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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9191 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa IA SP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 66004 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F.: ) e (P.I.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avv. Bruno Coljca, P.IVA_1 giusta procura in atti
- attori
E
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Marini, giusta procura in atti
- convenuta
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa da sé medesima ai Controparte_3 C.F._2 sensi dell'art. 86 c.p.c., nonché dall'Avv. Gregorio Troilo, giusta procura in atti
- convenuta
OGGETTO: danni ad immobile da infiltrazione;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 07.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, gli attori SI. e la Parte_1 società hanno adito l'intestato Tribunale chiedendo di “In via principale ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. ed in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c.: - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, la esclusiva responsabilità della convenuta SI.ra nella causazione dei danni subiti e subendi dagli attori;
per l'effetto: - condannare Controparte_3 la medesima SI.ra in solido con la compagnia con Controparte_3 Controparte_2 sede legale in Italia, Milano, Corso Como n. 17 al pagamento della complessiva somma di € 7.722,00 di cui € 5.282,60 in favore del SI. per il risarcimento dei danni alle opere murarie Parte_1 ed € 2.440,00 a favore di a titolo di risarcimento dei danni al contenuto di quella Controparte_1 maggiore o minore che sarà quantificata in corso di causa, oltre interessi, rivalutazione dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- condannare i convenuti alle spese per lite temeraria qualora dovesse opporsi e resistere alla domanda degli attori, valutando anche la mancata adesione alla procedura di negoziazione assistita. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Hanno esposto: che, nel mese di novembre 2020, nell'immobile commerciale sito in Roma, Viale Vaticano 96, di proprietà del SI. e condotto in locazione dalla Soc. Ticketstation Parte_1 S.r.l., si erano verificati danni dovuti ad infiltrazioni e percolazioni d'acqua; - che tale evento, denunciato in pari data dal SI. imputabile alla rottura di un tubo condominiale, aveva Pt_1 causato il cedimento e la rovina del soffitto e del controsoffitto, nonché il deterioramento irreparabile delle merci del conduttore, esercente un'attività commerciale turistica, ivi conservate;
che il fabbricato di Viale Vaticano 96 in Roma risulta assicurato, anche per i danni d'acqua, dalla polizza globale fabbricati n. 404353303 dell' contraente SI.ra Controparte_2 Controparte_3 residente nello stesso stabile (cfr., in particolare, artt.
2.4 e 3.1 della polizza, in punto di garanzie aggiuntive e danni da acqua); che la Compagnia assicurativa aveva correttamente provveduto all'apertura del relativo sinistro (sx. 5969.99.013508) ed erano stati effettuati due sopralluoghi per Contr conto di dal perito incaricato, il primo dei quali in data 18.12.2019 per la constatazione dei luoghi dopo l'evento lesivo e per raccogliere le dichiarazioni del conduttore;
che nel secondo accesso, avvenuto in data 25.05.2020 anche alla presenza del perito delegato dagli attori, l'incaricato dell'assicurazione aveva richiesto ulteriore materiale fotografico e fiscale relativo alla causa del sinistro;
- che, come ammesso dal perito della Compagnia assicurativa con e-mail trasmessa poco prima del secondo accesso, “i danni subiti alle opere murarie sono stati già documentati e visionati parzialmente in occasione del sopralluogo tecnico svolto in occasione del primo incarico”; - che, in data 29.10.2020, nonostante i vari solleciti rimasti inevasi (07.09.2020 e 25.09.2020), con i quali erano stati richiesti aggiornamenti in ordine alla pratica e alla formulazione di un'offerta per la definizione della vicenda, la aveva comunicato il mancato accoglimento Controparte_2 della domanda di risarcimento, adducendo di non aver “potuto verificare i danni al Contenuto” e che
“non è stata fornita alcuna documentazione fotografica/fiscale riferita ai già menzionati beni denunciati danneggiati”; che, successivamente, era stata fornita ulteriore ampia documentazione sia relativa al contenuto che ai danni murari (foto tubazioni, parcella pro-forma della Parte_2 per l'intervento ed il ripristino dello stato dei luoghi, polizza assicurativa della Soc. Ticketstation S.r.l.); - che, ciò nonostante, la Compagnia assicurativa, pur riconoscendo l'operatività della polizza, aveva formulato un'offerta per i soli danni al contenuto di euro 500,00 (oltre onorari); che, invece, nessuna offerta era stata trasmessa per i danni alle opere murarie, presumibilmente per un fatto interno alla Compagnia stessa, eppure già da tempo documentati;
che inutile era stato l'invito formale a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Tanto premesso, gli attori hanno dedotto: che i fatti esposti delineano la sussistenza della responsabilità della convenuta, SI.ra AS, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c., atteso che, trattandosi nel caso di specie di rottura di una colonna di scarico condominiale, deve attribuirsi la piena responsabilità al custode del bene;
che la Compagnia convenuta aveva riconosciuto l'operatività della polizza assicurativa e aveva di fatto ammesso la responsabilità del proprio assicurato nella causazione del danno, formulando l'offerta al Contr conduttore;
che la aveva poi ritenuto di non indennizzare il proprietario dell'immobile SI. er i danni murari, assumendo che “non è stato possibile accertare la reale causa del sinistro Pt_1 in quanto i lavori di ripristino del guasto risultavano essere già svolti”; che, invece, l'esame della documentazione fotografica e delle opere indicate ed eseguite dalla ditta incaricata da parte attrice, a seguito delle infiltrazioni, evidenzia il crollo sia del soffitto sia del controsoffitto, a motivo del quale l'impresa era stata urgentemente chiamata per mettere l'area in sicurezza, ripristinare il danno e le opere rovinate, al fine di evitare ulteriori crolli e pregiudizi;
che il conduttore, in esito al deterioramento di numerose merci, aveva dovuto far fronte al reintegro di quanto danneggiato con mezzi propri e, in conseguenza del fermo, aveva pregiudicato per diverso tempo il prosieguo dell'attività commerciale;
che, dunque, l'ammontare offerto dalla Compagnia per il contenuto (euro 500,00) non appare equo, mentre il proprietario ha diritto al rimborso di quanto corrisposto alla ditta Contr incaricata per l'intervento, apparendo pretestuose e prive di ogni pregio le motivazioni di a sostegno del mancato indennizzo;
che in particolare il SI. ha diritto al risarcimento in Pt_1 relazione al danneggiamento delle opere murarie (euro 5.282,60), mentre la Soc. Ticketstation S.r.l. in ordine al danneggiamento del contenuto (euro 2.440,00).
Si è costituita in giudizio parte convenuta la quale ha contrastato quanto ex Controparte_2 adverso dedotto e rappresentato e ha chiesto di “In via principale accertare la carenza di legittimazione attiva degli odierni attori. In subordine accertare la prescrizione del diritto vantato dagli odierni attori. Nel merito respingere la domanda di parte attrice perché infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria di spese e compensi nei rapporti tra la compagnia e la ditta assicurata. In subordine e sotto il profilo contrattuale di polizza, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese di parte attrice, accertare l'effettiva entità del danno subito dagli attori e, per l'effetto, dichiarare l'operatività della polizza in essere con l'applicazione delle franchigie contrattuali previste. Con compensazione delle spese di lite giusta il parziale accoglimento della domanda proposta”.
Preliminarmente, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva degli attori, evidenziando che l'assicurazione è stata stipulata come globale fabbricati da parte della SI.ra , di Controparte_3 talché l'unico legittimato ad agire e a sottoscrivere eventuali accordi di indennizzo è il Contraente della polizza (SI.ra ), la quale risulta essere anche l'unica a poter ricevere il suddetto Controparte_3 indennizzo, da devolvere poi, se del caso, ai comproprietari degli immobili facenti parte dello stabile assicurato. In proposito, ha specificato che si tratta di polizza non stipulata per conto di chi spetta e che - avendo un contraente primario ( appunto) - è quest'ultima l'unica titolare del Controparte_3 diritto all'indennizzo. Ha altresì eccepito la prescrizione del diritto vantato dal contraente la polizza, non risultando essere stata inviata la richiesta di indennizzo da parte del soggetto legittimato, né essendovi prova del rituale invio della richiesta di negoziazione assistita, e non potendo, comunque, anche ove inoltrata, avere alcun valore interruttivo, in quanto trasmessa da soggetto non legittimato. Nel merito, ha dedotto l'assenza di prova dell'accidentalità dell'evento che ha determinato il danno di cui è chiesto il risarcimento, nonché della rottura della tubatura condominiale ad origine delle infiltrazioni e delle percolazioni d'acqua lamentate e, in ogni caso, ha evidenziato l'operatività di franchigie contrattuali;
sul quantum debeatur richiesto dalla controparte, ha rimarcato che la produzione di preventivi di spesa o parcelle proforma non dimostra l'effettiva entità dei danni lamentati, né la loro riconducibilità all'evento per cui è causa.
Si è costituita in giudizio parte convenuta la quale – preliminarmente eccependo il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione, nonché eccependo l'improcedibilità del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014 e l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. – ha chiesto nel merito di “accertare e dichiarare che i presunti eventi e le loro conseguenze non sono imputabili né in fatto né in diritto all'avv. rigettando totalmente le avversarie Controparte_3 domande;
accertare e dichiarare che gli attori hanno proposto domande temeraria abusando dello strumento processuale con condanna degli attori ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia”, con vittoria di spese di lite. Ha dedotto: che nell'atto di citazione gli attori fanno generico riferimento alla circostanza che in una data incomprensibile e oltremodo confusa (nella specie: danno verificatosi nel mese di novembre 2020; accesso del perito dell'assicurazione avvenuto circa un anno prima, ovvero il 18.12.2019; secondo accesso avvenuto nel mese di maggio del 2020) si sarebbe verificata la rottura di un tubo condominiale con conseguenti danni alle murature e “alle merci del conduttore”, anch'esse imprecisate, nel negozio di proprietà dell'attore sito in Roma, Viale Vaticano 95; che, pertanto, del tutto irritualmente l'azione è stata proposta nei confronti della convenuta atteso il richiamo CP_3 di parte attrice alla condominialità del tubo;
che, inoltre, la rappresentazione fotografica degli attori non è in alcun modo riferibile alla proprietà della convenuta, né al fabbricato denominato “Villino Amalia” o a porzioni dello stesso;
che ella, proprietaria di un appartamento che insiste nel cosiddetto
“Villino Amalia”, era stata solo delegata dagli altri condomini a stipulare una polizza globale fabbricati, il cui pagamento, anno per anno, viene diviso tra tutti i partecipanti al Condomino di Viale Vaticano 96, trattandosi di polizza che copre il fabbricato e non in via esclusiva l'unità immobiliare di proprietà della SI.ra che la proprietà (oggetto del presente giudizio) dell'attore SI. CP_3 insiste in un corpo di fabbrica distinto dal “Villino Amalia”, quest'ultimo sito al civico 96, Pt_1 con il quale non condivide né tubazioni né altri servizi;
che appare poco credibile che una rottura di tubi posti all'interno di un qualsivoglia locale condominiale possa aver danneggiato la proprietà dell'attore, il quale è proprietario di un corpo di fabbrica completamente autonomo ed isolato da quello principale del condominio di Viale Vaticano 96; che, più in dettaglio, la proprietà del SI.
consistente in un corpo di fabbrica da cielo a terra, è totalmente staccata dal fabbricato su Pt_1 cui insiste il Condomino di Viale Vaticano 96 e tra i due edifici non esiste alcun collegamento fisico, risultando gli stessi separati da una corte, e non vi sono tubi che collegano i due corpi, né alcuna propaggine di sorta che si estenda dall'uno all'altro.
Ha, dunque, evidenziato come il tentativo delle controparti sia, in sostanza, quello di ottenere un risarcimento non dovuto, dovendosi imputare il danno, se causato, non già al Condominio Viale Vaticano 96, ma alla vetustà del locale di proprietà dell'attore SI. la cui copertura non era Pt_1 mai stata oggetto delle necessarie opere di coibentazione, poi nottetempo effettuate;
ha, inoltre, contestato l'esistenza e la misura dei danni e ha chiesto la condanna dei convenuti per lite temeraria e abuso dello strumento processuale.
All'esito dell'udienza cartolare del 31.03.2024 e dell'udienza del 27.04.2023, è stato disposto l'espletamento, ex novo e in modo completo, della procedura di negoziazione assistita ed assegnato un termine per il deposito, da parte degli attori, di un'integrazione dell'atto di citazione in ordine all'addebito di responsabilità nei riguardi della parte convenuta con termine per le Controparte_3 convenute per il deposito di eventuale integrazione della comparsa di costituzione.
Nelle note di trattazione del 31.03.2023, parte attrice ha rappresentato il corretto avvio della procedura di negoziazione assistita e ha insistito nell'accoglimento delle domande spiegate, evidenziando la propria piena legittimazione ad agire e contestando l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Compagnia di assicurazione.
Ha dedotto: che, nel caso di specie, trattandosi di polizza per conto di chi spetta, la parte attrice assicurata (SI. , pur non rivestendo la qualità di contraente, ben può esercitare l'azione Pt_1 diretta nei confronti della Compagnia assicurativa;
che il SI. proprietario del locale Pt_1 danneggiato, risulta invero tra i beneficiari della polizza, con conseguente legittimazione a richiedere l'indennizzo alla Compagnia e a proporre la domanda risarcitoria in sede giudiziale;
che, comunque, Contr la Compagnia assicurativa aveva formalmente aperto il sinistro, inviato in più occasioni il proprio perito incaricato sul posto e formulato un'offerta risarcitoria, seppur esigua, per il contenuto al conduttore Ticketstation, così riconoscendo di fatto, con un comportamento concludente, l'operatività della polizza, senza mai eccepire la propria presunta carenza di legittimazione. Ha, inoltre, contestato il difetto di legittimazione passiva eccepito dalla convenuta SI.ra essendo CP_3 ella intestataria della relativa della polizza. Nel merito, ha rappresentato che la ditta era stata incaricata da parte attrice atteso lo stato di pericolo ed urgenza per il crollo del soffitto e del controsoffitto.
Nella successiva memoria integrativa del 15.05.2023, parte attrice ha precisato di aver citato in giudizio l' trattandosi di polizza per conto altrui o per conto di chi spetta (nella Controparte_2 specie conclusa in nome proprio dall'Avv. per conto dei proprietari degli immobili di Viale CP_3 Vaticano 68 indicati nella polizza), di talché sussiste azione diretta da parte del danneggiato nei confronti della Compagnia, acquistando il terzo i diritti derivanti dal contratto di assicurazione nel momento in cui si verifica il fatto dannoso;
che inspiegabilmente la convenuta aveva tenuto CP_3 una condotta oppositiva ed ostativa, anziché adire alla prospettazione attorea;
che la convenuta è stata citata in giudizio da parte attrice unitamente all'assicurazione venendo in rilievo una CP_3 situazione di litisconsorzio di carattere unitario. Ha insistito, per il resto, in tutte le domande già proposte e ha chiesto di “condannare la compagnia assicurativa con sede Controparte_2 legale in Italia, Milano, Corso Como n. 17 al pagamento della complessiva somma di € 7.722,00 di cui € 5.282,60 in favore del SI. per il risarcimento dei danni alle opere murarie ed Parte_1
€ 2.440,00 a favore di a titolo di risarcimento dei danni al contenuto di quella Controparte_1 maggiore o minore che sarà quantificata in corso di causa, oltre interessi, rivalutazione dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo. In via subordinata: in caso di mancata condanna dell'Assicurazione, a seguito della richiamata condotta della convenuta AS, si chiede che essa venga condannata al risarcimento dei predetti danni”.
Di contro, le parti convenute hanno ribadito le proprie eccezioni ed argomentazioni e, in particolare la convenuta nelle note di trattazione del 29.03.2023, ha esposto: di essere Controparte_3 contraente della polizza, che copre tutto il fabbricato e i relativi proprietari come indicato nell'allegato alla polizza medesima, redatto sia in ragione della proprietà sia al fine di indicare le coperture e i beneficiari, tra i quali vi è anche l'attore SI. che, a fronte della richiesta di indennizzo, il Pt_1 sinistro era stato aperto senza eccezioni di sorta e, successivamente alla sua gestione, era stato chiuso senza liquidazione alcuna, non avendo l'assicurazione ritenuto sussistente il danno, ovvero i presupposti per il risarcimento;
che del tutto erroneamente parte attrice, pur avendo dedotto la riferibilità dei danni al Condominio, non lo ha citato in giudizio, né ha individuato le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno delle conclusioni rassegnate nei confronti della convenuta che CP_3 non esiste alcun danno né riferibilità alla convenuta e al fabbricato del Condominio di Viale Vaticano 96. Anche nella successiva memoria integrativa del 29.05.2023, la convenuta SI.ra ha CP_3 insistito nelle proprie eccezioni e difese, rimarcando che l'immobile all'interno del quale, secondo gli attori, si sarebbe verificato il danno non fa parte del Condominio di Viale Vaticano 96, né gode in via diretta della copertura assicurativa stipulata dall'Avv. a beneficio di tutti i partecipanti al CP_3 detto Condominio su delega degli stessi, precisando al riguardo: che gli attori non sono beneficiari della polizza, in quanto non agiscono in qualità di condomini o proprietari dello stabile di Viale Vaticano 96 assicurato con la polizza dedotta in giudizio;
che il SI. agisce quale unico Pt_1 proprietario dell'immobile di Viale Vaticano 95, che non è parte del condominio;
che l'attore, invero, risulta tra i beneficiari della polizza in questione solo in quanto proprietario di unità immobiliari nel condominio;
che la polizza conclusa dall'Avv. copre esclusivamente il fabbricato di Viale CP_3 Vaticano 96, sicché nessuno degli attori agisce quale beneficiario della polizza, ma la loro qualità è quella di terzi, presunti danneggiati, rispetto al rapporto assicurativo. Ha poi rimarcato che, in ogni caso, non sono state chiarite le posizioni attoree “in ordine all'addebito di responsabilità nei riguardi della convenuta e si è opposta alla domanda di condanna proposta nei propri Controparte_3 confronti da parte attrice solo con la memoria integrativa.
Respinte le ulteriori eccezioni relative alla negoziazione assistita e all'integrazione della domanda, con ordinanza del 18.10.2023 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e, all'esito del deposito delle memorie, con ordinanza del 07.05.2024 sono state rigettate le istanze istruttorie e la causa è stata rinviata all'udienza del 07.11.2024 per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza in data 05.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, va dichiarata l'inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla parte convenuta in allegato alla comparsa conclusionale di replica e, dunque, in violazione delle preclusioni CP_3 processuali, pur dovendosi rilevare che si tratta dei medesimi documenti già tempestivamente depositati dalla stessa in corso di causa.
2.1. Si conferma quanto statuito circa la corretta instaurazione del giudizio per essere stata soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda (negoziazione assistita), per le ragioni di cui alle ordinanze del 27.04.2023 e del 18.10.2023.
2.2. Tanto premesso, va confermata integralmente l'ordinanza del 07.05.2024 in punto di rigetto delle istanze istruttorie, in quanto: i) la prova testimoniale chiesta dalla parte attrice (nell'atto di citazione e nella memoria n. 2) non è dirimente ai fini della decisione ed è in parte inammissibile per genericità dei capitoli e/o implicazione di valutazioni;
ii) le prove orali chieste dalla parte convenuta CP_3 (nella memoria n. 2) non sono necessarie ai fini della decisione;
iii) non sussistono i presupposti per disporre una CTU, atteso che, come meglio si dirà nel prosieguo, l'evento dannoso non è ben identificato, è risalente nel tempo e non è suffragato da idoneo supporto documentale e tecnico.
3. Le domande proposte da parte attrice non possono essere accolte per i motivi di seguito esposti.
Gli attori e hanno agito in giudizio sul presupposto di aver subito Parte_1 Controparte_1 un danno all'interno dell'immobile sito in Viale Vaticano 96. In realtà, l'immobile di cui trattasi, un locale commerciale, si trova in Viale Vaticano 95 e non fa parte del Condominio di Viale Vaticano 96, né gode della copertura assicurativa stipulata dall'Avv. su delega dei condomini, a beneficio CP_3 dell'edificio in Roma, Viale Vaticano 96.
Dai documentati in atti, emerge inequivocabilmente che i fabbricati posti ai civici 96 e 95 sono due differenti corpi di fabbrica totalmente separati e autonomi: la circostanza è documentata dalla parte convenuta (cfr. doc. 4 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) e non è CP_3 contestata dagli attori.
Più in particolare, gli attori hanno invocato la garanzia assicurativa relativa all'edificio posto al civico 96, deducendo un danno verificatosi dal civico 96 e nel civico 96 per la rottura di un tubo condominiale riprodotto nelle foto allegate al documento 7 della citazione;
in realtà, dalle difese della convenuta è emerso che il danno si è verificato nel civico 95, edificio autonomo e separato CP_3 dal civico 96.
Nella specie, gli attori hanno invocato la copertura della polizza sul presupposto di asseriti danni verificatisi nel locale commerciale sito in Roma Viale Vaticano 96 di proprietà del SI. Pt_1 (cfr. citazione pag. 1), mentre risulta documentato che l'attività commerciale in parola sia
[...] sita al civico 95 della medesima via, come risulta dal documento 13 di parte attrice allegato alla citazione e dalla visura camerale della di cui all'allegato 3 della memoria ex art. Controparte_1 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata dalla convenuta AS. La stessa non solo ha CP_3 evidenziato l'autonomia tra i due corpi di fabbrica (circostanza non contestata dagli attori), ma ha anche documentato l'inesistenza di tubazioni fuori terra che colleghino i detti fabbricati (cfr. comparsa di costituzione e foto di cui al documento 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), circostanza anche questa non contestata. E' incontestata pure la circostanza che il civico 95 non faccia parte del condominio sito in Roma, Viale Vaticano 96 (in tal senso sono stati prodotti dalla convenuta AS gli atti relativi alla costituzione del condominio: cfr. doc. 1, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.) ed è, parimenti, pacifico che la polizza condominiale sia relativa al solo condominio di Viale Vaticano 96.
Parte attrice non ha in alcun modo dimostrato a quale titolo la convenuta sarebbe Controparte_3 responsabile per la dedotta rottura di una tubazione condominiale, né ha provato che il danno di cui ha chiesto il risarcimento possa essere ricondotto ad un fatto riconducibile al fabbricato di Viale Vaticano 96.
In proposito, si rileva che le deduzioni degli attori afferenti al collegamento dell'immobile di cui è proprietario il SI. alle tubazioni del condominio sono tardive, genericamente formulate e Pt_1 contraddette dalla stessa narrazione di parte attrice (cfr. in particolare doc. 13, ove si parla di provenienza dal tetto delle percolazioni); analogamente vale per ciò che attiene alle prospettazioni degli attori circa la rottura di un tubo, contenute nella memoria n. 3, pure contraddetta dalle foto di cui all'allegato 7 della citazione. Ed invero, parte attrice ha, in corso di causa, inammissibilmente modificato la rappresentazione dei fatti a supporto della domanda, dapprima facendo riferimento ad una tubazione condominiale, la cui descrizione è stata integrata dal supporto fotografico che raffigura un tubo in cemento e non già un discendente pluviale, e poi alludendo, con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ad una diversa origine causale, rimasta indimostrata. In ogni caso, parte attrice – ove, in ultimo, ha richiamato il collegamento alle tubazioni del Condominio – ha in sostanza implicitamente confermato che quello in cui si sono verificati i danni non è l'immobile di Viale Vaticano 96, come dedotto nell'atto di citazione, ma quello differente posto al civico 95, come indicato dalla convenuta CP_3
Del resto, che l'immobile danneggiato sia quello posto al civico 95 (e non già 96) emerge sia dal documento 13 di parte attrice allegato alla citazione, nel quale la riporta la Controparte_1 circostanza di danni subiti nell'immobile locatogli dal SI. indicandolo quale “negozio di Pt_1 viale del Vaticano 95 di cui lei è proprietario” (in particolare, dalla lettura del documento emerge che la Tickestation S.r.l. riferiva di danno proveniente dal discendente pluviale posto sul tetto del civico 95), sia dal documento 3 di parte convenuta AS depositato con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ovvero la visura camerale della Tickestation S.r.l. nella quale - a pagina 8 - viene indicata l'unità locale RM3 in Viale Vaticano 95, nonché dal documento 4 sempre della convenuta AS. Anche dal documento 9 allegato all'atto di citazione emerge che il negozio della società attrice è sito in Viale Vaticano 95.
Si rileva, inoltre, che gli attori hanno, dapprima, formulato richieste all'assicurazione lamentando danni verificatisi al civico 96 (doc. 1 citazione) e, poi, hanno introdotto il presente giudizio deducendo solo ed esclusivamente danni al civico 96, senza fare mai riferimento al fabbricato posto al civico 95; nell'articolare i capitoli di prova parte attrice ha, peraltro, omesso ogni riferimento ai civici, così verosimilmente tentando di ovviare all'ambiguità. Dal documento 13 di parte attrice si evince, comunque, che si tratterebbe del discendente pluviale posto sul tetto del fabbricato di cui al civico 95, non coperto dalla polizza assicurativa azionata, la quale, come già detto, copre esclusivamente il fabbricato che costituisce il Condominio di Viale Vaticano 96.
In sostanza, parte attrice ha agito in giudizio deducendo di aver subito un danno all'interno di un immobile non rispondente a quello che risulta dai documenti in atti;
l'immobile non fa parte del Condominio di Viale Vaticano 96, né gode in via diretta della copertura assicurativa stipulata da parte convenuta Avv. (su delega dei comproprietari) a beneficio di tutti i partecipanti al detto CP_3 Condominio. Per tutto il giudizio, gli attori non hanno chiarito, neppure nel termine assegnato per integrare l'atto di citazione, quale sia la ragione per cui hanno citato in giudizio una soltanto dei comproprietari del Condominio di Viale Vaticano 96, ovvero il fabbricato dal quale si sarebbe originato il danno lamentato. Tale danno, secondo l'iniziale ricostruzione degli attori, era imputabile a un non meglio identificato tubo (di cui gli attori hanno prodotto documentazione fotografica: all. 7 citazione) e, nel corso del giudizio, è stato riqualificato dagli stessi attori come discendente pluviale.
Nonostante la confusione in atti, l'esame della documentazione prodotta chiarisce che l'immobile danneggiato è quello posto al civico 95 di Viale del Vaticano, di proprietà del sig. il SI. Pt_1 è anche condomino dello stabile di Viale Vaticano 96, in quanto proprietario di unità Pt_1 immobiliari all'interno del medesimo, come dallo stesso dichiarato al momento della stipula della polizza assicurativa;
l'immobile di Viale Vaticano 95 non è, però, parte del condominio dello stabile posto al successivo civico n. 96.
Quindi, nel presente giudizio il SI. ha agito quale terzo presunto danneggiato, in qualità di Pt_1 proprietario dell'immobile di Viale Vaticano 95, che invoca il risarcimento nei confronti della Compagnia con cui è assicurato lo stabile dal quale assume essersi prodotto l'evento dannoso;
Ticketstation, invece, ha agito quale conduttrice dell'immobile di Viale del Vaticano 95, assumendo di aver patito a sua volta dei danni.
Gli attori non hanno dimostrato né l'effettivo verificarsi di eventi dannosi, né alcun nesso di causalità atto a ricondurre tali eventi al Condominio di Viale Vaticano 96 e, di conseguenza, la ragione per la quale hanno invocato la copertura della polizza fabbricati stipulata in favore del Condominio (non citato in giudizio) dall'Avv. Non hanno spiegato perché è stata citata in giudizio la SI.ra CP_3
né hanno articolato domande nei suoi confronti rispettose dei requisiti di cui all'art. 163 CP_3 c.p.c.; neppure hanno chiarito la loro posizione sostanziale e processuale, nonostante il termine ad hoc assegnato.
E' evidente che gli attori, non partecipando al Condominio di Viale Vaticano 96, sono terzi, presunti danneggiati, rispetto al rapporto assicurativo. Sostanzialmente, parte attrice, facendo valere la polizza che copre il Condominio di Viale Vaticano 96, di cui è condomino, ha chiesto il risarcimento di danni verificatisi nel diverso immobile di Via del Vaticano 95, condotto in locazione dalla CP_1
[...]
Quanto, poi, alla polizza stipulata dall'Avv. si osserva che la suddetta polizza è stata Controparte_3 sottoscritta dalla convenuta al fine assicurare il fabbricato di Viale del Vaticano 96: si tratta di assicurazione per conto altrui (contratto a favore del terzo), e non di assicurazione per conto di chi spetta, come invece sostenuto dalla parte attrice. Gli attori, dopo aver sostenuto che i danni si sono verificati nel fabbricato di Viale del Vaticano 96, hanno aggiunto che gli stessi sono stati causati dalla rottura di una tubatura condominiale (atto di citazione – doc. 7), per poi, a seguito delle difese di controparte, mutare linea difensiva e indicare la causa in un discendente pluviale. Orbene, ove gli stessi avessero subito dei danni riconducibili al Condominio di Viale Vaticano 96, allora agirebbero in giudizio quali terzi danneggiati, privi di azione diretta nei confronti dell'assicurazione. In ogni caso, sono rimaste incerte e non precisate le ragioni poste a fondamento dell'azione, in quanto gli attori non hanno dedotto, né precisato la data in cui l'evento si sarebbe verificato;
non hanno dedotto, né precisato come l'evento si sarebbe verificato, posta la specifica contestazione in ordine al dedotto tubo o al discendente pluviale, trattandosi il civico 95 e il civico 96 di due corpi di fabbrica separati, come da foto inserite nella comparsa di costituzione della convenuta e mai contestate in corso CP_3 di causa;
non hanno dedotto, né provato il nesso di causalità; hanno fatto riferimento a danni nel civico 96, nonostante il locale per cui è causa sia posto al civico 95; non hanno mai chiarito la posizione in ordine all'addebito di responsabilità nei riguardi della convenuta CP_3
A tal ultimo riguardo, si osserva che parte attrice, nei propri scritti difensivi, è passata da un addebito di diretta pur se imprecisata responsabilità per danni ex artt. 2051 o 2043 c.c., ad una richiesta di condanna della convenuta AS soltanto in subordine rispetto all'Assicurazione; peraltro, l'integrazione dell'atto di citazione ha comunque lasciato non chiarita la ratio dell'azione verso la AS.
Oltre alle suddette criticità dell'azione, incluso il mutamento di domanda (evidentemente riformulata a seguito del termine concesso dal Tribunale), va notata anche l'anomalia per cui parte attrice, pur avendo accennato ad un danno da tubazione condominiale, non ha citato in giudizio il Condominio, non ha descritto l'evento dannoso (dalla lettura della citazione emerge anche una confusione tra le date indicate) e non ha mai negato la distinzione, rimarcata dalla convenuta, fra i due civici 95 e 96.
In proposito, va evidenziato che il SI. nel denunciare il sinistro all'assicurazione, pur Pt_1 riferendosi all'immobile commerciale (posto al civico 95), ha dichiarato che i danni si sono verificati al diverso civico 96, quale diretta conseguenza della rottura di un tubo condominiale (in corso di causa discendente pluviale); nonostante la specifica contestazione della convenuta, nessun chiarimento è stato fornito sul punto da parte attrice. I documenti sopra descritti fugano ogni dubbio circa il fatto che, se un immobile ha patito dei danni, questo deve essere individuato in quello identificato con il civico 95 di Viale Vaticano, estraneo a quello per il quale opera la polizza.
Qualora, invece, sia invocata dagli attori la copertura assicurativa del fabbricato del Condominio di viale Vaticano 96 quali terzi danneggiati, non hanno azione diretta nei confronti dell'assicurazione, così come è mal proposta l'azione nei confronti della AS.
Risulta, comunque, totalmente assente la prova del nesso di causalità tra l'immobile assicurato (Viale Vaticano 96) e la produzione dell'evento lesivo nel differente immobile di Viale Vaticano 95.
Nessuna prova, in senso contrario, può tarsi dalla circostanza che l'assicurazione abbia formulato un'offerta in via stragiudiziale;
inoltre, la semplice produzione di preventivi di spesa o parcelle proforma notoriamente non dimostra l'effettiva entità dei danni lamentati, né la loro riconducibilità all'evento per cui è causa.
Per quanto esposto, le domande spiegate da parte attrice vanno integralmente rigettate.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella parte dispositiva, sulla base del D.M. n. 55/2014, e successive modifiche intervenute, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta. Sussistono gli estremi per la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c., seppur ai sensi del terzo comma e non del primo (per difetto di allegazione specifica di un danno da lite temeraria), atteso che dalla condotta processuale tenuta da parte attrice è emersa l'evidente pretestuosità dell'azione, per le ragioni esposte nel precedente paragrafo 3.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta e spese Controparte_2 processuali per la presente causa, liquidate in euro 3.500,00 per compensi di difesa, oltre oneri di legge se dovuti;
3. condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta e spese processuali Controparte_3 per la presente causa, liquidate in euro 3.500,00 per compensi di difesa, oltre oneri di legge se dovuti;
4. condanna parte attrice, ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento di un'ulteriore somma pari ad euro 1.500,00 in favore di ciascuna parte convenuta.
Roma, 18.06.2025
Il Giudice
IA SP