Sentenza breve 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 06/02/2026, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02407/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15704/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15704 del 2025, proposto da
GI IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Oddo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della lettera datata 3.12.2025, prot. n. 0058977, proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il personale, con cui veniva comminata l'esclusione del ricorrente dalla procedura di mobilità indetta ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di complessivi 20 posti di categoria “A” riservata al personale di cui all'articolo 7, comma 4, L. n. 40/2025, da destinare al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. UC De GE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il ricorrente ha impugnato l’esclusione, per carenza di requisiti, dalla procedura di mobilità indetta ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di complessivi 20 posti di categoria “A” riservata al personale di cui all'articolo 7, comma 4, L. n. 40/2025, da destinare al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- con provvedimento di autotutela del 21 gennaio 2026 l’Amministrazione resistente ha disposto la reintegrazione del sig. IC GI nella procedura di selezione per cui è causa, ravvisando quale causa dell’errore una scarsa chiarezza nella redazione del curriculum vitae ;
- entrambe le parti hanno chiesto che fosse dato atto della cessata materia del contendere.
Ritenuto dunque di dover dare atto della cessazione della materia del contendere.
Ritenuti giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE OF, Presidente
UC De GE, Consigliere, Estensore
Marco Arcuri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC De GE | IE OF |
IL SEGRETARIO