CASS
Ordinanza 1 marzo 2023
Ordinanza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 01/03/2023, n. 6203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6203 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso n. 1478/2020 proposto da: AR LO, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Leonetti e dal Prof. Avv. Giuseppe ARi, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9. - ricorrente - contro Comune di Codevigo, nella persona del legale rappresentante pro tempore, e la società ABACO s.p.a., quale Concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali per il Comune di Codevigo, nella persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Zampese, giusta procure in calce al controricorso con ricorso incidentale. - controricorrenti e ricorrenti in via incidentale - Civile Ord. Sez. 5 Num. 6203 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: CARADONNA LUNELLA Data pubblicazione: 01/03/2023 2 e nei confronti di Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate - Riscossione, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono elettivamente domiciliate, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del VENETO, n. 786/2/2019, depositata in data 26 settembre 2019 e notificata in data 31 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2023 dal Consigliere Lunella Caradonna;
RITENUTO CHE 1. AR LO, titolare della omonima ditta individuale che si occupava della produzione ed installazione di serramenti, aveva proposto ricorso avverso i seguenti atti: avvisi di accertamento e relativi ruoli, cartelle di pagamento ed intimazioni di pagamento per II.DD ed IVA, annualità 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, oltre ad ingiunzioni di pagamento, emesse da ABACO SPA, concessionario del Comune di Codevigo e relative ad IMU, ICI annualità 2011, 2012 e 2013. 2. La Commissione tributaria provinciale di Padova ha rigettato, dopo averli riuniti, tutti i ricorsi proposti dal contribuente ad eccezione di quello di cui al n. 194/2017 R.G., dichiarato inammissibile, condannandolo alle spese della lite. 3. La Commissione tributaria regionale, adita dal contribuente, ha rigettato l'appello proposto dal contribuente, sulla base delle seguenti considerazioni: 3 -) dalla lettura degli atti e della documentazione di causa si desumeva che tutti i numerosi motivi addotti dal contribuente e relativi a vizi propri dei ruoli, della notificazione degli atti ( avvisi di accertamento, - cartelle di pagamento, ingiunzione/ intimazione di pagamento e degli atti presupposti), delle presunte irregolarità dell'ingiunzione/ intimazione di pagamento non sussistevano in quanto era stata dimostrata dall'Agenzia delle Entrate e dal Concessionario la regolarità delle notifiche di tutti i relativi atti: avvisi di accertamento e conseguenti cartelle di pagamento derivate;
-) tutto ciò era stato esaminato e confermato dai primi giudici in maniera scrupolosa ed effettivamente riscontrato in atti dal presente Collegio;
-) il contribuente in appello aveva riproposto le identiche motivazioni già addotte in sede di ricorso introduttivo senza fornire ulteriori elementi ma ribadendo verbalmente la mancata notifica degli atti presupposti e citati nell'estratto di ruolo, non considerando valide le «mere stampigliature prodotte dall'Amministrazione finanziaria», senza chiarire a cosa si riferisse e quale elemento della procedura di notifica fosse per lui mancante o non regolare;
-) le stesse generiche contestazioni concernevano gli altri motivi addotti in appello sulla mancata sottoscrizione del ruolo, difetto di motivazione dell'ingiunzione/ intimazione di pagamento, il difetto di sottoscrizione e la carenza del potere di firma in capo al funzionario in relazione ai diversi atti, presupposti e derivati, in contestazione: su tutti questi punti il contribuente si era limitato ad enunciazioni di principio che non potevano essere accolte, sia con riferimento alla sottoscrizione degli atti ed alla delega, per i quali si condividevano le osservazioni contenute nelle controdeduzioni dell'Ufficio con riferimento ai ruoli, sia per gli avvisi di accertamento, per i quali valeva quanto stabilito dalla Corte di Cassazione sulla validità degli atti 4 sottoscritti da funzionari delegati dal Direttore ed appartenenti alla carriera direttiva, come dimostrato in atti dall'Ufficio; -) non sussistevano, inoltre, i vizi inerenti all'ingiunzione/intimazione di pagamento lamentati dal contribuente, sia con riferimento al visto di esecutività, sia con riferimento alla lamentata violazione dell'art. 12, commi 3 e 4, del d.P.R., n. 602/73 che il contribuente si limitava ad enunciare;
-) in merito ai lamentati vizi di notifica delle cartelle, sì era già accennato più innanzi e comunque era stata data prova della regolarità delle notifiche stesse avvenute seguendo la procedura prevista nelle mani di familiare e con procedura ordinaria;
-) con riferimento invece alla procedura telematica adottata, essa era stata posta in essere correttamente e, nel caso di notificazione a mezzo PEC, non era richiesta alcuna relata di notifica, bastando la ricevuta di avvenuta consegna a provare che il messaggio era effettivamente pervenuto nella data indicata ed all'indirizzo del destinatario;
-) anche con riferimento alla contestazione relativa all'applicazione degli interessi essa non sussisteva in quanto essi erano stati correttamente calcolati ed applicati;
-) in relazione, poi, ai vizi lamentati avverso le cartelle di pagamento, per quelli inerenti alla loro notifica e sottoscrizione si e già argomentato più innanzi con riferimento ai medesimi motivi ed argomenti relativi ai ruoli, agli avvisi di accertamento prodromici ed all'ingiunzione/ intimazione di pagamento;
-) non sussisteva la lamentata carenza di motivazione delle cartelle in quanto esse erano conformi al modello ministeriale e contenevano i riferimenti agli avvisi a cui esse si riferivano, per i quali le motivazioni erano state pienamente indicate e poste all'attenzione del contribuente, il cui diritto di difesa non era stato in alcun modo limitato, come dimostrato fra l'altro dall'ampio e articolato contenzioso in essere;
5 -) era insussistente, inoltre, la lamentata infondatezza della pretesa contenuta nelle cartelle di pagamento con riferimento all'an ed al quantum debeatur, in quanto tali atti avevano come presupposto gli avvisi di accertamento notificati all'interessato ed erano conformi al disposto di legge;
-) la Commissione condivideva la dichiarata inammissibilità del ricorso sub RGR 194/2017 da parte dei primi giudici, vista l'esistenza di un difetto di giurisdizione, come lamentato dall'Ufficio e correttamente confermato dai primi giudici, con riferimento agli avvisi di addebito nei confronti dell'INPS; -) sulla presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 20 della legge n. 44/1999, andava condivisa la decisione assunta dai primi giudici;
nel presente caso non era stato emesso il parere favorevole del Procuratore della Repubblica, provvedimento essenziale per poter usufruire delle sospensioni e delle proroghe previste dal suddetto articolo;
-) tale fatto aveva effetto anche con riferimento alle lamentate illegittimità in merito alle sanzioni, che erano conseguenti alle irregolarità fiscali accertate a titolo definitivo e da cui erano poi derivate le cartelle di pagamento e l'intimazione di pagamento;
l'atto di denuncia querela nei confronti degli istituti di credito era stato archiviato ed i riferimenti alla crisi di liquidità dovute ai ritardi dei pagamenti della P.A. ed al mancato incasso dei canoni degli immobili concessi in locazione non potevano essere considerati come elementi esimenti la responsabilità del contribuente, in assenza di una precisa ricostruzione analitica della situazione patrimoniale e finanziaria all'epoca in essere;
-) con riferimento all'elaborato peritale redatto dal dott. Tasca, si evidenziava i tassi sarebbero stati considerati di usura se al tempo fosse stata conteggiata anche la commissione di massimo scoperto (circostanza all'epoca non contemplata come confermato dalla 6 Cassazione), ma tale fatto, anche se non poteva essere considerato utile ai fini dell'esenzione dalle sanzioni in mancanza di una documentazione che attestasse in maniera chiara ed inconfutabile il peso che tali interessi avevano avuto sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria all'epoca esistente, tuttavia giustificava, unitamente all'insieme dell'andamento del contenzioso, la compensazione tra le Parti delle spese dell'intero giudizio;
-) con riferimento alla possibilità di accedere all'istituto della definizione agevolata, il Comune di Codevigo aveva aderito all'istituto ma aveva precisato che il contribuente non aveva fatto alcuna dichiarazione di adesione e non aveva attivato tale possibilità prevista dalle disposizioni comunali. 4. AR LO ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi. 5. Il Comune di Codevigo e la società ABACO s.p.a. resistono con controricorso e ricorso incidentale con atto affidato ad un motivo. 6. L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione resistono con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Il primo mezzo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/73, dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 36, comma 2 quater, della legge. n. 248/2007. Assume il ricorrente che, nei casi in cui l'avviso di accertamento venga consegnato a persona diversa dal destinatario è necessario che sia data notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata e che, al fine di provare la regolarità della notifica diretta per posta di un avviso di accertamento, avvenuta mediante consegna a persona diversa dal destinatario, è necessaria la produzione in giudizio anche della comunicazione di avvenuta notifica (cd. C.A.N). Ancora, assume il 7 ricorrente che è necessaria la produzione in giudizio della matrice o della copia della cartella, della relata di notifica, l'indicazione del numero della raccomandata con la quale è stata spedita la comunicazione di avvenuta notifica e la produzione in giudizio della comunicazione di avvenuta notifica e della ricevuta di spedizione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'avvenuta notifica. 1.1 Il motivo è inammissibile. 1.2 E' inammissibile in quanto non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato, laddove i giudici di secondo grado hanno sostanzialmente affermato la genericità dell'appello, che si era limitato a riproporre «le identiche motivazioni già addotte in sede di ricorso introduttivo senza fornire ulteriori elementi ma ribadendo verbalmente la mancata notifica degli atti presupposti e citati nell'estratto di ruolo, non considerando valide le "mere stampigliature prodotte dall'Amministrazione finanziaria" (pag. 14 appello); senza chiarire a cosa si riferisca e quale elemento della procedura di notifica sia per lui mancante o non regolare» (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). 1.3 E’ utile ricordare che questa Corte ha statuito che nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una decisione che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione del provvedimento, per tutte le ragioni che autonomamente lo sorreggano (Cass., 12 ottobre 2007, n. 21431; Cass., Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602). Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, che pur essendo stata impugnata, sia stata rigettata, perché il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le 8 censure avverso le altre ragioni poste a base del provvedimento impugnato» (Cass., Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602). 1.4 Il motivo è pure inammissibile perchè difetta di autosufficienza, in quanto non vengono riportate nel loro contenuto o trascritte nel ricorso le relate di notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento (atti nemmeno indicati) che si assumono viziati;
piuttosto, a pag. 36 del ricorso per cassazione, si richiama la notifica del solo avviso di accertamento n. T6S010501409/2016 e si afferma, in modo estremamente generico, che quanto detto vale anche per gli altri avvisi di accertamento. 1.5 Ed invero, in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio in misura sufficiente a consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., 11 luglio 2022, n. 21791; Cass., 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., 28 febbraio 2017, n. 5185). 1.6 Inoltre, per quanto riguarda la notificazione dell’avviso di accertamento, occorre richiamare il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui ≪Nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l'invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l'impugnabilità, davanti al giudice tributario, della cartella esattoriale, potendo l'iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell'avviso di accertamento, 9 a norma dell'abrogato art. 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e dell'art. 19, comma terzo, del vigente d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546≫ (Cass., 29 novembre 2022, n. 35014; Cass., 21 settembre 2016, n. 18472; Cass., 15 maggio 2013, n. 11674). 1.7 La censura, così come proposta, contrasta, pertanto, con l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello circa l’attività di notificazione compiuta, che non è suscettibile di essere apprezzato in questa sede ostandovi la preclusione connessa all'applicazione del richiamato principio. 2. Il secondo mezzo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge n. 44/1999, in quanto l'applicabilità della norma richiamata non poteva essere subordinata al parere favorevole del Procuratore della Repubblica, competendo a quest'ultimo soltanto una verifica di carattere meramente formale sulla documentazione presentata. 2.1 Il motivo è infondato, dovendosi richiamare le Sezioni Unite di questa Corte che hanno statuito il principio secondo cui «Il provvedimento del P.M. che dispone la “sospensione dei termini" di una procedura esecutiva a carico di un soggetto che abbia chiesto l'elargizione di cui alla l. n. 44 del 1999, deve essere trasmesso al giudice dell’esecuzione, il quale non può sindacare né la ritenuta sussistenza dei presupposti per il rilascio della provvidenza sospensiva, né l’idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull'efficacia dell’elargizione richiesta dall’esecutato; spetta, invece, al giudice dell’esecuzione il controllo della riconducibilità del provvedimento all'art. 20, comma 7, della l. n. 44 del 1999, l'accertamento che esso riguardi uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio e la verifica che, nel processo esecutivo in corso, o da iniziare, decorra un termine in ordine al quale lo stesso possa dispiegare i suoi effetti» (Cass., Sez. U., 20 settembre 2017, n. 21854). 10 2.2 Le Sezioni Unite, condividendo le affermazioni della Consulta sull'esegesi della normativa in discorso a proposito della natura e dell'oggetto del potere provvedimentale del Pubblico Ministero espresse anche nella sentenza della Corte Costituzionale n. 192 del 2014 (citata dal ricorrente), hanno precisato che il pubblico ministero agisce, nell'adozione del provvedimento, nello svolgimento delle sue funzioni inerenti alla giurisdizione penale e che l'attività provvedimentale determinativa della sospensione dei termini incidenti sul processo esecuzione (ma analogamente è a dirsi per quella incidente sui processi di cognizione) - pur non essendo espressione, come ha detto la Consulta, della riserva costituzionale dell'azione penale - si colloca sul piano delle funzioni proprie del pubblico ministero nell'ambito del processo penale, inteso in senso lato, cioè con estensione anche alle attività di indagine preliminare, dato che le provvidenze non esigono affatto che i delitti presupposto siano stati già accertati;
di conseguenza, quando il provvedimento del Pubblico Ministero viene rimesso al Giudice dell'esecuzione non può essere posto in discussione quanto alla valutazione di ricorrenza delle condizioni per la spettanza del beneficio della sospensione, perché tale indiscutibilità discende dalla natura giurisdizionale del provvedimento e dalla collocazione della sua adozione e, quindi, del relativo potere al di fuori della giurisdizione esercitata dal giudice dell'esecuzione (o dal giudice della cognizione per i provvedimenti incidenti su di essi). 2.3 Le Sezioni Unite hanno, dunque, evidenziato, per quel che rileva in questa sede, che «l'art. 20, comma 7 bis, attribuisce al Pubblico Ministero, come fa manifesto l'uso del verbo "trasmette", l'iniziativa di far pervenire al giudice dell'esecuzione il provvedimento. Ne consegue che qui l'iniziativa non può essere dell'interessato, occorrendo necessariamente un atto di trasmissione del provvedimento al giudice dell'esecuzione dell'ufficio presso cui pende il processo esecutivo compreso nell'elenco predisposto dal Prefetto. Si deve, dunque, negare 11 che l'adozione del provvedimento possa essere portata all'attenzione del giudice di un processo esecutivo compreso nell'elenco considerato dal provvedimento o da questo indicato (ben potendo trattarsi anche di un'unica esecuzione) dal beneficiario, che evidentemente rivestirà la posizione di soggetto sottoposto all'esecuzione nel provvedimento, non essendo certamente ipotizzabile che il provvedimento possa riguardare un soggetto richiedente la provvidenza o per cui altri richieda la provvidenza (secondo la regola di legittimazione all'istanza di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 44 del 1999) se non rivesta la qualità di esecutato. L'eventuale istanza rivolta al giudice dell'esecuzione dal beneficiario esecutato, in mancanza di trasmissione del provvedimento da parte del Pubblico Ministero, dovrà considerarsi irrilevante dal giudice del processo esecutivo» (Cass., Sez. U., 20 settembre 2017, n. 21854, in motivazione). 3. Il terzo mezzo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 17 della legge n. 212/2000, in quanto le cartelle non recavano sufficienti indicazioni nella sezione dedicata al dettaglio degli addebiti e nella sezione dei dati identificativi della cartella, né era stato allegato l’avviso bonario. I giudici di secondo grado avevano errato a ritenere che, ai fini della motivazione della cartella di pagamento era sufficiente la conformità rispetto al modello ministeriale e che non era necessaria una motivazione specifica rispetto alla modalità di calcolo degli interessi, con particolare riguardo alle aliquote applicate ed al periodo di riferimento delle medesime. 3.1 Il motivo è infondato. 3.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la cartella di pagamento che non segue ad uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisce il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli 12 elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione (così, essenzialmente, Cass., 18 dicembre 2013, n. 28276; Cass., Sez. U., 14 maggio 2010, n. 11722; Cass., 16 dicembre 2009, n. 26330). 3.3 Diversamente deve ritenersi con riferimento alla cartella di pagamento emessa a seguito della notifica di un precedente atto impositivo, per la cui motivazione è sufficiente il riferimento all'atto presupposto e, dunque, non può essere annullata per vizio di motivazione anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale di detto atto, conosciuto dal contribuente in quanto allo stesso notificato ed, eventualmente, impugnato (Cass., 12 novembre 2019, n. 28873; Cass. 22 giugno 2017, n., 15580; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21177). 3.4 I richiamati principi sono stati ribaditi, anche di recente, dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 14 luglio 2022, n. 22281, che dopo avere richiamato, come norma di riferimento, l'art. 7, comma primo, della legge n. 212 del 2000 e il rinvio che il primo comma dell’art. 7 della legge citata fa a quanto prescritto in punto di obbligo motivazionale da altra disposizione parimenti fondamentale per il diritto amministrativo, ovvero l'art. 3 della legge n. 241 del 1990, concernente la motivazione dei provvedimenti, ha messo in evidenza la necessità che nell’atto tributario vi sia l’indicazione dei «presupposti di fatto» e delle «ragioni giuridiche» che lo giustificano, unitamente all’esigenza di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur, per giungere alla conclusione che tali elementi conoscitivi devono essere forniti con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa. Poi, con specifico riferimento alla cartella di pagamento, che segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il «quantum» del 13 debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, ha affermato che la stessa è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo. 3.5 In ultimo, è stato chiarito che, con riferimento alle ipotesi nelle quali l’atto prodromico determinativo del debito fiscale non abbia reclamato gli interessi e sia l’emittente la cartella ad intimare per la prima volta il pagamento dell’obbligazione di interessi, occorre senz’altro che la pretesa per interessi sia giustificata attraverso l’individuazione dei «presupposti di fatto» e delle «ragioni giuridiche» poste a base della stessa. In questo caso sarà dunque necessario (e sufficiente) che la cartella rechi, anche per relationem, l’indicazione del debito d’imposta e del quantum di interessi richiesto, nonché della decorrenza degli stessi e della base normativa che consenta al contribuente di individuare la natura degli interessi reclamati, la quale può variare non soltanto in funzione della tipologia dell’imposta, ma anche delle modalità prescelte dall’Ufficio per azionare la pretesa fiscale e del momento al quale si riferisce la ripresa. Nella diversa ipotesi nella quale la cartella segua un atto prodromico nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pagamento, giova 14 sottolineare che in tale evenienza la cartella di pagamento svolge la funzione di avviare la fase di riscossione coattiva dei tributi e, laddove la stessa faccia riferimento ad un atto che abbia già determinato, in base alla normativa di riferimento, il quantum reclamato a titolo di interessi -atto divenuto definitivo vuoi perché non impugnato, vuoi perché definitivamente confermato quanto alla sua legittimità in sede giudiziale o comunque ivi rideterminato in maniera in tutto o in parte difforme rispetto all’originaria richiesta di interessi formulata dall’Ufficio, l’accertamento formatosi con riguardo all’obbligazione relativa agli interessi dovuti dal contribuente troverà corrispondenza nel ruolo che la cartella ordinariamente riprodurrà. Per tali ragioni la motivazione in simili evenienze - alla stregua di quanto previsto dall’art. 12, comma 3 del d.P.R. n. 602/1973 - non imporrà alcun onere aggiuntivo al soggetto emittente la cartella, se non il riferimento, diretto e specifico- all’atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell’atto prodromico (Cass. sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281, richiamata, in motivazione). 3.6 Nel caso in esame, dove peraltro le cartelle di pagamento sono state precedute dall’emissione di ruoli e di avvisi di accertamento (cfr. pagine 3 – 7 del ricorso per cassazione) deve, dunque, escludersi un vizio di motivazione sulle modalità di calcolo degli interessi, con particolare riguardo alle aliquote applicate ed al periodo di riferimento delle medesime, oltre che con riferimento alla mancanza dell’avviso bonario e delle indicazioni relative al dettaglio degli addebiti e ai dati identificativi della cartella, queste ultime nemmeno specificate e dedotte dal contribuente in modo estremamente generico. 3.7 Il motivo è, in ogni caso, inammissibile per difetto di autosufficienza perché, in mancanza di trascrizione delle impugnate cartelle nel corpo del ricorso per cassazione, non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza del contenuto 15 dell'atto rispetto a quanto asserito dalla contribuente (cfr. Cass., 29 luglio 2015, n. 16010). Questo principio, al quale si intende dare continuità, è stato ribadito più di recente da questa Corte, che ha affermato che ≪In tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale - il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso≫ (Cass., 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., 19 dicembre 2022, n. 37170, in motivazione). 4. Il quarto mezzo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione alla violazione dell'art. 39 cod. proc. civ.. I giudici di secondo grado non si erano espressi con riguardo alla lamentata violazione dell'art. 39 cod. proc. civ., con conseguente violazione del principio racchiuso all'art. 112 del cod. proc. civ.. 4.1 Il motivo è infondato. 4.2 Occorre in proposito osservare che, secondo costante giurisprudenza, «ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia» (Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass., 10 maggio 2007, 16 n. 10696; Cass., 26 novembre 2013, n. 26397; Cass., 18 giugno 2018, n. 15936). 4.3 Ciò premesso, nel caso di specie non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in quanto i giudici di secondo grado hanno affermato, a pag. 3 della sentenza impugnata, che «In relazione alla dichiarata inammissibilità del ricorso sub RGR n. 194/2017 da parte dei primi giudici, la Commissione la condivide vista l'esistenza di un difetto di giurisdizione, come lamentato dall'Ufficio e correttamente confermato dai primi giudici, con riferimento agli avvisi di addebito nei confronti dell'INPS», con ciò ritenendo (implicitamente) infondata la violazione dell'art. 39 cod. proc. civ.. 5. Con il primo ed unico motivo del ricorso incidentale, proposto dal Comune di Codevigo e dalla società ABACO s.p.a., si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la violazione e/o errata applicazione ex art. 15 del decreto legislativo n. 546/1992; l'illegittimità della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato la compensazione integrale delle spese del giudizio. Il Collegio giudicante in grado di appello, pur dando atto della integrale assenza di reciproca soccombenza fra le parti, aveva erroneamente dichiarato la compensazione totale delle spese, così violando e falsamente applicando l'art. 15 del decreto legislativo n. 546/1992. Nel caso di specie l'organo giudicante, pur rigettando integralmente il ricorso proposto in grado di appello dal contribuente e pur ribadendo come in nessun caso le somme elargite a titolo di interessi agli istituti di credito avrebbero potuto esser intese quali tassi usurari in virtù della disciplina applicabile all'epoca dei fatti, aveva compensato per l'intero le spese processuali fra le parti, nonostante fosse evidente lo scopo eminentemente dilatorio del ricorso avversario, riconosciuto del tutto infondato. Ciò, peraltro, sulla base di mere indicazioni contenute in un elaborato peritale di parte, formato stragiudizialmente ed 17 unilateralmente, il quale mai era stato direttamente oggetto di contraddittorio tecnico fra le parti, alla luce dell'assorbente rilievo circa l'assenza dei requisiti formali per la concessione delle misure di agevolazione vantate dal contribuente. 5.1 Il motivo è infondato. 5.2 In proposito, va richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui il sindacato della Corte di cassazione in tema di spese processuali, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass., 17 ottobre 2017, n. 24502; Cass., 31 marzo 2017, n. 8421); inoltre, il provvedimento del giudice col quale vengono compensate le spese è sindacabile in sede di legittimità nei limiti della logicità e correttezza della motivazione (Cass., 31 marzo 2007, n. 8059). 5.3 Ne consegue che in nessun modo possono seguirsi i ricorrenti in via incidentale nel tentativo di capovolgere l'esito del giudizio sulla soccombenza globale, mentre la valutazione dell'opportunità della compensazione - totale o parziale - rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, salvo l'onere di motivazione (vizio motivazionale nemmeno dedotto nel caso di specie), e non è sindacabile in cassazione. 6. Per le ragioni di cui sopra, vanno rigettati il ricorso principale e il ricorso incidentale. 6.1 Le spese processuali, in ragione della reciproca soccombenza e delle ragioni poste a fondamento della decisione, vanno interamente compensate fra tutte le parti del giudizio. 18
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa le spese processuali fra tutte le parti del giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, in data 8 febbraio 2023.
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del VENETO, n. 786/2/2019, depositata in data 26 settembre 2019 e notificata in data 31 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2023 dal Consigliere Lunella Caradonna;
RITENUTO CHE 1. AR LO, titolare della omonima ditta individuale che si occupava della produzione ed installazione di serramenti, aveva proposto ricorso avverso i seguenti atti: avvisi di accertamento e relativi ruoli, cartelle di pagamento ed intimazioni di pagamento per II.DD ed IVA, annualità 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, oltre ad ingiunzioni di pagamento, emesse da ABACO SPA, concessionario del Comune di Codevigo e relative ad IMU, ICI annualità 2011, 2012 e 2013. 2. La Commissione tributaria provinciale di Padova ha rigettato, dopo averli riuniti, tutti i ricorsi proposti dal contribuente ad eccezione di quello di cui al n. 194/2017 R.G., dichiarato inammissibile, condannandolo alle spese della lite. 3. La Commissione tributaria regionale, adita dal contribuente, ha rigettato l'appello proposto dal contribuente, sulla base delle seguenti considerazioni: 3 -) dalla lettura degli atti e della documentazione di causa si desumeva che tutti i numerosi motivi addotti dal contribuente e relativi a vizi propri dei ruoli, della notificazione degli atti ( avvisi di accertamento, - cartelle di pagamento, ingiunzione/ intimazione di pagamento e degli atti presupposti), delle presunte irregolarità dell'ingiunzione/ intimazione di pagamento non sussistevano in quanto era stata dimostrata dall'Agenzia delle Entrate e dal Concessionario la regolarità delle notifiche di tutti i relativi atti: avvisi di accertamento e conseguenti cartelle di pagamento derivate;
-) tutto ciò era stato esaminato e confermato dai primi giudici in maniera scrupolosa ed effettivamente riscontrato in atti dal presente Collegio;
-) il contribuente in appello aveva riproposto le identiche motivazioni già addotte in sede di ricorso introduttivo senza fornire ulteriori elementi ma ribadendo verbalmente la mancata notifica degli atti presupposti e citati nell'estratto di ruolo, non considerando valide le «mere stampigliature prodotte dall'Amministrazione finanziaria», senza chiarire a cosa si riferisse e quale elemento della procedura di notifica fosse per lui mancante o non regolare;
-) le stesse generiche contestazioni concernevano gli altri motivi addotti in appello sulla mancata sottoscrizione del ruolo, difetto di motivazione dell'ingiunzione/ intimazione di pagamento, il difetto di sottoscrizione e la carenza del potere di firma in capo al funzionario in relazione ai diversi atti, presupposti e derivati, in contestazione: su tutti questi punti il contribuente si era limitato ad enunciazioni di principio che non potevano essere accolte, sia con riferimento alla sottoscrizione degli atti ed alla delega, per i quali si condividevano le osservazioni contenute nelle controdeduzioni dell'Ufficio con riferimento ai ruoli, sia per gli avvisi di accertamento, per i quali valeva quanto stabilito dalla Corte di Cassazione sulla validità degli atti 4 sottoscritti da funzionari delegati dal Direttore ed appartenenti alla carriera direttiva, come dimostrato in atti dall'Ufficio; -) non sussistevano, inoltre, i vizi inerenti all'ingiunzione/intimazione di pagamento lamentati dal contribuente, sia con riferimento al visto di esecutività, sia con riferimento alla lamentata violazione dell'art. 12, commi 3 e 4, del d.P.R., n. 602/73 che il contribuente si limitava ad enunciare;
-) in merito ai lamentati vizi di notifica delle cartelle, sì era già accennato più innanzi e comunque era stata data prova della regolarità delle notifiche stesse avvenute seguendo la procedura prevista nelle mani di familiare e con procedura ordinaria;
-) con riferimento invece alla procedura telematica adottata, essa era stata posta in essere correttamente e, nel caso di notificazione a mezzo PEC, non era richiesta alcuna relata di notifica, bastando la ricevuta di avvenuta consegna a provare che il messaggio era effettivamente pervenuto nella data indicata ed all'indirizzo del destinatario;
-) anche con riferimento alla contestazione relativa all'applicazione degli interessi essa non sussisteva in quanto essi erano stati correttamente calcolati ed applicati;
-) in relazione, poi, ai vizi lamentati avverso le cartelle di pagamento, per quelli inerenti alla loro notifica e sottoscrizione si e già argomentato più innanzi con riferimento ai medesimi motivi ed argomenti relativi ai ruoli, agli avvisi di accertamento prodromici ed all'ingiunzione/ intimazione di pagamento;
-) non sussisteva la lamentata carenza di motivazione delle cartelle in quanto esse erano conformi al modello ministeriale e contenevano i riferimenti agli avvisi a cui esse si riferivano, per i quali le motivazioni erano state pienamente indicate e poste all'attenzione del contribuente, il cui diritto di difesa non era stato in alcun modo limitato, come dimostrato fra l'altro dall'ampio e articolato contenzioso in essere;
5 -) era insussistente, inoltre, la lamentata infondatezza della pretesa contenuta nelle cartelle di pagamento con riferimento all'an ed al quantum debeatur, in quanto tali atti avevano come presupposto gli avvisi di accertamento notificati all'interessato ed erano conformi al disposto di legge;
-) la Commissione condivideva la dichiarata inammissibilità del ricorso sub RGR 194/2017 da parte dei primi giudici, vista l'esistenza di un difetto di giurisdizione, come lamentato dall'Ufficio e correttamente confermato dai primi giudici, con riferimento agli avvisi di addebito nei confronti dell'INPS; -) sulla presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 20 della legge n. 44/1999, andava condivisa la decisione assunta dai primi giudici;
nel presente caso non era stato emesso il parere favorevole del Procuratore della Repubblica, provvedimento essenziale per poter usufruire delle sospensioni e delle proroghe previste dal suddetto articolo;
-) tale fatto aveva effetto anche con riferimento alle lamentate illegittimità in merito alle sanzioni, che erano conseguenti alle irregolarità fiscali accertate a titolo definitivo e da cui erano poi derivate le cartelle di pagamento e l'intimazione di pagamento;
l'atto di denuncia querela nei confronti degli istituti di credito era stato archiviato ed i riferimenti alla crisi di liquidità dovute ai ritardi dei pagamenti della P.A. ed al mancato incasso dei canoni degli immobili concessi in locazione non potevano essere considerati come elementi esimenti la responsabilità del contribuente, in assenza di una precisa ricostruzione analitica della situazione patrimoniale e finanziaria all'epoca in essere;
-) con riferimento all'elaborato peritale redatto dal dott. Tasca, si evidenziava i tassi sarebbero stati considerati di usura se al tempo fosse stata conteggiata anche la commissione di massimo scoperto (circostanza all'epoca non contemplata come confermato dalla 6 Cassazione), ma tale fatto, anche se non poteva essere considerato utile ai fini dell'esenzione dalle sanzioni in mancanza di una documentazione che attestasse in maniera chiara ed inconfutabile il peso che tali interessi avevano avuto sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria all'epoca esistente, tuttavia giustificava, unitamente all'insieme dell'andamento del contenzioso, la compensazione tra le Parti delle spese dell'intero giudizio;
-) con riferimento alla possibilità di accedere all'istituto della definizione agevolata, il Comune di Codevigo aveva aderito all'istituto ma aveva precisato che il contribuente non aveva fatto alcuna dichiarazione di adesione e non aveva attivato tale possibilità prevista dalle disposizioni comunali. 4. AR LO ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi. 5. Il Comune di Codevigo e la società ABACO s.p.a. resistono con controricorso e ricorso incidentale con atto affidato ad un motivo. 6. L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione resistono con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Il primo mezzo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/73, dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 36, comma 2 quater, della legge. n. 248/2007. Assume il ricorrente che, nei casi in cui l'avviso di accertamento venga consegnato a persona diversa dal destinatario è necessario che sia data notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata e che, al fine di provare la regolarità della notifica diretta per posta di un avviso di accertamento, avvenuta mediante consegna a persona diversa dal destinatario, è necessaria la produzione in giudizio anche della comunicazione di avvenuta notifica (cd. C.A.N). Ancora, assume il 7 ricorrente che è necessaria la produzione in giudizio della matrice o della copia della cartella, della relata di notifica, l'indicazione del numero della raccomandata con la quale è stata spedita la comunicazione di avvenuta notifica e la produzione in giudizio della comunicazione di avvenuta notifica e della ricevuta di spedizione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'avvenuta notifica. 1.1 Il motivo è inammissibile. 1.2 E' inammissibile in quanto non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato, laddove i giudici di secondo grado hanno sostanzialmente affermato la genericità dell'appello, che si era limitato a riproporre «le identiche motivazioni già addotte in sede di ricorso introduttivo senza fornire ulteriori elementi ma ribadendo verbalmente la mancata notifica degli atti presupposti e citati nell'estratto di ruolo, non considerando valide le "mere stampigliature prodotte dall'Amministrazione finanziaria" (pag. 14 appello); senza chiarire a cosa si riferisca e quale elemento della procedura di notifica sia per lui mancante o non regolare» (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). 1.3 E’ utile ricordare che questa Corte ha statuito che nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una decisione che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione del provvedimento, per tutte le ragioni che autonomamente lo sorreggano (Cass., 12 ottobre 2007, n. 21431; Cass., Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602). Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, che pur essendo stata impugnata, sia stata rigettata, perché il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le 8 censure avverso le altre ragioni poste a base del provvedimento impugnato» (Cass., Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602). 1.4 Il motivo è pure inammissibile perchè difetta di autosufficienza, in quanto non vengono riportate nel loro contenuto o trascritte nel ricorso le relate di notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento (atti nemmeno indicati) che si assumono viziati;
piuttosto, a pag. 36 del ricorso per cassazione, si richiama la notifica del solo avviso di accertamento n. T6S010501409/2016 e si afferma, in modo estremamente generico, che quanto detto vale anche per gli altri avvisi di accertamento. 1.5 Ed invero, in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio in misura sufficiente a consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., 11 luglio 2022, n. 21791; Cass., 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., 28 febbraio 2017, n. 5185). 1.6 Inoltre, per quanto riguarda la notificazione dell’avviso di accertamento, occorre richiamare il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui ≪Nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l'invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l'impugnabilità, davanti al giudice tributario, della cartella esattoriale, potendo l'iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell'avviso di accertamento, 9 a norma dell'abrogato art. 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e dell'art. 19, comma terzo, del vigente d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546≫ (Cass., 29 novembre 2022, n. 35014; Cass., 21 settembre 2016, n. 18472; Cass., 15 maggio 2013, n. 11674). 1.7 La censura, così come proposta, contrasta, pertanto, con l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello circa l’attività di notificazione compiuta, che non è suscettibile di essere apprezzato in questa sede ostandovi la preclusione connessa all'applicazione del richiamato principio. 2. Il secondo mezzo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge n. 44/1999, in quanto l'applicabilità della norma richiamata non poteva essere subordinata al parere favorevole del Procuratore della Repubblica, competendo a quest'ultimo soltanto una verifica di carattere meramente formale sulla documentazione presentata. 2.1 Il motivo è infondato, dovendosi richiamare le Sezioni Unite di questa Corte che hanno statuito il principio secondo cui «Il provvedimento del P.M. che dispone la “sospensione dei termini" di una procedura esecutiva a carico di un soggetto che abbia chiesto l'elargizione di cui alla l. n. 44 del 1999, deve essere trasmesso al giudice dell’esecuzione, il quale non può sindacare né la ritenuta sussistenza dei presupposti per il rilascio della provvidenza sospensiva, né l’idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull'efficacia dell’elargizione richiesta dall’esecutato; spetta, invece, al giudice dell’esecuzione il controllo della riconducibilità del provvedimento all'art. 20, comma 7, della l. n. 44 del 1999, l'accertamento che esso riguardi uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio e la verifica che, nel processo esecutivo in corso, o da iniziare, decorra un termine in ordine al quale lo stesso possa dispiegare i suoi effetti» (Cass., Sez. U., 20 settembre 2017, n. 21854). 10 2.2 Le Sezioni Unite, condividendo le affermazioni della Consulta sull'esegesi della normativa in discorso a proposito della natura e dell'oggetto del potere provvedimentale del Pubblico Ministero espresse anche nella sentenza della Corte Costituzionale n. 192 del 2014 (citata dal ricorrente), hanno precisato che il pubblico ministero agisce, nell'adozione del provvedimento, nello svolgimento delle sue funzioni inerenti alla giurisdizione penale e che l'attività provvedimentale determinativa della sospensione dei termini incidenti sul processo esecuzione (ma analogamente è a dirsi per quella incidente sui processi di cognizione) - pur non essendo espressione, come ha detto la Consulta, della riserva costituzionale dell'azione penale - si colloca sul piano delle funzioni proprie del pubblico ministero nell'ambito del processo penale, inteso in senso lato, cioè con estensione anche alle attività di indagine preliminare, dato che le provvidenze non esigono affatto che i delitti presupposto siano stati già accertati;
di conseguenza, quando il provvedimento del Pubblico Ministero viene rimesso al Giudice dell'esecuzione non può essere posto in discussione quanto alla valutazione di ricorrenza delle condizioni per la spettanza del beneficio della sospensione, perché tale indiscutibilità discende dalla natura giurisdizionale del provvedimento e dalla collocazione della sua adozione e, quindi, del relativo potere al di fuori della giurisdizione esercitata dal giudice dell'esecuzione (o dal giudice della cognizione per i provvedimenti incidenti su di essi). 2.3 Le Sezioni Unite hanno, dunque, evidenziato, per quel che rileva in questa sede, che «l'art. 20, comma 7 bis, attribuisce al Pubblico Ministero, come fa manifesto l'uso del verbo "trasmette", l'iniziativa di far pervenire al giudice dell'esecuzione il provvedimento. Ne consegue che qui l'iniziativa non può essere dell'interessato, occorrendo necessariamente un atto di trasmissione del provvedimento al giudice dell'esecuzione dell'ufficio presso cui pende il processo esecutivo compreso nell'elenco predisposto dal Prefetto. Si deve, dunque, negare 11 che l'adozione del provvedimento possa essere portata all'attenzione del giudice di un processo esecutivo compreso nell'elenco considerato dal provvedimento o da questo indicato (ben potendo trattarsi anche di un'unica esecuzione) dal beneficiario, che evidentemente rivestirà la posizione di soggetto sottoposto all'esecuzione nel provvedimento, non essendo certamente ipotizzabile che il provvedimento possa riguardare un soggetto richiedente la provvidenza o per cui altri richieda la provvidenza (secondo la regola di legittimazione all'istanza di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 44 del 1999) se non rivesta la qualità di esecutato. L'eventuale istanza rivolta al giudice dell'esecuzione dal beneficiario esecutato, in mancanza di trasmissione del provvedimento da parte del Pubblico Ministero, dovrà considerarsi irrilevante dal giudice del processo esecutivo» (Cass., Sez. U., 20 settembre 2017, n. 21854, in motivazione). 3. Il terzo mezzo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 17 della legge n. 212/2000, in quanto le cartelle non recavano sufficienti indicazioni nella sezione dedicata al dettaglio degli addebiti e nella sezione dei dati identificativi della cartella, né era stato allegato l’avviso bonario. I giudici di secondo grado avevano errato a ritenere che, ai fini della motivazione della cartella di pagamento era sufficiente la conformità rispetto al modello ministeriale e che non era necessaria una motivazione specifica rispetto alla modalità di calcolo degli interessi, con particolare riguardo alle aliquote applicate ed al periodo di riferimento delle medesime. 3.1 Il motivo è infondato. 3.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la cartella di pagamento che non segue ad uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisce il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli 12 elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione (così, essenzialmente, Cass., 18 dicembre 2013, n. 28276; Cass., Sez. U., 14 maggio 2010, n. 11722; Cass., 16 dicembre 2009, n. 26330). 3.3 Diversamente deve ritenersi con riferimento alla cartella di pagamento emessa a seguito della notifica di un precedente atto impositivo, per la cui motivazione è sufficiente il riferimento all'atto presupposto e, dunque, non può essere annullata per vizio di motivazione anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale di detto atto, conosciuto dal contribuente in quanto allo stesso notificato ed, eventualmente, impugnato (Cass., 12 novembre 2019, n. 28873; Cass. 22 giugno 2017, n., 15580; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21177). 3.4 I richiamati principi sono stati ribaditi, anche di recente, dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 14 luglio 2022, n. 22281, che dopo avere richiamato, come norma di riferimento, l'art. 7, comma primo, della legge n. 212 del 2000 e il rinvio che il primo comma dell’art. 7 della legge citata fa a quanto prescritto in punto di obbligo motivazionale da altra disposizione parimenti fondamentale per il diritto amministrativo, ovvero l'art. 3 della legge n. 241 del 1990, concernente la motivazione dei provvedimenti, ha messo in evidenza la necessità che nell’atto tributario vi sia l’indicazione dei «presupposti di fatto» e delle «ragioni giuridiche» che lo giustificano, unitamente all’esigenza di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur, per giungere alla conclusione che tali elementi conoscitivi devono essere forniti con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa. Poi, con specifico riferimento alla cartella di pagamento, che segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il «quantum» del 13 debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, ha affermato che la stessa è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo. 3.5 In ultimo, è stato chiarito che, con riferimento alle ipotesi nelle quali l’atto prodromico determinativo del debito fiscale non abbia reclamato gli interessi e sia l’emittente la cartella ad intimare per la prima volta il pagamento dell’obbligazione di interessi, occorre senz’altro che la pretesa per interessi sia giustificata attraverso l’individuazione dei «presupposti di fatto» e delle «ragioni giuridiche» poste a base della stessa. In questo caso sarà dunque necessario (e sufficiente) che la cartella rechi, anche per relationem, l’indicazione del debito d’imposta e del quantum di interessi richiesto, nonché della decorrenza degli stessi e della base normativa che consenta al contribuente di individuare la natura degli interessi reclamati, la quale può variare non soltanto in funzione della tipologia dell’imposta, ma anche delle modalità prescelte dall’Ufficio per azionare la pretesa fiscale e del momento al quale si riferisce la ripresa. Nella diversa ipotesi nella quale la cartella segua un atto prodromico nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pagamento, giova 14 sottolineare che in tale evenienza la cartella di pagamento svolge la funzione di avviare la fase di riscossione coattiva dei tributi e, laddove la stessa faccia riferimento ad un atto che abbia già determinato, in base alla normativa di riferimento, il quantum reclamato a titolo di interessi -atto divenuto definitivo vuoi perché non impugnato, vuoi perché definitivamente confermato quanto alla sua legittimità in sede giudiziale o comunque ivi rideterminato in maniera in tutto o in parte difforme rispetto all’originaria richiesta di interessi formulata dall’Ufficio, l’accertamento formatosi con riguardo all’obbligazione relativa agli interessi dovuti dal contribuente troverà corrispondenza nel ruolo che la cartella ordinariamente riprodurrà. Per tali ragioni la motivazione in simili evenienze - alla stregua di quanto previsto dall’art. 12, comma 3 del d.P.R. n. 602/1973 - non imporrà alcun onere aggiuntivo al soggetto emittente la cartella, se non il riferimento, diretto e specifico- all’atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell’atto prodromico (Cass. sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281, richiamata, in motivazione). 3.6 Nel caso in esame, dove peraltro le cartelle di pagamento sono state precedute dall’emissione di ruoli e di avvisi di accertamento (cfr. pagine 3 – 7 del ricorso per cassazione) deve, dunque, escludersi un vizio di motivazione sulle modalità di calcolo degli interessi, con particolare riguardo alle aliquote applicate ed al periodo di riferimento delle medesime, oltre che con riferimento alla mancanza dell’avviso bonario e delle indicazioni relative al dettaglio degli addebiti e ai dati identificativi della cartella, queste ultime nemmeno specificate e dedotte dal contribuente in modo estremamente generico. 3.7 Il motivo è, in ogni caso, inammissibile per difetto di autosufficienza perché, in mancanza di trascrizione delle impugnate cartelle nel corpo del ricorso per cassazione, non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza del contenuto 15 dell'atto rispetto a quanto asserito dalla contribuente (cfr. Cass., 29 luglio 2015, n. 16010). Questo principio, al quale si intende dare continuità, è stato ribadito più di recente da questa Corte, che ha affermato che ≪In tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale - il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso≫ (Cass., 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., 19 dicembre 2022, n. 37170, in motivazione). 4. Il quarto mezzo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione alla violazione dell'art. 39 cod. proc. civ.. I giudici di secondo grado non si erano espressi con riguardo alla lamentata violazione dell'art. 39 cod. proc. civ., con conseguente violazione del principio racchiuso all'art. 112 del cod. proc. civ.. 4.1 Il motivo è infondato. 4.2 Occorre in proposito osservare che, secondo costante giurisprudenza, «ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia» (Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass., 10 maggio 2007, 16 n. 10696; Cass., 26 novembre 2013, n. 26397; Cass., 18 giugno 2018, n. 15936). 4.3 Ciò premesso, nel caso di specie non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in quanto i giudici di secondo grado hanno affermato, a pag. 3 della sentenza impugnata, che «In relazione alla dichiarata inammissibilità del ricorso sub RGR n. 194/2017 da parte dei primi giudici, la Commissione la condivide vista l'esistenza di un difetto di giurisdizione, come lamentato dall'Ufficio e correttamente confermato dai primi giudici, con riferimento agli avvisi di addebito nei confronti dell'INPS», con ciò ritenendo (implicitamente) infondata la violazione dell'art. 39 cod. proc. civ.. 5. Con il primo ed unico motivo del ricorso incidentale, proposto dal Comune di Codevigo e dalla società ABACO s.p.a., si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la violazione e/o errata applicazione ex art. 15 del decreto legislativo n. 546/1992; l'illegittimità della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato la compensazione integrale delle spese del giudizio. Il Collegio giudicante in grado di appello, pur dando atto della integrale assenza di reciproca soccombenza fra le parti, aveva erroneamente dichiarato la compensazione totale delle spese, così violando e falsamente applicando l'art. 15 del decreto legislativo n. 546/1992. Nel caso di specie l'organo giudicante, pur rigettando integralmente il ricorso proposto in grado di appello dal contribuente e pur ribadendo come in nessun caso le somme elargite a titolo di interessi agli istituti di credito avrebbero potuto esser intese quali tassi usurari in virtù della disciplina applicabile all'epoca dei fatti, aveva compensato per l'intero le spese processuali fra le parti, nonostante fosse evidente lo scopo eminentemente dilatorio del ricorso avversario, riconosciuto del tutto infondato. Ciò, peraltro, sulla base di mere indicazioni contenute in un elaborato peritale di parte, formato stragiudizialmente ed 17 unilateralmente, il quale mai era stato direttamente oggetto di contraddittorio tecnico fra le parti, alla luce dell'assorbente rilievo circa l'assenza dei requisiti formali per la concessione delle misure di agevolazione vantate dal contribuente. 5.1 Il motivo è infondato. 5.2 In proposito, va richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui il sindacato della Corte di cassazione in tema di spese processuali, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass., 17 ottobre 2017, n. 24502; Cass., 31 marzo 2017, n. 8421); inoltre, il provvedimento del giudice col quale vengono compensate le spese è sindacabile in sede di legittimità nei limiti della logicità e correttezza della motivazione (Cass., 31 marzo 2007, n. 8059). 5.3 Ne consegue che in nessun modo possono seguirsi i ricorrenti in via incidentale nel tentativo di capovolgere l'esito del giudizio sulla soccombenza globale, mentre la valutazione dell'opportunità della compensazione - totale o parziale - rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, salvo l'onere di motivazione (vizio motivazionale nemmeno dedotto nel caso di specie), e non è sindacabile in cassazione. 6. Per le ragioni di cui sopra, vanno rigettati il ricorso principale e il ricorso incidentale. 6.1 Le spese processuali, in ragione della reciproca soccombenza e delle ragioni poste a fondamento della decisione, vanno interamente compensate fra tutte le parti del giudizio. 18
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa le spese processuali fra tutte le parti del giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, in data 8 febbraio 2023.