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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17251 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22614/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa AR Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 22614/2024 promossa da:
(C.F. , nata in [...] Parte_1 C.F._1
(ROMANIA) il 13.08.1976, con il patrocinio dell'avv. Francesco Fantini e avv.
NA AR Marinovici, con elezione di domicilio presso i difensori (Pec:
– Email_1
Email_2
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(ROMANIA) il 30.06.1975;
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 30.05.2024 , premesso Parte_1 che in data 18.06.2002 aveva contratto matrimonio in TE (ROMANIA) con e che dalla predetta unione erano nati i figli Controparte_1 Per_1
(TE (ROMANIA), 07.10.2003) e (TE -
[...] Persona_2
ROMANIA-, 30.12.2004), esponeva che con sentenza n. 3491/2023 pubblicata il
02.03.2023, il Tribunale di Roma aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che da allora non vi era stata riconciliazione tra gli stessi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, Controparte_1 he veniva, pertanto, dichiarato contumace.
[...]
All'udienza del 17.11.2025 tenutasi dinanzi al Giudice Designato compariva personalmente la sola parte ricorrente, la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso. Il Giudice ascoltati i figli maggiorenni invitava la parte alla discussione orale quindi rimetteva la decisione al Collegio.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Letta la documentazione prodotta agli atti, non essendo stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile, occorre disporre che ciascuna delle parti provveda al proprio mantenimento.
Il Collegio ritiene equo, stante la condizione di non autosufficienza economica dei due figli maggiorenni conviventi con la madre, che il padre versi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile di euro 400,00, da corrispondersi a entro il giorno cinque di ogni mese, a Parte_1 decorrere dalla domanda, oltre rivalutazione ISTAT.
La domanda avanzata dalla ricorrente in ordine all'utilizzo del cognome da nubile nel presente giudizio non è ammissibile per difetto di connessione con la domanda principale di divorzio e posto che secondo la normativa vigente in Italia il cognome del marito si perde automaticamente a seguito della pronuncia di divorzio.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 22614/2024, disattesa ogni ulteriore domanda così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in TE (ROMANIA) il
18.06.2002 tra e Parte_1 Controparte_1
- dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
- dispone a carico di il versamento di euro 400,00 Controparte_1 mensili in favore di , oltre rivalutazione ISTAT a Parte_1 decorrere dalla domanda, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti;
- dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
27.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa AR Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa AR Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 22614/2024 promossa da:
(C.F. , nata in [...] Parte_1 C.F._1
(ROMANIA) il 13.08.1976, con il patrocinio dell'avv. Francesco Fantini e avv.
NA AR Marinovici, con elezione di domicilio presso i difensori (Pec:
– Email_1
Email_2
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(ROMANIA) il 30.06.1975;
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 30.05.2024 , premesso Parte_1 che in data 18.06.2002 aveva contratto matrimonio in TE (ROMANIA) con e che dalla predetta unione erano nati i figli Controparte_1 Per_1
(TE (ROMANIA), 07.10.2003) e (TE -
[...] Persona_2
ROMANIA-, 30.12.2004), esponeva che con sentenza n. 3491/2023 pubblicata il
02.03.2023, il Tribunale di Roma aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che da allora non vi era stata riconciliazione tra gli stessi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, Controparte_1 he veniva, pertanto, dichiarato contumace.
[...]
All'udienza del 17.11.2025 tenutasi dinanzi al Giudice Designato compariva personalmente la sola parte ricorrente, la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso. Il Giudice ascoltati i figli maggiorenni invitava la parte alla discussione orale quindi rimetteva la decisione al Collegio.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Letta la documentazione prodotta agli atti, non essendo stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile, occorre disporre che ciascuna delle parti provveda al proprio mantenimento.
Il Collegio ritiene equo, stante la condizione di non autosufficienza economica dei due figli maggiorenni conviventi con la madre, che il padre versi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile di euro 400,00, da corrispondersi a entro il giorno cinque di ogni mese, a Parte_1 decorrere dalla domanda, oltre rivalutazione ISTAT.
La domanda avanzata dalla ricorrente in ordine all'utilizzo del cognome da nubile nel presente giudizio non è ammissibile per difetto di connessione con la domanda principale di divorzio e posto che secondo la normativa vigente in Italia il cognome del marito si perde automaticamente a seguito della pronuncia di divorzio.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 22614/2024, disattesa ogni ulteriore domanda così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in TE (ROMANIA) il
18.06.2002 tra e Parte_1 Controparte_1
- dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
- dispone a carico di il versamento di euro 400,00 Controparte_1 mensili in favore di , oltre rivalutazione ISTAT a Parte_1 decorrere dalla domanda, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti;
- dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
27.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa AR Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI