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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr. Michele Magliulo Presidente dr. Paolo Mariani Consigliere dr. ssa Marielda Montefusco Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1826/2022 Ruolo Generale Civile avente ad
oggetto: appello avverso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 3477/2021 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 21 ottobre 2021.
TRA il (codice fiscale ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Carinola (CE) alla Piazza Mazza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Guarriello (codice fiscale
), in virtù della procura in atti C.F._1
-appellante-
E
1 la (codice fiscale ), con sede in Milano Parte_2 P.IVA_2
(MI), al Corso Monforte n. 20, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide
Arnaldi (codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._2
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con d.i. n. 2309/2017, emesso in data 8 settembre 2017, su ricorso della (quale cessionaria del credito della Parte_2 [...]
, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva al CP_1 [...]
il pagamento della somma di € 114.435,95 ( di cui € 97.492,30 per Parte_1
sorta capitale ed € 16.946,65 per interessi moratori ex d.lgs 231/2002), oltre interessi e spese, quale corrispettivo ancora da esso dovuto per la fornitura di energia elettrica erogata dalla in forza del mancato Controparte_1
pagamento di alcune fatture emesse dalla società cedente nei confronti del
. Parte_1
I.2. Avverso detto d.i. - con atto di citazione per l'udienza del 21
maggio 2018, notificato il 7 novembre 2017 - il proponeva Parte_1
opposizione, chiedendo la revoca del decreto opposto. In particolare, come motivi di opposizione deduceva:
- la carenza di titolarità / legittimazione di Parte_2
-la carenza dei requisiti ex art. 633 e ss. c.p.c. disconoscendo la pretesa documentazione contrattuale posta a supporto della richiesta di pagamento da parte della Pt_2
2 -la inopponibilità dell'atto di cessione del credito per mancata accettazione da parte di esso;
Parte_1
-l'insussistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti per carenza della forma scritta ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 2440 del 1923;
-in ogni caso la infondatezza della pretesa creditoria perché i pretesi consumi erano sproporzionati.
I.3. Con comparsa di costituzione del 14 maggio 2018 si costituiva in giudizio la la quale deduceva: Parte_2
- che il rapporto di fornitura tra la cedente ed il Controparte_1 Parte_1
si fondava su due fonti, una legale per la fornitura in regime di
[...]
salvaguardia, e l'altra contrattuale in forza dei contratti sottoscritti dal Pt_1
- che i crediti di azionati con il ricorso monitorio erano stati Controparte_1
ceduti con atto del 23 dicembre 2014, notificato al in data Parte_1
22 gennaio 2015;
- che il Comune non aveva mai mosso contestazioni in ordine alla fornitura;
- che i disconoscimenti effettuati dal con l'atto di opposizione Parte_1
a decreto ingiuntivo erano generici;
- che il rapporto di fornitura di “fonte contrattuale” era stato sottoscritto dott.
, capo del settore affari finanziari e personale e, pertanto, Persona_1
riconducibile in ogni caso al Pt_1
- che non era necessaria l'accettazione della cessione del credito da parte del e che la cessione avrebbe dovuto essere rifiutata dal Parte_1
Comune ceduto nel termine di 45 giorni.
3 Tanto premesso chiedeva, in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna del al pagamento di € 114.435,95 (o della somma maggiore o minore che Pt_1
venisse ritenuta di giustizia); in secondo luogo, chiedeva la condanna del al pagamento della somma ingiunta ex art. 2041 c.c. Pt_1
I.4. All'udienza di prima comparizione delle parti, respinta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, formulata da il Tribunale concedeva i termini ex art. 183, VI comma, Parte_2
c.p.c. richiesti dalle parti. Disposta C.T.U. tecnico – contabile, all'udienza del
21 ottobre 2021 veniva discussa la causa ex art. 281 sexies c.p.c.. Con sentenza n. 3477/2021, depositata in data 21 ottobre 2022, il Tribunale di S. Maria C.V.,
I Sezione civile, così decideva:
“1. Accoglie parzialmente l'opposizione nei limiti di cui alla parte motiva;
2. Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. Condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
di € 68.765,24 oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 Parte_2
dal 03.09.2015 sino al soddisfo;
4. Rigetta l'azione di arricchimento senza causa;
5. Compensa le spese del giudizio;
6. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.” (cfr. ult. pagg. della sentenza gravata).
II.1. Avverso la predetta sentenza – con citazione per l'udienza del 3 ottobre 2022, notificata telematicamente il 19 aprile 2022 – il Parte_1
proponeva appello articolando vari motivi con cui argomentava che:
[...]
4 - l'avvenuta cessione effettuata dalla società alla Controparte_1
era ad esso inopponibile perchè sprovvista della Parte_2
sua accettazione, quale debitore ceduto;
- il Giudice aveva errato nel ritenere che la fornitura di energia elettrica in cd. regime di salvaguardia non rendesse obbligatoria la stipula del contratto di somministrazione per iscritto, atteso che la relativa fonte era da individuare nella legge n.125/2007;
- il Giudice cure aveva violato l'art. 117 t.u.b., delle disposizioni normative di cui al R.D. n. 2440 del 1923 e del relativo regolamento di esecuzione (R.D. n. 827 del 1924), nonché la normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990 e, infine, le disposizioni normative di cui all'art. 191 del D.Lgs n. 267 del 2000.
Tanto premesso, chiedeva all'adita Corte di:
-“Accogliere l'appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare come non dovuto
l'importo riconosciuto in favore di di € 68.765,24 nella Parte_2
sentenza impugnata, oltre interessi come liquidati in sentenza, con conseguente accoglimento totale della originaria opposizione a decreto ingiuntivo”;
-“inoltre, condannare, al pagamento in favore del Parte_2 [...]
delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, ivi comprese Parte_1
quelle di C.T.U., maggiorate delle spese generali ex art.14 T.P.F.” (cfr. pag. 32
dell'atto di citazione in appello).
5 II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 13 settembre 2022, si costituiva in giudizio la la quale deduceva l'infondatezza Parte_2
dell'interposto appello chiedendone il rigetto.
II.3. Dopo vari rinvii d'ufficio, all'udienza del 23 gennaio 2025, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, le parti depositavano le proprie note in sostituzione di udienza, e la Corte riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha parzialmente accolto l'opposizione proposta dal ( opposizione con cui l'opponente Parte_1
deduceva la carenza di titolarità/ legittimazione di , la Parte_2
carenza dei requisiti ex art. 633 e ss. c.p.c. disconoscendo la pretesa documentazione contrattuale posta a supporto della richiesta di pagamento da parte della la inopponibilità dell'atto di cessione del credito per mancata Pt_2
accettazione da parte del;
l'insussistenza di un valido Parte_1
rapporto contrattuale tra le parti per carenza della forma scritta ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 2440 del 1923; in ogni caso la infondatezza della pretesa creditoria perché i pretesi consumi erano sproporzionati) avverso il d.i. n.
2309/2017 emesso l'8 settembre 2017, su ricorso della Parte_2
(cessionaria del credito della ) con cui era stato ad esso Controparte_1
ingiunto il pagamento della somma di € 114.435,95 quale corrispettivo ancora
6 dovuto per la fornitura di energia elettrica in forza di una serie di fatture rimaste impagate.
A fondamento della sua decisione, il primo Giudice ha osservato che:
“(…) il rapporto di fornitura tra la cedente e il ceduto CP_1 Parte_1
si è fondato su due fonti: una legale per la fornitura di energia in regime
[...]
di salvaguardia;
l'altra contrattuale in forza dei contratti sottoscritti dal
; Pt_1
-“Quanto alla pretesa di fonte legale, in sede di CTU, l'ausiliario ha riconosciuto che sono riconducibili alla fornitura in regime di salvaguardia le fatture indicate nella Tabella 3 per un totale di € 3.063,11. Poiché la fornitura
elettrica in regime di salvaguardia trova la sua fonte non in un rapporto contrattuale bensì direttamente nella legge, non si richiede la sussistenza di un contratto in forma scritta quando la fornitura sia stata effettuata verso un soggetto pubblico, proprio perché la fonte dell'obbligazione è normativa e non contrattuale. Va, pertanto, riconosciuto il credito di € 3.063,11”;
-“Quanto alla pretesa creditoria di fonte contrattuale, questa si si basa su due
contratti che sono stati azionati dall'opposta: contratto n. K00213508 e contratto
K00213504. Deve ritenersi che sia stato validamente e adeguatamente disconosciuta la sottoscrizione apposta al contratto con codice K00212960; pertanto, va rigettata la richiesta di condanna al pagamento del corrispondente credito quantificato dal CTU in € 28.727,06. Non può ritenersi che sia stato
adeguatamente formulato il disconoscimento del contratto con codice contratto
K00213504; va, dunque, riconosciuta la pretesa creditoria di € 65.702,13, ossia
7 l'importo che il CTU ha individuato quale riconducibile a quest'ultimo”. (cfr. pagg.
3-14 della sentenza gravata).
2.Avverso detta sentenza, il ha proposto appello Parte_1
articolando tre motivi di gravame, che vanno accolti per quanto di ragione,
come appresso si dirà.
3. Con il primo, il pur non contestando la cessione del credito Pt_1
dedotto in lite dalla alla lamentando Controparte_1 Parte_2
la “Violazione dei seguenti articoli: a) l'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006, poi sostituito dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016; b) Part. 9 all. E Legge n. 2248 del
1865 e gli artt. 69 e 70 del R.D. 2440 del 1923” , deduce, nuovamente, in grado di appello l'inopponibilità nei suoi confronti di detta cessione per mancata accettazione. Nello specifico, contesta la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto non necessaria la sua accettazione ai fini della sua opponibilità “sulla base di un presupposto mai dedotto in giudizio da e Parte_2
comunque mai accettato, ovvero che il rapporto fosse esaurito sulla scorta del fatto che dai contratti depositati, dei quali uno sarebbe utilizzabile, ovvero quello
n. 213504, si evincerebbe il passaggio da una fornitura in regime di salvaguardia ad una di mercato libero” (cfr. pag. 14 dell'atto di appello).
La censura, al limite della inammissibilità per difetto del predicato di specificità, è infondata.
3.1. Come dedotto dallo stesso odierno appellante, e non Pt_1
contestato dalla appellata banca, parte del credito oggetto di cessione è derivato non dai contratti che la cedente ebbe a stipulare con l'ente territoriale,
8 bensì dall'applicazione del c.d. regime di salvaguardia, con la conseguenza, a parere di chi scrive, che non può trovare applicazione l'art. 117 cit. comma 3
d.lgs 163/2006 ( il quale, al comma1, prevede che “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e
opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazione pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”) per mancanza del requisito del “corrispettivo di appalto” bensì la disciplina generale in tema di contabilità pubblica, di cui all' art. 70 R.D. 2440/1923, applicabile anche agli enti locali.
E' altrettanto vero che, come si evince dai contratti depositati, che con essi si è passati dal c.d. regime di salvaguardia a quello di mercato libero, sicchè il credito derivante dalla fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia ha riguardato un rapporto ormai esaurito.
Condivisibilmente, quindi, ha ritenuto il primo Giudice che, richiamata la Suprema Corte intervenuta sul tema, il divieto di cui all'art. 9 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923,
a norma del quale sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finchè la fornitura non sia completamente eseguita: una volta ultimata la fornitura, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui alla art. 1260 c.c.
della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la inefficacia provvisoria della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti.
9 Ebbene nel caso in esame, il credito derivante dalla fornitura di energia in regime di salvaguardia ha riguardato un rapporto ormai esaurito, dunque, è corretta e va confermata la decisione laddove ha ritenuto che “la cessione dei crediti, avvenuta, tra l'altro, nel rispetto delle forme solenni, va considerata
pienamente valida”, e dunque pienamente opponibile al debitore Ceduto, ancorchè non sia intervenuta la sua accettazione e/o il suo rifiuto.
4. Con il secondo ed il terzo motivo di gravame- da trattare unitariamente perché connessi – il , lamentando la “Violazione delle Parte_1
disposizioni di cui al R.D. n. 2440 del 1923 e del relativo regolamento di
esecuzione (R.D. n. 827 del 1924), nonché la normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990, nonché le disposizioni normative di cui all'art.
191 del D.Lgs n. 267 del 2000”, deduce che il primo Giudice abbia errato nel ritenere che la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia non renda obbligatoria la stipula del contratto di somministrazione per iscritto, atteso che la relativa fonte sarebbe da individuare nella legge n.125/2007. Inoltre,
aggiunge, la somma richiesta in pagamento comunque non sarebbe potuta essere erogata in quanto non prevista tra le spese di bilancio comunali, e, per quanto riguarda il rapporto di fonte contrattuale, il dott. , Persona_1
che aveva firmato il contratto n. K00213504, in ogni caso, non era legittimato o autorizzato dal a compiere tale attività. Pt_1
I rilievi esposti sono fondati.
10 4.1. Come detto, il rapporto di somministrazione di energia tra CP_1
ed il , dal quale discende il credito azionato in via
[...] Parte_1
monitoria, è derivato sia da fonte legale, trattandosi ai sensi del D.L. n.
73/2007, conv. nella Legge n. 125/2007, del c.d. regime di salvaguardia, con applicazione delle condizioni contrattuali delle forniture in tale regime, sia da fonte contrattuale, con applicazione delle condizioni contrattuali allegate al modulo di adesione per la fornitura di energia elettrica recante il timbro del firmato dal dott. , capo settore affari finanziari e Pt_1 Persona_1
persona del . Parte_1
Parte attrice cessionaria del credito ha chiesto la condanna del Pt_1
convenuto al pagamento delle fatture emesse dalla cedente, Controparte_1
relative sia alla fornitura di energia elettrica effettuata in regime di salvaguardia
( ovvero 7 fatture per l'importo complessivo di € 3.063,11) sia a quella effettuata in forza dei contratti sottoscritti ( per l'importo complessivo di €
94.429,19, di cui € 28.727,06 per il contratto n. K00213508, ed € 65.702,13 per il contratto n. K00213504).
Orbene, pacifica l'inidoneità della fattura commerciale a dimostrare ex se l' esistenza del rapporto stante la sua formulazione unilaterale e in presenza di altrui contestazioni (cfr. Cass. n. 299/2016), con riferimento alle sette fatture relative alla fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia pari all'importo di € 3.063,11, è mancato in atti l'accordo la cui produzione era (è)
indispensabile a parte attrice per assolvere l'onere probatorio a suo carico.
11 A tale proposito, giova infatti rammentare che i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A. anche iure privatorum attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà e alla forma ( cfr. artt. 16 e
17 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440, nella specie applicabile): la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), la seconda deve essere a pena di nullità, scritta al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta.
Sicchè il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto,
configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice di un accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c. anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi (cfr. Cass. n. 20033/2016).
Vero è che parte attrice, con riferimento ad una parte della fornitura, ha invocato il c.d. regime di salvaguardia e quindi la asserita non indispensabilità
del contratto: ma tale rilievo non persuade.
In generale, è opportuno precisare che il c.d. regime di “salvaguardia” costituisce un particolare strumento previsto dal legislatore, a seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia, per facilitare un graduale passaggio dal regime “vincolato” al “mercato libero”, onde garantire la continuità della fornitura di energia elettrica ai soggetti che, pur obbligati ad operare sul mercato libero, non abbiano provveduto alla scelta di un fornitore. La relativa disciplina
( si ripete) trova fondamento nel d.l. n. 73 del 2007, convertito con modificazioni
12 dalla legge n. 125 del 2007, e nel Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), il quale prevede che, per assicurare il servizio anche in mancanza di un rapporto contrattuale formalizzato, venga individuato un fornitore “di salvaguardia” per ciascun ambito territoriale, incaricato di garantire l'erogazione del servizio.
Le modalità e i criteri per assicurare tale servizio e per la selezione concorsuale degli esercenti sono fissati dal legislatore attraverso il D.M. 23 novembre 2007 e il D.M. n. 906 dell'8 febbraio 2008, mentre i prezzi dell'energia somministrata sono stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base di modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico e coprono i costi di approvvigionamento, i servizi di dispacciamento e i costi di commercializzazione.
Ergo, il rapporto di somministrazione di energia elettrica che si instaura tra il fornitore e il cliente finale per effetto dell'assegnazione di quest'ultimo al servizio di salvaguardia non ha fonte convenzionale dunque ma legale e può essere interrotto in qualsiasi momento, con preavviso di un mese anche solo tramite la stipula di un contratto tra il cliente con uno qualsiasi dei fornitori operanti sul mercato dell'energia elettrica.
Nondimeno va detto che, sebbene il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non può derogare un'altra normativa speciale come quello in tema di contrattazione pubblica. Poiché tale regime è previsto nei confronti di ogni utente finale ( non solo pubblico) laddove l'utente sia un Comune ( e lo è più in generale un Ente Pubblico) è necessario e
13 opportuno distinguere il piano dell'accesso a tale regime – sicuramente regolato dalla L. 3 agosto n. 2007125 – da quello relativo all'osservanza dei requisiti formali- tuttavia previsti a garanzia dell'interessi collettivi – per i contratti pubblici.
In altri termini, il regime di salvaguardia consente di individuare ex lege il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, ma come per tutti i rapporti con la p.a. il subentro del nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto.
Del resto nei rapporti con la pubblica amministrazione la forma scritta “è strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii” ed agevolando “l'espletamento della funzione di controllo” alla luce dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità contemplati nella carta costituzionale, principi che rendono a ben vedere inconfigurabile, la possibilità
di subentro per facta concludentia in un contratto ancora in corso (cfr. Cass. n.
21477/2013).
Allora come di recente ribadito dalla Corte di legittimità “ in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme di evidenza
pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la
14 prestazione e l'amministrazione o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita” (cfr. Cass. n. 10432/2022).
In aggiunta va considerato che, pur ammettendo che in regime di salvaguardia non sia necessario un contratto in forma scritta, rimarrebbe insuperabile il rilievo della mancanza in ordine agli adempimento previsti dall'art. 191 TUEL (peraltro rilevabile d'ufficio anche in appello salvi gli effetti del giudicato, cfr. Cass. n. 15050/2018 e senza che sia necessaria alcuna formula sacramentale) in merito all'assenza di copertura finanziaria (c.d. impegno di spesa) la cui prova era onere del creditore fornire.
Difatti e' pacifico che “L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo
contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto
già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa. (Nella specie la S.C., decidendo nel merito, ha rigettato la domanda proposta da alcuni proprietari di immobili nei confronti di un comune, rilevando d'ufficio la nullità della delibera del consiglio comunale con la quale l'ente aveva garantito il pagamento dei canoni dei contratti di locazione stipulati con gli occupanti abusivi degli immobili
stessi, in quanto priva di attestazione della copertura finanziaria)” (cfr. Cass. n.
13159/2024).
15 E ciò vale anche in regime di salvaguardia atteso che i principi di contabilità pubblica impongono anche agli enti locali di giustificare ex ante ogni spesa ( cfr. att, 147 bis, 153 e 183 TUELL) pure quella per la fornitura in siffatto regime, pena l'assunzione dell'obbligazione in capo al funzionario responsabile.
Da ultimo va rammentato che in materia di contratti conclusi dalla P.A., i vizi del relativo procedimento amministrativo - e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico – incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa P.A. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto (cfr. Cass. n. 15140/2018).
4.2. Insomma per tutte le ragioni esposte, la domanda di pagamento della fornitura resa in regime di salvaguardia, avanzata dalla cessionaria
[...]
nei confronti del debitore ceduto, , non può Parte_2 Parte_1
essere accolta, non potendosi ritenere validamente insorto il relativo vincolo negoziale, in assenza di un contratto scritto e senza un preventivo impegno di spesa da parte dell'ente.
Ergo, in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della gravata sentenza, va rigettata la domanda della nei confronti del Parte_2
ad oggetto il pagamento delle fatture relative alla fornitura Parte_1
resa in regime di salvaguardia, con conferma, invece, della condanna al pagamento delle fatture relative alla fornitura resa in forza dei contratti stipulati dall'ente.
16 5. Quanto al governo delle spese processuali, a seguito della parziale riforma della sentenza appellata, la Corte è tenuta a procedere ad una nuova liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, secondo la regola della soccombenza, in base all'art. 91, comma 1, c.p.c..
Tuttavia in ragione dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'accoglimento parziale dell'originaria pretesa di pagamento azionata dalla nei confronti del , a parere di questa Parte_2 Parte_1
Corte, appare equo compensare tra le parti le spese del procedimento monitorio e di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/5, ponendo i residui 4/5 a carico del , comunque soccombente. Parte_1
Dette spese vanno quindi liquidate in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00 tenuto conto del
decisum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]:
«In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del
2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo
i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita
motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
17
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore - con citazione per l'udienza del 3 ottobre 2022, notificata telematicamente il 19 aprile 2022 nei confronti della in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore- avverso la sentenza n.
3477/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 21 ottobre 2021, così provvede:
A) in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda proposta dalla nei Parte_2
confronti del ad oggetto il pagamento del credito Parte_1
maturato in regime di salvaguardia (pari all'importo di € 3.063,11, circa),
e conferma la condanna nei confronti del al Parte_1
pagamento del credito di fonte contrattuale;
B) condanna il a pagare alla i 4/5 Parte_1 Parte_2
delle spese della fase monitoria e dei due gradi di giudizio, che liquida in tale proporzione, per il procedimento monitorio in € 1.793,6 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, per il primo grado in € 11.282,4 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e
CPA come per legge, e per il secondo grado in € 7.992,8 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, compensandole per il residuo quinto;
18 C) pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese della
CTU espletata in primo grado.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio dell' 8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr. Michele Magliulo
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