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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/02/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr.
Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.5956/2017 R.G. avente ad oggetto:
AZIONE DI RIDUZIONE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE (art.553 c.c.)
e vertente tra:
, (C.F. ), rappresentato e dife- Parte_1 C.F._1
so dall'Avv. Gianfranco Toscano , elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Angri alla Via G.D'Anna n.40,come da mandato in atti;
ATTORE
E
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alfonso
[...] Controparte_4
Campitiello,ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pagani alla Via
Tortora n.124 ,come da mandato in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 06/03/2024 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
1 osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione regolarmente notificato,la signora premette Parte_1
che in data 27.08.2016 decedeva in Mercogliano (AV) il signor Persona_1
(c.f. ) lasciando quali eredi l'istante ,la C.F._2 Parte_1
moglie ed altri tre figli e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
. Controparte_5
Il de cuius disponeva del suo patrimonio con testamento pubblico del 06.11.2008 ri- cevuto dal Notaio di Pagani e pubblicato con verbale dallo stesso Notaio Per_2
in data 27.12.2016 rep.n.154931.Rileva che il de cuius con il testamento pubblico ha nominato, a titolo di legato in sostituzione di legittima,la moglie Controparte_1
usufruttuaria generale dell'intero suo patrimonio,ha assegnato ad ognuno dei quattro figli diritti di piena proprietà e di nuda proprietà su beni immobili determinati,per cui sulla base delle disposizioni testamentarie alla stessa è stato assegnato “l'intero compreso di case composto da un terraneo e sovrastante stanza in primo piano all'intero del Cortile Campitelli,in via G. Matteotti (già Via Lamia) n.43 in Pagani ed ½ dei diritti di proprietà sul piccolo terraneo con copertura,nonché sulla stanza
2 in primo piano con sovrastante lastrico solare posti altresì all'interno del predetto cortile Campitelli.
Ritenendo che detta attribuzione sia lesiva della quota di legittima spettante per leg- ge,chiede preliminarmente la riduzione ex art.534 delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento pubblico del signor ricevuto in data Persona_1
06.11.2008 dal Notaio ,nei limiti della quota di 1/3 di cui il testatore pote- Per_2
va disporre da determinarsi a norma dell'art.536 c.c. attribuendo i restanti 2/3 ex art. 537 c.c. ai figli del de cuius:disporsi di conseguenza la divisione dei beni apparte- nenti al de cuius in base ai diritti spettanti ex lege a ciascuno degli eredi e nominan- dosi all'uopo un C.T.U. perché proceda al comodo progetto di riparto e,nel caso di dichiarata ed accertata indivisibilità degli immobili,perché valuti gli stessi al fine specifico di procedere a vendita giudiziaria o disponendo ogni altro utile provvedi- mento;
spese sulla massa.
Si costituivano in giudizio le parti convenute eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato tentativo di mediazione obbligatoria;
pretestuosità,infondatezza ed inammissibilità dell'azione;carenza di prova;
legittimità
e congruità delle disposizioni testamentarie sulla base della C.T.P. versata in at- ti;
inammissibilità dell'azione di divisione comunque proposta. Per cui concludeva per il rigetto della domanda proposta con vittoria di spese e compensi di lite.
Venivano concessi i termini di cui all'articolo 183 VI co c.p.c per il deposito di note di precisazione della domanda e per l'articolazione dei mezzi istruttori;
dopo il depo- sito delle note istruttorie la causa veniva riservata sull'ammissione dei mezzi istrut- tori in data 19.11.2020 e poi la riserva veniva sciolta solo in data 02.10.2023,con rinvio all'udienza del 06.03.2024 per la precisazione delle conclusioni.La causa ve- niva assegnata allo scrivente magistrato che all'udienza del 06.03.2024 la introitava in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
La domanda attorea è inammissibile e deve essere rigettata.
3 L'azione di riduzione è lo strumento giuridico che consente ai legittimari di tutelare la propria quota di legittima quando questa è stata lesa da disposizioni testamentarie o donazioni effettuate in vita dal defunto. In un'azione di riduzione per lesione di legittima, l'erede legittimario che ritiene di essere stato leso nei suoi diritti successori deve dimostrare l'effettiva lesione della quota di legittima, calcolando il valore dell'asse ereditario e delle donazioni;
deve determinare l'ammontare della lesione, determinando con precisione il valore della quota disponibile e della quota riservata ai legittimari;
determinare l'esistenza e il valore dei beni oggetto di successione o donazione, per cui è spesso necessario produrre documentazione come il certificato ipotecario, utile per verificare la consistenza patrimoniale del de cuius.
Nel caso di specie parte attrice si è limitata a rilevare e non ha specificato,allegato o dato idonea prova della lesione subita;
solo nelle note 183 VI comma n.2 c.p.c. ha provveduto a depositare una perizia di parte di stima degli immobili che determinava a proprio dire la quantificazione del patrimonio relictum e la lesione della quota di legittima spettante. La precisazione della domanda sarebbe dovuta invero avvenire al massimo nelle note 183 VI co c.p.c.. primo termine e non nei termini previsti per il deposito di documenti o di richieste istruttorie.
L'assenza di specificità della domanda attorea non poteva essere sopperita dall'ammissione di una consulenza tecnica che avrebbe avuto carattere meramente esplorativo, come tra l'altro rilevato da parte convenuta.
La questione della specificazione della domanda è stata affrontata più volte dalla giurisprudenza di legittimità che con ultima pronuncia ha statuito che con riferi- mento all'onere probatorio incombente sul legittimario che agisca in riduzione, gli ermellini affermano quanto segue: «la sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella do- manda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di ri- duzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di ele-
4 menti presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima».Corte di Cassazione, Se- zione II, sentenza 24 ottobre 2024, n. 27580.
Giurisprudenza consolidata ritiene che gli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possono essere definiti autonomamente, ma in relazione alla nozione di lesione di legittima, alla natura e alla disciplina positiva dell'azione di riduzione quali emergono da un più ampio esame della giurisprudenza della Corte in tema di successione necessaria, è stato sostenuto che il contenuto essenziale della domanda di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni lesive della quota di riserva non richieda formule sacramentali per denunciare la lesione, ma, implicando questa un confronto tra quanto il legittimario consegue e quanto avrebbe diritto di ricevere (Cass., Sez. 2, 7/2/1964, n. 276) e dovendo la denuncia essere proposta in termini concreti e non come eventualità, imponga che venga fatta, già nella domanda, una certa rappresentazione patrimoniale, senza necessità di una enunciazione in termini aritmetici, purché ve ne sia emersione univoca in rapporto alla composizione del relictum e del donatum rappresentata con la domanda, potendo la lesione essere ravvisata anche attraverso presunzioni semplici (Cass.,
Sez. 2, 19/1/2017, n. 1357; Cass., Sez. 2, 14/10/2016, n. 20830; Cass., Sez. 2,
7/5/1971, n. 1297), e che ad essa segua espressa istanza di volere conseguire la legittima (Cass., Sez. 2, 19/1/2017, n. 1357 cit;
Cass., Sez. 2, 30/6/2011, n. 14473), attraverso la riduzione di una o più disposizioni testamentarie o donazioni, in conformità alla natura di impugnativa negoziale dell'azione di riduzione, mentre la c.t.u. non ha carattere esplorativo, rappresentando il mezzo normalmente preposto all'accertamento della lesione compiutamente dedotta (Cass., Sez. 2, 27/8/2020, n.
17926).
In linea con tali affermazioni si pone anche Cass., Sez. 2, 2/9/2020, n. 18199, allorché ha affermato che, poiché la causa petendi dell'azione di riduzione presuppone, oltre all'allegazione della qualità di legittimario, la specificazione dei beni che costituiscono il relictum e l'individuazione delle diverse attribuzioni che
5 invece costituirebbero il donatum, onde assicurare la riunione fittizia e assolvere all'onere di imputazione posto dall'art. 564 cod. civ. a carico di colui che agisce in riduzione, la precisazione di tali elementi si riverbera con immediatezza sul contenuto dell'atto di citazione, atteso che l'allegazione degli elementi patrimoniali da prendere in considerazione ai predetti fini, consente al giudice, ove connotata da specificità, di procedere avvalendosi, se del caso, di una c.t.u. onde verificare la ricorrenza della lesione, mentre l'eventuale carenza di prova in merito all'effettiva esistenza delle componenti patrimoniali destinate ad incrementare il relictum ovvero il donatum determina il rigetto della domanda o il suo accoglimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, risolvendosi appunto non più sul piano delle attività assertive e di allegazione, ma sul diverso piano del soddisfacimento dell'onere della prova incombente su colui che agisce in giudizio.
Ebbene nel caso di specie l'allegazione è del tutto mancata.
Pare istante non ha provveduto a depositare neanche il certificato ipotecario relati- vo ai beni immobili caduti in successione. Tale certificazione se da un lato non è più considerata documentazione necessaria a pena di improcedibilità della doman- da,risulta necessaria la produzione in giudizio di tale documento che attesti la si- tuazione delle trascrizioni ed iscrizioni eventualmente gravanti sull'immobile da di- videre consentendo senz'altro un più sicuro controllo sull'integrità del contradditto- rio, a beneficio dell'utilità della decisione conclusiva oltre che del valore del patri- monio relictum.
Pertanto, la richiesta di riduzione così come quella conseguente e dipendente di di- visione della comunione ereditaria , non possono trovare accoglimento.
La domanda attorea promossa,risulta inammissibile e non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
.
6 Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta la domanda come formulata;
2) Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte con- venuta che liquida in Euro 3.500,00 per compenso di lite oltre rimborso for- fettizzato ed accessori di legge se dovuti,con attribuzione.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 25/2/2025 Il Giudice
Dr. Luigi Bobbio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr.
Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.5956/2017 R.G. avente ad oggetto:
AZIONE DI RIDUZIONE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE (art.553 c.c.)
e vertente tra:
, (C.F. ), rappresentato e dife- Parte_1 C.F._1
so dall'Avv. Gianfranco Toscano , elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Angri alla Via G.D'Anna n.40,come da mandato in atti;
ATTORE
E
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alfonso
[...] Controparte_4
Campitiello,ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pagani alla Via
Tortora n.124 ,come da mandato in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 06/03/2024 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
1 osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione regolarmente notificato,la signora premette Parte_1
che in data 27.08.2016 decedeva in Mercogliano (AV) il signor Persona_1
(c.f. ) lasciando quali eredi l'istante ,la C.F._2 Parte_1
moglie ed altri tre figli e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
. Controparte_5
Il de cuius disponeva del suo patrimonio con testamento pubblico del 06.11.2008 ri- cevuto dal Notaio di Pagani e pubblicato con verbale dallo stesso Notaio Per_2
in data 27.12.2016 rep.n.154931.Rileva che il de cuius con il testamento pubblico ha nominato, a titolo di legato in sostituzione di legittima,la moglie Controparte_1
usufruttuaria generale dell'intero suo patrimonio,ha assegnato ad ognuno dei quattro figli diritti di piena proprietà e di nuda proprietà su beni immobili determinati,per cui sulla base delle disposizioni testamentarie alla stessa è stato assegnato “l'intero compreso di case composto da un terraneo e sovrastante stanza in primo piano all'intero del Cortile Campitelli,in via G. Matteotti (già Via Lamia) n.43 in Pagani ed ½ dei diritti di proprietà sul piccolo terraneo con copertura,nonché sulla stanza
2 in primo piano con sovrastante lastrico solare posti altresì all'interno del predetto cortile Campitelli.
Ritenendo che detta attribuzione sia lesiva della quota di legittima spettante per leg- ge,chiede preliminarmente la riduzione ex art.534 delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento pubblico del signor ricevuto in data Persona_1
06.11.2008 dal Notaio ,nei limiti della quota di 1/3 di cui il testatore pote- Per_2
va disporre da determinarsi a norma dell'art.536 c.c. attribuendo i restanti 2/3 ex art. 537 c.c. ai figli del de cuius:disporsi di conseguenza la divisione dei beni apparte- nenti al de cuius in base ai diritti spettanti ex lege a ciascuno degli eredi e nominan- dosi all'uopo un C.T.U. perché proceda al comodo progetto di riparto e,nel caso di dichiarata ed accertata indivisibilità degli immobili,perché valuti gli stessi al fine specifico di procedere a vendita giudiziaria o disponendo ogni altro utile provvedi- mento;
spese sulla massa.
Si costituivano in giudizio le parti convenute eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato tentativo di mediazione obbligatoria;
pretestuosità,infondatezza ed inammissibilità dell'azione;carenza di prova;
legittimità
e congruità delle disposizioni testamentarie sulla base della C.T.P. versata in at- ti;
inammissibilità dell'azione di divisione comunque proposta. Per cui concludeva per il rigetto della domanda proposta con vittoria di spese e compensi di lite.
Venivano concessi i termini di cui all'articolo 183 VI co c.p.c per il deposito di note di precisazione della domanda e per l'articolazione dei mezzi istruttori;
dopo il depo- sito delle note istruttorie la causa veniva riservata sull'ammissione dei mezzi istrut- tori in data 19.11.2020 e poi la riserva veniva sciolta solo in data 02.10.2023,con rinvio all'udienza del 06.03.2024 per la precisazione delle conclusioni.La causa ve- niva assegnata allo scrivente magistrato che all'udienza del 06.03.2024 la introitava in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
La domanda attorea è inammissibile e deve essere rigettata.
3 L'azione di riduzione è lo strumento giuridico che consente ai legittimari di tutelare la propria quota di legittima quando questa è stata lesa da disposizioni testamentarie o donazioni effettuate in vita dal defunto. In un'azione di riduzione per lesione di legittima, l'erede legittimario che ritiene di essere stato leso nei suoi diritti successori deve dimostrare l'effettiva lesione della quota di legittima, calcolando il valore dell'asse ereditario e delle donazioni;
deve determinare l'ammontare della lesione, determinando con precisione il valore della quota disponibile e della quota riservata ai legittimari;
determinare l'esistenza e il valore dei beni oggetto di successione o donazione, per cui è spesso necessario produrre documentazione come il certificato ipotecario, utile per verificare la consistenza patrimoniale del de cuius.
Nel caso di specie parte attrice si è limitata a rilevare e non ha specificato,allegato o dato idonea prova della lesione subita;
solo nelle note 183 VI comma n.2 c.p.c. ha provveduto a depositare una perizia di parte di stima degli immobili che determinava a proprio dire la quantificazione del patrimonio relictum e la lesione della quota di legittima spettante. La precisazione della domanda sarebbe dovuta invero avvenire al massimo nelle note 183 VI co c.p.c.. primo termine e non nei termini previsti per il deposito di documenti o di richieste istruttorie.
L'assenza di specificità della domanda attorea non poteva essere sopperita dall'ammissione di una consulenza tecnica che avrebbe avuto carattere meramente esplorativo, come tra l'altro rilevato da parte convenuta.
La questione della specificazione della domanda è stata affrontata più volte dalla giurisprudenza di legittimità che con ultima pronuncia ha statuito che con riferi- mento all'onere probatorio incombente sul legittimario che agisca in riduzione, gli ermellini affermano quanto segue: «la sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella do- manda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di ri- duzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di ele-
4 menti presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima».Corte di Cassazione, Se- zione II, sentenza 24 ottobre 2024, n. 27580.
Giurisprudenza consolidata ritiene che gli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possono essere definiti autonomamente, ma in relazione alla nozione di lesione di legittima, alla natura e alla disciplina positiva dell'azione di riduzione quali emergono da un più ampio esame della giurisprudenza della Corte in tema di successione necessaria, è stato sostenuto che il contenuto essenziale della domanda di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni lesive della quota di riserva non richieda formule sacramentali per denunciare la lesione, ma, implicando questa un confronto tra quanto il legittimario consegue e quanto avrebbe diritto di ricevere (Cass., Sez. 2, 7/2/1964, n. 276) e dovendo la denuncia essere proposta in termini concreti e non come eventualità, imponga che venga fatta, già nella domanda, una certa rappresentazione patrimoniale, senza necessità di una enunciazione in termini aritmetici, purché ve ne sia emersione univoca in rapporto alla composizione del relictum e del donatum rappresentata con la domanda, potendo la lesione essere ravvisata anche attraverso presunzioni semplici (Cass.,
Sez. 2, 19/1/2017, n. 1357; Cass., Sez. 2, 14/10/2016, n. 20830; Cass., Sez. 2,
7/5/1971, n. 1297), e che ad essa segua espressa istanza di volere conseguire la legittima (Cass., Sez. 2, 19/1/2017, n. 1357 cit;
Cass., Sez. 2, 30/6/2011, n. 14473), attraverso la riduzione di una o più disposizioni testamentarie o donazioni, in conformità alla natura di impugnativa negoziale dell'azione di riduzione, mentre la c.t.u. non ha carattere esplorativo, rappresentando il mezzo normalmente preposto all'accertamento della lesione compiutamente dedotta (Cass., Sez. 2, 27/8/2020, n.
17926).
In linea con tali affermazioni si pone anche Cass., Sez. 2, 2/9/2020, n. 18199, allorché ha affermato che, poiché la causa petendi dell'azione di riduzione presuppone, oltre all'allegazione della qualità di legittimario, la specificazione dei beni che costituiscono il relictum e l'individuazione delle diverse attribuzioni che
5 invece costituirebbero il donatum, onde assicurare la riunione fittizia e assolvere all'onere di imputazione posto dall'art. 564 cod. civ. a carico di colui che agisce in riduzione, la precisazione di tali elementi si riverbera con immediatezza sul contenuto dell'atto di citazione, atteso che l'allegazione degli elementi patrimoniali da prendere in considerazione ai predetti fini, consente al giudice, ove connotata da specificità, di procedere avvalendosi, se del caso, di una c.t.u. onde verificare la ricorrenza della lesione, mentre l'eventuale carenza di prova in merito all'effettiva esistenza delle componenti patrimoniali destinate ad incrementare il relictum ovvero il donatum determina il rigetto della domanda o il suo accoglimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, risolvendosi appunto non più sul piano delle attività assertive e di allegazione, ma sul diverso piano del soddisfacimento dell'onere della prova incombente su colui che agisce in giudizio.
Ebbene nel caso di specie l'allegazione è del tutto mancata.
Pare istante non ha provveduto a depositare neanche il certificato ipotecario relati- vo ai beni immobili caduti in successione. Tale certificazione se da un lato non è più considerata documentazione necessaria a pena di improcedibilità della doman- da,risulta necessaria la produzione in giudizio di tale documento che attesti la si- tuazione delle trascrizioni ed iscrizioni eventualmente gravanti sull'immobile da di- videre consentendo senz'altro un più sicuro controllo sull'integrità del contradditto- rio, a beneficio dell'utilità della decisione conclusiva oltre che del valore del patri- monio relictum.
Pertanto, la richiesta di riduzione così come quella conseguente e dipendente di di- visione della comunione ereditaria , non possono trovare accoglimento.
La domanda attorea promossa,risulta inammissibile e non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
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6 Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta la domanda come formulata;
2) Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte con- venuta che liquida in Euro 3.500,00 per compenso di lite oltre rimborso for- fettizzato ed accessori di legge se dovuti,con attribuzione.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 25/2/2025 Il Giudice
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