che la relativa domanda è del tutto infondata.
La domanda riconvenzionale deve dunque essere integralmente respinta.
*
3. Sulla domanda avanzata in via monitoria.
Una volta esaminata e respinta la domanda riconvenzionale risarcitoria dell'opponente, nulla osta a che l'opposto si veda riconosciuto il corrispettivo dei servizi prestati.
Al riguardo, la generica contestazione sollevata dall'opponente con l'atto di citazione (pag. 8 e seguenti dell'atto), ha visto una puntuale replica del convenuto opposto, il quale, alle pagine 4 e seguenti della comparsa di risposta (punto 8) ha ricostruito oggetto e titolo di ciascuna delle fatture azionate.
A fronte di ciò, l'opponente ha dichiarato, nella prima memoria integrativa, di non contestare (più) che le attività siano effettivamente state prestate, limitando le proprie doglianze alla diligenza e perizia nell'adempimento.
Così limitato l'oggetto del contendere, respinta la domanda riconvenzionale avanzata proprio a cagione dell'inadempimento o inesatto adempimento, il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Ritenuto in conclusione che
L'opposizione e la domanda riconvenzionale devono essere rigettata l'una e respinta l'altra; per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei
D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia (che si desume dal valore della domanda riconvenzionale respinta) e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 5 ottobre 2023, da nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo CP_1 Controparte_2
n. 13644/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 28 agosto 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) respinge la domanda riconvenzionale dell'attore opponente;
3) conferma il decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
4 4) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto, che si liquidano in € 19.046,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 19 maggio 2025.
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