Ordinanza cautelare 28 novembre 2023
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 20/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00031/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00824/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MB
sezione staccata di ES (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 824 del 2023, proposto da
AZIENDA AGRICOLA ON IO, RT E FA S.S., ON IO, ON RT, ON FA, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Bicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE BRESCIA, non costituitasi in giudizio;
AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in ES, via S. Caterina, 6;
REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Farite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio DI DE VE in ES, via Lombroso 36;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- dell’intimazione di pagamento n. 022 2023 90060810 89/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di ES in data 19 giugno 2023, notificata il 6 luglio 2023 attraverso la casella PEC “ notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it ”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 2.306.212,59 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2014-2015;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AGEA Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Regione MB;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente azienda agricola, produttrice di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna, unitamente ai singoli soci, l’atto di intimazione di pagamento n. 022 2023 90060810 89/000 emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di ES in data 19 giugno 2023, notificata il 6 luglio 2023attraverso la casella PEC “ notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it ”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 2.306.212,59 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2014-2015.
L’intimazione richiama, quali atti presupposti, due cartelle di pagamento: (i) per le prime tre campagne, la cartella n. 300 2015 00000082 56/000, notificata il 16 marzo 2015 emessa sulla base di un ruolo dell’AGEA (nuovo riferimento ADER n. 022 2020 715000956 17/000); per la campagna 2014-2015, la cartella n. 022 2018 00057329 47/000, notificata il 19 giugno 2018, emessa sulla base di un ruolo della Regione MB.
2. Nel ricorso sono formulate plurime censure con le quali la ricorrente contesta l’an ed il quantum degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare, che possono essere sintetizzate nei punti seguenti:
(i) la notifica dell’intimazione di pagamento sarebbe nulla in quanto la PEC non è partita da un indirizzo risultante dai pubblici elenchi di cui all’art. 16- ter comma 1 del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179;
(ii) si sarebbe verificata la prescrizione del debito, anche per mancata notifica al produttore degli atti presupposti e della prima cartella di pagamento, sia con riferimento al termine decennale, sia a quello quinquennale di cui all’art. 2948 n.4 c.c.;
(iii) l’importo del prelievo supplementare dovrebbe essere ridefinito e ridotto per tenere conto delle compensazioni con gli aiuti PAC già eseguite dagli organismi pagatori ai sensi dell’art. 8- ter comma 5 del d.l. 5/2009;
3. L’AGEA si è costituita in giudizio, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone la reiezione, depositando, anche a seguito dei disposti incombenti istruttori, relazioni esplicative e documentazione finalizzata a ricostruire il contenzioso proposto dall’azienda agricola ricorrente nei confronti degli atti di accertamento o di intimazione del prelievo supplementare per le campagne oggetto del presente ricorso.
4. Si è altresì costituita in giudizio la Regione MB prendendo posizione solo relativamente alle censure avanzate nei confronti della cartella di pagamento n. 022 2018 00057329 47/000 di cui all’intimazione di pagamento impugnata, in quanto emessa dall’Agenzia delle Entrate riscossione su incarico di Regione stessa.
5. In prossimità dell’udienza pubblica del 7 novembre 2024 le parti hanno depositato memorie conclusive. All’esito di detta udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente è utile riepilogare i provvedimenti che sono stati adottati e le loro impugnazioni, con i relativi esiti.
In particolare, nelle proprie relazioni, AGEA e Regione MB hanno chiarito quanto segue:
a) in relazione alla campagna 2006-2007
L’intimazione di pagamento n. 022 2023 90060810 89/000, oggetto del presente giudizio, costituisce reiterazione dell’intimazione di pagamento n. 022 2021 90018242 56/000 di data 24 novembre 2021, notificata all’azienda agricola il 26 novembre 2021.
Le suddette intimazioni di pagamento si fondano sul provvedimento di determinazione del prelievo supplementare per la campagna 2006/2007, impugnato dal produttore dinanzi al Tar Lazio, da cui è conseguito il giudizio RG n. 10392/2007.
Sempre in riferimento alla stessa annata lattiera 2006/2007, era stata inviata all’azienda agricola ricorrente anche l’intimazione di pagamento n. AGEA.AGA.2009.31772 di data 19 giugno 2009, notificata il 22 luglio 2009. A questa intimazione ha fatto seguito la presentazione della richiesta di rateizzazione, in data 5 ottobre 2009, accolta dall’AGEA con provvedimento n. CS.CCSLU.2010.1275 di data 3 maggio 2010. Tuttavia, il contratto di rateizzazione non è stato sottoscritto, e l’AGEA, con provvedimento n. AGEA.AGA.2014.66478 di data 4 dicembre 2014, ha preso atto del mancato perfezionamento della procedura e dichiarato la sussistenza dei presupposti per la riscossione coattiva del credito.
Con decreto presidenziale n. 518 del 9 febbraio 2017 il Tar Lazio ha dichiarato la perenzione del ricorso n. 10392/2007. Questo ricorso è stato però riportato successivamente in ruolo, ed è stato accolto con sentenza del 21 marzo 2024 n. 5605. Risulta quindi annullato nei confronti della ricorrente il provvedimento di compensazione nazionale relativo all’annata 2006-2007, atto presupposto all’intimazione impugnata nel presente giudizio. Più precisamente, il Tar Lazio ha disposto l’annullamento per violazione della primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE ( ex art. 10 TCE) e dei principi di certezza del diritto con conseguente necessità per l’Amministrazione di procedere ad una complessiva attività di rideterminazione.
b) in relazione alla campagna 2007-2008
L’intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso si fonda altresì sul provvedimento di determinazione del prelievo supplementare per la campagna 2007/2008, impugnato dal produttore dinanzi al Tar Lazio e da cui è conseguito il giudizio RG n. 11480/2008.
Sempre in riferimento alla stessa annata lattiera 2007/2008, era stata inviata all’azienda agricola ricorrente anche l’intimazione di pagamento ex l. 33/2009 n. AGEA.AGA.2009.31772 di data 19 giugno 2009, notificata il 22 luglio 2009.
A questa intimazione ha fatto seguito la presentazione della richiesta di rateizzazione, in data 5 ottobre 2009, accolta dall’AGEA con provvedimento n. CS.CCSLU.2010.1275 di data 3 maggio 2010.
Tuttavia, il contratto di rateizzazione non è stato sottoscritto, e l’AGEA, con provvedimento n. AGEA.AGA.2014.66478 di data 4 dicembre 2014, ha preso atto del mancato perfezionamento della procedura e dichiarato la sussistenza dei presupposti per la riscossione coattiva del credito.
Con decreto presidenziale n. 5615 del 9 febbraio 2017 il Tar Lazio ha dichiarato la perenzione del ricorso n. 11480/2008. Un successivo ricorso contro la compensazione nazionale per il 2007-2008 (RG n. 1730/2009) è stato però accolto dal Tar Lazio con sentenza n. 18720 dell’11 dicembre 2023, sempre ai fini di una complessiva rideterminazione del prelievo supplementare. È quindi venuto meno anche per questa annata l’atto presupposto all’intimazione oggetto del presente giudizio.
c) in relazione alla campagna 2008-2009
Con riferimento all’annata lattiera 2008-2009, l’azienda agricola ricorrente ha impugnato il provvedimento di AGEA di determinazione del prelievo supplementare dinanzi al Tar Lazio, da cui è conseguito il giudizio RG n. 10525/2009. Tale ricorso è stato dichiarato improcedibile nei confronti dell’azienda agricola ricorrente con sentenza n. 7703 del 18 aprile 2024.
Analogamente, per la campagna 2008-2009 era stata inviata all’azienda agricola ricorrente l’intimazione di pagamento n. AGEA.AGA.2010.33118 di data 8 luglio 2010. Anche a questa intimazione ha fatto seguito la presentazione della richiesta di rateizzazione, in data 30 settembre 2010, accolta dall’AGEA con provvedimento n. CS.CCSLU.2010.0002665 di data 2 dicembre 2010. Non essendo stato sottoscritto il contratto di rateizzazione, l’AGEA, con provvedimento n. AGEA.AGA.2014.67135 di data 4 dicembre 2014, ha preso atto del mancato perfezionamento della procedura e dichiarato la sussistenza dei presupposti per la riscossione coattiva del credito.
La suddetta intimazione di pagamento n. AGEA.AGA.2010.33118 di data 8 luglio 2010 relativa alla campagna 2008-2009 è stata impugnata dall’azienda agricola ricorrente davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso nel merito con sentenza n. 10767 del 5 settembre 2019. L’appello è stato invece accolto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7069 del 19 luglio 2023. Quest’ultima pronuncia ha disapplicato la normativa nazionale sul calcolo del prelievo supplementare, seguendo le indicazioni delle sopravvenute sentenze della Corte di Giustizia, e ha accertato l’obbligo dell’AGEA di procedere a un nuovo calcolo del debito.
d) in relazione alla campagna 2014-2015
Con riferimento alla suddetta annata lattiera, l’azienda produttrice ha impugnato il provvedimento di AGEA di determinazione del prelievo supplementare dinanzi al TAR ES, che, con sentenza n. 1125 del 19 agosto 2016, ha respinto il ricorso RG n. 2184/2015. L’appello avverso tale pronunzia è stato respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 10881 del 12 dicembre 2022.
In data 11 novembre 2016 veniva notificata a mezzo PEC intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 1 comma 9 della l. 119/2003 avente ad oggetto il prelievo supplementare dovuto per il periodo in applicazione della legge 7 agosto n.160/2016 cui seguiva notifica di cartella di pagamento n. 022 2018 00057329 47/000. Con ricorso proposto innanzi al Tar ES RG n. 61/2017 la ricorrente chiedeva l’annullamento di tali atti. Il ricorso, tuttavia veniva dichiarato inammissibile con sentenza n. 840 del 6 ottobre 2021, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 10898 del 12 dicembre 2022.
e) in relazione agli atti successivi
Sulla base dell’intimazione di pagamento n. 022 2021 90018242 56/000 l’ADER ha disposto il pignoramento presso terzi n. 022 2022 21735 di data 3 ottobre 2022.
7. Il ricorso è fondato solo in parte.
7.1. Con riferimento alle campagne lattiere degli anni 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, in via assorbente, si deve rilevare che nelle more del presente giudizio sono intervenute:
- con riguardo alla campagna 2006/2007, la sentenza del Tar Lazio n. 5605/2024, che ha accolto il ricorso dell’azienda agricola e di altri produttori, e annullato i provvedimenti di compensazione nazionale presupposti all’intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio, con conseguente necessità di ricalcolo per l’Amministrazione;
- con riguardo alla campagna 2007/2008, ai medesimi esiti è pervenuta la sentenza del Tar del Lazio n. 18720/2023;
- con riguardo alla campagna 2008/2009, ad analoghe conclusioni è giunta la sentenza del Consiglio di Stato n. 7069/2023.
In particolare, come già si è avuto modo di osservare, le suddette pronunce hanno fondato l’annullamento sulla violazione della primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) e dei principi di certezza del diritto, con conseguente necessità per l’Amministrazione di procedere ad una complessiva attività di rideterminazione.
7.1.1. L’intervenuto annullamento degli atti presupposti all’intimazione di pagamento impugnata comporta l’illegittimità, in via derivata, di quest’ultima, quale atto di riscossione conseguenziale, considerando che l’obbligo di ricalcolo statuito nella sentenza comporta la caducazione di tutti gli atti della serie procedimentale.
Al riguardo, in analoghe controversie, la giurisprudenza ha chiarito quanto segue: “ In linea con la giurisprudenza tributaria della Corte di cassazione (sez. V, n. 7259 del 2017) i cui principi sono applicabili al caso di specie (considerato che la riscossione delle c.d. quote latte avviene secondo la disciplina dell’iscrizione a ruolo), va ribadito che opera l’istituto dell’invalidità caducante, nel senso che l’annullamento dell’atto accertativo del debito travolge anche gli atti successivi che quello presuppongono. Infatti, nell'ambito del fenomeno generale dell'invalidità derivata, è utile ricordare, si deve distinguere tra la figura dell’invalidità caducante (o caducazione per rifrazione) e quella dell’invalidità ad effetto viziante. La figura dell’invalidità caducante si delinea allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente (nel senso che non occorre una ulteriore specifica impugnativa) tali atti successivi strettamente e specificamente collegati al provvedimento presupposto. L'effetto caducante può essere ravvisato solo quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti. Ne discende che nessun onere di impugnazione degli atti successivi alla imputazione del prelievo supplementare gravava sulla parte privata. D’altronde, la tesi dell’efficacia caducante affonda le sue radici nella storica distinzione dottrinale tra invalidità ad effetto caducante (dove il nesso di presupposizione è talmente forte da comportare la caducazione dell’atto a valle a seguito dell’annullamento di quello presupposto «a monte») ed invalidità ad effetto viziante, la quale richiede l’apposita impugnativa anche dell’atto applicativo. 9.- Ora, nel caso di specie, poiché gli atti di prelievo sono stati annullati e poiché essi costituivano unico presupposto degli atti «a valle», i soggetti preposti alla riscossione non potevano, per quelle annualità, emettere intimazioni di pagamento quale quella impugnata. Ciò al di là della intervenuta impugnazione o meno della cartella di pagamento che si fosse frapposta tra l’atto di imputazione del prelievo e l’intimazione di pagamento. Qui la questione non è – come invece rilevato dalle appellanti –tanto quella del regime dell’atto c.d. anticomunitario (ossia se esso sia «nullo» o «annullabile»), quanto gli effetti prodotti dal nesso di presupposizione tra atto «impositivo» a monte e atti, «esecutivi», a valle. In tema di riscossione dei tributi (la cui disciplina, come si è detto, è applicabile alle c.d. «quote latte» giusta art. 1, comma 525, l. n. 228 del 2012 e rinvio ivi contenuto al d.P.R. n. 602 del 1973), l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione. 9.1. E’ appena il caso di aggiungere che, venuto meno il titolo originario e prima che (dal ricalcolo cui deve procedere Agea, a valle dell’annullamento degli atti di prelievo, anche ai sensi dell’art. 10 bis del d.l. 69 del 2023) se ne formi uno nuovo, sostitutivo del primo, la riscossione costituirebbe un indebito oggettivo ” (Cons. di Stato, sent. n. 645/2024).
In applicazione di tali principi, l’intimazione impugnata risulta pertanto illegittima per invalidità derivata dagli atti presupposti, annullati in sede giurisdizionale per contrasto con il diritto eurounitario.
7.1.2. La pendenza e la definizione del giudizio sull’atto presupposto comportano, invece, l’infondatezza del motivo di ricorso relativo alla prescrizione, con riferimento alle medesime annate lattiere.
7.1.3 In proposito, si osserva che gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale (cfr. T.A.R. Veneto, IV, 16 ottobre 2023, n. 1456; T.A.R. MB, ES, II, 10 ottobre 2023, n. 733).
Decennale è anche il termine di prescrizione degli interessi, che sono geneticamente collegati all’obbligazione principale ai sensi della stessa l. 33/2009 (T.A.R. Lazio, II ter, 4 dicembre 2018, nr. 11776/2018, principio ribadito, tra le tante, anche nella sentenza del T.A.R. Lazio, n. 1320/2020 e T.A.R. MB, ES, II, 29.12.2021, n. 1140). Non può essere condivisa l’argomentazione secondo la quale il prelievo sarebbe assoggettato al termine quinquennale previsto per le obbligazioni periodiche ex art. 2948 n. 4. Queste ultime, per giurisprudenza pacifica, sono quelle periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, nell’ambito di rapporti obbligatori fondati su un titolo unico che genera adempimenti ripetuti ed autonomi gli uni rispetto agli altri. Di converso, alle obbligazioni unitarie, suscettibili di esecuzione istantanea, differita o ripartita, in cui è o può essere prevista una pluralità di termini successivi per l’adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile anche “ uno actu ”, opera l’ordinaria prescrizione decennale e ciò vale sia per le somme dovute a titolo di capitale che per gli interessi ad esse accessori.
7.1.4 Ancora, sempre secondo la giurisprudenza (vedasi sentenza T.A.R. MB – ES, I, 6 febbraio 2017, n. 181, ed altresì T.A.R. Parma, 20 marzo 2017, n. 106, e T.A.R. ES, II, 27 maggio 2020 n. 400), la prescrizione “ non decorre dopo che il legislatore ha concesso ai produttori di regolarizzare la propria posizione tramite rateizzazione. Se la procedura di recupero del prelievo supplementare viene sospesa o rallentata per legge allo scopo di consentire ai debitori di versare il dovuto con modalità più favorevoli, i debitori non possono utilizzare a proprio vantaggio il tempo in cui l’amministrazione attende la risposta circa l’adesione alla rateizzazione senza attivare procedure esecutive. La prescrizione presuppone infatti il disinteresse del creditore, che evidentemente non sussiste quando lo Stato, nel ribadire la volontà di recuperare il credito, si preoccupa della sopravvivenza economica del debitore. Pertanto, non vi può essere decorrenza della prescrizione dopo l’entrata in vigore del d.l. 49/2003 con riguardo alle intimazioni di pagamento inviate in precedenza ai produttori o ai primi acquirenti, né dopo l’entrata in vigore del d.l. 5/2009, con riguardo sia alle intimazioni di pagamento anteriori al d.l. 49/2003 sia a quelle inviate nel periodo intermedio .”
7.1.5 Il termine di prescrizione va computato tenendo conto tenendo conto anche dei due periodi di sospensione legale dal 1 aprile al 15 luglio 2019 (ex art. 8- quinquies comma 10 l. 33/09 “ per consentire l’ordinato passaggio all’agente della riscossione dei residui di gestione ”) e poi dall’8 marzo al 31 agosto 2020 (in periodo di emergenza COVID, ex art. 68 d.l. n. 18/20 e s.m.i.) (cfr. T.A.R. MB, ES, II, 2 ottobre 2023, n. 728).
7.1.6 Per quanto riguarda l’interruzione e la sospensione della prescrizione, si richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione” e “Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore (odierno appellato) ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria (come quello di impugnazione dell’originaria cartella di pagamento). Tale lettura pare, invero, confortata sia dal dato letterale dello stesso art. 2943, comma 1 c.c. (che ricollega l'interruzione della prescrizione alla sola notificazione dell'atto introduttivo del giudizio senza indicare il soggetto che deve iniziare lo stesso) sia dalla ratio della previsione che è quella di mettere in quiescenza il meccanismo prescrizionale fintanto che l’accertamento dell’an o quantum della pretesa creditoria risulta ancora sub judice. Inoltre, detta lettura sembra meglio sposarsi con l’esigenza di conciliare il dettato codicistico “comune” con la struttura impugnatoria del giudizio amministrativo che ha ad oggetto un provvedimento con il quale l’amministrazione ha in precedenza esercitato il suo potere secondo lo schema del diritto potestativo stragiudiziale (senza dimenticare che, peraltro, nella materia de qua, si ha una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo adito con cognizione naturalmente estesa all’intero rapporto controverso ”) (cfr. da ultimo Cons. di Stato, sent. n. 4989/2024, punto 5.5 della motivazione).
Altrimenti detto, la prescrizione non decorre nella pendenza di un giudizio, secondo la regola generale dell’art. 2945 comma 2 c.c., anche quando l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore. Più precisamente, nei giudizi impugnatori la prescrizione si interrompe con la costituzione in giudizio dell’amministrazione convenuta, e rimane sospesa fino alla decisione del ricorso.
7.1.7 Sotto un diverso profilo, in un giudizio impugnatorio la prescrizione rimane necessariamente sospesa, in quanto per l’amministrazione convenuta la proposizione di una domanda di accertamento negativo del credito da parte del debitore costituisce impedimento ex art. 2935 c.c. all’esercizio del diritto.
7.1.8 L’estinzione o la perenzione del giudizio non fanno venire meno l’effetto sospensivo della prescrizione. Non si applica la regola prevista dall’art. 2945 comma 3 c.c. per le controversie ordinarie (non impugnatorie), in quanto sulla tutela del credito assicurata nella pendenza del giudizio non può incidere retroattivamente la rinuncia all’azione da parte del debitore, e dunque neppure l’inattività processuale che conduce alla perenzione.
7.1.9 Occorre inoltre sottolineare che il vincolo di solidarietà tra acquirenti e produttori (v. Cons. di Stato, sent. n. 1173/2020) impone di considerare interruttivi per i produttori ex art. 1310 c.c. anche gli atti notificati agli acquirenti.
7.1.10 Svolte tali premesse, nel caso in esame, con specifico riferimento all’imputazione del prelievo supplementare afferente le campagne indicate il produttore ha proposto impugnazione dinanzi al tar Lazio. Il termine di prescrizione è quindi stato interrotto sia dalla notificazione degli atti pregressi, è rimasto sospeso in conseguenza della resistenza in giudizio dell’Amministrazione nei giudizi avverso le originarie intimazioni di prelievo, ed è stato ulteriormente interrotto dalle intimazioni notificate da AGEA all’azienda ricorrente ai sensi dell’art. 8 quinquies comma 1 l. 33/09.
Di conseguenza, alcuna prescrizione può ritenersi maturata in relazione alla pretesa creditoria.
7.2 Possono invece essere assorbiti, per ragioni di pregiudizialità logica, gli ulteriori motivi di ricorso proposti con riferimento alle suddette campagne.
7.3 Con riferimento alla campagna lattiera degli anni 2014-2015, la sussistenza di giudicati di merito sfavorevoli alla ricorrente – si fa riferimento alle citate sentenze del Consiglio di Stato n. 10881 del 12 dicembre 2022 e n. 10898 del 12 dicembre 2022, emesse con riferimento agli atti di prelievo presupposti all’intimazione impugnata – impone l’esame delle censure attinenti ai vizi propri dell’intimazione impugnata quale atto della fase esecutiva della riscossione del prelievo dovuto.
7.3.1. L’eccezione di prescrizione è infondata.
Richiamando le argomentazioni suesposte, nel caso di specie, si deve ritenere che il termine di prescrizione decennale del credito sia stato interrotto e sia rimasto sospeso con la pendenza del giudizio avverso gli atti presupposti, instaurato nel 2017 e definito con sentenza del Tar ES n. 840/2021, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.10898/2022.
Di conseguenza, alcuna prescrizione può ritenersi maturata in relazione alla pretesa creditoria.
7.3.2. È infondata, altresì, la censura relativa all’asserita nullità della notifica perché effettuata da un indirizzo di PEC che non figurerebbe in nessuno degli elenchi ufficiali di cui all’art. 16-ter, comma 1, del d.l. 179/2012.
Si osserva al riguardo che la certezza della provenienza di una PEC è sufficientemente garantita quando dai pubblici elenchi risulti il dominio dell’indirizzo. Le articolazioni per uffici o per funzioni dell’unico dominio, con la conseguente creazione di indirizzi formalmente diversi, non causa dubbi circa l’amministrazione da cui proviene il messaggio. Vale comunque la regola generale secondo cui la notifica a mezzo PEC avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante dai pubblici elenchi non può mai essere considerata nulla, se la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto (v. Cass. civ. Sez. VI 28 febbraio 2023 n. 6015).
7.4. In relazione a tutte le campagne, la ricorrente sostiene che le somme riportate nell’intimazione di pagamento impugnata siano state quantificate senza conteggiare gli importi che AGEA ha già percepito, mediante compensazione del debito per prelievo supplementare con le somme dovute alla ricorrente a titolo di aiuti PAC, omettendo altresì di accertare quindi la ragione posta a fondamento della riscossione a mezzo ruolo.
La censura è infondata.
Essa è stata dedotta dai ricorrenti in termini del tutto generici e priva di alcun supporto probatorio, ma al contempo infondata. L’Amministrazione ha invece fornito in giudizio documentazione (cfr. doc. 21 allegato alla relazione di AGEA) dalla quale emerge la contabilizzazione dei recuperi PAC medio tempore intervenuti, senza che in relazione ad essa la ricorrente abbia proceduto a specifica contestazione. Il che è sufficiente a smentire la generica contestazione formulata nel ricorso.
8. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere conclusivamente accolto con riferimento alle campagne lattiere 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, ai fini del ricalcolo del prelievo supplementare, come sopra specificato, e respinto con riguardo alla campagna lattiera 2014-2015.
7. Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la complessità e la particolarità delle questioni esaminate, nonché l’accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MB sezione staccata di ES (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con riferimento alle campagne lattiere 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, ai fini del ricalcolo del prelievo supplementare; lo respinge con riguardo alla campagna lattiera 2014-2015.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES, nelle camere di consiglio dei giorni 7 novembre 2024 e 11 dicembre 2024, con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Costanza Cappelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO