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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/11/2025, n. 3278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3278 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da
(c.f. ), difeso dall'avv. Matteo Di Pumpo e Parte_1 C.F._1
dall'avv. Andreea Ioana Rus, domiciliato in Roma presso lo studio del primo difensore
(appellante) nei confronti di
con sede in Milano (c.f. e p. iva n. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Giovanni Ferrini e domiciliata in Verona presso lo studio del difensore
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
1
per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria così giudicare: previa riforma dell'impugnata sentenza n. 607/2024 del 10/03/2024, pubblicata
l'11/03/2024 dal Tribunale di Treviso, in persona del Giudice dott.ssa Laura
Ceccon, resa a definizione del giudizio rubricato al R.G. 2032/2021, per i motivi esposti in narrativa, accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione o istanza e previa ogni più opportuna pronuncia,
1. accertare e dichiarare la nullità delle operazioni di compravendita dei titoli azionari MPS oggetto di causa per l'inesistenza dei relativi ordini di acquisto e di vendita e la violazione da parte di dell'art. 1352 e 1418, comma 1, Controparte_1
c.c. e delle norme del Codice del Consumo specificate in atti, e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 Parte_1
€448.576,89, o, comunque, in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa anche a seguito di una CTU, oltre a rivalutazione
e interessi;
2. accertare e dichiarare la violazione da parte di degli Controparte_1
obblighi previsti dal Regolamento Consob n. 16190/07 (artt. 27, 28, 31, 32, 34, 37,
39, 40, 41, 42 e 53), nonché l'art. 21del T.U.F. e/o degli obblighi di diligenza e correttezza previsti dagli artt. 1176, 1175 c.c., e, per l'effetto, condannare CP_2
pagamento in favore del Sig. di € 448.576,89, o, comunque,
[...] Parte_1
in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa anche a seguito di una CTU, oltre a rivalutazione e interessi;
3. rigettare la domanda di accertamento della responsabilità ex art. 1227 co. 1 e 2 cod. civ. formulata da in quanto priva di fondamento giuridico e, CP_1
comunque, non provata per tutti i motivi esposti nel presente atto.
In ogni caso:
2 condannare pagamento di spese, diritti e onorari del Controparte_2
giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
In via istruttoria:
ammettere le istanze istruttorie così come formulate nella memoria ex art.
183 co. VI n. 2 cod. proc.civ..” (note di trattazione scritta udienza del 20/07/2023).
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di lite del presente grado di giudizio nonché del giudizio di primo grado.
per l'appellata:
Rigettata ogni diversa domanda, eccezione e conclusione, in accoglimento delle deduzioni sopra svolte:
- Confermarsi la sentenza impugnata e respingersi l'appello proposto dall'appellante sig. e comunque rigettarsi perché infondate in fatto Parte_1
ed in diritto, tutte le domande, richieste e pretese formulate, con rifusione delle spese di lite;
- in via subordinata e per mero scrupolo, per la non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attrici, accertarsi ai sensi dell'art.
1227 c.c. 2° co., la buona fede di e la responsabilità esclusiva Controparte_1
dell'attore nella causazione dei danni a seguito dell'attività descritta in citazione e, subordinatamente, la responsabilità concorsuale del medesimo ai sensi del primo comma art. 1227 c.c.
In via subordinata istruttoria:
Per quanto il quadro delineato in fatto e dai contratti intervenuti, nonché dalla disciplina normativa applicabile alle operazioni di investimento de quibus, sia a nostro avviso sufficiente, per scrupolo difensivo si formulano le seguenti istanze subordinata di prova [omissis].
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24 marzo 2021, conveniva Parte_1
davanti il Tribunale di Treviso, affinché, previo accertamento della Controparte_1
nullità di ordini di acquisto di azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., la convenuta fosse condannata al pagamento di Euro 448.576,89.
L'attore narrava che, tra il mese di settembre del 2014 e il mese di dicembre del
2016, aveva “eseguito sul conto corrente n. 15673579, collegato al Controparte_1
deposito titoli n. 4076/40319078, intestato al Sig. diverse Parte_1
operazioni di compravendita di titoli azionari (Isin: IT0004984842, IT0005092165
e IT0005218752) emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”, in conseguenza delle quali egli aveva subito una perdita complessiva di Euro
448.576,89.
L'attore affermava che la banca non gli avesse fornito informazioni in merito ai rischi insiti nelle azioni e in merito al rischio dell'emittente, violando l'art. 21 del t.u.f. e gli artt. 27, 28, 31 e 34 del reg. Consob n. 16190/2007.
Si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione della pretesa Controparte_1
esercitata dall'attore e comunque chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata.
La convenuta sosteneva che era un imprenditore ed anche Parte_1
amministratore e socio di Losib s.r.l., società che prestava servizi di consulenza gestionale;
aveva proceduto agli acquisti e alle vendite delle azioni in autonomia, utilizzando il canale telematico (fin dal 2005 egli utilizzava il servizio “Banca
Multicanale” per acquistare e vendere azioni).
Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 607/2024, depositata l'11 marzo 2024, rigettava la domanda dell'attore, condannandolo a rifondere alla convenuta le spese processuali.
Il giudice rilevava che l'attore aveva “operato in piena e totale autonomia, attraverso la modalità 'Banca Multicanale'”. La convenuta aveva prodotto in causa il contratto di adesione al servizio di “Banca Multicanale”, sottoscritto da Pt_1
[. il 16 febbraio 2005. Con la memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, c.p.c., l'attore Pt_2
non aveva contestato di avere personalmente impartito gli ordini attraverso la modalità “Banca Multicanale”, limitandosi a sostenere che l'avere aderito a tale modalità non comportava necessariamente che essa costituisse l'unica attraverso la quale impartire gli ordini. Quindi, il giudice osservava che “la banca convenuta non si è limitata alla produzione di tale documento, ma ha indicato che gli ordini di acquisto impartiti con modalità 'Banca Multicanale' erano identificati dal codice
'14461781/..', che compare nelle operazioni riportate nel doc. 6 di parte convenuta
(anni 2002/2005) e, identico, in quelle elencate nel doc. 7, comprendenti anche quelle relative all'acquisto e vendita dei titoli MPS”, aggiungendo che “tali specifiche circostanze non hanno formato oggetto di contestazione e ciò consente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., di ritenere provato che anche gli ordini di cui si discute siano stati effettivamente impartiti dal cliente, in modo del tutto autonomo, utilizzando il servizio 'Banca Multicanale'”.
L'attore – secondo il Tribunale – aveva poi mutato, inammissibilmente, prospettazione, sostenendo la radicale inesistenza degli ordini.
Compiuta tale premessa, il giudice riteneva che la domanda di nullità fosse infondata, in quanto le operazioni di acquisto erano state disposte direttamente dal cliente mediante il servizio di “Banca Multicanale”. La fattispecie era riconducibile alla prestazione, da parte della banca, del servizio di mera esecuzione, c.d. execution only, per il quale ricorrevano le condizioni previste dall'art. 43 del reg. Consob n.
16190/07 (“Mera esecuzione o ricezione di ordini”). L'intermediario era pertanto esentato dall'osservanza dei doveri generali di protezione e degli obblighi informativi relativi all'adeguatezza e all'appropriatezza delle operazioni di cui agli articoli 39 a 42 del predetto regolamento.
Il Tribunale riteneva, inoltre, che gli acquisti azionari fossero appropriati, tenuto conto della profilazione del cliente, ossia delle risposte da lui fornite sia nel maggio
2011, sia nel novembre 2015. Quanto infine all'adeguatezza, già nel dicembre 2014
5 la banca gli aveva segnalato il rischio di mercato associato al suo portafoglio
(segnalazione ripetuta nel 2015).
Con atto di citazione notificato il 15 aprile 2024, appellava la Parte_1
sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso, formulando i seguenti motivi d'impugnazione: 1) il giudice aveva errato nel ritenere inammissibile la modificazione della domanda compiuta con la prima memoria ex art. 183, 6° co.,
c.p.c.: affermando che gli ordini di acquisto delle azioni erano inesistenti, l'attore non aveva proposto una domanda nuova;
2) il giudice era incorso in violazione dell'art. 23 t.u.f.: il modulo “Adesione al servizio di banca multicanale” del 16 febbraio 2005 era invalido, poiché violava l'art. 36 reg. Consob n. 16190/07 (era assente l'indicazione dell'indirizzo mail;
la banca non aveva inviato una conferma scritta di avvenuta esecuzione;
la banca non aveva valutato l'appropriatezza del canale informatico quale strumento per inoltrare gli ordini), mentre il contratto quadro 31 maggio 2011 non era sufficiente a regolare le operazioni di investimento;
3) il giudice aveva violato l'art. 21 t.u.f. e il reg. Consob n. 16190/2007, poiché la banca non aveva adempiuto gli obblighi informativi in merito al rischio di perdita totale dell'investimento e al “rischio emittente”; 4) contrariamente a quanto sostenuto dal giudice, la banca prestava a un servizio di consulenza e pertanto Pt_1
avrebbe dovuto valutare l'appropriatezza dell'investimento.
L'appellante chiedeva che fosse dichiarata la nullità delle operazioni di investimento per inesistenza degli ordini di acquisto e di vendita, nonché accertata la violazione, da parte della banca, degli obblighi previsti dal reg. Consob n. 16190/07 e dall'art. 21 t.u.f., condannando controparte alla restituzione di Euro 448.576,89.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello perché Controparte_1
infondato.
L'appellata ribadiva che decideva autonomamente l'acquisto e la vendita delle Pt_1
azioni, che compiva telematicamente tramite “Banca Multicanale”, sebbene la banca gli segnalasse la non adeguatezza del portafoglio (una valutazione di adeguatezza preventiva delle operazioni era esclusa dalla modalità c.d. execution only); ai sensi
6 dell'art. 32 del contratto di adesione al servizio “Banca Multicanale”, il servizio di consulenza era escluso per gli ordini impartiti attraverso il canale telematico.
Con ordinanza 6 settembre 2024 erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 13 novembre 2025, sostituita da trattazione scritta.
1. Con il primo motivo d'impugnazione si duole che il Tribunale Parte_1
abbia giudicato inammissibile la modifica della domanda compiuta con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.
Il Collegio ritiene che la modificazione, che si sostanziava nella deduzione d'inesistenza di ordini telematici di acquisto, fosse ammissibile, poiché la domanda di nullità degli acquisti rimaneva immutata.
Nondimeno, come rilevato dal Tribunale, tale modifica si scontra con l'ammissione, contenuta nell'atto introduttivo del processo, per cui egli, operando nella compravendita di azioni del Banco Monte dei Paschi di Siena s.p.a., aveva maturato una cospicua minusvalenza (si leggeva a pag. 1 dell'atto di citazione 24 marzo 2021 che “l'odierno attore, a causa dell'operatività in titoli azionari MPS, ha subito perdite per un ammontare pari a complessivi € 448.576,89 (doc. 2); Per tale ragione, il Sig. conferiva l'incarico alla società di financial Parte_1
engineering Martingale Risk Italia S.r.l. (di seguito, per brevità, anche la
“Martingale”) di analizzare la documentazione contrattuale e contabile relativa alle operazioni di compravendita di titoli azionari MPS, eseguite da sul CP_1
c/c n. 15673579 per un ammontare pari a complessivi € 448.576,89”).
Anche nell'atto di appello, ammette di avere inoltrato gli ordini, sebbene vi Pt_1
aggiunga che ciò avvenne su consiglio del consulente della banca, circostanza quest'ultima che – come si dirà in seguito – non trova conferma (“Alla luce della documentazione in atti è dunque evidente che il sig. non ha impartito gli Pt_1
ordini in autonomia, bensì con l'ausilio di un consulente dedicato essendo stato attivato tra le parti il servizio di consulenza”: pag. 28 dell'atto di citazione in appello).
7 Del resto, se l'operatività non fosse stata a lui riconducibile, non aveva Pt_1
necessità di conferire alcun incarico a soggetti terzi per esaminare la documentazione.
È poi dimostrato che operava in autonomia, servendosi del servizio telematico. Pt_1
Gli ordini erano quindi esistenti e da lui provenienti.
L'attore, pur modificando le proprie prospettazioni difensive, non ha mai sostenuto, perlomeno con un minimo di chiarezza, che la decisione di acquistare e vendere le azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena fosse stata assunta da Al CP_1
contrario, come sopra detto, egli ha implicitamente ammesso che l'operatività era a lui riconducibile. Neppure ha sostenuto di avere inoltrato gli ordini per telefono o di essersi recato fisicamente in banca.
L'operatività è significativa di un'attività d'investimento che conduceva per Pt_1
conto proprio: dal settembre 2014 al dicembre 2016 sono stati compiuti plurimi acquisti e vendite di azioni della suddetta banca, realizzando plusvalenze e minusvalenze (all'esito le minusvalenze superarono le plusvalenze).
Le operazioni erano regolate sul conto corrente dell'attore n. 15673579 (i titoli erano caricati e scaricati dal dossier n. 4076/40319078), e mai ebbe a Pt_1
lamentarsi con che acquisti o vendite, eseguite dall'intermediario, Controparte_1
non conseguissero a sue disposizioni.
Lo stesso attore ha esibito in giudizio gli “avvisi di conferma di operazioni in titoli”, che attestano date e orari di esecuzione degli ordini.
Anche la lettera di reclamo del 18 novembre 2019, con la quale tentò di Pt_1
riversare sulla banca il risultato negativo della sua assidua attività di acquisto e vendita di azioni, riconosceva implicitamente che gli ordini provenivano dal cliente, imputando alla banca di avervi dato esecuzione senza informarlo della rischiosità, dell'adeguatezza e appropriatezza.
In definitiva, , pur deducendo l'assenza di ordini, non ha mai allegato Parte_1
che acquisti e vendite delle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. fossero ascrivibili ad (allegazione che sarebbe stata inverosimile in ragione di CP_1
8 quanto sopra osservato), mentre è dimostrato che egli compiva gli investimenti in autonomia servendosi del servizio telematico della banca.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante denuncia violazione dell'art. 23
t.u.f.
Il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'invalidità del “modulo” di “Adesione al servizio di banca multicanale”, sottoscritto il 16 febbraio 2005.
Il motivo non merita condivisione.
Il “modulo”, sottoscritto presso l'agenzia di Valdobbiadene della banca il 16 febbraio 2005, era un vero e proprio contratto, che soddisfaceva i requisiti dell'art. 23 t.u.f. Esso contemplava la possibilità che gli ordini fossero inoltrati tramite internet, accedendo al sito web della banca (il 24 gennaio 2008, richiese alla Pt_1
banca l'ampliamento dei limiti di operatività del servizio telematico: doc. 15 fasc. convenuta).
La banca s'impegnava ad inserire immediatamente gli ordini nei sistemi informatici, affinché fossero inoltrati al negoziatore (v. sezione prima, paragrafo 1 della
“Strategia di trasmissione ed esecuzione ordini”).
La diversa numerazione del dossier titoli, evidentemente mutata nel tempo, non è causa di nullità del contratto suddetto, che regolava l'utilizzo dell'operatività telematica. Dove le azioni acquistate fossero depositate è circostanza priva di rilievo: il contratto di servizi di custodia aveva un oggetto diverso dal contratto che disciplinava gli investimenti finanziari.
Lo stesso deve dirsi per la mancanza d'indicazione dell'indirizzo mail, non prevista a pena di nullità del contratto, tantomeno nel 2005 allorché venne concluso.
Peraltro, il contratto del 16 febbraio 2005, all'art. 21, prevedeva che la banca avrebbe utilizzato l'utilizzo comunicato dal cliente.
Neppure può sostenersi una sopravvenuta invalidità del contratto a seguito dell'adozione del reg. Consob n. 16190/07, il cui art. 36, 1° co., lett. b, punto i), richiede una valutazione di appropriatezza dell'utilizzo del canale online.
9 Non spiega l'appellante perché lo strumento telematico sarebbe stato per lui inappropriato, considerato quanto evidenziato dalla convenuta, ossia la professione di e i ruoli gestori in plurime società, nonché il fatto che, allorché acquistò le Pt_1
azioni in questione, egli già utilizzava da una decina d'anni tale strumento.
Non vi è perciò stata violazione, nella decisione assunta dal Tribunale, dell'art. 23
t.u.f.: vi era un contratto che validamente regolava gli investimenti finanziari e i servizi dell'intermediario.
3. Con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante afferma che Controparte_1
abbia violato gli artt. 21 t.u.f. e gli artt. 27, 28, 31 e 34 del reg. Consob n.
16190/2007.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Il Tribunale di Treviso ha esattamente osservato che, ai sensi dell'art. 43 del reg.
Consob n. 16190/2007, “gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II
[..]”.
L'appellante sostiene che il regime “della mera esecuzione o ricezione di ordini” è legittimo solo se rispetta le condizioni espresse dall'art. 43 reg. Consob n.
16190/2017, che nella specie non ricorrerebbero.
L'argomento difensivo non tiene conto che il contratto del 2005 impegnava la banca a dare immediata esecuzione agli ordini telematici, il che significa che il servizio di mera esecuzione non solo era richiesto dal cliente, mediante la sottoscrizione del predetto contratto, ma anche che la banca non avrebbe potuto valutare l'adeguatezza delle operazioni.
Vi è dunque prova, in ragione del contratto concluso dalle parti e della modalità telematica con cui gli ordini erano inviati (v. sopra sub 1), che era prestato, su iniziativa del cliente, un servizio di mera esecuzione.
Il contratto informava il cliente che l'adeguatezza non sarebbe stata valutata, mentre l'appropriatezza sarebbe stata comunque considerata dalla banca (con previsione
10 negoziale più favorevole di quanto richiesto dall'art. 43 del reg. Consob). Non si rendeva perciò necessario un ulteriore atto integrativo che ribadisse tali informazioni.
È senz'altro da escludere il conflitto d'interessi, quale causa di nullità delle operazioni, poiché non risulta che avesse una partecipazione in Controparte_1
Banca Monte dei Paschi di Siena, mentre non sostanzia il conflitto d'interessi l'asserzione, peraltro indimostrata, che avesse una partecipazione in Controparte_1
EuroTLX Sim s.p.a. (neppure risulta da alcun documento prodotto in causa che gli acquisti e le vendite di azioni avvenissero tramite la predetta Sim).
Ricorrevano tutte le condizioni per l'applicazione del cit. art. 43 (il quale richiede che: a) i suddetti servizi siano connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi;
b) il servizio sia prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;
c) il cliente o potenziale cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;
d) l'intermediario rispetti gli obblighi in materia di conflitti di interesse).
Infatti, con chiarito dal Tribunale, “Nel caso in esame, certamente è soddisfatta la condizione di cui al punto a), attesa la natura dei titoli di cui si discute ed il mercato in cui è avvenuta la loro negoziazione, essendo le azioni MPS azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.
È soddisfatta altresì la condizione sub b), in quanto gli ordini di acquisto/vendita sono stati impartiti in autonomia dal cliente attraverso il servizio “Banca
Multicanale”.
11 Quanto alla condizione di cui al punto c), vale il richiamo agli artt. 17 e 32 del contratto in data 31.05.11 sopra riportate (anzi, come si dirà infra, nell'escludere per gli ordini impartiti con modalità “Banca Multicanale i soli servizio di consulenza – valutazione di adeguatezza, la concreta disciplina contrattuale risulta più garantista di quella prevista dal citato Regolamento Consob).
Quanto al punto d), l'attore – dopo aver richiamato le fonti normative in materia
(pagg. 49 e 50 atto di citazione), giunge ad affermare che abbia Controparte_1
operato in una condizione di conflitto di interessi, perché “ciascun ordine per
l'acquisto dei titoli in commento sarebbe stato trasmesso dalla Banca ad un intermediario negoziatore appartenente al (UniCredit Bank AG, CP_3 CP_1
con sede a Monaco) ed, altresì, sarebbe stato eseguito su un sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla EuroTLX SIM S.p.A., società della quale CP_1
deteneva una rilevante partecipazione”.
Avrebbe quindi “violato i principi di cui all'art. 21 comma 1-bis T.U.F., all'art. 29, comma 1, lett. i), Regolamento Consob n. 16190/07, e agli artt. 23-24 del
Provvedimento del 29 ottobre 2007”.
Tale prospettazione non è condivisibile.
In primo luogo, essa è contestata dalla convenuta e non è stata provata.
Inoltre, stante la genericità della sua formulazione, non è chiaro come l'eventuale ricorso, per la negoziazione dei titoli, ad un soggetto partecipato da o CP_1
appartenente allo stesso gruppo societario possa configurare una condizione di conflitto rispetto alla garanzia da assicurare agli interessi del cliente.
Infine, in relazione alla prescrizione dell'art. 29, comma 1, lett. i) del Regolamento
Consob 16190/07, l'art. 13, secondo comma, ultima parte del contratto 31.05.11 contiene l'espressa autorizzazione da parte del cliente, alla banca, 'a trasmettere gli ordini ad intermediari appartenenti allo stesso Gruppo della medesima'”.
Anche la condizione di cui al precedente punto d) può ritenersi pertanto soddisfatta.
12 Ciò esclude, secondo la previsione dell'art. 43 del Regolamento Consob 16190/07, che fosse - in relazione alle operazioni di cui si discute - tenuta Controparte_1
all'osservanza degli obblighi di protezione di cui agli articoli da 39 a 42.
Come sopra rilevato, anzi, la disciplina contrattuale era maggiormente garantista, prevedendo l'obbligo di segnalazione di operazioni inappropriate.
Nel caso in esame, la banca aveva posto in essere l'operazione di “profilazione” del cliente di cui all'art. 39 del Regolamento Consob sopra citato, sia al momento della sottoscrizione del contratto 31.05.11 (doc. 18 parte convenuta), sia nel novembre 2015 (docc. 7 e 8 attorei).
Sulla scorta delle risposte fornite da , era stato delineato un suo Parte_1
profilo finanziario classificato come “DINAMICO”.
Esso risultava coerente con le informazioni in possesso della Banca, che ha documentato (doc. 10) come il fosse un soggetto cui facevano capo plurime Pt_1
attività imprenditoriali, socio e Amministratore Unico della Losib S.r.l., con attività connesse in altre società - una delle quali partecipata - nelle quali parimenti il Pt_1
ricopriva la qualifica di Amministratore Unico.
Egli inoltre era soggetto ben noto alla banca, in quanto almeno dal 2002 ne era cliente e risultava avere maturato una consistete pregressa esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari.
Egli era infatti titolare di rapporti di investimento, peraltro esclusivamente in titoli azionari e bancari, come emerge dai docc. docc. 6 e 7 parte convenuta, dossier titoli ove (ancora prima delle operazioni contestate), erano presenti esclusivamente azioni Sidm, , Capitalia, Rinascente, Intesa Sanpaolo, Banco Per_1 Per_2
Popolare, CP_1
Si trattava, dunque, di un investitore con un profilo dinamico, che, peraltro, volendo operare in tempo reale e senza l'ausilio di terzi, aveva optato, sin dal 2005 (doc. 5 parte convenuta) per l'utilizzo dei servizi di trading online per effettuare in piena autonomia le operazioni di investimento (la maggior parte delle quali, identificate
13 mediante il codice “14461781/..”, venne appunto disposta in autonomia, con tale modalità, utilizzata già da tempo risalente”.
L'appellante omette di precisare perché gli acquisti azionari sarebbero stati inappropriati rispetto al livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi dell'investimento in azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a. Egli fa discendere l'inappropriatezza dal solo fatto che gli investimenti sono stati liquidati - peraltro sempre in autonomia da - realizzando minusvalenze. Pt_1
Ciò non è tuttavia sufficiente per giungere alla conclusione che la compravendita dei titoli azionari fosse inappropriata, considerate le dichiarazioni da lui rese alla banca nel 2011, ripetute ancora nel novembre 2015 (egli dichiarò alla banca di accettare un rischio di perdita elevato e un'elevata oscillazione del valore del capitale investito), gli obiettivi di lungo termine e le asserite conoscenze finanziarie e attenzioni sull'andamento dei mercati (v. doc. 18 fasc. primo grado convenuta). Sulla base di tali dichiarazioni, la profilatura della banca indicava che gli investimenti in azioni erano appropriati rispetto alle risposte fornite: conclusione alla quale - come si è visto - già era pervenuto il Tribunale di Treviso, senza che l'appellante abbia, sul punto, formulato un motivo specifico d'impugnazione (essendosi limitato a sostenere che la profilatura del 2011 non poteva giudicarsi aggiornata con riferimento a parte degli acquisti, ossia quelli compiuti tra il settembre 2014 e il novembre 2015, omettendo tuttavia di considerare che la persistente attualità delle informazioni fornite dal cliente nel 2011 si ricava dal fatto che esse furono da lui ribadite nel novembre 2015).
4. Con l'ultimo motivo d'impugnazione, afferma che gli Parte_1 CP_1
forniva raccomandazioni personalizzate nell'ambito di un servizio di consulenza, trovando perciò applicazione gli artt. 39 e 40 reg. Consob n. 16190/2007.
Il motivo è infondato.
Non vi è dimostrazione di alcuna raccomandazione personalizzata proveniente dalla banca. Tanto meno è stata offerta la prova che fosse stata a Controparte_1
14 consigliare l'acquisto o la vendita delle azioni Monte dei Paschi di Siena s.p.a., che negoziava in autonomia. Pt_1
Il fatto che avesse un referente in banca cui rivolgersi, indicato nella persona Pt_1
del dott. , non significa che abbia ricevuto la prestazione di servizi di Persona_3
consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio (la consulenza, contemplata nel contratto di custodia e amministrazione dei titoli, sottoscritto il 31 maggio 2011, aveva carattere facoltativo e presupponeva un'iniziativa del cliente o della banca).
In ogni caso, l'art. 32 del contratto del 16 febbraio 2005 espressamente prevedeva l'esclusione della consulenza per gli ordini direttamente inoltrati dal cliente per mezzo della “Banca Multicanale”, ossia telematicamente.
Superfluo è perciò aggiungere che difetta la prova (ma ancora prima l'allegazione) che nel determinarsi all'acquisto e alla vendita delle azioni di Banca Monte Pt_1
dei Paschi di Siena tramite il canale telematico, abbia richiesto consulenza al predetto Per_3
Infine, l'appellante nulla replica al rilievo, compiuto dal Tribunale, per il quale comunicò al cliente che il suo portafoglio non fosse in linea con la CP_1
propensione al rischio. Per quanto l'appellata non fosse tenuta in base all'art. 43 reg.
Consob a informare dell'inadeguatezza degli ordini inseriti nel sistema (v. Pt_1
punto che precede), la banca informò egualmente il cliente che il portafoglio era eccessivamente rischioso (il Tribunale ha affermato: “risulta documentalmente che già nel dicembre 2014 la banca avesse segnalato al cliente che il rischio di mercato
(kilovar5) associato al Suo non fosse in linea con la sua propensione al Parte_3
rischio, con invito a recarsi presso la filiale di riferimento per valutare eventuali iniziative da assumere per riportare lo stesso ad adeguatezza, comunicazione reiterata nel dicembre 2015 e nel giugno 2017 (doc. 16 parte convenuta”).
Occorre in proposito evidenziare che, dopo il dicembre 2014, pur essendo stato avvisato, continuò ad acquistare azioni (nel maggio 2015 ne acquistò ben Pt_1
99.600 per il controvalore di Euro 116.532,00), quindi ne vendette una parte, per
15 riprendere gli acquisti alla fine del 2015 (il 9 dicembre 2015 acquistò quasi 200.000 azioni).
In definitiva, l'appellante non può che imputare a se stesso l'esito negativo degli investimenti.
5. Si rileva, infine, che l'unica richiesta istruttoria, contenuta nelle conclusioni rassegnate dall'appellante, che rimandano alla memoria depositata il 28 ottobre
2021, ha ad oggetto una consulenza tecnica volta ad accertare l'assolvimento da parte di “degli obblighi informativi posti a proprio carico dalla normativa CP_1
vigente sia anteriormente all'esecuzione dei relativi ordini di acquisto oggetto del presente giudizio che nel corso del rapporto di investimento”.
La richiesta non può essere accolta per la ragione che, avendo provveduto in Pt_1
autonomia al compimento delle operazioni di acquisto e vendita delle azioni di
Banca Monte dei Paschi di Siena, nessuna informazione poteva essere fornita da prima dell'esecuzione degli ordini. CP_1
Il rigetto dell'appello esonera il Collegio dall'esaminare la richiesta “subordinata” dell'appellata di ammissione di prove orali (testimonianze di dipendenti della banca e interrogatorio formale di controparte).
6. In conclusione, l'appello dev'essere respinto con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022, previsti per le cause di valore compreso tra euro 260.001 ed euro 520.000.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione, definitivamente decidendo l'appello civile n. 692/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da Parte_1
16 (appellante) nei confronti di (appellato), ogni contraria domanda ed Controparte_1
eccezione disattesa, così ha deciso:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n. 607/2024 pronunciata dal Tribunale di Treviso;
2) dichiara tenuto a condannare l'appellante a rifondere Parte_1
all'appellata le spese processuali del grado che liquida in Controparte_1
complessivi Euro 12.046,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 14 novembre 2025
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da
(c.f. ), difeso dall'avv. Matteo Di Pumpo e Parte_1 C.F._1
dall'avv. Andreea Ioana Rus, domiciliato in Roma presso lo studio del primo difensore
(appellante) nei confronti di
con sede in Milano (c.f. e p. iva n. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Giovanni Ferrini e domiciliata in Verona presso lo studio del difensore
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
1
per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria così giudicare: previa riforma dell'impugnata sentenza n. 607/2024 del 10/03/2024, pubblicata
l'11/03/2024 dal Tribunale di Treviso, in persona del Giudice dott.ssa Laura
Ceccon, resa a definizione del giudizio rubricato al R.G. 2032/2021, per i motivi esposti in narrativa, accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione o istanza e previa ogni più opportuna pronuncia,
1. accertare e dichiarare la nullità delle operazioni di compravendita dei titoli azionari MPS oggetto di causa per l'inesistenza dei relativi ordini di acquisto e di vendita e la violazione da parte di dell'art. 1352 e 1418, comma 1, Controparte_1
c.c. e delle norme del Codice del Consumo specificate in atti, e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 Parte_1
€448.576,89, o, comunque, in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa anche a seguito di una CTU, oltre a rivalutazione
e interessi;
2. accertare e dichiarare la violazione da parte di degli Controparte_1
obblighi previsti dal Regolamento Consob n. 16190/07 (artt. 27, 28, 31, 32, 34, 37,
39, 40, 41, 42 e 53), nonché l'art. 21del T.U.F. e/o degli obblighi di diligenza e correttezza previsti dagli artt. 1176, 1175 c.c., e, per l'effetto, condannare CP_2
pagamento in favore del Sig. di € 448.576,89, o, comunque,
[...] Parte_1
in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa anche a seguito di una CTU, oltre a rivalutazione e interessi;
3. rigettare la domanda di accertamento della responsabilità ex art. 1227 co. 1 e 2 cod. civ. formulata da in quanto priva di fondamento giuridico e, CP_1
comunque, non provata per tutti i motivi esposti nel presente atto.
In ogni caso:
2 condannare pagamento di spese, diritti e onorari del Controparte_2
giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
In via istruttoria:
ammettere le istanze istruttorie così come formulate nella memoria ex art.
183 co. VI n. 2 cod. proc.civ..” (note di trattazione scritta udienza del 20/07/2023).
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di lite del presente grado di giudizio nonché del giudizio di primo grado.
per l'appellata:
Rigettata ogni diversa domanda, eccezione e conclusione, in accoglimento delle deduzioni sopra svolte:
- Confermarsi la sentenza impugnata e respingersi l'appello proposto dall'appellante sig. e comunque rigettarsi perché infondate in fatto Parte_1
ed in diritto, tutte le domande, richieste e pretese formulate, con rifusione delle spese di lite;
- in via subordinata e per mero scrupolo, per la non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attrici, accertarsi ai sensi dell'art.
1227 c.c. 2° co., la buona fede di e la responsabilità esclusiva Controparte_1
dell'attore nella causazione dei danni a seguito dell'attività descritta in citazione e, subordinatamente, la responsabilità concorsuale del medesimo ai sensi del primo comma art. 1227 c.c.
In via subordinata istruttoria:
Per quanto il quadro delineato in fatto e dai contratti intervenuti, nonché dalla disciplina normativa applicabile alle operazioni di investimento de quibus, sia a nostro avviso sufficiente, per scrupolo difensivo si formulano le seguenti istanze subordinata di prova [omissis].
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24 marzo 2021, conveniva Parte_1
davanti il Tribunale di Treviso, affinché, previo accertamento della Controparte_1
nullità di ordini di acquisto di azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., la convenuta fosse condannata al pagamento di Euro 448.576,89.
L'attore narrava che, tra il mese di settembre del 2014 e il mese di dicembre del
2016, aveva “eseguito sul conto corrente n. 15673579, collegato al Controparte_1
deposito titoli n. 4076/40319078, intestato al Sig. diverse Parte_1
operazioni di compravendita di titoli azionari (Isin: IT0004984842, IT0005092165
e IT0005218752) emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”, in conseguenza delle quali egli aveva subito una perdita complessiva di Euro
448.576,89.
L'attore affermava che la banca non gli avesse fornito informazioni in merito ai rischi insiti nelle azioni e in merito al rischio dell'emittente, violando l'art. 21 del t.u.f. e gli artt. 27, 28, 31 e 34 del reg. Consob n. 16190/2007.
Si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione della pretesa Controparte_1
esercitata dall'attore e comunque chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata.
La convenuta sosteneva che era un imprenditore ed anche Parte_1
amministratore e socio di Losib s.r.l., società che prestava servizi di consulenza gestionale;
aveva proceduto agli acquisti e alle vendite delle azioni in autonomia, utilizzando il canale telematico (fin dal 2005 egli utilizzava il servizio “Banca
Multicanale” per acquistare e vendere azioni).
Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 607/2024, depositata l'11 marzo 2024, rigettava la domanda dell'attore, condannandolo a rifondere alla convenuta le spese processuali.
Il giudice rilevava che l'attore aveva “operato in piena e totale autonomia, attraverso la modalità 'Banca Multicanale'”. La convenuta aveva prodotto in causa il contratto di adesione al servizio di “Banca Multicanale”, sottoscritto da Pt_1
[. il 16 febbraio 2005. Con la memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, c.p.c., l'attore Pt_2
non aveva contestato di avere personalmente impartito gli ordini attraverso la modalità “Banca Multicanale”, limitandosi a sostenere che l'avere aderito a tale modalità non comportava necessariamente che essa costituisse l'unica attraverso la quale impartire gli ordini. Quindi, il giudice osservava che “la banca convenuta non si è limitata alla produzione di tale documento, ma ha indicato che gli ordini di acquisto impartiti con modalità 'Banca Multicanale' erano identificati dal codice
'14461781/..', che compare nelle operazioni riportate nel doc. 6 di parte convenuta
(anni 2002/2005) e, identico, in quelle elencate nel doc. 7, comprendenti anche quelle relative all'acquisto e vendita dei titoli MPS”, aggiungendo che “tali specifiche circostanze non hanno formato oggetto di contestazione e ciò consente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., di ritenere provato che anche gli ordini di cui si discute siano stati effettivamente impartiti dal cliente, in modo del tutto autonomo, utilizzando il servizio 'Banca Multicanale'”.
L'attore – secondo il Tribunale – aveva poi mutato, inammissibilmente, prospettazione, sostenendo la radicale inesistenza degli ordini.
Compiuta tale premessa, il giudice riteneva che la domanda di nullità fosse infondata, in quanto le operazioni di acquisto erano state disposte direttamente dal cliente mediante il servizio di “Banca Multicanale”. La fattispecie era riconducibile alla prestazione, da parte della banca, del servizio di mera esecuzione, c.d. execution only, per il quale ricorrevano le condizioni previste dall'art. 43 del reg. Consob n.
16190/07 (“Mera esecuzione o ricezione di ordini”). L'intermediario era pertanto esentato dall'osservanza dei doveri generali di protezione e degli obblighi informativi relativi all'adeguatezza e all'appropriatezza delle operazioni di cui agli articoli 39 a 42 del predetto regolamento.
Il Tribunale riteneva, inoltre, che gli acquisti azionari fossero appropriati, tenuto conto della profilazione del cliente, ossia delle risposte da lui fornite sia nel maggio
2011, sia nel novembre 2015. Quanto infine all'adeguatezza, già nel dicembre 2014
5 la banca gli aveva segnalato il rischio di mercato associato al suo portafoglio
(segnalazione ripetuta nel 2015).
Con atto di citazione notificato il 15 aprile 2024, appellava la Parte_1
sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso, formulando i seguenti motivi d'impugnazione: 1) il giudice aveva errato nel ritenere inammissibile la modificazione della domanda compiuta con la prima memoria ex art. 183, 6° co.,
c.p.c.: affermando che gli ordini di acquisto delle azioni erano inesistenti, l'attore non aveva proposto una domanda nuova;
2) il giudice era incorso in violazione dell'art. 23 t.u.f.: il modulo “Adesione al servizio di banca multicanale” del 16 febbraio 2005 era invalido, poiché violava l'art. 36 reg. Consob n. 16190/07 (era assente l'indicazione dell'indirizzo mail;
la banca non aveva inviato una conferma scritta di avvenuta esecuzione;
la banca non aveva valutato l'appropriatezza del canale informatico quale strumento per inoltrare gli ordini), mentre il contratto quadro 31 maggio 2011 non era sufficiente a regolare le operazioni di investimento;
3) il giudice aveva violato l'art. 21 t.u.f. e il reg. Consob n. 16190/2007, poiché la banca non aveva adempiuto gli obblighi informativi in merito al rischio di perdita totale dell'investimento e al “rischio emittente”; 4) contrariamente a quanto sostenuto dal giudice, la banca prestava a un servizio di consulenza e pertanto Pt_1
avrebbe dovuto valutare l'appropriatezza dell'investimento.
L'appellante chiedeva che fosse dichiarata la nullità delle operazioni di investimento per inesistenza degli ordini di acquisto e di vendita, nonché accertata la violazione, da parte della banca, degli obblighi previsti dal reg. Consob n. 16190/07 e dall'art. 21 t.u.f., condannando controparte alla restituzione di Euro 448.576,89.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello perché Controparte_1
infondato.
L'appellata ribadiva che decideva autonomamente l'acquisto e la vendita delle Pt_1
azioni, che compiva telematicamente tramite “Banca Multicanale”, sebbene la banca gli segnalasse la non adeguatezza del portafoglio (una valutazione di adeguatezza preventiva delle operazioni era esclusa dalla modalità c.d. execution only); ai sensi
6 dell'art. 32 del contratto di adesione al servizio “Banca Multicanale”, il servizio di consulenza era escluso per gli ordini impartiti attraverso il canale telematico.
Con ordinanza 6 settembre 2024 erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 13 novembre 2025, sostituita da trattazione scritta.
1. Con il primo motivo d'impugnazione si duole che il Tribunale Parte_1
abbia giudicato inammissibile la modifica della domanda compiuta con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.
Il Collegio ritiene che la modificazione, che si sostanziava nella deduzione d'inesistenza di ordini telematici di acquisto, fosse ammissibile, poiché la domanda di nullità degli acquisti rimaneva immutata.
Nondimeno, come rilevato dal Tribunale, tale modifica si scontra con l'ammissione, contenuta nell'atto introduttivo del processo, per cui egli, operando nella compravendita di azioni del Banco Monte dei Paschi di Siena s.p.a., aveva maturato una cospicua minusvalenza (si leggeva a pag. 1 dell'atto di citazione 24 marzo 2021 che “l'odierno attore, a causa dell'operatività in titoli azionari MPS, ha subito perdite per un ammontare pari a complessivi € 448.576,89 (doc. 2); Per tale ragione, il Sig. conferiva l'incarico alla società di financial Parte_1
engineering Martingale Risk Italia S.r.l. (di seguito, per brevità, anche la
“Martingale”) di analizzare la documentazione contrattuale e contabile relativa alle operazioni di compravendita di titoli azionari MPS, eseguite da sul CP_1
c/c n. 15673579 per un ammontare pari a complessivi € 448.576,89”).
Anche nell'atto di appello, ammette di avere inoltrato gli ordini, sebbene vi Pt_1
aggiunga che ciò avvenne su consiglio del consulente della banca, circostanza quest'ultima che – come si dirà in seguito – non trova conferma (“Alla luce della documentazione in atti è dunque evidente che il sig. non ha impartito gli Pt_1
ordini in autonomia, bensì con l'ausilio di un consulente dedicato essendo stato attivato tra le parti il servizio di consulenza”: pag. 28 dell'atto di citazione in appello).
7 Del resto, se l'operatività non fosse stata a lui riconducibile, non aveva Pt_1
necessità di conferire alcun incarico a soggetti terzi per esaminare la documentazione.
È poi dimostrato che operava in autonomia, servendosi del servizio telematico. Pt_1
Gli ordini erano quindi esistenti e da lui provenienti.
L'attore, pur modificando le proprie prospettazioni difensive, non ha mai sostenuto, perlomeno con un minimo di chiarezza, che la decisione di acquistare e vendere le azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena fosse stata assunta da Al CP_1
contrario, come sopra detto, egli ha implicitamente ammesso che l'operatività era a lui riconducibile. Neppure ha sostenuto di avere inoltrato gli ordini per telefono o di essersi recato fisicamente in banca.
L'operatività è significativa di un'attività d'investimento che conduceva per Pt_1
conto proprio: dal settembre 2014 al dicembre 2016 sono stati compiuti plurimi acquisti e vendite di azioni della suddetta banca, realizzando plusvalenze e minusvalenze (all'esito le minusvalenze superarono le plusvalenze).
Le operazioni erano regolate sul conto corrente dell'attore n. 15673579 (i titoli erano caricati e scaricati dal dossier n. 4076/40319078), e mai ebbe a Pt_1
lamentarsi con che acquisti o vendite, eseguite dall'intermediario, Controparte_1
non conseguissero a sue disposizioni.
Lo stesso attore ha esibito in giudizio gli “avvisi di conferma di operazioni in titoli”, che attestano date e orari di esecuzione degli ordini.
Anche la lettera di reclamo del 18 novembre 2019, con la quale tentò di Pt_1
riversare sulla banca il risultato negativo della sua assidua attività di acquisto e vendita di azioni, riconosceva implicitamente che gli ordini provenivano dal cliente, imputando alla banca di avervi dato esecuzione senza informarlo della rischiosità, dell'adeguatezza e appropriatezza.
In definitiva, , pur deducendo l'assenza di ordini, non ha mai allegato Parte_1
che acquisti e vendite delle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. fossero ascrivibili ad (allegazione che sarebbe stata inverosimile in ragione di CP_1
8 quanto sopra osservato), mentre è dimostrato che egli compiva gli investimenti in autonomia servendosi del servizio telematico della banca.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante denuncia violazione dell'art. 23
t.u.f.
Il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'invalidità del “modulo” di “Adesione al servizio di banca multicanale”, sottoscritto il 16 febbraio 2005.
Il motivo non merita condivisione.
Il “modulo”, sottoscritto presso l'agenzia di Valdobbiadene della banca il 16 febbraio 2005, era un vero e proprio contratto, che soddisfaceva i requisiti dell'art. 23 t.u.f. Esso contemplava la possibilità che gli ordini fossero inoltrati tramite internet, accedendo al sito web della banca (il 24 gennaio 2008, richiese alla Pt_1
banca l'ampliamento dei limiti di operatività del servizio telematico: doc. 15 fasc. convenuta).
La banca s'impegnava ad inserire immediatamente gli ordini nei sistemi informatici, affinché fossero inoltrati al negoziatore (v. sezione prima, paragrafo 1 della
“Strategia di trasmissione ed esecuzione ordini”).
La diversa numerazione del dossier titoli, evidentemente mutata nel tempo, non è causa di nullità del contratto suddetto, che regolava l'utilizzo dell'operatività telematica. Dove le azioni acquistate fossero depositate è circostanza priva di rilievo: il contratto di servizi di custodia aveva un oggetto diverso dal contratto che disciplinava gli investimenti finanziari.
Lo stesso deve dirsi per la mancanza d'indicazione dell'indirizzo mail, non prevista a pena di nullità del contratto, tantomeno nel 2005 allorché venne concluso.
Peraltro, il contratto del 16 febbraio 2005, all'art. 21, prevedeva che la banca avrebbe utilizzato l'utilizzo comunicato dal cliente.
Neppure può sostenersi una sopravvenuta invalidità del contratto a seguito dell'adozione del reg. Consob n. 16190/07, il cui art. 36, 1° co., lett. b, punto i), richiede una valutazione di appropriatezza dell'utilizzo del canale online.
9 Non spiega l'appellante perché lo strumento telematico sarebbe stato per lui inappropriato, considerato quanto evidenziato dalla convenuta, ossia la professione di e i ruoli gestori in plurime società, nonché il fatto che, allorché acquistò le Pt_1
azioni in questione, egli già utilizzava da una decina d'anni tale strumento.
Non vi è perciò stata violazione, nella decisione assunta dal Tribunale, dell'art. 23
t.u.f.: vi era un contratto che validamente regolava gli investimenti finanziari e i servizi dell'intermediario.
3. Con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante afferma che Controparte_1
abbia violato gli artt. 21 t.u.f. e gli artt. 27, 28, 31 e 34 del reg. Consob n.
16190/2007.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Il Tribunale di Treviso ha esattamente osservato che, ai sensi dell'art. 43 del reg.
Consob n. 16190/2007, “gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II
[..]”.
L'appellante sostiene che il regime “della mera esecuzione o ricezione di ordini” è legittimo solo se rispetta le condizioni espresse dall'art. 43 reg. Consob n.
16190/2017, che nella specie non ricorrerebbero.
L'argomento difensivo non tiene conto che il contratto del 2005 impegnava la banca a dare immediata esecuzione agli ordini telematici, il che significa che il servizio di mera esecuzione non solo era richiesto dal cliente, mediante la sottoscrizione del predetto contratto, ma anche che la banca non avrebbe potuto valutare l'adeguatezza delle operazioni.
Vi è dunque prova, in ragione del contratto concluso dalle parti e della modalità telematica con cui gli ordini erano inviati (v. sopra sub 1), che era prestato, su iniziativa del cliente, un servizio di mera esecuzione.
Il contratto informava il cliente che l'adeguatezza non sarebbe stata valutata, mentre l'appropriatezza sarebbe stata comunque considerata dalla banca (con previsione
10 negoziale più favorevole di quanto richiesto dall'art. 43 del reg. Consob). Non si rendeva perciò necessario un ulteriore atto integrativo che ribadisse tali informazioni.
È senz'altro da escludere il conflitto d'interessi, quale causa di nullità delle operazioni, poiché non risulta che avesse una partecipazione in Controparte_1
Banca Monte dei Paschi di Siena, mentre non sostanzia il conflitto d'interessi l'asserzione, peraltro indimostrata, che avesse una partecipazione in Controparte_1
EuroTLX Sim s.p.a. (neppure risulta da alcun documento prodotto in causa che gli acquisti e le vendite di azioni avvenissero tramite la predetta Sim).
Ricorrevano tutte le condizioni per l'applicazione del cit. art. 43 (il quale richiede che: a) i suddetti servizi siano connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi;
b) il servizio sia prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;
c) il cliente o potenziale cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;
d) l'intermediario rispetti gli obblighi in materia di conflitti di interesse).
Infatti, con chiarito dal Tribunale, “Nel caso in esame, certamente è soddisfatta la condizione di cui al punto a), attesa la natura dei titoli di cui si discute ed il mercato in cui è avvenuta la loro negoziazione, essendo le azioni MPS azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.
È soddisfatta altresì la condizione sub b), in quanto gli ordini di acquisto/vendita sono stati impartiti in autonomia dal cliente attraverso il servizio “Banca
Multicanale”.
11 Quanto alla condizione di cui al punto c), vale il richiamo agli artt. 17 e 32 del contratto in data 31.05.11 sopra riportate (anzi, come si dirà infra, nell'escludere per gli ordini impartiti con modalità “Banca Multicanale i soli servizio di consulenza – valutazione di adeguatezza, la concreta disciplina contrattuale risulta più garantista di quella prevista dal citato Regolamento Consob).
Quanto al punto d), l'attore – dopo aver richiamato le fonti normative in materia
(pagg. 49 e 50 atto di citazione), giunge ad affermare che abbia Controparte_1
operato in una condizione di conflitto di interessi, perché “ciascun ordine per
l'acquisto dei titoli in commento sarebbe stato trasmesso dalla Banca ad un intermediario negoziatore appartenente al (UniCredit Bank AG, CP_3 CP_1
con sede a Monaco) ed, altresì, sarebbe stato eseguito su un sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla EuroTLX SIM S.p.A., società della quale CP_1
deteneva una rilevante partecipazione”.
Avrebbe quindi “violato i principi di cui all'art. 21 comma 1-bis T.U.F., all'art. 29, comma 1, lett. i), Regolamento Consob n. 16190/07, e agli artt. 23-24 del
Provvedimento del 29 ottobre 2007”.
Tale prospettazione non è condivisibile.
In primo luogo, essa è contestata dalla convenuta e non è stata provata.
Inoltre, stante la genericità della sua formulazione, non è chiaro come l'eventuale ricorso, per la negoziazione dei titoli, ad un soggetto partecipato da o CP_1
appartenente allo stesso gruppo societario possa configurare una condizione di conflitto rispetto alla garanzia da assicurare agli interessi del cliente.
Infine, in relazione alla prescrizione dell'art. 29, comma 1, lett. i) del Regolamento
Consob 16190/07, l'art. 13, secondo comma, ultima parte del contratto 31.05.11 contiene l'espressa autorizzazione da parte del cliente, alla banca, 'a trasmettere gli ordini ad intermediari appartenenti allo stesso Gruppo della medesima'”.
Anche la condizione di cui al precedente punto d) può ritenersi pertanto soddisfatta.
12 Ciò esclude, secondo la previsione dell'art. 43 del Regolamento Consob 16190/07, che fosse - in relazione alle operazioni di cui si discute - tenuta Controparte_1
all'osservanza degli obblighi di protezione di cui agli articoli da 39 a 42.
Come sopra rilevato, anzi, la disciplina contrattuale era maggiormente garantista, prevedendo l'obbligo di segnalazione di operazioni inappropriate.
Nel caso in esame, la banca aveva posto in essere l'operazione di “profilazione” del cliente di cui all'art. 39 del Regolamento Consob sopra citato, sia al momento della sottoscrizione del contratto 31.05.11 (doc. 18 parte convenuta), sia nel novembre 2015 (docc. 7 e 8 attorei).
Sulla scorta delle risposte fornite da , era stato delineato un suo Parte_1
profilo finanziario classificato come “DINAMICO”.
Esso risultava coerente con le informazioni in possesso della Banca, che ha documentato (doc. 10) come il fosse un soggetto cui facevano capo plurime Pt_1
attività imprenditoriali, socio e Amministratore Unico della Losib S.r.l., con attività connesse in altre società - una delle quali partecipata - nelle quali parimenti il Pt_1
ricopriva la qualifica di Amministratore Unico.
Egli inoltre era soggetto ben noto alla banca, in quanto almeno dal 2002 ne era cliente e risultava avere maturato una consistete pregressa esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari.
Egli era infatti titolare di rapporti di investimento, peraltro esclusivamente in titoli azionari e bancari, come emerge dai docc. docc. 6 e 7 parte convenuta, dossier titoli ove (ancora prima delle operazioni contestate), erano presenti esclusivamente azioni Sidm, , Capitalia, Rinascente, Intesa Sanpaolo, Banco Per_1 Per_2
Popolare, CP_1
Si trattava, dunque, di un investitore con un profilo dinamico, che, peraltro, volendo operare in tempo reale e senza l'ausilio di terzi, aveva optato, sin dal 2005 (doc. 5 parte convenuta) per l'utilizzo dei servizi di trading online per effettuare in piena autonomia le operazioni di investimento (la maggior parte delle quali, identificate
13 mediante il codice “14461781/..”, venne appunto disposta in autonomia, con tale modalità, utilizzata già da tempo risalente”.
L'appellante omette di precisare perché gli acquisti azionari sarebbero stati inappropriati rispetto al livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi dell'investimento in azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a. Egli fa discendere l'inappropriatezza dal solo fatto che gli investimenti sono stati liquidati - peraltro sempre in autonomia da - realizzando minusvalenze. Pt_1
Ciò non è tuttavia sufficiente per giungere alla conclusione che la compravendita dei titoli azionari fosse inappropriata, considerate le dichiarazioni da lui rese alla banca nel 2011, ripetute ancora nel novembre 2015 (egli dichiarò alla banca di accettare un rischio di perdita elevato e un'elevata oscillazione del valore del capitale investito), gli obiettivi di lungo termine e le asserite conoscenze finanziarie e attenzioni sull'andamento dei mercati (v. doc. 18 fasc. primo grado convenuta). Sulla base di tali dichiarazioni, la profilatura della banca indicava che gli investimenti in azioni erano appropriati rispetto alle risposte fornite: conclusione alla quale - come si è visto - già era pervenuto il Tribunale di Treviso, senza che l'appellante abbia, sul punto, formulato un motivo specifico d'impugnazione (essendosi limitato a sostenere che la profilatura del 2011 non poteva giudicarsi aggiornata con riferimento a parte degli acquisti, ossia quelli compiuti tra il settembre 2014 e il novembre 2015, omettendo tuttavia di considerare che la persistente attualità delle informazioni fornite dal cliente nel 2011 si ricava dal fatto che esse furono da lui ribadite nel novembre 2015).
4. Con l'ultimo motivo d'impugnazione, afferma che gli Parte_1 CP_1
forniva raccomandazioni personalizzate nell'ambito di un servizio di consulenza, trovando perciò applicazione gli artt. 39 e 40 reg. Consob n. 16190/2007.
Il motivo è infondato.
Non vi è dimostrazione di alcuna raccomandazione personalizzata proveniente dalla banca. Tanto meno è stata offerta la prova che fosse stata a Controparte_1
14 consigliare l'acquisto o la vendita delle azioni Monte dei Paschi di Siena s.p.a., che negoziava in autonomia. Pt_1
Il fatto che avesse un referente in banca cui rivolgersi, indicato nella persona Pt_1
del dott. , non significa che abbia ricevuto la prestazione di servizi di Persona_3
consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio (la consulenza, contemplata nel contratto di custodia e amministrazione dei titoli, sottoscritto il 31 maggio 2011, aveva carattere facoltativo e presupponeva un'iniziativa del cliente o della banca).
In ogni caso, l'art. 32 del contratto del 16 febbraio 2005 espressamente prevedeva l'esclusione della consulenza per gli ordini direttamente inoltrati dal cliente per mezzo della “Banca Multicanale”, ossia telematicamente.
Superfluo è perciò aggiungere che difetta la prova (ma ancora prima l'allegazione) che nel determinarsi all'acquisto e alla vendita delle azioni di Banca Monte Pt_1
dei Paschi di Siena tramite il canale telematico, abbia richiesto consulenza al predetto Per_3
Infine, l'appellante nulla replica al rilievo, compiuto dal Tribunale, per il quale comunicò al cliente che il suo portafoglio non fosse in linea con la CP_1
propensione al rischio. Per quanto l'appellata non fosse tenuta in base all'art. 43 reg.
Consob a informare dell'inadeguatezza degli ordini inseriti nel sistema (v. Pt_1
punto che precede), la banca informò egualmente il cliente che il portafoglio era eccessivamente rischioso (il Tribunale ha affermato: “risulta documentalmente che già nel dicembre 2014 la banca avesse segnalato al cliente che il rischio di mercato
(kilovar5) associato al Suo non fosse in linea con la sua propensione al Parte_3
rischio, con invito a recarsi presso la filiale di riferimento per valutare eventuali iniziative da assumere per riportare lo stesso ad adeguatezza, comunicazione reiterata nel dicembre 2015 e nel giugno 2017 (doc. 16 parte convenuta”).
Occorre in proposito evidenziare che, dopo il dicembre 2014, pur essendo stato avvisato, continuò ad acquistare azioni (nel maggio 2015 ne acquistò ben Pt_1
99.600 per il controvalore di Euro 116.532,00), quindi ne vendette una parte, per
15 riprendere gli acquisti alla fine del 2015 (il 9 dicembre 2015 acquistò quasi 200.000 azioni).
In definitiva, l'appellante non può che imputare a se stesso l'esito negativo degli investimenti.
5. Si rileva, infine, che l'unica richiesta istruttoria, contenuta nelle conclusioni rassegnate dall'appellante, che rimandano alla memoria depositata il 28 ottobre
2021, ha ad oggetto una consulenza tecnica volta ad accertare l'assolvimento da parte di “degli obblighi informativi posti a proprio carico dalla normativa CP_1
vigente sia anteriormente all'esecuzione dei relativi ordini di acquisto oggetto del presente giudizio che nel corso del rapporto di investimento”.
La richiesta non può essere accolta per la ragione che, avendo provveduto in Pt_1
autonomia al compimento delle operazioni di acquisto e vendita delle azioni di
Banca Monte dei Paschi di Siena, nessuna informazione poteva essere fornita da prima dell'esecuzione degli ordini. CP_1
Il rigetto dell'appello esonera il Collegio dall'esaminare la richiesta “subordinata” dell'appellata di ammissione di prove orali (testimonianze di dipendenti della banca e interrogatorio formale di controparte).
6. In conclusione, l'appello dev'essere respinto con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022, previsti per le cause di valore compreso tra euro 260.001 ed euro 520.000.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione, definitivamente decidendo l'appello civile n. 692/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da Parte_1
16 (appellante) nei confronti di (appellato), ogni contraria domanda ed Controparte_1
eccezione disattesa, così ha deciso:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n. 607/2024 pronunciata dal Tribunale di Treviso;
2) dichiara tenuto a condannare l'appellante a rifondere Parte_1
all'appellata le spese processuali del grado che liquida in Controparte_1
complessivi Euro 12.046,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 14 novembre 2025
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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