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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1523/2023
Il giorno 29/05/2025, nella causa iscritta al n RG 1523 /2023
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1523/2023 promossa da:
, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Ronciglione (VT), alla
Via dell'Ex Ospedale n. 15, con l'avv. NOCERA DANIELE ), dal quale C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
), in persona del Sindaco pro tempore,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE, 119/A 00187 con l'avv. CP_1
PANGALLOZZI ASPASIA ) e dalla dott.ssa M. PIETRINI LETIZIA dai C.F._2 quali rappresentato e difeso giusta procura generale
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 di 6 1. Con ricorso depositato il 9.5.2023, la Parte_1 ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 00648 Prot. RI/567/2020 del 21.03.2023 notificata in data 14.04.2023, con cui la le ha ingiunto il Controparte_1 pagamento della somma di € 36.666,30 quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 190 del D.lgs. 152/2006 per aver importato batterie (accumulatori) senza iscrizione al registro pile presso la Camera di Commercio ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 20.11.2020 n. 188.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: 1) la nullità del verbale di accertamento per erronea e contraddittoria motivazione del presupposto oggetto della violazione, con particolare riferimento alla incongruenza tra la data dell'ispezione (17.6.2020) e a quella in cui la merce ispezionata è pervenuta presso il porto di IA (8.10.2020); 2) la nullità del procedimento per mancata audizione dell'interessato che ne aveva fatto richiesta con memoria difensiva;
3) violazione ed erronea applicazione dell'art. 25 comma 2 del D.lgs. n. 188/2008, il quale prevede come soggetto passivo della sanzione comminata unicamente il produttore e non l'importatore; nel merito, ha dedotto di aver provveduto all'iscrizione al registro pile in data 12.10.2020, in cui la merce acquistata non era ancora stata rilasciata per lo “sdoganamento”.
Si è costituita la , sostenendo l'infondatezza nel merito Controparte_1 dell'opposizione; in particolare, ha esposto che l'indicazione della data dell'ispezione all'interno del verbale di contestazione costituisce un mero refuso e che l'accertamento è stato effettuato in data
9.10.2020; inoltre, ha evidenziato che l'art. 2 del D.lgs. 27/2016 definisce l'ambito applicativo soggettivo della normativa in questione facendo riferimento anche all'importatore di pile o accumulatori.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione.
2. L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Anzitutto, deve rilevarsi come sia pacifico tra le parti che l'ispezione da parte dell
[...]
a seguito della quale è stata riscontrata la violazione per cui è causa, non è stata CP_2 eseguita il 17.6.2020, come erroneamente indicato nel verbale di accertamento.
L'Amministrazione resistente ha dedotto che l'ispezione è stata eseguita il 9.10.2020 e tale affermazione, non smentita né in alcun modo contestata dall'opponente, è coerente con la circostanza del ricevimento della merce ispezionata presso il porto di IA in data 8.10.2020.
3 di 6 Del resto, deve ritenersi che la società opponente fosse ben a conoscenza del fatto di aver subìto l'ispezione dell e, di conseguenza, nonostante l'errore del verbale, non Controparte_2 vi può essere alcuna incertezza circa il fatto costitutivo dell'illecito.
Pertanto, deve ritenersi che l'errore materiale da cui risulta affetto il verbale di accertamento non sia idoneo, di per sé, ad inficiarne la validità.
Sempre in via preliminare, con riferimento alla omessa audizione dell'interessato che ne ha fatto richiesta, deve rilevarsi che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, espressasi sulla questione anche a Sezioni Unite, la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (Cass. Sez. Un. n.
1786 del 28/01/2010).
Pertanto, deve ritenersi che la mancata audizione dell'odierno opponente in sede amministrativa non abbia determinato, di per sé, alcuna illegittimità della sanzione amministrativa comminata.
3. Nel merito, va rilevato che non vi è contestazione sui fatti come accertati nel verbale di contestazione, essendone invece discussa la qualificazione giuridica e, conseguentemente,
l'applicabilità della sanzione irrogata.
In particolare, risulta che la società odierna opponente ha effettuato l'ordine di acquisto di prodotti elettronici e di illuminazione dalla Cina, che le venivano spediti via mare e giungevano al porto di IA all'interno di un container in data 8.10.2020.
A seguito dell'ispezione da parte dell' è emerso che tali prodotti CP_2 CP_2 contenevano batterie (accumulatori) e la merce veniva quindi bloccata dall che Controparte_2 richiedeva l'esibizione del certificato di iscrizione al registro pile presso la Camera di Commercio. La società provvedeva quindi all'iscrizione in data 12.10.2020 e l rimuoveva il Controparte_2 vincolo sulla merce, che veniva messa nella disponibilità della odierna opponente per la distribuzione.
La violazione contestata è prevista dall'art. 25 comma 2 del D.lgs. 188/2008, secondo cui
“Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, immette sul mercato pile o accumulatori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000”.
4 di 6 L'art 14 comma 2 del D.lgs. 188/2008 dispone infatti che “I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza”.
Orbene, circa l'ambito soggettivo di applicazione della normativa richiamata, va osservato che l'art. 2 lett. n) del menzionato decreto definisce come produttore “chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata” e la successiva lettera p) specifica che per “immissione sul mercato” debba intendersi anche l'importazione nel territorio doganale della comunità (intesa come
Unione Europea essendo il D.lgs. n. 188/2008 attuativo della direttiva comunitaria 2006/66 CE).
Pertanto, deve ritenersi che l'obbligo di iscrizione al registro pile incomba anche sulla società odierna opponente quale importatrice.
Parte opponente ha poi contestato la mancata integrazione del fatto costitutivo della fattispecie sanzionata, atteso che la merce, bloccata dall successivamente Controparte_2 all'ispezione, è stata “sdoganata” e quindi immessa sul mercato solo successivamente all'iscrizione al registro pile.
Si tratta quindi di stabilire se l'arrivo della merce al porto di IA (in assenza di iscrizione al registro pile), indipendentemente dalla effettiva circolazione e distribuzione della merce stessa, integri o meno il fatto della “immissione sul mercato” costitutivo della fattispecie sanzionata.
A tal fine, va rilevato che il registro in questione serve a monitorare l'eventuale ingresso in
Italia delle pile e degli accumulatori contenenti sostanze pericolose e verificare che vengano attuate la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori consentiti, finalità al cui raggiungimento il D.lgs. 188/2008 è rivolto (art 1). Il monitoraggio dei soggetti che trattano tali prodotti e li importano nel territorio nazionale è presupposto indefettibile per ogni successivo controllo ed è per questo che il legislatore ha attribuito significativa rilevanza all'iscrizione preventiva degli operatori allo stesso, rilevanza espressa dall'entità del minimo edittale.
La definizione fornita dal legislatore del concetto di “immissione sul mercato”, sancita dall'art. 2 lett. p) del menzionato decreto, è quindi piuttosto ampia: per essa si intende infatti “la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della comunità, compresa
l'importazione nel territorio doganale della comunità”. Il riferimento specifico alla “importazione nel territorio doganale della comunità” oltre alla “messa a disposizione”, unitamente alla ratio di garantire la preventiva iscrizione degli operatori al registro, impone di ritenere che, ai fini della integrazione del presupposto oggettivo della fattispecie, sia sufficiente che la merce acquistata dall'importatore sia
5 di 6 effettivamente giunta all'interno del territorio doganale della comunità europea, come avvenuto nel caso di specie quando la merce dotata di pile o accumulatori è stata recapitata alla società odierna opponente presso il porto di IA in data 8.10.2020.
Pertanto, il fatto che a tale data la società non fosse ancora iscritta al registro pile presso la
Camera di Commercio integra la fattispecie sanzionata.
Ne deriva l'integrale rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 26.001 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione n.
00648 Prot. RI/567/2020 emessa dalla in data 21.03.2023, così Controparte_1 decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 2.905,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
IA, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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