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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/12/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 3054/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott.ssa Margherita PASTORINO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 3054/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. GIANFRANCO ERCOLANI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. GIANFRANCO ERCOLANI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero in data 18/06/2025;
oggetto: separazione e divorzio congiunti ex art. 473bis 51 C.p.c..
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato ad NE (PV) il 20.12.2003 e trascritto nei registri di stato civile di detto Comune in data 20.12.2003 alla parte I n. 1, tra la IG.ra , C.F.: nata a [...] C.F._1
GH (PV) il 13.01.1968 e res.te in TE (AL) F.ne Zebedassi Via Dalla Chiesa n. 5 e il
IG. , C.F.: , nato a [...] (F) 19a circoscrizione il CP_2 C.F._2
03/05/1967 e res.te in Laos, a Ban Haisok distretto di Sisattanak Vientiane, alle seguenti
CONDIZIONI
1) IL IG. riconosce che l'immobile, sito in TE (Al) F.ne Zebedassi Via CP_2
della Chiesa n. 5 e precisamente: fabbricato di civile abitazione da fondamenta a tetto composto da due piani (piano terra e primo piano), collegati tra loro da vano scala interna, comprendente:
• Al piano terra: ingresso-disimpegno, cucina-soggiorno, sottoscala e w.c.;
• Al piano primo: due camere da letto, disimpegno e bagno, al fabbricato sono annessi:
- Locale ad uso deposito, in copro staccato, ad un sol piano, della consistenza catastale di 7
(sette) metri quadrati;
- Corte in proprietà esclusiva;
Nell'insieme a confine: particelle 730, 374 e 746, particelle tutte del foglio 3 di Catasto Terreni e strada.
Quanto in oggetto risulta raffigurato sulla base delle risultanze delle planimetrie depositate a corredo della denuncia di:
• Variazione per diversa distribuzione degli spazi interni – ristrutturazione in data 26 maggio
2000, pratica n. 44178 (n. 2580.1/2000), relativamente all'immobile censito al foglio 3 particella 444 subalterno 4;
• Variazione per diversa distribuzione Variazione per diversa distribuzione in data 18 novembre
1997 (n. B03764./1997), relativamente all'immobile censito al foglio 3 particella 444 subalterno 5, E CENSITO AL Catasto Fabbricati del Comune di TE, regolarmente intestato alla Ditta “ – – Parte_2 Controparte_3 [...]
”, come Per_1
• Foglio 3 – particella 444 – sub. 4 – Via della Chiesa n. SN (non aggiornato) Piano T-1 – Categ.
A/3 – classe U – cons. vani 6 – Rendita Euro 238,60 – relativamente al fabbricato di civile abitazione;
• Foglio 3 – particella 444 – sub. 5 – Via della Chiesa Piano T – Categ. C/2 – classe 1 – cons. mq.
7 – Rendita Euro 8,31 – relativamente al locale ad uso deposito.
Si fa constare che la particella 444 predetta trova, altresì, corrispondenza al Catasto terreni al foglio 3 particella 444 ente urbano di ettari 00 (zero), are 2 (due), centiare 50 (cinquanta), è stato acquistato in regime di comunione legale con atto pubblico notarile a rogito , Persona_2
Notaio in Tortona, in data 08.11.2022 Rep. N. 21574 e Racc. n. 14344, ed è stato pagato con denaro della sola IG.ra , ad ella proveniente da successione ereditaria, e riconosce Parte_1
che il suddetto immobile è un bene personale della IG.ra , e pertanto si impegna a Parte_1
cedere gratuitamente alla stessa la propria quota senza nulla pretendere, e si impegna a formalizzare con atto pubblico da stipulare presso il Notaio con studio in Persona_3
GH un atto di cessione a titolo gratuito della propria quota del 50% del citato immobile, dando così esecuzione a quanto previsto in sede di separazione consensuale, senza nulla pretendere.
2) Il marito IG. corrisponderà alla moglie, IG.ra l'assegno mensile CP_2 Parte_1
di euro 1.200,00 (milleduecento) a titolo di contributo al mantenimento della stessa, aggiornabile annualmente in base alla variazione dei prezzi accertata dall'ISTAT nel corrispondente periodo, e potrà essere rivisto e/o ridotto e/o sospeso e/o revocato in caso di variazione delle disponibilità economiche delle parti.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge, e con la trasmissione della sentenza agli uffici di stato civile dei Comuni competenti per le necessarie trascrizioni dopo il passaggio in giudicato del provvedimento.
Spese legali compensate.
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 30/12/2024, gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in NE (PV) il giorno 20/12/2003 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 1, serie /, parte I, anno 2003), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli;
non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi.
Le parti addivenivano a separazione consensuale alle condizioni dalle stesse pattuite, con sentenza n. 131/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Alessandria in data 08/05/2025 in seno al presente procedimento;
la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio nel rispetto dei termini di legge.
Con note scritte depositate in data 01/12/2025 venivano rassegnate conclusioni congiunte, nelle quali le parti dichiaravano di non essere intenzionati a riconciliarsi, di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza e di esonerarsi rispettivamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte dell'art. 473bis 51 C.p.c..
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970.
In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 131/2025, pubblicata il 08/05/2025, non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
Le condizioni proposte non sono in contrasto con le norme imperative di legge.
Nel caso di specie, deve dunque essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato da e . Parte_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
lo scioglimento del matrimonio civile contratto da , codice fiscale Parte_1
, nata a [...] il [...], e , codice fiscale C.F._1 CP_1
, nato a Parigi (Francia), il [...], in [...] il giorno C.F._2
20/12/2003 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 1, serie /, parte I, anno 2003).
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di NE (PV) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 1, serie /, parte I, anno 2003).
dispone
2) Il marito IG. corrisponderà alla moglie, IG.ra l'assegno mensile CP_2 Parte_1
di euro 1.200,00 (milleduecento) a titolo di contributo al mantenimento della stessa, aggiornabile annualmente in base alla variazione dei prezzi accertata dall'ISTAT nel corrispondente periodo, e potrà essere rivisto e/o ridotto e/o sospeso e/o revocato in caso di variazione delle disponibilità economiche delle parti.
prende atto degli ulteriori accordi tra le parti
1) IL IG. riconosce che l'immobile, sito in TE (Al) F.ne Zebedassi Via CP_2
della Chiesa n. 5 e precisamente: fabbricato di civile abitazione da fondamenta a tetto composto da due piani (piano terra e primo piano), collegati tra loro da vano scala interna, comprendente:
• Al piano terra: ingresso-disimpegno, cucina-soggiorno, sottoscala e w.c.;
• Al piano primo: due camere da letto, disimpegno e bagno, al fabbricato sono annessi:
- Locale ad uso deposito, in copro staccato, ad un sol piano, della consistenza catastale di 7
(sette) metri quadrati;
- Corte in proprietà esclusiva;
Nell'insieme a confine: particelle 730, 374 e 746, particelle tutte del foglio 3 di Catasto Terreni e strada.
Quanto in oggetto risulta raffigurato sulla base delle risultanze delle planimetrie depositate a corredo della denuncia di:
• Variazione per diversa distribuzione degli spazi interni – ristrutturazione in data 26 maggio
2000, pratica n. 44178 (n. 2580.1/2000), relativamente all'immobile censito al foglio 3 particella 444 subalterno 4;
• Variazione per diversa distribuzione Variazione per diversa distribuzione in data 18 novembre
1997 (n. B03764./1997), relativamente all'immobile censito al foglio 3 particella 444 subalterno 5, E CENSITO AL Catasto Fabbricati del Comune di TE, regolarmente intestato alla Ditta “ – – Parte_2 Controparte_3 [...]
”, come Per_1
• Foglio 3 – particella 444 – sub. 4 – Via della Chiesa n. SN (non aggiornato) Piano T-1 – Categ.
A/3 – classe U – cons. vani 6 – Rendita Euro 238,60 – relativamente al fabbricato di civile abitazione;
• Foglio 3 – particella 444 – sub. 5 – Via della Chiesa Piano T – Categ. C/2 – classe 1 – cons. mq.
7 – Rendita Euro 8,31 – relativamente al locale ad uso deposito.
Si fa constare che la particella 444 predetta trova, altresì, corrispondenza al Catasto terreni al foglio 3 particella 444 ente urbano di ettari 00 (zero), are 2 (due), centiare 50 (cinquanta), è stato acquistato in regime di comunione legale con atto pubblico notarile a rogito , Persona_2
Notaio in Tortona, in data 08.11.2022 Rep. N. 21574 e Racc. n. 14344, ed è stato pagato con denaro della sola IG.ra , ad ella proveniente da successione ereditaria, e riconosce Parte_1
che il suddetto immobile è un bene personale della IG.ra , e pertanto si impegna a Parte_1
cedere gratuitamente alla stessa la propria quota senza nulla pretendere, e si impegna a formalizzare con atto pubblico da stipulare presso il Notaio con studio in Persona_3
GH un atto di cessione a titolo gratuito della propria quota del 50% del citato immobile, dando così esecuzione a quanto previsto in sede di separazione consensuale, senza nulla pretendere.
Spese di giudizio compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott.ssa Margherita PASTORINO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 3054/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. GIANFRANCO ERCOLANI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. GIANFRANCO ERCOLANI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero in data 18/06/2025;
oggetto: separazione e divorzio congiunti ex art. 473bis 51 C.p.c..
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato ad NE (PV) il 20.12.2003 e trascritto nei registri di stato civile di detto Comune in data 20.12.2003 alla parte I n. 1, tra la IG.ra , C.F.: nata a [...] C.F._1
GH (PV) il 13.01.1968 e res.te in TE (AL) F.ne Zebedassi Via Dalla Chiesa n. 5 e il
IG. , C.F.: , nato a [...] (F) 19a circoscrizione il CP_2 C.F._2
03/05/1967 e res.te in Laos, a Ban Haisok distretto di Sisattanak Vientiane, alle seguenti
CONDIZIONI
1) IL IG. riconosce che l'immobile, sito in TE (Al) F.ne Zebedassi Via CP_2
della Chiesa n. 5 e precisamente: fabbricato di civile abitazione da fondamenta a tetto composto da due piani (piano terra e primo piano), collegati tra loro da vano scala interna, comprendente:
• Al piano terra: ingresso-disimpegno, cucina-soggiorno, sottoscala e w.c.;
• Al piano primo: due camere da letto, disimpegno e bagno, al fabbricato sono annessi:
- Locale ad uso deposito, in copro staccato, ad un sol piano, della consistenza catastale di 7
(sette) metri quadrati;
- Corte in proprietà esclusiva;
Nell'insieme a confine: particelle 730, 374 e 746, particelle tutte del foglio 3 di Catasto Terreni e strada.
Quanto in oggetto risulta raffigurato sulla base delle risultanze delle planimetrie depositate a corredo della denuncia di:
• Variazione per diversa distribuzione degli spazi interni – ristrutturazione in data 26 maggio
2000, pratica n. 44178 (n. 2580.1/2000), relativamente all'immobile censito al foglio 3 particella 444 subalterno 4;
• Variazione per diversa distribuzione Variazione per diversa distribuzione in data 18 novembre
1997 (n. B03764./1997), relativamente all'immobile censito al foglio 3 particella 444 subalterno 5, E CENSITO AL Catasto Fabbricati del Comune di TE, regolarmente intestato alla Ditta “ – – Parte_2 Controparte_3 [...]
”, come Per_1
• Foglio 3 – particella 444 – sub. 4 – Via della Chiesa n. SN (non aggiornato) Piano T-1 – Categ.
A/3 – classe U – cons. vani 6 – Rendita Euro 238,60 – relativamente al fabbricato di civile abitazione;
• Foglio 3 – particella 444 – sub. 5 – Via della Chiesa Piano T – Categ. C/2 – classe 1 – cons. mq.
7 – Rendita Euro 8,31 – relativamente al locale ad uso deposito.
Si fa constare che la particella 444 predetta trova, altresì, corrispondenza al Catasto terreni al foglio 3 particella 444 ente urbano di ettari 00 (zero), are 2 (due), centiare 50 (cinquanta), è stato acquistato in regime di comunione legale con atto pubblico notarile a rogito , Persona_2
Notaio in Tortona, in data 08.11.2022 Rep. N. 21574 e Racc. n. 14344, ed è stato pagato con denaro della sola IG.ra , ad ella proveniente da successione ereditaria, e riconosce Parte_1
che il suddetto immobile è un bene personale della IG.ra , e pertanto si impegna a Parte_1
cedere gratuitamente alla stessa la propria quota senza nulla pretendere, e si impegna a formalizzare con atto pubblico da stipulare presso il Notaio con studio in Persona_3
GH un atto di cessione a titolo gratuito della propria quota del 50% del citato immobile, dando così esecuzione a quanto previsto in sede di separazione consensuale, senza nulla pretendere.
2) Il marito IG. corrisponderà alla moglie, IG.ra l'assegno mensile CP_2 Parte_1
di euro 1.200,00 (milleduecento) a titolo di contributo al mantenimento della stessa, aggiornabile annualmente in base alla variazione dei prezzi accertata dall'ISTAT nel corrispondente periodo, e potrà essere rivisto e/o ridotto e/o sospeso e/o revocato in caso di variazione delle disponibilità economiche delle parti.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge, e con la trasmissione della sentenza agli uffici di stato civile dei Comuni competenti per le necessarie trascrizioni dopo il passaggio in giudicato del provvedimento.
Spese legali compensate.
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 30/12/2024, gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in NE (PV) il giorno 20/12/2003 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 1, serie /, parte I, anno 2003), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli;
non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi.
Le parti addivenivano a separazione consensuale alle condizioni dalle stesse pattuite, con sentenza n. 131/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Alessandria in data 08/05/2025 in seno al presente procedimento;
la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio nel rispetto dei termini di legge.
Con note scritte depositate in data 01/12/2025 venivano rassegnate conclusioni congiunte, nelle quali le parti dichiaravano di non essere intenzionati a riconciliarsi, di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza e di esonerarsi rispettivamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte dell'art. 473bis 51 C.p.c..
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970.
In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 131/2025, pubblicata il 08/05/2025, non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
Le condizioni proposte non sono in contrasto con le norme imperative di legge.
Nel caso di specie, deve dunque essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato da e . Parte_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
lo scioglimento del matrimonio civile contratto da , codice fiscale Parte_1
, nata a [...] il [...], e , codice fiscale C.F._1 CP_1
, nato a Parigi (Francia), il [...], in [...] il giorno C.F._2
20/12/2003 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 1, serie /, parte I, anno 2003).
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di NE (PV) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 1, serie /, parte I, anno 2003).
dispone
2) Il marito IG. corrisponderà alla moglie, IG.ra l'assegno mensile CP_2 Parte_1
di euro 1.200,00 (milleduecento) a titolo di contributo al mantenimento della stessa, aggiornabile annualmente in base alla variazione dei prezzi accertata dall'ISTAT nel corrispondente periodo, e potrà essere rivisto e/o ridotto e/o sospeso e/o revocato in caso di variazione delle disponibilità economiche delle parti.
prende atto degli ulteriori accordi tra le parti
1) IL IG. riconosce che l'immobile, sito in TE (Al) F.ne Zebedassi Via CP_2
della Chiesa n. 5 e precisamente: fabbricato di civile abitazione da fondamenta a tetto composto da due piani (piano terra e primo piano), collegati tra loro da vano scala interna, comprendente:
• Al piano terra: ingresso-disimpegno, cucina-soggiorno, sottoscala e w.c.;
• Al piano primo: due camere da letto, disimpegno e bagno, al fabbricato sono annessi:
- Locale ad uso deposito, in copro staccato, ad un sol piano, della consistenza catastale di 7
(sette) metri quadrati;
- Corte in proprietà esclusiva;
Nell'insieme a confine: particelle 730, 374 e 746, particelle tutte del foglio 3 di Catasto Terreni e strada.
Quanto in oggetto risulta raffigurato sulla base delle risultanze delle planimetrie depositate a corredo della denuncia di:
• Variazione per diversa distribuzione degli spazi interni – ristrutturazione in data 26 maggio
2000, pratica n. 44178 (n. 2580.1/2000), relativamente all'immobile censito al foglio 3 particella 444 subalterno 4;
• Variazione per diversa distribuzione Variazione per diversa distribuzione in data 18 novembre
1997 (n. B03764./1997), relativamente all'immobile censito al foglio 3 particella 444 subalterno 5, E CENSITO AL Catasto Fabbricati del Comune di TE, regolarmente intestato alla Ditta “ – – Parte_2 Controparte_3 [...]
”, come Per_1
• Foglio 3 – particella 444 – sub. 4 – Via della Chiesa n. SN (non aggiornato) Piano T-1 – Categ.
A/3 – classe U – cons. vani 6 – Rendita Euro 238,60 – relativamente al fabbricato di civile abitazione;
• Foglio 3 – particella 444 – sub. 5 – Via della Chiesa Piano T – Categ. C/2 – classe 1 – cons. mq.
7 – Rendita Euro 8,31 – relativamente al locale ad uso deposito.
Si fa constare che la particella 444 predetta trova, altresì, corrispondenza al Catasto terreni al foglio 3 particella 444 ente urbano di ettari 00 (zero), are 2 (due), centiare 50 (cinquanta), è stato acquistato in regime di comunione legale con atto pubblico notarile a rogito , Persona_2
Notaio in Tortona, in data 08.11.2022 Rep. N. 21574 e Racc. n. 14344, ed è stato pagato con denaro della sola IG.ra , ad ella proveniente da successione ereditaria, e riconosce Parte_1
che il suddetto immobile è un bene personale della IG.ra , e pertanto si impegna a Parte_1
cedere gratuitamente alla stessa la propria quota senza nulla pretendere, e si impegna a formalizzare con atto pubblico da stipulare presso il Notaio con studio in Persona_3
GH un atto di cessione a titolo gratuito della propria quota del 50% del citato immobile, dando così esecuzione a quanto previsto in sede di separazione consensuale, senza nulla pretendere.
Spese di giudizio compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI